Archivio selezionato: Sentenze Tribunale
Autorità: Tribunale Pordenone
Data: 24/10/2016
n. 684
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice Unico dr.ssa Lucia
Dall'Armellina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al registro degli affari contenziosi al n. 448/2015 promossa con atto di citazione
da
Ma. Lu. Ma. con l'Avv. R. Cescutti per mandato a margine dell'ano di
citazione;
- attrice -
contro
Sc. Ga., in qualità di socia della società Sole Mio s.r.l. in liquidazione (ora estinta), con gli Avv. F. Squizzato e A. Fugaro per
mandato in calce all'atto di citazione;
- convenuta -
nonché contro
FIDITALIA S.P.A., in persona dell'Avv. Daniele Fiorelli per atto Notaio P. Sonnani rep. 375891 -Racc. 82332 di data 07.07.2010 con gli Avv. C. Roviglioni e L. Zanardo per mandato a margine della comparsa di risposta;
- convenuta -
Causa iscritta a ruolo il 13.02.2015 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.06.2016 con le conclusioni di cui ai fogli allegati.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ma. Lu. Ma. evocava in giudizio la società Sole Mio s.r.l. e Fiditalia s.p.a. al fine di far accertare la nullità del contratto di acquisto di un impianto fotovoltaico concluso in data 04.06.2014 con Sole Mio s.r.l. e la conseguente risoluzione del contratto di finanziamento stipulato contestualmente con Fiditalia s.p.a. per l'acquisto di tale impianto.
Si costituiva in giudizio Sc. Ga., in qualità di ex socia dell'estinta società Sole Mio s.r.l., la quale contestava la pretesa attorea evidenziando che l'oggetto del contratto era individuato o comunque individuabile e che le obbligazioni nascenti dal contratto erano state regolarmente adempiute. Concludeva, nel merito, per il rigetto delle domande avversarie.
Si costituiva in giudizio altresì la società erogatrice del finanziamento Fiditalia s.p.a. la quale deduceva la propria estraneità al rapporto contrattuale intercorso tra la Ma.e la Sole Mio, evidenziava di aver corrisposto l'importo finanziato di € 10.000,00 in favore della Sole Mio e che dunque la sua condotta contrattuale era immune da censure.
Radicatasi così la lite, la causa cm istruita documentalmente e senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria ed era trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di scritti conclusivi. L'attrice ha esposto che un incaricato della Sole Mio s.r.l. si era recato presso la sua abitazione proponendole l'acquisto di un impianto fotovoltaico. In tale occasione, il marito dell'attrice, sottoscriveva un modulo recante l'adesione "al prospetto di vantaggio economico con allacciamento alla rete di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica" (doc. 1 fasc. att.). Seguiva a distanza di circa una settimana, un ulteriore accesso presso l'abitazione dei coniugi Pi. - Ma. da parte di un incaricato della Sole Mio s.r.l.; in tale occasione l'attrice sottoscriveva il contratto di acquisto dell'impianto fotovoltaico per cui è causa (doc. 2, fasc. att.) e contestualmente sottoscriveva il contratto di finanziamento dell'importo di € 10.000,00 con Fiditalia s.p.a. Seguivano diverse comunicazioni scritte con le quali la sig. Ma. manifestava la volontà di recedere dal contratto che rimanevano prive di riscontro.
