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Controversie di modesta entità

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Bulgaria
Procedure transfrontaliere europee - Controversie di modesta entità
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Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Gli organi giurisdizionali competenti a trattare i procedimenti di questa categoria sono i tribunali distrettuali competenti nel luogo del domicilio o della sede sociale del convenuto.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Il modulo di domanda standard A deve essere registrato direttamente presso il competente tribunale distrettuale o inviato per posta.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Il Centro europeo dei consumatori in Bulgaria, che fa parte della rete dei centri europei dei consumatori (ECC-Net), fornisce assistenza pratica e informazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento. Su richiesta, il Ministero della giustizia fornisce informazioni in merito all'applicazione del regolamento.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

I mezzi di notificazione applicabili sono stabiliti dal vigente codice di procedura civile.

L'articolo 38 disciplina l'elezione di domicilio come indicato di seguito.

"Articolo 38 - 1) La comunicazione è notificata all'indirizzo indicato nella causa.

2) La notificazione può essere effettuata all'indirizzo e-mail scelto dalla parte a tale scopo tramite:

1. il portale unico della giustizia elettronica;

2. un servizio elettronico di recapito qualificato certificato, ai sensi dell'articolo 3, punto 37), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73) ("regolamento (UE) n. 910/2014");

3. del sistema di notificazione elettronica sicura di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge sull'amministrazione elettronica.

3) se la parte non ha scelto la notificazione di cui al secondo comma, ma ha indicato un indirizzo e-mail, la notificazione viene effettuata all'indirizzo indicato;

4) il consenso alla notificazione di cui al secondo e terzo comma può essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la regolarità delle azioni già eseguite;

5) se non è possibile effettuare la notificazione ai sensi del primo, secondo e terzo comma, la comunicazione viene notificata all'indirizzo attuale della parte o, in sua assenza, al suo indirizzo di residenza;

6) la parte può indicare un indirizzo e-mail per la notificazione a un perito, a un testimone o a un terzo, il quale è obbligato a produrre un documento in suo possesso.

7) Quando la parte è un organo del potere esecutivo, la notificazione non può essere effettuata per mezzo del sistema di cui al secondo comma, punto 3." 

L'articolo 38a prevede che una persona che ha compiuto un atto processuale in forma elettronica debba fornire un indirizzo e-mail per la notifica della ricezione della dichiarazione elettronica e per il risultato della verifica tecnica dell'atto. Una persona che compie un atto processuale in forma elettronica può acconsentire a ricevere dichiarazioni e documenti elettronici dall'organo giurisdizionale investito della causa in un procedimento dinanzi al livello di giurisdizione pertinente o a tutti i livelli. Una persona che compie un atto processuale tramite il portale unico della giustizia elettronica acconsente a ricevere dichiarazioni elettroniche e documenti, comunicazioni, citazioni e pratiche elettronici in un procedimento dinanzi al livello di giurisdizione pertinente e a tutti i livelli. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la regolarità delle azioni già eseguite.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Le notificazioni agli istituti di credito e finanziari, compresi quelli che effettuano il recupero dei crediti nei confronti dei consumatori, alle imprese di assicurazione e riassicurazione, ai commercianti che forniscono energia o gas, comunicazioni postali o elettroniche o servizi idrici e fognari, oppure ai notai e agli ufficiali giudiziari privati, sono effettuate solo secondo la procedura di cui all'articolo 38, secondo comma, all'indirizzo e-mail da loro indicato (articolo 50, quinto comma, del codice di procedura civile).

La notificazione a un avvocato può avvenire esclusivamente per via elettronica a un indirizzo elettronico determinato ai fini della notificazione, conformemente all'articolo 38, secondo comma (articolo 51, terzo comma del codice di procedura civile).

Le notificazioni alle istituzioni governative e ai comuni sono effettuate solo secondo la procedura di cui all'articolo 38, secondo comma, a un indirizzo e-mail da loro indicato (articolo 52, secondo comma, del codice di procedura civile).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Si noti che la versione linguistica originale di questo articolo bulgaro è stata recentemente modificata. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Ai sensi del Listino delle spese di giudizio liquidate dagli organi giurisdizionali a norma del codice di procedura civile, le spese giudiziarie in Bulgaria ammontano al 4 % del valore della pretesa, con un minimo di 50 BGN.

Gli oneri giudiziari sono pagati mediante bonifico bancario.

Gli organi giurisdizionali consentono alle parti di pagare le spese per via elettronica. Nel caso in cui la domanda di protezione e assistenza sia stata presentata per via elettronica ai sensi dell'articolo 102, lettera f), attraverso il portale unico della giustizia elettronica, è prevista una riduzione del 15 % delle spese di giudizio dovute. Se il consenso alla notificazione tramite questa modalità viene revocato, il debitore paga la differenza entro sette giorni per coprire l'intero importo delle spese di giudizio dovute (articolo 73, quarto comma, del codice di procedura civile).

Il costo di una domanda di certificato di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza di un tribunale straniero, di un giudice arbitro o di un altro organo giurisdizionale è di 50 BGN (articolo 15 del listino).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Si noti che la versione linguistica originale di questo articolo bulgaro è stata recentemente modificata. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

I ricorsi avverso una decisione europea per le controversie di modesta entità devono essere presentati presso il tribunale distrettuale competente (articolo 624, secondo comma, del codice di procedura civile).

Il ricorso deve essere presentato entro due settimane dalla notifica della decisione del tribunale distrettuale alla parte in questione. La procedura di ricorso è stabilita al capo 20 del codice di procedura civile.

La sentenza del tribunale distrettuale è impugnabile in cassazione dinanzi alla corte suprema di cassazione alle condizioni stabilite all'articolo 280 (articolo 624, secondo comma, del codice di procedura civile).

I motivi e le condizioni per l'esecuzione di una decisione durante il ricorso in cassazione sono esplicitamente stabiliti al capo 22 del codice di procedura civile.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Il convenuto può chiedere di riesaminare una sentenza pronunciata nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità presso il competente tribunale di secondo grado alle condizioni stabilite all'articolo 18. Il giudice invia una copia della domanda di riesame alla controparte, che ha l'opportunità di rispondere entro una settimana dal ricevimento. La domanda di riesame viene esaminata in camera di consiglio. Se il giudice lo ritiene necessario, la domanda può essere riesaminata in udienza pubblica. Non è possibile ricorrere avverso la decisione relativa alla domanda di riesame.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Ai fini dell'articolo 21 bis, primo comma, la lingua accettata è il bulgaro.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Le autorità competenti ai fini dell'applicazione sono gli ufficiali giudiziari (pubblici e privati).

Una domanda di titolo esecutivo sulla base del procedimento europeo per le controversie di modesta entità deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale provinciale nel luogo di domicilio o la sede sociale del debitore o nel luogo di esecuzione.

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