Cassazione civile, SEZIONE II, 20 agosto 2004, n. 16336 (ord.)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - Dott. Salvatore BOGNANNI - Consigliere - Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere - Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere - ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: TEGOLA CANADESE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore TOLIN STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANCINI, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO FILIPPIN, giusta delega in atti;
- ricorrente –
contro
CONCATO LIDA;
- intimata –
per regolamento di giurisdizione avverso sent. n. 42/03 del Giudice di pace di CONEGLIANO, depositata il 26/02/03;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/05104 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso chiedendo che la Suprema Corte di Cassazione in camera di consiglio dichiari inammissibile il ricorso.
oggetto: giudice di pace, deroga convenzionale alla competenza per territorio, contratti del consumatore, inammissibilità.
Fatto-Diritto
Con sentenza 26.2.03, il giudice di. pace dì Conegliano, decidendo, in contraddittorio tra le parti, sull'opposizione proposta da Lida Concato avverso il decreto ingiuntivo per € 484,68 ed accessori ottenuto nei suoi confronti dalla S.p.A. Tegola Canadese, accoglieva l'eccezione preliminare d'incompetenza territoriale sollevata dall'opponente sulla considerazione che il contratto era stato concluso in Vicenza, presso il domicilio dell'opponente stessa, ove anche era stato effettuato il pagamento del saldo, ed aveva avuto esecuzione in Agordo, mentre la clausola contrattuale derogativa era inefficace per mancata specifica approvazione in relazione agli artt. 1341 e 1469, bis e ter, CC; dichiarata, pertanto, la propria incompetenza, rimetteva le parti, entro i termini di legge, innanzi ai giudici di pace di Vicenza o di Agordo, ritenuti alternativamente competenti.
Avverso tale decisione la S.p.A. Tegola Canadese proponeva ricorso per cassazione, ex art. 360, primo comma, n. 2, CPC, assumendone l'erroneità con quattro censure e chiedendone l'annullamento con rinvio, per la decisione sul merito, allo stesso giudice di pace di Conegliano, del quale sosteneva la competenza per territorio.
L'intimata non svolgeva attività difensiva.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, stante l'inesperibilità del regolamento di competenza avversò le pronunzie del giudice di pace.
Tale conclusione non è condivisibile dacché la ricorrente ha impugnato la sentenza in esame non ex art. 42 CPC ma ex art. 360/I n. 2 CPC, mezzo correttamente utilizzato dacché le sentenze del giudice di pace rese ex lege secondo equità ratione valoris possono essere impugnate esclusivamente con ricorso per cassazione, abbia il detto giudice pronunziato sul merito della controversia o siasi limitato a pronunziare sulla sola competenza od abbia pronunziato sull'uno e sull'altra (e pluribus, da Cass. S.U. 14.12.98 n. 12542 alle recenti Cass. 23.12.03 n. 19762, 16.6.03 n. 9625, 22.1.03 n. 965).
Non di meno, il ricorso è infondato.
Come evidenziato da questa Corte anche a Sezioni Unite, infatti, l'art.1469 bis, terzo comma, n. 19, CC, nel presumere la vessatorietà della clausola tra professionista e consumatore che stabilisca per le controversie su contratti conclusi tra i medesimi come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale, derogabile dalle parti soltanto con trattativa individuale; ne consegue, da un lato, che è da presumere vessatoria anche la clausola che stabilisca un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 CPC, se è diverso da quello del consumatore, perché l'art. 1469 ter, terzo comma, CC, per il quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge, non può esser interpretato in tal senso, altrimenti si vanificherebbe in modo surrettizio la tutela del consumatore, come nel caso in cui il forum destinatae solutionis coincida con la residenza del professionista, dall'altro, se la clausola è inefficace perché vessatoria ex art. 1469 quinquies, terzo comma, CC, sia per incompatibilità sia per il principio di successione delle leggi nel tempo, non sono applicabili gli artt. 18 e 20 CPC (Cass. 28.8.01 n. 11280, 1.1.03 n. 14669, 28.11.03 n. 18290).
Nella specie, la presunzione di vessatorietà non risulta in alcun modo superata - non avendo l'odierna ricorrente provato e neppur chiesto di provare, in sede di merito, che la sottoscrizione della clausola derogatoria della competenza avesse costituito, per la controparte, l'exitus d'una consapevole trattativa al riguardo e non la supina accettazione dell'altrui volontà imposta con le immodificabili condizioni generali di contratto riportate nel modulo sottopostole - e comporta, in applicazione delle surrichiamate disposizioni normative, l'inefficacia della clausola derogatoria della competenza esclusiva del foro del luogo di residenza o abituale domicilio del consumatore.
Tale luogo, non essendo operativi i fori alternativi indicati da giudice di pace, è da ravvisare esclusivamente in Vicenza.
Nessuno degli esaminati motivi meritano accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M
La Corte respinge il ricorso e dichiara la competenza esclusiva del giudice di pace di Vicenza.
Così deciso in Camera di Consiglio il 06.05.2004.