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Come eseguire una decisione giudiziaria

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Germania
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European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione forzata è il procedimento di recupero coattivo o di garanzia dei crediti nei confronti dei debitori. Il potere di esecuzione spetta allo Stato che agisce tramite i suoi rappresentanti in virtù della sua autorità sovrana.

Sono disponibili diverse misure per l'esecuzione del credito di un creditore:

  • pignoramento mobiliare
  • pignoramento di crediti e altri beni detenuti dal debitore (in particolare, il pignoramento di conti bancari o quello dello stipendio);
  • dichiarazione patrimoniale;
  • Zwangsmaßnahmen (misure coercitive) al fine di garantire la cessione di determinati beni o che si intraprendano o ci si astenga dal compiere determinate azioni;
  • Sicherungshypothek (iscrizione di un'ipoteca a garanzia di un credito);
  • vendita forzata all'asta;
  • Zwangsverwaltung (amministrazione controllata).

In Germania l'esecuzione forzata è disciplinata principalmente dagli articoli 704 e seguenti del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) e dalla legge sulla vendita forzata all'asta e sull'amministrazione giudiziaria (Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung)

Gli articoli 946 e seguenti del codice di procedura civile contengono disposizioni legate al regolamento (UE) n. 655/2014, che disciplina l'esecuzione transfrontaliera di crediti tra gli Stati membri dell'UE.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

L'Amtsgericht (tribunale distrettuale) nel cui distretto il debitore ha il proprio luogo di residenza è l'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione di crediti e altri attivi. Qualora il debitore non abbia domicilio sul territorio nazionale tedesco, tale competenza spetta all'organo giurisdizionale nella cui circoscrizione si trovano i beni in questione (articoli 13, 23 e 828 del codice di procedura civile).

In caso di vendita forzata all'asta e di amministrazione giudiziaria, l'organo giudiziario competente è quello nella cui circoscrizione si trova l'immobile (articolo 869 del Codice di procedura civile, in combinato disposto con l'articolo 1 della legge sulla vendita forzata all'asta e l'amministrazione giudiziaria).

L'iscrizione di un'ipoteca giudiziale di garanzia è effettuata dall'ufficio del registro immobiliare presso la sede dell'organo giurisdizionale nella cui circoscrizione è tenuto il registro immobiliare (articolo 867 del codice di procedura civile e articolo 1 della legge sul registro immobiliare (Grundbuchordnung)).

L'organo giurisdizionale di primo grado è competente per l'esecuzione forzata volta a imporre, vietare o tollerare determinate azioni (articoli 887, 888 e 890 del codice di procedura civile).

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

L'iter dipende dal rispettivo provvedimento di esecuzione oggetto della domanda. L'esecuzione forzata ha luogo sulla base di sentenze definitive passate in giudicato o dichiarate provvisoriamente esecutive (articolo 704 del codice di procedura civile), di ordinanze di sequestro conservativo e di ordinanze cautelari (articoli 929 e 936 del Codice di procedura civile) nonché sulla base degli altri titoli esecutivi di cui all'articolo 794 del codice di procedura civile; rientrano in tale contesto , oltre ai provvedimenti giudiziari, anche le transazioni stragiudiziali concluse dinanzi a un organismo di conciliazione, le transazioni concluse con l'assistenza di un avvocato (Anwaltsvergleiche) e gli atti notarili. Il provvedimento di esecuzione può essere richiesto rivolgendosi all'organismo competente presentando il titolo esecutivo.

Gli organi giurisdizionali si pronunciano in merito alla domanda del creditore, in genere senza ascoltare in precedenza il debitore, al fine di evitare di mettere a repentaglio il successo dell'esecuzione. Il diritto ad essere sentiti è concesso nel contesto del provvedimento. La decisione in merito alla domanda viene emessa sotto forma di un'ordinanza. Le ordinanze di un organo giurisdizionale possono essere oggetto di un reclamo (Erinnerung) (articolo 766 del codice di procedura civile) o di un appello immediato (sofortigeBeschwerde) (articolo 793 del codice di procedura civile).

In linea di principio per le procedure d'esecuzione l'assistenza legale non è obbligatoria (articolo 78 del codice di procedura civile).

