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    Injunctions Directive, link , Injunctions Directive, Recitals, (1) , Injunctions Directive, Article 1
  • Nota introduttiva

    Amendments to the regulation implementing article 2, paragraphs 5-bis and 5-ter, of the decree legislative 8 October 2007, n. 179, concerning the Arbitrator for Financial Disputes (ACF)

  • Nota generale
  • Testo integrale

    Delibera n. 21867

    Modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto

    legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

    LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

    VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

    VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

    VISTO in particolare l'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come

    da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, secondo cui

    “La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei

    requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive

    modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al

    comma 1 nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata

    l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati.”;

    VISTA la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla

    risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.

    2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE;

    VISTO il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante la “Attuazione della direttiva 2013/11/UE

    sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.

    2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)”;

    VISTA la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, con la quale è stato istituito l'Arbitro per le

    Controversie Finanziare ed è stato adottato il Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis

    e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

    VISTA la delibera n. 19783 del 23 novembre 2016, concernente l'avvio dell'operatività dell'Arbitro

    per le Controversie Finanziarie e l'adozione di disposizioni transitorie;

    VISTA la delibera n. 20760 del 20 dicembre 2018, con la quale è stato prorogato il periodo previsto

    all'articolo 2, comma 2, della delibera n. 19783 del 23 novembre 2016;

    VISTA la delibera n. 21666 del 22 dicembre 2020, con la quale è stato ulteriormente prorogato il

    periodo previsto all'articolo 2, comma 2, della delibera n. 19783 del 23 novembre 2016;

    VISTO l'articolo 8 del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione

    generale, adottato con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, secondo cui la Consob sottopone a

    revisione periodica, almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione, per aree tematiche, le

    disposizioni contenute negli atti di regolazione generale, valutandone l'idoneità a conseguire le

    finalità perseguite in relazione all'onerosità complessiva del quadro regolatorio;

    RITENUTA sussistente l'opportunità di procedere alla revisione periodica del regolamento

    concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, adottato con la citata delibera n. 19602 del 4

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    maggio 2016, in considerazione delle esigenze operative emerse nei primi anni di attività dell'Arbitro

    e dei dati relativi ai procedimenti trattatati e conclusi;

    VALUTATE le osservazioni del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori, istituito con

    delibera Consob del 12 giugno 2018, n. 20477, nonché le osservazioni pervenute in risposta al

    documento di consultazione pubblicato in data 19 dicembre 2019, relativo alle proposte di modifica

    al Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, come rappresentate nella

    relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

    D E L I B E R A

    Art. 1

    (Modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo

    8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie)

    Nel Titolo, le parole “2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179” sono

    sostituite dalle seguenti: “32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

    I. Nel Capo I sono apportate le seguenti modifiche:

    A. All'articolo 1, comma 1, le parole “2, comma 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007,

    n. 179, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “32-ter, comma 2, del

    decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

    B. All'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

    c-bis) “Regolamento (UE) n. 1286/2014”, il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del

    Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti

    contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e

    assicurativi preassemblati”;

    2) alla lettera h), quarto trattino, le parole “start-up innovative e PMI innovative” sono

    sostituite dalle seguenti: “le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui

    all'articolo 50-quinquies del TUF”, e, al quinto trattino, le parole “le imprese di

    assicurazione limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti

    finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF dalle stesse emessi;”

    sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui

    all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis) del TUF, limitatamente alla distribuzione di

    prodotti d'investimento assicurativi;”.

    C. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    “1. Gli intermediari, prima di iniziare l'attività, aderiscono all'Arbitro, anche attraverso

    le associazioni di categoria a cui partecipano, tramite comunicazione redatta

    utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito web dell'Arbitro. Ove non

    partecipino ad alcuna associazione di categoria, gli intermediari indicano nella

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    comunicazione di adesione l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la

    designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a).”;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    “2. Gli intermediari, anche attraverso le associazioni a cui partecipano, comunicano

    senza indugio alla Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni

    contenute nella modulistica relativa alla comunicazione di adesione prevista al comma

    1.”;

    3) il comma 3 è abrogato;

    D. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1, dopo le parole “nella parte II del TUF,” sono inserite le seguenti:

    “nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n.