La fattispecie contrattuale in esame è pacificamente riconducibile nell'ambito normativo dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali per i quali trova applicazione il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 che ha dato attuazione della direttiva n. 85/577/CEE, non essendo, invero, controverso che le parti rivestano la qualifica di consumatore - l'attrice - e di operatore commerciale - la Sole Mio s.r.l. - e che il contratto sia stato stipulato fuori dei locali commerciali. Come noto, tale normativa, ispirata all'esigenza di tutelare il contraente "debole", tale essendo colui che acquistando fuori dei locali commerciali è normalmente impreparato all'acquisto prevede una disciplina estremamente rigorosa in tema di informazione del diritto di recesso disponendo che l'operatore commerciale deve informare il consumatore del diritto di recesso; che l'informazione deve essere fornita per iscrino e deve contenere: a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni l'esercizio d" diritto di recesso; b) l'indicazione del soggetto nei CUI riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso (art. 5 dlgs. cit.). Nella fattispecie il contratto (doc. 2, cit.) non contiene la previsione della facoltà per il consumatore di recedere dal contratto. Né tale obbligo informativo è stato assolto con la sottoscrizione da pane del sig. Pi., coniuge dell'attrice, del modulo denominato impianto fotovoltaico campione e ciò per le seguenti decisive considerazioni: I. il modulo in esame non è pacificamente un contratto (come del resto ammesso dalla convenuta Sc.), essendosi limitato il Pi. ad "aderire al prospetto di vantaggio economico"; II. tale modulo, avente al più contenuto informativo - pubblicitario è stato sottoscritto dal Pi. e non già dall'attrice che, invece, ha sottoscritto il contratto di fornitura dell'impianto fotovoltaico. Dunque, Sole Mio s.r.l. all'atto della sottoscrizione del contratto non ha informato l'attrice della sua facoltà di recedere dal contratto e pertanto non e stato soddisfatto il requisito prescritto dalla normativa vigente. La conseguenza sul piano contrattuale e la nullità del contratto di cui è causa. Invero, il legislatore italiano, nel trasfondere il principio della direttiva contenuto nell'art. 4, nella norma nazionale (art. 5 comma secondo) non ne ha attenuato il rigore, prevedendo l'inserzione della clausola di recesso nel contesto delle altre clausole del contratto, proprio perché considera due requisiti essenziali di forma, con norma inderogabile ed imperativa perché attiene all'ordine pubblico dei rapporti economici nelle negoziazioni tra una parte debole (il consumatore) e la parte commercialmente forte (il commerciante o l'imprenditore). Il primo requisito attiene alla autonomia della clausola di recesso che deve restare separata dalle altre clausole, per rendere chiara, trasparente ed immediata la informazione. Il secondo requisito attiene alla evidenza grafica della informazione, che deve avere caratteri grafici eguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. (Cass. sent. n. 14762/2003). Nel caso di specie è stata completamente omessa l'informativa sul diritto di recesso e pertanto non è possibile accertare se siano stati soddisfatti i suesposti requisiti formali. Né, si ribadisce, tale obbligo di informativa è stato soddisfatto con l'inclusione della clausola di recesso nel materiale informativo di cui sopra e ciò perché detta informativa deve essere contenuta nel contratto evidentemente sottoscritto dal contraente e non da terzi. La Corte giustizia VE (Corte di Giustizia VE, sez. I, sent. n. 227 del 17.12.2009) pronunciandosi in una vicenda de! tutto analoga a quella che ci occupa ha chiarito che "l'art. 4 della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali non osta a che un giudice nazionale dichiari d'ufficio lo nullità di un contratto rientrante nell'ambito di applicazione di tale direttiva a causa della circostanza che il consumatore non era stato informato del suo diritto di recesso, anche qualora detta nullità non sia mai stata fatta valere dal consumatore dinanzi ai giudici nazionali competenti". Tale principio è coerente con la natura di norma imperativa attinente all'ordine pubblico dei rapporti economici di cui è espressione la facoltà di recesso di talché la reazione dell'ordinamento a siffatta violazione non può che essere la nullità del contratto rilevabile ex officio. É ulteriormente il caso di soggiungere, sia pure ad abundantiam, che il contratto in esame è affetto da altro profilo di nullità, allegato e dedotto dall'attrice, vale a dire l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, desumibile dalla circostanza che esso viene identificato nell'impianto fotovoltaico visto sul catalogo, catalogo di cui non viene fatta menzione nel contratto di talché l'oggetto non è neppure determinabile per relationem, né si dà conto nel contratto della tipologia, natura, numero e marca dei pannelli solari con l'effetto che l'oggetto del contratto è sostanzialmente incerto.