L'attenzione delle attività dell'ufficiale giudiziario è rivolta all'esecuzione nei confronti di beni mobili. In questo contesto, nel quadro di una procedura bonaria (articolo 802b del codice di procedura civile), l'ufficiale giudiziario può concedere al debitore la possibilità di pagamenti rateali, dovendo favorire un rapido svolgimento della procedura esecutiva. Uno dei suoi compiti principali è quello di ricevere dal debitore una dichiarazione giurata relativa ai beni da questi posseduti (estratto patrimoniale). Altri settori di competenza includono:

  • il recupero di beni mobili e immobili (sfratto);
  • il superamento della resistenza opposta dal debitore in relazione ad azioni che quest'ultimo è tenuto a consentire;
  • su richiesta di una parte, la notifica di documenti necessari per l'esecuzione forzata;
  • l'esecuzione di ordinanze relative a espropriazione forzata e provvedimenti cautelari (laddove tali questioni non siano di competenza dell'organo giurisdizionale);
  • l'esecuzione di un mandato di arresto in seguito al rifiuto di fornire la dichiarazione in merito ai beni posseduti.

Un ufficiale giudiziario è un funzionario di livello intermedio del Land e in quanto tale è soggetto alla vigilanza del direttore o del presidente del tribunale circoscrizionale da cui dipende. Nelle sue funzioni esecutive, egli agisce in qualità di ausiliario di giustizia autonomo ed esercita, in linea di principio, i pubblici poteri senza ricevere istruzioni. È possibile impugnare gli atti e l'addebito delle spese dell'ufficiale giudiziario mediante reclamo (Erinnerung) conformemente al punto 766 del codice di procedura civile. Lo stesso vale nel caso in cui l'ufficiale giudiziario si rifiuti di eseguire un'ordinanza. Le contestazioni relative al reclamo sulle modalità dell'esecuzione forzata sono esaminate dal giudice dell'esecuzione.

Costi dei provvedimenti di esecuzione

La legge prevede diversi metodi di esecuzione, a seconda del credito da garantire. I diversi provvedimenti di esecuzione comportano costi differenti, come illustrato qui di seguito.

  • a. Pignoramento di beni:

laddove sia stato accertato il diritto a ricevere un pagamento di una determinata somma di denaro, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario di richiederne il pagamento. Il pignoramento di beni mobili del debitore da parte dell'ufficiale giudiziario comporta il pagamento di 31,20 EUR conformemente al punto 205 della tabella dei costi (Kostenverzeichnis) allegata alla legge sulle spese degli ufficiali giudiziari (Gerichtsvollzieherkostengesetz). Per la vendita dei beni pignorati o per la vendita all'asta che può svolgersi in loco o via internet mediante una piattaforma d'asta, per qualsiasi altra forma di liquidazione del bene, è dovuto un diritto supplementare di 62,40 EUR, in conformità del punto 300 della tabella dei costi allegata alla legge sulle spese degli ufficiali giudiziari. Oltre a tali diritti sono riscossi in linea di principio dei supplementi a norma del punto 500 della tabella dei costi allegata alla legge sulle spese degli ufficiali giudiziari, qualora l'operazione di pignoramento si protragga oltre tre ore e ciò sia attestato dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario. Tale supplemento è pari a 24,00 EUR per ogni ora o frazione di ora aggiuntiva. Sono aggiunte inoltre le spese dell'ufficiale giudiziario, in particolare l'indennità di trasferta (punto 711 della tabella dei costi allegata alla legge sulle spese degli ufficiali giudiziari).

  • b. Pignoramento presso terzi:

Sulla base di un titolo esecutivo di pagamento (Zahlungstitel), è inoltre possibile richiedere il pignoramento giudiziale di un credito del debitore (ad esempio il pignoramento dello stipendio) e l'assegnazione di tale credito pignorato al creditore ai fini del recupero o in luogo dell'adempimento (articoli 829 e 835 del codice di procedura civile). Di regola, il pignoramento e la cessione di un credito si applicano in maniera congiunta e combinata nel contesto di una decisione di pignoramento e cessione. La procedura relativa a tale istanza comporta un diritto pari a 24 EUR conformemente al punto 2111 della tabella dei costi allegata alla legge sulle spese giudiziarie (Gerichtskostengesetz). Sono inoltre dovuti i costi sostenuti dall'ufficiale giudiziario per la notifica della decisione di pignoramento e cessione al terzo debitore e al debitore.

