Introduzione
Le spese di giudizio nella Repubblica di Croazia sono stabilite nella Zakon o sudskim pristojbama (legge sulle spese giudiziarie) (Narodne novine (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, NN) nn. 118/18 e 51/23) e nell'Uredba o Tarifi sudskih pristojbi (decreto sul tariffario delle spese giudiziarie) (NN n. 37/23) adottato dal governo della Repubblica di Croazia.
Ai sensi dell'articolo 5 della legge sulle spese giudiziarie, le spese di giudizio prescritte dal tariffario devono essere corrisposte mediante pagamento senza l'uso di contanti, in contanti, tramite marche da bollo emesse dalla Repubblica di Croazia oppure per via elettronica.
Ai sensi dell'articolo 7 della legge sulle spese giudiziarie, per le istanze presentate per via elettronica, ai sensi di normative speciali attraverso il sistema informativo utilizzato nelle attività giudiziarie, occorre versare una spesa di giudizio all'atto della presentazione. L'importo pagato è pari alla metà della spesa di giudizio stabilita dal tariffario.
Per le decisioni notificate da un organo giurisdizionale per via elettronica, ai sensi di normative speciali attraverso il sistema informativo utilizzato nelle attività giudiziarie, occorre versare la metà delle spese di giudizio stabilite dal tariffario se il pagamento avviene entro tre giorni dalla data della notificazione per via elettronica.
Se le spese di giudizio non sono pagate entro il termine di cui sopra, esse diventano esigibili secondo gli importi indicati nel tariffario.
Quali spese si devono pagare?
Le spese di giudizio sono pagate nel contesto di tutti i procedimenti giudiziari civili e commerciali. Ai sensi dell'articolo 11 della legge sulle spese giudiziarie, sono esentati da tale pagamento i soggetti seguenti:
- la Repubblica di Croazia e gli enti governativi;
- le persone e gli organi che esercitano i pubblici poteri nei procedimenti derivanti dall'esercizio di tali poteri;
- i lavoratori nel contesto di controversie e altri procedimenti connessi all'esercizio dei loro diritti derivanti dal rapporto di lavoro;
- i dipendenti pubblici e gli altri dipendenti nel contesto di controversie amministrative connesse all'esercizio dei loro diritti derivanti dal rapporto di lavoro;
- le persone con disabilità, sulla base di documenti adeguati atti a comprovarne lo status;
- i coniugi, i figli e i genitori di soldati uccisi, scomparsi e detenuti durante la guerra d'indipendenza croata, sulla base di documenti adeguati atti a comprovarne lo status;
- i coniugi, i figli e i genitori di persone uccise, scomparse e detenute durante la guerra d'indipendenza croata, sulla base di documenti adeguati atti a comprovarne lo status;
- i rifugiati, gli sfollati e i rimpatriati, sulla base di documenti adeguati atti a comprovarne lo status;
- i beneficiari di prestazioni sociali che ricevono un'indennità di soggiorno;
- le organizzazioni umanitarie, le organizzazioni che si occupano della protezione delle famiglie di persone uccise, disperse e detenute nello svolgimento di attività umanitarie, nonché le organizzazioni di persone disabili;
- i figli in quanto parti in procedimenti in materia di obbligazioni alimentari o in procedimenti relativi a crediti basati su tale diritto;
- le parti che avviano un procedimento per la determinazione della maternità o paternità e un procedimento per i costi sostenuti per la gravidanza e la nascita di un figlio al di fuori del matrimonio;
- le parti che chiedono il ripristino della capacità di agire;
- i minori che chiedono l'autorizzazione a contrarre matrimonio;
- le parti del procedimento per consegnare un minore e per l'esercizio di una relazione personale con un minore;
- le parti che avviano procedimenti relativi a diritti derivanti da una pensione obbligatoria e da un'assicurazione sanitaria generale, a diritti di disoccupati in virtù di normative sul lavoro e a diritti di assistenza sociale;
- le parti che avviano procedimenti per la protezione dei diritti umani e delle libertà costituzionalmente garantiti contro atti individuali definitivi;
- le parti coinvolte in controversie in materia di risarcimento danni per inquinamento ambientale;
- i sindacati e le associazioni sindacali di livello superiore nei procedimenti civili per l'approvazione giudiziaria sostitutiva dell'approvazione sindacale e nelle controversie collettive in materia di lavoro, nonché i rappresentanti sindacali nei procedimenti civili nell'esercizio delle competenze del comitato aziendale;
- i consumatori in veste di debitori di fallimenti e i ricorrenti in procedimenti avviati sulla base di una sentenza passata in giudicato per la tutela degli interessi collettivi;
- altre persone ed organismi come richiesto da una legge speciale.
Uno Stato straniero è esentato dal pagamento di spese di giudizio, se previsto da un trattato internazionale o qualora sussista un regime di reciprocità.
In caso di dubbio in merito alle condizioni di reciprocità, l'organo giurisdizionale richiederà una spiegazione al ministero della Giustizia.
L'esenzione di cui al punto 10 si applica alle organizzazioni umanitarie designate con decisione dal ministro competente per l'assistenza sociale.
L'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio non si applica alle unità autonome locali e regionali, a meno che, ai sensi di una legge speciale, non sia stato loro delegato l'esercizio dei pubblici poteri.
