Salta al contenuto principale

Effetti patrimoniali delle unioni registrate

Flag of Belgium
Belgio
Contenuto fornito da
European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

1 Esistono varie forme di “unioni registrate” in questo Stato membro? Si spieghino le differenze tra le varie forme

In Belgio esiste una sola forma di unione registrata: la convivenza legale, che prevede che ciascun partner conservi i beni di cui possa dimostrare la proprietà. Alcuni beni possono anche essere indivisi. Si tratta dei beni di cui nessuno dei due partner può dimostrare la proprietà (articolo 1478, primo e secondo comma, del vecchio codice civile).

2 Esiste un regime legale patrimoniale per le unioni registrate in questo Stato membro? Cosa prevede? A quali forme di “unione registrata” si applica?

Quando due persone che vivono insieme fanno una dichiarazione di convivenza legale dinanzi all'ufficiale dello stato civile del loro comune, esse sono legalmente conviventi. La dichiarazione di convivenza legale è consegnata per iscritto, con rilascio di ricevuta, all'ufficiale dello stato civile del loro domicilio comune. Per poter effettuare tale dichiarazione, l'interessato deve essere maggiorenne e capace di contrarre e non può essere coniugato né avere precedentemente redatto una dichiarazione di convivenza legale (articolo 1475 del vecchio codice civile).

La convivenza legale fa sorgere determinati diritti e obblighi che non possono essere modificati di comune accordo. In primo luogo, l'abitazione familiare è tutelata, insieme ai suoi arredi: il proprietario dell'abitazione familiare non può venderla o gravarla con un'ipoteca senza il consenso dell'altro partner. In secondo luogo, i partner sono tenuti a contribuire proporzionalmente alle spese della convivenza, in funzione del rispettivo reddito. Infine, i due partner sono responsabili in solido per i debiti contratti per la convivenza o per l'educazione dei figli che risiedono nell'abitazione familiare.

3 E’ possibile per i partner regolare diversamente il regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali previsti in questo caso?

I conviventi legali possono regolare la loro convivenza mediante un accordo denominato "convenzione di convivenza". A norma dell'articolo 1478, quarto comma, del vecchio codice civile, tale convenzione deve essere formalizzata con atto notarile.

In linea di principio, i conviventi legali conservano ciascuno il rispettivo patrimonio. I beni restano separati. Ciascun partner conserva pertanto i beni che possiede all'inizio della convivenza, nonché quelli di cui può dimostrare la proprietà. Inoltre, ciascun partner conserva anche i redditi prodotti dai suddetti beni nonché i redditi da lavoro o da pensione sostitutiva.

Il resto è considerato appartenere a entrambi i partner in maniera indivisa, in forza della presunzione legale di indivisione. Ciascuno dei partner è inoltre considerato proprietario di una quota uguale di tali beni in regime di indivisione, salvo diverso accordo tra le parti corredato da elementi di prova.

4 Ci sono limiti alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale?

I partner conviventi legali non godono di una libertà illimitata quando si tratta di regolare il loro regime patrimoniale. Infatti, essi non possono derogare alla norma relativa alla tutela dell'abitazione familiare e alle norme relative al contributo proporzionale alle spese della convivenza. Tuttavia, possono in qualche misura ampliare i loro diritti l'uno nei confronti dell'altro in forza di una convenzione di convivenza. Inoltre, la convenzione di convivenza non può imporre restrizioni alla libertà individuale dei partner e questi ultimi devono rispettare le norme in materia di responsabilità genitoriale. La convenzione di convivenza non consente ai partner nemmeno di regolare i diritti di successione. Se intendono concedersi diritti di successione o ampliarli, i partner hanno facoltà di farlo, ad esempio, mediante testamento.

5 Quali sono gli effetti giuridici dello scioglimento o dell’annullamento sul regime patrimoniale dell’unione registrata?

La convivenza legale può essere sciolta con una dichiarazione scritta, redatta di comune accordo dai conviventi o unilateralmente da uno di essi, e consegnata all'ufficiale dello stato civile del comune in cui entrambe le parti o una di esse risiedono. La convivenza legale cessa di esistere, inoltre, con il decesso di uno dei due partner o con il matrimonio dei partner.

In linea di principio, ciascun partner conserva il proprio patrimonio. Ciascun partner conserva i beni che possiede all'inizio della convivenza nonché i beni di cui può dimostrare la proprietà. In presenza di creditori, una fattura presentata come prova della proprietà può tutelare i beni del partner non debitore evitando che siano aggrediti. Ciascun partner conserva il proprio reddito da lavoro o reddito sostitutivo; il resto è considerato appartenere a entrambi in maniera indivisa. Ciascun partner è inoltre considerato proprietario di una quota uguale di tali beni indivisi, salvo diverso accordo tra le parti corredato di elementi di prova.

6 Quali sono gli effetti della morte sul regime patrimoniale dell’unione registrata?

In caso di morte di uno dei partner, il partner superstite di un'unione registrata ottiene l'usufrutto dell'immobile destinato ad abitazione principale della famiglia e dei relativi arredi (articolo 4.23 del codice civile). Ciò non avviene in caso di unione non registrata.

Questo diritto di successione non è tuttavia un diritto di "legittima" tutelato al pari di quello esistente tra persone unite in matrimonio. In altre parole, il partner superstite non può rivendicare una quota minima se il suo diritto di successione è pregiudicato da donazioni o legati specifici. Un partner ha la possibilità, inoltre, di annullare tale diritto di successione ponendo fine alla convivenza legale.

I partner che intendono concedersi più dell'usufrutto dell'abitazione familiare e dei relativi arredi possono redigere un testamento. Le coppie conviventi che acquistano un'abitazione possono anche inserire, nel loro atto di vendita, una clausola tontinaria, che consentirà al superstite di acquisire la piena proprietà dell'abitazione.

7 Quale autorità è competente per decidere in una causa sul regime patrimoniale dell’unione registrata?

Il tribunale della famiglia è competente a conoscere delle cause relative agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (convivenza legale).

8 Quali sono gli effetti patrimoniali del regime dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e i terzi

Qualsiasi debito contratto da uno dei conviventi legali per le esigenze della vita corrente e dell'educazione dei figli obbliga in solido l'altro convivente (articolo 1477, quarto comma, del vecchio codice civile). Ciò non avviene in caso di unione non registrata.

9 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del patrimonio dell’unione registrata in questo Stato membro

In linea di principio, ciascun partner conserva il proprio patrimonio.

La liquidazione e la divisione dei beni indivisi possono avvenire mediante accordi amichevoli. Se i conviventi legali non riescono a raggiungere un accordo, il notaio incaricato della liquidazione, preventivamente nominato dal giudice competente per le cause familiari, redige una relazione. Le parti sono libere di accettare il progetto di relazione del notaio incaricato della liquidazione. In caso di mancata accettazione, devono opporsi al progetto di relazione. Il tribunale della famiglia può quindi pronunciarsi e approvare il rendiconto liquidativo contenente il progetto di divisione e respingere le obiezioni, oppure concludere che le obiezioni sono (pienamente o parzialmente) fondate.

10 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

È richiesta l'iscrizione al registro dell'ufficio competente dell'Amministrazione generale del Registro della documentazione sul patrimonio, che deve avvenire con atto notarile.

Segnala un problema tecnico o di contenuto o lascia un commento su questa pagina