  • c. Ricevimento di un estratto patrimoniale:

Per ricevere la dichiarazione patrimoniale l'ufficiale giudiziario addebita 39,50 EUR, conformemente al punto 260 della tabella dei costi allegata alla legge sulle spese degli ufficiali giudiziari.

  • d. Esecuzione nei confronti di beni immobili:

l'esecuzione forzata nei confronti dei beni immobili del debitore assume la forma di un'ipoteca iscritta presso il catasto oppure della vendita forzata al pubblico incanto oppure dell'amministrazione controllata dei beni.

Per l'iscrizione di un'ipoteca di garanzia nel registro immobiliare è riscosso un diritto conformemente al punto 14121 della tabella dei costi allegata alla legge sulle spese processuali e notarili (Gerichts- und Notarkostengesetz ), al tasso dell'1 % del valore del credito da garantire (articolo 53, primo comma, della medesima legge). Una tabella dei diritti di cancelleria da versare in base ai valori corrispondenti fino a 3 milioni di EUR è riportata nell'allegato 1.

Le spese giudiziarie per le procedure disciplinate dalla legge sulla vendita forzata all'asta e sull'amministrazione giudiziaria sono determinate a norma della parte 2, capo 2, sezioni 1 e 2 della tabella dei costi allegata alla legge sulle spese giudiziarie. Per la decisione su un'istanza di emissione di un'ordinanza di vendita forzata all'asta di un bene immobile o di ammissione alla procedura, sono dovuti diritti per 120 EUR. Si devono inoltre versare diritti per il procedimento in generale, per lo svolgimento di almeno una vendita all'asta con invito a presentare offerte, per l'aggiudicazione e per la ripartizione del ricavato della vendita; ciascuno di questi diritti è fissato nella misura di 0,5 punti. I diritti per il procedimento in generale e per lo svolgimento della vendita all'asta sono determinati con riferimento al valore dei beni immobili fissato dall'organo giurisdizionale dell'esecuzione (valore di mercato, articolo 54, primo comma, della legge sulle spese giudiziarie). I diritti per la ripartizione del ricavato della vendita sono determinati sulla base dell'offerta che vince l'asta, al netto degli interessi, includendo il valore di qualsiasi diritto residuo determinato dalle condizioni dell'asta (articolo 54, secondo e terzo comma, della legge sulle spese giudiziarie). Nei diritti di aggiudicazione è tenuto conto inoltre dell'importo per il quale l'aggiudicatario si considera soddisfatto sull'immobile (articolo 54, secondo comma, della legge sulle spese giudiziarie). Nell'allegato 2 è riportata una tabella dei diritti di cancelleria da versare in base ai valori corrispondenti fino a 500 000 EUR. Oltre a tali diritti , separatamente, vengono addebitate le spese sostenute nel procedimento, in conformità della parte 9 della tabella dei costi allegata alla legge sulle spese giudiziarie, in particolare le spese dovute in virtù della legge sui compensi e i rimborsi nei procedimenti giudiziari (Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz) per la produzione di una relazione peritale sul valore di mercato dell'immobile (punto 9005 della tabella dei costi allegata alla legge sulle spese giudiziarie).

Si devono versare diritti per 120 EUR per una decisione in merito a un'istanza relativa a un'ordinanza di sequestro giudiziario o relativa all'intervento nella procedura. L'avvio della procedura comporta anche il pagamento di un diritto annuale a un tasso di 0,5 punti, che tuttavia non può essere inferiore a 144 EUR nel primo anno civile e a 72 EUR nell'ultimo anno civile. L'ammontare dei diritti è determinato in funzione del valore totale delle entrate ottenute dall'amministrazione del bene (articolo 55 della legge sulle spese giudiziarie).

  • e. Recupero e misure coercitive volte ad assicurare che vengano intraprese, che vengano consentite o ci si astenga dall'intraprendere determinate azioni:

nel caso in cui al debitore venga imposto di cedere beni mobili, detti beni devono essere tolti al debitore dall'ufficiale giudiziario e consegnati al creditore. Per questo atto d'ufficio, l'ufficiale giudiziario percepisce diritti per 31,20 EUR, conformemente al punto 221 della tabella dei costi allegata alla legge sulle spese degli ufficiali giudiziari. Oltre a tali diritti, sono riscossi supplementi conformemente al punto 500 della medesima tabella qualora l'operazione di pignoramento si protragga oltre tre ore e ciò sia attestato dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario. Tale supplemento è pari a 24,00 EUR per ogni ora o frazione di ora aggiuntiva.

