1. Portali informatici nazionali per la comunicazione con gli organi giurisdizionali o altre autorità
La Polonia non dispone di portali informatici nazionali che offrano funzionalità equivalenti a quelle previste per il punto di accesso elettronico europeo istituito dal regolamento (UE) 2023/2844 sulla digitalizzazione (articolo 4 del regolamento).
Tuttavia negli organi giurisdizionali ordinari è operativo un portale informatico il cui scopo è facilitare l'accesso alle informazioni sullo stato di avanzamento delle cause e sugli atti compiuti in relazione ad esse per le entità autorizzate e abilitate in forza delle disposizioni di legge vigenti, in particolare per le parti del procedimento e i loro rappresentanti, nonché per i giudici e i procuratori. Tale portale permette, inoltre, di notificare atti processuali o altri documenti al pubblico ministero, all'avvocato della difesa e al rappresentante legale (avvocato o consulente legale), nonché all'ufficio del Consiglio giuridico generale della Repubblica di Polonia, mettendoli a disposizione sul portale informatico tramite il portale stesso.
2. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito civile e commerciale
Il presidente può disporre che un'udienza sia tenuta a distanza, d'ufficio o su richiesta di una persona chiamata a parteciparvi e che abbia indicato un indirizzo di posta elettronica, a condizione che la natura degli atti da compiere nel corso dell'udienza non lo precluda e che lo svolgimento dell'udienza a distanza garantisca la piena tutela dei diritti procedurali delle parti e il corretto svolgimento del procedimento. La richiesta di tenere un'udienza a distanza può essere presentata entro sette giorni dalla data di notifica della convocazione o dell'avviso di fissazione dell'udienza. Quando dispone un'udienza a distanza, il presidente può precisare che una determinata persona parteciperà all'udienza a distanza al di fuori dell'edificio dell'organo giurisdizionale investito della causa, se tale persona si trova nell'edificio di un altro tribunale.
In caso di convocazione a un'udienza a distanza, i partecipanti sono informati della possibilità di comparire in aula o di dichiarare la loro intenzione di partecipare a distanza. È inoltre precisato che tale intenzione deve essere comunicata almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per l'udienza e che il rispetto della forma prescritta, ovvero l'uso di mezzi di comunicazione a distanza che consentano di identificare con certezza la persona che effettua la dichiarazione, unitamente all'indicazione del suo indirizzo di posta elettronica, è sufficiente affinché la dichiarazione sia considerata valida. In tal caso, i partecipanti sono informati, almeno 24 ore prima della data dell'udienza, anche del contenuto delle disposizioni relative all'udienza a distanza, dell'indirizzo del sito internet contenente le informazioni sulle norme tecniche del software e sull'hardware necessario per partecipare all'udienza a distanza, nonché sulle modalità di connessione.
L'obbligo di dichiarare la propria intenzione di partecipare a distanza non si applica alle persone private della libertà. Il presidente può ordinare che la persona privata della libertà partecipi agli atti processuali esclusivamente nell'ambito di un'udienza a distanza. In tal caso, partecipano all'udienza a distanza, nel luogo di detenzione di tale persona, un rappresentante dell'amministrazione dell'istituto penitenziario o del centro di custodia cautelare, un rappresentante legale, se nominato, e un interprete, se nominato. Le stesse norme si applicano alle persone sottoposte a trattamento terapeutico.
La persona che non ha validamente presentato una richiesta di udienza a distanza o che non ha dichiarato la propria intenzione di partecipare a distanza è tenuta a comparire all'udienza nell'edificio dell'organo giurisdizionale investito della causa, senza che occorra un'ulteriore convocazione.
