Find an expert

Information on finding an expert in EU countries.

An expert is a person appointed by the court or the parties in order to provide his expertise on a certain subject during court proceedings. Their duty is to the court even if the parties have appointed the expert.

Usually, national laws lay down the duties and responsibilities of experts. Most countries stipulate requirements (education, training and/or certification) for recognition as an expert in court proceedings. Currently, there is no agreement between the Member States on the requirements for (judicial) experts and national nomenclatures significantly differ from one another.

There are many types of experts:

  • An expert witness will be asked to interpret facts and/or give an opinion based on their expertise in technical matters or on their experience so as to clarify the parties’ arguments;
  • A technical expert will be asked to give their opinion on technical or scientific issues;
  • A legal expert may be consulted about rules, practices and rights applicable to foreign law;
  • Other experts.

The national factsheets on experts and expertise provide information about existing national lists and registers of experts, requirements experts have to adhere to, remuneration and liability of experts, as well as information about the conduct of expert proceedings.

These national factsheets have been compiled by the European Expert and Expertise Institute (EEEI) within the framework of the Find an Expert project, funded under the Justice Programme of the European Commission.

Last update: 17/11/2021

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Trova un esperto - Belgio

I. Elenchi e registri dei periti

Solo le persone che, per decisione del ministero della Giustizia o del funzionario delegato dal ministero della Giustizia e su indicazione della Commissione di accreditamento, sono iscritte nel registro nazionale dei periti giudiziari e dei traduttori, interpreti e traduttori-interpreti giurati hanno diritto al titolo di perito giudiziario e ad accettare e svolgere incarichi di perito giudiziario o hanno diritto al titolo di traduttore, interprete o traduttore-interprete giurato e a svolgere incarichi di traduzione o interpretariato ad essi affidati dalla legge.

Le persone fisichevengono iscritte nel suddetto registro se:

  • sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o vi risiedono legalmente;
  • non sono state condannate con sentenza passata in giudicato, anche se sospesa, per reati con conseguente ammenda, lavoro di pubblica utilità o reclusione, ad eccezione dei reati contro il codice della strada e delle condanne che, a giudizio del ministero della Giustizia, non costituiscono un chiaro impedimento all'esecuzione di perizie nel settore di competenza e specializzazione per il quale sono iscritte come periti o allo svolgimento di attività di traduzione o interpretariato da parte di traduttori, interpreti e traduttori-interpreti giurati nelle lingue per le quali sono iscritti come tali nel registro. Per analogia, ciò si applica alle persone condannate all'estero a pene della stessa natura mediante sentenza passata in giudicato;
  • hanno almeno 21 anni nel caso dei traduttori, interpreti o traduttori-interpreti giurati;
  • dimostrano di possedere le necessarie competenze professionali e conoscenze giuridiche;
  • dichiarano per iscritto di essere a disposizione delle autorità giudiziarie;
  • documentano le competenze professionali e le conoscenze giuridiche;
  • si impegnano ad approfondire la formazione nel proprio settore di competenza;
  • si impegnano a rispettare il codice deontologico istituito dal Re, che stabilisce i principi minimi di indipendenza e imparzialità;
  • hannoprestato giuramento.

Il registro è gestito e costantemente aggiornato dal Servizio pubblico federale della Giustizia.

L'iscrizione al registro nazionale ha validità sei anni e può essere di volta in volta rinnovata per la stessa durata. Al momento, le iscrizioni sono solo provvisorie fino alla costituzione della Commissione di accreditamento. La Commissione di accreditamento è operativa dall'inizio di giugno 2019. La totalità dei quasi 4 000 periti/traduttori/interpreti dovrà essere esaminata entro il 30 novembre 2022.

È stato messo in atto un piano transitorio in base al quale i periti al servizio delle autorità giudiziarie sono tenuti ad adeguarsi alle sue disposizioni entro sei anni dalla data di entrata in vigore della legge del 10 aprile 2014. Di conseguenza, è stata disposta la proroga al 1° dicembre 2022.

Una nuova legge del 20 dicembre 2020 è entrata in vigore il 24 dicembre 2020 e consente a tutti i periti di essere iscritti nella banca dati provvisoria. L'iscrizione provvisoria è limitata al 30 novembre 2022.

Attualmente, solo i giudici hanno accesso al registro. In futuro dovrebbe diventare accessibile a tutti tramite il sito web del Servizio pubblico federale della Giustizia.

Per essere inserito nel registro, il perito deve dimostrare di disporre delle necessarie attitudini professionali e conoscenze giuridiche (articolo 555/8, paragrafo 4 del codice giudiziario).

La prova è costituita:

  • Per quanto concerne le competenze professionali:
    • per i periti giudiziari, da un titolo conseguito nel settore di competenza in cui il candidato richiede l'iscrizione come perito giudiziario e da una prova attestante cinque anni di esperienza nel settore nel corso degli otto anni precedenti alla domanda di iscrizione o, in assenza di titolo, da una prova attestante quindici anni di esperienza nel settore nel corso dei venti anni precedenti alla domanda di iscrizione;
    • per i traduttori, gli interpreti e i traduttori-interpreti giurati, qualunque titolo conseguito o l'attestazione di un'esperienza di almeno due anni nel settore, acquisita nel corso degli otto anni precedenti alla domanda di iscrizione o qualsivoglia altra prova attestante la conoscenza della o delle lingue in relazione alle quali si richiede l'iscrizione. Per i periti giudiziari e i traduttori, gli interpreti e i traduttori-interpreti giurati domiciliati in altri paesi dell'UE le competenze professionali possono essere attestate dall'iscrizionea registri analoghi nei rispettivi paesi, della quale dovranno fornire una prova. Un regio decreto che verrà adottato dal Parlamento federale determinerà gli obblighi di "ulteriore formazione e istruzione".
  • Per quanto riguarda le conoscenze giuridiche:  un certificato rilasciato al completamento di un corso di formazione che soddisfi le condizioni di cui al Il link si apre in una nuova finestraregio decreto del 30 marzo 2018.

II. Remunerazione dei periti giudiziari

Nelle cause civili, l'onorario del perito giudiziario è fissato dalle parti. Tuttavia, l'ultima parola spetta al giudice il quale può decidere di ridurre l'onorario del perito giudiziario proposto.

In materia penale, un regio decreto stabilisce l'onorario dei periti giudiziari.

Le parti non possono ottenere il rimborso (in base al gratuito patrocinio) relativamente al pagamento dell'onorario del perito.

III. Responsabilità dei periti giudiziari

I periti giudiziari sono responsabili ai sensi delle norme generali (diritto civile/contrattuale). La responsabilità del perito non è limitata dalla legge.

IV. Informazioni supplementari sui procedimenti peritali

Le principali disposizioni di legge applicabili alla perizia giudiziaria in Belgio sono Il link si apre in una nuova finestragli articoli 962–991undecies del codice giudiziario belga: (testo disponibile in neerlandese, francese e tedesco).

Il sistema giuridico belga non distingue tra diversi tipi di periti ma comprende solo i periti giudiziari. Esso distingue solo tra periti giudiziari da un lato e traduttori/interpreti dall'altro.

Tale titolo è tutelato.

1. Nomina dei periti

Ai sensi del codice giudiziario belga, solo i giudici e i giudici istruttori e/o il pubblico ministero possono nominare un perito giudiziario.

Tuttavia, alle parti non è fatto divieto di richiedere il parere di un proprio esperto. L'esperto privato è denominato"consulente tecnico". La legge non ne disciplina l'intervento.

L'articolo 962 del codice giudiziario belga stabilisce che: "Il giudice può, per trovare la soluzione a una controversia per la quale è stato adito o in caso di minaccia oggettiva e attuale di una controversia, incaricare dei periti affinché essi procedano a degli accertamenti o diano un parere tecnico. Il giudice può nominare periti concordati tra le parti. Il giudice può derogare alla scelta delle parti solo con una decisione motivata."

a) Nomina a cura del giudice

Non ci sono differenze tra la nomina dei periti nei procedimenti civili o penali. Gli articoli da 555/6 a 555/16 del codice giudiziario sono applicabili sia in materia civile che penale (articolo 2 del codice giudiziario).

Fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 555/15 del codice giudiziario (casi urgenti o laddove non siano disponibili periti con le competenze o la specializzazione richieste), i giudici sono obbligati a nominare un perito iscritto al registro nazionale dei periti giudiziari.

I giudici civili hanno la facoltà di nominare qualsivoglia perito iscritto al registro che ritengano appropriato all'incarico proposto. Inoltre, possono nominare periti scelti dalle parti e non possono derogare a tale scelta senza giustificati motivi.

I periti hanno l'obbligo legale di verificare l'assenza di conflitti di interesse.

b) Nomina a cura delle parti

In materia civile ciascuna delle parti può richiedere il parere del proprio esperto. Tale esperto è denominato "consulente tecnico". Nel nominare un "consulente tecnico" le parti non sono tenute a seguire particolari norme o procedure.

2. Procedura

Il giudice ha la facoltà di decidere se sia necessaria una perizia ai fini della controversia o per stabilire la verità.

Il ruolo del perito è di fornire un parere al giudice in risposta allo specifico incarico assegnatogli.

Il giudice non è mai vincolato al parere del perito.

Nei procedimenti civili, il giudice controlla lo svolgimento della perizia e garantisce il rispetto dei termini e che la testimonianza del perito venga ascoltata.

Il perito è tenuto a rispettare i termini dell'incarico.

Le parti possono contestare la relazione peritale mediante dichiarazioni e fornendo una controperizia.

I periti possono contattare le parti nel corso del procedimento ma, nel rispetto del principio del dibattimento in contraddittorio, qualsivoglia comunicazione deve avvenire in presenza di tutte le parti.

a) Relazione peritale

I risultati della valutazione del perito sono presentati in una relazione.

La relazione comprende i preliminari, l'attività e i risultati nonché le conclusioni del perito. Inoltre contiene tutti i documenti consultati dal perito.

La relazione finale è depositata presso il giudice che ha nominato il perito.

Nelle cause civili, se il giudice non ottiene i chiarimenti necessari, può ordinare una perizia supplementare allo stesso perito o richiedere il parere di un altro perito.

b) Udienza dinanzi al giudice

Il giudice può ascoltare il perito in udienza. Su richiesta del perito o delle parti, il giudice può anche sentire i consulenti tecnici delle parti.

Ultimo aggiornamento: 27/04/2023

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Trova un esperto - Cechia

I. Elenchi e registri dei periti/consulenti tecnici

Nella Repubblica ceca esiste un elenco ufficiale dei periti/consulenti tecnici.

A norma dell'articolo 15 della legge n. 254/2019 sui periti/consulenti tecnici e gli organi e organismi che svolgono attività di perizia/consulenza tecnica ("legge sui periti/consulenti tecnici"), attuata mediante il decreto di esecuzione n. 503/2020 del ministero della Giustizia, del 26 novembre 2020, l'elenco dei periti/consulenti tecnici è accessibile al pubblico.

L'elenco è consultabile Il link si apre in una nuova finestraqui. Nell'elenco sono inclusi anche gli organi e organismi abilitati a svolgere attività di perizia/consulenza tecnica.

La gestione dell'elenco dei periti/consulenti tecnici è di competenza del ministero della Giustizia.

A norma dell'articolo 5, comma 1, della legge sui periti/consulenti tecnici, attuata mediante il decreto n. 503/2020, per poter essere iscritti dell'elenco i periti/consulenti tecnici devono soddisfare i seguenti criteri:

  • devono avere la sede legale, la residenza permanente, l'indirizzo di contatto o, nel caso in cui siano cittadini di un altro Stato, la residenza registrata nella Repubblica ceca;
  • devono aver conseguito il titolo di studi necessario (laurea, se del caso, oppure il titolo di studi più elevato che possa essere conseguito nell'ambito di attività pertinente);
  • devono avere almeno cinque anni di esperienza professionale attiva nell'ambito di attività e nel settore di competenza interessati;
  • devono aver ottenuto un'istruzione specialistica supplementare o conseguito un certificato di competenza professionale (per gli ambiti di attività e i settori di competenza elencati nell'allegato 2 del decreto di esecuzione n. 505/2020);
  • devono avere piena capacità di agire (piena capacità di stare in giudizio);
  • devono essere incensurati (non devono essere stati condannati in via definitiva per reati commessi con dolo o colpa in relazione allo svolgimento di attività di perizia/consulenza tecnica o di altre attività professionali, salvo il caso in cui si ritenga che non siano stati condannati);
  • devono disporre dei mezzi e degli strumenti tecnici necessari;
  • devono aver superato un esame di ammissione organizzato dal ministero della Giustizia;
  • non devono essere falliti;
  • la loro autorizzazione a svolgere attività di perizia/consulenza tecnica non deve essere stata revocata nei cinque anni precedenti per violazione grave o reiterata di doveri professionali; e
  • non devono essere stati condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria di importo pari o superiore a 100 000 CZK per illeciti contemplati dalla legge sui periti/consulenti tecnici nei tre anni precedenti.

Gli organi e organismi che svolgono attività di perizia/consulenza tecnica sono tenuti a rispettare le condizioni specifiche illustrate agli articoli 6 e 7 della legge sui periti/consulenti tecnici.

Per essere iscritti nell'elenco, i periti/consulenti tecnici devono prestare il giuramento seguente: "Giuro che nella mia attività di perito/consulente tecnico agirò nel rispetto della legge, in modo imparziale e indipendente, che farò pieno uso di tutte le mie conoscenze, che mi adopererò per formarmi ulteriormente e che assumerò un atteggiamento di riservatezza nei confronti dei fatti di cui vengo a conoscenza nell'esercizio della mia attività di perito/consulente tecnico."

Per essere inclusi nell'elenco, i periti/consulenti tecnici devono presentare domanda al ministero della Giustizia.

Non è tuttavia necessario che sottoscrivano un codice di condotta o un codice deontologico.

I periti/consulenti tecnici possono essere rimossi dall'elenco per uno dei motivi seguenti:

  • decesso del perito/consulente tecnico o scioglimento dell'organo o organismo che svolge attività di perizia/consulenza tecnica;
  • comunicazione da parte dell'interessato della cessazione della sua attività di perito/consulente tecnico;
  • esecuzione della decisione di revocare l'autorizzazione del perito/consulente tecnico a svolgere la sua attività.

La decadenza del diritto di svolgere l'attività di perito/consulente tecnico a seguito della revoca della pertinente autorizzazione da parte del ministero è disciplinata dall'articolo 14, comma 1, della legge sui periti/consulenti tecnici. Tale disposizione si applica nei casi in cui un perito/consulente tecnico non soddisfa più i requisiti per la sua nomina, non ha presentato elementi comprovanti la sottoscrizione della polizza assicurativa obbligatoria, non è in grado di svolgere la propria attività nel lungo periodo per motivi medici, professionali o altri motivi gravi, versa in stato di inattività (avendo reso meno di tre perizie/consulenze nei cinque anni precedenti) o viola in maniera grave o persistente gli obblighi stabiliti dalla legge sui periti/consulenti tecnici.

L'elenco dei periti/consulenti tecnici viene aggiornato periodicamente dal ministero della Giustizia.

È possibile trovare un perito/consulente tecnico utilizzando lo Il link si apre in una nuova finestrastrumento di ricerca, che consente di consultare l'elenco completo dei periti/consulenti tecnici e degli organi e organismi che svolgono attività di perizia/consulenza tecnica.

L'elenco è ripartito in base all'ambito di attività dei periti/consulenti tecnici, al loro settore di competenza e, se del caso, alla loro specializzazione. Attualmente la legge sui periti/consulenti tecnici prevede 52 ambiti di attività principali. Nell'allegato 1 del decreto di esecuzione n. 505/2020 figura un elenco dei settori di competenza in cui sono suddivisi i diversi ambiti di attività.

I periti/consulenti tecnici devono inserire per via elettronica i dettagli dell'attività svolta in un registro delle perizie/consulenze rese, accessibile da remoto e gestito dal ministero della Giustizia.

II. Qualifiche dei periti/consulenti tecnici

Possono essere nominate come periti/consulenti tecnici solo persone che abbiano conseguito il livello di formazione necessario e dispongano dell'esperienza professionale minima richiesta nell'ambito di attività e nel settore di competenza in cui sono specializzate. Per svolgere attività di perizia/consulenza tecnica non è necessario essere membri di un'organizzazione professionale di periti/consulenti tecnici.

In alcuni ambiti di attività e settori di specializzazione è tuttavia necessario disporre di un attestato di competenza professionale rilasciato da un'associazione professionale legalmente costituita, di cui i periti/consulenti tecnici devono obbligatoriamente essere membri (a norma dell'allegato 2 del decreto di esecuzione n. 505/2020) per poter svolgere attività di perizia/consulenza tecnica.

I periti/consulenti tecnici sono tenuti ad aggiornare o ampliare le proprie conoscenze. Il ministero della Giustizia contribuisce a erogare loro formazione e ulteriore sostegno professionale.

III. Remunerazione dei periti/consulenti tecnici

La remunerazione dei periti/consulenti tecnici è disciplinata dal contratto stipulato con il soggetto che richiede la perizia/consulenza tecnica oppure dalla legge sui periti/consulenti tecnici e dal decreto di esecuzione n. 504/2020 sull'onorario dei periti/consulenti tecnici.

Le modalità di remunerazione dei periti/consulenti tecnici sono soggette a limitazioni. Al perito/consulente tecnico non può essere corrisposta remunerazione in forza di un contratto se i suoi servizi sono richiesti da una pubblica autorità (ad esempio un tribunale o un'autorità amministrativa).

Oltre alla remunerazione, il perito/consulente tecnico ha diritto al rimborso delle spese sostenute e a un indennizzo per il tempo impiegato per svolgere le attività pertinenti, compreso il tempo di viaggio impiegato per recarsi in un luogo diverso dalla sua sede legale.

I periti/consulenti tecnici nominati dal giudice possono ricevere un pagamento anticipato.

L'onorario del perito/consulente tecnico è pagato con le modalità illustrate di seguito.

Procedimenti civili

L'onorario del consulente tecnico è incluso nelle spese di giudizio. Ciascuna parte si fa carico delle spese da essa sostenute e di quelle sostenute dai propri rappresentanti. Il giudice accorda alla parte vittoriosa il rimborso delle spese sostenute per esercitare o difendere un suo diritto nei confronti della parte soccombente. Qualora la parte risulti solo parzialmente vittoriosa, il giudice ripartisce equamente il rimborso delle spese o stabilisce che nessuna delle parti ha diritto a essere rimborsata. In base all'esito del procedimento, lo Stato ha il diritto di essere rimborsato dalle parti per le spese da esso sostenute in relazione al giudizio, salvo il caso in cui si preveda che le parti saranno esentate dal pagamento delle spese processuali.

Procedimenti penali

Le spese da sostenere per un procedimento penale, comprese quelle relative all'esecuzione, sono a carico dello Stato. L'imputato che sia giudicato colpevole in via definitiva è tenuto a versare allo Stato una somma forfettaria a titolo di rimborso delle spese, anche nei casi in cui durante il procedimento è stata richiesta una perizia/consulenza tecnica. Tutte le spese che eccedono l'importo della somma forfettaria sono a carico dello Stato. Fatte salve alcune eccezioni, le spese sostenute per consulenze tecniche non richieste dallo Stato non sono a carico di quest'ultimo.

IV. Responsabilità dei periti/consulenti tecnici

A norma della legge sui periti/consulenti tecnici, questi ultimi sono responsabili degli illeciti da loro commessi (articolo 39) o dell'eventuale commissione del reato di falso giuramento e falsa perizia/consulenza tecnica, nel caso in cui rendano dichiarazioni mendaci, gravemente distorte o incomplete (articolo 346 della legge n. 40/2009, codice penale).

La legge sui periti/consulenti tecnici stabilisce inoltre le responsabilità proprie degli stessi a norma del diritto privato. I periti/consulenti tecnici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno cagionato nell'esercizio delle loro attività di perizia/consulenza tecnica. Sono tuttavia sollevati da qualsiasi responsabilità qualora dimostrino che non avrebbero potuto prevenire il danno anche se avessero compiuto tutti gli atti in loro potere.

La legge non impone limiti massimi alla responsabilità dei periti/consulenti tecnici.

L'assicurazione obbligatoria del perito/consulente tecnico contribuisce a coprire le sue responsabilità per i danni cagionati nell'esercizio delle attività di perizia/consulenza tecnica.

V. Informazioni supplementari sulle procedure relative alla perizia/consulenza tecnica

Le principali normative applicabili all'attività dei periti/consulenti tecnici nella Repubblica ceca sono la legge n. 254/2019 sui periti/consulenti tecnici e gli organi e organismi che svolgono attività di perizia/consulenza tecnica, la legge n. 99/1963, il codice di procedura civile, la legge n. 141/1961 sul procedimento giurisdizionale penale (codice di procedura penale) e la legge n. 500/2004, il codice del processo amministrativo.

Norme generali analoghe disciplinano la nomina di un perito/consulente tecnico da parte delle pubbliche autorità nell'ambito di un procedimento civile, penale o amministrativo.

La qualifica di "perito", "consulente tecnico" o "organo/organismo che svolge attività di perizia/consulenza tecnica" può essere utilizzata solo dai soggetti autorizzati.

L'ordinamento giuridico ceco non fa distinzione tra periti/consulenti tecnici d'ufficio o di parte specializzati in ambito tecnico, legale o di altro tipo.

Nel pertinente elenco figurano complessivamente circa 6 000 periti/consulenti tecnici.

1. Nomina dei periti/consulenti tecnici

Un perito/consulente tecnico può essere nominato da un giudice, da un'altra pubblica autorità o dalle parti coinvolte nel procedimento.

Nei procedimenti civili e amministrativi non è possibile nominare un consulente tecnico prima dell'avvio del procedimento.

