Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2010, proposto da:
S.D. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ti Enrico Fabrizi, Angelo Molinaro e Michela Bandiera, con domicilio eletto presso Enrico Fabrizi in Roma, via Ludovisi, 16;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
E.R., n.c.;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 20395 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottato nell'Adunanza del 22 ottobre 2009, e notificato a S. in data 6 novembre 2009;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso, collegato e conseguenziale, non ancora conosciuto, per il quale si fa espressa riserva di esperire motivi aggiunti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 gennaio 2001 la d.ssa Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Svolgimento del processo
1. La controversia in esame concerne il comportamento posto in essere dalla società S., nella qualità di professionista, con riferimento all'attività di organizzazione di viaggi e vacanze mediante offerte di soggiorno con la formula del godimento di immobili a tempo ripartito.
In particolare, nella comunicazione di avvio del procedimento, venivano contestate a S. due condotte, l'una oggetto di segnalazione e l'altra, rilevata d'ufficio dall'Autorità, concernente un messaggio divulgato su internet.
A seguito degli accertamenti svolti, emergeva la possibile sussistenza di una pratica scorretta di più ampia portata, per la quale, in data 31 luglio 2009, veniva comunicata un'estensione oggettiva del procedimento, riguardante una pluralità di comportamenti posti in essere da parte del professionista con riferimento alle seguenti offerte: "Settimane Vacanza", "Ovunqueandrai", "Programma Ovunqueandrai", "Jambo Vacation Club".
a) Una prima condotta, oggetto di segnalazione da parte di due consumatori, concerne la promozione, vendita ed attuazione dell'operazione commerciale denominata "Settimane Vacanza".
Sulla base di quanto asserito dai segnalanti, essi avrebbero aderito all'offerta sopra richiamata mediante la conclusione di un contratto, stipulato in data 22 luglio 2005, per l'acquisto di otto soggiorni turistici, della durata di una settimana cadauno, presso una serie di strutture pubblicizzate nel contratto, verso un corrispettivo di 6.500 euro da utilizzare in un arco temporale di 4 anni. Nella fase di esecuzione, tuttavia, i consumatori lamentavano di non aver potuto usufruire dei soggiorni secondo le condizioni prospettate dal professionista, dovendo sopportare dei costi aggiuntivi non portati a loro conoscenza (né specificati nel contratto), relativi a servizi di mezza pensione ed altri costi obbligatori legati al soggiorno.
Quanto ai costi, in dettaglio, i segnalanti facevano presente che in relazione ad una prenotazione presso il "Villaggio Piccolo Mondo", in Castro Marina, gli veniva richiesto il sovrapprezzo di 30 euro, da pagare per i servizi di mezza pensione ed altre spese. Al riguardo, i segnalanti allegavano un apposito dépliant nel quale si specifica che "Il soggiorno gratuito è vincolato alla mezza pensione (colazione e cena)", nonché ulteriore documentazione relativa a varie strutture. Successivamente, i consumatori usufruivano, dal 2 settembre 2006, di un soggiorno presso il "Club Residence Capopiccolo", per il quale dovevano corrispondere la somma di 320 euro.
Infine, con riferimento ad una ulteriore richiesta di soggiorno presso il "Residence di Castrocaro", effettuata in data 1° settembre 2007, gli veniva richiesto un sovrapprezzo di 35 euro a persona.
b) Una seconda condotta, oggetto di accertamento d'ufficio da parte dell'Autorità, concerne la divulgazione di un messaggio ingannevole sul sito web (www.sagittariodistribuzioni.it) del professionista relativamente alla propria attività di organizzazione di viaggi e vacanze con la formula in "timesharing".
In particolare, sulla base di rilevazioni svolte d'ufficio dall'Autorità in data 25 agosto 2008 e 21 aprile 2009, emergeva che, all'interno della pagina web dedicata ai "Servizi" offerti, il professionista fa riferimento a "soluzioni complete, dove burocrazia e impegni amministrativi sono totalmente a nostro carico. Ci preoccupiamo noi di tutti i dettagli, per lasciarvi partire senza pensieri in valigia". In altro contesto, ed in particolare nella pagina relativa a "Nuove vacanze", il tipo di servizio offerto ed il suo costo viene poi ulteriormente descritto attraverso il richiamo alla nozione di "timesharing", che, secondo quanto affermato nel messaggio, corrisponderebbe a "la distribuzione di tempo per tradurlo letteralmente", ovvero "l'opportunità di utilizzare un appartamento o un bungalow arredato di un residence, partecipando solo parzialmente al costo e alle spese. Il tutto e per tutto diventandone proprietari nelle settimane della vacanza"; inoltre, si afferma che la formula "permette di scegliere qualunque residence del gruppo o dei Partner".
Quanto agli specifici "Vantaggi", nel messaggio si parla di "proprietà della vacanza", per la quale si hanno le seguenti possibilità: a) scambiarla "attraverso i servizi del Jambo Vacation Club o attraverso i partner di scambio internazionale RCI e Interval'; b) "affittarla per te ottenendone una rendita"; c) "depositare la tua settimana per usufruirne in un altro periodo".
c) Una terza condotta concerne, più in generale, una pluralità di comportamenti posti in essere da parte del professionista con riferimento alla generalità dei consumatori e dei servizi offerti quali, in particolare, le offerte denominate: "Settimane Vacanza", "Ovunqueandrai", "Programma Ovunqueandrai", "Jambo Vacation Club".
In relazione a tali offerte emergeva che nella documentazione fornita al consumatore (in particolare, nel documento informativo e nelle condizioni di contratto), oltre che nella comunicazione commerciale, il contenuto del bene acquistato non è chiaramente individuato, mentre per quanto riguarda il costo del prodotto viene indicato un prezzo di vendita complessivo dal quale, tuttavia, vengono escluse varie voci obbligatorie di costo a carico dei consumatori, quali, ad esempio, il costo aggiuntivo della mezza pensione o della pensione completa.
L'Autorità ha valutato i comportamenti sopra descritti, sotto due distinti profili, attinenti a due diversi aspetti della medesima condotta.
Sotto un primo profilo, ha preso in considerazione l'attività promozionale di cui alla precedente lettera b), svolta dal professionista attraverso lo strumento internet. In relazione a tale comportamento è stata ipotizzata la sussistenza di una presunta pratica commerciale ingannevole, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, con specifico riguardo all'ambiguità della promozione dei servizi turistici in oggetto come godimento di strutture recettive con la formula di "timesharing", all'utilizzo dell'oscura terminologia di "proprietà della vacanza" ed affini, nonché all'omissione di adeguate informazioni circa la natura dell'attività svolta, i diritti del consumatore, le caratteristiche dei servizi pubblicizzati ed il loro costo.
Sotto un secondo profilo, l'Autorità ha preso in considerazione l'attività di informazione svolta dal professionista nella fase precedente, contestuale e successiva alla vendita della generalità dei servizi offerti dal professionista ed, in particolare, l'offerta "Settimane Vacanza", di cui alla precedente lettera a), nonché in relazione alle ulteriori offerte denominate "Ovunqueandrai", "Programma Ovunqueandrai", "Jambo Vacation Club", do cui alla precedente lettera c).
Tale comportamento ha formato oggetto di estensione oggettiva della contestazione quale presunta pratica ingannevole, sotto il profilo della mancanza di chiarezza circa la natura del diritto oggetto di transazione, le caratteristiche ed il costo dei servizi, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, nonché, in secondo luogo, quale presunta pratica aggressiva, sotto il profilo dell'indebito condizionamento volto ad ottenere delle somme non dovute in relazione al costo globale del servizio ed, in particolare, dei costi aggiuntivi, ulteriori rispetto al prezzo globale concordato, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.
Il procedimento veniva avviato con comunicazione del 29 aprile 2009.
In data 31 luglio 2009, a seguito degli accertamenti ispettivi e delle informazioni acquisite, veniva comunicata alla società S. (ed ai segnalanti) l'estensione oggettiva del procedimento.
Il 2 settembre 2009, S. veniva sentita in audizione.
In precedenza, il 27 agosto 2009, l'Autorità disponeva la proroga di trenta giorni del termine di conclusione del procedimento.
Il 4 settembre 2009, veniva comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.
Nel corso del procedimento, pervenivano ulteriori segnalazioni e venivano acquisite da alcuni consumatori ulteriori informazioni relative alla condotta commerciale di S..
Nella memoria conclusionale del 14 settembre, successivamente integrata con note pervenute in data 28 e 29 settembre 2009, S. comunicava all'Autorità una serie di iniziative assunte al fine di tenere conto della contestazione oggetto del procedimento.
Poiché la pratica oggetto del procedimento, era stata diffusa via Internet, il 15 ottobre 2009 veniva acquisito il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Con parere pervenuto in data 15 ottobre 2009 la suddetta Autorità, ritenuta la propria competenza ad esprimersi limitatamente all'avvenuta diffusione di messaggi a "mezzo internet", esprimeva il proprio parere nel senso che i suddetti messaggi violano il disposto di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:
1. i contenuti dell'informazioni pubblicitaria non sono esaurienti ed obiettivi e, comunque, tali da informare adeguatamente il destinatario del messaggio che, in realtà, non si tratta di "proprietà" nel significato comunemente recepibile dal consumatore medio, bensì della disponibilità di una vacanza programmata nel tempo, per un certo numero di anni, senza quindi fornire al consumatore una adeguata chiave di lettura;
2. le espressioni utilizzate nel messaggio, quale il ricorso alla terminologia straniera di "time sharing" come modalità più semplice per programmare le vacanze, diventando in tutto e per tutto proprietari nella settimana, sono idonee a indurre in errore medio che potrebbe associare la "proprietà" della vacanza ad un diritto reale su un bene ripartito;
3. il messaggio, pertanto, è inidoneo ad informare compiutamente il consumatore medio che, in realtà, si tratta dell'acquisto del diritto di utilizzare una o più settimane di vacanze all'anno in una struttura residenziale, con il vincolo temporale e l'aggravio di costi aggiuntivi.
Con la delibera impugnata, l'Autorità ha ritenuto, in primo luogo, che le condotte poste in essere da S. costituiscono un'unica pratica commerciale scorretta, in quanto realizzata secondo un disegno unitario nello svolgimento della propria attività di promozione, vendita e attuazione dei rapporti instaurati con i consumatori relativamente a varie offerte, tra di loro omogenee ed aventi ad oggetto un analogo bene (diritto personale di godimento a tempo ripartito).