Non rileva, poi, ai fini della completezza del contratto, la circostanza che l'attrice abbia sottoscritto una dichiarazione di conformità a regola d'arte dell'impianto trattandosi di profilo attinente la regolarità dell'adempimento e non già la validità del contralto, anche a tacere dell'anomalia di siffatta dichiarazione in quanto sottoscritta in modulo prestampato dalla sig. Ma. in epoca successiva alla manifestata volontà di recedere dal contratto di cui la convenuta So. Mi. s.r.l. era stata notiziata. Occorre affrontare l'altra questione dell'esistenza o meno del collegamento negoziale fra il contratto di acquisto dell'impianto fotovoltaico e il contratto di finanziamento che l'attrice ha contestualmente stipulato con Fiditalia s.p.a. al fine di corrispondere a So. Mi. s.r.l. il prezzo stabilito (e cioè € 10.000,00). Infatti, solo rilevando un collegamento funzionale fra i due contratti (e in particolare il collegamento funzionale del mutuo con il contratto di consumo) è possibile affermare che le vicende del contratto di acquisto si riverberano su quelle del contratto di finanziamento quanto alla validità e all'efficacia, e specificamente che essendo nullo il contratto base di acquisto lo è anche il contratto di finanziamento.
Come noto la Corte di Cassazione esige che l'esistenza del collegamento funzionale sia puntualmente motivata.
La motivazione deve dar conto del processo logico con cui partendo dai dati su cui si fonda l'interpretazione del contratto e in particolare della volontà delle parti si giunge a ritenere che le pani abbiano nella loro autonomia negoziale attivato un meccanismo attraverso il quale hanno perseguito un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti i quali conservano una causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento di reciproci interessi (in tal senso fra le molte Cass. 7074/06); il collegamento deve dipendere dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza che almeno uno dei due negozi (collegamento unilaterale) trovi la propria causa nell'altro, dall'intento specifico delle parti di coordinare i due negozi così instaurando tra di essi una connessione teleologica (Cass. 12567/04).
Ebbene si ritiene che nel caso di specie sussista collegamento funzionale fra il contratto di finanziamento erogato da Fiditalia s.p.a. e il contratto di acquisto dell'impianto fotovoltaico, nel senso che il contratto di finanziamento era finalizzato solo ed esclusivamente all'acquisto del bene e in quest'ultimo acquisto trova la causa ultima della sua stipula. Questa configurazione negoziale, che come vedremo, risulta chiaramente evinci bile da clausole contrattuali e da fatti successivamente accaduti che ne indirizzano l'interpretazione, rispondeva effettivamente all'intento e agli interessi economici delle parti così come coinvolti nell'operazione de quo.
Nello specifico il collegamento fra i due negozi risulta:
1) dalla circostanza importantissima che non si tratta di un finanziamento che l'attrice ha dovuto procurarsi autonomamente ma che al contrario gli è stato prospettato ed offerto dagli stessi operatori di Sole Mio
2) dalla circostanza che nel contratto di finanziamento è indicato l'oggetto del contratto di acquisto che viene indicato nell'impianto fotovoltaico;
3) dalla circostanza che come avviene sempre in questi casi i moduli per il finanziamento erano nella disponibilità degli operatori di Sole Mio s.r.l. che aveva stipulato la convenzione con Fiditalia s.p.a.
