1. Portali informatici nazionali per la comunicazione con gli organi giurisdizionali o altre autorità
Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) – Portali informatici nazionali per la comunicazione con gli organi giurisdizionali o altre autorità
- Nome del portale informatico nazionale e relativo link;
Fascicoli elettronici: https://etoimik.rik.ee/
- Informazioni che indicano se l'accesso al portale è riservato ai soli cittadini e/o residenti e/o persone giuridiche stabiliti nel territorio dello Stato membro o se è consentito anche ai cittadini stranieri e/o ai non residenti e alle persone giuridiche stabilite nel territorio di un altro Stato membro, e se anche gli avvocati o i rappresentanti di altri Stati membri hanno accesso ai portali informatici nazionali;
L'accesso al portale è consentito a chiunque disponga di uno strumento di identificazione elettronica estone (carta d'identità, identificazione mobile, identificazione intelligente). I cittadini stranieri possono richiedere un permesso di soggiorno elettronico, che consente anche di utilizzare gli strumenti di identificazione elettronica.
- Scopi per cui è utilizzato il portale
Il portale è utilizzato per presentare documenti, ricevere documenti e accedere al fascicolo nell'ambito di procedimenti giudiziari. Esso consente, inoltre, di ottenere il calendario, le scadenze e i promemoria relativi ai procedimenti giudiziari. Tramite il portale è possibile presentare documenti alla polizia e alla procura e consultare il fascicolo penale. Gli utenti del portale possono avviare procedure di esecuzione e accedere al casellario giudiziale.
- Metodi di identificazione utilizzati dagli utenti
Carta d'identità, identificazione mobile, identificazione intelligente e, per i detenuti, riconoscimento facciale (richiede l'identificazione elettronica).
- Eventuali requisiti particolari per l'uso del portale
Gli avvocati e i funzionari statali e locali devono necessariamente utilizzare il portale dei fascicoli elettronici per comunicare con gli organi giurisdizionali. Se l'utente del portale non accetta i documenti inviatigli dall'organo giurisdizionale entro 20 giorni, il suo diritto di utilizzare il portale verrà limitato.
2. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito civile e commerciale
Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) – Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito civile e commerciale
Le informazioni contenute in questa sezione dovrebbero fornire a coloro che parteciperanno alla videoconferenza informazioni sufficienti sulla legislazione e sulle procedure nazionali per la partecipazione alle udienze a distanza. Tali informazioni devono comprendere i seguenti elementi:
- informazioni sulla legislazione e sulle procedure nazionali applicabili, compresi i diritti e le garanzie procedurali applicabili allo svolgimento delle audizioni tramite videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.
La partecipazione a un'udienza nel procedimento in materia civile è disciplinata dall'articolo 350 del codice di procedura civile.
Articolo 350. Udienza con partecipazione a distanza
1) L'organo giurisdizionale può celebrare un'udienza con partecipazione a distanza in modo tale che una parte del procedimento, o il suo rappresentante o consulente, possa trovarsi in un luogo diverso da quello dell'udienza durante il suo svolgimento e compiere atti processuali in tempo reale da tale luogo.
2) Anche un testimone o un perito può essere sentito con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, e la parte del procedimento che non si trova nel luogo dell'udienza può rivolgergli delle domande.
3) Quando un'udienza è organizzata con partecipazione a distanza, il diritto di ciascuna parte del procedimento di presentare osservazioni, conclusioni e richieste e di esprimersi in merito alle osservazioni, alle conclusioni e alle richieste delle altre parti del procedimento deve essere garantito in modo tecnicamente sicuro, al pari di tutte le altre circostanze dell'udienza trasmesse in tempo reale, sotto forma di immagini e suoni, dal luogo in cui si trova la parte che è fuori sede, e viceversa. Con il consenso delle parti principali e del testimone e, nel quadro di una procedura avviata mediante ricorso, con il solo consenso del testimone, quest'ultimo può anche essere sentito per telefono, in base alle norme applicabili alle udienze con partecipazione a distanza.
- Informazioni che indicano se l'articolo 5 del regolamento sulla digitalizzazione consente solo agli organi giurisdizionali di utilizzare la videoconferenza o se tale possibilità è prevista anche per altre autorità. Se anche altre autorità possono avvalersi di una base giuridica per lo svolgimento di videoconferenze, specificare quali autorità e per quali procedure.
In base al codice suddetto, le udienze in videoconferenza possono essere svolte, in primo luogo, dagli organi giurisdizionali.
- Indicare se la legislazione nazionale consente all'organo giurisdizionale o all'autorità competente di programmare un'udienza di propria iniziativa.
La decisione sulla possibilità e la necessità di organizzare un'udienza in videoconferenza spetta al giudice. Il giudice accerta, tra l'altro, se le parti del procedimento hanno la possibilità di partecipare all'udienza in videoconferenza.
- Informazioni sulla tecnologia di videoconferenza disponibile nello Stato membro o sulla piattaforma/soluzione di videoconferenza più comunemente utilizzata.
Si utilizzano Skype (normale), Cisco (soluzione "interna" e più sicura) e Microsoft Teams, e la piattaforma più comunemente utilizzata è Cisco, che è compatibile con le apparecchiature e i sistemi informatici attualmente utilizzati in ambito giudiziario.
- Informazioni sulle prescrizioni procedurali che si applicano a una parte che debba esprimere un parere sull'uso della videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza nel contesto dell'udienza.
Si applicano le norme relative alle udienze enunciate nel codice di procedura civile.
- Informazioni che indicano se la legislazione nazionale prevede la registrazione dell'udienza e, in caso affermativo, informazioni sulla conservazione e la diffusione della registrazione.
Gli organi giurisdizionali utilizzano il software SALME (tecnologia di conversione voce - testo). In Estonia tutte le udienze sono registrate. L'organo giurisdizionale può scegliere se trascrivere la registrazione o produrre un verbale contenente il testo e parte della registrazione audio. SALME è un software sviluppato per consentire agli organi giurisdizionali di registrare le udienze e trascrivere le registrazioni. Per utilizzare la registrazione e la trascrizione effettuate mediante SALME, le parti del procedimento non necessitano di un software specifico.
- Informazioni sulle modalità con cui è garantita la riservatezza delle comunicazioni tra l'avvocato e il suo cliente prima e durante la videoconferenza;
Non esistono norme specifiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente in videoconferenza. Gli avvocati chiamano il cliente o utilizzano altri canali di comunicazione.
- Informazioni sulle modalità pratiche di organizzazione e svolgimento dell'udienza, comprese informazioni relative all'eventuale utilizzo della tecnologia di conversione voce - testo;
I partecipanti a un'udienza in videoconferenza ricevono le informazioni necessarie contestualmente alla convocazione all'udienza. La tecnologia di conversione voce - testo è utilizzata per registrare le udienze. Il testo non è visualizzato in tempo reale per i partecipanti, ma è utilizzato nell'ambito della registrazione dell'udienza.
- Informazioni sull'accesso alla videoconferenza delle parti e dei loro rappresentanti, comprese le persone con disabilità.
Tutte le informazioni necessarie sono contenute nella convocazione all'udienza. L'organo giurisdizionale valuta, tra l'altro, se gli interessati possono partecipare all'udienza in videoconferenza (ad esempio persone ipoudenti e persone che non hanno accesso a strumenti elettronici). In Estonia è possibile partecipare a un'udienza in videoconferenza nell'edificio dell'organo giurisdizionale o nell'edificio pubblico più vicino al luogo di residenza della persona.
- Modalità di identificazione e autenticazione delle parti.
Attualmente gli organi giurisdizionali non utilizzano una specifica soluzione di identificazione elettronica. Il giudice può chiedere a una parte del procedimento di mostrare la propria carta d'identità allo schermo; l'avvocato difensore può confermare che si tratta effettivamente della persona interessata; il giudice può chiedere di comunicare i dati del documento e/o che la parte del procedimento invii una conferma firmata per via elettronica ecc.
- Modalità con cui le parti possono porre domande e altrimenti partecipare in modo attivo.
Dipende dalla situazione e dalla soluzione tecnica utilizzata dalla persona per partecipare all'udienza. La maggior parte delle soluzioni di videoconferenza offre una funzionalità che permette di alzare la mano o iniziare una conversazione. Il giudice conduce il procedimento e, se del caso, offre la possibilità di rivolgere domande ecc.
- Modalità con cui le parti possono avvalersi del diritto all'interpretazione;
Si applicano le norme generali in materia di 'interpretazione. L'interprete può partecipare in videoconferenza.
Articoli da 32 a 36 del codice di procedura civile:
Articolo 32. Lingua di lavoro degli organi giurisdizionali
1) I procedimenti e le attività amministrative giudiziarie si svolgono in estone.
2) Il verbale delle discussioni in sede di udienza e di qualsiasi altro atto processuale è redatto in estone. Se necessario per riportare esattamente la testimonianza o la dichiarazione resa in udienza in una lingua straniera, il giudice può farla allegare al verbale nella lingua in cui è stata formulata, in aggiunta alla traduzione in estone.
[RT I 2008, 59, 330 — entrata in vigore l'1.1.2009]
Articolo 33. Documenti in lingua straniera nei procedimenti giudiziari
1) Se una dichiarazione, un'istanza, un reclamo o un'opposizione presentati al giudice da una parte del procedimento non sono redatti in estone, il giudice chiede alla persona che ha presentato il documento di fornire una traduzione in estone entro un determinato termine. Se una prova documentale presentata al giudice da una parte del procedimento non è redatta in estone, il giudice chiede a tale parte di fornire una traduzione in estone entro un determinato termine, a meno che la traduzione del documento non sia irragionevole in considerazione del suo contenuto o del suo volume e le altre parti del procedimento non si oppongano all'ammissione della prova in una lingua diversa dall'estone.
2) Il giudice può richiedere che la traduzione sia effettuata da un traduttore giurato o autenticata da un notaio o avvertire il traduttore della responsabilità derivante da una traduzione deliberatamente errata.
3) Se la traduzione non è presentata entro il termine stabilito, il giudice può non tenere in considerazione la dichiarazione, l'istanza, il reclamo o l'opposizione oppure la prova documentale.
4) Il giudice provvede alla traduzione di un provvedimento giudiziario in una lingua straniera per una parte del procedimento solo su richiesta di quest'ultima e a condizione che essa non sia rappresentata nel procedimento e che le sia stata concessa assistenza finanziaria per coprire le spese di traduzione. Il giudice provvede alla traduzione del provvedimento giudiziario per una persona di cui all'articolo 34, comma 4, del presente codice a spese della Repubblica di Estonia, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o meno rappresentata o benefici di assistenza finanziaria.
[RT I 2008, 59, 330 — entrata in vigore l'1.1.2009]
Articolo 34. Partecipazione di un interprete o di un traduttore al procedimento
1) Se una parte del procedimento non padroneggia l'estone e non è rappresentata nel procedimento, il giudice sollecita, se possibile, l'assistenza di un interprete o di un traduttore, di propria iniziativa o su iniziativa della parte. Tale assistenza non è necessaria se le dichiarazioni della parte del procedimento sono comprensibili per il giudice e le altre parti del procedimento.
[RT I 2008, 59, 330 — entrata in vigore l'1.1.2009]
2) Nel caso in cui non fosse possibile ricorrere immediatamente all'assistenza di un interprete o di un traduttore, il giudice emette un'ordinanza con la quale ordina alla parte del procedimento che necessita dell'interprete o del traduttore di avvalersi, entro un determinato termine, dell'assistenza di un interprete o traduttore o di un rappresentante che padroneggi l'estone. Il mancato adempimento di tale obbligo non impedisce al giudice di pronunciarsi sulla causa. Se la persona inadempiente è l'attore, il giudice può respingere il ricorso.
3) Prima di procedere all'interpretazione o alla traduzione nell'ambito del procedimento, l'interprete o il traduttore è avvertito della responsabilità derivante da una erronea interpretazione o traduzione e firma la relativa dichiarazione. L'avvertimento non è necessario se l'interprete o il traduttore ha giurato di effettuare tale interpretazione o traduzione conformemente alle norme previste dalla legge sui traduttori giurati.
4) L'assistenza di un interprete o di un traduttore deve essere garantita nei procedimenti per il collocamento di una persona in una struttura protetta e per la nomina di un tutore legale.
[RT I 2008, 59, 330 — entrata in vigore l'1.1.2009]
5) L'interprete o il traduttore non possono essere incaricati nell'ambito del procedimento per assistere un rappresentante nominato sulla base di un contratto o il consulente di una parte processuale.
[RT I 2008, 59, 330 — entrata in vigore l'1.1.2009]
Articolo 35. Assistenza di un interprete o di un traduttore a una parte del procedimento che sia sorda, muta o sordomuta
Se una parte del procedimento è sorda, muta o sordomuta, lo svolgimento del procedimento è comunicato a tale parte per iscritto o con l'assistenza di un interprete o di un traduttore incaricato nell'ambito del procedimento.
Articolo 36. Giuramento e dichiarazione firmata di una persona che non padroneggia l'estone
1) Una persona che non padroneggia l'estone presta giuramento o fornisce una dichiarazione scritta in cui attesta di essere stata informata delle responsabilità che assume, in una lingua che comprende.
2) La dichiarazione firmata è riportata sul testo in lingua estone del giuramento o dell'avvertimento, che è tradotto alla persona sul posto prima della firma.
- Modalità con cui è garantita la possibilità di esaminare o produrre prove fisiche durante la videoconferenza;
Le parti del procedimento possono produrre prove fisiche con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica ed è possibile condividerle con i partecipanti durante l'udienza visualizzando i documenti pertinenti sullo schermo (a seconda delle possibilità offerte dalla specifica soluzione tecnica utilizzata).
3. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito penale
Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) – Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito penale
L'audizione a distanza nei procedimenti penali è disciplinata dall'articolo 69 del codice di procedura penale.
Articolo 69. Audizione a distanza
1) L'autorità responsabile del procedimento può organizzare l'audizione a distanza di una persona se l'audizione in presenza è complicata o eccessivamente onerosa oppure se l'audizione a distanza è necessaria per tutelare gli interessi della persona.
[RT I, 6.5.2020, 1 — entrata in vigore in data 7.5.2020]
2) Ai fini dell'anzidetto codice, per "audizione a distanza" si intende un'audizione:
1)per mezzo di una soluzione tecnica che permette di vedere e ascoltare direttamente la dichiarazione o la testimonianza della persona sentita in diretta e di rivolgerle domande;
2) tramite telefono, che permette di ascoltare direttamente la dichiarazione o la testimonianza della persona sentita e di rivolgerle domande.
[RT I, 6.5.2020, 1 — entrata in vigore in data 7.5.2020]
3) [abrogato — RT I, 6.5.2020, 1 — entrata in vigore in data 7.5.2020]
4) Nel verbale dell'audizione a distanza è annotato l'avvertimento al testimone in merito al rifiuto di rendere dichiarazioni o testimonianze in assenza di un fondamento giuridico e riguardo alle dichiarazioni deliberatamente false o alle testimonianze deliberatamente mendaci.
[RT I 2004, 46, 329 — entrata in vigore l'1.7.2004]
5) Quando l'audizione di una persona che si trova in uno Stato estero richiede l'assistenza di un'autorità giudiziaria di tale Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 48941 dell'anzidetto codice se l'audizione si svolge nell'ambito di un accordo di cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea, mentre negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 468.
[RT I, 11.3.2023, 2 — entrata in vigore in data 1.5.2023]
6) Il ministro competente può stabilire requisiti più specifici per l'organizzazione dell'audizione a distanza.
- informazioni sui requisiti procedurali in base ai quali è dato il consenso all'uso della videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza per l'audizione;
L'audizione a distanza dei testimoni è soggetta ai requisiti generali stabiliti per l'audizione dei testimoni e non è richiesto alcun consenso specifico per l'audizione a distanza di un testimone.
Nei procedimenti giudiziari, l'audizione a distanza per telefono è consentita solo con il consenso del testimone.
Articolo 287 del codice di procedura penale. Audizione di testimoni
4) Il testimone al quale è stato assegnato uno pseudonimo è ascoltato per telefono a norma dell'articolo 67, comma 5, e dell'articolo 69, comma 2, punto 2), del codice di procedura penale. Le parti del procedimento rivolgono le loro domande al testimone tramite il giudice.
5) Su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il giudice può autorizzare un'audizione a distanza a norma dell'articolo 69 del codice di procedura penale o utilizzare una parete divisoria che impedisca all'imputato di vedere il testimone. Salvo il caso di cui al comma 4 del presente articolo, l'audizione a distanza per telefono è autorizzata solo con il consenso dell'imputato.
- Informazioni sulle modalità con cui è garantito l'accesso all'infrastruttura di videoconferenza necessaria all'indagato, all'imputato, al condannato o al soggetto colpito ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2018/1805, comprese le persone con disabilità.
Tutte le informazioni necessarie sono contenute nella convocazione all'udienza. Il giudice valuta, tra l'altro, se gli interessati possono partecipare all'udienza in videoconferenza (ad esempio persone ipoudenti e persone che non hanno accesso a strumenti elettronici). In Estonia è possibile partecipare a un'udienza in videoconferenza nell'edificio dell'organo giurisdizionale o nell'edificio pubblico più vicino al luogo di residenza della persona.
- Informazioni sulle modalità con cui è garantita la riservatezza delle comunicazioni tra l'avvocato e il suo cliente prima e durante l'audizione in videoconferenza.
Non esistono norme specifiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente in videoconferenza. In pratica, gli avvocati chiamano il cliente o utilizzano altri canali di comunicazione nell'ambito del procedimento.
- Informazioni sulle modalità con cui i titolari della responsabilità genitoriale o altri adulti interessati sono informati dell'audizione di un minore tramite videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza — in che modo si tiene conto dell'interesse superiore del minore?
L'audizione a distanza di un minore è soggetta alle prescrizioni generali previste per tenere conto dell'interesse superiore del minore. La persona che compie l'atto procedurale, il funzionario preposto alla protezione dei minori, l'assistente sociale, l'insegnante o lo psicologo interessato valuta, tra l'altro, l'idoneità dell'audizione a distanza per sentire il minore.
Articolo 70. Norme specifiche applicabili all'audizione di un testimone minorenne
1) L'autorità responsabile del procedimento può esigere la presenza di un funzionario preposto alla protezione dei minori, di un assistente sociale, di un insegnante o di uno psicologo durante l'audizione di un testimone minorenne.
[RT I, 11.7.2013, 1 — entrata in vigore in data 1.9.2013]
2) Se l'autorità responsabile del procedimento non ha ricevuto una formazione adeguata, è obbligatorio rivolgersi a un funzionario preposto alla protezione dei minori, a un assistente sociale, a un insegnante o a uno psicologo per sentire il minore, se:
[RT I, 11.7.2013, 1 — entrata in vigore in data 1.9.2013]
- il testimone ha meno di 10 anni e se la sua audizione ripetuta può avere ripercussioni negative sul suo benessere mentale;
- il testimone ha meno di 14 anni e l'audizione riguarda violenze domestiche o abusi sessuali;
- il testimone è affetto da disturbi del linguaggio, menomazioni sensoriali o disabilità intellettive o soffre di disturbi mentali.
a) Informazioni che indicano se la legislazione nazionale prevede la registrazione dell'audizione e, in caso affermativo, informazioni sulla conservazione e la diffusione della registrazione. Informazioni sull'eventuale utilizzo della tecnologia di conversione voce - testo.
Non esiste alcun obbligo di registrare le audizioni nel procedimento preliminare. Il responsabile dell'atto procedurale decide se la registrazione è necessaria e giustificata. Se l'audizione è registrata, la registrazione è conservata insieme ai documenti del procedimento penale.
Gli organi giurisdizionali utilizzano il software SALME (tecnologia di conversione voce - testo).
Articolo 148. Allegato al verbale dell'operazione investigativa o di altro atto procedurale
1) Se necessario, oltre alla relazione sugli elementi di prova nel verbale dell'operazione investigativa o di un altro atto procedurale, tali informazioni possono essere registrate sotto forma di fotografia, filmato, registrazione audio o video, disegno o altra modalità illustrativa.
2) La fotografia, il disegno o qualsiasi altro materiale illustrativo è allegato al fascicolo penale insieme al verbale, mentre i filmati e le registrazioni audio o video sono sigillati e conservati insieme ai documenti del procedimento penale.
Le udienze sono oggetto di registrazione audio e il giudice può anche decidere di effettuare la registrazione video di un'udienza o di una delle sue fasi. L'articolo 156, comma 4, del codice di procedura penale, prevede alcune eccezioni all'obbligo di registrazione.
Articolo 156. Registrazione audio e video di un'udienza
1) Le udienze sono oggetto di registrazione audio. Il giudice può anche decidere di realizzare la registrazione video di un'udienza o di una delle sue fasi.
[RT I, 31.5.2018, 2 — entrata in vigore in data 1.1.2019]
2) Quando un'udienza o un atto compiuto dal giudice è oggetto di una registrazione audio o video, tale giudice può utilizzare la registrazione per integrare e precisare il verbale del relativo procedimento.
3) La rettifica di una registrazione audio o video non è consentita.
4) Si può decidere di non registrare un'udienza se:
- prima o nel corso dell'udienza risulta che la registrazione è tecnicamente impossibile e il giudice ritiene che lo svolgimento dell'udienza senza registrazione sia opportuno e conforme agli interessi delle parti del procedimento;
- l'udienza si svolge al di fuori dei locali dell'organo giurisdizionale;
- l'udienza è stata convocata per la pronuncia della decisione del giudice in una causa;
- si tratta di un'udienza dinanzi alla Corte suprema.
[RT I, 31.5.2018, 2 — entrata in vigore in data 1.1.2019]
5) Le registrazioni audio o video delle udienze sono effettuate in formato digitale.
[RT I, 23.2.2011, 1 — entrata in vigore in data 1.9.2011]
- Informazioni sui mezzi di ricorso disponibili a norma del diritto nazionale che un indagato, un imputato o un condannato, o un soggetto colpito può esperire in caso di violazione delle prescrizioni o delle garanzie di cui all'articolo 6 del regolamento sulla digitalizzazione.
Una parte del procedimento giudiziario può chiedere di esercitare i diritti di cui all'articolo 6 nel corso del procedimento, ma se il giudice non accoglie la richiesta, non è possibile proporre ricorso avverso tale decisione in sede di giudizio. Il ricorso può essere proposto sulla base dell'articolo 318 del codice di procedura penale.
- Informazioni sulla tecnologia di videoconferenza disponibile nello Stato membro o sulla piattaforma/soluzione di videoconferenza più comunemente utilizzata.
Si utilizzano Skype (normale), Cisco (che è la soluzione "interna" e più sicura) e Microsoft Teams.
- Informazioni sulle modalità pratiche di organizzazione e svolgimento dell'udienza. Qual è l'autorità da contattare? Esistono requisiti particolari (ad esempio, informazioni da fornire) per contattare tale autorità?
Se l'udienza si svolge nell'ambito di un procedimento giudiziario, essa è condotta sulla base di una dichiarazione scritta (organizzata dalla procura e dall'organo giurisdizionale).
- se nel contesto delle udienza si utilizza la tecnologia di conversione voce - testo.
Gli organi giurisdizionali utilizzano il software SALME (tecnologia di conversione voce - testo). In Estonia tutte le udienze sono registrate. L'organo giurisdizionale può scegliere se trascrivere la registrazione o produrre un verbale contenente il testo e parte della registrazione audio.
- le modalità di identificazione e autenticazione dell'indagato, dell'imputato, del condannato o del soggetto colpito;
Attualmente gli organi giurisdizionali non utilizzano una specifica soluzione di identificazione elettronica. Il giudice può chiedere a una parte del procedimento di mostrare la propria carta d'identità allo schermo; l'avvocato difensore può confermare che si tratta effettivamente della persona interessata; il giudice può chiedere di comunicare i dati del documento e/o che la parte del procedimento invii una conferma firmata per via elettronica ecc.
- Le modalità con cui l'indagato, l'imputato, il condannato o il soggetto colpito può porre domande e altrimenti partecipare in modo attivo.
Dipende dalla situazione e dalla soluzione tecnica con la quale la persona partecipa. La maggior parte delle soluzioni di videoconferenza offre una funzionalità che permette di alzare la mano o iniziare una conversazione. Se il giudice conduce il procedimento, offre la possibilità di porre domande ecc.
- Le modalità con cui l'indagato, l'imputato, il condannato o il soggetto colpito possono avvalersi dell'interpretazione.
Si applicano le norme generali in materia di 'interpretazione.
Articolo 10. Lingua del procedimento penale
1) La lingua del procedimento penale è l'estone. Il procedimento può svolgersi anche in un'altra lingua, previo consenso dell'autorità responsabile del procedimento, delle parti del procedimento e delle parti processuali, a condizione che l'autorità e le parti interessate padroneggino tale lingua.
2) Gli indagati, gli imputati, le vittime, le parti civili e i terzi che non padroneggiano l'estone sono assistiti da un interprete o traduttore. In caso di dubbio, l'autorità responsabile del procedimento verifica la conoscenza dell'estone da parte dell'interessato. Se non è possibile verificare la conoscenza dell'estone o se tali conoscenze risultano insufficienti, la persona è assistita da un interprete o traduttore.
[RT I, 6.1.2016, 5 — entrata in vigore in data 16.1.2016]
8) L'interpretazione è fornita immediatamente all'indagato o imputato, mentre le traduzioni scritte dei documenti gli sono fornite entro un termine ragionevole, in modo da non pregiudicare l'esercizio dei suoi diritti di difesa.
[RT I, 4.10.2013, 3 — entrata in vigore in data 27.10.2013]
9) Una persona può contestare il rifiuto di fornire una traduzione, o la fornitura di una traduzione parziale, in virtù del presente articolo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 228 o 229 o del capo 15 del codice di procedura penale.
[RT I, 6.1.2016, 5 — entrata in vigore in data 16.1.2016]
- Modalità con cui si impediscono l'accesso non autorizzato ai dati sensibili o i flussi di dati verso entità sconosciute.
I documenti relativi al procedimento possono essere consultati dalle parti del procedimento. I documenti sono accessibili tramite il portale pubblico dei fascicoli elettronici, con l'ausilio di soluzioni di autenticazione sicure (carta d'identità, identificazione mobile e identificazione intelligente). Alle parti sono inviati una convocazione all'udienza e un link. Nella maggior parte dei casi, le udienze sono pubbliche, pertanto non è necessario prevedere ulteriori misure di sicurezza. Il software utilizzato permette di verificare che solo le persone convocate partecipino. Se la causa è riservata o se è importante garantire che un partecipante a una videoconferenza sia solo, il giudice può esigere che l'altra parte possa partecipare solo tramite videoconferenza nell'edificio dell'organo giurisdizionale più vicino alla sua residenza.
4. Spese relative ai procedimenti in materia civile e commerciale
Articolo 17, paragrafo 1, lettera c) – Spese relative ai procedimenti in materia civile e commerciale
- Procedure di cui ai regolamenti (CE) n. 1896/2006, (CE) n. 861/2007, (UE) n. 655/2014 e (CE) n. 805/2004;
- procedure relative al riconoscimento, a una dichiarazione di esecutività o di diniego del riconoscimento di cui ai regolamenti (UE) n. 650/2012, (UE) n. 1215/2012 e (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE) n. 4/2009, (UE) 2016/1103, (UE) 2016/1104 e (UE) 2019/1111 del Consiglio.
All'atto del deposito di una domanda d'ingiunzione di pagamento europea dinanzi a un giudice estone, occorre pagare un'imposta nazionale avente lo stesso importo previsto per la presentazione di una domanda nazionale. All'atto della presentazione di una domanda d'ingiunzione di pagamento europea dinanzi a un organo giurisdizionale estone, l'importo della tassa nazionale è lo stesso previsto per la presentazione di una domanda nazionale, ossia il 3 % del credito totale (dell'importo richiesto, ossia la somma del capitale e delle garanzie), ma non inferiore a 65 EUR.
Quando il procedimento accelerato per l'ingiunzione di pagamento è convertito in procedimento giudiziario ordinario (procedimento introdotto mediante ricorso), per la presentazione della domanda è versata un'imposta nazionale supplementare pari alla differenza non coperta dalla tassa nazionale già versata al momento del deposito della domanda di procedimento accelerato per l'ingiunzione di pagamento. Nei procedimenti introdotti mediante ricorso, l'importo della tassa dipende dall'importo preteso. Ad esempio, l'importo della tassa dovuta nel contesto di un procedimento introdotto mediante ricorso ammonta a 100 EUR per un credito fino a 350 EUR, a 140 EUR per un credito da 351 a 500 EUR, a 175 EUR per un credito da 501 a 750 EUR ecc.
All'atto del deposito di una domanda relativa al procedimento europeo per le controversie di modesta entità dinanzi a un giudice estone, occorre pagare un'imposta nazionale avente lo stesso importo previsto per la presentazione di una domanda nazionale. L'importo della tassa nazionale dipende dall'importo preteso. Ad esempio, l'importo della tassa è di 140 EUR per una controversia di 500 EUR, di 245 EUR per una controversia di 1 000 EUR, di 280 EUR per una controversia di 1 500 EUR e di 315 EUR per una controversia di 2 000 EUR.
I procedimenti di riconoscimento, dichiarazione di esecutività o diniego del riconoscimento sono esenti dal pagamento della tassa nazionale.
- I procedimenti relativi al rilascio, alla rettifica e alla revoca degli estratti previsti dal regolamento (CE) n. 4/2009, al certificato successorio europeo e agli attestati previsti dal regolamento (UE) n. 650/2012, ai certificati previsti dal regolamento (UE) n. 1215/2012, ai certificati previsti dal regolamento (UE) n. 606/2013, agli attestati previsti dal regolamento (UE) 2016/1103, agli attestati previsti dal regolamento (UE) 2016/1104 e ai certificati previsti dal regolamento (UE) 2019/1111;
Per tali procedimenti non è dovuta alcuna imposta nazionale al momento di adire un organo giurisdizionale.
- Procedura aperta tramite l'insinuazione di un credito di un creditore straniero nell'ambito di una procedura di insolvenza a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2015/848;
Per tali procedimenti non è dovuta alcuna imposta nazionale al momento di adire un organo giurisdizionale.
- Comunicazione tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità centrali in virtù dei regolamenti (CE) n. 4/2009 e (UE) 2019/1111, o le autorità competenti in virtù del capo IV della direttiva 2003/8/CE.
Per tali procedimenti non è dovuta alcuna imposta nazionale al momento di adire un organo giurisdizionale.
5. Metodi di pagamento elettronico
Articolo 17, paragrafo 1, lettera d) – Metodi di pagamento elettronico
Le informazioni fornite nella presente sezione devono riguardare i metodi di pagamento elettronico disponibili nello Stato membro, quali carte di credito, carte di debito, portafogli elettronici e bonifici bancari. Le informazioni devono comprendere anche le misure adottate dallo Stato membro per rendere accessibili tali metodi di pagamento elettronico. Se il bonifico bancario è uno dei metodi di pagamento nello Stato membro e se esiste un conto bancario unico per tutte le autorità sul quale effettuare il pagamento, è necessario fornire anche le relative coordinate bancarie. Le informazioni dovrebbero includere anche dettagli sull'eventuale limitazione dei metodi di pagamento elettronico a determinate procedure (specificando quali, se del caso) e sulla possibilità di utilizzare i metodi di pagamento elettronico per altri scopi, quali il pagamento delle sanzioni comminate dall'organo giurisdizionale le spese per i periti o quelle per i testimoni.
La tassa nazionale può essere pagata solo con bonifico bancario. Le carte di credito non sono accettate. Il beneficiario di tutti i pagamenti destinati agli organi giurisdizionali è il ministero delle Finanze. L'ordine di pagamento deve indicare il ministero delle Finanze come beneficiario dell'importo da trasferire alle autorità pubbliche e alle fondazioni istituite dallo Stato, nonché il numero di conto bancario da utilizzare. Ogni autorità ha un proprio numero di riferimento, in base al quale l'erario trasferisce l'importo ricevuto sul conto dell'autorità interessata nell'ambiente online dell'erario stesso.
Le imposte nazionali riscosse sugli atti compiuti in ambito giudiziario, i versamenti in conto capitale, le garanzie e le cauzioni sono versati sui conti del ministero delle Finanze:
- SEB Pank — c.c. EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X)
- Swedbank — c.c. EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X)
- Luminor Bank — c.c. EE221700017003510302 (SWIFT: RIKOEE22)
- LHV Pank — c.c. EE567700771003819792 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Di norma, le imposte nazionali devono essere pagate utilizzando il numero di riferimento unico fornito dall'organo giurisdizionale. Se nel provvedimento giudiziario o nel sistema procedurale di pagamento di un'imposta specifica non è stato indicato il numero di riferimento unico, tale numero non è utilizzato e nel documento di pagamento occorre indicare il nome esatto dell'atto per il quale deve essere pagata l'imposta statale. Il numero di riferimento non è utilizzato neppure quando l'imposta nazionale è pagata prima della richiesta di esecuzione di un atto.
All'atto della presentazione di un documento tramite il portale dei fascicoli elettronici, è anche possibile pagare immediatamente le relative spese tramite un collegamento bancario, allegare un ordine di pagamento per le spese già saldate o ottenere il numero di riferimento unico necessario per effettuare il pagamento e versare la somma al di fuori del portale. I pagamenti effettuati tramite collegamento bancario sul portale dei fascicoli elettronici sono immediatamente associati al numero di riferimento unico. Tutte le richieste di spese giudiziarie indicate nel portale pubblico dei fascicoli elettronici sono riportate anche nel conto personale relativo alle imposte e alle garanzie della persona nell'ambiente elettronico dell'amministrazione fiscale e delle dogane.
6. Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Articolo 17, paragrafo 2 — Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito civile e commerciale e nelle cause penali
L'Estonia è in grado di applicare gli articoli 5 e 6 del regolamento sulla digitalizzazione prima del 1º maggio 2025.
7. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito civile e commerciale
Articolo 17, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Allo stato attuale, non è possibile utilizzare il sistema informatico decentrato prima del termine stabilito all'articolo 26, paragrafo 3.
8. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito penale
Autorità di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e)
La lettera chiede di specificare le autorità competenti a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/2844, qualora non siano già state notificate alla Commissione conformemente a tali atti giuridici.
Le autorità sono specificate se i necessari lavori preliminari (le soluzioni tecniche sono pronte nella misura necessaria) lo consentono. Invieremo l'elenco delle autorità in ritardo.