Secondo l'Autorità, la scorrettezza della condotta emerge, in primo luogo, sotto il profilo dell'ingannevolezza della comunicazione commerciale realizzata dal professionista circa le caratteristiche principali ed il costo dei prodotti, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
Vengono in considerazione al riguardo, da un lato, i messaggi promozionali diffusi dal professionista attraverso vari mezzi, tra cui il messaggio internet sopra riportato, la promozione telefonica dell'offerta Jambo, la divulgazione di appositi opuscoli pubblicitari e, dall'altro, la modulistica utilizzata dal professionista nella vendita delle offerte aventi ad oggetto la fruizione di un diritto personale di godimento di un bene immobile a tempo ripartito.
L'ingannevolezza ha riguardato le caratteristiche principali e la convenienza dei prodotti offerti, con particolare riguardo alla natura del diritto oggetto di transazione, alla descrizione dei vantaggi conseguibili e dei rischi connessi, ai costi dell'operazione, nonché all'identificazione della parti del rapporto.
In secondo luogo, la condotta è stata ritenuta scorretta sotto il profilo dell'aggressività dell'attività di postvendita, realizzata dal professionista attraverso l'esercizio di un indebito condizionamento volto ad ottenere dai consumatori delle somme non dovute in relazione al costo globale dei prodotti, e in particolare l'incasso di costi aggiuntivi, ulteriori rispetto al prezzo globale concordato, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.
L'Autorità ha quindi inibito l'ulteriore diffusione della pratica e, valutata come molto grave l'infrazione, ha irrogato a S. una sanzione pecuniaria nelle misura di euro 200.000,00.
Avverso siffatta determinazione, è insorta la società, in particolare deducendo:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo in relazione alla presunta ingannevolezza della comunicazione commerciale. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, carenza di istruttoria, difetto assoluto e contraddittorietà della motivazione.
Con particolare riguardo alla pagina web (sezioni "Nuove vacanze e vantaggi"), l'Autorità ha ritenuto ingannevole l'uso del termine "timesharing", senza tuttavia considerare che l'espressione inglese designa tanto i contratti che attribuiscono un diritto reale di godimento su beni immobili (c.d. multiproprietà in senso stretto), quanto quelli che attribuiscono diritti personali.
L'art. 2 della direttiva 94/47/CE usa tale termine per descrivere tutti i contratti di godimento di un bene immobile ad uso ripartito.
Nell'ordinamento italiano inoltre, non esiste una denominazione sintetica e concisa per indicare diritti diversi da quelli inerenti la multiproprietà in senso stretto, di talché parte ricorrente ritiene lecito l'utilizzo del termine anglosassone, anche in considerazione del fatto che il sito di S., nel suo complesso, consente al consumatore di percepire esattamente la differenza. La società fa in particolare riferimento alla sezione "Download" da cui era scaricabile un file denominato "Consigli dei Professionisti Ovunqueandrai n. 1", in cui S. forniva in modo semplice e chiaro, la spiegazione della differenza tra i termini timesharing e multiproprietà in senso stretto.
Parte ricorrente reputa inoltre lecito anche l'utilizzo della terminologia "proprietà della vacanza", in quanto tale espressione, unitamente a quelle consimili utilizzate nella comunicazione commerciale, ove lette nel contesto in cui sono inserite, non possono in alcun modo fare intendere che, aderendo alle offerte di S., il consumatore diventi proprietario di un immobile.
Il sito internet di S., costituisce, inoltre, solo una "vetrina" dell'attività della ricorrente, né si può pretendere che un'impresa sia obbligata a fornire informazioni dettagliate sul web, soprattutto in un mercato in cui la concorrenza si gioca sulla capacità di creare prodotti innovativi e rispondenti alle sempre più diversificate esigenze dei consumatori.
S., comunque, anteriormente al perfezionamento del rapporto contrattuale, consegna al cliente il documento informativo e la copia dei moduli contrattuali.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22 del Codice del Consumo, in relazione alla presunta ingannevolezza delle offerte contrattuali. Eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche. Carenza di istruttoria. Difetto assoluto e contraddittorietà della motivazione.
In presenza di offerte di elevato valore come quelle commercializzate da S. è corretto attendersi una particolare attenzione e avvedutezza da parte del consumatore medio.
Con particolare riguardo all'offerta "Settimane vacanza", S. evidenzia come la stessa sia stata promossa e commercializzata solo negli anni 2005 e 2006, e che, pertanto, alla stessa non è applicabile la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette, entrata in vigore solo nel settembre 2007.
Ad ogni buon conto, l'espressione stigmatizzata dall'Autorità (in particolare, il riferimento ad un "pacchetto di soggiorni settimanali da utilizzare nei villaggi turistici"), non potrebbe in alcun modo lasciare intendere che, oltre al pernottamento, si abbia diritto ad un determinato trattamento oltre al soggiorno stesso.
L'art. 2 del contratto spiega inoltre chiaramente che è prevista la "sistemazione in appartamento o camere doppie con l'utilizzo delle strutture dei villaggi". Era altresì indicato che il "costo complessivo" comprendeva il solo soggiorno, e variava in funzione della quantità di settimane che il cliente decideva di acquistare; che il soggiorno non comprendeva "la mezza pensione obbligatoria, la tessera club e i servizi accessori"; che, per ogni prenotazione, sarebbe stato chiesto il pagamento di una quota di euro 30,00 per "spese di qualificazione".
Relativamente all'offerta "Ovunqueandrai", evidenzia come costituisse parte integrante del documento contrattuale un prospetto in cui, oltre ad essere indicati i periodi di utilizzo nel corso dell'anno, veniva precisata (nella colonna "Note") l'esistenza della mezza pensione obbligatoria o della tessera club. Secondo l'Autorità tale parte del prospetto avrebbe lasciato intendere, erroneamente, che i trattamenti indicati fossero compresi nell'offerta globale. A tale riguardo, la società richiama l'art. 2 del contratto nella parte in cui stabilisce espressamente che "il soggiorno non comprende la mezza pensione e la tessera club e i servizi accessori".
Relativamente all'offerta "Programma Ovunqueandrai", evidenzia come la stessa si componga di tre documenti: un "documento di sottoscrizione", che indica le condizioni di vendita, un Regolamento, che disciplina nel dettaglio le modalità di esercizio e godimento del diritto acquistato, un "documento informativo" che illustra i punti salienti dell'offerta.
Relativamente all'identificazione delle parti contrattuali (oggetto di rilievi), reputa che l'utilizzo di due distinti loghi sulla carta intestata del documento di sottoscrizione (l'uno riferito alla S. distribuzioni e l'altro alla S. Tour Operator) non possa creare alcuna incertezza sull'identità del soggetto venditore, in quanto frutto dell'organizzazione interna di S..
Per quanto riguarda la natura del diritto oggetto di acquisto, a differenza di quanto ritenuto dall'Autorità (secondo la quale si lascerebbe intendere che lo stesso riguardi una pluralità di servizi mentre invece concerne il solo pernottamento a tariffe agevolate), reputa che il documento di sottoscrizione, nella parte B, sia estremamente chiaro nello spiegare che il Programma consiste non già in un "viaggio tutto compreso" ma in un diritto personale di godimento, unitamente ad un "diritto di accedere al sistema di conversione" delle settimane scelte in crediti virtuali da utilizzare in altre destinazioni turistiche messe a disposizione da S., in base alle modalità indicate al par. 2 del Regolamento, nonché ad un "diritto di accedere ad un sistema di promozione" secondo le modalità indicate al par. 3 del Regolamento.
Relativamente al prezzo dell'offerta, ricorda che i costi aggiuntivi erano chiaramente indicati nei documenti contrattuali. Alcuni di essi, inoltre, non sono quantificabili ex ante, con conseguente impossibilità di includerli nel "Prezzo del Programma".
Relativamente all'offerta "Jambo Vacation Club" S. precisa che essa ha riguardo all'acquisto di un diritto di godimento a tempo ripartito su di un immobile mediante la formula del trust in forza della quale quello che viene venduto ai consumatori, mediante l'appartenenza a tale club, è il diritto di utilizzare un determinato immobile in uno specifico periodo dell'anno.
Dalla modulistica contrattuale risulterebbe in modo chiaro che l'oggetto dell'offerta in esame è la fruizione, tramite l'associazione al club, di una determinata struttura per il numero di settimane convenuto e per un determinato numero di anni, pari alla durata del club stesso.
Relativamente alla promozione telefonica dell'offerta in questione, pure stigmatizzata dall'Autorità, sottolinea il fatto che la formulazione sintetica era giustificata dalla circostanza che destinatari della stessa erano soggetti che, essendo già titolari di multiproprietà tradizionali, erano evidentemente avvezzi ad una certa terminologia.
Neppure vero, sarebbe, che ai consumatori sarebbe stata artatamente prospettata un'ampia possibilità di scambio senza oneri.
In particolare, il vincolo della "disponibilità" sarebbe stato chiaramente indicato nel Regolamento che disciplina in modo dettagliato tutta la procedura di scambio, a nulla rilevando, peraltro, il carattere separato di tale documento.
La buona fede e diligenza di S. emergerebbero anche dal comportamento postvendita della medesima, che ha sempre provveduto, con un certo anticipo rispetto al periodo di utilizzo dell'immobile prescelto, a contattare i propri clienti in modo da potere offrire a tutti un maggior ventaglio di offerte di scambio.
Il contratto di associazione distingue poi, analiticamente, ciascuna voce di costo. In particolare, il prezzo complessivo è dato dalla somma della "quota di associazione", delle "spese amministrative", della "quota associativa annua", e, infine, della "quota servizi annua".
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in relazione alla presunta aggressività della condotta postvendita del professionista. Eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche. Carena di istruttoria. Difetto assoluto e contraddittorietà della motivazione.
La legittima richiesta di pagamento dei costi aggiuntivi non può essere ritenuta una forma di indebito condizionamento del consumatore, tale da configurare una vera e propria pratica aggressiva.
4) Violazione dell'art. 11 della l. n. 689 del 1981, in relazione alla determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria inflitta. Eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche. Carenza di istruttoria. Difetto assoluto e contraddittorietà di motivazione.
Relativamente alla gravità della condotta, evidenzia come AGCM non abbia adeguatamente considerato il fatto che il sito di S. non è stato, volutamente, "indicizzato" (cioè reso visibile attraverso i principali motori di ricerca), poiché il suo scopo era quello di dialogare con clienti già "acquisiti".
La promozione telefonica ha poi riguardato solo una parte dei prodotti offerti, oltre ad essere specificamente rivolta a soggetti già titolari di contratti di multiproprietà in senso stretto, dai quali è perciò ragionevole attendersi un maggiore grado di competenza e conoscenza.
Il presunto grave pregiudizio economico (ravvisato dall'Autorità nel rilevante valore economico del prodotto acquistato e dalla proiezione dello stesso in un lungo periodo di tempo), andrebbe in realtà ricondotto, secondo la ricorrente, ai soli costi aggiuntivi, i quali, peraltro, rappresentano meno del 3% del valore complessivo dell'offerta.