Per quanto riguarda i procedimenti penali, l'articolo 105, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce quanto segue: "Se per accertare i fatti pertinenti al procedimento penale sono necessarie conoscenze specialistiche, l'autorità coinvolta nel procedimento penale richiede il parere di un professionista. Se tale procedura non è sufficiente a causa della complessità della questione in esame, l'autorità coinvolta nel procedimento penale nomina un perito/consulente tecnico. Nella fase predibattimentale il perito/consulente tecnico è nominato dall'autorità coinvolta nel procedimento penale che ritiene che il parere del perito/consulente tecnico sia necessario per la decisione (ad esempio un funzionario di polizia o il pubblico ministero); diversamente, il perito/consulente tecnico è nominato dal pubblico ministero, se l'esame della questione è stato rinviato per consentire lo svolgimento indagini più approfondite, o dal presidente del collegio giudicante durante la fase dibattimentale. La nomina del perito/consulente tecnico è notificata all'imputato e, durante la fase dibattimentale, al pubblico ministero. La nomina è notificata anche a terzi, qualora si ritenga che ciò sia necessario affinché essi compiano azioni o si adoperino per consentire lo svolgimento dell'attività del perito/consulente tecnico, ad esempio permettendogli di accedere a un determinato luogo."

1.a Nomina a cura del giudice

Il giudice può nominare periti/consulenti tecnici incaricati di valutare questioni di fatto pertinenti a un determinato procedimento. Vi sono inoltre casi in cui sia il diritto civile sia il diritto penale prevedono che la nomina di un perito/consulente tecnico sia obbligatoria (alcuni casi discendono anche dalla giurisprudenza). È possibile nominare periti/consulenti tecnici nell'ambito delle fasi preliminari o pre-dibattimentali.

L'articolo 105, comma 1, della legge n. 141/1961 sul procedimento giurisdizionale penale (codice di procedura penale) stabilisce quanto segue: "Se per accertare i fatti pertinenti al procedimento penale sono necessarie conoscenze specialistiche, l'autorità coinvolta nel procedimento penale richiede il parere di un professionista. Se tale procedura non è sufficiente a causa della complessità della questione in esame, l'autorità coinvolta nel procedimento penale nomina un perito/consulente tecnico."

Non vi sono differenze rilevanti per quanto riguarda la nomina di un perito/consulente tecnico nell'ambito di un procedimento civile, penale o amministrativo.

I periti/consulenti tecnici sono obbligati per legge a segnalare qualsiasi eventuale conflitto di interessi.

Nei casi in cui il giudice provvede alla nomina di periti/consulenti tecnici, questi devono essere scelti dall'apposito elenco. Salvo che le circostanze lo impediscano, saranno nominati periti/consulenti tecnici che hanno la propria sede legale o il proprio indirizzo di contatto nella circoscrizione regionale in cui il tribunale ha la propria sede principale o una sede secondaria. Se nell'elenco non figura alcun perito/consulente tecnico che risponde ai requisiti pertinenti o nel caso in cui nessun perito/consulente tecnico iscritto nell'elenco possa rendere la perizia/consulenza tecnica, il giudice può nominare in via eccezionale una persona non iscritta nell'elenco come "perito/consulente tecnico d'ufficio ad hoc" (articolo 26 della legge sui periti/consulenti tecnici).

1.b Nomina a cura delle parti

Le parti coinvolte nel procedimento possono nominare un consulente tecnico in qualsiasi momento. La relazione elaborata da un consulente tecnico di parte (iscritto nell'elenco nazionale dei periti/consulenti tecnici) ha la stessa autorevolezza della relazione redatta da un perito/consulente tecnico nominato dal giudice. Tale relazione deve tuttavia includere una clausola con la quale il consulente tecnico si dichiara a conoscenza delle conseguenze derivanti dal rendere consapevolmente una consulenza mendace (articolo 127a del codice di procedura civile; articolo 110a del codice di procedura penale).

Le parti non devono seguire particolari procedure per la nomina di un consulente tecnico. La relazione da questi elaborata deve tuttavia contenere informazioni che chiariscano se il consulente verrà remunerato in forza di un contratto, precisando che tale remunerazione non dipende dall'esito della consulenza.

Le due parti coinvolte in un procedimento con rito ordinario non possono nominare contemporaneamente uno stesso consulente tecnico.

Il giudice non può disporre che le due parti nominino un unico consulente tecnico (come avviene invece nei procedimenti per controversie di modesta entità o con rito abbreviato) anziché nominare ciascuna un proprio consulente.

Le parti devono fornire al consulente tecnico istruzioni dettagliate e i quesiti ai quali dovrà rispondere.

2. Procedimenti

2.a Procedimento civile

Se il giudice ha dubbi in merito alla correttezza di una relazione di consulenza tecnica o se quest'ultima è poco chiara o incompleta, occorre chiedere al consulente tecnico di fornire chiarimenti o informazioni supplementari. Nel caso in cui ciò non avvenga, il giudice chiederà a un altro consulente tecnico di riesaminare la relazione. Di norma i consulenti tecnici vengono interrogati durante l'udienza.

Il giudice non è mai vincolato al parere di un consulente tecnico. La consulenza tecnica ha la stessa importanza di qualsiasi altra prova e il giudice è tenuto a valutarla in maniera oggettiva e nel contesto delle altre prove. Non vi è presunzione dell'esattezza della consulenza resa dal consulente tecnico nominato dal giudice. La consulenza resa da un consulente tecnico di parte ha lo stesso peso di quella resa da un consulente tecnico nominato da giudice.

Le parti possono sollevare obiezioni che mettano in discussione la consulenza resa da un consulente tecnico.

Non esiste alcuna procedura che preveda che i consulenti tecnici si riuniscano o vengano interrogati prima dell'udienza per definire con precisione le questioni e permettere al giudice di comprendere le differenze di opinione. Durante il procedimento i consulenti tecnici possono mantenere contatti con le parti, ma non possono rendere la propria relazione se vi sono dubbi sulla loro imparzialità.

Nel momento in cui un consulente tecnico viene a conoscenza di qualunque fatto che non lo renda idoneo a rendere la consulenza, deve immediatamente notificare la circostanza al soggetto che ha richiesto la consulenza; lo stesso obbligo si applica anche agli altri soggetti coinvolti nel procedimento. La decisione di estromettere un consulente tecnico dal procedimento è assunta dall'autorità che lo ha nominato.

Le parti in causa sono tenute a collaborare con i consulenti tecnici. In alcuni casi, alle parti è fatta richiesta di sottoporsi all'esame del consulente tecnico o di rispondere alle sue domande.

In particolare, il consulente tecnico non è tenuto a tenere riunioni con le parti per raccogliere le loro osservazioni.

1. Relazione del consulente tecnico

La relazione elaborata da un consulente tecnico deve essere completa, attendibile e riesaminabile. I requisiti formali che la relazione deve rispettare sono illustrati agli articoli 27 e 28 della legge sui periti/consulenti tecnici e nel decreto di esecuzione n. 503/2020.

Gli elementi necessari nella relazione di un consulente tecnico sono i seguenti:

  • pagina recante il titolo;
  • condizioni di riferimento;
  • elenco delle fonti;
  • risultanze;
  • parere;
  • motivazione sufficientemente dettagliata da consentire un eventuale riesame;
  • conclusioni;
  • allegati;
  • clausola relativa alla consulenza;
  • timbro del consulente tecnico;
  • firma (firma elettronica qualificata nel caso in cui la relazione sia in formato elettronico).

Il consulente tecnico non è tenuto a presentare una relazione preliminare.

Nella relazione, il consulente tecnico non è tenuto a esaminare le argomentazioni delle parti al di là delle condizioni di riferimento stabilite dal giudice.

Il consulente tecnico ha il dovere di svolgere le attività di consulenza personalmente e solo nell'ambito di attività, nel settore di competenza e, se del caso, nel campo di specializzazione in relazione a cui ha ottenuto l'autorizzazione, operando in maniera diligente, indipendente, imparziale ed entro i termini concordati o stabiliti. Il consulente tecnico può, con il consenso del soggetto che ha richiesto la consulenza, nominare un consulente che esamini questioni sussidiarie.

Il consulente tecnico deve mantenere un atteggiamento di riservatezza nello svolgimento delle proprie attività.

Il consulente tecnico può rifiutarsi di rendere una consulenza solo sulla base dei motivi previsti dalla legge (articolo 19 della legge sui periti/consulenti tecnici).

Il consulente tecnico presenta i risultati della propria attività di consulenza per iscritto. La legge consente al consulente tecnico di presentare i risultati della propria attività di consulenza in formato elettronico o oralmente, se il soggetto che ha richiesto la consulenza acconsente.

Al consulente tecnico può essere chiesto di confermare, integrare o illustrare il suo parere dinanzi al giudice.

2. Udienza dinanzi al giudice

I consulenti tecnici devono essere presenti all'udienza preliminare, se il giudice lo richiede.

Devono inoltre comparire all'udienza per rispondere alle domande del giudice e delle parti, se così viene intimato loro.

Di norma i consulenti tecnici vengono interrogati durante l'udienza.

 

Le informazioni presentate qui sono state raccolte durante lo svolgimento del progetto "Find an expert" tramite referenti selezionati in vari paesi dallo European Expertise & Experts Institute (EEEI).

Ultimo aggiornamento: 08/09/2023

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Trova un esperto - Danimarca

I. Elenchi e registri di esperti

In Danimarca vi sono diversi tipi di esperti e la nomina, i procedimenti che li vedono coinvolti e l'esistenza o meno di un elenco/registro pubblico degli esperti dipende dal tipo di esperto in questione.

Esempi di esperti:

  • esperto valutatore;
  • consulente tecnico d'ufficio in materia di locazioni;
  • esperti in materia di minori;
  • esperti in materia di revisione contabile;
  • esperti tecnici in controversie di minore entità.

Inoltre anche le associazioni possono fornire consulenze in determinati settori.

In taluni casi l'organo giurisdizionale può trovare l'esperto in una banca dati interna alla quale hanno accesso tutti gli organi giurisdizionali danesi. L'iter per la nomina di tali esperti può variare, tuttavia un aspetto comune a tutti gli esperti è che essi devono presentare una reputazione ineccepibile. Talvolta l'elenco/il registro di tali esperti viene pubblicato anche sul sito web degli organi giurisdizionali danesi per garantire la trasparenza.

In altri casi l'organo giurisdizionale può nominare qualsiasi persona che ritenga adeguata e competente. In tali casi alcune organizzazioni pubbliche dispongono di registri di esperti, dai quali l'organo giurisdizionale può scegliere quando la questione in esame rientra nell'area di competenza di tali esperti; ciò avviene ad esempio nel settore della medicina legale. In assenza di un elenco e se entrambe le parti di un contenzioso concordano, l'organo giurisdizionale nominerà un esperto che sembra competente. Possono essere nominate soltanto persone con una reputazione ineccepibile.

II. Qualifiche degli esperti

Non vi sono requisiti per le qualifiche degli esperti. L'organo giurisdizionale non è vincolato dal parere formulato degli esperti e può valutarlo liberamente. Ciò vale anche per il valore probatorio di tale prova. Nel caso in cui l'Amministrazione degli organi giudiziari danesi prenda in considerazione domande di esperti che vorrebbero operare in veste di esperti in controversie di minore entità, detta amministrazione consulta le organizzazioni industriali competenti e richiede la presentazione di un certificato del casellario giudiziario. Oltre a ciò non vi sono prescrizioni per quanto riguarda gli studi o l'esperienza professionale degli esperti.

III. Remunerazione degli esperti

La remunerazione dipende dal tipo di esperto coinvolto nel caso di specie.

La remunerazione di esperti valutatori, consulenti tecnici d'ufficio in materia di locazioni ed esperti in materia di minori è stabilita per legge ed è l'Amministrazione degli organi giudiziari danesi a definire le norme in materia di remunerazione (articolo 93 della legge in materia di amministrazione della giustizia e articolo 172 della legge sui servizi sociali).

Nei procedimenti civili nel contesto dei quali è richiesta una consulenza tecnica, ad esempio una relazione tecnica, non vi sono tariffe prestabilite né restrizioni agli onorari degli esperti. I servizi degli esperti non possono essere pagati anticipatamente. L'organo giurisdizionale fissa l'onorario dovuto all'esperto nominato da un organo giurisdizionale per la sua relazione e presenza in aula, nonché per il rimborso di eventuali spese sostenute. Prima di decidere, l'organo giurisdizionale chiederà alle parti di formulare le loro osservazioni in merito. Contemporaneamente l'organo giurisdizionale si pronuncerà in merito alla ripartizione di tali somme tra le parti (articolo 208 della legge in materia di amministrazione della giustizia).

La parte che ha richiesto all'organo giurisdizionale di commissionare una relazione di un esperto e il rappresentante legale della parte rispondono per i costi derivanti. Tuttavia l'altra parte e il suo rappresentante legale sono anch'essi responsabili per la quota dei costi attribuibile alla risposta alle loro domande. La parte che ha richiesto la convocazione di un esperto per la partecipazione a un'udienza risponde dei costi corrispondenti. L'organo giurisdizionale può ordinare alle parti di costituire una garanzia a copertura dei costi della relazione dell'esperto richiesta (articolo 208 della legge in materia di amministrazione della giustizia).

Nei procedimenti penali si applicano norme analoghe per quanto concerne le relazioni di esperti (incluse le necessarie modifiche) (articolo 210 della legge in materia di amministrazione della giustizia).

Per quanto concerne i consulenti tecnici coinvolti in controversie di minore entità, gli esperti devono fornire una stima dei costi previsti e non sono autorizzati a rispondere alle domande tecniche prima che venga concordata la remunerazione. Successivamente le parti devono formulare le loro osservazioni in merito alla stima dei costi degli esperti. Va sottolineato che se le parti non riescono a costituire una garanzia a copertura dei costi, l'organo giurisdizionale può decidere di procedere con l'esame del caso senza ricorrere alla relazione di un esperto. L'amministrazione degli organi giudiziari danesi stabilisce le norme (articolo 404 della legge in materia di amministrazione della giustizia).

IV. Responsabilità degli esperti

Non esiste una norma specifica applicabile alla responsabilità degli esperti. L'esperto deve rispettare le norme professionali che disciplinano la sua professione, il principio di imparzialità e il segreto professionale. Di conseguenza la loro responsabilità è disciplinata da norme generali contrattuali/in materia di responsabilità per illeciti. Tali norme non prevedono alcun massimale per quanto concerne la responsabilità.

L'esperto che non rispetta le norme professionali come previsto può essere sostituito, può vedersi ridurre l'onorario o può persino essere considerato responsabile.

L'adozione di un comportamento criminale nello svolgimento della propria missione può comportare accuse penali.

Infine, gli esperti non sono tenuti a disporre di una copertura della loro eventuale responsabilità tramite un'assicurazione di responsabilità professionale.

V. Informazioni aggiuntive sui procedimenti giudiziari che coinvolgono esperti

Le norme concernenti i procedimenti che coinvolgono esperti sono reperibili in leggi diverse e dipendono dal tipo di esperto in questione. Tuttavia, la maggior parte delle norme è riportata nella legge in materia di amministrazione della giustizia (testo unico 2021-09-15 n. 1835). Per quanto concerne gli esperti in materia di minori, le norme sono in parte contenute nella legge sui servizi sociali.

Alcune parti della legge in materia di amministrazione della giustizia sono tradotte in inglese.

1. Nomina di esperti

In materia civile, gli esperti possono essere nominati dall'organo giurisdizionale o dalle parti. Una parte può chiedere all'organo giurisdizionale di incaricare un esperto di riferire in merito a una o più domande.

In materia penale, l'organo giurisdizionale decide in merito all'opportunità dell'intervento di un esperto quando ciò è richiesto dal convenuto o dall'accusa. Tanto la difesa quanto l'accusa possono chiamare esperti a testimoniare.

Gli esperti devono riferire qualsiasi conflitto di interessi con una parte.

Nelle controversie di minore entità (casi senza valore economico o con un valore inferiore a 50 000 DKK), il giudice può decidere di richiedere il parere di un esperto. Gli esperti che operano nel contesto di controversie di minore entità sono nominati dall'amministrazione degli organi giudiziari danesi.

a) Nomina da parte di un organo giurisdizionale

Il giudice che presiede/l'organo giurisdizionale nomina gli esperti valutatori, ecc. per il caso di specie, qualora si ritenga necessario un loro parere. Il giudice che presiede sceglie un esperto valutatore dall'elenco/dal registro/dalla banca dati interna pertinente ma, in alcune circostanze, non è tenuto a fare riferimento a tali fonti. Prima che il giudice che presiede/l'organo giurisdizionale decida di nominare esperti valutatori, le parti possono formulare osservazioni in merito a tale decisione.

Nel caso in cui le parti richiedano una valutazione da parte di un esperto, possono nominare esse stesse un esperto tuttavia l'organo giurisdizionale non è vincolato dalla loro decisione. Quando le parti concordano in merito alla scelta di un esperto, di norma il giudice lo nominerà (pur non essendo obbligato a farlo). Se l'organo giurisdizionale nomina un esperto deve informare le parti in merito alla persona che intende nominare e consentire alle parti di presentare le loro osservazioni in merito. Laddove esista un elenco/registro, di norma l'organo giurisdizionale o la parte sceglierà un esperto da tale fonte ma non esiste l'obbligo di farlo.

b) Nomina ad opera delle parti

Quando le parti vogliono nominare un esperto affinché formuli un parere, devono seguire un iter particolare: ogni volta che le parti richiedono una relazione di un esperto nel contesto di conteziosi civili, devono presentare una richiesta scritta all'organo giurisdizionale. Tale richiesta deve contenere informazioni sulla finalità di tale relazione e sull'oggetto da sottoporre alla valutazione da parte dell'esperto.

Se l'organo giurisdizionale lo consente, le parti devono sottoporre le loro domande all'organo giurisdizionale. Dopo aver ricevuto le domande, l'organo giurisdizionale nomina uno o più esperti. Come descritto sopra, anche le parti nominano un esperto ma l'organo giurisdizionale non è vincolato dalla loro nomina.

2. Procedura

a) Procedura civile

L'iter da seguire dipende dal tipo di esperto coinvolto nel caso di specie. Talvolta l'esperto viene citato a partecipare ad un'udienza per rispondere a domande relative a un determinato argomento (ad esempio un esperto in materia di diritto di famiglia che risponde a domande relative a minori o un esperto valutatore che risponde a domande tecniche) mentre talvolta l'esperto deve soltanto redigere una relazione scritta. Altre volte l'esperto si comporta come un giudice e viene coinvolto nelle deliberazioni.

Si riportano di seguito due esempi.

L'esperto valutatore nominato dal giudice che presiede/dall'organo giurisdizionale per il singolo caso per il quale si ritiene necessario il suo parere agisce come un giudice (ma con conoscenze specialistiche in una disciplina specifica) e prende parte alle deliberazioni degli organi giurisdizionali. Nel diritto di famiglia l'organo giurisdizionale sarà assistito da esperti in materia di minori.

Nei casi in cui la valutazione di un esperto è pertinente in merito a una questione, l'esperto deve rispondere alle domande ricevute dall'organo giurisdizionale redigendo una relazione scritta indirizzata all'organo giurisdizionale. L'esperto deve informare le parti in merito all'orario e al luogo dell'ispezione. Se la relazione dell'esperto è carente, l'organo giurisdizionale può chiedere all'esperto di effettuare nuovamente l'ispezione o di integrarla redigendo una relazione scritta aggiuntiva. Esistono modelli predefiniti per la redazione delle relazioni di esperti. L'organo giurisdizionale non monitora l'attività dell'esperto. In seguito alla presentazione della relazione, le parti possono porre ulteriori domande all'esperto qualora l'organo giurisdizionale lo consenta. L'organo giurisdizionale deciderà quindi se l'esperto dovrà fornire la risposta alle domande aggiuntive per iscritto, in una relazione supplementare, oppure oralmente durante un'udienza. L'esperto può altresì essere citato a partecipare ad un'udienza per rispondere a domande relative alla relazione.

I pareri scritti od orali formulati da esperti possono essere contestati dalle parti durante il dibattimento. In ogni caso, il giudice non è mai vincolato dalle conclusioni formulate dagli esperti.

b) Altro

Nei casi di rilevanza penale, esiste anche l'opzione di far testimoniare gli esperti. Questi ultimi vengono citati e di norma partecipano all'udienza.

 

Le informazioni qui presentate sono state raccolte durante l'attuazione del progetto "Find an expert" (Trovare un esperto) da contatti per paese selezionati dallo Il link si apre in una nuova finestraEuropean Expertise & Experts Institute (EEEI, Istituto europeo della perizia e del perito).

Ultimo aggiornamento: 09/05/2022

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Trova un esperto - Germania

I. Elenchi e registri dei periti

Esistono albi esaustivi di periti. Esistono circa 200-300 settori di specializzazione diversi.

  • I periti giurati presso le camere di industria e commercio figurano Il link si apre in una nuova finestraqui.
  • I periti giurati presso le camere dell'artigianato figurano Il link si apre in una nuova finestraqui.
  • I periti giurati presso le camere dell'agricoltura figurano nei Il link si apre in una nuova finestrasiti web regionali delle camere stesse.
  • I periti giurati presso le camere degli architetti figurano nei Il link si apre in una nuova finestrasiti web regionali delle camere stesse.
  • Le informazioni sui periti giurati presso le camere degli ingegneri e sui registri figurano Il link si apre in una nuova finestraqui.
  • I periti certificati dalla camera dei contabili figurano Il link si apre in una nuova finestraqui.
  • Un'altra banca dati è disponibile sul sito web dell'associazione federale di periti giurati all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.bvs-ev.de/sachverstaendigenverzeichnis/.
  • I periti medici non sono tenuti ad essere giurati. Per trovare un perito medico occorre consultare gli elenchi nei siti web regionali degli ordini dei medici.

Nominare un perito iscritto all'albo è una prassi ampiamente seguita dai giudici. Se i requisiti sono soddisfatti, il perito è automaticamente iscritto all'albo. Le camere che gestiscono gli albi sono nominate dallo Stato e sono responsabili del tempestivo aggiornamento di tali albi.