    1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative,”;

    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

    “1-bis. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, l'Arbitro conosce di ogni domanda

    rientrante nell'ambito delle controversie su cui ha competenza. L'Arbitro può

    conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle

    richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e

    rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale.”;

    3) al comma 2, le parole “per un importo superiore” sono sostituite dalle seguenti:

    “comunque superiori”;

    4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    “3. In caso di domande risarcitorie, l'Arbitro riconosce all'investitore solo i danni che

    sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte

    dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1, con esclusione dei danni non

    patrimoniali.”;

    5) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

    “3-bis. L'Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a

    comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di

    proposizione del ricorso.”;

    6) al comma 4, dopo le parole “extragiudiziale delle controversie,” sono inserite le

    seguenti: “compresa la sottoscrizione di protocolli di intesa,”;

    II. Nel Capo II sono apportate le seguenti modifiche:

    A. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

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    “2-bis. Non possono essere nominati componenti coloro che ricoprono cariche

    politiche.”;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il Presidente dura in carica cinque anni e

    gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta. Al termine del

    secondo mandato, i membri supplenti e i membri effettivi possono essere nominati nel

    ruolo, rispettivamente, di membro effettivo e di Presidente per un solo ulteriore

    mandato. Decorsi due anni dal termine del mandato, inclusi gli eventuali rinnovi, il

    soggetto può essere nuovamente nominato.”;

    3) al comma 8, le parole “I componenti del collegio” sono sostituite dalle seguenti: “Il

    Presidente, i membri effettivi e i membri supplenti”;

    B. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 3:

    a) nella lettera b) le parole “disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto

    legislativo 6 settembre 2011, n. 159” sono sostituite dalle seguenti: “o di sicurezza”;

    b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    “c) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti

    dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e

    dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari, di antiriciclaggio, di usura e di

    strumenti di pagamento nonché per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del

    codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nel decreto legislativo 12

    gennaio 2019, n. 14;”;

    c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    “d) aver riportato, nei cinque anni precedenti, un provvedimento di radiazione e

    cancellazione o di sospensione dagli ordini professionali;”;

    d) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:

    “d-bis) essere stati, nei cinque anni precedenti, destinatari di sanzioni o di

    provvedimenti di rimozione irrogati da Autorità di vigilanza;

    d-ter) trovarsi in stato di interdizione o incapacità temporanea o permanente a svolgere

    funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero trovarsi in stato di perdita

    temporanea dei requisiti di onorabilità a seguito di provvedimenti adottati dalle

    Autorità di vigilanza;

    d-quater) essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi;

    d-quinquies) essere stati condannati in via definitiva a pena detentiva per delitti colposi

    e contravvenzioni.”;

    e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

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    “3-bis. Il divieto di cui al comma 3 opera anche qualora la pena sia stata applicata su

    richiesta delle parti ovvero nel caso in cui sia stata comminata una sanzione sostitutiva

    della pena detentiva.”;

    C. All'articolo 7, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

    “Ove tali circostanze riguardino il Presidente, questi le comunica al membro che lo

    sostituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 7, e alla segreteria tecnica.”;

    D. All'articolo 8, comma 1, lettera a), dopo il secondo trattino è inserito il seguente:

    “- l'inammissibilità dell'istanza di correzione ai sensi dell'articolo 17;”;

    III. Nel Capo III sono apportate le seguenti modifiche:

    A. All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Più soggetti possono presentare

    il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.”;

    2) al comma 2:

    a) nella lettera a) dopo le parole “extragiudiziale delle controversie” sono aggiunte le

    seguenti parole:

    “ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di

    improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-bis,

    del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;

    b) nella lettera b) le parole “le proprie determinazioni.” sono sostituite con le seguenti

    “le proprie determinazioni;”;

    c) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:

    “b-bis) l'Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito;

    b-ter) non vi sia una decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta

    all'esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all'esito

    di un procedimento arbitrale.”;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    “3. Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto, secondo le modalità indicate all'articolo

    11, comma 1, entro un anno dalla data di presentazione del reclamo all'intermediario.”;

    B. All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    “1. Il ricorso con la relativa documentazione, ivi compreso quanto richiesto ai sensi

    dell'articolo 10, comma 2, lettera b), è trasmesso attraverso il sito web dell'Arbitro e

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    predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili

    sul medesimo sito. Non sono presi in considerazione ricorsi, compresa la

    documentazione ad essi pertinente, trasmessi attraverso altre forme.”;

    2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

    “1-bis. Per le fasi procedimentali previste dai commi 2, 4, 5 e 6 le parti utilizzano

    esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito web dell'Arbitro e la

    trasmettono attraverso il medesimo sito.