Nel caso in cui al debitore venga imposto di cedere beni immobili, l'ufficiale giudiziario deve prendere possesso degli stessi sottraendoli al debitore e trasferendone il possesso al creditore (espropriazione). Per questa operazione l’ufficiale giudiziario percepisce diritti pari a 163,50 EUR conformemente al punto 240 della tabella dei costi allegata alla legge sulle spese degli ufficiali giudiziari. In conformità del punto 500 della tabella dei costi, anche in questo caso sono addebitati supplementi pari a 24 EUR per ogni ora o frazione di ora, nel caso in cui l'esecuzione dell'atto richieda più di tre ore. A queste spese sono aggiunti gli anticipi/ spese accessorie dell'ufficiale giudiziario conformemente alla sezione 7 della tabella dei costi allegata alla legge sulle spese degli ufficiali giudiziari, in particolare le spese per servizi di terzi(ad esempio i servizi di trasporto o i servizi di un fabbro).

Nel procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale volto a imporre l'esecuzione di un'azione fungibile o infungibile, l’obbligo di tollerare o di non fare sono dovute spese di giustizia pari a 24 EUR, conformemente al punto 2111 della tabella dei costi allegata alla legge sulle spese giudiziarie.

3.2 Le principali condizioni

I provvedimenti di esecuzione su richiesta del creditore sono ammissibili soltanto se quest'ultimo è in possesso di un titolo esecutivo che comprova il suo credito. Può trattarsi di una sentenza definitiva passata in giudicato o dichiarata provvisoriamente esecutiva (articolo 704 del codice di procedura civile) oppure nella forma di uno dei titoli elencati all'articolo 794 di detto codice, ad esempio transazioni giudiziali, decreti ingiuntivi o atti notarili. Come norma generale, il titolo deve contenere la cosiddetta clausola esecutiva che ne attesti l'efficacia esecutiva (articolo 724 del codice di procedura civile). I decreti ingiuntivi, le ordinanze di sequestro conservativo e le ordinanze cautelari necessitano di clausola esecutiva soltanto in casi particolari (articolo 796, articolo 929, primo comma, e articolo 936 del codice di procedura civile). Inoltre l'esecuzione può essere avviata soltanto se il titolo in questione è già stato notificato al debitore o viene notificato contemporaneamente all'esecuzione (articolo 750, primo comma, del codice di procedura civile).

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Possono essere oggetto di esecuzione i beni mobili, i crediti e gli altri diritti di proprietà e diritti reali del debitore.

L'articolo 811 del codice di procedura civile specifica determinati beni materiali che non possono essere pignorati. Lo scopo è quello di consentire al debitore e ai conviventi di mantenere il minimo indispensabile per le esigenze personali o l'attività professionale.

Limitazioni al pignoramento si applicano anche in relazione al reddito percepito dal debitore. Gli articoli 850 e seguenti ZPO indicano determinati importi che non possono essere soggetti a pignoramento, in quanto il debitore ne ha bisogno per garantire il proprio sostentamento. La tutela contro il pignoramento delle somme depositate su un conto è assicurata mediante un conto protetto da pignoramento (Pfändungsschutzkonto) a norma dell'articolo 850k del codice di procedura civile. Su tale conto, una determinata somma non è pignorabile, indipendentemente dall'origine del credito; inoltre presso l'istituto di credito può essere giustificata la non pignorabilità di altri importi (articolo 899 e seguenti del codice di procedura civile).

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

  • In relazione al debitore

L'esecuzione di un credito pecuniario nei confronti dei beni mobili del debitore avviene mediante il pignoramento e la realizzazione dei beni pignorati. Il pignoramento è costituito da un atto ufficiale che porta alla confisca del bene soggetto a pignoramento. Tra gli altri effetti, la confisca priva il debitore della facoltà di disporre del bene pignorato.

  • In relazione al creditore

Con il pignoramento, il creditore acquisisce un diritto di pegno sul bene pignorato (articolo 804, primo comma, del codice di procedura civile). Il vincolo derivante dal pignoramento stabilisce il diritto di utilizzare l'oggetto pignorato e di essere soddisfatto dai proventi ottenuti.