Non si comprende, infine, per quale ragione l'Autorità non abbia valutato il ravvedimento operoso posto in essere dalla società che ha prontamente provveduto ad oscurare il sito internet, ed ha, inoltre, modificato i moduli contrattuali.
La sanzione sarebbe comunque eccessiva ove si considerino gli scarsi utili conseguiti dalla società, nell'anno 2007, nonché la disparità di trattamento rispetto ad imprese attive nel settore della promozione e vendita di quote di multiproprietà, sanzionate in misura pari a meno del 10% del massimo edittale previsto dalla legge allora in vigore.
Si costituiva, per resistere, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Le parti hanno depositato memorie e documentazione.
Il ricorso è stato assunto in decisione alla camera di consiglio del 12 gennaio 2011.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1.1. Giova premettere, in quanto riveste un rilievo cruciale ai fini della definizione della controversia in esame, una breve disamina del quadro normativo vigente, così come sintetizzato nel provvedimento dell'Autorità.
Il Codice del Consumo detta una specifica disciplina al riguardo nel Titolo IV Capo I (artt. 69 ss.), titolato "Contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili".
La formula commerciale in esame viene riferita, dall'art. 61, a "uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce, o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana".
L'Autorità ricorda che la tutela del consumatore nella materia consiste, in primo luogo, nell'obbligo di informazione (chiara, completa, e veritiera) da parte del venditore, obbligo che si sostanzia, innanzitutto, nell'obbligo della redazione di un documento informativo da presentare sin dal primo contatto con il consumatore, anche se questi non è ancora determinato all'acquisto (cfr. articolo 70, comma 1 lettera l, che prescrive che il documento in questione contenga anche le modalità per ottenere ulteriori informazioni).
Il documento, ai sensi dell'articolo 70, deve contenere informazioni precise riguardanti, innanzitutto, il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio del diritto. Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 72 del Codice del Consumo, il termine "multiproprietà" può essere utilizzato dal venditore solo ed esclusivamente quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale. Ciò vale anche per le pubblicità commerciali relative al contratto. La ratio di tale norma va individuata, secondo l'Autorità, nella circostanza che, nel comune sentire del cittadino, il termine richiama alla nozione di "proprietà", conseguentemente rischiando di creare fraintendimenti in merito alla vera natura del diritto.
Inoltre, il contenuto dell'informazione essenziale da fornire al consumatore nel documento informativo comprende specifiche indicazioni circa le generalità e i recapiti del venditore (compresa la sua qualità giuridica) e del proprietario, tutte le informazioni relative all'immobile (comprese una serie di informazioni relative alle utenze ed alle condizioni di utilizzo delle parti comuni), il prezzo globale del prodotto, i termini e le modalità di esercizio del diritto del recesso.
In particolare, quanto all'indicazione sul costo, l'articolo 70, comma 1, lettera h), prevede che debba essere indicato, "il prezzo globale comprensivo di IVA, che l'acquirente verserà quale corrispettivo, la stima dell'importo delle spese a carico dell'acquirente per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni, e la base di calcolo degli importi degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e delle imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese per la registrazione del contratto".
L'obbligo di una chiara informazione si estende anche nella successiva fase della stipula del contratto, il quale deve presentare una serie di requisiti, di forma e di contenuto, dettati dall'articolo 71. Quanto alla forma, esso deve necessariamente avere la forma scritta a pena di nullità, essere redatto in lingua italiana ed eventualmente tradotto nella lingua dello stato in cui l'acquirente risiede o di cui è cittadino, purché sia una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea.
Circa il contenuto, secondo quanto previsto dalla stesso articolo 71, il contratto deve altresì contenere tutti gli elementi inseriti nel documento informativo, nonché le generalità e il domicilio dell'acquirente, il periodo digodimento del diritto, la clausola per la quale l'acquirente non sarà tenuto a nessun ulteriore costo o prestazione o obbligo al di là di quelli espressamente previsti nel contratto, le informazioni sull'eventuale sistema di scambio o vendita del diritto, data e luogo di sottoscrizione.
Una seconda garanzia prevista dal Codice del Consumo concerne il diritto di recesso (articolo 73 Cod. Cons.), articolato in due tipi di recesso, uno dei quali connesso strettamente all'obbligo informativo del venditore.
Il primo tipo è il recesso ad nutum (articolo 73, comma 1): l'acquirente può recedere dal contratto entro dieci giorni lavorativi dalla sua conclusione, senza specificarne il motivo; ove ne ricorrano i presupposti (es. contratto di multiproprietà stipulato a distanza o fuori dai locali commerciali), è fatta salva l'applicazione della disciplina prevista per i contratti con particolari modalità di conclusione, ove più favorevole al consumatore (articolo 75, comma 2).
Il secondo tipo è il recesso esteso (articolo 73, comma 2): nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi informativi da parte del venditore, il periodo entro cui esercitare il diritto di recesso è prolungato a 3 mesi dalla conclusione del contratto, senza alcun obbligo di rimborso a carico del consumatore.
Nel caso in esame, l'Autorità ha quindi tenuto conto che il codice del consumo impone in materia un onere di particolare chiarezza e completezza informativa, dal quale discendono conseguenze anche sotto il profilo della validità delle previsioni contrattuali.
Secondo AGCM, va in particolare tenuto conto del fatto che il legislatore ha imposto l'obbligo di indicare un "prezzo globale" quale corrispettivo del diritto, e cioè onnicomprensivo, con esclusione, pertanto, di una scomposizione del prezzo in più voci idonea ad indurre in errore il consumatore, con l'indicazione, quantomeno per le voci non determinabili ex ante, di criteri idonei a far comprendere chiaramente al consumatore il costo effettivo e complessivo dell'operazione.
Circa la natura del diritto, viene ricordato il divieto, fissato dal legislatore, dell'utilizzo del termine "multiproprietà" laddove non si tratti di diritto reale.
Alla luce di tanto, l'Autorità ha ritenuto che debbano ritenersi ingannevoli tutte le forme di comunicazione commerciale che, discostandosi dalla disciplina settoriale illustrata, risultino idonee a rendere difficilmente individuabile le caratteristiche dell'offerta, la natura del diritto ed il prezzo globale del prodotto.
Rientra in tale contesto anche la violazione della prescrizione relativa alla consegna ai consumatori di un documento informativo completo di tutte le informazioni sopra richiamate, nonché il mancato rispetto del disposto di cui all'articolo 72, comma 2, secondo cui la pubblicità commerciale deve contenere un'apposita informazione in ordine alla possibilità per l'acquirente di ottenere il documento informativo.
2. Ciò posto, è possibile procedere all'esame delle censure dedotte.
2.1. Con un primo ordine di rilievi, S. contesta la valutazione di ingannevolezza svolta dall'Autorità in ordine al messaggio divulgato tramite internet.
Secondo l'Autorità (par. 111 e ss.) il messaggio "contiene delle informazioni ingannevoli, ai sensi dell'articolo 21 del Codice del Consumo, con riguardo alla promozione dei servizi turistici in esame con formula c.d. di "timesharing", la quale, in generale, è suscettibile di indurre nei consumatori dei falsi convincimenti circa le caratteristiche e la convenienza delle varie offerte del professionista, rendendo incomprensibili, in particolare, la natura del diritto oggetto delle varie offerte, nonché le differenze esistenti tra le medesime offerte, aventi ad oggetto, da un lato, il godimento di un diritto reale (c.d. Offerte di "Multiproprietà Reale"), e, dall'altro, le offerte aventi ad oggetto solo il godimento di un diritto personale.
Nel contesto del messaggio, infatti, il termine "timesharing" nonché l'analoga locuzione di "timeshare", vengono utilizzati in modo scorretto, senza una congrua traduzione, con riferimento al complesso dell'attività svolta dal professionista, comprensiva dunque tanto delle offerte di beni in multiproprietà (per le quali l'utilizzo del termine inglese, di per sé, non sarebbe stato censurabile ove correttamente tradotto in italiano), quanto per le altre offerte non concernenti il godimento di un diritto reale (quale, in particolare, la promozione del "Jambo Vacation Club"), per cui il medesimo termine è richiamato in modo inappropriato. A ciò si aggiunge la circostanza che nel contesto del medesimo messaggio si ricorre anche all'utilizzo della poco trasparente terminologia di "proprietà della vacanza" ed affini, lasciando intendere che l'offerta del professionista con formula c.d. di "timesharing" consenta di usufruire pienamente di un immobile, "diventandone proprietari (sottolineatura aggiunta) nelle settimane della vacanza', anche con riferimento alla tipologia di offerte in cui, in realtà, non viene in considerazione il godimento di un diritto reale, quale la proprietà, bensì un diritto personale di godimento soggetto ad una serie di oneri.".
Inoltre, nel messaggio "manca una specifica illustrazione delle offerte del professionista, compresa l'indicazione relativa al documento informativo circa i prodotti offerti, sicché l'informazione fornita ai consumatori non consente di individuare con chiarezza i tipi di prodotti offerti, con le rispettive caratteristiche e differenze. Il messaggio, pertanto, appare privo dei necessari requisiti di chiarezza e completezza informativa prescritti dalla normativa di settore ed idoneo ad alterare la possibilità di una scelta consapevole da parte dei consumatori (...)"
2.2. Assume S. che, nel contesto della direttiva 94/47/CE, il termine anglosassone "timeshare" o "timesharing" è utilizzato per descrive in generale tanto i contratti di godimento a tempo parziale di beni immobili quanto quelli che attribuiscono un vero e proprio diritto reale di godimento.
E' agevole tuttavia rilevare che, nella prassi contrattuale, nonché nell'ordinamento positivo nazionale, l'unico termine che può (forse) dirsi acquisito al patrimonio conoscitivo del consumatore medio è unicamente quello di "multiproprietà", del quale, peraltro, il Codice del Consumo prescrive l'utilizzo unicamente con riferimento ai diritti reali (cfr. l'art. 72, comma 1, del Codice del Consumo, già riportato).
Pertanto, la circostanza che il termine anglosassone "timesharing" sia biunivoco, appare, al Collegio, confusoria di per sé, ed il suo utilizzo è stato legittimamente stigmatizzato dall'Autorità in quanto inidoneo a circoscrivere le caratteristiche delle diverse e complesse offerte commercializzate da S..
Neppure condivisibile appare il rilievo secondo cui, tale differenza avrebbe potuto apprezzarsi attraverso l'esame del sito internet "nel suo complesso" ed in particolare, attraverso il link denominato "Consigli dei professionisti".