4) infine dalla circostanza notoria che la stipula del finanziamento con Fiditalia veniva sostanzialmente presentata dagli operatori di Sole Mio come un passaggio inevitabile dell'operazione (ammantato di convenienza per il cliente che poteva così pagare a rate). Per completezza va osservato che come si desume dalla documentazione dimessa da Fiditalia essa metteva a disposizione di Sole Mio. In altre parole è evidente da un lato la funzionalizzazione del mutuo all'acquisto del bene o servizio previsto dal contratto base; dall'altro emerge la trilateralità dell'operazione economica e giuridica essendo Fiditalia parte attiva della stessa sia nel momento della stipula della convenzione Sia nel momento dell'erogazione del finanziamento direttamente alla ditta convenzionata.
Non sfugge al giudicante che non tutti i contratti di finanziamento sono stati giudicati dalla S.C. come senz'altro avvinti da un collegamento negoziale con il contratto di consumo (si veda la nota Cass. 12567/04); ma va osservato che nei casi esaminati dalla Corte il rapporto si caratterizzava per l'assoluta estraneità della Banca finanziatrice alla vicenda del contratto di compravendita che al momento della stipula del mutuo era stato già concluso dal consumatore d'accordo c. 1 venditore senza alcun intervento della banca e sempre d'accordo c. 1 venditore era stato risolto. Nel caso di specie ricorre invece lo specifico collegamento negoziale noto come mutuo di scopo (o finanziamento finalizzato) consistente nella erogazione del credito a medio o lungo termine in cui acquista rilievo accanto alla causa creditizia il motivo specifico per il quale il mutuo viene concesso. La destinazione da imprimersi alle somme mutua te dalla sfera dei motivi si inserisce nel negozio fino a tradursi nella sua funzione; l'impiego del capitale da motivo estraneo alla struttura entra a far parte del regolamento contrattuale. Il mutuante deve solitamente erogare la somma direttamente al venditore, il mutuatario da parte sua non può comunque impiegarla se non nel modo previsto. Questo tipo di mutuo, che è contratto obbligatorio e non rea le, vede la finalità dell'erogazione della somma inserirsi nel sinallagma contrattuale e di conseguenza se viene meno il contratto per cui il mutuo è stato concesso il mutuante è legittimato a chiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, che di essa non ha sostanzialmente beneficiato, ma direttamente ed esclusivamente al venditore che rispetto al mutuo appare terzo, ma che invece di esso direttamente beneficia. Infatti nell'ambito della funzione complessiva dei negozi collegati essendo lo scopo del mutuo legato al contratto di acquisto - in quanto la somma concessa a mutuo viene inderogabilmente destinata al pagamento del prezzo del bene venuta meno la compravendita il finanziamento non ha più ragione di essere. In difetto del sinallagma della fattispecie complessiva risultante dal collegamento negoziale il venditore che riceve la somma mutuata deve restituirla e la richiesta di restituzione non va proposta nei confronti del mutuatario ma direttamente ed esclusivamente nei confronti del venditore (vedi in questi termini la nota Cass. 5966/01).
L'accoglimento delle domande principali proposte dall'attrice dispensa dall'esame delle subordinate.
Alla dichiarazione di nullità del contratto di vendita e di quello collegato di finanziamento consegue la condanna di Fiditalia s.p.a. a restituire alla sig. Ma. la somma di € 1.345,13 (su tale quantificazione Fiditalia s.p.a. non ha svolto specifica contestazione) corrispondente all'importo delle rate già pagate dall'attrice maggiorata dagli giudiziale al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 5512014 tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Diritto
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunziando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, cosi provvede: dichiara la nullità del contratto stipulato in data 04.06.2014 tra Ma. Lu. Ma. e Sole Mio S.r.l.;
- dichiara la nullità del contratto stipulato in data 04.06.2014 tra Ma. Lu. Ma. e Fiditalia s.p.a.;
- condanna Fiditalia s.p.a. a restituire a Ma. Lu. Ma. l'importo di € 1.345,13 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna i convenuti in solido fra loro alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice che liquida in € 3.500,00 (di cui € 264,00 per esborsi) oltre spese generali al 15%, IV A e CPA come per legge;
Pordenone, 26 settembre 2016
Depositata in Cancelleria il 24/10/2016