  • In relazione a terzi

Nel caso in cui vengano pignorati crediti detenuti dal debitore nei confronti di una terza parte e ceduti, detta terza parte non può più pagare il debitore; tale terza parte può saldare un credito che è stato ceduto a un creditore deducendolo dal credito dovuto al debitore soltanto effettuando il pagamento a favore del creditore e, procedendo in tal senso, si libera del proprio debito. Una terza parte che violi tale obbligazione si assoggetta al rischio di incorrere in un'azione legale per il risarcimento di danni.

Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario abbia pignorato beni mobili che non appartengono al debitore, ma a un terzo, quest'ultimo può opporsi al pignoramento del proprio bene mediante un'azione di opposizione di terzo (articolo 771 del codice di procedura civile).

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

I crediti che non possono più essere oggetto di ricorso e i crediti soggetti a transazioni o gli atti esecutivi sono soggetti a un termine di prescrizione di 30 anni ai sensi dell'articolo 197 del bürgerliches Gesetzbuch (BGB, codice civile). Il creditore può avviare un procedimento esecutivo in qualsiasi momento durante tale periodo. Riguardo al termine di prescrizione, si applicano in particolare le seguenti norme: in conformità dell'articolo 212, primo comma, punto 2, del codice civile, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere quando, entro il termine in corso, il creditore chiede o compie un atto di esecuzione in sede giudiziaria o amministrativa. Il tempo trascorso fino a quel momento non è pertanto tenuto in considerazione ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Il diritto tedesco non prevede una procedura generale di autorizzazione dell'esecuzione per i titoli tedeschi. Ne consegue che non esiste anche un ricorso specifico a questo proposito.

I titoli stranieri che devono essere eseguiti in Germania in forza di trattati internazionali bilaterali o multilaterali necessitano, in genere, dell'emissione di una dichiarazione di esecutività da parte di un organo giurisdizionale tedesco. Il foro competente è il tribunale regionale (Landgericht) nella cui circoscrizione il debitore ha il proprio domicilio (articolo 3 della legge sull'applicazione dei trattati intergovernativi e sull'esecuzione degli accordi dell'Unione europea relativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale). Qualora il debitore non abbia il proprio domicilio in Germania, tale competenza spetta all'organo giurisdizionale nella cui circoscrizione deve essere effettuata l'esecuzione forzata. Il giudice si pronuncia senza sentire il debitore (articolo 6, primo comma, della legge sull'applicazione dei trattati intergovernativi e sull'esecuzione degli accordi dell'Unione europea relativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale). La decisione pronunciata dal Landgericht in merito alla domanda di apposizione della formula esecutiva può essere impugnata a norma dell'articolo 11 della legge sull'applicazione dei trattati intergovernativi e sull'esecuzione degli accordi dell'Unione europea relativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. L'impugnazione è proposta mediante deposito di un ricorso o presentazione di una dichiarazione iscritta a verbale. L'organo giurisdizionale d'appello è il tribunale superiore del Land (Oberlandesgericht).

Invece, per le ingiunzioni di pagamento europee di cui al regolamento (CE) n. 1896/2006, i titoli esecutivi europei di cui al regolamento (CE) n. 805/2004 certificati in un altro Stato membro dell'UE, nonché i titoli emessi in un altro Stato membro dell'UE nell'ambito di un procedimento a norma del regolamento (CE) n. 861/2007 o del regolamento (UE) n. 1215/2012 non occorre che un organo giurisdizionale tedesco rilasci una dichiarazione di esecutività (articolo 794 del codice di procedura civile).

Nel quadro del procedimento di esecuzione, il debitore può opporsi alle misure e alle decisioni adottate nei suoi confronti. Dispone infatti di un ricorso detto di opposizione (Erinnerung) contro le modalità di attuazione dell'esecuzione forzata (articolo 766 del codice di procedura civile). Le decisioni adottate in sede di esecuzione senza trattazione orale possono essere contestate dal debitore mediante reclamo immediato (articoli 793 e 567 del codice di procedura civile), Tale ricorso deve essere presentato entro il termine di 2 settimane presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione impugnata oppure presso l'organo giurisdizionale di appello.

Tuttavia per i titoli esteri che richiedono una dichiarazione di esecutività ciò trova applicazione solo previa apposizione della formula esecutiva.

L'istanza per ottenere un tale provvedimento non ha alcuna influenza sul proseguimento della procedura di esecuzione in corso, in quanto non ha alcun effetto sospensivo.

I mezzi di impugnazione (opposizione e reclamo immediato) sono disponibili anche per le altre parti coinvolte (ad esempio i creditori).