La persona che partecipa a un'udienza a distanza al di fuori dei locali del tribunale è tenuta a informare quest'ultimo in merito al luogo in cui si trova e a compiere tutti gli sforzi possibili per garantire che le condizioni del luogo in cui si trova siano compatibili con il decoro dell'organo giurisdizionale e non rappresentino un ostacolo al compimento degli atti processuali a cui partecipa. Se la persona rifiuta di fornire le informazioni indicate o se il suo comportamento solleva ragionevoli dubbi circa il corretto svolgimento degli atti compiuti a distanza a cui partecipa, il giudice può convocarla affinché compaia di persona nell'aula d'udienza.
Le disposizioni relative all'udienza a distanza non si applicano alle udienze tenute a porte chiuse, a meno che tutti i partecipanti si trovino in edifici giudiziari (ad esempio nelle cause di annullamento del matrimonio, accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza del matrimonio, divorzio o separazione su domanda di uno dei coniugi, tranne nel caso in cui le parti richiedano la pubblicità del procedimento e il giudice ritenga che la pubblicità non rechi pregiudizio alla moralità pubblica). Lo svolgimento di un'udienza a porte chiuse nelle cause riguardanti l'annullamento del matrimonio, l'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza di un matrimonio, il divorzio o la separazione non osta alla produzione di prove a distanza nell'ambito di un'udienza a distanza, qualora ciò acceleri in maniera significativa la trattazione della causa o riduca considerevolmente i costi del procedimento.
Le disposizioni relative all'udienza a distanza non si applicano alla persona oggetto di una domanda di collocamento sotto tutela, se deve essere sentita, o alla partecipazione di periti a tale procedimento.
Il mediatore può tenere una seduta di mediazione con l'ausilio di dispositivi tecnici che ne consentano lo svolgimento a distanza, previo consenso delle parti.
I sistemi di videoconferenza utilizzati per le udienze a distanza sono Jitsi (WebRTC) e Avaya Equinox (H.232, SIP, WebRTC).
Ulteriori informazioni sulle udienze in videoconferenza sono a disposizione di tutti i partecipanti sui siti internet degli organi giurisdizionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di effettuare un test di connessione, i recapiti del centro di assistenza e le istruzioni.
Le disposizioni che prevedono l'obbligo di registrare lo svolgimento dell'udienza con strumenti di registrazione audio o audiovisiva si applicano anche alle udienze a distanza. La registrazione realizzata e i relativi metadati sono conservati nel sistema di informazione e comunicazione in condizioni che ne garantiscano la riservatezza, l'integrità e la protezione contro la perdita o la distruzione (cfr. regolamento del ministro della Giustizia del 2 marzo 2015 sulla registrazione audio o audiovisiva dello svolgimento di un'udienza pubblica nei procedimenti civili; Gazzetta ufficiale 2023, atto 309). Le parti e i partecipanti al procedimento hanno il diritto di ottenere la registrazione audio o audiovisiva tratta dal fascicolo.
Prima e durante l'udienza a distanza, la parte e il suo rappresentante possono anche comunicare attraverso propri canali di comunicazione.
La tecnologia di trascrizione automatica voce-testo non è utilizzata durante le videoconferenze.
L'infrastruttura nazionale è conforme alle linee guida sull'accessibilità dei contenuti internet 2.1 per le persone a mobilità ridotta, ipoudenti o ipovedenti. Le piattaforme Jitsi e Avaya Equinox sono conformi alle norme WCAG 2.1 9 (linee guida sull'accessibilità dei contenuti internet).
L'organo giurisdizionale può verificare i dati personali delle persone presenti sulla base della carta d'identità o altro documento d'identità. Durante la sessione a distanza, i partecipanti esibiscono il documento di identità davanti alla telecamera.
Gli atti processuali compiuti nel corso di un'udienza a distanza dalle parti o da altri partecipanti che si trovano al di fuori dell'aula d'udienza dell'organo giurisdizionale investito della causa sono validi, a meno che la legge non imponga che siano compiuti in forma scritta. Le parti possono rivolgere domande ai testimoni direttamente o tramite il loro rappresentante. Una parte può opporsi all'audizione di un testimone al di fuori dell'aula durante un'udienza a distanza entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione dell'intenzione di assumere le prove in questo modo. In caso di opposizione efficace, il giudice cita il testimone a comparire in aula di persona.
Il cittadino straniero testimonia dinanzi al giudice in una lingua che comprende. Non deve necessariamente trattarsi della sua lingua madre. In caso di audizione di un testimone che non abbia sufficiente padronanza della lingua polacca, il giudice può nominare un interprete. Gli onorari dell'interprete sono considerati spese giudiziarie. All'audizione delle parti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni relative ai testimoni.
Se la natura delle prove non lo impedisce, l'organo giurisdizionale investito della causa può ordinare che l'assunzione delle prove avvenga a distanza nell'ambito di un'udienza a distanza. Nella sua domanda di assunzione delle prove, la parte è tenuta a indicare i mezzi di prova in modo da consentirne l'assunzione, nonché a precisare i fatti che intende dimostrare con dette prove. La domanda può anche specificare se la parte chiede l'assunzione della prova in un'udienza a distanza.
I collegamenti in videoconferenza sono protetti mediante cifratura dei dati scambiati tra i partecipanti e l'infrastruttura giudiziaria, conformemente al protocollo TLS. Ogni videoconferenza, inoltre, è associata a un link sicuro generato specificamente per consentire il collegamento.
3. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito penale
Il procedimento penale polacco prevede la possibilità di un'audizione a distanza, principalmente dei testimoni e degli imputati.
L'audizione di un testimone può avvenire con l'ausilio di dispositivi tecnici che consentano di svolgerla a distanza, con trasmissione diretta e simultanea di immagini e suoni. Nella fase dell'indagine penale, in caso di audizione condotta dal pubblico ministero, un praticante procuratore, un assistente del procuratore o un funzionario amministrativo della procura è presente nel luogo in cui si trova il testimone. Durante il procedimento giudiziario, tale compito è svolto da un praticante giudice, da un giudice a latere, da un giudice assistente o da un funzionario giudiziario dell'organo giurisdizionale competente per la circoscrizione in cui si trova il testimone. Nel luogo in cui si trova il testimone, una delle persone summenzionate può essere sostituita da un rappresentante dell'amministrazione penitenziaria, se il testimone si trova in una struttura penitenziaria o in un centro di custodia cautelare, o da un agente consolare, se il testimone, cittadino polacco, risiede all'estero. Il testimone che non possa comparire per motivi di salute, disabilità o altri impedimenti insormontabili può essere sentito nel luogo di residenza. Le disposizioni relative all'audizione a distanza dei testimoni si applicano, mutatis mutandis, ai periti.
L'audizione a distanza di un testimone può avvenire in qualsiasi fase del procedimento penale. Pertanto, sono autorizzati a procedere a tale audizione il giudice, il procuratore e qualsiasi autorità incaricata dell'indagine penale diversa dalla procura. In tal caso, il funzionario o altro agente autorizzato dal responsabile dell'autorità incaricata dell'indagine penale vi assiste nel luogo in cui si trova il testimone. Le condizioni tecniche per l'audizione del testimone sono garantite dall'autorità competente incaricata del procedimento. Il diritto processuale penale polacco non prevede motivi specifici per l'audizione a distanza di un testimone. Poiché il diritto polacco non prevede limitazioni al riguardo, l'autorità processuale può decidere di procedere all'audizione a distanza di un testimone d'ufficio, su richiesta delle parti o su richiesta del testimone. Contro la sua decisione non è ammesso ricorso.
Nel procedimento che dispone la custodia cautelare è possibile rinunciare alla comparizione coatta dell'indagato dinanzi al giudice se la sua partecipazione all'udienza è garantita, in particolare mediante la presentazione delle sue dichiarazioni, con l'ausilio di dispositivi tecnici che consentano lo svolgimento di tale udienza a distanza con trasmissione diretta e simultanea di immagini e suoni. Nel luogo in cui si trova l'indagato, all'udienza partecipano un giudice a latere, un giudice assistente o un rappresentante dell'amministrazione dell'istituto penitenziario o del centro di custodia cautelare, se l'indagato è detenuto in tale istituto. L'avvocato della difesa partecipa all'udienza svolta in questo modo nel luogo in cui si trova l'imputato, salvo che compaia a tal fine in aula o che il giudice gli imponga di assistere all'udienza nell'edificio del tribunale per evitare il rischio che la domanda di custodia cautelare non sia esaminata prima della scadenza del periodo di fermo di polizia. Quando l'avvocato partecipa all'udienza da un luogo diverso da quello in cui si trova l'imputato, il giudice può, su richiesta dell'imputato o del suo avvocato, disporre una sospensione di durata determinata e autorizzare un contatto telefonico tra l'avvocato e l'imputato, salvo nel caso in cui l'accettazione di tale richiesta comprometta il corretto svolgimento dell'udienza o l'esame in tempo utile della domanda di custodia cautelare prima della scadenza del periodo di fermo di polizia. La disposizione sulla partecipazione dell'indagato all'udienza a distanza non si applica se l'imputato è sordo, muto o cieco. L'interprete può partecipare all'udienza anche dal luogo in cui si trova l'imputato.
Il presidente può dispensare un imputato, una parte civile o un convenuto in stato di detenzione dall'obbligo di comparire in udienza, a condizione che la partecipazione di tali parti all'udienza sia garantita da dispositivi tecnici che consentano lo svolgimento dell'udienza a distanza con trasmissione diretta e simultanea di immagini e suoni. In tal caso, all'udienza partecipano, dal luogo in cui si trova la parte interessata, un giudice a latere o un giudice assistente impiegato presso l'organo giurisdizionale della circoscrizione in cui si trova tale parte, o un rappresentante dell'amministrazione dell'istituto penitenziario o del centro di custodia cautelare, se la parte è detenuta in un tale istituto. L'avvocato difensore può partecipare all'udienza nel luogo in cui si trova il convenuto o comparire a tal fine di persona in giudizio. Se l'avvocato partecipa all'udienza da un luogo diverso da quello in cui si trova l'imputato, il giudice può, su richiesta dell'avvocato o del convenuto, disporre una sospensione di una determinata durata per far proseguire l'udienza lo stesso giorno e consentire un contatto telefonico tra l'avvocato e l'imputato, a meno che la domanda non sia manifestamente estranea all'esercizio effettivo del diritto di difesa e miri in particolare a perturbare o prolungare indebitamente l'udienza. Se un'udienza che si svolge con dispositivi tecnici per la partecipazione a distanza con trasmissione diretta e simultanea di immagini e suoni è necessaria la presenza di un interprete, l'interprete vi partecipa dal luogo in cui si trova l'imputato, salvo decisione contraria del presidente.
In casi eccezionali, qualora sussista il rischio che la presenza dell'imputato possa avere un effetto dissuasivo sulle dichiarazioni di un coimputato o sulla deposizione di un testimone o di un perito, il presidente può procedere all'audizione anche con dispositivi tecnici che consentano di svolgerla a distanza con trasmissione diretta e simultanea di immagini e suoni. All'audizione partecipano un giudice a latere, un giudice assistente o un funzionario giudiziario, nel luogo in cui sono rese le dichiarazioni o le deposizioni.
Nelle cause relative a reati intenzionali contro la vita, la salute e la libertà o a reati commessi con la violenza o con minaccia illecita punibili con una pena detentiva massima di otto anni, quando la presenza dell'imputato può avere un effetto dissuasivo sulla vittima, il presidente ordina all'imputato, su richiesta della vittima, di lasciare l'aula durante l'audizione (salvo laddove ciò sia contrario alla necessità di un corretto accertamento dei fatti). Tranne nel caso in cui sia impedito da considerazioni tecniche o organizzative, quando il presidente ordina all'imputato di lasciare l'aula d'udienza, consente a quest'ultimo di partecipare all'udienza con dispositivi tecnici per la partecipazione a distanza con trasmissione diretta e simultanea di immagini e suoni; in tal caso, nel luogo in cui si trova l'imputato, è presente un giudice a latere, un giudice assistente o un funzionario giudiziario.
L'imputato può partecipare all'udienza a distanza anche nell'ambito del procedimento accelerato. Se la partecipazione dell'autore del reato a tutti gli atti giudiziari ai quali ha diritto di partecipare, in particolare la presentazione delle sue dichiarazioni, è garantita con dispositivi tecnici che permettono di compiere tali atti a distanza con trasmissione diretta e simultanea di immagini e suoni, è possibile rinunciare alla sua comparizione coatta dinanzi al giudice. In tal caso, durante tutte gli atti giudiziari compiuti con l'ausilio di strumenti tecnici che ne consentono l'esecuzione a distanza, un giudice a latere o un giudice assistente impiegato presso l'organo giurisdizionale della circoscrizione in cui si trova l'autore del reato è presente nel luogo in cui si trova quest'ultimo. L'avvocato nominato partecipa agli atti giudiziari compiuti con l'ausilio di dispositivi tecnici che ne consentono l'esecuzione a distanza nel luogo in cui si trova l'autore del reato. Se è necessaria la presenza di un interprete, questi partecipa agli atti giudiziari compiuti, con dispositivi tecnici che ne consentono lo svolgimento a distanza, nel luogo in cui si trova l'autore del reato. Nel caso di atti giudiziari ai quali l'imputato partecipa con l'ausilio di dispositivi tecnici che ne consentono l'esecuzione a distanza, i partecipanti al procedimento possono presentare istanze e altre dichiarazioni nonché compiere atti processuali solo oralmente affinché siano messe a verbale. Il giudice è tenuto a comunicare all'imputato e al suo avvocato, in occasione del primo atto processuale successivo, il contenuto di tutti i documenti del procedimento versati agli atti da quando l'organo giurisdizionale è stato investito della causa. Su richiesta dell'imputato o del suo avvocato, il giudice è tenuto a darne lettura. I documenti di causa dell'imputato o del suo avvocato che non hanno potuto essere trasmessi al giudice possono essere letti all'udienza. Dal momento della loro lettura, essi producono effetti processuali e sono considerati atti compiuti in forma orale.
Sono possibili audizioni a distanza anche nell'ambito della procedura di esecuzione. Se il procedimento giudiziario riguarda una persona condannata e reclusa, l'udienza si può tenere con dispositivi tecnici che ne consentano lo svolgimento a distanza con trasmissione diretta e simultanea di immagini e suoni. A tale audizione partecipano, nel luogo in cui si trova la persona condannata, un rappresentante dell'amministrazione dell'istituto penitenziario o del centro di custodia cautelare, l'avvocato, se nominato o d'ufficio, e l'interprete, se nominato.
In caso di audizione di un minore in qualità di testimone, la convocazione deve essere indirizzata ai genitori o ai tutori. Se la persona sentita non ha compiuto 18 anni, l'audizione dovrebbe aver luogo, per quanto possibile, in presenza del suo rappresentante legale, del tutore di fatto o di una persona maggiorenne indicata dal minore sentito, a meno che ciò non sia contrario agli interessi del procedimento o alla volontà del minore sentito.
Da un punto di vista pratico, i partecipanti al procedimento comunicano con il giudice per iscritto, tramite posta elettronica o per telefono. Il primo atto processuale presentato in una causa deve indicare obbligatoriamente un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo di posta elettronica o contenere una dichiarazione di assenza di tali dati. Tali informazioni possono essere verificate durante la corrispondenza.
L'organo giurisdizionale può verificare i dati personali delle persone presenti sulla base della carta d'identità o altro documento d'identità. Durante la sessione a distanza, i partecipanti esibiscono il documento di identità davanti alla telecamera. Il presidente del collegio giudicante può ordinare alla persona che rifiuti di sottoporsi alla verifica dell'identità o che sia impossibilitata di sottoporvisi di lasciare il luogo in cui si svolge l'atto giudiziario. Su richiesta del presidente del collegio giudicante, inoltre, chiunque partecipi a un'udienza con l'ausilio di dispositivi tecnici che ne consentano lo svolgimento a distanza e si trovi al di fuori dell'edificio dell'organo giurisdizionale, è tenuto a indicare il luogo in cui si trova e l'identità delle persone che lo accompagnano.
L'infrastruttura nazionale è conforme alle linee guida sull'accessibilità dei contenuti internet 2.1 per le persone a mobilità ridotta, ipoudenti o ipovedenti. Le piattaforme Jitsi e Avaya Equinox sono conformi alle norme WCAG 2.1 9 (linee guida sull'accessibilità dei contenuti internet).
I sistemi di videoconferenza utilizzati per le udienze a distanza sono Jitsi (WebRTC) e Avaya Equinox (H.232, SIP, WebRTC). Ulteriori informazioni sulle udienze a distanza sono a disposizione di tutti i partecipanti sui siti internet degli organi giurisdizionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di effettuare un test di connessione, i recapiti del centro di assistenza e le istruzioni.
I collegamenti in videoconferenza sono protetti mediante cifratura dei dati scambiati tra i partecipanti e l'infrastruttura giudiziaria, conformemente al protocollo TLS. Ogni videoconferenza, inoltre, è associata a un link sicuro generato specificamente per consentire il collegamento.
La tecnologia di trascrizione automatica voce-testo non è utilizzata durante le videoconferenze.
Sono registrate con l'ausilio di un dispositivo di registrazione audio e video:
- l'audizione di un testimone o di un perito qualora vi sia il rischio che tale audizione non possa essere ripetuta nel corso del procedimento o si svolga nel contesto di una richiesta di assistenza giudiziaria da parte di un altro organo giurisdizionale;
- l'audizione di una vittima di età inferiore a 15 anni al momento dell'audizione nelle cause che riguardano reati commessi con violenza o minaccia illecita, reati contro la libertà, reati a sfondo sessuale o reati contro la famiglia e di violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- l'audizione di un testimone di età inferiore a 15 anni al momento dell'audizione nelle cause che riguardano reati commessi con violenza o minaccia illecita o di cui ai capi relativi ai reati a sfondo sessuale o ai reati contro la famiglia e di violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- l'audizione di una vittima nei procedimenti per stupro, per coercizione a compiere atti sessuali, abuso dello stato di incoscienza o di impotenza a fini sessuali o sfruttamento sessuale nell'ambito di una relazione di dipendenza o di grave difficoltà;
- l'audizione di un testimone affetto da disturbi psichici o dello sviluppo, o da alterazioni della capacità di percepire o rievocare le percezioni, qualora sussistano fondati motivi per temere che un'audizione condotta in condizioni diverse da quelle di un'udienza in presenza del giudice e di uno perito psicologo possa nuocere al suo stato psichico o risultare gravemente compromessa.
In tali procedimenti, all'udienza principale è riprodotta la registrazione audiovisiva dell'audizione e sono letti i relativi verbali.
In altri casi, l'organo giurisdizionale può eventualmente registrare lo svolgimento dell'udienza mediante strumenti di registrazione audiovisiva, se dispone delle capacità tecniche necessarie.
Le decisioni del presidente adottate all'udienza principale possono essere impugnate dinanzi al collegio giudicante, a meno che il tribunale non decida in composizione monocratica. Le irregolarità nello svolgimento del procedimento, comprese quelle che riguardano l'audizione a distanza, possono costituire motivo di ricorso, se possono aver influito sul contenuto della decisione.
4. Spese relative ai procedimenti in materia civile e commerciale
Regolamento (CE) n. 1896/2006:
Domanda di ingiunzione di pagamento europea:
- 30 PLN — per un valore della controversia fino a 500 PLN;
- 100 PLN — per un valore della controversia compreso tra 500 PLN e 1 500 PLN;
- 200 PLN — per un valore della controversia compreso tra 1 500 PLN e 4 000 PLN;
- 400 PLN — per un valore della controversia compreso tra 4 000 PLN e 7 500 PLN;
- 500 PLN — per un valore della controversia compreso tra 7 500 PLN e 10 000 PLN;
- 750 PLN — per un valore della controversia compreso tra 10 000 PLN e 15 000 PLN;
- 1 000 PLN — per un valore della controversia compreso tra 15 000 PLN e 20 000 PLN;
- in caso di domanda di annullamento dell'ingiunzione di pagamento europea deve essere versata la metà dei suddetti importi;
- 300 PLN — per una domanda di diniego dell'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento europea.
Regolamento (CE) n. 861/2007:
- 100 PLN — per una domanda presentata nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;
- 300 PLN — per una domanda di diniego dell'esecuzione di una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
Regolamento (UE) n. 655/2014:
- 100 PLN — per una domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, di modifica, annullamento, accertamento di estinzione, modifica dell'esecuzione, limitazione o cessazione dell'esecuzione di tale ordinanza;
- 100 PLN — per una richiesta di informazioni sui conti bancari di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
Regolamento (CE) n. 805/2004:
- 50 PLN — per una domanda di rilascio o di revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo o di rilascio di un certificato attestante la perdita o la limitazione dell'esecutività di un titolo esecutivo recante il certificato di titolo esecutivo europeo;
- 300 PLN — domanda di diniego dell'esecuzione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo.
Regolamento (UE) n. 1215/2012:
- 300 PLN — per una domanda di diniego dell'esecuzione di una decisione di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
- 300 PLN — per una domanda di diniego del riconoscimento o di attestazione dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di una decisione ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
- 20 PLN ogni dieci pagine, complete o meno, del documento rilasciato — per una domanda di rilascio di un certificato relativo a una decisione in materia civile o commerciale.
Regolamento (UE) n. 606/2013:
- 300 PLN — per una domanda di diniego dell'esecuzione di cui al regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;
- 300 PLN — per una domanda di diniego del riconoscimento di cui al regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;
- 20 PLN ogni dieci pagine, complete o meno, del documento rilasciato — per una domanda di rilascio di un certificato relativo alle misure di protezione in materia civile.
Regolamento (CE) n. 4/2009:
- 300 PLN – per una domanda di diniego dell'esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;
- 20 PLN ogni dieci pagine, complete o meno, del documento rilasciato — per una domanda di rilascio di un certificato relativo a una decisione in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio.
In linea di principio, il creditore di alimenti è esentato dal pagamento delle spese giudiziarie, mentre il debitore di alimenti ne sostiene le spese conformemente alle disposizioni del regolamento n. 4/2009, della legge del 17 novembre 1964 — codice di procedura civile, e della legge del 28 luglio 2005 sulle spese giudiziarie in materia civile.
Regolamento (UE) 2016/1103:
- 300 PLN — per una domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività di una decisione pronunciata in un altro Stato membro;
- 300 PLN — per una domanda volta a far accertare che la decisione di un tribunale o di un'altra autorità di uno Stato estero è o meno suscettibile di riconoscimento.
Regolamento (UE) 2019/1111:
- 300 PLN — per una domanda volta a far accertare che la decisione di un tribunale o di un'altra autorità di uno Stato estero è o meno suscettibile di riconoscimento;
- 300 PLN — per una domanda volta a far accertare l'esecutività della decisione di un giudice o di un'altra autorità di uno Stato estero o di un accordo concluso dinanzi a tale giudice o autorità o omologato da essi;
- 300 PLN — per una domanda di diniego dell'esecuzione di cui al regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori;
- 300 PLN — per una domanda di diniego del riconoscimento o di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui al regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori;
- 600 PLN — per una domanda introduttiva del giudizio di divorzio o di separazione personale;
- 100 PLN — per una domanda di modifica della sentenza di divorzio o separazione personale per quanto riguarda la responsabilità genitoriale;
- 100 PLN — per una domanda di concessione, modifica o revoca di un provvedimento provvisorio.
Nelle cause di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio in cui sia concesso un assegno alimentare a favore di uno dei coniugi nella sentenza che conclude il procedimento, al coniuge obbligato sono addebitate spese proporzionali alla somma riconosciuta. In caso di sfratto di uno dei coniugi o di divisione dei beni della comunione, sono addebitate le spese anche per la domanda introduttiva del giudizio o per il ricorso in un procedimento di questo tipo.
Regolamento (UE) n. 650/2012:
- 300 PLN — per una domanda volta a far accertare che la decisione di un tribunale o di un'altra autorità di uno Stato estero è o meno suscettibile di riconoscimento;
- 300 PLN — per una domanda di rilascio di un certificato successorio europeo;
- 20 PLN ogni dieci pagine, complete o meno, del documento rilasciato — per una domanda di rilascio dei certificati di cui al regolamento (UE) n. 650/2012;
- 300 PLN — domanda di dichiarazione di esecutività della decisione di un tribunale di uno Stato estero.
Regolamento (UE) 2015/848:
- la domanda di insinuazione del credito da parte di un creditore straniero è gratuita se è presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di apertura della procedura di insolvenza;
- la domanda di insinuazione del credito da parte di un creditore straniero presentata dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di apertura della procedura di insolvenza è soggetta a spese pari al 15 % della retribuzione mensile media nel settore delle imprese, esclusi i premi di produzione, nel terzo trimestre dell'anno precedente (nel 2024, tale importo ammonta a 1 119,34 PLN);
La comunicazione tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità centrali a norma dei regolamenti (CE) n. 4/2009 e (UE) 2019/1111, o le autorità competenti a norma del capo IV della direttiva 2003/8/CE, è gratuita.
Ulteriori informazioni sulle spese nelle cause civili e commerciali:
- 100 PLN — per una domanda di notifica di una sentenza o di un'ordinanza motivata relativa al merito della causa, presentata entro una settimana dalla data in cui tale decisione è stata pubblicata o notificata;
- 30 PLN — per una domanda di notifica di un'ordinanza diverso da quello di cui sopra o di una misura motivata di amministrazione giudiziaria, presentata entro una settimana dalla data in cui tale ordinanza o misura sono state pubblicate o notificate;
- 20 PLN ogni dieci pagine, complete o meno, del documento rilasciato — per una domanda di rilascio, sulla base del fascicolo: di una copia autenticata, di un estratto o di un'attestazione, di una copia di una decisione munita della formula esecutiva o che ne accerti il carattere definitivo, o di un certificato;
- 20 PLN ogni venti pagine, complete o meno, della copia rilasciata — per una domanda di copia di un documento del fascicolo;
- 20 PLN per ogni supporto di dati informatici rilasciato — per una domanda di copia, sulla base del fascicolo, di una registrazione sonora o audiovisiva dell'udienza.
5. Metodi di pagamento elettronico
Le spese giudiziarie, siano esse relative a cause transfrontaliere o nazionali, sono pagate in forma diversa dal contante tramite bonifico bancario sul conto dell'organo giurisdizionale competente o in contanti alla cassa dell'organo giurisdizionale. Le ammende giudiziarie e gli anticipi sulle spese per i periti o i testimoni possono essere pagati allo stesso modo. I relativi numeri di conto bancario sono pubblicati sui siti internet dei singoli organi giurisdizionali.
6. Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
La Polonia utilizzerà il sistema informatico decentrato alla data di inizio dell'applicazione determinata a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844.
7. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito civile e commerciale
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8. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito penale
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