Le norme giuridiche principali applicabili alle perizie giudiziarie in Germania sono:

II. Qualifiche dei periti

Una persona può essere iscritta all'albo dei periti se possiede un livello di qualifica particolarmente elevato nel suo settore di competenza. Per essere iscritti all'albo dei periti, è obbligatorio avere un'esperienza professionale adeguata. La competenza deve essere dimostrata presentando un'adeguata documentazione che giustifichi l'attività di perito (ad es. CV, copie dei certificati per tutte le qualifiche accademiche e professionali pertinenti, esperienze lavorative, referenze, relazioni, formazione). Si deve inoltre sostenere un esame presso le camere di industria commercio e artigianato e, nel caso di architetti e ingegneri, presso le rispettive camere professionali. Oltre alle qualifiche, alla formazione continua e all'esperienza, occorre dimostrare la propria indipendenza e integrità.

I periti giurati sono generalmente certificati e iscritti all'albo per cinque anni. Prima dello scadere del quinquennio devono dimostrare la loro competenza, integrità e formazione continua per essere giurati e quindi iscritti all'albo per un altro quinquennio (ad es. mediante verifica e revisione delle relazioni da presentare per una nuova iscrizione per altri cinque anni). Gli organismi responsabili devono impartire la formazione. Se il perito non si attiene alle norme applicabili al suo ruolo o non si tiene professionalmente aggiornato, le camere sono autorizzate a escluderlo dall'albo.

III. Remunerazione dei periti

In materia civile, amministrativa e penale, la remunerazione è calcolata sulla base della Il link si apre in una nuova finestralegge sulla remunerazione e le indennità giudiziarie (JVEG).

Possono essere richiesti anticipi e acconti.

Ogni volta che il perito svolge una missione extragiudiziale, la remunerazione dipende dall'accordo individuale.

IV. Responsabilità dei periti

Il perito è responsabile della perizia errata, a prescindere dal fatto che sia commissionata da privati o da giudici. Se il perito scelto dal giudice effettua una perizia errata con intento doloso o per grave negligenza e tale perizia errata costituisce la base di una sentenza, la parte che subisce il danno può intraprendere un'azione legale per essere risarcita (articolo 839 bis del codice civile).

Ogniqualvolta il perito svolge una missione extragiudiziale, si applicano le disposizioni generali sulla responsabilità (contrattuale).

V. Informazioni supplementari sui procedimenti peritali

1. Nomina degli esperti

I periti sono nominati dal giudice. Le parti hanno tuttavia il diritto di proporre persone da nominare.

a) Nomina a cura del giudice

Il giudice si avvale di solito di un elenco o di un albo di periti, ma può anche nominare qualsiasi esperto ritenga idoneo e competente. Un perito nominato dal giudice è un esperto nominato e incaricato dal tribunale e il suo dovere principale è assistere il giudice nei limiti della materia di cui è esperto.

b) Nomina a cura delle parti

Qualora le parti si accordino sulla nomina di determinate persone come periti, il giudice è tenuto a rispettare tale accordo, ma può limitare la scelta a un certo numero di persone.

Il perito che una parte desidera nominare per assisterla non sarà considerato un perito giudiziario ma un perito di parte.

2. Procedura

a) Procedura civile

Se il giudice ammette la perizia, deve motivare le proprie decisioni facendo riferimento alle conclusioni del perito. La perizia non vincola il giudice, ma spesso è essenziale ai fini della sentenza. In caso di ispezione in loco, il perito deve contattare tutte le parti. Quando, ad esempio, al perito occorrono maggiori informazioni dalle parti, la gestione della questione spetta generalmente al giudice.

i. Relazione peritale

Le parti possono contestare la relazione del perito nominato, mediante osservazioni, oppure possono incaricare un esperto privato e presentare la propria relazione al giudice, fornendo cioè una controperizia.

ii. Udienze

Per l'assunzione delle prove, è possibile avviare un procedimento autonomo prima del processo ("selbständiges Beweisverfahren"). In tale contesto, il perito può essere nominato prima che si svolga il procedimento principale. L'ambito di tale procedimento è limitato all'assunzione preventiva di mezzi di prova per i successivi procedimenti giudiziari o per evitare liti.

Le udienze seguono un codice di condotta e regole procedurali. Il perito deve rispondere all'interrogatorio in modo obiettivo, comprensibile e completo. Non esiste controinterrogatorio nel diritto processuale tedesco, ma le domande possono essere poste sia dal giudice sia dalle parti.

b) Altro

Nelle cause penali, il giudice nomina il perito scelto dall'albo dei periti giudiziari; altre persone sono scelte solo se richiesto da circostanze particolari (articolo 73, secondo comma, codice di procedura penale). Il giudice può dirigere l'attività del perito. Altre norme figurano nel Il link si apre in una nuova finestracodice di procedura penale.

 

Le presenti informazioni sono state raccolte dai contatti nazionali selezionati dall'Il link si apre in una nuova finestraIstituto europeo della perizia e del perito (European Expertise and Experts Institute, EEEI) nel corso del progetto "Trovare un perito".

Ultimo aggiornamento: 27/04/2023

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Trova un esperto - Estonia

I. Elenchi e registri di esperti

Ai sensi della legge estone sull'esame forense, un esperto è una persona che fornisce una consulenza come legale oppure in materia non giuridica nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge. Taluni esperti sono assunti da istituzioni statali ("esperti forensi"), altri sono iscritti nell'elenco di un'istituzione di esperti.

In Estonia vi sono elenchi ufficiali di esperti. Tali elenchi sono accessibili a chiunque. Gli elenchi possono essere scaricati o letti Il link si apre in una nuova finestraa questo indirizzoIl link si apre in una nuova finestraa questo indirizzo.

L'istituto estone di scienza forense (EFSI), un laboratorio forense statale, è competente per il continuo aggiornamento di tali elenchi. Una persona che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6, primo comma, punti da 1) a 3), e secondo comma, punti 1) e 2), della legge sull'esame forense deve essere iscritta nel secondo elenco di cui sopra.

II. Qualifiche degli esperti

I requisiti minimi per il riconoscimento dello status di esperto forense si basano sulla legge sull'esame in materia forense. La competenza degli esperti forensi viene acquisita attraverso la formazione.

La formazione di esperti di medicina legale è fornita presso l'Università di Tartu nel contesto del percorso di studi quadriennale di medicina legale in sede. Gli studenti in sede acquisiscono competenze professionali presso l'EFSI che costituisce una delle sedi di formazione dell'Università di Tartu.

Non esiste un istituto di istruzione per la formazione di esperti forensi negli altri settori della scienza forense in Estonia. Gli esperti sono formati presso l'EFSI sotto la guida di professionisti esperti. Nella maggior parte dei casi, la formazione dura 2 anni. Il piano di formazione include argomenti generali e più specifici e il piano mira a consentire all'esperto di acquisire competenze professionali. Il piano di formazione è preparato sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di consulenza, tenendo conto anche del percorso di studi professionali e della precedente esperienza lavorativa dell'esperto in formazione.

Se un dipendente soddisfa i requisiti stabiliti per rivestire il ruolo di esperto forense di cui alla legge sull'esame forense, ha completato la formazione e ha acquisito un'esperienza sufficiente per fornire pareri indipendenti, gli viene riconosciuto lo status di esperto forense. Una persona può iniziare a lavorare come esperto forense dopo aver prestato il corrispondente giuramento previsto dalla legge sull'esame forense.

III. Remunerazione degli esperti

Il finanziamento degli esami è descritto nella legge sull'esame forense, capo 5. La conduzione di esami presso un istituto forense statale è finanziata dal bilancio statale annuale. I diritti riscossi per gli esami sono stabiliti nella legge sull'esame forense, articolo 26.

Non esiste un metodo specifico per la remunerazione degli esperti. Nella maggior parte dei casi, gli esperti sono tenuti a fornire un preventivo prima di essere nominati. Il diritto processuale prevede anche il rimborso delle spese dell'esperto.

I costi degli esami comprendono la totalità delle spese sostenute nel contesto dell'esame, comprese quelle sorte a causa del coinvolgimento di esperti o istituzioni che operano in subappalto. I costi di interventi stragiudiziali degli esperti possono essere inclusi nelle spese di giudizio.

Gli esperti possono ricevere un anticipo sui costi.

IV. Responsabilità degli esperti

Gli esperti devono informare qualsiasi parte coinvolta nel procedimento in merito all'avvio dell'esame. L'erogazione intenzionale di un parere falso da parte di un esperto è un reato ai sensi dell'articolo 321 del codice penale.

Gli esperti sono ritenuti responsabili ai sensi del contratto generale e della legge in materia di responsabilità civile. Inoltre, esiste una disposizione specifica del diritto penale che tratta la responsabilità degli esperti: false accuse: 1) la formulazione di accuse intenzionalmente false relative alla commissione di un reato da parte di un'altra persona è punibile con una pena pecuniaria o con una pena detentiva fino a un anno; 2) il medesimo atto, se implica la creazione fraudolenta di prove, è punibile con una pena pecuniaria o una pena detentiva fino a cinque anni.

Gli esperti non sono tenuti a munirsi di una copertura assicurativa per la loro responsabilità civile professionale.

V. Informazioni aggiuntive sui procedimenti giudiziari che coinvolgono esperti

Le disposizioni giuridiche concernenti l'intervento di esperti in Estonia sono disponibili presso le seguenti fonti:

Non vi sono differenze nella nomina di esperti nel contesto di procedimenti civili o amministrativi. Nei procedimenti penali, un esperto forense viene nominato su richiesta presentata all'EFSI di assistenza al pubblico ministero e all'organo giurisdizionale, se necessario.

Il titolo di esperto non è protetto in Estonia. Oltre il 70 % delle controversie penali, il 30 % dei procedimenti civili e il 10 % dei procedimenti amministrativi coinvolgono esperti.

V.1 Nomina di esperti

Gli esperti possono essere nominati dall'organo giurisdizionale e, in alcuni casi, anche dalle parti. È possibile nominare esperti anche ai fini di procedimenti preliminari o istruttori. Non vi è alcun obbligo di nominare un esperto iscritto in uno degli elenchi. Nei procedimenti penali durante la fase preliminare, un esperto può essere nominato dalla polizia (autorità incaricata dell'indagine) o da un pubblico ministero.

Se le parti non nominano un esperto o se non raggiungono un accordo su chi nominare oppure nel caso in cui vi sia una relazione di un esperto prodotta prima del dibattimento, l'organo giurisdizionale può nominare un esperto. Nei contenziosi in materia civile, le parti devono versare un deposito per i costi della consulenza prima della nomina dell'esperto. Le parti possono presentare le loro proposte in merito alla persona da nominare come esperto, tuttavia tali proposte non sono vincolanti per l'organo giurisdizionale.

Non vi sono differenze significative per quanto concerne la nomina di un esperto da parte dei diversi organi giurisdizionali e nei diversi settori della giustizia.

Gli esperti nominati da organi giurisdizionali sono tenuti per legge a segnalare qualsiasi conflitto di interessi.

V.2 Procedura

Procedura civile

Esiste un requisito generale che prevede che gli esperti svolgano il loro lavoro in maniera esaustiva, completa e oggettiva e garantiscano che i pareri formulati siano scientificamente validi. Ciò è applicabile per tutti i tipi di procedimenti giudiziari.

Le parti possono impugnare la relazione di un esperto mediante dichiarazioni o fornendo un controparere.

L'organo giurisdizionale non è vincolato dal parere formulato dall'esperto. L'organo giurisdizionale può seguire il parere dell'esperto anche se una delle parti ha contestato tale parere durante il dibattimento.

Anche in questo caso, dato che la relazione di un esperto costituisce soltanto una prova tra le altre, l'organo giurisdizionale considererà il valore probatorio del parere di un esperto in relazione ad altre prove.

Non esiste una procedura secondo la quale gli esperti si incontrano prima del processo o vengono sottoposti a un esame in contradditorio.

Un esperto può entrare in contatto con le parti durante il procedimento giudiziario qualora necessiti di maggiori informazioni.

1. Relazione dell'esperto

In Estonia le relazioni di esperti possono essere presentate per iscritto e talvolta per via orale. Fatta eccezione per i procedimenti penali, l'esperto non deve seguire una struttura specifica nel fornire la propria relazione.

L'esperto è tenuto ad affrontare le argomentazioni delle parti nella relazione finale. Se le parti richiedono una relazione aggiuntiva in ragione di problemi riscontrati nella relazione originaria, un organo giurisdizionale può ordinare la redazione di una relazione aggiuntiva. In caso di ambiguità, contraddizione o insufficienza di un parere di un esperto che non possa essere risolta mediante ulteriori domande, l'organo giurisdizionale ha il diritto di ordinare un altro esame. Il riesame viene effettuato dal medesimo esperto o da un altro esperto.

2. Udienza

Gli esperti non partecipano ad un'udienza preliminare ma sono invitati alle udienze al fine di rispondere alle domande formulate dall'organo giurisdizionale o dalle parti. È prassi comune che gli esperti vengano esaminati in contradditorio. Gli esperti possono essere esaminati tramite una conferenza telefonica qualora le parti concordino a procedere in tal senso prima dell'udienza.

 

Le informazioni qui presentate sono state raccolte durante l'attuazione del progetto "Find an expert" (Trovare un esperto) da contatti per paese selezionati dallo Il link si apre in una nuova finestraEuropean Expertise & Experts Institute (EEEI, Istituto europeo della perizia e del perito).

Ultimo aggiornamento: 22/09/2020

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Trova un esperto - Grecia

I. Elenchi e registri di esperti

In Grecia gli esperti sono iscritti in elenchi in base alla loro specializzazione. I registri di esperti sono tenuti dagli organi giurisdizionali di primo grado (protodikeía). I registri sono pubblici ma vengono utilizzati esclusivamente dai giudici che desiderano nominare un esperto. L'organo giurisdizionale può nominare uno o più esperti se ritiene che i temi in discussione richiedano conoscenze specifiche. Inoltre l'organo giurisdizionale è tenuto a nominare esperti se ciò è richiesto da una parte, a condizione che detto organo ritenga anche che siano necessarie conoscenze specifiche.

Al fine di essere inclusi in tale registro gli esperti devono presentare una domanda.

In seguito a un invito pubblico a presentare domanda presso un organo giurisdizionale di primo grado civile (politikó) o amministrativo (dioikitikó) (tramite il sito web ufficiale di detto organo) qualsiasi parte interessata può presentare una domanda scritta, fornendo i propri dati personali, alla cancelleria dell'organo giurisdizionale di primo grado, dichiarando:

  • di non essere mai stata condannata né accusata di un reato grave (kakoúrgima) o minore (plimmélima) con conseguente privazione dei propri diritti politici;
  • di non essere stata privata della sua licenza professionale;
  • di non essere stata privata del diritto di disporre liberamente del proprio patrimonio per essere stata insolvente o posta sotto tutela;
  • di non essere un giudice, un pubblico ministero o un cancelliere.

Al termine della procedura di candidatura, che si svolge ogni anno, viene pubblicata una bozza del registro di esperti. Trascorso un termine di impugnazione, il registro finale viene approvato da un collegio di giudici dell'organo giurisdizionale di primo grado (polymelés protodikeío).

Per i procedimenti penali, il registro di esperti viene stabilito dal Consiglio della magistratura del Tribunale per i reati minori (symvoúlio plimmeleiodikón) su proposta del pubblico ministero. Gli esperti devono soddisfare i requisiti seguenti:

  • devono avere più di 21 anni;
  • devono essere legalmente capaci di agire e non avere alcuna disabilità mentale;
  • non devono essere stati condannati per reati gravi o minori con conseguente privazione dei loro diritti politici o licenziamento dal servizio pubblico;
  • non devono essere stati privati della loro licenza professionale;
  • non devono aver contribuito a causare la situazione oggetto di perizia;
  • non devono essere magistrati, pubblici ministeri, segretari o cancellieri competenti nel procedimento di riferimento;
  • non devono essere stati condannati per lo stesso reato contestato all'imputato; e
  • non devono essere il coniuge, un fratello/una sorella o un parente stretto dell'imputato.

Gli esperti possono essere radiati dal registro se lo desiderano, se non soddisfano più i requisiti o se l'autorità competente decide in tal senso.

ΙΙ. Qualifiche degli esperti

Gli esperti devono essere membri di un organismo professionale per essere riconosciuti come tali.

ΙΙΙ. Remunerazione degli esperti

Nei procedimenti penali, lo Stato paga la remunerazione dell'esperto. Per quanto concerne i procedimenti civili, la parte attrice deve versare un anticipo sulle spese per gli esperti nominati dall'organo giurisdizionale. Al termine del procedimento giudiziario, tali costi saranno sostenuti dalla parte soccombente. A determinate condizioni le parti possono ottenere il patrocinio a spese dello Stato per quanto concerne la remunerazione di esperti.

IV. Responsabilità degli esperti

Gli esperti sono ritenuti responsabili in virtù del contratto generale e della legge in materia di responsabilità civile. Non sono tenuti a coprire potenziali costi di responsabilità civile stipulando un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

V. Informazioni aggiuntive sui procedimenti giudiziari che coinvolgono esperti

Le principali disposizioni giuridiche applicabili alle consulenze giudiziarie in Grecia sono gli articoli 368-392 del codice di procedura civile greco (kódikas politikís dikonomías), il regio decreto n. 566/1968 e l'articolo 20, settimo comma, della legge 2882/2001 (Codice in materia di espropriazioni (kódikas anagkastikón apallotrióseon)). Esaminando i singoli casi, possono essere applicati anche gli articoli 159-168 del Codice greco di procedura amministrativa (kódikas dioikitikís dikonomías) e gli articoli 183-203 del Codice greco di procedura penale (kódikas poinikís dikonomías).

L'organo giurisdizionale ha il potere discrezionale di ordinare l'assunzione di prove dato che l'accertamento della verità è prioritario. L'unico limite a tale potere è il principio del contraddittorio.

1. Nomina di esperti

Gli esperti possono essere nominati dall'organo giurisdizionale e dalle parti coinvolte. La nomina di esperti nel contesto di procedimenti amministrativi è analoga a quella prevista nei procedimenti civili. Nei procedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale penale, l'esperto può essere nominato dal pubblico ministero o dall'organo giurisdizionale durante la fase istruttoria. A tal fine, esiste un registro diverso rispetto a quello utilizzato per i procedimenti civili e l'esperto deve soddisfare requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti per i procedimenti civili e amministrativi.

a) Nomina da parte di un organo giurisdizionale

L'organo giurisdizionale civile ha il potere discrezionale di nominare un esperto d'ufficio o su richiesta esplicita di una parte qualora non sia possibile accertare i fatti pertinenti altrimenti. In tal caso l'udienza viene rinviata a una data successiva alla consegna della relazione dell'esperto. L'organo giurisdizionale è libero di nominare chiunque ritenga idoneo ad agire in veste di esperto. L'esperto deve segnalare qualsiasi conflitto di interessi all'organo giurisdizionale. Gli esperti nominati da organi giurisdizionali hanno accesso ai fascicoli della causa.

b) Nomina ad opera delle parti

In Grecia esistono tre tipi di esperti di parte nominati: i consulenti tecnici (articoli 391-392 del codice di procedura civile, articolo 167 del codice di procedura amministrativa, articoli 204 e seguenti del codice di procedura penale), gli esperti stragiudiziali e i testimoni esperti. Un consulente tecnico è nominato da una delle parti con l'obiettivo di controllare l'azione di un esperto nominato da un organo giurisdizionale. L'esperto stragiudiziale è scelto dalla parte. La sua relazione deve essere invocata e presentata dalle parti, altrimenti viene respinta come inammissibile. Se tali requisiti sono soddisfatti, l'organo giurisdizionale esamina e valuta liberamente il parere dell'esperto. La relazione non è considerata una prova. È anzi legata alla base giuridica dell'argomentazione della parte. I testimoni esperti sono testimoni che dispongono di conoscenze scientifiche o tecniche specifiche e vengono esaminati dall'organo giurisdizionale.

L'organo giurisdizionale può decidere se basare il ragionamento della propria sentenza sul parere dell'esperto o meno. L'organo giurisdizionale può basare la propria sentenza sul parere dell'esperto anche quando la relazione dell'esperto è stata prodotta violando le norme procedurali. Tuttavia se la violazione delle norme procedurali è grave, la relazione dell'esperto viene considerata non esistente. In questo caso, il giudice non può basare il ragionamento della sentenza sul parere dell'esperto.

2. Procedura (civile)

Gli esperti nominati da organi giurisdizionali possono essere esaminati in contraddittorio dai consulenti tecnici delle parti qualora queste ultime abbiano nominato tali consulenti. L'unico obbligo dell'esperto consiste nel consegnare la relazione. Gli esperti nominati dalle parti possono entrare in contatto con le parti durante il procedimento giudiziario, mentre gli esperti nominati da organi giurisdizionali necessitano dell'autorizzazione di tali organi per farlo.

a) Relazione dell'esperto

In Grecia in caso di intervento di esperti non è richiesta una relazione preliminare da parte di questi ultimi. La relazione principale può essere fornita per iscritto o per via orale. Gli esperti non sono tenuti a seguire una determinata struttura nel fornire la propria relazione.

Se l'organo giurisdizionale ritiene che la relazione sia incompleta o in caso di condotta illecita ingiustificata da parte dell'esperto, detto organo può ordinare la stesura di una nuova relazione o di una relazione aggiuntiva, d'ufficio o su richiesta delle parti. L'ordinanza di un organo giurisdizionale può altresì ordinare che l'esperto sostenga le spese di giudizio a causa della sua condotta illecita ingiustificata.

La relazione dell'esperto può essere contestata dalle dichiarazioni delle parti e da un controparere.

b) Udienza

Il giudice ordina all'esperto di partecipare a un'udienza soltanto in casi eccezionali.

 

Le informazioni qui presentate sono state raccolte durante l'attuazione del progetto "Find an expert" (Trovare un esperto) da contatti per paese selezionati dallo Il link si apre in una nuova finestraEuropean Expertise & Experts Institute (EEEI, Istituto europeo della perizia e del perito).

Ultimo aggiornamento: 27/04/2023

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Trova un esperto - Francia

I. Elenchi e registri di esperti

Ogni corte d'appello e la corte suprema francese per le questioni civili e penali (Corte di cassazione) tengono un elenco o un registro di esperti.

Tuttavia, gli organi giurisdizionali e i pubblici ministeri sono liberi di nominare qualsiasi persona ritenuta idonea e competente. In tali casi, devono motivare la scelta effettuata.

