1 Quali norme dell'UE si applicano?
Qualora un minore sia stato trasferito o trattenuto illecitamente in uno Stato membro diverso da quello nel quale aveva la residenza abituale prima della sottrazione, si applica la convenzione dell'Aia del 1980, integrata dai capi III e IV del regolamento Bruxelles II ter. Il regolamento è in vigore in tutti i paesi dell'UE, a eccezione della Danimarca.
La guida pratica per l'applicazione del regolamento Bruxelles II ter è disponibile su questa pagina: pubblicazioni della RGE.
2 Qual è il procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale e che cosa esamina quest'ultimo al momento di decidere in merito al ritorno del minore?
Il procedimento di ritorno è avviato dinanzi all'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui si trova attualmente il minore. Può essere avviato direttamente dai genitori che chiedono il ritorno o con l'assistenza di un'autorità centrale.
L'organo giurisdizionale procede rapidamente al trattamento della domanda. Salvo circostanze eccezionali, la decisione dovrebbe essere comunicata entro sei settimane dalla data in cui l'organo giurisdizionale riceve la domanda.
Il compito principale dell'organo giurisdizionale adito per un procedimento di ritorno consiste nel determinare se si sia verificata una sottrazione (il minore è stato portato o trattenuto in uno Stato membro diverso da quello nel quale aveva la residenza abituale prima della sottrazione, in violazione dei diritti di affidamento di un'altra persona) e, in caso affermativo, nel garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato membro in cui aveva la residenza abituale prima della sottrazione.
In particolare l'organo giurisdizionale verificherà se:
- il minore è stato trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso da quello in cui aveva la residenza abituale prima del trasferimento;
- il trasferimento o il mancato ritorno viola il diritto di affidamento; e
- il diritto di affidamento è stato esercitato, congiuntamente o individualmente, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi.
Se tali condizioni sono soddisfatte, l'organo giurisdizionale deve, in linea di principio, ordinare il ritorno del minore, a meno che non si applichi uno dei tassativi motivi di rifiuto previsti dalla convenzione dell'Aia del 1980.
Al minore deve essere data la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, qualora sia in grado di formarla. Anche la persona che chiede il ritorno del minore deve avere la possibilità di essere ascoltata. Se tale condizione non è soddisfatta, l'organo giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore.
Se del caso, l'organo giurisdizionale può anche adottare provvedimenti provvisori o cautelari per garantire la sicurezza del minore o per facilitare il contatto con il genitore che chiede il ritorno. Tali provvedimenti non devono ritardare indebitamente il procedimento di ritorno.
Durante l'intero procedimento, l'organo giurisdizionale incoraggerà le parti a considerare la mediazione o altre forme di risoluzione alternativa delle controversie, purché ciò non sia in contrasto con l'interesse superiore del minore. Per maggiori informazioni sulla mediazione familiare, consultare il link in fondo alla pagina.
Gli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine restano competenti a decidere in materia di responsabilità genitoriale, compresa la questione dell'affidamento.
3 L'organo giurisdizionale del paese in cui è stato sottratto il minore può negarne il ritorno?
Qualora risulti che il minore è stato sottratto, l'organo giurisdizionale del paese in cui il minore è stato sottratto può rifiutare di disporre il ritorno dello stesso solo nei casi che seguono:
- se il genitore cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento della sottrazione o aveva consentito, anche successivamente, al suo trasferimento o mancato ritorno (articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della convenzione dell'Aia del 1980);
- se sussiste un fondato rischio che il ritorno esponga il minore a pericoli fisici e psichici (articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980). Tuttavia il ritorno non può essere ostacolato se sono state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore (articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles II ter);
- se il minore si oppone al ritorno (articolo 13, paragrafo 2, della convenzione dell'Aia del 1980);
- se il ritorno non fosse consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 20 della convenzione dell'Aia del 1980).
Anche se il ritorno del minore è stato rifiutato, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale del minore possono comunque decidere in merito all'affidamento tenendo conto, tra l'altro, dei motivi di rifiuto del ritorno. Qualsiasi decisione che disponga il ritorno del minore sarà esecutiva negli altri Stati membri.
4 Cosa succede quando l'organo giurisdizionale ordina il ritorno del minore?
Qualora l'organo giurisdizionale ordini il ritorno del minore, la sua decisione è esecutiva nello Stato membro in cui è stata emessa in conformità con il diritto interno di quest'ultimo.
Se il minore è successivamente portato in un altro Stato membro, la decisione di ritorno può essere ivi riconosciuta ed eseguita senza che sia necessario avviare un nuovo procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.
La decisione finale dell'organo giurisdizionale nello Stato membro di origine è automaticamente riconosciuta ed esecutiva nell'altro paese dell'UE senza doverla corredare di una dichiarazione di esecutività ("abolizione dell'exequatur"), a condizione che il giudice abbia emesso il corrispondente certificato previsto nel regolamento Bruxelles II ter.
Per maggiori informazioni selezionare il paese cliccando sulla relativa bandiera nazionale.
5 Link correlati
- Trattamento dei casi di ritorno in entrata da parte delle autorità centrali
- Trovare l'autorità centrale nel proprio paese dell'UE e altre informazioni pertinenti
- Guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II ter
- Opuscolo sulla sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore
- Mediazione familiare
- Sezione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato sulla sottrazione di minori