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Trattamento dei casi di ritorno in entrata da parte delle autorità centrali

Tuo figlio è stato portato in un altro paese dell'UE senza il tuo consenso o in violazione di una decisione giudiziaria?
Le autorità centrali possono aiutarti nelle fasi necessarie per avviare un procedimento giudiziario e fare sì che sia disposto il ritorno del minore.

1 Quali norme dell'UE si applicano?

Qualora un minore sia stato portato o trattenuto in uno Stato membro diverso da quello nel quale aveva la residenza abituale prima della sottrazione, in violazione dei diritti di affidamento di un'altra persona, si applica la convenzione dell'Aia del 1980, integrata dai capi III e IV del regolamento Bruxelles II ter. Il regolamento è in vigore in tutti i paesi dell'UE, a eccezione della Danimarca.

La guida pratica per l'applicazione del regolamento Bruxelles II ter è disponibile su questa pagina: pubblicazioni della RGE.

2 Cosa sono le autorità centrali e come possono essere presentate le domande di ritorno?

Le autorità centrali sono organismi pubblici designati da ciascuno Stato membro per facilitare la cooperazione amministrativa e giudiziaria nell'ambito delle questioni familiari transfrontaliere. Per individuare l'autorità centrale del proprio Stato membro, è possibile consultare il link in fondo alla pagina.

Ogni persona, istituzione o altro ente che sostenga che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato membro, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.

La domanda deve recare:

  • informazioni relative all'identità del richiedente, del minore e della persona che si presume abbia trasferito o trattenuto il minore;
  • se disponibile, la data di nascita del minore;
  • i motivi su cui si fonda la domanda di ritorno del minore presentata dal richiedente;
  • tutte le informazioni disponibili sul luogo in cui si trova il minore e sull'identità della persona con cui si presume che si trovi.

Il modulo di presentazione della domanda di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 è disponibile qui.

3 Quali sono le principali funzioni delle autorità centrali nei casi di sottrazione di minori?

Le autorità centrali svolgono un ruolo di sostegno nel corso dell'intero procedimento di ritorno. Esse cooperano con le autorità centrali di altri Stati membri e incoraggiano la cooperazione tra le autorità giudiziarie e amministrative competenti, per favorire l'immediato ritorno del minore. 

In particolare le autorità centrali possono:

  • aiutare a localizzare il minore, se il luogo in cui si trova è sconosciuto;
  • contattare l'altro genitore o le autorità dell'altro Stato membro;
  • incoraggiare la mediazione e altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie;
  • fornire informazioni in merito ai procedimenti giudiziari e alla disponibilità del patrocinio a spese dello Stato;
  • trasmettere la domanda all'organo giurisdizionale competente;
  • cooperare con gli organi giurisdizionali e le autorità di entrambi gli Stati membri durante l'intero procedimento.

4 Come funziona la cooperazione tra le autorità centrali?

Laddove riceva una domanda di ritorno completa, l'autorità centrale la trasmette senza indugio all'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore è stato portato. 

Entro cinque giorni lavorativi, l'autorità centrale richiesta è tenuta ad accusare ricevuta della domanda e a indicare le prime misure adottate. Se necessario, possono essere richiesti documenti aggiuntivi.

L'autorità centrale richiesta trasmetterà quindi la domanda all'organo giurisdizionale competente o informerà il richiedente in merito alle fasi necessarie per avviare il procedimento di ritorno. Ciò potrebbe includere, se del caso, l'indicazione dell'organo giurisdizionale competente, la fornitura di informazioni relative alla disponibilità del patrocinio a spese dello Stato o della rappresentanza legale, oppure di informazioni circa la possibilità di una composizione amichevole della controversia.

Per maggiori informazioni selezionare il paese cliccando sulla relativa bandiera nazionale.

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