    1-ter. Ai fini dell'efficienza ed economicità del procedimento dinanzi all'Arbitro e

    fermo restando quanto previsto dal comma 4, le parti evitano la produzione di

    documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente rispetto ai fatti

    controversi.

    1-quater. Tutti gli atti di parte relativi ai procedimenti svolti dall'Arbitro sono redatti

    e trasmessi in lingua italiana. Nel caso in cui i documenti a corredo degli atti di parte

    siano redatti in lingua straniera, essi sono prodotti nella lingua originale e

    accompagnati da una traduzione integrale in italiano, in forma libera, realizzata a cura

    della parte che li deposita.”;

    3) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) la parola “sette” è sostituita dalla parola “dieci”;

    b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

    “Ove necessario ai fini di tale valutazione, entro il predetto termine, la segreteria

    tecnica invita il ricorrente a trasmettere eventuali integrazioni o chiarimenti entro un

    termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il termine di dieci giorni entro il quale

    la segreteria tecnica, valutata la ricevibilità e l'ammissibilità del ricorso, deve

    trasmetterlo all'intermediario decorre dalla scadenza del termine concesso al ricorrente

    per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti.”;

    4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    “3. Nei casi in cui ritiene il ricorso manifestamente irricevibile o inammissibile, oppure

    sia decorso inutilmente il termine concesso al ricorrente per la trasmissione di

    integrazioni o chiarimenti, la segreteria tecnica ne informa il Presidente. Se non

    dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 12, il

    Presidente dà incarico alla segreteria tecnica di proseguire con l'istruttoria del

    procedimento mediante la trasmissione del ricorso all'intermediario.”;

    5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

    “4. L'intermediario, entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto il ricorso, trasmette

    all'Arbitro, anche per il tramite di un procuratore e con le modalità previste al comma

    1-bis, le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto

    controverso. Qualora l'intermediario decida di avvalersi di un'associazione di categoria

    lo comunica all'Arbitro entro il medesimo termine di trenta giorni. Nei successivi

    quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, l'associazione di categoria

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    provvede a trasmettere le deduzioni e la relativa documentazione all'Arbitro con le

    modalità previste al comma 1-bis.”;

    6) al comma 5, le parole “dal ricevimento delle medesime” sono sostituite dalle

    seguenti: “dalla scadenza dei termini previsti dal precedente comma”;

    7) al comma 6, dopo le parole “L'intermediario” sono inserite le seguenti: “, anche

    tramite l'associazione di categoria,”, e dopo le parole “giorni successivi” sono inserite

    le seguenti: “alla scadenza dei termini previsti dal precedente comma”;

    8) il comma 7 è sostituito dal seguente:

    “7. La segreteria tecnica cura la formazione del fascicolo contenente la

    documentazione istruttoria, che è reso disponibile alle parti attraverso il sito web

    dell'Arbitro, e ne comunica alle parti la data di completamento.”;

    9) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

    “7-bis. Completato il fascicolo istruttorio, la segreteria tecnica redige una relazione per

    il collegio sui fatti oggetto della controversia.”;

    10) al comma 8, dopo le parole “elementi informativi”, sono inserite le seguenti: “e

    documenti”, e in fine è aggiunto il seguente periodo: “In tal caso, il termine di cui

    all'articolo 14, comma 1, può essere prorogato ai sensi del comma 2 del medesimo

    articolo.”;

    11) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

    “9-bis. Qualora entrambe le parti lo richiedano, anche al fine di trovare un accordo, i

    termini previsti dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo nonché quello previsto

    dall'articolo 14, comma 1, sono sospesi per un periodo massimo di novanta giorni. La

    sospensione può essere richiesta una sola volta nel corso del procedimento.”.

    C. All'articolo 12, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) nella lettera b), le parole “come definito dall'articolo 4.” sono sostituite dalle

    seguenti: “come definito dall'articolo 4;”;

    2) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti lettere:

    “b-bis) l'intermediario non è legittimato passivo nella controversia;

    b-ter) la qualifica di intermediario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), non

    sussiste al momento della presentazione del ricorso.”.