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Non è consentito un Kahlpfändung (pignoramento di tutti gli attivi del debitore). Sono previste varie disposizioni di tutela volte a garantire i mezzi di sussistenza del debitore e dei suoi familiari a carico (cfr. a tale riguardo il punto 4.1 sopra).

È altresì vietato pignorare più di quanto necessario per soddisfare il creditore e per coprire i costi di esecuzione (Verbot der Überpfändung (divieto di pignoramento eccessivo, articolo 803 ZPO)).

 

Allegato 1 (allegato 2 relativo all'articolo 34, terzo comma della legge sui costi notarili e sulle spese di giudizio)

Geschäftswert
bis … €
Gebühr
Tabella B
… €
Geschäftswert
bis … €
Gebühr
Tabella B
… €
Geschäftswert
bis … €
Gebühr
Tabella B
… €
500 15,00 200 000 435,00 1 550 000 2 615,00
1 000 19,00 230 000 485,00 1 600 000 2 695,00
1 500 23,00 260 000 535,00 1 650 000 2 775,00
2 000 27,00 290 000 585,00 1 700 000 2 855,00
3 000 33,00 320 000 635,00 1 750 000 2 935,00
4 000 39,00 350 000 685,00 1 800 000 3 015,00
5 000 45,00 380 000 735,00 1 850 000 3 095,00
6 000 51,00 410 000 785,00 1 900 000 3 175,00
7 000 57,00 440 000 835,00 1 950 000 3 255,00
8 000 63,00 470 000 885,00 2 000 000 3 335,00
9 000 69,00 500 000 935,00 2 050 000 3 415,00
10 000 75,00 550 000 1 015,00 2 100 000 3 495,00
13 000 83,00 600 000 1 095,00 2 150 000 3 575,00
16 000 91,00 650 000 1 175,00 2 200 000 3 655,00
19 000 99,00 700 000 1 255,00 2 250 000 3 735,00
22 000 107,00 750 000 1 335,00 2 300 000 3 815,00
25 000 115,00 800 000 1 415,00 2 350 000 3 895,00
30 000 125,00 850 000 1 495,00 2 400 000 3 975,00
35 000 135,00 900 000 1 575,00 2 450 000 4 055,00
40 000 145,00 950 000 1 655,00 2 500 000 4 135,00
45 000 155,00 1 000 000 1 735,00 2 550 000 4 215,00
50 000 165,00 1 050 000 1 815,00 2 600 000 4 295,00
65 000 192,00 1 100 000 1 895,00 2 650 000 4 375,00
80 000 219,00 1 150 000 1 975,00 2 700 000 4 455,00
95 000 246,00 1 200 000 2 055,00 2 750 000 4 535,00
110 000 273,00 1 250 000 2 135,00 2 800 000 4 615,00
125 000 300,00 1 300 000 2 215,00 2 850 000 4 695,00
140 000 327,00 1 350 000 2 295,00 2 900 000 4 775,00
155 000 354,00 1 400 000 2 375,00 2 950 000 4 855,00
170 000 381,00 1 450 000 2 455,00 3 000 000 4 935,00
185 000 408,00 1 500 000 2 535,00    

Allegato 2 (allegato 2 relativo all'articolo 34, primo comma, terza frase, della legge sulle spese giudiziarie)

Streitwert
bis ... €
Gebühr
... €
Streitwert
bis ... €
Gebühr
... €
500 40,00 50 000 638,00
1 000 61,00 65 000 778,00
1 500 82,00 80 000 918,00
2 000 103,00 95 000 1058,00
3 000 125,50 110 000 1198,00
4 000 148,00 125 000 1338,00
5 000 170,50 140 000 1 478,00
6 000 193,00 155 000 1 618,00
7 000 215,50 170 000 1 758,00
8 000 238,00 185 000 1 898,00
9 000 260,50 200 000 2 038,00
10 000 283,00 230 000 2 248,00
13 000 313,50 260 000 2 458,00
16 000 344,00 290 000 2 668,00
19 000 374,50 320 000 2 878,00
22 000 405,00 350 000 3 088,00
25 000 435,50 380 000 3 298,00
30 000 476,00 410 000 3 508,00
35 000 516,50 440 000 3 718,00
40 000 557,00 470 000 3 928,00
45 000 597,50 500 000 4 138,00

 

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