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Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità

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Introduzione

Le spese giudiziarie per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono disciplinate dalla legge slovena sulle spese giudiziarie, che costituisce la disciplina generale in materia (Zakon o sodnih taksah, in appresso "ZST-1", Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list RS) nn. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – decisione della Corte costituzionale, 19/15 – decisione della Corte costituzionale, 30/16 e 10/17–ZPP-E (Legge che modifica il codice di procedura civile)).

La ZST-1 (articolo 6) costituisce la base giuridica del pagamento delle spese giudiziarie in contanti o con altri mezzi di pagamento validi, il che si applica altresì al pagamento delle spese nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. In pratica è possibile pagare le spese giudiziarie per via elettronica, mediante i servizi di pagamento in linea delle diverse banche. Il codice di procedura civile (Zakon o pravdnem postopku - ZPP) stabilisce quando devono essere pagate le spese giudiziarie per i procedimenti europei per le controversie di modesta entità e le conseguenze del mancato pagamento.

Quali sono le tariffe in vigore?

Nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le spese giudiziarie devono essere pagate per l'avvio di un'azione, per le domande riconvenzionali, per le richieste di revocazione, per le notifiche di impugnazione e per l'impugnazione (articolo 105a, primo comma, ZPP). Il pagamento delle spese giudiziarie è imputabile al richiedente (articolo 105a, ZPP, articolo 6(1), ZST-1).

Conformemente alla giurisprudenza della Corte suprema (Vrhovno sodišče) della Slovenia, il riesame delle controversie di modesta entità non è previsto in Slovenia e non può essere autorizzato nemmeno da tale Corte. Se una parte tuttavia intraprende tale ricorso, dovrà pagare le relative spese giudiziarie.

Quanto devo pagare?

Nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'importo delle spese giudiziarie che il richiedente deve pagare all'atto della presentazione della domanda di avvio del procedimento dinanzi al giudice dipende dal valore dell'oggetto della controversia:

  • per una controversia di valore inferiore o pari a 300 EUR, le spese ammontano a 54 EUR,
  • per una controversia di valore compreso fra 301 e 600 EUR, le spese ammontano a 78 EUR,
  • per una controversia di valore compreso fra 601 e 900 EUR, le spese ammontano a 102 EUR,
  • per una controversia di valore compreso fra 901 e 1 200 EUR, le spese ammontano a 126 EUR,
  • per una controversia di valore compreso fra 1 201 e 1 500 EUR, le spese ammontano a 150 EUR,
  • per una controversia di valore compreso fra 1 501 e 2 000 EUR, le spese ammontano a 165 EUR,
  • per una controversia di valore compreso fra 2 001 e 2 500 EUR, le spese ammontano a 180 EUR,
  • per una controversia di valore compreso fra 2 501 e 3 000 EUR, le spese ammontano a 195 EUR,
  • per una controversia di valore compreso fra 3 001 e 3 500 EUR, le spese ammontano a 210 EUR,
  • per una controversia di valore compreso fra 3 501 e 4 000 EUR, le spese ammontano a 225 EUR,
  • per una controversia di valore compreso fra 4 001 e 4 500 EUR, le spese ammontano a 240 EUR,
  • per una controversia di valore compreso fra 4 501 e 5 000 EUR, le spese ammontano a 255 EUR.

La ZST-1 stabilisce anche l'importo delle spese giudiziarie per le controversie di valore più elevato, fino a 500 000 EUR o più secondo l'attuale versione dell'allegato della legge. È necessario tenere conto del tariffario, che indica un quoziente per calcolare le spese a seconda dei vari tipi di procedimento.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Le spese giudiziarie devono essere versate entro il termine stabilito dall'organo giurisdizionale nel relativo ordine di pagamento. In tale ordine la parte viene informata delle conseguenze del mancato pagamento ai sensi del terzo comma dell'articolo 105a (secondo comma dell'articolo 105a ZPP).

Se le spese giudiziarie non sono versate entro i termini e non ricorrono le condizioni per l'esenzione, la proroga o il pagamento a rate, la domanda (l'azione) si considererà ritirata (terzo comma dell'articolo 105a ZPP)

Come posso pagare le spese giudiziarie?

La ZST-1 (articolo 6) costituisce la base giuridica del pagamento delle spese giudiziarie in contanti o con altri mezzi di pagamento validi, il che si applica altresì al pagamento delle spese nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

In pratica è possibile pagare le spese giudiziarie per via elettronica, mediante i servizi di pagamento in linea delle diverse banche; le spese possono anche essere pagate direttamente presso i fornitori di servizi di pagamento o presso lo sportello di cassa dell'organo giudiziario (in contanti o per mezzo di un terminale di punto vendita).

Per i pagamenti elettronici tutte le banche dispongono del proprio servizio di pagamento in linea.

Il debitore delle spese giudiziarie può pagarle anticipatamente, ossia all'atto della presentazione della domanda di avvio del procedimento dinanzi al giudice oppure può presentare la domanda al giudice e aspettare che quest'ultimo invii un ordine di pagamento nel quale si indica, oltre all'importo delle spese da pagare, anche le altre informazioni necessarie all'esecuzione del pagamento.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Se ha pagato le spese giudiziarie indicando il riferimento ad hoc comunicatogli dal giudice nell'ordine di pagamento, il richiedente non è tenuto a produrre una prova di pagamento al giudice. In tal caso il giudice è in effetti informato del pagamento attraverso un apposito sistema bancario elettronico (UJPnet), nel quale l'indicazione del riferimento esatto è di fondamentale importanza per identificare il pagamento corrispondente.

Se tuttavia le spese giudiziarie sono state pagate senza indicare il riferimento ad hoc, il richiedente deve fornire al giudice una prova dell'avvenuto pagamento. La validità di tale giustificativo non è subordinata ad alcuna condizione formale particolare. In base a tale giustificativo, il giudice verifica se del caso il pagamento delle spese giudiziarie nell'applicazione UJPnet, in particolare se le spese giudiziarie non sono state pagate presso lo sportello di cassa dell'organo giudiziario.

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