    D. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 3:

    a) nella lettera b) le parole “con atto espresso.” sono sostituite dalle seguenti: “con atto

    espresso;”;

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    b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

    “b-bis) l'intermediario, prima della decisione sul ricorso, fornisce documentazione

    attestante il raggiungimento di un accordo ovvero il pieno soddisfacimento della

    pretesa del ricorrente.”;

    2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

    “3-bis. Il procedimento non si estingue nel caso in cui l'intermediario perda tale

    qualifica come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera h), nel corso del suo

    svolgimento.”;

    3) al comma 4, dopo le parole “sono dichiarate” sono inserite le seguenti: “, anche

    d'ufficio,” e dopo le parole “dal Presidente” sono aggiunte le seguenti: “o dal collegio”;

    E. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    “1. L'esito della controversia è comunicato alle parti nel termine di novanta giorni dal

    completamento del fascicolo. L'esito può essere comunicato mediante il solo invio del

    dispositivo; in tal caso, la decisione corredata della relativa motivazione è trasmessa

    alle parti entro i successivi 30 giorni.”;

    2) al comma 2, dopo le parole “essere prorogato” sono inserite le seguenti: “dal

    Presidente o”, le parole “previa comunicazione alle parti,” sono abrogate e sono

    aggiunte, in fine, le seguenti parole “La proroga è comunicata alle parti.”;

    3) il comma 3 è abrogato;

    4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

    “4. L'interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate entro i termini

    indicati nei commi precedenti.”;

    5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

    “L'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso dichiarate dal Presidente sono

    comunicate alle parti nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso

    ovvero dalla scadenza del termine concesso al ricorrente ai sensi dell'articolo 11,

    comma 2.”.

    F. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1, dopo le parole “dall'AESFEM” sono inserite le seguenti: “ovvero da

    altre Autorità di vigilanza nazionali ed europee”;

    2) al comma 3, dopo le parole “ricezione della decisione” sono aggiunte le seguenti:

    “corredata della motivazione”;

    3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

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    “3-bis. La decisione non può essere oggetto di riesame da parte del collegio.”;

    G. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1, dopo le parole “L'intermediario”, sono inserite le seguenti: “, anche

    attraverso un'associazione di categoria,” e, dopo le parole “all'articolo 15, comma 3”,

    sono aggiunte le seguenti parole: “, attraverso il sito web dell'Arbitro”;

    2) il comma 2 è sostituto dal seguente:

    “2. Quando vi è motivo di ritenere, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi

    del comma 1, che l'intermediario non abbia eseguito la decisione, la segreteria invita

    le parti a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni, chiedendo anche notizie

    sull'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti

    a base del ricorso. La segreteria, sulla base delle informazioni e dei documenti

    acquisiti, comunica i casi di mancato adempimento al collegio che procede al loro

    accertamento. Tale accertamento è rinviato di sessanta giorni quando le parti

    comunicano l'avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull'esecuzione

    della decisione.”;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    “3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario,

    una volta accertata dal collegio, è resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia

    sul sito web dell'Arbitro per una durata di cinque anni. È, altresì, resa nota mediante

    notizia riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario, ove

    disponibile, per una durata di sei mesi e mediante pubblicazione su due quotidiani a

    diffusione nazionale, di cui uno economico. Tale pubblicazione è effettuata a cura e a

    spese dell'intermediario inadempiente entro 15 giorni dalla comunicazione

    dell'accertamento dell'inadempimento utilizzando il format disponibile sul sito web

    dell'Arbitro e attenendosi alle relative istruzioni operative. L'intermediario, anche

    attraverso un'associazione di categoria, comunica all'Arbitro l'avvenuta pubblicazione

    della mancata esecuzione della decisione attraverso il medesimo sito web. La

    cancellazione della notizia dal sito web dell'Arbitro è disposta automaticamente

    decorso il predetto termine quinquennale. Sul sito web dell'Arbitro viene pubblicata

    anche la notizia dell'eventuale inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui

    al presente comma. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base

    delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un

    procedimento giurisdizionale. Il regime pubblicitario di cui al presente comma non si

    applica nel caso in cui il collegio rilevi che l'intermediario, entro il termine per

    l'adempimento, è stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.”;

    4) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

    “3-bis. In caso di eventuale adempimento tardivo, l'intermediario ne dà notizia

    all'Arbitro attraverso il sito web di quest'ultimo. L'adempimento integrale della

    decisione, ancorché tardivo, ovvero il raggiungimento di un accordo documentato tra

    le parti e comunicato all'Arbitro, sono accertati dal collegio e comportano, all'esito del

    relativo accertamento, la rimozione d'ufficio della notizia del mancato adempimento

    dal sito web dell'Arbitro. Dopo aver ricevuto la comunicazione dell'accertamento

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    compiuto dal collegio, l'intermediario può rimuovere la notizia del mancato

    adempimento sul proprio sito web.”;

    5) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

    “Il collegio dispone in ogni caso la cancellazione della notizia del mancato

    adempimento qualora il procedimento giurisdizionale decida la controversia in senso

    diverso dall'Arbitro e favorevole all'intermediario. In questo caso, l'Arbitro provvede

    a pubblicare sul sito web l'estratto di tale decisione, indicando che l'esito del

    procedimento giurisdizionale è stato diverso da quello del procedimento dinanzi

    all'Arbitro. Dopo aver ricevuto la comunicazione del provvedimento di cancellazione

    adottato dal collegio, l'intermediario può rimuovere la notizia del mancato

    adempimento sul proprio sito web.”.