Al riguardo, non appare inutile ricordare, che, effettivamente, costituisce ormai consolidato orientamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, quello secondo cui le affermazioni riportate in una pagina web vadano decodificate con riferimento al contenuto dell'intero sito, salvaguardando, dunque, la tendenziale unicità del messaggio.
L'Autorità ha però contemporaneamente osservato che le informazioni di fondamentale importanza per i consumatori, ai fini della valutazione della convenienza dell'offerta, debbano comunque essere rese loro disponibili fin dal primo contatto pubblicitario.
Vale a dire che sebbene, in linea di principio, l'elaborazione di pagine web si presti, più agevolmente rispetto ad altri mezzi di comunicazione, ad un'informazione completa ed esauriente, l'analisi della correttezza della comunicazione commerciale va, anche in tali ipotesi, effettuata caso per caso, attraverso un'attenta analisi della struttura del sito, non potendosi escludere che, accanto a consumatori particolarmente smaliziati, in grado di accedere ad ogni informazione ivi presente, ve ne siano altri che, invece, si fermeranno al primo livello di "navigazione", senza effettuare ulteriori approfondimenti.
Appare emblematico, al riguardo, il caso in esame, in cui, come già evidenziato, l'uso del termine "timesharing" è esso stesso fonte di ambiguità, in quanto utilizzato con riferimento al complesso dell'attività svolta dal professionista e delle offerte commercializzate. Di queste ultime, peraltro (cfr. il par. 113 del provvedimento impugnato), manca una specifica illustrazione "compresa l'indicazione relativa al documento informativo circa i prodotti offerti, sicché l'informazione fornita ai consumatori non consente di individuare con chiarezza i tipi di prodotti offerti, con le rispettive caratteristiche e differenze (...)".
A fronte delle rilevate ambiguità e omissioni, parte ricorrente pretende che il consumatore ricostruisca l'esatta natura, e il costo, delle offerte pubblicizzate (per di più attraverso il richiamo all'ambito concetto di "proprietà della vacanza"), attraverso la consultazione (del tutto eventuale) di un link genericamente denominato "consigli del professionista".
Al riguardo, è consolidato orientamento della Sezione quello secondo cui il legislatore ha inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore sin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque al professionista un particolare onere di chiarezza nella propria comunicazione di impresa.
L'ingannevolezza del messaggio non è pertanto esclusa neanche dalla possibilità che il consumatore sia posto in condizione, prima della stipula del contratto, di conoscere in dettaglio tutti gli aspetti che lo caratterizzano, in quanto la verifica condotta dall'Autorità riguarda il messaggio pubblicitario in sé, e, pertanto, la sua idoneità a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che l'operatore renda disponibili a "contatto" già avvenuto, e quindi, ad effetto promozionale ormai prodotto.
Relativamente, poi, alla tecnica del rinvio ad un link ipertestuale, la stessa, a parere del Collegio, risulta idonea ad escludere la decettività del messaggio solo ove risultino chiaramente percepibili, sin dalla prima pagina del sito web (o, comunque, sin dal primo livello di navigazione) le caratteristiche essenziali dell'offerta.
Nel caso di specie, invece, non appare dubbia l'ambiguità del messaggio incentrato, come rilevato dall'Autorità, sull'utilizzo scorretto di un termine ("timesharing") di per sé inidoneo a differenziare le diverse e complesse formule di vacanza commercializzate.
Del resto, è parte ricorrente stessa ad affermare di avere voluto, attraverso il sito internet, realizzare soltanto una sorta di "vetrina", deputata, pertanto, ad "agganciare" il consumatore, e non già (come richiesto dalla stessa fonte normativa primaria), ad informarlo correttamente.
Parte ricorrente, non appare, invero, convincente, nemmeno là dove induce dal valore particolarmente elevato delle proprie offerte commerciali, un "target" parimenti elevato dei consumatori ai quali rivolge la propria promozione.
Come si è appena evidenziato, S. ha utilizzato una forma di comunicazione commerciale ambigua ed omissiva, tale che solo il ricorso ai consigli di un esperto legale avrebbe potuto consentire ad un consumatore non versato nella materia di discernere le caratteristiche dei diversi prodotti offerti, con le relative differenze.
3. Relativamente all'offerta "Settimane Vacanza" S. ha evidenziato, in primo luogo, che si tratta di un'offerta commercializzata nei soli anni 2005 - 2006, cessata, pertanto, in data anteriore all'entrata in vigore della normativa di contrasto alle pratiche commerciali sleale.
Il Collegio rileva però che il prodotto in esame si proietta sul lungo periodo e che, come del resto sottolineato dalla stessa Autorità, i rapporti che ne sono scaturiti erano, al momento in cui è stata rilevata l'infrazione, ancora in corso (cfr. il par. 134 e ss., nonché il par. 152 della delibera impugnata, nonché ancora, supra, la descrizione delle vicende dalle quali è scaturita la prima segnalazione).
E' bene poi ricordare che l'Autorità, non ha sanzionato esclusivamente la comunicazione commerciale della società, ma anche l'attività contestuale e successiva alla vendita dei servizi offerti.
3.1. Con particolare riguardo all'offerta in esame, dalle risultanze istruttorie è emerso (par. 33 e ss. del provvedimento impugnato) che "l'offerta denominata "Settimane Vacanza" è stata commercializzata negli anni 20052006 ed aveva ad oggetto un pacchetto di soggiorni settimanali da utilizzare nei villaggi turistici espressamente indicati dal contratto. Il costo era variabile in funzione del numero di settimane acquistate e andava da 3.000 a 6.000 euro". Inoltre "il relativo modulo contrattuale recava l'intestazione "Offerta Promozionale "Settimane Vacanza" e presentava, in alto, più loghi, tra cui, in alto a sinistra, il marchio "S.Nuove Vacanze", nonché la denominazione della società, con l'indicazione dei recapiti ed il numero di partita IVA; in alto a destra, il termine "Soc. venditrice". (...). Nella parte del modulo immediatamente sottostante risulta illustrato il contenuto dell'offerta mediante l'affermazione, scritta con caratteri leggibili, "Spett. società, desidero acquistare a prezzo promozionale un pacchetto di soggiorni settimanali da utilizzare nei villaggi turistici sottoindicati" ed, a seguire, l'indicazione delle strutture recettive oggetto di promozione, ciascuna inserita in apposito riquadro (...) Al centro del modulo, con caratteri evidenti, risultano presenti le seguenti voci: "quantità settimane", variabili a seconda della richiesta, "costo complessivo", coincidente con il costo (variabile) posto a carico del consumatore in relazione al numero di settimane acquistate, "caparra versata", "saldo", "estinguerò il saldo residuo nel modo seguente", "note", nonché un apposito riquadro destinato ad essere compilato con i dati identificativi del consumatore.
In basso, con caratteri molto piccoli e quasi illeggibili, sono indicate le "Condizioni di vendita" circa le settimane di soggiorno, di seguito riportate:
- il numero di settimane acquistato è quello indicato alla voce "quantità settimane"; le settimane sono utilizzabili nelle strutture indicate ed entro il termine di 35 mesi dalla consegna dei moduli di prenotazione, salva la possibilità di posticipo della scadenza, previa conferma scritta da parte della società emittente;
- ogni settimana di soggiorno è valida per 4 persone; le richieste per nuclei familiari più numerosi devono essere concordate preventivamente; la sistemazione è in appartamento o camere doppie con possibilità di utilizzo delle strutture dei villaggi (...). In ordine al prezzo, inoltre, nelle condizioni di vendita sono individuati ulteriori oneri rispetto al richiamato "costo complessivo", che, secondo quanto riconosciuto dalla società, erano aggiuntivi rispetto al suddetto costo, corrispondente al numero di settimane acquistato, secondo le seguenti previsioni:
- ogni settimana soggiorno non comprende, solo ove previsto, la mezza pensione obbligatoria, la tessera club ed i servizi accessori;
- per il periodo di alta stagione è previsto un supplemento di prezzo che viene precisato al momento della richiesta;
- per ogni prenotazione è richiesta la somma di 30 euro per le spese di qualificazione.
Quanto alla durata del contratto, dalla documentazione trasmessa dai segnalanti emerge una diversa previsione rispetto a quella indicata nelle condizioni di contratto e, in particolare, una durata di 4 anni. Inoltre, si rileva che circa il diritto di recesso, le condizioni di vendita prevedono che "l'acquirente potrà esercitare il diritto di recesso nel termine di sette giorni dalla data di sottoscrizione del contratto".
Alla stipula del contratto seguiva l'invio da parte della società dei moduli di prenotazione per l'utilizzo dei soggiorni settimanali, della scheda di attivazione necessaria per l'inserimento dei dati e delle scadenze delle prenotazioni, nonché delle schede informative in cui erano illustrate le caratteristiche delle strutture turistiche oggetto di promozione.
Ciascuna scheda illustrativa indicava la tipologia di sistemazione (suite, appartamento) ed i servizi offerti. In particolare, la scheda illustrativa della struttura recettiva "Karibuni Villas" prevedeva che "il soggiorno è vincolato alla mezza pensione (prima colazione e cena) da consumare nei ristoranti del complesso a tariffe speciali riservate solo ai clienti"; la scheda illustrativa della struttura recettiva "Piccolo Mondo" prevedeva che "il soggiorno gratuito è vincolato alla mezza pensione (prima colazione e cena) da consumare nel ristorante panoramico del complesso e proposta a tariffa agevolata (...)".
Nelle Valutazioni conclusive (par. 114 e ss.), l'Autorità ha in primo luogo osservato che "il professionista, in violazione della normativa di settore, non soltanto non ha fornito ai consumatori il prescritto documento informativo, ma ha altresì utilizzato dei moduli contrattuali dal cui esame emerge la presenza di informazioni ambigue ed incomprensibili circa le caratteristiche dell'offerta (e cioè, l'individuazione delle parti dell'operazione, la natura del diritto oggetto di transazione, i termini di fruizione del bene) ed il loro costo". Ha inoltre rilevato che "è parimenti oscura la descrizione della natura dell'oggetto del contratto, individuato nella relativa modulistica in modo enfatico con il richiamo al concetto di "Settimane Vacanza" (...) laddove invece, come riconosciuto dallo stesso operatore, oggetto del contratto è unicamente il pernottamento presso una delle strutture indicate nei moduli".