Gli elenchi di esperti sono pubblicati sui siti web degli organi giurisdizionali e in particolare sul sito web della Il link si apre in una nuova finestraCorte di cassazione e delle corti d'appello.

Per poter essere iscritti in un elenco di un organo giurisdizionale, gli esperti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • avere meno di 70 anni. Nella pratica l'esperto deve avere un'età compresa tra 35 e 57-58 anni per essere iscritto in un elenco di esperti;
  • essere un cittadino dell'Unione europea;
  • non aver agito in violazione dell'onore, della probità e della buona morale;
  • non essere stato oggetto di alcuna sanzione disciplinare o amministrativa che abbia portato al licenziamento, alla cancellazione dal registro, alla revoca o al ritiro dell'approvazione o al ritiro dell'autorizzazione;
  • non essere stato oggetto di fallimento personale o di qualsiasi altra sanzione prevista dal codice del commercio;
  • aver maturato un periodo minimo di esperienza in un'attività correlata alla propria specializzazione;
  • non aver svolto alcuna attività incompatibile con l'indipendenza necessaria per l'esercizio di missioni di consulenza giudiziaria (legale);
  • aver svolto la propria attività principale nella zona dell'organo giurisdizionale.

Gli esperti specializzati in traduzioni che presentano domanda di iscrizione in un elenco di un organo giurisdizionale di primo grado devono esercitare la loro professione nella zona locale di uno specifico organo giurisdizionale oppure vivere in tale zona qualora siano già in pensione.

La domanda di iscrizione presentata dall'esperto viene esaminata dal pubblico ministero e dai giudici dell'organo giurisdizionale di primo grado. La decisione viene presa da un collegio di giudici della corte d'appello.

Gli esperti devono prestare giuramento prima della loro iscrizione.

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco della Corte di cassazione (elenco nazionale) è necessario essere stati iscritti nell'elenco di una corte d'appello (elenco regionale) per almeno cinque anni.

Ogni esperto che viene iscritto per la prima volta deve richiedere nuovamente l'iscrizione dopo tre anni. Da quel momento in poi, gli esperti devono presentare nuovamente domanda di iscrizione ogni cinque anni. La decisione di non iscrivere nuovamente un esperto deve specificare i motivi del rifiuto e può essere impugnata.

Gli esperti possono essere cancellati dal registro mediante un'azione disciplinare da parte della corte d'appello, che può essere oggetto di impugnazione.

Esiste un codice etico pubblicato dalla Il link si apre in una nuova finestraFederazione francese degli esperti.

II. Qualifiche degli esperti

In generale gli esperti devono essere sufficientemente qualificati nel loro settore di competenza.

Gli esperti devono avere esperienza professionale e conoscenza delle norme procedurali, in particolare di quelle applicabili ai procedimenti che coinvolgono esperti.

Devono partecipare alla formazione continua e ciò viene verificato ogni cinque anni dalle corti d'appello. La formazione continua degli esperti comprende:

  • formazione nella loro materia di specializzazione, erogata da organizzazioni professionali;
  • sessioni di formazione sullo svolgimento di procedimenti che coinvolgono esperti, tenute da giudici e associazioni di esperti.

III. Remunerazione degli esperti

Nei procedimenti penali, esiste un regolamento concernente gli onorari degli esperti per quanto riguarda taluni compiti svolti da questi ultimi. In alcuni settori di competenza, il pubblico ministero o il giudice istruttore possono organizzare un bando di gara relativo alla missione di consulenza e scegliere l'offerta più vantaggiosa. Il ministero della Giustizia, attraverso il bilancio per la giustizia, sostiene i costi delle consulenze.

Nei contenziosi civili, la retribuzione viene di norma calcolata sulla base del numero di ore dedicate dall'esperto all'esame del caso moltiplicato per una tariffa oraria, importo al quale si sommano le spese e l'IVA.

L'organo giurisdizionale decide in merito all'importo della remunerazione dell'esperto in contraddittorio, tenendo conto del fatto che la relazione sia stata o meno presentata entro i termini, della qualità della relazione dell'esperto e del livello di diligenza con cui l'esperto ha svolto il proprio compito.

Di norma è la parte attrice che versa un anticipo sulla remunerazione dell'esperto. L'organo giurisdizionale può tuttavia ordinare ad entrambe le parti di versare una parte dell'anticipo su tali costi.

Nella sua decisione definitiva l'organo giurisdizionale ordinerà alla parte soccombente di sostenere la retribuzione dell'esperto.

Per coprire le spese legate all'intervento di esperti è possibile ricorrere al patrocinio a spese dello Stato.

IV. Responsabilità degli esperti

L'esperto è tenuto a coprire eventuali costi di responsabilità civile stipulando un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

L'assicurazione copre la responsabilità civile e professionale dell'esperto, comprese le missioni in altri Stati membri dell'Unione europea.

V. Informazioni aggiuntive sui procedimenti giudiziari che coinvolgono esperti

Nei casi di rilevanza penale gli esperti possono essere nominati dal giudice istruttore, dal pubblico ministero o da un funzionario di polizia avente l'opportuna autorità [officier de police judiciaire (funzionario di polizia giudiziaria): un funzionario di polizia che, ai sensi del diritto francese, è incaricato dello svolgimento di indagini penali e ha facoltà di sottoporre a custodia le persone sospettate].

In tutti gli altri casi, un esperto è nominato esclusivamente dall'organo giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta di una parte.

Nei procedimenti civili, una relazione preliminare di un esperto non è obbligatoria ma è altamente raccomandata e spesso specificamente richiesta nei procedimenti civili. L'esperto consegna una relazione finale scritta. Se l'esperto ritiene necessario consultare un tecnico specializzato in un diverso settore di competenza, allegherà il parere di tale tecnico alla propria relazione. L'organo giurisdizionale può imporre all'esperto di testimoniare durante un'udienza nel caso in cui la relazione non costituisca una base sufficiente affinché detto organo possa pronunciarsi sul caso di specie. La relazione finale deve rispondere a tutte le domande poste dall'organo giurisdizionale e tenere conto di tutte le osservazioni indirizzate dalle parti all'esperto durante il suo intervento.

1. Nomina di esperti

Il titolo di expert de justice (esperto) è protetto dal diritto penale. L'esperto viene iscritto in un elenco tenuto dalle corti di appello e dalla Corte suprema.

In Francia vi sono tra 8 000 e 10 000 esperti giudiziari.

Nei contenziosi civili, commerciali e amministrativi, gli esperti possono essere nominati nelle fasi preliminari o durante il procedimento istruttorio. L'80 % degli interventi di esperti viene avviato in tale fase preliminare.

L'organo giurisdizionale nomina un esperto quando necessita di determinate competenze tecniche per pronunciarsi in merito alla controversia: detto organo può nominare l'esperto d'ufficio oppure su richiesta di una delle parti. Il giudice decide quale parte verserà un anticipo sui costi che verrà utilizzato per pagare l'onorario dell'esperto.

Le parti possono suggerire un esperto, tuttavia spetta sempre all'organo giurisdizionale o al pubblico ministero decidere quale esperto sarà nominato. Salvo motivazioni specifiche, l'esperto deve essere scelto da un elenco redatto da una corte d'appello.

Nei procedimenti civili, le parti vengono notevolmente coinvolte nelle attività dell'esperto. Devono collaborare e rispondere a tutte le richieste di documenti formulate dall'esperto. Possono porre domande direttamente all'esperto durante le riunioni in contraddittorio e richiedergli di commentare le loro osservazioni. Tali possibilità sono molto più limitate nei procedimenti penali nell'ambito dei quali l'esperto lavora alle strette dipendenze del giudice o del procuratore che lo ha nominato.

2. Procedura

Principali testi giuridici riguardanti la consulenza giudiziaria in Francia:

  • codice di procedura penale e codice di procedura civile;
  • legge 71-498 del 29 giugno 1971 relativa agli esperti giudiziari, modificata più volte, in particolare il 18 novembre 2016;
  • decreto del 23 dicembre 2004, modificato più volte.

Gli esperti possono entrare in contatto con le parti durante un procedimento giudiziario ma nel rigoroso rispetto del principio del procedimento in contraddittorio. Le eccezioni riguardano i segreti aziendali o di natura sanitaria.

Non esiste una struttura imposta per le relazioni scritte dagli esperti, ma esistono iniziative destinate a colmare tale lacuna.

Ciò nonostante, nella relazione gli esperti devono:

  • dettagliare le loro argomentazioni;
  • specificare i documenti sui quali hanno basato il loro parere;
  • rispondere alle dichiarazioni formulate dalle parti;
  • fornire un elenco completo dei documenti che sono stati loro comunicati.

Quando un organo giurisdizionale richiede una relazione preliminare, l'esperto la invia alle parti al fine di raccogliere le loro dichiarazioni.

Nei casi di rilevanza penale l'esperto deve partecipare all'udienza. Nei contenziosi civili l'organo giurisdizionale può chiedere all'esperto di partecipare all'udienza.

L'esperto può essere tenuto a produrre una relazione aggiuntiva mediante una decisione dell'organo giurisdizionale, ad esempio dopo che le parti hanno formulato le loro osservazioni sulla relazione o hanno posto ulteriori domande.

L'organo giurisdizionale controlla lo stato di avanzamento delle indagini dell'esperto. Tale compito è assegnato a uno specifico giudice degli organi giurisdizionali di primo grado.

 

Le informazioni qui presentate sono state raccolte durante l'attuazione del progetto "Find an expert" (Trovare un esperto) da contatti per paese selezionati dallo Il link si apre in una nuova finestraEuropean Expertise & Experts Institute (EEEI, Istituto europeo della perizia e del perito).

Ultimo aggiornamento: 22/09/2020

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Trova un esperto - Croazia

I. Elenchi e registri di esperti

Sulla base della loro esperienza, gli esperti nominati da un organo giurisdizionale (periti o consulenti tecnici d'ufficio) forniscono a quest'ultimo un parere laddove necessario, con l'obiettivo di accertare o chiarire i fatti accertati nel contesto di un procedimento giudiziario.

I tribunali di contea e commerciali conservano e tengono aggiornato un elenco di esperti che possono essere nominati dagli organi giurisdizionali nonché un elenco di persone giuridiche, istituti, istituzioni e organismi statali autorizzati ad agire in veste di esperti (di seguito: elenco delle persone giuridiche). Gli elenchi sono pubblicati sui siti web degli organi giurisdizionali.

Il ministero della Giustizia conserva e tiene aggiornati un Il link si apre in una nuova finestraelenco elettronico unico di esperti che possono essere nominati dagli organi giurisdizionali, ordinato per settori di competenza, nonché un Il link si apre in una nuova finestraelenco delle persone giuridiche per l'intero territorio della Repubblica di Croazia, e li pubblica sul Il link si apre in una nuova finestraproprio sito web.

L'iter che gli esperti devono seguire per la nomina all'inclusione nell'elenco pertinente è avviato a fronte di una richiesta presentata al presidente del tribunale di contea o di commercio avente competenza per il luogo di residenza del richiedente o per la sede della persona giuridica. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini degli Stati firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo che non hanno una residenza permanente nella Repubblica di Croazia, si devono rivolgere al tribunale della contea di Zagabria o al tribunale di commercio di Zagabria per tale nomina.

Se il candidato alla nomina all'inclusione nell'elenco soddisfa i requisiti, il presidente del rispettivo tribunale di contea o di commercio lo farà sottoporre a una valutazione delle sue conoscenze in materia di struttura del potere giudiziario, pubblica amministrazione e terminologia giuridica, prima di decidere in merito alla sua nomina come esperto incluso nell'elenco. Tale esame viene svolto da comitati di valutazione delle conoscenze dei tribunali di contea composti da un presidente e due membri scelti tra i giudici di tali tribunali. Un candidato a un lavoro a tempo pieno che dispone di una laurea in giurisprudenza non è tenuto a sostenere tale esame. Il presidente dell'organo giurisdizionale adeguato rinvierà un candidato all'iscrizione che ha superato l'esame a svolgere una formazione professionale nel contesto di un'associazione professionale che riunisce esperti degli organi giurisdizionali. [Tuttavia, uno specialista forense in possesso di un permesso di lavoro valido (di una licenza valida), nonché i dipendenti che effettuano consulenze presso istituti, istituzioni ed enti governativi non sono tenuti a svolgere alcuna formazione professionale nei settori di competenza per i quali tali istituti, istituzioni ed enti governativi sono stati autorizzati a svolgere consulenze].

Dopo aver completato la formazione professionale e aver raccolto prove sull'ammissibilità alla nomina a esperto iscritto oppure sull'adempimento delle condizioni per svolgere consulenze giudiziarie, il presidente del rispettivo tribunale di contea o di commercio deciderà in merito alla richiesta formulando una decisione in merito.

Gli esperti o le persone giuridiche nominati dagli organi giurisdizionali devono essere assicurati per tutto il periodo durante il quale svolgono attività di consulenza. Prima della nomina all'inclusione nell'elenco e ogni anno successivo durante il periodo di nomina o approvazione, occorre presentare al presidente del tribunale di contea o di commercio competente una prova della stipula del contratto di assicurazione di responsabilità civile (polizza assicurativa).

Gli esperti vengono nominati all'inclusione nell'elenco per un periodo di quattro anni. Una persona giuridica, un istituto, un'istituzione o un ente governativo sono autorizzati a svolgere consulenze giudiziarie per un periodo di quattro anni.

L'esperto nominato presta giuramento dinanzi al presidente dell'organo giurisdizionale che lo ha nominato in veste di esperto iscritto.

Decorso il termine della nomina, un esperto incluso nell'elenco può essere nominato nuovamente per un periodo di quattro anni e una persona giuridica, un istituto, un'istituzione o un ente statale può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento di consulenze giudiziarie. La richiesta per un'ulteriore nomina o autorizzazione va presentata non oltre 30 giorni prima della scadenza della nomina in vigore.

La nomina di un esperto all'inclusione nel registro sarà revocata (temporaneamente) dal presidente del tribunale di contea o di commercio competente:

  • su richiesta dell'esperto;
  • se l'esperto cambia luogo di residenza oppure se si accerta che le condizioni per l'iscrizione non erano soddisfatte o che le condizioni per la nomina hanno cessato di essere soddisfatte;
  • se, in base a una decisione definitiva dell'autorità competente, l'esperto è stato dichiarato inadatto a svolgere attività nel settore per il quale è stato nominato;
  • se l'esperto è stato privato della capacità di agire tramite una sentenza definitiva;
  • se l'esperto è stato condannato per un reato che costituisce un ostacolo all'ammissione al servizio pubblico;
  • se l'esperto svolge i propri compiti in malafede o in maniera negligente;
  • se l'esperto non presenta, alla scadenza del termine prescritto, la prova della stipula di un contratto di assicurazione per responsabilità civile per l'esercizio delle funzioni di esperto iscritto;
  • se l'esperto non rispetta le disposizioni in materia di segretezza in merito a tutto ciò che ha appreso durante lo svolgimento di una consulenza.

Il presidente del tribunale di contea o di commercio competente revocherà definitivamente l'inclusione di un esperto nell'elenco qualora quest'ultimo svolga il lavoro di un esperto nominato da un organo giurisdizionale dopo che un'ordinanza di revoca temporanea o di divieto dell'esercizio delle sue funzioni è diventata esecutiva.

Gli esperti o le persone giuridiche autorizzate ad agire in veste di esperti nominati dagli organi giurisdizionali sono tenuti a segnalare immediatamente qualsiasi variazione dei loro dati all'organo giurisdizionale che li ha nominati o autorizzati all'inclusione nell'elenco. L'organo giurisdizionale è tenuto a riportare immediatamente tali modifiche negli elenchi nei quali sono iscritti/e gli esperti o le persone giuridiche che possono essere nominati/e dagli organi giurisdizionali.

II. Qualifiche degli esperti

L'ordinanza sugli esperti nominati da organi giurisdizionali ("Gazzetta ufficiale" 38/14, 123/15, correzione 29/16 e 61/19) stabilisce le condizioni e l'iter da seguire per la nomina, nonché i diritti e i doveri degli esperti nominati da organi giurisdizionali.

Una persona può lavorare come esperto nominato da un organo giurisdizionale se soddisfa i seguenti requisiti:

1. è cittadino della Repubblica di Croazia, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadino di uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

2. è in grado di svolgere le funzioni di un esperto nominato da un organo giurisdizionale;

3. dopo aver completato gli studi o le scuole appropriati, ha lavorato nella professione, ossia:

  • per almeno 8 anni - se ha conseguito una laurea o un diploma post-laurea specialistico;
  • per almeno 10 anni - se ha completato gli studi universitari o gli studi universitari professionali pertinenti;
  • per almeno 12 anni - se ha completato l'istruzione secondaria adeguata e non esiste un titolo di studio universitario o universitario professionale pertinente oppure un corso di laurea specialistica o un diploma post-laurea specialistico;

4. ha superato l'esame in merito alle conoscenze sull'organizzazione del potere giudiziario, sull'amministrazione statale e sulla terminologia giuridica;

5. ha completato con successo la formazione professionale come definita dalla pertinente associazione professionale;

6. ha stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile per l'esercizio della professione di esperto nominato da un organo giurisdizionale;

7. ha conseguito i titoli pertinenti nei suoi settori di competenza;

8. non vi sono ostacoli al suo ingresso nella pubblica amministrazione.

La formazione professionale non può durare più di un anno. Le associazioni professionali sono tenute a nominare mentori per tale formazione. Un esperto iscritto può essere nominato mentore della formazione se ha acquisito almeno cinque anni di esperienza nello svolgimento del lavoro di esperto nominato da un organo giurisdizionale. L'elenco dei mentori deve essere trasmesso ai tribunali di contea e di commercio. La capacità di un candidato (che è stato rinviato a svolgere formazione professionale) di esercitare le funzioni di un esperto nominato da un organo giurisdizionale è determinata sulla base della relazione sulla formazione professionale svolta dal richiedente. Entro un mese dal completamento della formazione professionale, l'associazione professionale pertinente è tenuta a redigere un parere scritto in merito all'efficacia della formazione del candidato e alla sua competenza a svolgere il lavoro di esperto nominato da un organo giurisdizionale, sulla base di una relazione scritta preparata dal mentore della formazione. L'associazione professionale pertinente è tenuta a inviare tale relazione al presidente del tribunale di contea o di commercio competente.

I medici specializzati soddisfano i requisiti per la nomina all'inclusione nell'elenco dopo aver superato l'esame specialistico.

Le persone giuridiche sono idonee a svolgere consulenze giudiziarie:

  • se sono autorizzate anche nel loro settore di competenza per una determinata area;
  • se i loro dipendenti sono stati nominati ad essere inclusi nell'elenco di esperti per il settore per il quale si richiede l'autorizzazione;
  • se hanno stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile per lo svolgimento di consulenze tecniche.

III. Remunerazione degli esperti

Nei procedimenti giudiziari gli esperti sono scelti principalmente dall'elenco degli esperti iscritti.

Gli esperti nominati da organi giurisdizionali hanno diritto a compensi e al rimborso di costi dei materiali. L'importo del rimborso è determinato individualmente dall'organo giurisdizionale sulla base di un listino prezzi speciale di rimborso dei costi dei materiali e dei compensi degli esperti nominati da organi giurisdizionali. Tale listino prezzi costituisce parte integrante del regolamento sugli esperti nominati da organi giurisdizionali.

Un esperto nominato da un organo giurisdizionale viene rimborsato per la sua consulenza dopo il completamento di quest'ultima.

IV. Responsabilità degli esperti

Un esperto o una persona giuridica nominato/a da un organo giurisdizionale deve essere assicurato/a per tutto il periodo durante il quale svolge attività di consulenza. L'importo più basso dell'assicurazione di responsabilità civile per lo svolgimento di consulenze giudiziarie è pari a 200 000,00 HRK (ca. 26 807,50 EUR) per le persone fisiche e 500 000,00 HRK (ca. 67 018,74 EUR) per le persone giuridiche.

Un cittadino di uno Stato membro dell'UE o di uno degli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo può essere assicurato per l'esercizio delle funzioni di esperto nel proprio paese di origine.

V. Informazioni aggiuntive sui procedimenti giudiziari che coinvolgono esperti

La nomina di un esperto è disciplinata dal diritto processuale, ossia dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale.

VI. Nomina di esperti

Gli esperti vengono nominati da un organo giurisdizionale su richiesta di una parte o d'ufficio nel contesto di un determinato procedimento giudiziario, quando è necessario presentare prove peritali per accertare o chiarire i fatti da determinare.

VI.1. Relazione dell'esperto

La forma per la formulazione di risultanze e pareri da parte di un esperto nominato da un organo giurisdizionale non è regolamentata. L'organo giurisdizionale stabilirà se l'esperto presenterà le proprie risultanze e il proprio parere soltanto oralmente in occasione dell'udienza oppure se le presenterà per iscritto prima dell'udienza. L'organo giurisdizionale fisserà una scadenza per iscritto per la presentazione di risultanze e pareri che non può superare i 60 giorni. L'esperto deve sempre esprimere il proprio parere. L'organo giurisdizionale fornirà alle parti un parere o risultanze per iscritto entro e non oltre 15 giorni prima dell'udienza durante la quale tali risultanze saranno discusse.

VI.2. Udienza

L'organo giurisdizionale può porre domande sulle risultanze dell'esperto durante un'udienza.

 

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Ultimo aggiornamento: 22/09/2020

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La versione originale in lingua francese di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglese.

Trova un esperto - Lussemburgo

I. Elenchi e registri dei periti

Il registro dei periti è conservato presso il ministero della Giustizia ed è suddiviso in 12 categorie professionali. È accessibile Il link si apre in una nuova finestraqui a tutti i professionisti e ai cittadini. Creato inizialmente per i procedimenti in materia penale e amministrativa, viene utilizzato anche in materia civile e commerciale. Gli organi giurisdizionali nominano i periti scegliendo di norma tra gli iscritti nel registro, benché non siano obbligati a farlo.

Per figurare nel registro, i professionisti presentano domanda al ministero della Giustizia, inviando una documentazione completa (che include il diploma di laurea nell'ambito in questione, attestazioni dell'esperienza professionale, il curriculum vitae e l'estratto del casellario giudiziale). Il ministero della Giustizia avvia quindi una procedura di controllo, anche in merito all'affidabilità del perito, e decide se iscrivere il candidato nel registro, provvedendo a verificarne le qualifiche (tra cui i diplomi pertinenti e altri titoli di studio) e l'esperienza maturata. I periti ammessi nel registro devono prestare giuramento presso l'organo giurisdizionale.

Dopo la nomina da parte del ministero della Giustizia e il giuramento presso l'organo giurisdizionale, il contenuto del registro è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Lussemburgo. Una volta iscritti nel registro, i periti non hanno alcun obbligo particolare. Non devono infatti inviare al ministero relazioni sulle attività svolte, né seguire corsi di formazione continua. Il registro è aggiornato periodicamente.

I periti possono essere cancellati dal registro in caso di violazione dei loro obblighi o delle norme etiche professionali oppure per altre ragioni gravi, ad esempio laddove non possiedano più la qualifica richiesta, non abbiano adempiuto adeguatamente alle loro funzioni oppure qualora sia venuta meno l'affidabilità necessaria, per esempio, se giudicati colpevoli di un reato. I periti vengono rimossi dal registro su decisione del ministro, previa consultazione del pubblico ministero e dopo avere sentito l'interessato. La cancellazione dal registro avviene con revoca dell'incarico mediante decreto ministeriale. La revoca può essere impugnata dinanzi alle giurisdizioni amministrative. Non esistono codici di condotta o di etica applicabili ai periti, i quali sono tuttavia tenuti a rispettare i codici deontologici o altri codici professionali applicati alla loro figura specifica.

II. Qualifiche dei periti

I periti devono avere completato un determinato livello di istruzione nel loro ambito di specializzazione per potersi qualificare come tali. I titoli di studio sono indispensabili per l'iscrizione al registro dei periti tenuto dal ministero della Giustizia. I periti non devono necessariamente essere membri di un'associazione professionale per intervenire in qualità di esperti, né migliorare regolarmente le loro competenze (non esiste infatti un sistema di istruzione continua in ambito giuridico, ma è possibile seguire formazioni su base volontaria).

III. Remunerazione dei periti

La remunerazione dei periti è fissata per legge. In casi specifici, qualora l'incarico sia particolarmente complesso, l'organo giurisdizionale può decidere di non applicare la tariffa legale. Nella pratica, i periti chiedono solitamente alle parti di convenire sul pagamento di un importo superiore rispetto al compenso legale. In materia civile, quando il perito è nominato dall'organo giurisdizionale, la parte è tenuta a corrispondere il compenso in anticipo. I periti possono ricevere un pagamento anticipato sugli onorari, superiore alla tariffa legale. In ogni caso, alla fine del procedimento, l'organo giurisdizionale decide nella sentenza di merito chi debba sostenere l'onere finale delle spese. L'onere delle spese può essere suddiviso tra le parti. Le parti possono ottenere il patrocinio a spese dello Stato per la remunerazione del perito, in base a tassi prestabiliti.

In materia penale l'anticipo delle spese è sempre a carico dello Stato. Il convenuto è tenuto pagare il compenso del perito solo se condannato. Anche il compenso dei periti nominati su richiesta del pubblico ministero può essere versato dallo Stato.

IV. Responsabilità dei periti

Non esistono norme specifiche riguardanti la responsabilità dei periti. Il loro intervento è pertanto disciplinato da norme generali in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, che non prevedono limiti in termini di responsabilità. Non è fissato alcun obbligo riguardo alla copertura delle eventuali responsabilità del perito con un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

V. Informazioni supplementari sui procedimenti peritali

La nomina dei periti è disciplinata da uno statuto specifico del 7 luglio 1971, la "Loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes". Detta legge concerne solo la materia penale e amministrativa, mentre non esiste una legislazione specifica in materia civile. A questa ultima si applicano talune disposizioni dei codici di procedura penale o civile e lo statuto generale di procedura amministrativa del 21 giugno 1999, la "loi du 21 juin 1999 portant règlement de procedure devant les juridictions administratives".

Non vi sono differenze sostanziali tra le procedure di nomina in materia civile, amministrativa e penale. Nei procedimenti in ambito penale il convenuto ha tuttavia maggiori diritti rispetto alle altre materie. Nella stragrande maggioranza dei casi, i periti giudiziari vengono nominati nel corso di un procedimento preliminare, precedente il processo. Almeno metà delle richieste di nomina dei periti è avviata nell'ambito di procedimenti preliminari. La nomina di periti durante il procedimento principale è una pratica non molto comune.

1. Nomina dei periti

In Lussemburgo i periti giudiziari sono designati dall'organo giurisdizionale o ingaggiati dalle parti. Soltanto i giudici possono procedere alla nomina di un esperto con lo status di perito giudiziario, su richiesta delle parti oppure di propria iniziativa. Di sovente, in ambito penale il giudice istruttore, il "juge d'instruction", nomina il perito su richiesta del convenuto o del pubblico ministero. Il giudice istruttore può anche nominare il perito d'ufficio. Trattandosi in questo caso di una decisione preliminare, il principio del contraddittorio non si applica.

Il diritto penale prevede norme specifiche per i periti che intervengono come collaboratori o i controperiti a disposizione del convenuto.

In materia civile, commerciale e amministrativa, nei casi particolarmente urgenti può essere nominato un perito prima del processo.

a) Nomina a cura dell'organo giurisdizionale

Nel corso di un procedimento principale l'organo giurisdizionale nomina un perito giudiziario laddove reputi necessaria una consulenza su questioni tecniche emerse nel corso del procedimento. L'organo giurisdizionale può nominare un perito su richiesta delle parti oppure di propria iniziativa. I periti sono tenuti a segnalare ogni eventuale conflitto di interessi con le parti.

I periti possono essere nominati prima del processo se la questione è urgente oppure qualora sia necessaria una perizia in previsione di un imminente contenzioso nel merito. In tal caso, la nomina del perito nella fase preliminare è l'unico scopo del procedimento e le parti sono tenute a presentare una domanda specifica al riguardo. In genere un procedimento di questo tipo non può essere avviato senza che il convenuto abbia la possibilità di essere ascoltato dal giudice. In situazioni di estrema urgenza, i periti giudiziari possono tuttavia essere nominati immediatamente. In questo caso il convenuto deve però avere la possibilità di essere sentito in un secondo momento.

Al momento della richiesta di nomina di un perito giudiziario o della presentazione delle osservazioni riguardanti la proposta dell'organo giurisdizionale di nominarne uno, le parti possono proporre alcuni nominativi e convenire sulla scelta di un perito specifico. Un organo giurisdizionale che decida di nominare un perito giudiziario di propria iniziativa è tenuto a darne previa comunicazione alle parti e a chiedere la loro opinione prima di procedere alla nomina. Gli organi giurisdizionali non sono tenuti a nominare periti iscritti nel pertinente registro, benché solitamente la prassi in uso sia questa.

b) Nomina a cura delle parti

Benché non spetti mai alle parti nominare i periti giudiziari, queste possono essere coinvolte nella nomina di un perito da parte dell'organo giurisdizionale. Possono giungere a un accordo riguardo all'incarico, all'onere delle spese e persino alla scelta di un perito specifico. In questo ultimo caso inviano al perito scelto una lettera congiunta di nomina. Qualora le parti trovino un accordo, il giudice può acconsentire alla nomina del perito. Questa pratica è molto utilizzata nei procedimenti preliminari.

2. Procedura (civile)

Una volta nominato, il perito giudiziario convocherà le parti per discutere il caso con loro. In genere i periti comunicano con le parti tramite i rispettivi avvocati e informano l'organo giurisdizionale degli sviluppi. Non vi sono norme specifiche sulla gestione di questa fase, tranne l'obbligo di rispettare sempre il principio del procedimento in contraddittorio, in base al quale ciascuna parte ha il diritto di esprimere in ogni momento il proprio punto di vista su tutti gli aspetti del caso.

Esistono due limitazioni del suddetto principio. La prima riguarda l'esame da parte del perito di aspetti puramente fattuali, mentre la seconda le indagini relative alla sfera privata (visite mediche). In questi casi tuttavia il perito è tenuto a presentare i risultati delle indagini alle altre parti prima di completare la relazione peritale.

L'avanzamento delle indagini svolte dal perito è monitorato dall'organo giurisdizionale competente. Laddove riceva un'istanza in tal senso, l'organo giurisdizionale può decidere che il perito non è sufficientemente qualificato e designarne un altro. Poiché nella stragrande maggioranza dei casi viene nominato un unico perito, non vi è una procedura che preveda un incontro del perito prima del processo per affinare le questioni.

a) Relazione peritale

Il perito presenta la relazione peritale per iscritto. Non è prevista una struttura particolare da seguire per la redazione della relazione. Il perito ha ad ogni modo l'obbligo di svolgere il proprio incarico con lealtà e nel rispetto del principio del contraddittorio. Deve trattare tutti i quesiti fattuali posti nell'incarico conferitogli, ma non è autorizzato a rispondere su questioni legali. Il mandato del perito è limitato dall'organo giurisdizionale, tranne nei procedimenti in cui è stato nominato dalle parti senza l'intervento del giudice, nel cui ambito risponderà ai quesiti posti delle parti.

La stesura di una relazione preliminare non è obbligatoria, ma può avvenire laddove le circostanze del caso in oggetto lo richiedono, in particolare qualora sorgano nuove questioni durante l'espletamento dell'incarico oppure se le parti non collaborano con il perito.

È raro che il perito debba preparare una relazione aggiuntiva. Può succedere ad esempio qualora non abbia risposto a tutte i quesiti previsti dall'incarico oppure laddove sorgano in seguito domande supplementari. In tal caso l'organo giurisdizionale emetterà una nuova ordinanza, in cui dichiara la necessità di ulteriori contributi e specifica le domande cui il perito dovrà rispondere. Le parti possono presentare al giudice una richiesta di ulteriori chiarimenti. Nella pratica è tuttavia più probabile che venga nominato un altro perito, a seconda di quanto le parti si ritengano soddisfatte dalla prima relazione.

Le relazioni peritali possono essere contestate sia dalle dichiarazioni delle parti che da una contro-perizia. Gli organi giurisdizionali non sono vincolati dal parere espresso nelle relazioni peritali. In base alla giurisprudenza, l'organo giurisdizionale può discostarsi dal parere del perito quando sussistono buone ragioni per farlo, nello specifico se una o entrambe le parti dimostrano che la perizia è errata. Le perizie in contraddittorio hanno lo stesso valore probatorio, indipendentemente dal fatto che il perito sia stato nominato dall'organo giurisdizionale o dalle parti. Le perizie avviate da una parte, le perizie in contraddittorio, così come le perizie elaborate senza che il perito abbia rispettato il principio del contraddittorio, possono essere prodotte e discusse nel corso del processo, ma non hanno lo stesso valore probatorio delle perizie presentate nel rispetto di questo principio.

b) Udienze

I periti non sono tenuti a presenziare alle udienze preliminari. Devono invece partecipare all'udienza organizzata per rispondere alle domande dell'organo giurisdizionale dopo la presentazione della relazione peritale. Non sono sottoposti ad alcun esame incrociato in aula.

 

Le informazioni qui presentate sono state raccolte nel corso del progetto "Trovare un perito" dai contatti nazionali selezionati dall'Il link si apre in una nuova finestraIstituto europeo della perizia e del perito (EEEI).

Ultimo aggiornamento: 16/10/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trova un esperto - Malta

I. Elenchi e registri dei periti

L'organo giurisdizionale può utilizzare un elenco o registro di persone interessate a intervenire in qualità di periti. L'elenco o registro è tenuto dal dipartimento della Giustizia. I membri della magistratura sono liberi di scegliere quale perito nominare tra gli iscritti nell'elenco/registro messo a loro disposizione per uso interno. Il registro è a uso esclusivo della magistratura. Le persone che vogliano prestare servizio quali periti giudiziari devono manifestare il loro interesse, affinché il loro nominativo e i loro dati siano inseriti nell'elenco del dipartimento della Giustizia. Non prestano giuramento, ma sono tenute a compilare un modulo di dovuta diligenza in cui acconsentono alle verifiche condotte dal dipartimento della Giustizia e ad allegarvi una copia autenticata del mandato e/o delle qualifiche di cui sono in possesso, un certificato di condotta recente rilasciato dalla polizia, un curriculum vitae in formato Europass e una lettera motivazionale scritta a mano. In totale le persone interessate a svolgere la funzione di perito giudiziario sono all'incirca 1 000. Tuttavia, i giudici e i magistrati possono nominare qualunque persona ritengano idonea e competente anche se non inclusa negli elenchi (gli organi giurisdizionali hanno libertà di scelta). Infine, gli organi giurisdizionali pubblicano altresì tre elenchi di periti giudiziari per le professioni specifiche di architetto e ingegnere civile, contabile e ingegnere. Detti elenchi vengono pubblicati ogni anno nella Gazzetta del governo.

Il link si apre in una nuova finestraQui è pubblicato l'elenco di periti per il 2019 (pagina 4 e seguenti del PDF).

II. Qualifiche dei periti

I periti devono essere in possesso di una qualifica per potersi ritenere tali, ma non devono appartenere a un'associazione professionale. Non esistono sistemi di sviluppo professionale continuo o requisiti di miglioramento periodico, né corsi destinati ai periti. Il titolo di perito non è protetto e non è fatta alcuna distinzione tra i diversi tipi di periti. L'elenco/registro delle persone interessate a svolgere la funzione di perito giudiziario, gestito dal dipartimento della Giustizia, è suddiviso in base ai settori di competenza.

III. Remunerazione dei periti

La remunerazione dei periti è calcolata in base una tariffa prestabilita, mentre non vi sono restrizioni circa le modalità di remunerazione. Il compenso del perito è corrisposto da una sola parte, ma spetta all'organo giurisdizionale decidere quale parte debba pagare le spese. Le parti hanno la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato e non sono previste quote fisse. Per quanto riguarda il pagamento anticipato, l'organo giurisdizionale può ordinare alle parti di depositare un acconto presso l'organo giurisdizionale, che verrà riscosso dal perito una volta terminato l'incarico.

IV. Responsabilità dei periti

Si applicano i principi generali del diritto sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, senza alcun limite di responsabilità. I periti non sono tenuti a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

V. Informazioni supplementari

La nomina dei periti è disciplinata dagli Il link si apre in una nuova finestraarticoli da 644 a 682 del codice di organizzazione e procedura civile, capo 12, delle leggi di Malta.

Inoltre, in campo penale, la nomina dei periti è disciplinata dagli Il link si apre in una nuova finestraarticoli da 650 a 657 del codice penale, capo 9, delle leggi di Malta.

Nomina dei periti

Nei procedimenti civili i periti sono nominati dall'organo giurisdizionale e possono inoltre essere proposti dalle parti. I periti vengono quindi nominati su richiesta dell'organo giurisdizionale o delle parti nelle cause in cui è necessario determinare taluni punti tecnici, ad esempio, in casi riguardanti questioni edilizie, incidenti stradali, aspetti contabili, problemi medici e valutazioni dei danni.

Nei procedimenti penali i periti vengono selezionati dall'organo giurisdizionale. La procedura di contestazione dei periti è la stessa applicata nelle cause civili. Nei procedimenti penali i periti possono presentare la relazione peritale sia oralmente che per iscritto, in base alle indicazioni fornite dall'organo giurisdizionale. Nella relazione devono essere indicati i fatti e le circostanze su cui il perito fonda le proprie conclusioni. Qualora sia presentata oralmente, la perizia deve essere riassunta per iscritto dal cancelliere o dalla persona che ne fa le veci.

1. Nomina a cura dell'organo giurisdizionale

I periti sono tenuti per legge a dichiarare eventuali conflitti di interesse. Le perizie presentate dai periti nominati dall'organo giurisdizionale hanno maggior valenza rispetto a quelle dei periti nominati dalle parti.

2. Nomina a cura delle parti

Non esiste una procedura specifica per la nomina a cura delle parti. Le parti possono nominare di comune accordo un unico perito. L'organo giurisdizionale può ordinare alle parti di nominare un unico perito.

VI. Procedura

A) Procedura civile

Non vi sono differenze nella procedura di nomina per i procedimenti preliminari o preprocessuali.

1. Relazione peritale

Le parti sono tenute a fornire al perito istruzioni dettagliate e a precisare le questioni che il perito dovrà trattare. Il decreto dell'organo giurisdizionale che nomina il perito deve include il mandato che il perito dovrà esaminare. Una volta depositate le relazioni peritali e ricevuto il compenso, i periti sono chiamati a prestare giuramento sulla perizia e sottoposti quindi all'esame incrociato di entrambe le parti.

Non è prevista una struttura prestabilita per la relazione peritale e i periti non sono tenuti a redigere una versione preliminare. Devono tuttavia rispondere alle domande delle parti nella relazione definitiva. L'articolo 665 del codice di organizzazione e di procedura civile, capo 12, delle leggi di Malta, precisa il contenuto della relazione peritale. In base a tale articolo, nella relazione devono essere indicate le indagini svolte e le motivazioni delle conclusioni. L'articolo stabilisce inoltre che la relazione debba essere dattiloscritta o scritta a penna in modo chiaro e leggibile. La relazione peritale non deve essere integrata da piani o modelli, a meno che non sia l'organo giurisdizionale a chiederlo oppure qualora le parti vi acconsentano.

2. Udienze

Il perito non è tenuto a partecipare ad un'udienza preliminare. Di norma i periti informano le parti soltanto in merito alle sedute che fisseranno e durante le quali presenteranno le loro eventuali richieste alle parti. I periti sono solitamente sottoposti a esame incrociato da entrambe le parti durante l'udienza. L'organo giurisdizionale non monitora né verifica l'andamento delle indagini condotte dei periti, né effettua un controllo di qualità del lavoro svolto. Le parti possono impugnare la relazione del perito sia per mezzo di dichiarazioni che di controperizie. L'organo giurisdizionale non è tenuto ad accogliere una relazione peritale contraria alle proprie convinzioni.

 

Le informazioni qui presentate sono state raccolte nel corso del progetto "Trovare un perito" dai contatti nazionali selezionati dall'Il link si apre in una nuova finestraIstituto europeo della perizia e del perito (EEEI).

Ultimo aggiornamento: 10/09/2020

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Trova un esperto - Paesi Bassi

I. Elenchi e registri dei periti

Nei Paesi Bassi vi sono due registri, uno essenzialmente per il diritto civile e amministrativo (LRGD) e uno in particolare per il diritto penale (NRGD). Oltre ai due registri esistono altresì l'lstituto di perizia per i mezzi di prova forensi (NFI) e l'Istituto di perizia per il diritto ambientale (STAB), entrambi registrati sui libri paga dello Stato olandese, nonché l'Associazione olandese per le perizie mediche specialistiche (NVMSR). I periti sono iscritti nei registri in base alla loro specializzazione. La conservazione dei registri dei periti è diversificata: i registri LRGD e quello dell'NVMSR sono privati, i registri NRGD e quello dell'NFI sono gestiti dal ministero della Giustizia, mentre lo STAB è un organismo indipendente, al servizio esclusivo della magistratura. Gli organi giurisdizionali non sono responsabili dei registri nei Paesi Bassi, né della qualità dei periti che vi figurano. Essi fanno affidamento sulle garanzie di qualità fornite dai diversi organismi. I giudici sono a ogni modo coinvolti nel processo di ammissione e/o accreditamento per i registri LRGD e NRGD.

Collegamenti:

I registri NRGD/LRGD, quello dell'associazione NVMSR e il sito web dello STAB sono pubblicamente accessibili. Esistono diversi strumenti per la ricerca di un perito. I periti dello STAB non possono tuttavia essere consultati dalle parti, poiché, essendo nominati esclusivamente per la consulenza ai giudici, potrebbero esservi dubbi circa la loro indipendenza. Accesso pubblico: si veda la pagina Il link si apre in una nuova finestratrovare un perito. Lo strumento riguarda solo i periti del registro LRGD. È suddiviso per specializzazione e include anche tutti i periti che lavorano presso lo STAB.

I membri dell'NVMSR devono seguire una formazione e sostenere un esame per ottenere la qualifica di perito giudiziario accreditato.

Per l'iscrizione al registro NRGD, i periti devono superare una procedura di accreditamento, in cui si tiene conto sia del loro settore di competenza, in cui dovrebbero eccellere con affidabilità, nonché nel loro ruolo di periti presso gli organi giurisdizionali, sia delle competenze necessarie per agire quali periti di qualità nell'ambito di un procedimento. Il registro LRGD si basa sulla certificazione delle norme professionali fissate dagli organismi professionali e dalle associazioni (di categoria) della professione stessa, su una formazione sul ruolo di perito e su un sistema di formazione continua.

Lo STAB ha norme di assunzione molto severe e un sistema di formazione permanente molto rigido. La revisione tra pari delle relazioni peritali rappresenta una procedura standard nell'ambito dello STAB.

I periti non sono tenuti a prestare giuramento. I periti possono essere cancellati dai registri in seguito a reclami formali per non aver seguito le regole di condotta applicabili ai diversi organi giurisdizionali, molto simili tra loro.

I registri sono aggiornati dagli organi amministrativi cui compete la gestione.

II. Qualifiche dei periti

Per potersi dichiarare tali, i periti del registro LRGD devono essere membri di un'associazione professionale, che di conseguenza fissa i criteri di professionalità e i requisiti di istruzione necessari. Per l'ammissione al registro NRGD i periti devono soddisfare requisiti elevati in termini di formazione. I periti sono spesso membri di un'associazione professionale, ma ci sono settori "di nicchia" per i quali non esistono organismi professionali, e di conseguenza l'appartenenza a un'associazione di categoria non è strettamente obbligatoria. Per lo STAB, per il registro LRGD e molto probabilmente per il registro NRGD, è richiesta una formazione permanente mediante corsi di perfezionamento professionale continuo. Ad esempio, per i membri dello STAB il 15% del tempo è riservato a questa finalità, mentre quelli del registro LRGD devono dedicare alla formazione minimo 6 ore all'anno. Spesso gli organismi professionali accreditano gli istituti di formazione, che dovranno dimostrare l'effettivo svolgimento della formazione, ad esempio fornendo gli elenchi delle iscrizioni ai siti web elaborati dagli organismi di formazione. La formazione persegue due obiettivi, ossia l'acquisizione di conoscenze in ambito giudiziario da un lato e di competenze dall'altro.

