NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
        
            Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
      
      
        
                
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
        
            Articolo 3 – Organo centrale
      
      
        
                L'organo centrale di cui all'articolo 3 è il dipartimento della cooperazione internazionale e dei diritti umani (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka) del Ministero della giustizia, le cui coordinate sono le seguenti:
Ministerstwo Sprawiedliwości
 Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
 Al. Ujazdowskie 11
 00-950 Varsavia
 Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
 Email: dwmpc@ms.gov.pl
Lingue: polacco, inglese, tedesco e francese.
        
            Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
      
      
        
                La lingua ammessa per formulare le domande di cui all'articolo 5 è il polacco.
        
            Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
      
      
        
                I documenti possono essere trasmessi solo per posta.
        
            Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
      
      
        
                Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Varsavia
Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
        
            Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
      
      
        
                Non pertinente.