NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
Articolo 3 – Organo centrale
L'organo centrale designato dalla Spagna è la Sottodirezione generale della cooperazione giuridica internazionale, del Ministero della giustizia:
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Ministerio de Justicia
San Bernardo, 62
E-28015 Madrid
Fax: 34 91 390 44 57
Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
La Spagna accetta che la richiesta e le comunicazioni previste nel regolamento siano effettuate in lingua spagnola o portoghese.
Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
Per il momento, la Spagna dichiara che il mezzo di comunicazione accettato è l'invio postale.
Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti