Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
Tribunali circondariali (sądy rejonowe) o tribunali regionali (sądy okręgowe)
(In linea di principio è competente il tribunale circondariale (in primo grado) mentre il tribunale regionale è competente (in primo grado) per le cause che, considerate le loro caratteristiche, rientrano nelle materie di competenza dei tribunali regionali, indipendentemente dal valore della causa. Si tratta, ad esempio, di crediti patrimoniali in materia di protezione dei diritti d'autore).
Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
La comunicazione avviene in forma cartacea.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
Ufficio di informazioni degli utenti (Biuro Obsługi Interesanta) dei tribunali circondariali e dei tribunali regionali.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
La notifica elettronica è obbligatoria se le parti hanno scelto di depositare le memorie in questo modo. La notifica degli atti per via elettronica non avviene su indirizzi di posta elettronica gestiti da servizi commerciali ma su caselle di posta create appositamente per i procedimenti giudiziari. L'articolo 1311, del codice di procedura civile stabilisce la procedura per la notifica elettronica attraverso un sistema informatico. Il tribunale notifica gli atti attraverso il sistema informatico se il destinatario ha presentato il proprio documento attraverso il sistema o se ha scelto di presentare i documenti in questo modo. Il destinatario che ha scelto di presentare i documenti attraverso un sistema informatico può rinunciare alla notifica elettronica (paragrafo 21).
Il legislatore non ha specificato il modo in cui il destinatario debba comunicare la propria scelta, che può quindi avvenire sia per iscritto che oralmente, e deve essere registrata nel verbale dell'udienza.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
L'articolo 132, paragrafo 13, del codice di procedura civile prevede la forma elettronica per la notifica diretta tra i rappresentanti abilitati. I rappresentanti legali abilitati notificano le memorie e gli allegati direttamente l'uno all'altro solo per via elettronica, se depositano una dichiarazione unanime in tal senso presso il tribunale e comunicano a quest'ultimo i dati di contatto da utilizzare a tal fine. Onde evitare qualsiasi manipolazione che abbia un impatto sull'efficacia della notifica e sulla rapidità del procedimento, è stata introdotta una norma che prevede che tali dichiarazioni siano irrevocabili e che qualsiasi stipula di una condizione o di un termine sia considerata inesistente. In casi giustificati, il tribunale può ordinare di rinunciare a tali mezzi di notifica (in particolare su richiesta delle parti). La suddetta norma non si applica agli atti presentati tramite il sistema informatico che devono essere notificati a un avvocato, a un procuratore legale, a un consulente in materia di brevetti e al Consulente generale della Repubblica di Polonia, qualora abbiano optato per la presentazione dei documenti tramite il sistema informatico e non abbiano revocato la loro decisione.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
In una causa trattata nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le spese di giustizia (fisse) ammontano a 100 PLN. Lo stesso importo deve essere versato in caso di appello.
Le spese di giustizia nei processi civili sono versate sul conto corrente del tribunale competente (informazioni bancarie necessarie possono essere ottenute direttamente presso il tribunale o sul relativo sito Web, o, eventualmente, sul sito Web del ministero della giustizia), direttamente alla cassa del tribunale o sotto forma di marche per atti giudiziari da acquistare presso la cassa del tribunale.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, la giurisdizione competente emette una decisione contro la quale può essere presentato ricorso dinnanzi a una giurisdizione di secondo grado (una sentenza di un tribunale circondariale può essere impugnata presso un tribunale regionale e una sentenza di un tribunale regionale può essere impugnata presso la corte d'appello). Il ricorso è presentato al tribunale che ha emesso la sentenza impugnata entro due settimane dalla notifica della sentenza e delle motivazioni al ricorrente e, se il termine per la redazione della motivazione della sentenza è stato prorogato, entro tre settimane dalla notifica della sentenza e delle motivazioni al ricorrente (articolo 316, paragrafo 1, articolo 367, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 369 e l'articolo 50526, del codice di procedura civile).
Se le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sono soddisfatte, il tribunale pronuncia una sentenza contumaciale. Il convenuto può contestare la sentenza contumaciale rivolgendosi al tribunale che l'ha pronunciata. Il ricorrente, in caso di decisione a lui sfavorevole, può proporre appello seguendo le norme generali (articolo 339, paragrafo 1, articolo 342 e articolo 344, paragrafo 1, del codice di procedura civile).
Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
I procedimenti relativi alla domanda di annullamento di una sentenza sono disciplinati dall'articolo 50527a, del codice di procedura civile. La giurisdizione competente per decidere sulla domanda è quella che ha pronunciato la sentenza.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
Il polacco.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
Le autorità competenti per quanto riguarda l'esecuzione di una sentenza emessa nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono gli ufficiali giudiziari (komornicy). Gli atti adottati dagli ufficiali giudiziari possono dare luogo a un ricorso dinnanzi al tribunale circondariale competente. Fondamento giuridico: articolo 767, paragrafo 1, del codice di procedura civile.
L'autorità competente dinnanzi alla quale deve essere presentata una domanda di opposizione all'esecuzione è il tribunale regionale del luogo di residenza o dove ha sede il debitore o, in mancanza, il tribunale regionale nella cui zona di giurisdizione deve aver luogo l'esecuzione.
L'autorità responsabile dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 23 del regolamento è il tribunale circondariale competente. Fondamento giuridico: articolo 115320, paragrafi 1 e 2, del codice di procedura civile (se l'esecuzione si svolge in Polonia sulla base di una decisione emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro dell'UE) o l'articolo 8202 del codice di procedura civile (se l'esecuzione si svolge in Polonia sulla base di un titolo esecutivo sotto forma di sentenza contenente una clausola di esecutività emessa da un tribunale polacco nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità).