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Regolamento sulla digitalizzazione - Comunicazioni degli Stati membri

Cechia

Questa pagina presenta informazioni sulle comunicazioni effettuate dagli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2023/2844

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1. Portali informatici nazionali per la comunicazione con gli organi giurisdizionali o altre autorità

Attualmente la Repubblica ceca non gestisce alcun portale informatico destinato alla partecipazione ai procedimenti giudiziari e alle comunicazioni elettroniche tra persone fisiche e giuridiche e le autorità giudiziarie nazionali competenti che abbia funzionalità corrispondenti al futuro punto di accesso elettronico europeo previsto dal regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito civile e commerciale

L'uso della videoconferenza è disciplinato in modo uniforme, sia in ambito civile che commerciale, dall'articolo 102 bis del codice di procedura civile (legge n. 99/1963 Racc., codice di procedura civile e s.m.). Attraverso la videoconferenza, l'organo giurisdizionale può, per esempio, facilitare la partecipazione di una parte all'udienza o procedere all'audizione di un testimone o di un perito, oppure agevolare la partecipazione di un interprete.

L'organo giurisdizionale può ammettere il ricorso alla videoconferenza su richiesta di una delle parti, ma può anche decidere autonomamente se sia opportuno servirsene; in questi casi non occorre il consenso dei partecipanti all'uso della videoconferenza. La legge non prevede procedure particolari per le decisioni sull'eventuale presenza in videoconferenza di un partecipante all'udienza. Il giudice, tuttavia, può dare alle parti la possibilità di far conoscere la loro opinione riguardo a tale eventualità, concedendo loro un termine giudiziario ragionevole.

La partecipazione all'udienza in videoconferenza è garantita da un accesso remoto, senza che la legge imponga limitazioni riguardo al luogo da cui un partecipante può collegarsi all'udienza a distanza. L'unica condizione è che l'organo giurisdizionale sia in grado di identificare, durante la videoconferenza, ogni partecipante non presente di persona nell'aula d'udienza e che la persona sentita a distanza non sia soggetta a indebite influenze.

In caso di udienza in videoconferenza, la legge prevede obbligatoriamente che l'udienza sia oggetto di una registrazione audiovisiva. L'organo giurisdizionale, inoltre, può anche redigere un verbale scritto. La registrazione fa parte del fascicolo; è possibile visionarla o farne una copia alle stesse condizioni previste per la consultazione del fascicolo (articolo 44, paragrafo 4, codice di procedura civile). Tuttavia, l'accesso al fascicolo è limitato, in linea di principio, ai soli attori giudiziari nonché alle parti e ai loro rappresentanti. Altre persone possono chiedere all'organo giurisdizionale di accedere al fascicolo; questi accoglie la richiesta solo a condizione che dette persone abbiano un interesse giuridico alla consultazione o sussistano altri fondati motivi. Il ministero della Giustizia ha istituito un "archivio unico delle registrazioni audio e video", che consente di visionare le registrazioni e di realizzare copie anche tramite accesso remoto limitato nel tempo: il link di accesso da remoto può essere utilizzato solo dalla persona a cui è stato inviato, alle stesse condizioni alle quali la persona può consultare il fascicolo.

Durante l'udienza in videoconferenza, è essenziale garantire il corretto funzionamento del collegamento tecnico. A tale scopo, l'organo giurisdizionale organizza, in genere, un collegamento di prova in tempo utile prima della data prevista per l'udienza (di norma qualche giorno prima). Se durante l'udienza si verificano comunque delle interruzioni, un partecipante o un'altra persona interessata può sollevare obiezioni in merito alla qualità della registrazione audio o video.

Per la celebrazione delle udienze in videoconferenza, i tribunali utilizzano principalmente client desktop come Cisco Webex e Real Desktop Presence. Per quanto riguarda l'hardware, si affidano principalmente a suite (sistemi) di videoconferenza progettati specificamente per la videoconferenza, in particolare Polycom RealPresence Group 310, 510, 700 e Cisco RoomBar, RoomKit, RoomKit+ e DeskPro.

3. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito penale

a) Nella legge n. 141/1961 Racc. relativa alla procedura penale (di seguito "codice di procedura penale"), varie disposizioni, in particolare gli articoli 52 bis e 111 bis del codice di procedura penale, disciplinano l'uso della videoconferenza durante le audizioni.

La prima disposizione stabilisce tre ordini di motivi per l'uso della videoconferenza, vale a dire la tutela dei diritti delle persone (la legge elenca a titolo esemplificativo l'età e lo stato di salute), motivi di sicurezza (per es. l'incolumità di un testimone) e altri fondati motivi, come l'economia e l'accelerazione del procedimento penale. Per poter essere utilizzata in sede di esecuzione di un atto, tuttavia, la videoconferenza deve sempre essere compatibile con la natura di detto atto, ed essere tecnicamente possibile.

L'articolo 111 bis del codice di procedura penale disciplina maggiormente nel dettaglio l'audizione in videoconferenza dell'imputato o di altre persone. Tale disposizione definisce al paragrafo 2 le modalità di verifica dell'identità della persona sentita (v. di seguito per maggiori dettagli) e, al paragrafo 3, la procedura da seguire in caso di verifica dell'identità di un testimone anonimo. Ai sensi dell'articolo 111 bis, paragrafo 4, del codice di procedura penale, la persona sentita deve essere informata, prima dell'inizio dell'audizione in videoconferenza, delle modalità della stessa, nonché della possibilità di sollevare obiezioni in merito alla qualità della videoconferenza. Le persone sentite possono contestare, in qualsiasi momento durante l'audizione, la cattiva qualità della trasmissione audio o video. Data la necessità di tutelare, anche in caso di audizione in videoconferenza, tutti i diritti della persona sentita (in particolare i diritti alla difesa dell'imputato), è possibile decidere per la necessità di sospendere l'audizione in caso di trasmissione di scarsa qualità o di interrompere del tutto l'audizione se la connessione di scarsa qualità impedisce una comunicazione fluida o se, per esempio, le persone che partecipano all'audizione non riescono a vedersi in volto.

Articolo 52 bis

Se necessario a tutelare i diritti delle persone, in particolare a motivo della loro età o del loro stato di salute, o qualora la sicurezza o altri motivi imperativi lo esigano, è possibile utilizzare strumenti tecnici di trasmissione audio e video (di seguito "strumenti di videoconferenza") durante l'esecuzione degli atti del procedimento penale, purché la natura di tali atti lo consenta e ciò sia tecnicamente possibile.

Articolo 111 bis

1) Quando l'audizione dell'imputato avviene tramite uno strumento di videoconferenza, il suo avvocato è informato dell'ora e del luogo di convocazione dell'imputato. In caso di audizione di un coimputato, di un testimone o di un perito secondo queste stesse modalità, l'avvocato dell'imputato è informato dall'autorità di contrasto competente della data dell'audizione e del luogo in cui si svolgerà.

2) Quando l'audizione avviene tramite uno strumento di videoconferenza, l'identità della persona sentita è verificata da un dipendente del tribunale, del pubblico ministero o dell'autorità di polizia incaricato a tale scopo dalla persona che conduce l'audizione. La verifica dell'identità nel luogo in cui si trova la persona sentita durante l'audizione può essere eseguita, con il consenso della persona che conduce l'audizione, da un dipendente del tribunale, del pubblico ministero, dell'istituto penitenziario o dell'autorità di polizia, se è stato incaricato a tale scopo dal presidente del tribunale, dal procuratore generale, dal direttore dell'istituto penitenziario o da un dirigente della polizia. Il dipendente in questione è presente per l'intera durata dell'audizione nel luogo in cui si trova la persona sentita.

3) Quando l'identità di un testimone è mantenuta segreta e tale soggetto è sentito tramite uno strumento di videoconferenza, l'identità è verificata, nel quadro del procedimento giudiziario, dal presidente del tribunale o dal dipendente del tribunale incaricato di garantire la protezione delle informazioni riservate, incaricato a tale scopo dal presidente del tribunale e, durante la fase preliminare del processo, da un dipendente del pubblico ministero o dell'autorità di polizia incaricato della protezione delle informazioni riservate, incaricato a tale scopo dal procuratore generale o da un dirigente della polizia. Il dipendente in questione è presente per l'intera durata dell'audizione nel luogo in cui si trova il testimone la cui identità è mantenuta segreta.

4) Prima dell'inizio dell'audizione tramite uno strumento di videoconferenza, l'autorità di contrasto che procede all'audizione informa la persona sentita delle modalità dell'audizione.

5) In qualsiasi momento durante un'audizione in videoconferenza, la persona sentita può sollevare obiezioni riguardo alla qualità della trasmissione audio o video.

b) Ai sensi del diritto ceco, il consenso a un'audizione in videoconferenza non è una condizione preliminare per il suo svolgimento; devono solo essere rispettate le norme derivanti dalla disciplina generale delle audizioni.

c) Già tra il 2014 e il 2016, il ministero della Giustizia aveva installato quasi 170 dispositivi di videoconferenza nel quadro del progetto "Introduzione delle videoconferenze nel settore della giustizia", non solo nei tribunali a tutti i livelli, ma anche nelle procure o nei servizi penitenziari, garantendo così un'infrastruttura adeguata per le videoconferenze.

d) Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del codice di procedura penale, tra i diritti dell'imputato figura, tra l'altro, il diritto di scegliere un legale e di consultarlo durante gli atti effettuati dall'autorità di contrasto. Durante la sua audizione, tuttavia, l'imputato non può consultare l'avvocato su come rispondere a una domanda che gli è già stata posta. L'imputato può chiedere di essere sentito in presenza del suo avvocato e che il legale partecipi ad altri atti procedurali della fase preliminare del processo. Anche se l'imputato si trova in custodia o sconta una pena privativa della libertà, può parlare con il suo avvocato senza la presenza di terzi.

Articolo 33 Diritti dell'imputato

1) L'imputato ha il diritto, ma non l'obbligo, di presentare osservazioni su tutti i fatti che gli sono contestati e sulle prove a suo carico. Può addurre circostanze e produrre elementi di prova a sua difesa, formulare richieste e proporre istanze e ricorsi. Ha il diritto di scegliere un avvocato e di consultarlo durante gli atti compiuti dall'autorità di contrasto. Durante la sua audizione, tuttavia, non può consultare l'avvocato su come rispondere a una domanda che gli è già stata posta. Può chiedere di essere sentito in presenza del suo avvocato e che il legale partecipi ad altri atti procedurali della fase preliminare del processo (articolo 165). Se si trova in custodia o sconta una pena privativa della libertà, può parlare con il suo avvocato senza la presenza di terzi. L'imputato gode dei diritti menzionati anche quando è privato della sua capacità giuridica o se questa è limitata.

[…]

L'interessato può farsi rappresentare da un rappresentante (articoli 50 e 51 del codice di procedura penale), che può essere un avvocato.

La riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente è un principio generale, rispettato anche in caso di audizioni in videoconferenza. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della legge n. 85/1996 Racc. sull'avvocatura, l'avvocato è tenuto a mantenere il riserbo su tutti i fatti di cui sia venuto a conoscenza nel quadro della prestazione di servizi legali. Il segreto professionale dell'avvocato è il fondamento essenziale del rapporto di fiducia tra avvocato e cliente.

Attualmente è in corso l'iter legislativo (attesa della seconda lettura alla Camera dei deputati del parlamento ceco) di un progetto di legge che modifica la legge sull'avvocatura (documento parlamentare 623) e che rafforzerà, tra l'altro, la tutela della riservatezza tra cliente e avvocato. A tal fine, sarebbe opportuno aggiungere un nuovo articolo 3 bis alla legge sull'avvocatura, con il testo seguente:

1) Le informazioni contenute nelle comunicazioni tra l'avvocato, il praticante avvocato e le altre persone di cui all'articolo 21, paragrafo 9, lettera a), e il cliente nel quadro dell'esercizio della professione forense sono riservate se tale riservatezza è nell'interesse del cliente. Sono altresì riservate le informazioni ottenute o prodotte nell'esercizio della professione forense o direttamente collegate ad essa qualora da esse si possano ricavare informazioni sul tenore delle comunicazioni di cui alla prima frase o sui servizi legali forniti, a condizione che tale riservatezza sia nell'interesse del cliente.

2) Le informazioni di cui al paragrafo 1 di cui siano in possesso persone diverse dall'avvocato, dal praticante avvocato o dalle altre persone di cui all'articolo 21, paragrafo 9, lettera a), devono essere espressamente identificate in modo che sia chiaro che si tratta di informazioni riservate tutelate dalla presente legge.

3) Chiunque ottenga informazioni ai sensi del paragrafo 1 non può abusarne o comunicarle a terzi senza una motivazione legale o in assenza del consenso della persona che ha ricevuto i servizi legali.

e) Informazioni sulle modalità con cui i titolari della potestà genitoriale o altri adulti idonei sono informati dell'udienza di un minore tramite videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza — in che modo si tiene in considerazione l'interesse superiore del minore?

Ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 218/2003 Racc. relativa alla responsabilità dei minori per atti illeciti e alla giustizia minorile e recante modifica di talune leggi (di seguito "legge sulla giustizia minorile"), il rappresentante legale o il tutore del minore, l'autorità competente per la protezione sociale e giuridica dei minori e il servizio di affidamento in prova e di mediazione devono essere informati tempestivamente dell'avvio di procedimenti penali nei confronti di minori. Nel contempo, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, della legge sulla giustizia minorile, il rappresentante legale o il tutore di un minore è autorizzato a rappresentare il minore, in particolare a scegliere un avvocato, a formulare richieste a nome del minore e a proporre istanze e ricorsi a nome dello stesso; è altresì autorizzato a partecipare agli atti a cui il minore può partecipare ai sensi della legge, ovvero, in linea di principio, all'audizione in videoconferenza.

In parole semplici, i meccanismi di diritto civile garantiscono che il titolare della potestà genitoriale non possa essere, in linea di principio, una persona che non sia nell'interesse superiore del minore informare dell'audizione di quest'ultimo. Se i genitori non esercitano correttamente la potestà genitoriale, ne abusano o la trascurano gravemente, tale potestà sarà limitata o il tribunale la revocherà. In tal caso, i titolari della potestà genitoriale non sono i genitori, ma un altro adulto idoneo (un tutore legale), che è anche il rappresentante legale del minore e che, in quanto tale, gode dei diritti di cui all'articolo 43 della legge sulla giustizia minorile oppure, al posto del rappresentante legale del minore, i diritti interessati sono esercitati dal tutore del minore, che è un altro adulto idoneo (ma non il rappresentante legale, ragion per cui è menzionato separatamente all'articolo 43, paragrafo 1, della legge sulla giustizia minorile).

Il paragrafo 2 della disposizione commentata garantisce che, nei casi eccezionali in cui nessuno degli adulti idonei di cui al paragrafo 1 possa esercitare i diritti in questione in una specifica situazione (per es. in caso di conflitto di interessi), sia nominato un tutore speciale ad hoc, che di norma è una persona proposta dal minore stesso, per l'esercizio di tali diritti.

Articolo 43 Rappresentante legale o tutore di un minore

1) Il rappresentante legale o il tutore di un minore è autorizzato a rappresentare il minore, in particolare a scegliere un avvocato per il minore, a formulare richieste a nome del minore e a proporre istanze e ricorsi a nome di quest'ultimo; è altresì autorizzato a partecipare agli atti a cui il minore può partecipare ai sensi della legge. Il rappresentante legale o il tutore può esercitare questi diritti anche contro la volontà del minore, se è a beneficio di quest'ultimo. Il rappresentante legale o il tutore di un minore ha altresì diritto di porre domande alle persone sentite, di consultare gli atti, a eccezione del verbale di voto e dei dati personali dei testimoni, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, del codice di procedura penale, di trarne estratti e appunti e di fare a sue spese una copia degli atti o di parti di essi. Le autorità che agiscono ai sensi della presente legge sono tenute a informare senza indugio il rappresentante legale o il tutore di un minore dei diritti di cui gode il minore; se vengono meno i motivi che giustificano la nomina di un tutore ad hoc ai sensi del paragrafo 2, il rappresentante legale o il tutore del minore viene informato dei diritti del minore che possono essere esercitati nella fase in corso del procedimento penale.

2) In caso di rischio di ritardo e se il rappresentante legale o il tutore di un minore non può esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 oppure il tutore non è stato scelto nonostante sussistano motivi che ne giustificano la nomina, il presidente del tribunale o, nella fase preliminare del processo, il procuratore, nomina un tutore incaricato di esercitare i diritti per il minore. Il presidente del tribunale o, nella fase preliminare del processo, il procuratore, nomina tutore la persona proposta dal minore; se il minore non propone nessuno o propone una persona che si teme non difenderà adeguatamente gli interessi del minore, il presidente del tribunale o, nella fase preliminare del processo, il procuratore, nomina un'altra persona idonea che può essere, in particolare, un parente, un dipendente dell'autorità di protezione sociale e giuridica dei minori o un'altra persona con esperienza nell'educazione dei giovani, oppure un avvocato. Una persona diversa da un avvocato può essere nominata tutore solo con il suo consenso. L'ordinanza di nomina di un tutore è notificata alla persona nominata e, se la natura della causa non lo esclude, al minore. È ammesso ricorso avverso l'ordinanza di nomina di un tutore.

Articolo 60 Avvio dell'azione penale

Il rappresentante legale o il tutore di un minore, l'autorità di protezione sociale e giuridica dei minori competente e il servizio di affidamento in prova e di mediazione devono anch'essi essere informati quanto prima dell'avvio dell'azione penale nei confronti del minore.

f) Ai sensi dell'articolo 55 bis, paragrafo 1, del codice di procedura penale, la registrazione audio e video è obbligatoria se un atto del procedimento penale è eseguito in videoconferenza. La circostanza che l'esecuzione di un atto è stata oggetto di una registrazione audio e/o video è annotata nel verbale relativo all'atto, che riporta, oltre all'ora, al luogo e alle modalità di esecuzione, il mezzo impiegato (tipo di registrazione, strumento di registrazione utilizzato e supporto impiegato per la registrazione).

Ai sensi dell'articolo 55 bis, paragrafo 2, del codice di procedura penale, il supporto tecnico della registrazione è allegato al fascicolo, oppure il fascicolo riporta il luogo in cui è conservato il supporto. Il supporto deve riportare le seguenti diciture: il riferimento del fascicolo, il nome della persona sentita, la durata dell'audizione o qualsiasi altra informazione necessaria, e deve essere allegato al fascicolo e conservato in modo sicuro, con l'indicazione nel fascicolo del luogo in cui è conservato.

Tali mezzi servono a documentare lo svolgimento di un atto e, pertanto, non dovrebbero mai essere alterati, ovvero abbreviati, tagliati, integrati con un testo di accompagnamento, ecc., in quanto ciò può ridurne il valore probatorio ed essere oggetto di successive contestazioni delle parti.

È opportuno sottolineare che attualmente il ministero della Giustizia sta rispondendo alle osservazioni relative alla modifica del diritto penale, in particolare riguardo all'articolo 55 bis del codice di procedura penale, per rendere più flessibile l'uso della videoconferenza nei procedimenti penali, anche alla luce dei progressi tecnologici realizzati in questo settore. Tale modifica dovrebbe essere presentata al governo nelle prossime settimane.

Articolo 55 bis

Utilizzo di mezzi speciali per registrare lo svolgimento del procedimento

1) Lo svolgimento di un atto procedurale può anche essere documentato, se del caso, con un verbale stenografico che è poi allegato, insieme a una trascrizione in caratteri normali, al verbale del procedimento, oppure con una registrazione audio o video o con qualsiasi altro mezzo adeguato. Quando un atto procedurale si svolge in videoconferenza, è sempre effettuata una registrazione audio e video.

2) Se oltre al verbale dell'atto è stata effettuata una registrazione audio o video, tale circostanza è annotata nel verbale dell'atto, che riporta, oltre all'ora, al luogo e alle modalità di esecuzione, anche lo strumento utilizzato. Il supporto tecnico della registrazione è allegato al fascicolo, oppure quest'ultimo indica il luogo in cui il supporto è conservato.

g) In qualsiasi momento durante un'audizione in videoconferenza, la persona sentita può sollevare obiezioni riguardo alla qualità della registrazione audio o video. Tali obiezioni possono comportare, per esempio, l'interruzione dell'audizione nell'attesa di un miglioramento della qualità della registrazione o la conclusione dell'audizione. In ogni caso, le obiezioni devono essere annotate nel verbale dell'atto.

Nella fase preliminare del processo, è possibile presentare un'istanza di riesame dell'azione dell'autorità di polizia a norma dell'articolo 157 bis del codice di procedura penale (ossia se l'autorità di polizia non ha agito nel rispetto della legge, è possibile invocare l'irregolarità delle sue azioni).

Una sentenza può essere impugnata in appello ai sensi dell'articolo 245 e segg. del codice di procedura penale, che prevede che la persona legittimata (che è anche, nella misura in cui ciò è pertinente, l'imputato e una parte interessata) possa anche contestare una violazione delle disposizioni relative alla fase procedurale che ha preceduto la sentenza, se tale violazione ha comportato l'inesattezza o la mancanza del dispositivo della sentenza. Qualora la fase procedurale che ha preceduto la sentenza sia inficiata da vizi sostanziali, in particolare una violazione delle disposizioni relative ai diritti della difesa, nella misura in cui tali vizi possano avere influito sulla correttezza e la legittimità della parte esaminata della sentenza, l'organo giurisdizionale d'appello annulla la sentenza impugnata.

Qualsiasi decisione dell'autorità di polizia o ordinanza di primo grado del tribunale e del procuratore è impugnabile, laddove la legge lo consenta. L'ordinanza può anche essere impugnata per violazione delle disposizioni relative al procedimento che precede detta ordinanza, quando la violazione in questione può aver comportato l'inesattezza di un passaggio del dispositivo dell'ordinanza. La persona direttamente interessata dall'ordinanza ovvero, a seconda dei casi, l'imputato o una parte interessata, può anch'essa proporre ricorso.

h) Sono due le piattaforme utilizzate per la videoconferenza: Polycom e Webex; l'uso di quest'ultima è recente e risale all'inizio del 2024.

Se la persona sentita non è in stato di detenzione o non sconta una pena privativa della libertà, si presenta all'autorità di contrasto precedentemente concordata (per es. il tribunale o il commissariato di polizia del luogo di residenza) che garantirà, dal punto di vista tecnico, il collegamento in videoconferenza con l'autorità che conduce l'audizione.

L'autorità di contrasto ha l'obbligo di informare l'avvocato del luogo e della data dell'audizione, ma l'informazione sul luogo dell'audizione varia in funzione della posizione processuale della persona sentita. Se l'imputato deve essere sentito in videoconferenza, l'avvocato dovrebbe essere informato del luogo di convocazione di detta persona. Al contrario, quando l'atto procedurale consiste nell'audizione in videoconferenza di un coimputato che non è rappresentato dall'avvocato informato, di un testimone o di un perito, il luogo da cui l'autorità di contrasto procederà all'audizione è indicato come "luogo in cui si svolgerà l'audizione".

j) Sì, l'applicazione Beey è utilizzata; consente di caricare una registrazione audio o video e di convertirla in testo. I tribunali, i pubblici ministeri e gli istituti penitenziari hanno accesso a tale applicazione.

k) La verifica dell'identità della persona sentita è disciplinata dall'articolo 111 bis, paragrafo 2, del codice di procedura penale (si veda sopra il testo integrale della disposizione). Questa disposizione si applica all'audizione di una persona in qualità di imputato (indagato, accusato e condannato) nonché di altre persone, comprese le parti interessate. Laddove l'audizione di una persona avvenga tramite uno strumento di videoconferenza, l'identità di tale persona è verificata da un dipendente del tribunale, del pubblico ministero o dell'autorità di polizia incaricato a tale scopo dalla persona che conduce l'audizione, a seconda dell'autorità di contrasto che dispone l'audizione. Ai sensi della seconda frase del paragrafo 2, il presidente del tribunale, il procuratore generale, il direttore dell'istituto penitenziario o un dirigente della polizia può anche incaricare, con il consenso della persona che conduce l'audizione, nel luogo in cui si trova la persona sentita durante l'audizione, un dipendente del tribunale, del pubblico ministero, dell'istituto penitenziario o dell'autorità di polizia quale persona incaricata di verificare l'identità delle persone sentite nell'audizione. Il dipendente incaricato deve essere presente, per l'intera durata dell'audizione, nel luogo in cui si trova la persona sentita.

l) Come indicato sopra, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere di essere sentito in presenza del suo avvocato e che quest'ultimo partecipi ad altri atti procedurali. Una volta che la persona sentita ha completato la deposizione ininterrotta, l'autorità di contrasto e, successivamente, anche altre persone possono fare domande alla persona sentita per eliminare le contraddizioni nella deposizione, chiarire maggiormente nel dettaglio i fatti riferiti o, se del caso, completare le informazioni che la persona sentita non ha fornito autonomamente nella parte monologica dell'audizione (articolo 92, paragrafo 3, e articolo 101, paragrafo 3, del codice di procedura penale). In caso di audizione di un minore di 18 anni, le domande possono essere fatte solo attraverso l'autorità di contrasto e non direttamente dall'avvocato o da altre persone che partecipano all'audizione.

Articolo 92

1) L'audizione dell'imputato è condotta in modo da fornire un quadro quanto più completo e chiaro possibile dei fatti pertinenti ai fini del procedimento penale. L'imputato non può in alcun caso essere costretto a rilasciare dichiarazioni o confessioni. Durante l'audizione deve essere tenuta in considerazione la sua personalità.

2) Durante l'audizione, occorre interrogare l'imputato riguardo alla sua situazione personale, familiare, patrimoniale, ecc., cosicché, in caso di decisione in merito alla colpevolezza e alla pena da comminare, i fatti siano accertati nella misure necessaria a stabilire la natura della pena e il suo quantum. È inoltre opportuno ottenere informazioni in merito alle condanne precedenti dell'imputato e agli altri procedimenti penali a cui sia stato sottoposto.

3) L'imputato deve avere la possibilità di presentare osservazioni dettagliate riguardo all'accusa, in particolare di fornire un resoconto coerente dei fatti oggetto dell'accusa, di indicare le circostanze attenuanti o che confutano l'accusa e di offrire elementi di prova a sostegno.

4) All'imputato, inoltre, possono essere poste domande per integrare la sua deposizione o eliminare eventuali incompletezze, ambiguità e contraddizioni. Le domande devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile, senza inganni o menzogne; esse, inoltre, non devono suggerire come rispondere.

Articolo 101

1) Prima dell'audizione di un testimone, occorre sempre stabilirne l'identità e il rapporto con l'imputato, e informarlo del suo diritto di rifiutarsi di testimoniare e, se del caso, del divieto di interrogarlo o della possibilità di procedere secondo le modalità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, nonché del suo obbligo di dire tutta la verità e di non tacere nulla. Il testimone deve anche essere informato dell'importanza della testimonianza nell'interesse generale e delle conseguenze penali della falsa testimonianza. Se la persona sentita come testimone ha meno di 15 anni, deve ricevere istruzioni in forma adeguata alla sua età.

2) All'inizio dell'audizione, il testimone deve essere interrogato in merito al suo rapporto con la causa e le parti e, se del caso, riguardo ad altre circostanze rilevanti per stabilirne la credibilità. L'audizione di un testimone avviene in modo da fornire un quadro quanto più completo e chiaro possibile dei fatti pertinenti ai fini del procedimento penale così come percepiti dal testimone attraverso i suoi sensi. Al testimone deve essere data la possibilità di rendere una deposizione ininterrotta di tutto quello che personalmente conosce della vicenda e delle fonti dalle quali è venuto a conoscenza delle circostanze addotte. Durante l'audizione la sua personalità deve essere rispettata, con particolare riguardo ai suoi dati di carattere personale e alla sua vita privata.

3) Al testimone, inoltre, possono essere fatte domande per integrare la sua deposizione o eliminare eventuali incompletezze, ambiguità e contraddizioni. Le domande relative alla sfera privata del testimone sentito, in particolare se questi è vittima di reato, possono essere poste solo se necessarie a chiarire fatti pertinenti ai fini del procedimento penale, con particolare delicatezza e in modo esaustivo nei loro aspetti sostanziali, in modo da non dover ripetere l'audizione; la loro formulazione deve essere adeguata all'età, all'esperienza personale e allo stato mentale del testimone, mantenendo nel contempo il necessario rispetto. Al testimone non devono essere poste domande che contengano elementi fuorvianti o non veritieri, oppure accertabili solo attraverso la sua deposizione.

4) Se necessario ad accertare l'autenticità della grafia, al testimone può essere ordinato di scrivere un certo numero necessario di parole.

m) Il codice di procedura penale non contiene disposizioni specifiche in merito all'interpretazione durante le videoconferenze; si applicano pertanto le norme generali per l'interpretazione di cui all'articolo 2, paragrafo 14, e all'articolo 28 del codice di procedura penale. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14, del codice di procedura penale, chiunque dichiari di non padroneggiare la lingua ceca è autorizzato a utilizzare, dinanzi alle autorità di contrasto, la propria lingua madre o la lingua che dichiari di conoscere. Tale dichiarazione da parte dell'imputato giustifica la nomina di un interprete ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, prima frase, prima del punto e virgola, del codice di procedura penale.

Articolo 2, paragrafo 14

[…]

14) Le autorità di contrasto svolgono le procedure e redigono le loro decisioni in lingua ceca. Chiunque dichiari di non padroneggiare la lingua ceca è autorizzato a utilizzare, dinanzi alle autorità di contrasto, la propria lingua madre o la lingua che dichiari di conoscere.

[…]

Articolo 28

1) Se occorre interpretare il contenuto di un documento, di una deposizione o di un altro atto procedurale o se l'accusato si avvale del diritto di cui all'articolo 2, paragrafo 14, è nominato un interprete; lo stesso vale se si tratta di nominare un interprete per una persona con cui è possibile comunicare solo attraverso uno dei sistemi di comunicazione delle persone sorde e sordo-cieche. L'interprete può anche essere il cancelliere. Se l'imputato non indica la lingua che padroneggia o se indica una lingua o un dialetto che non corrisponde alla lingua della sua nazionalità o a una lingua ufficiale dello Stato di cui è cittadino, e non vi sono persone iscritte all'elenco degli interpreti di tale lingua o dialetto, l'autorità di contrasto nomina un interprete per la lingua della sua nazionalità o per la lingua ufficiale dello Stato di cui l'imputato è cittadino. Se l'imputato è apolide, lo Stato è quello in cui ha la residenza abituale oppure il suo Stato di origine.

[…]

n) In che modo è impedito l'accesso non autorizzato ai dati sensibili o i flussi di dati verso entità sconosciute.

Le videoconferenze in corso sono protette da una cifratura end-to-end (ogni dispositivo ha un certificato univoco generato appositamente); è utilizzato il metodo "Let's encrypt" (i certificati sui dispositivi cambiano ogni 60 giorni). Le videoconferenze che si svolgono tramite WEB RCT, utilizzando un client su computer, un browser o un dispositivo mobile, sono protette da password al momento della creazione della riunione. È anche possibile organizzazione riunioni "on-premise" (in sede), alle quali possono partecipare solo gli invitati o il personale dei servizi giudiziari. Le aule di videoconferenza, inoltre, sono protette, per esempio, da una password univoca per ciascuna aula.

La sicurezza della registrazione stessa è garantita dai gruppi e dai diritti di Active Directory, dove l'accesso al fascicolo è consentito solo all'utente che dispone dei diritti corrispondenti, senza i quali non è possibile accedere al fascicolo che contiene le registrazioni.

4. Spese relative ai procedimenti in materia civile e commerciale

I. Recupero delle spese nei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali cechi

Le spese giudiziarie nei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali ceci sono disciplinate dalla legge n. 549/1991 Racc. relativa alle spese giudiziarie e successive modifiche. Tali spese possono essere riscosse solo per i procedimenti o gli atti elencati nell'allegato di tale legge, denominato "Tariffario delle spese".

Le spese giudiziarie dovrebbero essere pagate contestualmente alla presentazione della domanda di avvio del procedimento corrispondente. Se una parte non è certa dell'importo delle spese giudiziarie e, per tale motivo, non le paga contestualmente all'avvio dell'azione giudiziaria, l'organo giurisdizionale è tenuto a intimarle di adempiere successivamente all'obbligo di pagamento. Nell'intimazione, l'organo giurisdizionale indica il numero di conto sul quale versare le spese nonché il loro importo, e fissa a tale scopo un termine che non può essere inferiore a 15 giorni. Se le spese giudiziarie non sono pagate neppure entro il termine supplementare, l'organo giurisdizionale pone fine al procedimento.

Il tariffario delle spese distingue tra spese procedurali e spese applicabili ai diversi atti del procedimento. Le spese sono espresse in corone ceche. Se la base delle spese è espressa in una valuta estera, le spese in percentuale sono calcolate su tale base convertita in valuta ceca al tasso pubblicato dalla Banca nazionale ceca il primo giorno del mese di calendario in cui le spese sono dovute o in cui l'organo giurisdizionale decide il merito all'obbligo di pagare le spese. Per la conversione delle valute il cui tasso non è pubblicato dalla Banca nazionale ceca, si utilizza il tasso di cambio in USD di tale valuta, pubblicato dalla banca centrale o da una banca di status equivalente dello Stato in cui è valida la valuta da convertire; il debitore è tenuto a dimostrare al tribunale la validità del tasso di cambio utilizzato con un documento ottenuto tramite il ministero degli Esteri.

II. Importo delle spese giudiziarie

a) Spese procedurali

Per quanto riguarda le spese procedurali, il punto di partenza è il calcolo delle spese giudiziarie sulla base dell'importo monetario reclamato, che si applica anche ai procedimenti per le controversie di modesta entità e all'ingiunzione di pagamento europea. Le spese giudiziarie sono fissate in maniera forfettaria per gli importi inferiori o pari a 20 000 CZK (1 000 CZK), al 5 % dell'importo monetario reclamato per le somme comprese tra 20 000 CZK e 40 000 000 CZK, e, per gli importi superiori a 40 000 000 CZK, tali spese ammontano a 2 000 000 CZK più l'1 % dell'importo eccedente 40 000 000 CZK; l'importo eccedente 250 000 000 CZK non è conteggiato.

La legge ha introdotto una categoria speciale di spese solo per gli ordini di pagamento elettronici, per i quali l'importo delle spese giudiziari è fissato come segue:

  1. 400 CZK per gli importi inferiori o pari a 10 000 CZK
  2. 800 CZK per gli importi superiori a 10 000 CZK fino a 20 000 CZK compresi
  3. 4 % degli importi superiori a 20 000 CZK.

Nelle controversie relative a danni non patrimoniali espressi in termini monetari, le spese giudiziarie sono forfettarie (2 000 CZK) per gli importi fino a 200 000 CZK, attestandosi quindi all'1 % della somma reclamata.

La legge stabilisce, inoltre, una serie di altre norme per i casi in cui l'oggetto della controversia non è una prestazione pecuniaria: in questi casi le spese sono fissate in maniera forfettaria. In caso di controversia relativa a un bene immobile, per esempio, le spese sono fissate a 5 000 CZK per ogni bene immobile e a 15 000 CZK per ogni azienda commerciale.

Sono inoltre previste spese giudiziarie specifiche nei seguenti casi:

  • per una domanda di provvedimenti provvisori: 1 000 CZK
  • per la liquidazione dei beni in comunione dei coniugi e della comproprietà: 2 000 CZK (l'importo è maggiorato di 5 000 CZK per ogni bene immobile e di 15 000 CZK per ogni azienda commerciale)
  • per le obbligazioni alimentari: 500 CZK per gli importi reclamati fino a 50 000 CZK e successivamente l'1 %, con un importo massimo di 15 000 CZK
  • per una domanda di riconoscimento delle decisioni straniere in materia matrimoniale e di accertamento della filiazione: 2 000 CZK
  • per una domanda di avvio di un procedimento nel quadro di una controversia incidentale (procedura di insolvenza) avente ad oggetto una prestazione pecuniaria: le spese giudiziarie ammontano a 1 000 CZK per le somme fino a 20 000 CZK e successivamente al 5 % dell'importo reclamato
  • per una domanda di avvio di un procedimento nel quadro di una controversia incidentale non avente ad oggetto una prestazione pecuniaria:
    1. 5 000 CZK per una controversia relativa all'autenticità, all'importo o al grado di una pretesa creditoria insinuata
    2. 5 000 CZK per ogni bene immobile
    3. 15 000 CZK per ogni azienda commerciale o per ciascuna delle sue unità organizzative
    4. 2 000 CZK negli altri casi.

Esiste anche una clausola residuale che si applica ai casi rimanenti che non riguardano né una prestazione pecuniaria né una delle categorie espressamente indicate. Tale clausola residuale prevede spese giudiziarie pari a 2 000 CZK.

Per quanto riguarda il procedimento di appello (procedimento di ricorso ordinario), l'importo delle spese è fissato analogamente all'azione in primo grado.

Per il procedimento di ricorso per cassazione, in quanto ricorso straordinario, le spese sono invece fissate in modo forfettario:

  1. 7 000 CZK per le somme pecuniarie inferiori o pari a 100 000 CZK
  2. 14 000 CZK per ogni bene immobile
  3. 28 000 CZK per ogni azienda commerciale o per ciascuna delle sue unità organizzative
  4. 14 000 CZK negli altri casi.

b) Spese per gli atti

Per quanto riguarda le spese per gli atti, le spese giudiziarie sono fissate in modo forfettario. Per esempio:

  • 300 CZK per il rilascio di un certificato o di un attestato a norma della regolamentazione dell'Unione europea,
  • 500 CZK per il rilascio di una modifica o la revoca di un certificato successorio europeo,
  • 150 CZK per il rilascio di un certificato ufficiale che attesti fatti noti nei fascicoli giudiziari,
  • 1 000 CZK per la registrazione di un atto procedurale in un verbale, qualora l'ordinamento giuridico della Repubblica ceca lo consenta,
  • 70 CZK per l'effettuazione della copia di una decisione, di un verbale e di un estratto autenticato dei ruoli e registri, per pagina e per frazione di pagina,
  • 20 CZK per l'effettuazione di una copia (fotocopia) degli atti, verbali, allegati, registrazioni, altre parti dei fascicoli e altri strumenti di registrazione in possesso dell'organo giurisdizionale, compresi gli estratti da essi ricavati, per pagina e per frazione di pagina,
  • 50 CZK per la fornitura, su un supporto durevole, di una copia dei dati elettronici presenti nel fascicolo, per ogni supporto,
  • 100 CZK per la trascrizione di una registrazione audio o audiovisiva sotto forma di verbale, per pagina e per frazione di pagina.

5. Metodi di pagamento elettronico

Attualmente l'unico metodo di pagamento elettronico accettato nella Repubblica ceca per il pagamento della spese giudiziarie è il bonifico bancario. Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto dell'organo giurisdizionale interessato. Le coordinate bancarie sono disponibili nel sito web di ciascun organo giurisdizionale, accessibile dal portale internet justice.cz.

6. Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

La Repubblica ceca non prevede di utilizzare il sistema informatico decentrato prima del termine fissato a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio.

7. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito civile e commerciale

La Repubblica ceca non prevede di utilizzare la videoconferenza in ambito civile e commerciale prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio prima del 1º maggio 2025.

8. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito penale

La Repubblica ceca non prevede di utilizzare la videoconferenza in ambito penale prevista dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio prima del 1º maggio 2025.

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