III. Remunerazione dei periti

Nei procedimenti penali e amministrativi la remunerazione del perito è a carico dello Stato. Esiste un sistema di compensi fissi e il perito è tenuto a calcolare il proprio onorario in anticipo. La situazione è diversa per lo STAB, i cui periti sono pagati dal ministero dell'Ambiente. Nelle cause civili il pagamento del perito spetta alle parti.

IV. Responsabilità dei periti

I periti sono considerati responsabili conformemente al diritto generale sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Non sono obbligati per legge o dal giudice responsabile delle nomine ad avere un'assicurazione di responsabilità civile. I periti possono essere assicurati dalla società per cui lavorano. I periti indipendenti decidono se sottoscrivere o meno un'assicurazione. In diverse associazioni professionali la sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile è tuttavia obbligatoria.

V. Informazioni supplementari sui procedimenti peritali

Le principali disposizioni di legge applicabili alla perizia giudiziaria nei Paesi Bassi sono l'articolo 194 del codice di procedura civile e l'articolo 8.47 dell'AwB, il codice di diritto amministrativo e la legge per la perizia giudiziaria in materia penale.

Tali normative costituiscono un quadro di riferimento, mentre gli orientamenti dettagliati per la perizia giudiziaria sono contenuti nel documento Il link si apre in una nuova finestraOrientamenti pratici per i periti nelle cause di diritto civile olandese.

Esiste inoltre un codice di condotta – con una base giuridica – per i periti del diritto penale, nonché un codice di condotta predisposto dall'Alta corte amministrativa per le perizie giudiziarie. Per la maggior parte delle tipologie di perizie sono applicati altri requisiti riguardanti la qualità della perizia o le qualifiche dei periti.

Il titolo di perito non è protetto.

1. Nomina dei periti

I periti possono essere nominati dall'organo giurisdizionale e dalle parti coinvolte. La nomina dei periti nei procedimenti amministrativi è simile a quella dei procedimenti civili, a parte per il fatto che in materia amministrativa le spese sono a carico dello Stato, mentre nei procedimenti civili sono a carico delle parti. In tutti i casi il perito nominato dall'organo giurisdizionale ha il dovere di rispondere ai quesiti formulati da questo ultimo (possibilmente, previa consultazione delle parti). Nei procedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale penale, il perito può essere nominato dal pubblico ministero o dal giudice durante le indagini. In questi casi è utilizzato un registro regolamentato dalla legge, per il quale il perito deve soddisfare requisiti più stringenti rispetto a quelli necessari per i procedimenti civili e amministrativi. Tutti i periti nominati dall'organo giurisdizionale hanno l'obbligo legale di segnalare qualsiasi conflitto di interessi.

1.a Nomina a cura dell'organo giurisdizionale

L'organo giurisdizionale in ambito civile ha la facoltà di nominare un perito d'ufficio o su esplicita richiesta di parte, laddove i fatti pertinenti alla causa possano essere accertati solo con l'aiuto di uno specialista. In questo caso l'udienza orale è rinviata a una data successiva alla consegna della relazione peritale. L'organo giurisdizionale è libero di nominare qualsiasi persona ritenga idonea ad agire in qualità di perito. La prassi più comune utilizzata da tutti gli organi giurisdizionali è nominare un perito tra quelli iscritti nel registro pertinente. Il perito è tenuto a segnalare all'organo giurisdizionale ogni eventuale conflitto di interessi. I periti nominati dall'organo giurisdizionale hanno accesso al fascicolo della causa. Nei procedimenti civili vi sono regole molto rigide applicate agli altri periti consultati dal perito nominato durante il proprio incarico, poiché le parti devono sapere in anticipo le persone che vengono consultate e le domande che verranno poste loro.

1.b Nomina a cura delle parti

Quando sono le parti a nominare un perito, solitamente la nomina è effettuata all'inizio del procedimento legale, per dare forma al caso. L'organo giurisdizionale può utilizzare queste relazioni peritali per decidere in merito al caso. In qualsiasi momento del procedimento, il giudice può nominare un perito su richiesta delle parti. Tutti i periti coinvolti sono tenuti a lavorare seguendo le regole e i codici di condotta applicabili al perito nominato dall'organo giurisdizionale.

Le parti possono altresì chiedere di nominare uno stesso perito, non essendovi regole specifiche che disciplinano questo aspetto. È altresì possibile, pur non essendo una pratica comune, che l'organo giurisdizionale ordini alle parti di nominare un unico perito.

2 Procedura

2.a Procedura civile

L'organo giurisdizionale controlla l'andamento delle indagini dei periti solo in termini di gestione del tempo. Non è invece condotto alcun controllo di qualità sull'operato del perito, cui non è fatto riferimento nelle sentenze. Lo STAB riceve tuttavia dagli organi giurisdizionali regolari riscontri sull'operato dei periti, benché l'istituto sia raramente interpellato nell'ambito di procedimenti civili.

Le parti possono impugnare la relazione peritale con dichiarazioni o una controperizia. Gli organi giurisdizionali non sono vincolati dalla relazione peritale, ma seguono solitamente il parere dei periti che hanno nominato. I periti nominati dall'organo giurisdizionale tendono ad avere maggiore influenza rispetto a quelli nominati dalle parti. Non sono previste procedure che prescrivano la tenuta di riunioni o esami incrociati dei periti prima del processo, al fine di cercare di affinare le questioni in oggetto e far comprendere all'organo giurisdizionale le differenze.

I periti possono essere in contatto con le parti durante il procedimento, ma solo se necessario per l'accertamento dei fatti e alla presenza di tutte le parti. Alle riunioni organizzate dai periti devono essere presenti tutte le parti, affinché i periti possano raccogliere le opinioni di tutte, purché la pratica non sia infattibile a causa di norme professionali, ad esempio nelle cause in ambito medico.

1. Relazione peritale

Nei Paesi Bassi esiste un modello per le relazioni peritali. Ai periti viene chiesto di preparare una relazione preliminare, sulla quale le parti hanno il diritto di fare osservazioni. Il perito è tenuto a esaminare le argomentazioni delle parti sia nella relazione preliminare che in quella definitiva. Non è necessario rispettare altri requisiti specifici nella relazione. Se l'organo giurisdizionale lo dispone, il perito deve presentare una perizia supplementare, ad esempio laddove sorgano nuovi quesiti. La perizia viene di norma redatta per iscritto, ma può anche essere presentata oralmente in udienza.

2. Udienze

L'organo giurisdizionale dispone che il perito partecipi alle udienze solo in casi eccezionali, su richiesta delle parti oppure di sua iniziativa. L'esame incrociato non è una pratica comune.

2.b Altro

Le differenze per le altre materie del diritto diverse da quella civile sono minime.

 

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Ultimo aggiornamento: 22/09/2020

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Trova un esperto - Austria

I. Elenchi e registri dei periti

In Austria, le persone disponibili a lavorare come periti in un procedimento giudiziario o nell'ambito di un'indagine della procura sono iscritte nell'elenco dei periti giudiziari tenuto dai presidenti dei tribunali regionali per le rispettive circoscrizioni giurisdizionali regionali, con registrazioni suddivise per settore specialistico.

I registri sono pubblicamente accessibili Il link si apre in una nuova finestraqui.

I periti devono presentare una domanda e superare un esame per essere inseriti nell'elenco dei periti giudiziari.

II. Qualifiche dei periti

I candidati che intendano essere nominati dagli organi giurisdizionali devono dimostrare di possedere un'esperienza professionale nel loro settore di competenza. I periti devono avere una conoscenza fondamentale dei principi più importanti del diritto processuale austriaco, saper redigere una relazione peritale e dimostrare di avere dieci o cinque anni di esperienza professionale maturata nel periodo immediatamente precedente la loro iscrizione nell'elenco (se sono in possesso di un diploma di laurea pertinente o hanno completato un corso di studi presso una scuola professionale superiore) nel settore specialistico in questione. Devono inoltre avere piena capacità giuridica ed essere affidabili, intendendo per affidabilità una condotta generale irreprensibile, quale garanzia di imparzialità e qualità nello svolgimento della loro attività.

La domanda di iscrizione al registro dei periti "giurati e certificati" ( come "perito riconosciuto" secondo la formulazione dello European Expertise and Experts Institute (Istituto europeo della perizia e del perito, EEEI)) deve essere presentata al presidente del tribunale regionale della circoscrizione in cui il candidato risiede abitualmente o svolge la proprio attività professionale.

Nel corso della procedura di iscrizione, il presidente competente dell'iscrizione chiederà a una commissione di preparare un parere peritale per accertare il rispetto dei requisiti di iscrizione.

I periti sono tenuti a prestare giuramento per poter essere iscritti nel registro.

Laddove soddisfino tutti i requisiti di cui sopra, saranno nominati dal presidente responsabile dell'iscrizione per un periodo di cinque anni. Dopo ogni quinquennio i periti devono presentare una nuova domanda. Nel caso in cui soddisfino ancora tutti i requisiti, la loro iscrizione nell'elenco dei periti giudiziari è prorogata (generalmente senza dover sostenere un altro esame).

I periti possono essere cancellati dal registro dei periti giudiziari su loro richiesta oppure qualora non soddisfino più i requisiti necessari o ancora in seguito a una decisione del presidente responsabile dell'iscrizione. Le decisioni di cancellare un perito dal registro o di non procedere alla sua re-iscrizione devono essere debitamente motivate e possono essere contestate.

Esiste un codice etico (Ethikkodex – consultabile Il link si apre in una nuova finestraqui)pubblicato dall'Associazione austriaca dei periti giurati e certificati.

III. Remunerazione dei periti

III.1 Informazioni generali

La remunerazione dei periti è disciplinata dalla legge austriaca sul diritto al compenso (Gebührenanspruchsgesetz — consultabile Il link si apre in una nuova finestraqui). Tale legge contiene disposizioni generali applicabili ai periti e prevede altresì un sistema di remunerazione specifico per medici, antropologi, dentisti, veterinari, periti dei settori delle analisi chimiche e dei veicoli a motore.

III.2 Spese

L'ammontare delle spese dipende solitamente dalla complessità della perizia. Nei procedimenti in materia penale e di diritto di famiglia, tra l'altro, è previsto un sistema di remunerazione specifico per talune categorie di periti (cfr. sezione III.1).

III.3 Pagamento

I periti devono presentare all'organo giurisdizionale la fattura relativa al proprio compenso entro quattro settimane dalla redazione della perizia. Il compenso è generalmente corrisposto mediante bonifico bancario.

III.3.1 Procedimenti civili

Nei procedimenti civili, prima che un perito inizi a lavorare sulla relazione peritale, il giudice ordina di norma che entrambe le parti versino un Kostenvorschuss (anticipo) all'organo giurisdizionale. L'importo di tale pagamento dipende dalla complessità del caso e dalla portata della perizia. Il compenso è generalmente calcolato in base al numero di ore impiegate dal perito per il caso moltiplicato per una tariffa oraria. Sono incluse anche le spese e l'IVA. Il giudice ordina l'importo che le parti devono depositare in base alla sua esperienza. Se l'importo depositato non è sufficiente, può essere chiesto il versamento di un ulteriore anticipo.

III.3.2 Procedimenti penali

Nei procedimenti penali, il compenso del perito è a carico dello Stato e, in caso di condanna, la persona condannata è tenuta a rimborsare le spese.

III.3.3 Procedimenti in materia di famiglia

Nei procedimenti in materia di famiglia, il compenso del perito è generalmente a carico dello Stato.

III.4 Patrocinio a spese dello Stato

Di norma il patrocinio a spese dello Stato è garantito alle persone che, per la loro situazione economica, non possono sostenere del tutto o in parte le spese processuali, incluse quelle per i periti. I beneficiari dell'assistenza giudiziaria sono tenuti a rimborsare la totalità o parte delle spese laddove la loro situazione finanziaria subisca un netto miglioramento entro tre anni dal procedimento. È opportuno notare che la parte soccombente è sempre tenuta a pagare le spese della parte vincente.

III.5 Rimborso del compenso dei periti

L'organo giurisdizionale decide sulle spese relative al perito in una decisione autonoma in materia di compenso oppure nel contesto della sua sentenza. Gli importi definiti sono pertanto esecutivi.

Responsabilità dei periti

I periti sono considerati responsabili conformemente al diritto generale sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Sono tenuti a coprire le eventuali responsabilità con un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

V. Informazioni supplementari sui procedimenti peritali

Il sito web dell'Associazione austriaca dei periti giurati e certificati (Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs – accessibile Il link si apre in una nuova finestraqui) contiene informazioni dettagliate sulle spese (modelli di compensi) e sulle condizioni di iscrizione nell'elenco dei periti giudiziari. Il sito web è essenzialmente informativo e di facile accesso per tutti.

V.1 Basi giuridiche

Le disposizioni giuridiche principali applicabili alle perizie giudiziarie in Austria sono:

  • gli articoli da 351 a 367 del codice di procedura civile austriaco (österreichische Zivilprozessordnung (ZPO) — consultabile Il link si apre in una nuova finestraqui)
  • l'articolo 31 della legge sulle cause non contestate( Außerstreitgesetz — consultabile Il link si apre in una nuova finestraqui)
  • gli articoli 52 e 53a del codice di procedura amministrativa austriaco del 1991 (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – consultabile Il link si apre in una nuova finestraqui)
  • gli articoli 104, 112, 112a e da 125 a 128 del codice di procedura penale austriaco del 1975 (österreichische Strafprozessordnung – consultabile Il link si apre in una nuova finestraqui).

V.2. Nomina dei periti

I periti possono essere nominati dall'organo giurisdizionale, ma non dalle parti coinvolte. La nomina dei periti nei procedimenti amministrativi è simile a quella nei procedimenti civili. Nei procedimenti penali il perito può essere nominato dal pubblico ministero.

V.2.a. Nomina a cura dell'organo giurisdizionale

L'organo giurisdizionale in ambito civile ha la facoltà di nominare un perito, d'ufficio o su richiesta esplicita di una parte del procedimento, salvo che i fatti della causa possano essere risolti diversamente. L'organo giurisdizionale è libero di nominare qualsiasi persona ritenga idonea ad agire in qualità di perito. Il perito deve segnalare all'organo giurisdizionale eventuali conflitti di interesse. I periti nominati dall'organo giurisdizionale hanno accesso ai documenti pertinenti del fascicolo giudiziario.

V.2.b. Nomina a cura delle parti

In Austria i periti privati vengono scelti dalle parti. Le loro relazioni peritali devono essere confermate e presentate dalle parti, altrimenti saranno giudicate inammissibili e respinte. Se tali requisiti sono soddisfatti, l'organo giurisdizionale esamina e valuta il parere del perito. La relazione peritale è considerata un elemento di prova, ma non può annullare la perizia di un perito nominato dall'organo giurisdizionale. Piuttosto, essa avvalora la base giuridica dell'argomentazione addotta da una parte.

L'organo giurisdizionale può decidere se fondare o meno il ragionamento della sentenza sul parere del perito nominato dalla parte.

V.3 Procedura

V.3.a. Relazione peritale

La relazione peritale può essere presentata per iscritto od oralmente. Non vi sono disposizioni che disciplinino il modo in cui una relazione peritale dovrebbe essere strutturata.

Laddove ritenga che la perizia sia incompleta o in caso di colpa ingiustificata del perito, l'organo giurisdizionale può, d'ufficio o su richiesta delle parti, disporre la redazione di una nuova perizia o di una perizia supplementare. L'organo giurisdizionale può altresì ordinare che, a causa della condotta scorretta non giustificata, le spese processuali siano a carico del perito.

Le parti possono tentare di invalidare o contestare la relazione peritale presentando osservazioni pertinenti o una controperizia.

Nei procedimenti civili le parti sono coinvolte da vicino nelle attività dei periti, con i quali sono tenute a cooperare e a fornire tutti i documenti da loro richiesti. Possono interrogare direttamente i periti durante i procedimenti in contraddittorio e chiedere a questi ultimi di commentare le loro osservazioni.

V.3.b. Udienze

In caso di presentazione di una perizia scritta, l'organo giurisdizionale decide se e in quale misura la partecipazione del perito alle udienze sia necessaria (su richiesta delle parti, se del caso).

Le informazioni qui presentate sono state raccolte nel corso del progetto "Trovare un perito" dai contatti nazionali selezionati dall'Il link si apre in una nuova finestraIstituto europeo della perizia e del perito (EEEI).

Ultimo aggiornamento: 23/10/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trova un esperto - Polonia

I. Elenchi e registri dei periti

Ciascun tribunale regionale ha il proprio elenco dei periti. Il responsabile della pubblicazione è il presidente del tribunale regionale. Cfr.: Il link si apre in una nuova finestrahttps://lublin.so.gov.pl/lista-bieglych,m,m1,2,270 per Lublino o Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.krakow.so.gov.pl/fck_pliki/file/Testowy/Biegli/Biegli_20180205_strona.pdf pliki/file/Testowy/Biegli/Biegli 20180205 strona.pdf per Cracovia. I registri sono accessibili al pubblico.

Vi è una qualifica relativa all'età – la persona che aspira a diventare un perito deve avere almeno 25 anni. I periti devono essere in possesso di conoscenze specialistiche teoriche e pratiche in specifiche branche della scienza, della tecnologia, dell'arte, dell'artigianato o di altri settori. I criteri non sono formalizzati. Spetta al presidente del tribunale regionale giudicare se il candidato soddisfa tutte le condizioni per diventare un perito. Per iscriversi i periti devono prestare giuramento. Le persone che intendono iscriversi all'elenco dei periti devono presentare domanda al presidente del tribunale regionale.

Il perito può essere rimosso dal registro dal presidente del tribunale regionale nei seguenti casi:

  • su sua richiesta;
    • laddove il perito non soddisfi più i requisiti per assolvere a tale funzione o qualora venga stabilito che i requisiti non risultavano soddisfatti al momento dell'iscrizione e non lo sono ancora;
  • per motivazioni importanti, in particolare in caso di svolgimento non corretto delle attività.

Non esiste alcun codice di condotta o deontologico specifico applicabile ai periti, ma essi sono tenuti a

rispettare il codice di procedura civile/amministrativa/penale.

I registri vengono aggiornati periodicamente. Ogni anno, nel mese di gennaio, il presidente del tribunale regionale comunica l'elenco dei periti giudiziari ai tribunali distrettuali e al ministero della Giustizia, inoltre notifica prontamente a tutti eventuali variazioni dell'elenco e l'avvio di procedimenti penali o di interdizione in relazione a dette persone.

L'iscrizione dei periti ha validità cinque anni.

Sono elencati periti per particolari branche della scienza, della tecnologia, dell'arte, dell'artigianato o di altri settori. L'elenco delle specializzazioni è molto lungo e diversificato.

Una volta inseriti in elenco, i periti non hanno obblighi particolari. Non hanno alcun obbligo di formazione continua, sebbene esistano studi e corsi post-universitari. Tuttavia, nella pratica, per ottenere il rinnovo dell'iscrizione per il periodo successivo dovrebbero poter dimostrare di aver approfondito le loro conoscenze (partecipando a corsi, conferenze, studi post-universitari, ecc.).

II. Qualifiche dei periti

I periti devono essere in possesso di conoscenze specialistiche teoriche e pratiche in specifiche branche della scienza, della tecnologia, dell'arte, dell'artigianato o di altri settori. I criteri non sono formalizzati. Spetta al presidente del tribunale regionale giudicare se il candidato soddisfa tutte le condizioni per diventare un perito.

I periti non devono necessariamente essere membri di un ordine professionale. Essi non sono formalmente tenuti a migliorare le loro abilità regolarmente e non è presente alcun sistema di formazione professionale continua. Pur essendo periti, non sono tenuti a dimostrare la loro partecipazione a ulteriori corsi di formazione e non è previsto alcun metodo di verifica delle conoscenze acquisite. Tuttavia, per ottenere il rinnovo dell'iscrizione per il periodo successivo devono poter dimostrare di aver approfondito le loro conoscenze.

III. Remunerazione dei periti

La remunerazione dei periti è stabilita dal regolamento del ministero della Giustizia, del 24 aprile 2013, sulla determinazione degli onorari dei periti, sulle somme forfettarie e su come documentare le spese necessarie al rilascio di un parere. Le tariffe orarie dei periti sono state fissate nell'ambito dell'importo di base stabilito dalla legge di bilancio. In generale la remunerazione dei periti è legata al numero di ore dedicate alla perizia e al loro titolo di studio. Il regolamento fissa una tariffa minima e massima.

L'obbligo di pagamento della remunerazione dei periti è gestito dal sistema giudiziario o è a carico di una delle parti. Le parti hanno diritto a ottenere il rimborso (in base al gratuito patrocinio) relativamente alla remunerazione dei periti senza prescrizione di tariffa.

La remunerazione è fissata da un regolamento. In casi specifici, specialmente per incarichi difficili, la tariffa legale può essere superata subordinatamente a specifica decisione del giudice. Tuttavia, nella pratica, nella procedura civile i periti hanno bisogno del consenso delle parti per ricevere un onorario più alto.

In materia civile, in caso di nomina da parte del giudice, una delle parti è tenuta a pagare il perito in anticipo. I periti possono ricevere il pagamento anticipato del loro onorario. Al termine del procedimento, nella sentenza nel merito, il giudice decide a chi spetta l'onere finale. Esso può essere condiviso dalle parti.

In materia penale i periti sono pagati dallo Stato (con imposizione esclusivamente a carico dell'imputato in caso di condanna): i fondi pagati dallo Stato sono soggetti a verifica da parte del controllo finanziario statale, che può contestare i pagamenti eseguiti in contravvenzione alla legge sulle finanze pubbliche.

IV. Responsabilità dei periti

Ai sensi del diritto penale, il perito che presenta un parere falso può essere condannato a reclusione fino a 10 anni.