    H. All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    “1. Ciascuna parte, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione corredata della

    motivazione, può chiederne la correzione esclusivamente per errori materiali.

    Dell'avvenuta presentazione dell'istanza di correzione viene data tempestiva

    comunicazione all'altra parte dalla segreteria tecnica.”;

    2) al comma 2, dopo le parole “per l'adempimento” sono inserite le seguenti: “da

    parte”;

    I. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1, le parole “8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive

    modificazioni, nei limiti di capienza del medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “32-

    ter.1 del TUF”, e le parole “cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “avvio del

    procedimento”;

    2) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) nella lettera a) la parola “cinquanta” è sostituita dalla parola “cento”;

    b) nella lettera b) la parola “cento” è sostituita dalla parola “duecento”;

    c) nella lettera c) la parola “duecento” è sostituita dalla parola “quattrocento”;

    3) al comma 3, le parole “Ove il collegio accolga in tutto o in parte il ricorso” sono

    sostituite dalle seguenti: “Per ciascun ricorso presentato, che sia stato accolto in tutto

    o in parte”, e dopo le parole “l'intermediario è tenuto a versare” sono inserite le

    seguenti: “alla Consob”;

    4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

    “3-bis. L'intermediario non è tenuto al versamento della predetta somma qualora abbia

    formulato, prima della presentazione del ricorso, una proposta conciliativa al

    ricorrente, da questi rifiutata, per un importo pari o superiore a quello riconosciuto

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    dall'Arbitro nella decisione. Il versamento è ridotto della metà qualora una proposta

    conciliativa connotata dalle predette caratteristiche è stata formulata dall'intermediario

    al ricorrente dopo la presentazione del ricorso ed è stata da quest'ultimo rifiutata.”.

    IV. Nel Capo IV, all'articolo 19, sono apportate le seguenti modifiche:

    A. il comma 1 è sostituito dal seguente:

    “1. I termini previsti dagli articoli 11, 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento sono

    sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.”;

    B. al comma 3, la parola “successive” è sostituita dalla parola “proprie”.

    Art. 2

    (Disposizioni transitorie e finali)

    1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le modifiche apportate dall'articolo 1 della presente

    delibera sono applicabili ai procedimenti avviati con ricorso proposto a partire dalla data di entrata in

    vigore della stessa. Ai procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data continuano ad

    applicarsi le disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016,

    nel testo vigente antecedentemente all'entrata in vigore della presente delibera.

    2. L'articolo 16 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, come

    modificato dall'articolo 1 della presente delibera, si applica alle decisioni assunte a partire dalla data

    di entrata in vigore della stessa, ancorché relative a procedimenti avviati con ricorso proposto prima

    di tale data.

    3. Gli articoli 5 e 6 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, come

    modificati dall'articolo 1 della presente delibera, si applicano ai componenti del collegio nominati

    successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.

    4. L'articolo 5, comma 3, del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016,

    come modificato dall'articolo 1 della presente delibera, si applica anche ai componenti del collegio

    in carica alla data di entrata in vigore della stessa.

    5. La situazione impeditiva prevista dall'articolo 5, comma 2-bis, e i requisiti di professionalità e

    onorabilità previsti dall'articolo 6 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4

    maggio 2016, come modificato dall'articolo 1 della presente delibera, si applicano anche ai

    componenti del collegio in carica alla data di entrata in vigore della medesima delibera se verificatisi

    dopo tale data.

    6. Il periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della delibera Consob n. 19783 del 23 novembre 2016,

    già prorogato fino al 1° luglio 2021 dall'articolo 1, comma 1, della delibera Consob n. 21666 del 22

    dicembre 2020, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2021.

    Art. 3

    (Entrata in vigore)

    1. La presente delibera è pubblicata sul sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della

    Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° ottobre 2021[1].

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    26 maggio 2021

    IL PRESIDENTE

    Paolo Savona