Una simile prospettazione, prosegue l'Autorità, "appare tanto più ingannevole tenendosi presente che nel modulo risulta enfatizzato, con caratteri molto evidenti, la descrizione del bene quale offerta di periodi settimanali di soggiorno con accanto l'indicazione di un "costo complessivo" (offerta "Settimane Vacanze") ovvero di un "Importo complessivo" (offerta "Ovunqueandrai), un ammontare che, in realtà, è solo un prezzo "base", rispetto al quale l'offerta prevede degli oneri aggiuntivi, tra cui il pagamento obbligatorio della pensione presso talune delle strutture individuate nel contratto, dei quali i consumatori non risultano chiaramente informati. La specificazione, separata, circa tali oneri aggiuntivi nelle condizioni di contratto, scritte con caratteri molto piccoli, non consente un'immediata percezione del prezzo globale ed effettivo del prodotto, e comunque risulta contraddittoria rispetto alla precedente indicazione di un prezzo "complessivo", sicché tale articolazione è suscettibile di indurre nei consumatori la falsa convinzione di non dover sostenere degli oneri ulteriori rispetto a quanto pagato quale prezzo "complessivo" per i periodi indicati nel contratto".
3.2. Parte ricorrente sostiene che le espressioni "pacchetto di soggiorni settimanali", ovvero, la stessa espressione "soggiorno" non potevano trarre in inganno il consumatore, in quanto chiaramente riferite al solo pernottamento.
A prova di tanto, allega il testo dell'art. 2 del contratto, in base al quale per soggiorno si intende "la sistemazione in appartamento o camere doppie con l'utilizzo delle strutture del villaggio".
3.2.1. Non occorre spendere molte parole per comprendere che, mentre l'espressione "pernottamento" è del tutto perspicua, alquanto anodino è il termine "sistemazione", soprattutto se inserito nel contesto di un modulo contrattuale strutturato in modo tale da enfatizzare un "costo complessivo", al quale vanno invece aggiunti svariati ulteriori oneri, specificati separatamente e scritti con caratteri molto piccoli, e, pertanto, in modo tale da ostacolare una immediata percezione del prezzo globale ed effettivo del prodotto.
Al riguardo, è consolidato, e risalente, orientamento della Sezione quello secondo cui, "se, in linea di massima, è l'omissione di alcuno degli elementi da cui dipende il prezzo del servizio pubblicizzato che può indurre in errore il consumatore e rendere ingannevole il messaggio con riguardo a tale profilo, anche le sole modalità di presentazione del prezzo possono sortire tale effetto e quindi porsi in contrasto con l'ampia previsione della norma richiamata, in particolare quando il messaggio pubblicitario enfatizza non il prezzo finale ed effettivo, ma un prezzo base a cui si aggiungono ulteriori costi ed oneri, e il prezzo finale ed effettivo non risulta di chiara e immediata percezione da parte del consumatore, per la macchinosità del calcolo o per la non agevole percezione delle relative informazioni.
È infatti noto che gli slogan pubblicitari vengono letti velocemente, e che, sulla base di tale comune nozione di psicologia, i pubblicitari modellano le proprie strategie di comunicazione.
Inoltre, non è l'articolazione del prezzo o della tariffa, che è connaturata alla natura del bene o del servizio offerto e che obbedisce ad una autonoma scelta imprenditoriale, a rendere ingannevole il messaggio pubblicitario, ma la scelta di enfatizzare un prezzo base che non corrisponde al prezzo finale ed effettivo, e che può indurre in errore il consumatore quando non si accompagni a modalità di presentazione del messaggio complessivo che consentano una precisa e immediata percezione del prezzo finale ed effettivo" (così TAR Lazio, I, 16 gennaio 2008, n. 276; id., 16 gennaio 2008, n. 277; id., 21 gennaio 2002, n. 633).
Appare, quindi, ragionevole e conforme anche alle attuali disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali, la determinazione dell'Autorità di ritenere ingannevoli messaggi pubblicitari quando il prezzo finale ed effettivo del servizio non sia quello enfatizzato nel claim principale (ovvero, come nel caso in esame, all'interno della stessa modulistica contrattuale) ma a tale prezzo si debbano aggiungere - in base ad indicazioni non contestuali e prive della stessa enfasi - oneri ulteriori, dei quali non venga indicata, neppure approssimativamente, l'incidenza sulla spesa complessiva.
A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, l'indicazione di oneri aggiuntivi, così come rilevato dall'Autorità, "risulta contraddittoria rispetto alla precedente indicazione di un prezzo "complessivo", sicché tale articolazione è suscettibile di indurre nei consumatori la falsa convinzione di non dover sostenere degli oneri ulteriori rispetto a quanto pagato quale prezzo "complessivo" per i periodi indicati nel contratto".
4. Relativamente al programma "Ovunque andrai", dalle risultanze istruttorie è emerso (par. 45 e ss.) che il prodotto in esame "conferisce al consumatore acquirente i) il diritto di usufruire di periodi di "soggiorno", non specificamente individuati (c.d. periodi "fluttuanti"), con il vincolo del pagamento della pensione per un ammontare non determinato ed altre spese (e cioè del solo pernottamento), presso la struttura indicata nel contratto, nonché ii) la possibilità di ottenere degli sconti per soggiornare presso altre strutture inserite nel catalogo della S., e di avere accesso ad un sistema di "crediti virtuali" per i periodi settimanali di soggiorno, presso le stesse strutture, che non siano stati goduti dal consumatore, spendibili per l'acquisto di prodotti turistici e non offerti dalla stessa società.
Le condizioni ed i costi dell'offerta sopra sintetizzati sono oggetto di una complessa descrizione in documenti separati, ma tra di loro collegati, predisposti dalla società ed, in particolare, sono rinvenibili nell'apposito modulo contrattuale, denominato "Documento di sottoscrizione", nel collegato "Regolamento", il quale contiene disposizioni di dettaglio, sottoposte all'eventuale modifica unilaterale della società, circa le modalità di godimento del prodotto ed i relativi costi3, nonché in un apposito "Documento informativo" da consegnare ai consumatori, il quale contiene una nota descrittiva che illustra i punti salienti del Programma Ovunqueandrai.
In particolare, quanto al "Documento di sottoscrizione", sulla base della documentazione acquisita in ispezione va rilevato che, in alto, accanto all'intestazione "Programma Ovunqueandrai Privato", compaiono i seguenti loghi "S.D." e "S. OvunqueandraiTour Operator", individuandosi poi, nella parte superiore del documento, quali parti del programma, la società S. (quale promotrice e "venditrice" del programma), il "Tour operator S. Ovunqueandrai" (quale "gestore" del programma), insieme con la struttura, individuata nominativamente, presso cui usufruire dei periodi di soggiorno "fluttuanti", nonché il consumatore contraente.
Nella parte centrale del medesimo documento è poi illustrato, alla lettera B, l'oggetto del contratto, secondo i seguenti termini:
"Per Programma Ovunqueandrai non si intende un viaggio tutto compreso, ma un diritto di godimento personale così come descritto nei tre punti di seguito elencati: 1) il diritto di accedere al sistema di godimento delle settimane di soggiorno fluttuanti nel Complesso, di seguito denominati periodi, da consumarsi fino ad esaurimento e le cui modalità di fruizione e di utilizzo sono stabilite nel Regolamento al par. 1; 2) il diritto di accedere al sistema di conversione dei periodi con altre destinazioni turistiche messe a disposizione dal gestore, consultabili sul sito www.sagittariodistribuzioni.it e sul Catalogo Ovunqueandrai, le cui modalità di utilizzo sono stabilite nel Regolamento al par. 2.; 3) il diritto di accedere al sistema di promozione denominato Ovunqueandrairisparmi, sviluppato dal gestore in collaborazione con altri Partner, le cui modalità di fruizione ed utilizzo sono stabilite nel regolamento ".
In basso viene poi individuato, all'articolo 1 delle condizioni di vendita, il "Prezzo e spese amministrative", facendosi riferimento, con caratteri ben leggibili, alle seguenti voci, inserite in apposito riquadro: "Periodi a registro nel Programma Ovunuqueandrai"; "Prezzo del programma Ovunqueandrai privato (IVA inclusa)"; "Oneri per trasferimento e intestazione Titolo di possesso"; "Spese amministrative per l'attivazione del contratto (IVA inclusa)", "Totale complessivo", "Caparra confirmatoria", "Saldo".
Infine, nella pagina successiva del "Documento di sottoscrizione" sono riportate le altre condizioni della vendita, tra cui la previsione del diritto di recesso "entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione".
Il "Regolamento", a sua volta, detta un complesso di disposizioni di dettaglio, in ordine alla fruizione del prodotto ed ai relativi costi, non riportati espressamente nel contratto sopra esaminato.
In particolare, quanto al prezzo del prodotto, dall'esame del regolamento acquisito in ispezione si evince che dal "prezzo" complessivo sopra riportato, previsto nel modulo contrattuale, risultano esclusi vari costi, quali: il costo della pensione completa obbligatoria, nonché una serie di ulteriori oneri individuabili dal complesso delle disposizioni, e concernenti, tra l'altro, la procedura di prenotazione (pari a "per ogni prenotazione richiesta i primi tre prevenivi saranno gratuiti, i successivi avranno un costo di 40 euro; i diritti di prenotazione applicati per ogni prenotazione sono pari a 25 euro per persona, esclusi i bambini fino a 12 anni"), il costo del riepilogo annuo della posizione dell'acquirente (pari a 50 euro all'anno), il costo per la cessione dei diritti (pari a 200 euro).
Circa la durata del contratto, è da rilevare che non risulta predeterminata, in quanto la prosecuzione del rapporto è prevista fino ad esaurimento dei periodi acquistati, fatta salva la facoltà di recesso.
Infine, nel documento informativo è sinteticamente ripreso il contenuto del documento di sottoscrizione e, pertanto, vengono individuate le parti dell'operazione, le caratteristiche della struttura alberghiera, la natura dei diritti ed il prezzo del prodotto; in particolare, quanto alla natura dei diritti, viene fornito il seguente elenco: "1) diritto di accedere al sistema di godimento dei Periodi Fluttuanti nel complesso; 2) diritto di accedere al sistema di conversione dei Periodi con altre destinazioni turistiche; 3) diritto di accedere al sistema di promozione denominato Ovunqueandrairisparmi"; quanto al prezzo, si richiama soltanto l'obbligo di pagare l'importo pattuito nel contratto, senza farsi menzione degli ulteriori costi previsti nel regolamento".
Nelle Valutazioni conclusive, l'Autorità ha in particolare osservato (par. 119 e ss.) che "L'Offerta "Programma Ovunqueandrai" costituisce una sorta di variazione rispetto alle precedenti offerte in cui, pur mantenendo sostanzialmente inalterata l'impostazione ambigua sopra vista quanto alla natura del diritto ad ai suoi costi, si è reso ancora più difficilmente individuabile l'oggetto del contratto ed il relativo corrispettivo, mediante l'utilizzo di una modulistica composta da più documenti, la quale prevede una disciplina negoziale alquanto indefinita nei contenuti".