Non esistono disposizioni civili specifiche in merito. Alla responsabilità dei periti si applicano le normative generali del diritto civile (diritto al risarcimento per fatto illecito/diritto contrattuale).

I periti non sono tenuti a stipulare un contratto assicurativo che copra i rischi relativi alla loro responsabilità professionale.

V. Informazioni supplementari sulle procedure relative a una perizia

La nomina dei periti è disciplinata dall'ordinanza del ministero della Giustizia del 24 gennaio 2005. Ulteriore regolamentazione è stabilita nei codici di procedura civile, di procedura penale e di procedura amministrativa. Nei procedimenti civili le parti possono richiedere la nomina di un perito. Solitamente, in procedura civile, la nomina di un perito dipende dal pagamento anticipato da parte delle parti richiedenti dei costi relativi all'elaborazione di un parere.

In generale, le stesse norme si applicano in procedura civile, penale e amministrativa. Non vi sono differenze fondamentali tra le procedure di nomina in materia civile, amministrativa e penale.

Il titolo di perito giudiziario può essere usato esclusivamente durante e ai fini dell'elaborazione di una perizia per tribunali o procure. In Polonia sono presenti circa 15 000 periti.

1. Nomina dei periti

La nomina dei periti con lo status di periti giudiziari spetta solo ai giudici e alla procura (d'ufficio o su richiesta delle parti). Il parere elaborato per incarico del giudice o della procura costituisce un tipo particolare di prova denominato perizia.

Le parti possono rivolgersi privatamente a periti, ma la loro relazione sarà depositata come altra prova.

a) Nomina a cura del giudice

Il giudice utilizza un elenco di periti. Ciascun tribunale regionale ha il proprio elenco dei periti. La nomina di un perito del registro (locale) è una prassi seguita ampiamente dagli organi giurisdizionali. Tuttavia, non è obbligatorio utilizzare un registro.

b) Nomina a cura delle parti

Sebbene i periti giudiziari non siano mai nominati dalle parti, nei procedimenti civili e amministrativi possono avvalersi di periti propri. Esse non sono tenute a seguire particolari processi o procedure.

2. Procedura

a) Procedura civile

Nei procedimenti civili il perito non è obbligato a partecipare all'udienza preliminare (se prevista). Il giudice controlla lo svolgimento dell'indagine dei periti rispetto alle tempistiche. Il giudice è "il massimo esperto" e giudica la qualità del parere. I giudici non sono vincolati al parere espresso nelle relazioni peritali e decidono se il parere possa costituire una base per stabilire i fatti nel caso.

  1. Relazione del perito

I periti depositano in atti una relazione scritta. Non c'è una struttura particolare che l'esperto deve seguire nella sua relazione peritale. Non vi è l'obbligo di presentare una relazione peritale preliminare. Nella relazione finale il perito è tenuto a prendere in considerazione le argomentazioni delle parti. In molti casi il perito deve consegnare una relazione supplementare quando una delle parti presenta domanda in tal senso e il giudice la accoglie, o su richiesta del giudice stesso. Ciò può avvenire quando il perito non ha risposto a tutte le domande incluse nell'incarico o laddove sorgano domande aggiuntive in un secondo momento.

Il giudice emetterà una nuova ordinanza dichiarando la necessità di ulteriori contributi e specificando le domande a cui rispondere. Le parti possono presentare domanda di ulteriori chiarimenti al giudice. Tuttavia, nella pratica, è più probabile che venga nominato un altro perito, a seconda del grado di soddisfazione rispetto alla prima relazione.

  1. Udienza dinanzi al giudice

I periti sono tenuti a essere presenti all'udienza al fine di rispondere alle domande del giudice e delle parti dopo il deposito della relazione. Essi possono essere interrogati dal giudice.

b) Altro

Alcuni periti sono nominati per partecipare all'udienza in qualità di testimoni o parti, soprattutto gli psicologi. Essi valutano le capacità percettive delle persone e presentano le proprie osservazioni.

 

Le informazioni presentate qui sono state raccolte durante il progetto "Find an expert" tramite i contatti selezionati nei vari paesi dall'Il link si apre in una nuova finestraEuropean Expertise & Experts Institute EEEI.

Ultimo aggiornamento: 27/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trova un esperto - Portogallo

I. Elenchi e registri di esperti

Oltre alle procedure previste dal codice di espropriazione, non esistono altri elenchi ufficiali o registri di esperti in Portogallo. Il codice di espropriazione (approvato con legge n. 168/99 del 18 settembre) prevede l'intervento di esperti che siano inseriti nell'elenco ufficiale dei procedimenti relativi alla dichiarazione di pubblica utilità di un esproprio e dei procedimenti relativi all'esecuzione di requisizioni eseguite dallo Stato, compreso il procedimento di arbitrato e le impugnazioni relative a entrambi i procedimenti.

Le valutazioni e gli esami effettuati dall'esperto, in particolare, risultano nella determinazione di un equo indennizzo da versare alla parte espropriata. L'importo deve basarsi sull'accertamento dei fatti indispensabili per il calcolo di tale indennizzo.

Ai sensi del Il link si apre in una nuova finestraDecreto-Legge n. 125/2002 del 10 maggio, che disciplina le condizioni per l'assolvimento degli incarichi di un esperto o di un arbitro nei suddetti procedimenti, la Il link si apre in una nuova finestraDirezione generale dell'Amministrazione della giustizia (DGAJ), rappresenta l'autorità incaricata di pubblicare e aggiornare l'Il link si apre in una nuova finestraelenco ufficiale di esperti e di avviare i procedimenti per la selezione e l'assunzione di esperti. I compiti degli esperti sono in particolare i seguenti:

  1. Previsione degli oneri per l'esproprio.
  2. Svolgimento di rilievi.
  3. Svolgimento della valutazione.
  4. Partecipazione a un procedimento arbitrale.

Inoltre, gli esperti vengono anche scelti dagli elenchi ufficiali nei casi in cui la legge consente l'espropriazione di beni mobili, in particolare a norma dell'articolo 16 della Il link si apre in una nuova finestraLegge 13/85 del 6 luglio (Legge relativa al patrimonio culturale portoghese).

L'elenco degli esperti viene aggiornato periodicamente.

Non esiste uno strumento di ricerca per trovare un esperto in Portogallo.

II. Qualifiche di un esperto

Per essere registrati nell'elenco, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. Essere in possesso di un adeguato titolo di studio come previsto nell' Il link si apre in una nuova finestraOrdinanza N. 788/2004 del 9 luglio;
  2. essere maggiorenne;
  3. non essere stato escluso dall'esercizio di funzioni pubbliche o non essere stato escluso dall'assolvimento di incarichi che un esperto deve svolgere;
  4. essere in possesso della resistenza fisica e delle qualità mentali necessarie per eseguire tali incarichi;
  5. essere in regola con la normativa relativa alle vaccinazioni.

III. Remunerazione degli esperti

Gli esperti nominati dagli organi giurisdizionali non possono ricevere anticipi sulla loro remunerazione.

La remunerazione dell'esperto viene stabilita ai sensi dell'articolo 17 del regolamento sulle spese di giudizio, approvato dal Il link si apre in una nuova finestraDecreto legge n. 34/2008 del 26 febbraio, in base alla tabella IV: tra 1 e 10 unità di conti (UC) (102 euro rappresentano il valore di un'unità). Il primo febbraio 2017 la Corte costituzionale portoghese, con pronuncia vincolante, ha dichiarato incostituzionale la norma che impediva una remunerazione superiore al limite del 10 UC (1 020) per il principio di proporzionalità.

Nel caso di un esperto scelto dal giudice, le spese di viaggio sono rimborsate in anticipo.

La remunerazione degli esperti è regolata nel modo seguente:

Procedura civile

I costi del procedimento includono la remunerazione dei periti. Ogni partecipante sostiene le spese processuali occorse nel corso del procedimento, compresi i costi di coloro che lo rappresentano. Il giudice stabilisce per la parte vittoriosa in maniera assoluta nella controversia il rimborso delle spese necessarie per l'esercizio efficace o la difesa di un diritto nei confronti della parte soccombente.

Qualora la parte risulti vittoriosa solo in parte, il giudice disporrà equamente sul pagamento delle spese o stabilirà che nessuna delle parti ha diritto al rimborso delle spese. In base a quanto risulta dal procedimento, lo Stato ha diritto al rimborso delle spese occorse nel corso del procedimento che saranno sostenute dalle parti a meno che queste ultime siano esenti rispetto ai suddetti costi.

Procedura penale

Le spese da sostenere per un procedimento penale, comprese quelle relative all'esecuzione, vengono sostenute dallo Stato. Nel caso in cui l'imputato venga condannato, sarebbe obbligato a rimborsare allo Stato un importo forfettario relativo ad altre spese (ad esempio, spese di trasporto o spese per esami effettuati da laboratori che sono state inizialmente coperte dallo Stato medesimo). Tuttavia, il pagamento dell'importo forfettario viene previsto solo a condizione che la perizia sia stata richiesta nel corso del procedimento.

Le parti non hanno diritti a ottenere il rimborso (in base al gratuito patrocinio) relativamente alla remunerazione degli esperti.

IV. Responsabilità degli esperti

La normativa in vigore in Portogallo non contiene disposizioni specifiche concernenti la responsabilità degli esperti, eccetto le disposizioni generali (normativa che disciplina fattispecie extra contrattuali e contrattuali) applicabili.

L'esperto deve eseguire il suo incarico con la dovuta diligenza, svolgendo i suoi compiti in maniera inappuntabile, e il giudice può infliggere un'ammenda nel caso in cui l'esperto esegua il suo incarico trasgredendo le norme di collaborazione con il giudice. Il giudice può anche rimuovere l'esperto qualora l'azione dell'esperto sia considerata negligente (ad es. nel caso in cui non presenti nei tempi prescritti la sua relazione).

Gli esperti nominati devono assumersi l'impegno di assumere e onorare l'incarico assegnato, a meno che non si tratti di dipendenti pubblici e che tale impegno non rientri tra quelli che svolgono in base alle loro funzioni.

Gli esperti non sono tenuti a stipulare un contratto assicurativo che copra i rischi relativi alla loro responsabilità professionale.

La responsabilità degli esperti non è soggetta a un limite previsto dalla legge.

V. Ulteriori informazioni sui procedimenti svolti dagli esperti

Le disposizioni principali applicabili alle perizie giudiziarie in Portogallo si trovano agli articoli da 467 a 489 delIl link si apre in una nuova finestraCodice di procedura civile e agli articoli da 151 a 163 del Il link si apre in una nuova finestraCodice di procedura penale. Non esiste una versione in inglese delle disposizioni accessibili online.

Le norme generali per la nomina di un esperto ai fini dello svolgimento di un procedimento civile, penale o amministrativo sono analoghe. Il titolo di esperto non è protetto.

L'ordinamento giuridico portoghese non distingue tra "esperti testimoni", "esperti tecnici", "esperti consulenti giuridici", o qualsiasi altro tipo di esperti.

Come indicato in precedenza, a parte gli esperti nominati in base al codice delle espropriazioni, non esiste un elenco ufficiale di esperti. Gli esperti vengono spesso nominati, sia nell'ambito dei procedimenti penali che civili.

1 Nomina degli esperti

Nei procedimenti civili gli esperti possono essere nominati soltanto dal giudice. Nei procedimenti penali l'ufficio della procura nomina gli esperti nel corso della fase investigativa.

Gli esperti possono essere nominati anche nella fase delle indagini preliminari.

1.a Nomina da parte del giudice

Il giudice ´nomina un esperto su richiesta di una parte a sua discrezione. Nell'ambito del processo il giudice dispone l'esecuzione di una perizia qualora la decisione dipenda dalla valutazione dei fatti per i quali viene richiesta una particolare conoscenza scientifica.

Non ci sono differenze tra la nomina di un perito in un procedimento civile, penale o amministrativo.

Le cause per eventuali impedimenti e per l'esonero dall'incarico di un esperto possono essere addotte dalle parti e dall'esperto designato, a seconda delle circostanze.

Le norme relative alla ricusazione dei giudici devono essere applicate mutatis mutandis.

Le autorità competenti o gli organi equivalenti delle regioni autonome sono esenti dall'esercizio delle funzioni di esperti. Questo vale anche per coloro che, per legge, hanno uno status analogo, come i pubblici ministeri nell'esercizio delle loro funzioni e gli agenti diplomatici dei paesi stranieri.

Tutte le persone che adducono ragioni personali possono essere esonerate dagli incarichi come esperti.

Quando gli esperti sono nominati dal giudice, quest'ultimo li seleziona da un elenco o registro di esperti, salvo che si tratti del settore medico, per il quale ha competenza la seguente istituzione pubblica: Il link si apre in una nuova finestraInstituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

La nomina di un esperto del registro è una prassi seguita ampiamente dagli organi giurisdizionali.

1.b Nomina ad opera delle parti

Il giudice può nominare un esperto su istanza di una parte oppure a discrezione dell'organo giurisdizionale medesimo. Nell'ambito del processo il giudice dispone l'esecuzione di una perizia qualora la decisione dipenda dalla valutazione dei fatti per i quali viene richiesta una particolare conoscenza scientifica.

Le parti non hanno il diritto di nominare un esperto e possono soltanto suggerire un nominativo.

Le parti possono nominare un esperto di comune accordo nei procedimenti civili. In questi casi l'esperto nominato collaborerà con uno o più esperti nominati dalle parti.

2 Procedura

2.a Procedura civile

Non ci sono prescrizioni di legge specifiche da osservare da parte degli esperti relativamente allo svolgimento delle loro perizie, come ad esempio invece per i giudici che sono tenuti a rispettare i precedenti giurisprudenziali.

Il giudice non deve monitorare o controllare lo svolgimento delle indagini condotte dagli esperti. Nel caso in cui, per ragioni tecniche o professionali, la perizia non possa essere depositata in atti nel termine fissato dal giudice, il giudice dev'essere immediatamente informato per poter nominare un nuovo esperto appena possibile.

Non esiste un controllo di qualità sul lavoro eseguito dall'esperto.

Il giudice non è vincolato dalle conclusioni´ dell'esperto. Il giudice può giungere a conclusioni differenti e decidere diversamente dal parere dell'esperto. Tuttavia, nel caso in cui il giudice non concordi con le conclusioni del perito dovrà spiegare i relativi motivi tecnici.

Non esiste una procedura in base alla quale gli esperti si riuniscono prima del processo o vengono esaminati prima del processo per discutere nel dettaglio le questioni in modo da permettere che il giudice comprenda le differenze sulle conclusioni.

Le parti possono assistere e presentare osservazioni agli esperti per le relative considerazioni. Le parti devono inoltre fornire eventuali chiarimenti ritenuti necessari dagli esperti. Qualora il giudice sia presente nel corso dello svolgimento, le parti possono inoltre avanzare richieste che ritengono appropriate nel contesto della specifica perizia.

Gli esperti possono utilizzare tutti i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i loro incarichi, adottare misure adeguate o fornire chiarimenti e chiedere di accedere a informazioni contenute nei fascicoli del processo.

In particolare l'esperto non deve partecipare a riunioni con le parti per prender nota delle relative osservazioni.

1. Relazione peritale dell'esperto

Non c'è un quadro normativo vincolante che l'esperto deve seguire nella sua relazione peritale.

Nel caso di una perizia collegiale, qualora non vi sia l'unanimità, gli esperti che sono in disaccordo sulle conclusioni possono motivare la loro posizione.

Gli esperti non sono tenuti a presentare una relazione peritale preliminare.

Gli esperti sono tenuti a prendere in considerazione le argomentazioni delle parti nella relazione peritale finale.

Non vi sono altri requisiti specifici che un esperto debba rispettare nella relazione e/o nei procedimenti giudiziari, come ad esempio accade per i precedenti giurisprudenziali.

In alcuni casi l'esperto deve presentare un supplemento di relazione nel caso in cui il giudice sottoponga ulteriori quesiti o chieda all'esperto di fornire chiarimenti sulla perizia.

Gli esperti depositano in atti una relazione scritta.

2. Udienza dinanzi al giudice

Nel caso in cui le parti o il giudice lo richiedano, gli esperti si presentano all'udienza finale per fornire, sotto giuramento, i chiarimenti a loro richiesti.

2.b Altro

(le risposte a questi quesiti vengono date nelle altre parti del documento - qui sotto si tratta della duplicazione integrale)

Non vi sono altri requisiti specifici che un esperto debba rispettare nella relazione e/o nei procedimenti giudiziari, come ad esempio accade per i precedenti giurisprudenziali.

Il giudice non deve monitorare o controllare lo svolgimento delle indagini condotte dagli esperti.

Non esiste un controllo di qualità sul lavoro eseguito dall'esperto.

Le parti possono contestare la relazione con varie considerazioni e presentare una controperizia dinanzi al giudice competente per la causa.

Il giudice, in linea di principio, è vincolato al parere´ dell'esperto. Quando il giudice decide altrimenti, deve giustificare il proprio disaccordo con il parere dell'esperto.

Non esiste una procedura in base alla quale gli esperti si riuniscono prima del processo o vengono interrogati prima del processo per discutere nel dettaglio le questioni in modo da permettere che il giudice comprenda le differenze sulle conclusioni.

Gli esperti possono contattare le parti nel corso del procedimento.

Le parti in genere possono essere presenti nel corso dello svolgimento della perizia e possono presentare osservazioni e rispondere ai quesiti posti dagli esperti.

In particolare, l'esperto non deve partecipare a riunioni con le parti per raccogliere le relative osservazioni.

 

Le informazioni presentate qui sono state raccolte durante il progetto "Find an expert" tramite i contatti selezionati nei vari paesi dall' Il link si apre in una nuova finestraEuropean Expertise & Experts Institute EEEI.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2024

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Trova un esperto - Romania

I. Elenchi e registri dei periti

In Romania i periti sono suddivisi per specializzazione. I registri dei periti sono messi a disposizione degli organi giurisdizionali dal ministero della Giustizia e sono conservati dagli organi giurisdizionali civili o penali. Gli elenchi sono disponibili Il link si apre in una nuova finestraqui.

I periti sono autorizzati all'esercizio della professione e iscritti nel registro pertinente dopo avere sostenuto un esame organizzato dal ministero della Giustizia.

Per acquisire lo status di perito giudiziario, il candidato deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • avere la cittadinanza rumena, di uno Stato membro dell'Unione Europea, di uno Stato membro dello Spazio economico europeo oppure della Confederazione svizzera;
  • conoscere la lingua rumena;
  • avere piena capacità giuridica;
  • avere una laurea, comprovata da un diploma, nella disciplina per cui si presentano all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito, comprovata da diploma;
  • avere almeno tre anni di esperienza nel settore di competenza;
  • essere idonei dal punto di vista medico all'attività di perito;
  • non avere precedenti penali e godere di una buona reputazione professionale e sociale;
  • superare l'esame organizzato dal ministero della Giustizia.

I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e i cittadini rumeni che abbiano ottenuto la qualifica professionale richiesta in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono acquisire lo status di perito in Romania alle stesse condizioni dei cittadini rumeni.

I periti possono essere cancellati dal registro su loro richiesta, qualora non soddisfino più i requisiti necessari oppure in seguito a una decisione dell'autorità competente.

II. Qualifiche dei periti

Per potersi dichiarare periti, gli esperti devono essere membri di un'associazione professionale.

III. Remunerazione dei periti

1. Procedura civile

Nell'ordinanza di nomina di un perito emessa da un organo giurisdizionale è precisato il compenso spettante al perito e, ove opportuno, l'anticipo da corrispondere per le spese di viaggio. L'organo giurisdizionale può chiedere al perito di presentare per iscritto una stima delle spese della perizia entro un termine stabilito.

La parte vincolata dall'ordinanza al pagamento dell'onorario è tenuta a depositare un giustificativo del pagamento presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale entro cinque giorni dalla nomina o entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale. L'organo giurisdizionale può aumentare il compenso sino alla presentazione della relazione peritale.

2. Procedimenti penali

Il perito ha diritto a un compenso per l'esecuzione della perizia. L'importo dell'onorario viene stabilito dal pubblico ministero o dall'organo giurisdizionale, in base alla natura e alla complessità del caso e alle spese sostenute dal perito.

IV. Responsabilità dei periti

I periti sono considerati responsabili conformemente al diritto generale sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Sono tenuti a coprire le eventuali responsabilità con un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

I periti tecnici giudiziari colpevoli di avere tenuto una condotta scorretta nell'esercizio della loro attività peritale possono essere oggetto delle seguenti sanzioni disciplinari imposte dal perito tecnico giudiziario centrale, in funzione della gravità del reato commesso:

  • ammonizione scritta;
  • sospensione del diritto di perizia giudiziaria per un periodo da tre mesi a un anno;
  • revoca dello status di perito giudiziario.

V. Informazioni supplementari sui procedimenti peritali

Le principali disposizioni legali applicabili alla perizia giudiziaria in Romania sono gli articoli 330e e 331 del codice di procedura civile rumeno. Si applicano altresì gli articoli da 172 a 191 del codice di procedura penale rumeno.

I periti sono elencati per specializzazione. I registri dei periti sono pubblici e accessibili sul sito web del ministero della Giustizia.

I periti devono presentare una domanda di iscrizione nel registro.

1. Nomina dei periti

Il diritto civile rumeno prevede la nomina di uno o tre periti. I periti possono essere nominati dall'organo giurisdizionale e dalle parti coinvolte. Le parti possono convenire sulla scelta di un perito. Laddove non giungano a un accordo, sarà l'organo giurisdizionale a nominare in una seduta pubblica il perito, scegliendolo in modo aleatorio da un elenco redatto e comunicato dall'ufficio delle perizie.

Il diritto penale rumeno prevede la nomina di un solo perito. Il perito può essere nominato dall'organo giurisdizionale durante il processo e dal pubblico ministero durante la fase dell'indagine penale. In genere, il pubblico ministero o l'organo giurisdizionale nominano un solo perito. Solo in situazioni in cui sono richieste conoscenze interdisciplinari saranno nominati due o più periti.

