NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
        
            Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
      
      
        
                
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
        
            Articolo 3 – Organo centrale
      
      
        
                L'organo centrale incaricato dei compiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del regolamento è il Servizio pubblico federale Giustizia.
Servizio pubblico federale Giustizia (Service Public Fédéral Justice/ Federale Overheidsdienst Justitie)
Service de coopération internationale civile
Boulevard de Waterloo, 115
1000 Bruxelles
Belgio
Telefono: +32(2)542.65.11
Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38
Email: eu1206ue@just.fgov.be
Conoscenze linguistiche: francese, neerlandese e inglese.
        
            Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
      
      
        
                Il formulario della domanda (formulario tipo), e i documenti allegati a sostegno della stessa, sono redatti o tradotti nella lingua del distretto giudiziario del tribunale di primo grado a cui la domanda è rivolta.
        
            Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
      
      
        
                Mezzi tecnici accettati dal Belgio per la trasmissione degli atti :
-posta
-fax
        
            Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
      
      
        
                Servizio pubblico federale Giustizia (Service Public Fédéral Justice/ Federale Overheidsdienst Justitie)
 Service de coopération internationale civile
Boulevard de Waterloo, 115 1000 Bruxelles
Telefono: +32(2)542.65.11
 Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38
Email: eu1206ue@just.fgov.be
        
            Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
      
      
        
                Il Belgio dichiara che, nei rapporti con gli altri Stati membri, il regolamento prevale, per la materia rientrante nel suo campo di applicazione, sugli strumenti seguenti:
- Convenzione del 21 giugno 1922 fra il Belgio e la Gran Bretagna sulla trasmissione degli atti giudiziari e extragiudiziari e la raccolta di prove;
 - Convenzione dell’Aja del l° marzo 1954 concernente la procedura civile;
 - Convenzione del 1° marzo 1956 fra il Belgio e la Francia, relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale;
 - Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all’estero;
 - Accordo del 25 aprile 1959 fra il governo belga e il governo della repubblica federale tedesca, volto a facilitare l’applicazione della convenzione dell’Aja del l° marzo 1954 concernente la procedura civile;
 - Convenzione del 23 ottobre 1989 fra il Belgio e 1'Austria relativa alla reciproca assistenza giudiziaria e alla cooperazione giuridica, che integra la convenzione dell’Aja del l° marzo 1954 concernente la procedura civile.