Nei procedimenti europei per le controversie di modesta entità le seguenti spese di giudizio sono dovute dai soggetti indicati:
- per una domanda – paga l'attore;
- per la presentazione di una replica – paga il convenuto;
- per una sentenza – paga l'attore;
- per un'impugnazione – paga il soggetto che la presenta;
- per la risposta ad un'impugnazione – paga il soggetto che presenta la risposta (la risposta è facoltativa).
Quanto dovrò pagare?
I. Per una domanda, una domanda riconvenzionale, una sentenza e un'opposizione ad un'ingiunzione di pagamento, si devono pagare spese di giudizio commisurate all'importo della controversia (calcolata soltanto per l'importo della domanda principale, senza interessi e spese), come segue:
Superiore a |
Fino a EUR |
EUR |
0,00 |
398,17 |
13,27 |
398,18 |
796,34 |
26,54 |
796,35 |
1 194,51 |
39,82 |
1 194,52 |
1 592,67 |
53,09 |
1 592,68 |
1 990,84 |
66,36 |
Un contributo di 66,36 EUR è dovuto per importi superiori a 1 990,84 EUR, al quale si aggiunge un 1 % sulla differenza rispetto all'importo di 1 990.84 EUR che non può comunque superare un ammontare di 663,61 EUR. |
II. La metà delle spese di giudizio di cui al punto I è dovuta per la presentazione di una replica e per una risposta a un'impugnazione.
III. L'importo delle spese di cui al punto I maggiorato del 100 % è dovuto in caso di impugnazione di una sentenza.
IV. Le spese di giudizio non sono dovute se nel corso del procedimento giudiziario è stata definita una transazione giudiziaria.
Cosa succede se non pago puntualmente le spese di giudizio?
Se una parte non paga le spese di giudizio entro il termine prescritto o non ne informa tempestivamente l'organo giurisdizionale, entro un ulteriore termine di 15 giorni quest'ultimo allegherà un certificato di esecutività alla decisione concernente le spese di giudizio o alla decisione di reclamo e presenterà tale documentazione all'Agenzia finanziaria per l'esecuzione del pagamento utilizzando i fondi della parte interessata in conformità delle disposizioni della legge che disciplina l'esecuzione di decisioni su attività monetarie.
Ai sensi dell'articolo 28 della legge sulle spese giudiziarie, qualora la parte di un procedimento giudiziario per cui sono dovute spese giudiziarie non le paghi immediatamente, l'organo giurisdizionale deve innanzitutto avvertire la parte di pagare le spese di giudizio entro tre giorni. Se la parte non dà seguito all'avvertimento o non era presente all'azione giudiziaria per la quale tali spese di giudizio sono dovute e non ha pagato tali spese, l'organo giurisdizionale adotterà una decisione in merito a dette spese nella quale si invita la parte a pagare le spese entro otto giorni dalla notifica della decisione. Si devono inoltre corrispondere spese supplementari pari a 13,27 EUR per la decisione in merito alle spese di giudizio.
Come posso pagare le spese di giudizio?
Le spese di giudizio devono essere corrisposte mediante pagamento senza l'uso di contanti, in contanti, tramite marche da bollo emesse dalla Repubblica di Croazia oppure per via elettronica.
Le spese di giudizio versate in contanti possono essere corrisposte anche alla contabilità dell'organo giurisdizionale, nel qual caso quest'ultimo è tenuto a versare tale importo nelle entrate di bilancio derivanti da spese di giudizio entro cinque giorni dalla data di riscossione.
Le spese di giudizio possono essere pagate in marche da bollo se il loro importo è inferiore a 13,27 EUR.
Le informazioni sulle modalità di pagamento delle spese di giudizio devono essere rese disponibili sul sito web della bacheca dei bollettini elettronici, sui siti web degli organi giurisdizionali e presso gli uffici giudiziari.
Le spese di giudizio possono essere pagate presso qualsiasi banca o ufficio postale a favore del bilancio dello Stato della Repubblica di Croazia.
Per il pagamento delle spese di giudizio dall'estero occorre includere le seguenti informazioni:
SWIFT: NBHRHR2X
IBAN: HR1210010051863000160
Conto corrente (CC): 1001005-1863000160
Modello: HR64
Numero di riferimento: 5045-20735-PIN (o altro numero di identificazione personale dell'ordinante)
Beneficiario: ministero delle Finanze della Repubblica di Croazia, per conto del Tribunale commerciale di Zagabria.
La descrizione del pagamento dovrebbe includere le spese di giudizio per la causa ________ (numero di ruolo, accompagnato da una descrizione del pagamento quale, ad esempio, spese di giudizio per una proposta di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea)
Cosa devo fare dopo il pagamento?
La ricevuta di pagamento delle spese deve essere allegata alla domanda per la quale è stata pagata e deve indicare le parti del procedimento. Quando viene presentata una ricevuta di pagamento delle spese per una decisione giudiziaria, la persona che la presenta deve indicare la decisione per la quale vengono pagate le spese.
Le parti devono presentare i documenti all'organo giurisdizionale regolarmente tramite posta convenzionale (raccomandata o consegna ordinaria di pacchi) oppure per via elettronica, in una forma conforme alla normativa speciale attraverso il sistema informativo utilizzato nelle attività giudiziarie.