A tal fine viene utilizzato lo stesso registro dei procedimenti civili. I requisiti per i periti sono gli stessi sia nei procedimenti penali che in quelli civili.

a) Nomina a cura dell'organo giurisdizionale

L'organo giurisdizionale in ambito civile o penale ha la facoltà di nominare un perito d'ufficio o su esplicita richiesta di una parte, se i fatti pertinenti alla causa possono essere accertati solo con l'aiuto di uno specialista. In questo caso, il perito risponderà ai quesiti posti dall'organo giurisdizionale o dal pubblico ministero fino a una data specifica. Il perito deve segnalare all'organo giurisdizionale eventuali conflitti di interesse. I periti nominati dell'organo giurisdizionale hanno accesso al fascicolo.

b) Nomina a cura delle parti

In Romania i periti nominati dalle parti appartengono a molteplici categorie:

  • periti autorizzati indipendenti, nominati su richiesta delle parti o del convenuto (articolo 172, comma 8, del codice di procedura penale);
  • periti ufficiali di laboratori o istituzioni specializzate;
  • periti autorizzati indipendenti nazionali;
  • periti stranieri (articolo 172, comma 8, del codice di procedura penale).
In mancanza di periti autorizzati, l'organo giurisdizionale può chiedere il parere di una o più persone o di specialisti nel rispettivo settore (articolo 330, comma 3, del codice di procedura civile), che interverranno pertanto in qualità di periti extragiudiziali e testimoni esperti. I periti nominati dalle parti verificano l'operato di un perito nominato dall'organo giurisdizionale. Se l'organo giurisdizionale non ha nominato un perito, le parti non potranno nominarne uno (articolo 173, comma 4, del codice di procedura penale). I testimoni esperti sono testimoni con particolari conoscenze scientifiche o tecniche, interrogati dall'organo giurisdizionale.

I periti hanno il diritto di rifiutarsi di eseguire la perizia per le stesse ragioni per cui i testimoni possono rifiutarsi di testimoniare.

2. Procedura

a) Procedura civile

Il giudice non è vincolato dal parere del perito. L'unico obbligo del perito è presentare la propria relazione. I periti nominati dalle parti possono essere in contatto con le parti durante il procedimento, diversamente dai periti nominati dall'organo giurisdizionale, che devono essere autorizzati dallo stesso a tal fine.

i. Relazione peritale

Nei procedimenti di tipo peritale rumeni non è richiesta una relazione peritale preliminare. La relazione principale può essere presentata solo per iscritto e il perito deve seguire una struttura prestabilita nell'elaborarla.

Qualora sia necessario chiarire o integrare la relazione peritale oppure laddove vi siano contraddizioni tra le opinioni espresse da più periti, l'organo giurisdizionale può chiedere ai periti, d'ufficio o su richiesta delle parti, di chiarire o completare le rispettive relazioni peritali.

L'organo giurisdizionale può disporre, su richiesta di parte o d'ufficio, che venga effettuata una controperizia, purché vi siano buone ragioni per farlo. La controperizia sarà affidata a un perito diverso da quello che ha presentato la prima relazione peritale. L'organo giurisdizionale decide liberamente su quale analisi fondare la sentenza.

ii) Udienze

Nel corso di un'azione o di un processo penale, il perito può essere sentito dal giudice istruttore o dall'organo giurisdizionale su richiesta del pubblico ministero, delle parti oppure d'ufficio, laddove l'udienza sia necessaria per chiarire i risultati o le conclusioni cui è giunto.

Nel procedimento civile, se i periti possono esprimere immediatamente il loro parere, saranno sentiti durante l'udienza secondo le stesse regole dei testimoni e il loro parere è incluso nella sentenza.

b) Procedimenti penali

Se il pubblico ministero o l'organo giurisdizionale ritengono che la perizia sia incompleta e che le lacune non possano essere colmate dall'audizione del perito, l'organo giurisdizionale ordina, d'ufficio o su richiesta delle parti, che lo stesso perito proceda a una nuova perizia. Qualora non sia possibile designare lo stesso perito, sarà richiesta una controperizia.

Il pubblico ministero o l'organo giurisdizionale dispone che venga effettuata una nuova perizia se le conclusioni della relazione peritale sono poco chiare o contraddittorie e se non è possibile ovviare alle carenze riscontrate con un'audizione del perito.

 

Le informazioni qui presentate sono state raccolte nel corso del progetto "Trovare un perito" da contatti nazionali selezionati dall'Il link si apre in una nuova finestraIstituto europeo di perizia ed esperti EEEI.

Ultimo aggiornamento: 22/09/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trova un esperto - Slovenia

I. Elenchi e registri dei periti

Il ministero della Giustizia della Repubblica di Slovenia tiene un albo dei periti.
Tale albo è pubblicamente accessibile Il link si apre in una nuova finestraqui.

Sebbene la legge slovena non fornisca una definizione di perito testimone, esiste una distinzione tra periti testimoni, periti e periti legali.

Non tutti i periti sono iscritti all'albo che riguarda solo i tribunali (periti giudiziari). L'albo è suddiviso in 50 categorie per circa 1000 periti.

II. Qualifiche dei periti

L'articolo 16 della legge slovena relativa ai periti giudiziari, agli stimatori certificati e agli interpreti giudiziari stabilisce i criteri che i periti devono soddisfare per essere iscritti all'albo. Tra tali requisiti figurano i seguenti:

  • avere la cittadinanza della Repubblica di Slovenia o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo e avere un'ottima padronanza della lingua slovena;
  • non aver subito una condanna passata in giudicato per un reato premeditato perseguito d'ufficio fatto che renderebbe moralmente inadatti a fornire perizie giudiziarie, poiché l'imparzialità o l'espletamento professionale dell'ufficio potrebbero essere compromessi o la reputazione dell'organo giurisdizionale potrebbe essere danneggiata;
  • avere un'istruzione universitaria di livello precedente alla dichiarazione di Bologna o aver concluso un programma di studi di livello master posteriore alla dichiarazione di Bologna e possedere adeguate conoscenze professionali, abilità ed esperienza per un particolare ufficio peritale;
  • avere sei anni di esperienza nella materia di competenza tecnica prescelta;
  • non svolgere un'attività incompatibile con la perizia giudiziaria.

La persona che desidera essere nominata perito giudiziario presenta al ministero della Giustizia la domanda di nomina tramite il modulo prescritto e sulla base di un invito aperto. Al fine di valutare le conoscenze tecniche, le abilità e l'esperienza del candidato, il ministro ordina una speciale prova di idoneità. Il ministero emette quindi una decisione e il perito presta giuramento.
Per essere iscritto all'albo, non è necessario che il perito sottoscriva un codice di condotta o deontologico.

Esistono requisiti relativi alla formazione professionale continua. I periti giudiziari devono aggiornare costantemente le loro conoscenze e metodi applicati nella professione, o partecipare a consulenze e a corsi di formazione professionale organizzati da un'autorità statale competente, da un'organizzazione autorizzata, da un ordine professionale o da un altro ente professionale. Cinque anni dopo la data di nomina e in seguito ogni cinque anni, tutti i periti giudiziari sono tenuti a presentare al consiglio dei periti che ne verifica l'idoneità, gli attestati della formazione professionale svolta negli cinque anni precedenti.

La formazione professionale generale comprende le conoscenze di base nelle materie seguenti: organizzazione costituzionale della Repubblica di Slovenia, organizzazione e funzionamento del sistema giudiziario, procedure giudiziarie, regimi probatori, disposizioni giuridiche sui diritti e doveri di periti, stimatori o interpreti giudiziari, diritto e istituzioni dell'Unione europea e altri argomenti relativi all'ufficio di periti, stimatori o interpreti giudiziari.

La formazione professionale specifica comprende competenze speciali nelle singole materie di competenza tecnica e nei sottosettori dell'ufficio di perito.

I periti non sono obbligati ad essere membri di un ordine professionale per essere iscritti all'albo.
Il ministro può rimuovere definitivamente un perito dall'albo nei casi seguenti:

  • se il diritto ad assumere l'incarico di perito viene definitivamente revocato nell'ambito di un procedimento disciplinare;
  • se un perito fornisce una dichiarazione scritta secondo cui non desidera più fornire perizie giudiziarie;
  • in caso di revoca del perito;
  • se il perito è accusato di un reato perseguito d'ufficio e può essere punito con una reclusione superiore a due anni, il ministero lo sospende dalla sezione pubblica dell'elenco entro tre giorni dal ricevimento dell’informazione relativa al fatto. La reintegrazione nella sezione pubblica dell'elenco è effettuata dopo la cessazione dei motivi della sospensione.

III. Remunerazione dei periti

La remunerazione dei periti nominati dal giudice è regolamentata. L'importo della remunerazione dipende, tra le altre cose, dal numero di pagine del fascicolo depositato presso il tribunale, dal tempo dedicato alle indagini e alla preparazione dell'udienza, dalla necessità di raccogliere ed esaminare documentazione aggiuntiva, dalla necessità di un'indagine e dalla complessità del caso. Oltre alla remunerazione, i periti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

Le parti possono ottenere il patrocinio a spese dello Stato per quanto riguarda la remunerazione del perito secondo le tariffe prescritte.

Nella sua sentenza il giudice stabilisce a quale parte o a quali parti incombe il compenso del perito.

IV. Responsabilità dei periti

La legge non impone limiti alla responsabilità del perito, ma si applicano norme generali. I periti non hanno l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale.

V. Informazioni supplementari sui procedimenti peritali

La legge sui periti giudiziari, gli stimatori certificati e gli interpreti giudiziari purtroppo non è disponibile online in inglese.

1. Nomina dei periti

1a. Nomina a cura del giudice

Il giudice può nominare qualsiasi persona che ritenga idonea e competente. Nella maggior parte dei casi tuttavia nomina un perito iscritto all'albo.

1b. Nomina a cura delle parti

Le parti possono contestare la perizia ordinata dal giudice e far produrre una controperizia a loro spese.

2. Procedura

A) Procedura civile

Le parti sono tenute a fornire informazioni, istruzioni e domande dettagliate al perito.
Il perito può contattare le parti qualora sia necessario per la sua perizia.

Il giudice non controlla l'andamento delle indagini dei periti i quali devono tuttavia informare il giudice se prevedono di poter espletare o meno il loro ufficio nei tempi stabiliti. Non esiste un controllo di qualità. La perizia non vincola i giudici.

Le parti possono contestare la relazione con dichiarazioni o fornendo una controperizia prima che il giudice emetta la sentenza

Il giudice può ordinare una relazione aggiuntiva se necessita di maggiori informazioni o se una parte pone ulteriori domande.

La perizia non vincola il giudice, ma generalmente è tenuta in considerazione ai fini della sentenza.

1. Relazione peritale

Il perito consegna la sua relazione per iscritto o la fornisce oralmente se il giudice lo desidera.

Nella relazione finale, il perito deve rispondere alle argomentazioni delle parti. Non esistono né una struttura prescritta per la relazione né altri requisiti specifici a cui i periti debbano aderire nella stesura.

La legge sui periti giudiziari, gli stimatori certificati e gli interpreti giudiziari disciplina gli orientamenti generali e specifici per la preparazione delle perizie, pubblicati sul sito web del ministero della Giustizia. Gli orientamenti sono approvati dal consiglio dei periti e comprendono un'indicazione uniforme riguardante la struttura delle perizie e le istruzioni per la loro preparazione. Gli orientamenti generali e specifici sulle materie e sui sottosettori di competenza tecnica dei periti giudiziari devono essere adottati e pubblicati sul sito web del ministero entro due anni dalla data di applicazione della legge sopra citata (entro il 1° gennaio 2021).

2. Udienze

I periti sono tenuti a presenziare all'udienza se il giudice lo richiede.

B) Altro

Le altre procedure sono in gran parte identiche alla procedura civile.

 

Le presenti informazioni sono state raccolte nel corso del progetto "Trovare un perito" dai contatti nazionali selezionati dall'Il link si apre in una nuova finestraIstituto europeo della perizia e del perito (EEEI).

Ultimo aggiornamento: 22/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trova un esperto - Slovacchia

I. Ruolo dei periti ed esperti

Nella Repubblica slovacca esiste un Ruolo ufficiale dei periti ed esperti. Chiunque può accedere online all'Il link si apre in una nuova finestraelenco dei periti e degli esperti.

Le autorità responsabili della gestione del Ruolo dei periti ed esperti è il ministero della Giustizia.

Per essere iscritti al Ruolo, i periti ed esperti devono soddisfare i seguenti criteri:

  • piena capacità di agire
  • estratto del casellario giudiziario nullo,
  • istruzione corrispondente (diploma universitario, se possibile),
  • corso specifico di breve durata sulle norme giuridiche che disciplinano la professione di perito ed esperto giudiziario,
  • almeno sette anni di esperienza nel settore di competenza pertinente (tutti dopo il conseguimento della laurea),
  • esame specifico organizzato dal ministero della Giustizia o da un terzo incaricato,
  • corso specifico di lunga durata sulle norme giuridiche che disciplinano la professione di perito ed esperto giudiziario e alla relativa sezione o sottosezione del Ruolo (richiesto solo per determinate sezioni e sottosezioni),
  • attrezzature materiali necessarie,
  • nessuna cancellazione dal Ruolo negli ultimi tre anni e nessun divieto pendente per illeciti amministrativi in qualità di perito ed esperto giudiziario,
  • giuramento dei periti ed esperti giudiziari.

I periti ed esperti per ottenere l'iscrizione devono prestare giuramento. I periti ed esperti per ottenere l'iscrizione devono presentare domanda. Il ministero della Giustizia ha l'obbligo di iscrivere al Ruolo dei periti ed esperti una persona che soddisfa i requisiti di legge.

Il ministero della Giustizia può decidere la cancellazione dal Ruolo dei periti ed esperti nei seguenti casi:

  • su richiesta scritta del perito stesso,
  • per la perdita dei requisiti elencati sopra,
  • per sanzione disciplinare,
  • per esercizio di un'attività senza assicurazione di responsabilità civile,
  • per mancato superamento dell'esame di competenza professionale.

Il ministero della Giustizia aggiorna in modo costante il Ruolo dei periti ed esperti.

È possibile trovare un perito ed esperto utilizzando lo Il link si apre in una nuova finestrastrumento di ricerca. Tutti i periti ed esperti sono reperibili con tale strumento di ricerca. I periti ed esperti sono elencati per specializzazione e le specializzazioni sono accessibili nel registro.

II. Qualifiche dei periti ed esperti

I periti ed esperti devono raggiungere un determinato livello di istruzione nella disciplina di specializzazione per essere iscritti al Ruolo. Per esercitare un'attività in qualità di perito ed esperto non è necessario appartenere a un ordine professionale. I periti ed esperti devono regolarmente migliorare le proprie competenze e abilità. Esistono istituti specializzati per periti ed esperti autorizzati a organizzare la formazione professionale continua.

III. Remunerazione dei periti ed esperti

Il perito può concludere un contratto con l'autorità contraente, diversa da un organo giurisdizionale o da altra autorità pubblica, relativo alla sua retribuzione o al costo della perizia. In caso di disaccordo, il perito ha diritto alla tariffa di base, al rimborso delle spese e al compenso per il tempo impiegato. L'importo della tariffa di base dei periti ed esperti è stabilito su base oraria, secondo il metodo delle quote o su base forfettaria.

I periti ed esperti nominati dai giudici possono ricevere un anticipo sulle spese. Nel caso dei procedimenti civili il compenso del perito ed esperto è pagato dalle parti, in quello dei procedimenti penali, dallo Stato.

IV. Responsabilità dei periti ed esperti

La legislazione della Repubblica slovacca contiene norme in materia di responsabilità dei periti ed esperti. La legge n. 382/2004 Racc., come da ultimo modificata, disciplina diversi tipi di reati amministrativi.

I periti ed esperti hanno l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità professionale a copertura di eventuali rischi professionali. Tale assicurazione non copre i rischi professionali del perito ed esperto per consulenze fornite in altri Stati membri.

La responsabilità del perito ed esperto è limitata a 33 193 EUR.

V. Informazioni supplementari sulle procedure peritali

Le leggi applicabili alla consulenza giudiziaria nella Repubblica slovacca sono la legge n. 382/2004 Racc. come da ultimo modificata, il regolamento n. 228/2018 Racc., il codice di procedura civile, il codice di procedura penale e il codice di procedura amministrativa.

Le norme generali per la nomina di un perito un procedimento civile, penale o amministrativo sono analoghe.

L'ordinamento giuridico ceco non fa distinzione tra periti ed esperti testimoni, tecnici, legali o qualsiasi altro tipo di perito. I periti ed esperti iscritti al Ruolo sono circa 3 000.

Nomina di periti ed esperti

I periti ed esperti possono essere nominati da un giudice o da altra autorità pubblica. Essi possono essere nominati nella fase istruttoria o predibattimentale. Nella fase predibattimentale il perito può essere nominato dall'autorità di polizia o dal pubblico ministero.

Non ci sono differenze nella nomina di un perito tra procedimenti civile, penale o amministrativo. I periti ed esperti nominati dal giudice hanno l'obbligo legale di segnalare qualsiasi conflitto di interessi. Nelle cause in cui i periti ed esperti sono nominati dal giudice, questo consulta il Ruolo dei periti ed esperti per selezionarli. Un perito ed esperto può essere nominato dal giudice o scelto da una delle parti. Se non vi è un perito giudiziario iscritto al Ruolo o se non è possibile per uno di essi eseguire la perizia, il giudice può nominarne uno ad hoc.

Procedura

Procedura civile

Di norma i periti sono interrogati durante il processo. Il giudice non è vincolato dal parere del perito. L'importanza della perizia equivale a quella di qualsiasi altra prova; il giudice è tenuto a valutarla senza impedimenti e in relazione ad altre prove.

Non esiste una procedura in base alla quale i periti ed esperti si riuniscono o sono interrogati prima del processo per discutere nel dettaglio le questioni in modo da permettere che il giudice comprenda le differenze tra le conclusioni.

Su richiesta dell'organo giurisdizionale, le parti sono tenute a cooperare con il perito affinché questi possa ottenere le informazioni necessarie per la perizia.

1. Relazione peritale

La relazione del perito deve essere strutturata nel modo seguente:

  • Frontespizio
  • introduzione
  • relazione
  • conclusioni
  • allegati
  • dichiarazione del perito ed esperto

I periti ed esperti non sono tenuti a presentare una relazione peritale preliminare, né a rispondere alle argomentazioni delle parti nella loro relazione.

Il giudice può ordinare che il perito fornisca una relazione supplementare. La relazione peritale può essere fornita per iscritto o oralmente.

2. Udienza dinanzi al giudice

Il perito deve essere presente all'udienza preliminare e all'udienza principale per rispondere alle domande del giudice e delle parti. Di norma i periti sono interrogati durante il processo.


Le informazioni presentate qui sono state fornite nel contesto del progetto "Trova un perito ed esperto" dalle persone contattate nei vari paesi scelti dall'European Expertise & Experts Institute EEEI.

Ultimo aggiornamento: 05/10/2023

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Trova un esperto - Svezia

I. Elenchi e registri di esperti

In Svezia non esistono elenchi né registri di esperti e non se ne prevede la creazione.

II. Qualifiche degli esperti

Non pertinente

III. Remunerazione degli esperti

Non disponibile

IV. Responsabilità degli esperti

Non disponibile

V. Ulteriori informazioni sulle procedure per esperti

1. Nomina degli esperti

a) Nomina del giudice

Non avviene frequentemente che il giudice spontaneamente nomini un esperto durante un procedimento giudiziario.

b) Nomina delle parti

In Svezia, gli esperti chiamati a intervenire nei procedimenti giudiziari sono di norma incaricati da una delle parti, il che comporta che quanto si applica ai testimoni, vale anche per gli esperti (periti).

2. Procedura

La tradizione giudiziaria svedese è basata sul principio del libero esame delle prove, per cui le prove presentate non sono respinte per meri motivi procedurali. Pertanto il merito della testimonianza di un perito è basato sulle conclusioni e sulle testimonianze in ciascuna causa. Il valore probatorio della dichiarazione è valutato dal giudice e spetta alle parti stabilire la credibilità e la competenza dei testimoni per trarre le conclusioni, attraverso un esame, anche incrociato.

Il codice di procedura giudiziaria svedese e le disposizioni probatorie sono di norma basati sui principi di immediatezza della prova, della concentrazione del procedimento e della presentazione orale.

Una perizia assume il massimo valore poiché riduce i rischi di equivoci, comparendo di persona: per il giudice è più facile valutare l'affidabilità e la credibilità della dichiarazione. In alcuni casi, la regola garantisce anche alle parti il diritto a un esame incrociato, per preservare il principio di parità di mezzi.

Da questi principi consegue che le prove sono quasi sempre presentate al giudice durante l'udienza principale. La dichiarazione probatoria deve quindi essere presentata direttamente e oralmente al giudice. Di norma non si accettano dichiarazioni, dichiarazioni giurate né esami video in sostituzione di una dichiarazione in persona, fatta eccezione per le videoregistrazioni contenenti dichiarazioni di minori.

Dal 2008 le testimonianze esterne all'udienza principale e il ricorso all'esame telefonico o in teleconferenza sono ammesse in larga misura: la videoconferenza, tenuta di norma in una sala conferenze del palazzo di giustizia del distretto giudiziario del testimone, è solitamente equiparata a una comparizione in persona.

In pratica il divieto riguardante le dichiarazioni giurate non si applica ai certificati rilasciati da medici e da funzionari pubblici, tuttavia dipende dalla materia del procedimento e dalle prove disponibili.

Le perizie sono disciplinate dal codice di procedura giudiziaria svedese, consultabile al seguente indirizzo:

Il link si apre in una nuova finestracodice di procedura giudiziaria svedese (1942:740)

Il link si apre in una nuova finestraCodice di procedura giudiziaria svedese (1998:000) (Capo 40, pag. 215 e segg., non aggiornato)

 

Le informazioni qui presentate sono state raccolte attraverso il progetto "Find an Expert" dai contatti per paese selezionati dall'Il link si apre in una nuova finestraIstituto europeo della perizia e del perito EEEI.

Ultimo aggiornamento: 22/12/2020

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