In particolare "Il professionista, in violazione della normativa di settore, ha infatti fornito ai consumatori un documento informativo privo dei requisiti prescritti, nonché utilizzato dei moduli contrattuali dal cui esame è difficile comprendere le caratteristiche dell'offerta (e cioè, l'individuazione delle parti dell'operazione, la natura del diritto oggetto di transazione, i termini di fruizione del bene) ed il relativo costo.
In tal senso, assume rilievo, innanzitutto, la circostanza che gran parte delle disposizioni di dettaglio sulle modalità di godimento del bene ed i relativi costi sono contenute in un diverso documento rispetto al contratto e cioè nel "Regolamento", rimesso alle modifiche discrezionali ed unilaterali del professionista.
Inoltre, nel contratto non risultano chiaramente indicate le parti contrattuali: infatti, nel contratto compaiono i seguenti loghi "S.D." e "S. OvunqueandraiTour Operator", individuandosi, poi, nella parte superiore del documento, quali parti del programma, la società S. (come promotrice e "venditrice"), il "Tour operator S. Ovunqueandrai" quale "gestore", laddove invece, come già rilevato, non è vi alcuna differenza soggettiva tra i due.
La natura del diritto oggetto di acquisto è parimenti ambigua, in quanto nel contratto si lascia intendere che l'offerta consista in una pluralità di servizi (godimento di periodi di soggiorno "fluttuanti" presso una certa struttura, accesso ad un sistema di scambio e fruizione di un sistema di "crediti virtuali"), là dove invece, da un esame congiunto e difficoltoso delle varie clausole, incomprensibile al consumatore medio, emerge che il diritto acquistato concerne essenzialmente il pernottamento presso la struttura indicata a tariffe agevolate. A sua volta, quanto al prezzo, va rilevato che il corrispettivo dell'acquisto del diritto, indicato in modo evidente nel frontespizio del contratto alla voce "Prezzo del Programma", concerne soltanto il pernottamento per i periodi settimanali acquistati, mentre rimangono esclusi vari oneri aggiuntivi, quali, il costo della pensione completa obbligatoria, nonché una serie di ulteriori costi individuabili dal complesso delle disposizioni, e concernenti, tra l'altro, la procedura di prenotazione ("per ogni prenotazione richiesta i primi tre prevenivi saranno gratuiti, i successivi avranno un costo di 40 euro; i diritti di prenotazione applicati per ogni prenotazione sono pari a 25 euro per persona, esclusi i bambini fino a 12 anni"), il costo del riepilogo annuo della posizione dell'acquirente (pari a 50 euro all'anno), il costo per la cessione dei diritti (pari a 200 euro), specificati nel Regolamento8 e non richiamati nel documento informativo. In quest'ultimo documento, infatti, alla voce "Prezzo e trasferimento del diritto", si menziona soltanto l'"importo pattuito" ed il costo del riepilogo.
L'esistenza di oneri aggiuntivi è riconosciuta dallo stesso professionista, per cui appare priva di pregio l'osservazione che nel "Documento di sottoscrizione", relativo all'offerta in esame, sarebbe precisato l'ammontare del costo relativo alla pensione (elemento non presente nella modulistica acquisita in ispezione), in quanto, in ogni caso, non risulta individuato con chiarezza un prezzo globale.
La descrizione dell'offerta in esame, pertanto, analogamente alle precedenti, risulta dunque ben lontana dal modello previsto dalla legge e tale da rendere difficilmente individuabile sia l'oggetto dell'operazione commerciale che il prezzo globale del prodotto, pregiudicando così la libertà di scelta dei consumatori.".
4.1. Relativamente alla confusione ingenerata da S. ordine all'identificazione delle parti contrattuali e del soggetto obbligato (in virtù dell'utilizzo dei loghi "S.D." e "S. OvunqueandraiTour Operator"), parte ricorrente rivendica il fatto che tali distinte denominazioni corrispondano soltanto ad una propria organizzazione interna e che, comunque, nel contratto, è chiaramente indicato che la parte "promotrice e venditrice" è la società S..
Non ha tuttavia chiarito quale necessità vi sia di utilizzare loghi diversi nella modulistica contrattuale, e comunque perché non spieghi anche al consumatore che "venditore" e "gestore" sono in realtà mere articolazioni interne di una stessa società per modo che egli non possa avere dubbi circa il soggetto al quale rivolgersi in caso di contestazioni.
Parte ricorrente reputa poi che il par. b) del documento di sottoscrizione sia estremamente chiaro anche nel descrivere la natura del diritto oggetto del contratto.
Si riproduce nuovamente, per "chiarezza", il contenuto del par. b).
"Per Programma Ovunqueandrai non si intende un viaggio tutto compreso, ma un diritto di godimento personale così come descritto nei tre punti di seguito elencati: 1) il diritto di accedere al sistema di godimento delle settimane di soggiorno fluttuanti nel Complesso, di seguito denominati periodi, da consumarsi fino ad esaurimento e le cui modalità di fruizione e di utilizzo sono stabilite nel Regolamento al par. 1; 2) il diritto di accedere al sistema di conversione dei periodi con altre destinazioni turistiche messe a disposizione dal gestore, consultabili sul sito www.sagittariodistribuzioni.it e sul Catalogo Ovunqueandrai, le cui modalità di utilizzo sono stabilite nel Regolamento al par. 2.; 3) il diritto di accedere al sistema di promozione denominato Ovunqueandrairisparmi, sviluppato dal gestore in collaborazione con altri Partner, le cui modalità di fruizione ed utilizzo sono stabilite nel regolamento ".
Al riguardo, come già evidenziato, solo attraverso una approfondita analisi (e non certo a prima lettura) dei documenti contrattuali, l'Autorità è riuscita a concludere che, in definitiva, l'oggetto del contratto è soltanto "il pernottamento presso la struttura indicata a tariffe agevolate".
Né, in ricorso, parte ricorrente è riuscita a sovvertire tale conclusione.
Nel caso in esame, inoltre, S. è venuta meno anche all'obbligo, previsto dalla stessa normativa primaria, di indicare una prezzo "complessivo" unitamente alla stima delle spese accessorie, sia nella documentazione contrattuale che nel documento informativo, a nulla rilevando che alcuni oneri aggiuntivi, non siano, a suo dire, esattamente determinabili ex ante.
La fonte primaria, esclude appunto la possibilità di una indicazione solo parziale, esigendo che l'operatore si premuri di effettuare preventivamente detti calcoli e stime (art. 72, lett. h) del Codice del Consumo).
5. Relativamente all'offerta denominata "Jambo Vacation Club", dalle risultanze istruttorie (part. 50 e ss.), è emerso in particolare che "il prodotto conferisce all'acquirente il diritto di usare un appartamento, specificamente indicato nel contratto e sito in una struttura turistica determinata (Club Residence Capopiccolo; I Giardini di Atena), per una settimana all'anno e per un periodo di tempo determinato con scadenza il 31 dicembre 2038, data di estinzione del Jambo Vacation Club.
Secondo quanto prospettato dal professionista, inoltre, l'offerta ha come elemento caratterizzante la possibilità per il cliente di scambiare la propria settimana con altre settimane in periodi diversi dell'anno ed in strutture differenti. È quanto risulta dal testo esemplificativo dell'offerta promozionale così come effettuata telefonicamente dal professionista, in cui si legge che il prodotto "Jambo" ha ad oggetto l'associazione al Jambo Club, definito come "circuito Jambo di proprietà della S. Distribuzione"; con tale prodotto non si fa "vendita pura, ma si permuta la multiproprietà del cliente, togliendo tutti gli oneri tipo (spese gestione, scambi, volo), dando in cambio il circuito sia dei villaggi che delle ultime offerte last minute del mercato"; "il cliente vende alla società il suo appartamento in multiproprietà e diventa così libero da ogni vincolo che comporta la multiperiodo fisso, spese di gestione e problemi di scambio; il cliente può accedere a tutte le strutture affiliate al circuito; in più Jambo Club è iscritto al circuito di scambi Interval, per cui essendo un club con più soci ha più potere contrattuale con gli scambi, che non fa il singolo socio, ma la società Jambo; il cliente ha così il vantaggio di poter andare in vacanza senza impazzire con depositi anni prima ed accontentarsi di quello che trova, ma ha, invece, la sicurezza del posto e del periodo che vuole".
Il prodotto "Jambo Vacation Club" è illustrato poi nel modulo contrattuale denominato "Contratto di associazione al Jambo Vacation Club", nonché in un separato documento denominato "Regolamentazione scambi Jambo Vacation Club", in un apposito "Regolamento" ed in un "documento informativo (....) In basso al modulo contrattuale sono poi rinvenibili le seguenti premesse, scritte con caratteri minuscoli:
- l'acquirente/socio intende diventare socio del Jambo Vacation Club e, a tale scopo, acquistare dalla venditrice il diritto di utilizzo delle unità immobiliari e per i periodi sopra indicati".
- S. Vacation Club Managnent, divisione della S. Distribuzione S.r.l. (società di gestione), è preposta alla gestione del Jambo Vacation Club";
- First National Trustee Company (UK) Ltd. (FNTC), in qualità di trustee che amministra fiduciariamente il Jambo Vacation Club e ne rilascia i certificati". (...) In particolare, il n. 3 del modulo contrattuale, intitolato "associazione al club", prevede che "l'acquirente//socio, a seguito della sottoscrizione del contratto e del pagamento dl prezzo, acquisisce il diritto di occupare periodicamente lo specificato appartamento del Club per i periodi indicati nel presente contratto. In caso di indisponibilità delle settimane o degli appartamenti sopraindicati, la Venditrice si riserva la facoltà di assegnarne altri di qualità e tipologia uguale o superiore. (...) Un anno prima della scadenza del club, previo pagamento una tantum delle spese amministrative e nel rispetto delle regole del club, l'Acquirente/Socio potrà chiedere il rinnovo del diritto d" uso a tempo indeterminato".
Al n. 5 del modulo contrattuale, intitolato "quota associativa annuale e quota personale servizi", è previsto che "la quota associativa annuale è calcolata annualmente in base ai costi di gestione del club (...), è dovuta per ogni periodo settimanale; con il pagamento della quota personale servizi, da corrispondersi individualmente per ogni periodo settimanale e solo in caso di utilizzo dell'appartamento del Club, il socio potrà utilizzare tutti i servizi previsti (...)".
Al n. 9 del modulo contrattuale, intitolato "programma di scambio", è prevista "la facoltà dell'acquirente di partecipare ai programmi di scambio a cui il Club è associato secondo le regole da esso stabilite. I primi due anni di iscrizione al circuito di scambio sono gratuiti. Il rinnovo dell'iscrizione sarà facoltativo ed a carico del Socio", senza che siano indicati i costi per ciascuna tipologia di scambio
Circa la durata del rapporto, nel contratto è specificato il termine finale per l'esercizio del diritto, fissato al " 31 dicembre 2038, data di scioglimento del Club".
