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Assunzione delle prove

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NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti

Articolo 3 – Organo centrale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: 0039 06.6885.2264

 

Posta elettronica: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Italiano

Oppure: formulari compilati nella lingua del paese richiedente, a condizione che siano muniti di traduzione in lingua italiana certificata conforme dalla pubblica Autorità o da un traduttore ufficiale.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le richieste relative all’assunzione delle prove sono accettate via posta.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: 0039 06.6885.2264

Posta elettronica:

cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2

La Repubblica italiana non intende avvalersi della facoltà di mantenere o di concludere con altro o con altri Stati membri della U.E. accordi o intese volte a facilitare l’assunzione delle prove, ritenendo che le disposizioni contenute nel Regolamento n. 1206/2001 siano adeguate e sufficienti al riguardo.

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