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Assunzione delle prove

Spagna
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Flag of Spain

NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti

Articolo 3 – Organo centrale

L'organo centrale designato dalla Spagna è la Sottodirezione generale della cooperazione giuridica internazionale, del Ministero della giustizia:

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional   
Ministerio de Justicia          
San Bernardo, 62
E-28015 Madrid
Fax: 34 91 390 44 57

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

La Spagna accetta che la richiesta e le comunicazioni previste nel regolamento siano effettuate in lingua spagnola o portoghese.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Per il momento, la Spagna dichiara che il mezzo di comunicazione accettato è l'invio postale.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

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