Quanto al documento informativo, va rilevato che l'oggetto del contratto viene illustrato nella parte introduttiva del documento stesso con l'espressione "diritto di utilizzo settimanale di unità abitative facenti parte del complesso turistico recettivo". Circa il prezzo, inoltre, nel documento informativo è rinvenibile soltanto la voce "onere aggiuntivi", ove, senza che siano indicati il prezzo di acquisto e le voci che esso comprende, si legge che "sono a carico dell'acquirente, oltre al prezzo di acquisto, anche i seguenti oneri:
- Certificato di associazione al club;
- Quota associativa annuale: determinata annualmente in via preventiva (...)indispensabile per l'utilizzo del diritto di occupazione. Tale quota è dovuta per ciascun periodo settimanale indicato nel contratto di associazione e/o nel certificato di associazione al club.
- Quota personale servizi: determinata annualmente e da corrispondere solo in caso di utilizzo del diritto di godimento.
Tale quota dovrà essere corrisposta individualmente per ciascun periodo settimanale direttamente sul posto solo in caso di effettivo utilizzo dell'appartamento.
Al di fuori di quelli indicati non vi sono carico dell'acquirente altre spese ed oneri".
Dall'esame di tale documentazione, pertanto, è desumibile che il prezzo di acquisto è individuabile in una delle suddette voci di costo, e cioè nell'ammontare dovuto quale "Quota di associazione", salvi gli oneri aggiuntivi sopra visti.
Inoltre, sono previsti degli ulteriori costi non specificati nel documento informativo in ordine al sistema di scambio previsto dal contratto, cui il contraente può accedere, secondo le modalità specificate nel "Regolamento scambi Jambo Vacation Club", che prevedono la necessità di esborsi variabili a seconda di vari criteri, collegati anche ai periodi per cui viene richiesto lo scambio (c.d. profili).
In particolare, il "Regolamento scambi Jambo Vacation Club", nell'indicare le modalità di scambio che il cliente potrà utilizzare all'interno del Club, alla voce "Modalità di scambio" prevede che "lo scambio interno viene effettuato sulla base dei depositi, delle richieste dei soci e della disponibilità di settimane di proprietà del Club. Nel caso di overbooking, al fine di soddisfare tutte le richieste dei soci, il Club acquisirà ulteriori settimane di proprietà del Villaggio. Queste settimane, previo accordo con il Socio, potranno essere cedute in scambio al socio dietro corresponsione di una quota integrativa. Potranno essere proposti, usando la stessa formula, villaggi alternativi di pari o maggiore qualità".
Quanto ai costi previsti per effettuare lo scambio, il suddetto regolamento prevede una differenza tra "gli scambi nello stesso profilo" e quelli tra profili diversi.
Circa la prima tipologia di scambio, concernente lo stesso periodo, si prevede che: "lo scambio è normalmente gratuito; nel caso di overbooking potranno essere applicate soluzioni alternative con la richiesta di una quota integrativa; lo stesso dicasi per l'utilizzo degli altri villaggi facenti capo al Jambo Vacation Club".
Quanto alla seconda tipologia, nello stesso regolamento si prevede una quota integrativa, variabile, per gli scambi tra profili diversi nello stesso villaggio, ovvero tra villaggi diversi (es. per il passaggio dalla "bassa stagione" "alla media stagione" il costo previsto è da 60 a 90 euro a persona), mentre per lo scambio tra villaggi facenti parte del circuito del Club effettuati per pari profilo, si prevede il pagamento di ulteriori costi aggiuntivi per alcune strutture (es. per il Villagio Piccolo Mondo è previsto il vincolo della mezza pensione ed un supplemento per i periodi di alta stagione), nonché un'integrazione, da concordare volta a volta, quando lo scambio avvenga con un Resort di valore molto superiore".
Nelle Valutazioni conclusive l'Autorità, evidenzia che l'offerta "Jambo Vacation Club" risulta ancora più complessa rispetto alle precedenti ed è incentrata, in modo artato, sulla prospettazione, anche nel contesto di apposita promozione telefonica, di un'ampia facoltà di scambio delle settimane acquistate nell'ambito delle strutture facenti parte del catalogo del professionista senza particolari oneri. In realtà, dalle risultanze istruttorie emerge che tale facoltà di scambio, lungi dal non comportare oneri a carico dei consumatori, costituisce un servizio ulteriore rispetto al bene oggetto di acquisto, costituito, essenzialmente, dalla fruizione della struttura indicata nel contratto, per il numero di settimane convenuto, sempreché questa sia disponibile. Ciò, peraltro, non risulta desumibile dal contenuto della promozione dell'offerta svolta dal professionista, né risulta agevolmente desumibile dalla modulistica in cui viene illustrata l'offerta, in quanto il programma di scambio è oggetto di una specifica "Regolamentazione", illustrata in un documento separato il cui contenuto è solo genericamente richiamato nel contratto e nel documento informativo, senza precisarne i relativi oneri, e comunque in un contesto di non facile percezione.
Il programma di scambio, infatti, si colloca al di fuori del frontespizio del contratto, ove, in apposito riquadro, vengono individuati gli elementi essenziali del contratto, e cioè l'immobile oggetto di acquisto (a tempo ripartito) e varie voci di costo, tra le quali non sono menzionate quelle relative al programma di scambio. Gli ammontari, variabili, dovuti per l'eventuale adesione al programma di scambio, inoltre, non sono specificati neanche nel documento informativo all'apposita voce "Oneri aggiuntivi", potendo perciò indurre nei consumatori il falso convincimento che si tratti di un servizio privo di costi specifici.
Tale impostazione, avendo ad oggetto un elemento caratterizzante dell'offerta, è palesemente forviante delle scelte dei consumatori, pregiudicandone la capacità di una valutazione consapevole dell'offerta già nella fase precedente all'acquisto, oltre che in quella contestuale e successiva alla sottoscrizione del contratto".
Più in generale, l'Autorità ha rilevato che "dall'esame della modulistica si rileva che il professionista, in violazione della normativa di settore, ha fornito ai consumatori un documento informativo privo dei requisiti prescritti, nonché moduli contrattuali che veicolano un quadro informativo oscuro circa le caratteristiche dell'offerta (e cioè, l'individuazione delle parti dell'operazione, la natura del diritto oggetto di transazione, i termini della fruizione del bene) e il loro costo. In dettaglio, quanto all'identità delle parti, accanto alla società (in qualità di venditrice) sono artificiosamente indicati una pluralità di soggetti, quale il "Jambo Vacation Club", facente capo alla "S. Vacation Club Managnent, divisione della S. Distribuzione S.r.l.", e cioè allo stesso professionista, diversamente qualificato quale "società di gestione" del club; a ciò poi si aggiunge il richiamo, non chiaro, di un altro soggetto, il "First National Trustee Company (UK) Ltd. (FNTC), in qualità di trustee che amministra fiduciariamente il Jambo Vacation Club e ne rilascia i certificati", e cioè i titoli necessari per il godimento del diritto presso le strutture indicate, la cui funzione non risulta chiaramente individuata. La proprietà dei beni, infatti, fa capo ad un altro soggetto, indicato nel documento informativo (e cioè la società Tripex Ltd, con sede in Londra). Nell'insieme, pertanto, non risulta agevole cogliere il ruolo dei vari soggetti, ostacolandosi così anche la comprensione e l'esercizio dei diritti spettanti ai consumatori, tra cui il diritto di recesso secondo le modalità previste dalla disciplina in materia.
Simile ostacolo risulta tanto più evidente tenendosi conto che anche la natura del diritto è poi ambiguamente illustrata nel frontespizio del contratto, facendosi riferimento allo schema dell'adesione ad un club, in virtù della quale, da un lato, si afferma che il socio acquista dalla "Venditrice il diritto di utilizzo delle unità immobiliari e per i periodi indicati", e, dall'altro, l'esercizio del diritto è condizionato all'ottenimento di appositi "certificati di associazione", rilasciati da un altro soggetto (il First National Trustee Company (UK) Ltd.). Si tratta una mera formalità che rende difficilmente decifrabile la natura del rapporto intercorrente tra le parti e che, tra l'altro, appare funzionale all'inserimento di ulteriori costi aggiuntivi rispetto al prezzo di acquisto del diritto, privi di un'obiettiva giustificazione.
Circa il prezzo dell'acquisto del diritto, va infatti evidenziato che nel frontespizio del contratto vengono ad essere specificate varie voci di costo, in modo separato ed incomprensibile, rispetto a quello che costituisce il corrispettivo del bene comprato (e cioè i periodi settimane presso la specifica struttura), corrispondente alla voce "Quota di associazione".
Come riconosciuto dalla società, il prezzo così individuato, non comprende una serie di oneri aggiuntivi, e cioè la "quota associativa annua in corso", "quota personale servizi annua in corso", "Spese amministrative".
La "quota associativa annua in corso" è quantificata nel frontespizio con riferimento all'ammontare dovuto per l'anno in corso al momento della sottoscrizione del contratto, mentre per gli anni successivi non risulta determinata, neppure in base ad un valore stimato, né risulta determinabile sulla base di criteri oggettivi e conoscibili dal consumatore. Nel contratto, contraddittoriamente, si rinvia infatti ad un computo effettuato annualmente in base ai costi di gestione del club, ma il cui ammontare deve essere corrisposto per "ogni periodo settimanale", ovvero, apparentemente, per ciascun periodo, sia pure nel corso dello stesso anno.
La "quota personale servizi annua in corso" è quantificata nel frontespizio con riferimento all'ammontare dovuto per l'anno in corso al momento della sottoscrizione del contratto, benché, sulla base di quanto previsto nella modulistica, questo costo risulti dovuto "individualmente per ogni periodo settimanale e solo in caso di utilizzo dell'appartamento".
Le "Spese amministrative" risultano quantificate nel frontespizio del contratto, senza che se ne specifichino i criteri di quantificazione.
Infine, si ricorda che dal prezzo, sopra individuato, sono altresì esclusi i costi, già richiamati, per il programma di scambio, il cui ammontare è desumibile dall'apposita "Regolamentazione", ma non è né determinato né determinabile sulla base di criteri oggettivi desumibili dal contratto.
Peraltro, è da rilevare che solo alcuni dei predetti oneri aggiuntivi sono indicati nel frontespizio, ovvero richiamati nel documento informativo senza la necessaria chiarezza espositiva. Invero, non fornendo alcun dettaglio circa il prezzo di acquisto e le voci che esso comprende, nel testo del documento informativo si afferma che "sono a carico dell'acquirente, oltre al prezzo di acquisto, anche i seguenti oneri", menzionandosi soltanto il "Certificato di associazione al club", "Quota associativa annuale", "Quota personale servizi". Nella stessa clausola si precisa: "Al di fuori di quelli indicati non vi sono carico dell'acquirente altre spese ed oneri".
