1 Esistono varie forme di “unioni registrate” in questo Stato membro? Si spieghino le differenze tra le varie forme
Dall'introduzione il 1o ottobre 2017 della legge sul diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso in Germania non possono essere contratte nuove unioni civili. Da quella data le coppie dello stesso sesso possono contrarre matrimonio e sono quindi equiparate alle coppie di sesso diverso. Le unioni civili esistenti possono essere trasformate in matrimoni. Tuttavia non è obbligatorio. Le unioni civili in essere possono pertanto proseguire nella loro forma attuale.
2 Esiste un regime legale patrimoniale per le unioni registrate in questo Stato membro? Cosa prevede? A quali forme di “unione registrata” si applica?
Secondo la legge sulle unioni civili registrate (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft), in Germania, da agosto 2001 a settembre 2017 incluso, due persone dello stesso sesso potevano costituire un'unione registrata. Le conseguenze giuridiche delle unioni civili seguivano (e seguono ancora) in gran parte il modello di quelle del matrimonio.
3 E’ possibile per i partner regolare diversamente il regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali previsti in questo caso?
I partner delle unioni civili registrate sono in regime patrimoniale di "partecipazione agli acquisti" (Zugewinngemeinschaft), se non diversamente concordato con una convenzione di unione civile stipulata dinanzi a un notaio. A tal riguardo, la legge sulle unioni civili registrate prevede che le norme sul regime patrimoniale tra coniugi siano applicabili per analogia (articolo 6 della legge sulle unioni civili registrate). Inoltre, nella convenzione di unione civile stipulata dinanzi a un notaio si può optare per i regimi patrimoniali della separazione dei beni o della comunione dei beni e per il regime patrimoniale franco-tedesco opzionale della partecipazione agli acquisti (articolo 7 della legge sulle unioni civili).
4 Ci sono limiti alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale?
Le osservazioni formulate relativamente al regime patrimoniale per il matrimonio si applicano per analogia alle unioni registrate.
5 Quali sono gli effetti giuridici dello scioglimento o dell’annullamento sul regime patrimoniale dell’unione registrata?
Le conseguenze dello scioglimento o dell'annullamento dell'unione civile riproducono quelle della separazione e del divorzio, cosicché è possibile, in linea di principio, rinviare alle considerazioni esposte in merito a tali istituti. Gli effetti variano in funzione del regime patrimoniale tra coniugi scelto. In base al regime patrimoniale legale della partecipazione agli acquisti, in caso di cessazione del regime patrimoniale (ad esempio a seguito del decesso del partner, dell'annullamento dell'unione civile o della scelta contrattuale di un altro regime patrimoniale), si provvede alla compensazione degli acquisti. La compensazione degli acquisti consiste nel fatto che il partner che ha acquisito più beni dell'altro durante la durata dell'unione civile deve compensare la metà della differenza rispetto all'incremento patrimoniale dell'altro partner, versandogli una somma di denaro.
Nel regime patrimoniale della comunione dei beni, in caso di annullamento, è esaminato l'insieme dei beni, eventualmente dopo l'adempimento degli obblighi. In linea di principio, i partner dell'unione civile hanno diritto ciascuno alla metà dell'eccedenza residua. Se invece i partner dell'unione civile hanno optato per la separazione dei beni, dopo la cessazione del regime patrimoniale non vi sarà alcuna compensazione patrimoniale, in quanto i beni dei due partner sono completamente separati.
6 Quali sono gli effetti della morte sul regime patrimoniale dell’unione registrata?
Il diritto di successione legittima dei partner civili registrati è equiparato a quello dei coniugi (articolo 10 della legge sulle unioni civili).
7 Quale autorità è competente per decidere in una causa sul regime patrimoniale dell’unione registrata?
Il tribunale della famiglia (Familiengericht) ha competenza materiale per i procedimenti che riguardano le pretese relative al regime patrimoniale di partner civili. Tali procedimenti sono considerati cause relative alle unioni civili (articolo 269, primo comma, punto 10, della legge sul procedimento nelle cause in materia familiare e nelle questioni di volontaria giurisdizione). A norma dell'articolo 270, primo comma, seconda frase, in combinato disposto con l'articolo 111, punto 9, e con l'articolo 112, punto 2, della legge sul procedimento nelle cause in materia familiare e nelle questioni di volontaria giurisdizione, a tali procedimenti si applicano mutatis mutandis le disposizioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Il procedimento corrisponde a quello che si applica in ambito matrimoniale (ad esempio divorzio e Scheidungsverbund) o di diritto di famiglia.
8 Quali sono gli effetti patrimoniali del regime dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e i terzi
Visto il rinvio alle norme sul regime patrimoniale tra coniugi, un partner civile risponde in via generale solo dei propri debiti e solo con il proprio patrimonio, ad esclusione della responsabilità solidale passiva dei coniugi (articolo 8, secondo comma, della legge sulle unioni civili, in combinato disposto con l'articolo 1357 del codice civile). Le osservazioni relative alle eventuali limitazioni del diritto di disposizione si applicano mutatis mutandis con riferimento al diritto dei beni matrimoniali.
9 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del patrimonio dell’unione registrata in questo Stato membro
L'abitazione comune e i beni mobili destinati all'uso domestico possono essere divisi, a titolo provvisorio, durante il periodo di separazione (articoli 13 e 14 della legge sulle unioni civili) o dopo lo scioglimento dell'unione civile (articolo 17 della legge sulle unioni civili, in combinato disposto con gli articoli 1568a e 1568b del codice civile).
10 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?
Si applicano mutatis mutandis i principi generali che disciplinano i regimi patrimoniali tra coniugi. Se i partner dell'unione civile sono soggetti al regime patrimoniale legale della partecipazione agli acquisti, i rispettivi patrimoni dei partner non diventano il loro patrimonio collettivo. Non è pertanto necessario procedere a una rettifica del registro immobiliare. Lo stesso vale per l'acquisto di un immobile durante l'unione civile. I partner dell'unione civile possono acquisire la proprietà nella forma giuridica che preferiscono (ad esempio indivisione o comproprietà). Gli stessi principi si applicano al regime patrimoniale della separazione dei beni. Solo se i partner dell'unione civile scelgono la comunione dei beni come regime patrimoniale devono presentare all'ufficio del registro immobiliare la convenzione di unione civile stipulata dinanzi a un notaio e chiedere la rettifica del registro immobiliare.