1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?
Il luogo in cui il figlio deve vivere abitualmente è oggetto di talune disposizioni di legge che disciplinano il diritto di stabilirne il luogo di residenza e costituisce così parte della cura concreta del figlio [articolo 1631, primo comma, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco, in prosieguo "codice civile")]. Allo stesso modo della cura del patrimonio del figlio, tale aspetto rientra nell'ambito della responsabilità genitoriale di cui all'articolo 1626, primo comma, del codice civile.
Se uno dei genitori ha la responsabilità genitoriale esclusiva e detiene pertanto da solo il diritto di stabilire il luogo di residenza del minore, non ha bisogno del consenso dell'altro genitore per decidere dove il minore debba vivere e quindi se debba trasferirsi all'estero.
Se condividono la responsabilità genitoriale, i genitori devono decidere insieme in merito al trasferimento all'estero del minore. Di fatto, la residenza permanente è una Angelegenheit von erheblicher Bedeutung ("questione di importanza rilevante") ai sensi dell'articolo 1687, primo comma, prima frase, del codice civile, a differenza, ad esempio, di un'eventuale breve vacanza in un paese europeo vicino, per la quale è necessario il mutuo consenso da parte di entrambi i genitori.
Tuttavia un giudice competente in materia di diritto di famiglia può trasferire a un solo genitore, su richiesta, una parte della responsabilità genitoriale e quindi, ad esempio, il diritto di stabilire il luogo di residenza del minore (articolo 1671, primo comma, del codice civile). Anche in questo caso – e anche se la responsabilità genitoriale è altrimenti condivisa – il genitore può decidere da solo e senza il consenso dell'altro genitore il luogo di residenza del minore e quindi il suo trasferimento all'estero.
2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?
Il consenso dell'altro genitore al trasferimento permanente del figlio minore all'estero è necessario se i genitori condividono la responsabilità genitoriale (o comunque il diritto di decidere il luogo di residenza dei figli minori) (cfr. sopra anche la risposta alla domanda 1).
3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?
Il trasferimento del figlio all'estero è legittimo se il genitore che intende trasferirsi con lui ha facoltà di decidere da solo, ad esempio perché detiene la responsabilità genitoriale esclusiva o almeno il diritto esclusivo di decidere il luogo di residenza dei figli minori (cfr. la risposta alla domanda 1).
Se invece i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, ma hanno opinioni divergenti sul trasferimento o meno del minore e non riescono a giungere a un accordo in merito a tale questione, ciascun genitore può chiedere al tribunale della famiglia di attribuirgli il potere di decidere riguardo al trasferimento a norma dell'articolo 1628 del codice civile. L'organo giurisdizionale deve quindi pronunciarsi sulla base di ciò che meglio risponde all'interesse superiore del minore, tenendo conto delle circostanze specifiche, degli aspetti pratici e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti (articolo 1697a del codice civile).
Inoltre un coniuge che vive separato dall'altro può anche chiedere al tribunale della famiglia, ai sensi dell'articolo 1671, primo comma, del codice civile, che gli sia riconosciuta la responsabilità genitoriale esclusiva in generale oppure la responsabilità genitoriale esclusiva per questioni particolari (ad esempio il diritto di scegliere il luogo di residenza). L'organo giurisdizionale accoglie la richiesta se l'altro coniuge concorda, salvo il caso in cui il figlio minore avente almeno 14 anni di età si opponga, o se la revoca della responsabilità congiunta dei genitori o il parziale trasferimento dell'autorità genitoriale esclusiva in capo al richiedente risponde agli interessi superiori del minore. Se l'organo giurisdizionale accoglie la richiesta, il coniuge può scegliere liberamente il luogo di residenza del figlio minore.
4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione
Se ha la responsabilità genitoriale esclusiva o dispone del diritto esclusivo di scegliere il luogo di residenza del minore, un genitore può portare il figlio all'estero per brevi periodi ogniqualvolta lo desideri.
Al contrario, i genitori aventi responsabilità genitoriale congiunta devono, in linea di principio, adottare tali decisioni insieme (articolo 1627 del codice civile). Se i genitori aventi responsabilità genitoriale congiunta vivono separati, entrambi devono decidere congiuntamente se il viaggio pianificato non è una questione quotidiana, bensì una questione di importanza rilevante (articolo 1687, primo comma, prima frase, del codice civile). Il genitore con cui il figlio vive abitualmente può decidere da solo delle questioni di ordinaria amministrazione (articolo 1687, primo comma, seconda frase, del codice civile). A norma dell'articolo 1687, primo comma, quarta frase, del codice civile, l'altro genitore può prendere decisioni sulle questioni concernenti le cure effettive del minore, ossia, ad esempio, ciò che il minore può mangiare o l'ora cui può andare a dormire, per i periodi in cui il minore soggiorna presso detto genitore con il consenso dell'altro genitore o sulla base di una decisione giudiziaria. La legge non specifica quali siano le questioni di importanza rilevante e quali siano invece quelle concernenti le cure effettive; ciò deve essere deciso tenendo conto delle circostanze particolari del caso. In linea di principio, tanto il genitore con il quale vive abitualmente il figlio minore quanto il genitore avente diritto di visita possono decidere autonomamente in caso di trasferimento temporaneo per vacanze all'estero, tranne in caso di destinazioni del viaggio che comportino un rischio particolare per il minore, come ad esempio una zona remota, una zona di cui le cure mediche sono insufficienti o una zona in cui vi sono disordini politici. Tuttavia, il genitore avente diritto di visita deve informare preventivamente il genitore che accudisce principalmente il figlio minore in merito alla finalità del viaggio.
Un genitore cui non è stata riconosciuta la responsabilità genitoriale non ha diritto di decidere dove il figlio debba vivere. Tuttavia, a norma dell'articolo 1687a del codice civile, durante il periodo di visita tale genitore gode anch'esso/a della facoltà di prendere da solo decisioni sulle questioni relative alle cure effettive del minore.