In realtà, come già chiarito, l'affermazione non corrisponde al vero, e comunque non soddisfa l'esigenza, tutelata dal legislatore, di un'informativa completa circa il costo complessivo dell'operazione, comprensivo dell'indicazione del prezzo globale dell'acquisto e dei criteri di quantificazione delle voci di costo, indicate dallo stesso legislatore, connesse all'uso del bene, ove queste non siano determinabili in un preciso ammontare in via preventiva.
In sintesi, tale offerta, ancor più delle precedenti, risulta mancante di trasparenza tanto con riferimento all'individuazione della natura del diritto acquisito (artatamente prospettato quale adesione ad un club), che con riguardo all'indicazione del costo globale dell'operazione, non desumibile in alcun modo dall'esame della modulistica".
5.2. Parte ricorrente, ancora una volta, si limita semplicemente a negare la ragionevolezza della argomentazioni dell'Autorità, affermando che, quello che viene venduto ai consumatori, attraverso la formula dell'adesione ad un club, è "il diritto di utilizzare un determinato immobile in uno specifico periodo dell'anno".
Come si è appena visto, però (e a tale scopo si sono riportate testualmente le risultanze dell'istruttoria svolta dall'Autorità) in nessuna parte dei documenti contrattuali vengono utilizzate espressioni di tale limpida chiarezza.
Neppure convincente appare parte ricorrente là dove, in relazione alla promozione telefonica dell'offerta "Jumbo", argomenta che la formulazione sintetica della stessa era giustificata dal particolare target dei soggetti destinatari, rappresentato dai titolari di multiproprietà tradizionali, e, pertanto, evidentemente avvezzi alla comprensione di una certa terminologia e di un certo tipo di prodotto.
In disparte la complessità intrinseca delle offerte testé esaminate, rileva il Collegio che esse si basano su formule ben diverse dalla tradizionale multiproprietà, di talché anche soggetti pienamente a conoscenza del funzionamento di quest'ultima, avrebbero potuto essere tratti facilmente in inganno circa il reale oggetto del contratto.
Relativamente, poi, all'affermazione secondo cui il vincolo della "disponibilità" sarebbe stato chiaramente indicato nel Regolamento che disciplina in modo dettagliato tutta la procedura di scambio, si è già in precedenza ricordato come i professionisti abbiano, in rapporto a tipi contrattuali nuove (o, comunque, prospettati come tali), un onere di particolare chiarezza nella propria comunicazione d'impresa.
Non è perciò contestabile quanto rilevato dall'Autorità, circa il fatto che il funzionamento del programma di scambio non fosse agevolmente desumibile dalla modulistica in cui viene illustrata l'offerta, in quanto il programma di scambio è oggetto di una specifica "Regolamentazione", "illustrata in un documento separato il cui contenuto è solo genericamente richiamato nel contratto e nel documento informativo, senza precisarne i relativi oneri, e comunque in un contesto di non facile percezione", già in precedenza descritto.
Tale carenza informativa è inoltre particolarmente evidente rispetto alla promozione telefonica, atteso che, in mancanza di apposita illustrazione da parte dell'operatore, la lettura e la comprensione del "Regolamento" destinato a disciplinare il programma di scambio, era possibile solo dopo che, successivamente al contatto telefonico, si fosse passati alla fase delle trattative e della stipulazione del contratto.
Relativamente, infine, alla intricata e contorta determinazione del prezzo del prodotto offerto, si rinvia ai puntuali rilievi dell'Autorità.
6. Parte ricorrente stigmatizza, ancora, la valutazione di aggressività dell'attività postvendita, svolta dall'Autorità, secondo la quale S., ha esercitato (par. 144 e ss.), in tale fase, un "indebito condizionamento volto ad ottenere dai consumatori delle somme non dovute in relazione al costo globale dei prodotti, e in particolare l'incasso di costi aggiuntivi, ulteriori rispetto al prezzo globale concordato, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo. Dalle informazioni acquisite nel corso del procedimento e dalle risultanze istruttorie, infatti, emerge che i consumatori, diversamente da quanto potevano attendersi sulla base delle informazioni fornite da S., non hanno potuto usufruire dell'offerta nei termini ragionevolmente attesi, e cioè, in particolare, secondo le modalità concordate e senza il pagamento di ulteriori somme rispetto al corrispettivo del diritto evidenziato nel contratto, dovendo, al contrario, sostenere dei costi aggiuntivi non rientranti nel costo globale concordato".
Al riguardo, S. si è limitata ad affermare di avere legittimamene preteso soltanto i costi aggiuntivi previsti dal contratto.
6.1. Va premesso che, ai sensi dell'art. 24 del Codice del Consumo, "1. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso".
Inoltre, ai sensi dell'art. 25 " 1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata".
La fattispecie in esame, si caratterizza, poi, per l'esistenza, da, un lato, di un quadro normativo estremamente dettagliato in ordine ai requisiti del contratto e dell'informativa precontrattuale, dall'altro per la presenza di una condotta del professionista assai poco trasparente e totalmente difforme dal paradigma normativo.
In tale contesto (ed indipendentemente dall'esistenza di un valido vincolo negoziale, la cui portata, nei casi concreti, potrà essere accertata solo nella pertinente sede giudiziaria), appare perciò condivisibile il ragionamento svolto dall'Autorità, che ha ravvisato nello sfruttamento da parte del professionista del grave e pervasivo deficit di trasparenza al quale egli stesso ha improntato la propria condotta commerciale, una vera e propria forma di "indebito condizionamento", idonea a limitare "considerevolmente" la libertà di scelta del consumatore.
5. Relativamente alla quantificazione della sanzione, l'Autorità ha evidenziato, in primo luogo, "che la fattispecie in esame risulta integrata da una pluralità di comportamenti scorretti, individuabili con riferimento, in particolare, alla comunicazione commerciale posta in essere dal professionista con vari mezzi (tra cui, internet e telefono), suscettibili di raggiungere un numero molto ampio di consumatori, nonché in relazione alla condotta postvendita realizzata dal professionista rispetto alla generalità delle sue offerte, concernenti un bene connotato da asimmetria informativa, lunga durata e da un elevato valore finanziario.
L'infrazione, pertanto, appare molto grave in considerazione anche del significativo pregiudizio arrecato ai consumatori, la cui libertà di scelta risulta limitata, per i rapporti in corso, con riferimento ad un prodotto di lungo periodo e di rilevante valore economico. A fronte di tali circostanze si rendeva tanto più necessaria la trasmissione di adeguate informazioni al consumatore in ordine agli elementi essenziali dell'offerta, quali quelli concernenti le caratteristiche ed il costo dell'operazione commerciale.
Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la pratica commerciale risulta essere stata attuata per un lungo periodo, decorrente dall'entrata in vigore del Codice del Consumo a tutt'oggi."
Con particolare riguardo all'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione, nel caso di specie è stato considerato che "il professionista, da un lato, ha interrotto la divulgazione del messaggio via internet oggetto di contestazione e, dall'altro, ha apportato solo delle modifiche marginali ai moduli contrattuali relativi all'offerta "Jambo Vacation Club". Inoltre, ha realizzato una modifica formale della modulistica relativa al "Programma Ovunqueandrai", per cui, ferma restando, sostanzialmente, l'impostazione originaria, il professionista si è limitato ad inserire una suddivisione, piuttosto artificiosa e difficilmente comprensibile per il consumatore, tra l'oggetto (principale) del contratto ed i servizi accessori facoltativi. Dette iniziative, pertanto, non sono significative sotto il profilo dell'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione concernente la chiarezza delle offerte in esame e, dunque, non possono essere considerate quale circostanza attenuante".
6.2. Con un primo ordine di rilievi, parte ricorrente sostiene che l'Autorità, relativamente alla capacità di penetrazione del messaggio diffuso via Internet, non avrebbe adeguatamente considerato che esso, in quanto non specificamente "indicizzato", era rivolto solo ad una tipologia di clientela già acquisita.
In disparte il fatto che anche la clientela già acquisita rappresenta un target rilevante e degno di tutela, rileva il Collegio che parte ricorrente non ha affatto dimostrato che la mancanza di indicizzazione sia ex se idonea ad impedire che un qualsiasi utente del web possa comunque visitare il sito di S..
Inoltre, va adeguatamente considerato che la promozione svolta attraverso la rete Internet, rappresenta solo uno dei tasselli della più ampia e complessa pratica commerciale sanzionata nella fattispecie, ed estesa, come si è ampiamente riportato, all'intero ciclo della commercializzazione dei servizi offerti dalla società.
Allo stesso modo, in relazione alla circostanza che la promozione telefonica abbia riguardato solo l'offerta Jambo, non vi è evidenza del fatto che la stessa non abbia formato oggetto di "bilanciamento" da parte dell'Autorità, alla stregua dei criteri delineati dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981.
Relativamente all'entità del pregiudizio subito dai consumatori, in disparte l'ormai nota e consolidata giurisprudenza della Sezione circa la struttura dell'illecito consumeristico in esame (cfr., per tutte, la sentenza n. 3722/2009), parte ricorrente non può disconoscere che i prodotti commercializzati si proiettino nel lungo periodo, e comportino, come tali, un considerevole esborso economico.
Relativamente all'offerta denominata "Settimane Vacanza", in relazione alla quale parte ricorrente rimarca ancora una volta di avere interrotto la commercializzazione a partire dal 2007, è sufficiente rinviare a quanto in precedenza argomentato al par. 3 della presente decisione.
In questa sede, è sufficiente ricordare che l'Autorità, ai fini della sanzione, ha considerato esclusivamente i rapporti ancora in corso (cfr., in particolare, il par. 152 della delibera impugnata).
Relativamente alle iniziative assunte per attenuare e/o elidere le conseguenze della violazione, è sufficiente rilevare che il mero oscuramento del sito internet, non poteva certo contribuire, di per sé, ad elidere gli effetti già prodotti, nonché perpetuati attraverso l'utilizzo della modulistica contrattuale stigmatizzata dall'Autorità e la complessiva attività postvendita.
Con specifico riguardo alla censura di disparità di trattamento, il Collegio osserva, infine, che non è possibile operare un raffronto con gli importi comminati ad altri operatori commerciali, essendo noto che l'ammissibilità di una siffatta censura postula, anzitutto, l'assoluta identità delle situazioni poste a raffronto, che, nel caso in esame, non è stata punto dimostrata.
7. Per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono come di regola la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 2.500 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore