1. Portali informatici nazionali per la comunicazione con gli organi giurisdizionali o altre autorità
Ai sensi della legge sull'introduzione del fascicolo elettronico nell'ambito della giustizia e sulla promozione della giustizia digitale (Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs, BGBl. 2017 I, pag. 2208), entrata in vigore il 1º gennaio 2018, i tribunali e le procure saranno tenuti a conservare i fascicoli giudiziari e procedurali esclusivamente in formato elettronico a partire dal 1º gennaio 2026.
Dal 1º gennaio 2018, le parti e le parti del procedimento sono altresì autorizzate a depositare documenti elettronici presso gli organi giurisdizionali con l'ausilio di strumenti sicuri (articolo 130a, quarto comma, del Zivilprozessordnung (codice di procedura civile, CPC)); ciò vale, mutatis mutandis, anche per gli altri organi giurisdizionali.
Allo stesso tempo, determinate parti del procedimento sono tenute a disporre di strumenti sicuri per la notificazione di documenti elettronici da parte del tribunale (articolo 173, CPC), in particolare gli avvocati, i notai, i consulenti fiscali, gli ufficiali giudiziari e le autorità pubbliche. Dal 1º gennaio 2022 gli avvocati, le autorità e le persone giuridiche di diritto pubblico devono trasmettere i documenti in formato elettronico (articolo 130d, CPC); ciò vale, mutatis mutandis, anche per gli altri organi giurisdizionali. La magistratura si avvale, a tale riguardo, dell'infrastruttura tecnica della Elektronischen Gerichts und Verwaltungspostfachs (casella di posta elettronica giudiziaria e amministrativa, EGVP): (egvp.z.de).
Il sistema garantisce la riservatezza, l'autenticità, l'integrità e l'efficacia giuridica dei documenti trasmessi in formato elettronico. In ambito giudiziario, gli avvocati, i tribunali e gli altri operatori giudiziari utilizzano l'EGVP per scambiare documenti in modo efficace. Nel contesto amministrativo, le autorità utilizzano l'EGVP per comunicare fra di loro e con i cittadini in totale sicurezza. Gli utenti hanno bisogno di software specifici per avvalersi della giustizia digitale. L'accesso si basa regolarmente sull'identificazione e l'autenticazione mediante carte di firma elettronica o altri metodi di autenticazione, compresa l'identificazione elettronica dei cittadini. Ciò garantisce che solo le persone autorizzate possano inviare e ricevere documenti tramite il sistema.
L'EGVP, in quanto portale informatico nazionale, offre una soluzione moderna e sicura per la comunicazione digitale nei settori giudiziario e amministrativo. Garantendo la sicurezza della trasmissione giuridicamente vincolante, efficiente e tracciabile dei documenti, l'EGVP rappresenta uno strumento essenziale per i diversi soggetti che operano nell'ambito della giustizia e dell'amministrazione tedesche.
I seguenti portali informatici sono stati istituiti come strumenti di comunicazione sicuri con gli organi giurisdizionali:
- La casella di posta elettronica dedicata agli avvocati, beA, bea-brak.de, a disposizione delle persone fisiche e delle società di professionisti iscritte all'albo generale dell'Ordine federale degli avvocati (BRAK) (articoli 31a e segg. della legge federale sulla professione forense –– Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO).
- La casella di posta elettronica dedicata ai notai, beN, bnotk.de, a disposizione delle persone fisiche iscritte come notai all'albo dell'Ordine federale dei notai (BNotK). Tale casella può essere utilizzata anche dai rappresentanti dei notai, dai praticanti notai, dal BNotK, dagli ordini dei notai e da altri enti notarili (articolo 78n del codice federale dei notai – Bundesnotarordnung, BNotO).
- La casella di posta elettronica dedicata ai consulenti fiscali, beSt, steuerberaterplattform-bstbk.de, a disposizione dei consulenti fiscali e dei rappresentanti fiscali nominati ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, seconda frase, della legge sui consulenti fiscali – Steuerberatungsgesetz (StBerG). Possono avervi accesso, inoltre, anche gli ordini dei consulenti fiscali e le società di professionisti designate ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, della StBerG (articoli 86d e segg. della StBerG).
- La casella di posta elettronica dedicata alle autorità, beBPo, a disposizione delle sole autorità pubbliche e delle persone giuridiche di diritto pubblico.
- La casella di posta elettronica dedicata ai cittadini e alle organizzazioni, eBO. Sono disponibili varie offerte di eBO a pagamento; per una panoramica dei fornitori si veda egvp.ecz.de. L'identificazione avviene tramite identificazione elettronica, sigillo elettronico qualificato, dichiarazione autenticata del nome e dell'indirizzo o, nel caso di persone designate o vincolate da giuramento che prestano servizi di interpretazione o traduzione e di ufficiali giudiziari, tramite la conferma della nomina da parte dell'organismo pubblico di cui all'articolo 11, secondo comma, punti 3 e 4, dell'Electronischer-Rechtsverkehr-Verordnung (regolamento sulla giustizia digitale, ERVV).
- Il servizio di messaggistica e invio di un account utente OSC, mein-emorzpostfach.bund.de, accessibile gratuitamente a tutti i cittadini tramite "DeutschlandID" — id.bund.de.
- Il servizio di messaggistica e invio di un account De-Mail, in cui il mittente, al momento dell'invio del messaggio, è identificato in modo sicuro ai sensi dell'articolo 4, primo comma, seconda frase, della legge D-Mail (De-Mail-Gesetz) e l'identificazione sicura è confermata a norma dell'articolo 5, quinto comma, della legge De-Mail, https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/e-government/de-ma….
Con l'eccezione della posta elettronica confermata dal mittente, tutti gli strumenti di trasmissione sicuri si basano sull'infrastruttura EGVP.
Per maggiori dettagli sugli strumenti di trasmissione sicuri tramite beBPo, eBO e il servizio di messaggistica e invio di un account utente OSC, nonché sul quadro tecnico per la giustizia digitale, si veda il regolamento ERVV.
2. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito civile e commerciale
Ai sensi dell'articolo 128a, primo comma, del codice di procedura civile, il tribunale può, su richiesta o d'ufficio, autorizzare le parti nonché i loro rappresentanti legali e consulenti a trovarsi in un altro luogo durante l'udienza e a compiere atti procedurali in detto luogo; l'udienza viene quindi trasmessa simultaneamente sotto forma di immagini e suoni verso tale luogo e nella sala riunioni. Il tribunale può anche disporre la celebrazione di un'udienza in videoconferenza contro la volontà delle parti. L'autorizzazione di un'udienza in videoconferenza non è una misura istruttoria informale del procedimento, ma è effettuata tramite un'ordinanza modificabile in qualsiasi momento, a discrezione del tribunale. Qualora il tribunale non disponga di mezzi tecnici, una domanda può essere regolarmente respinta. Il rifiuto dell'udienza in videoconferenza deve essere motivato.
L'organo giurisdizionale può autorizzare, solo su richiesta, ai sensi dell'articolo 128a, secondo comma, del codice di procedura civile, la presenza di un testimone, di un perito o di una parte in un altro luogo nel corso di un'audizione.
Alle udienze in videoconferenza si applicano le stesse norme procedurali previste per le udienze in presenza. Tutti i diritti procedurali possono essere esercitati nello stesso modo. Il diritto alla rappresentanza da parte di un avvocato non è pregiudicato dall'udienza in videoconferenza. La maggior parte dei sistemi di videoconferenza utilizzati in ambito giudiziario dispone di "break-out room", ovvero spazi virtuali separati che consentono consultazioni riservate tra l'avvocato e il suo cliente.
Il tribunale deve garantire che il pubblico abbia accesso alla sala riunioni e all'udienza; pertanto, l'udienza deve essere trasmessa nella sala riunioni in modo da consentire al pubblico di seguire il procedimento. Il giudice presidente deve essere presente nella sala riunioni. Gli altri operatori del tribunale sono autorizzati a partecipare in videoconferenza se sussistono validi motivi.
Il livello di affidabilità dell'identificazione delle parti che partecipano in videoconferenza è conforme alle norme applicabili alle udienze in presenza. Non esiste una procedura formale per l'identificazione delle parti e dei loro avvocati o degli altri partecipanti al procedimento, come i testimoni. I requisiti di identificazione applicabili al singolo caso rientrano pertanto nella discrezionalità del tribunale. Poiché la citazione contenente i dati di accesso è trasmessa solo alle parti del procedimento interessato, in genere non occorre fornire ulteriori prove di identificazione. Inoltre, le parti si presentano spesso insieme al loro avvocato, il quale è, in genere, noto al tribunale. Nei rari casi in cui sussistano dubbi in merito all'identità di una parte, qualsiasi ambiguità può essere dissipata esibendo, ad esempio, un documento d'identità.
Non è prevista la possibilità di esaminare gli elementi probatori nell'ambito di un procedimento di Strengbeweis (prova rigorosa) durante un'udienza in videoconferenza.
Non è prevista la registrazione dell'udienza, pertanto non si utilizza alcun software di riconoscimento vocale. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 159 del codice di procedura civile, deve essere redatto un verbale dell'udienza e di ogni assunzione di prove. Il contenuto del verbale può essere registrato in via provvisoria su un fonogramma (articolo 160a, CPC). Alle parti del procedimento e ai terzi è fatto divieto di registrare l'udienza.
Le disposizioni relative alle udienze in videoconferenza nei procedimenti dinanzi al tribunale della famiglia sono contenute negli articoli 30 e 32 della legge sui procedimenti in materia di famiglia e di volontaria giurisdizione (FamFG).
Le videoconferenze sono possibili anche nelle procedure di insolvenza e nei casi di ristrutturazione, ad esempio per l'assemblea dei creditori incaricata dell'esame e della liquidazione dei crediti o per la data di discussione e di voto di un piano di ristrutturazione. L'ammissibilità deriva dall'articolo 4 del regolamento in materia di insolvenza (Insolvenzordnung, InsO) e dall'articolo 38 della legge sulla stabilizzazione e la ristrutturazione delle imprese (Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz, nel prosieguo StaRUG), che rimandano entrambi alle pertinenti disposizioni del codice di procedura civile.
Tutti gli organi giurisdizionali e le altre autorità giudiziarie tedeschi dispongono di un'infrastruttura di videoconferenza, ma il loro ambito di applicazione varia a seconda delle regioni e dei diversi rami del sistema giudiziario. Solo per i tribunali federali, la dotazione di hardware e software informatici per i tribunali è competenza dello Stato federale. Per tutti gli altri organi giurisdizionali, ossia la stragrande maggioranza dei tribunali tedeschi, la competenza è dei Länder. La portata delle informazioni varia notevolmente da un tribunale all'altro, ma di norma copre le informazioni previste. Le esigenze in termini di informazione dei partecipanti si sono generalmente ridotte negli ultimi anni, dato che il ricorso alla videoconferenza è diventato sempre più frequente.
A motivo della competenza regionale delle amministrazioni giudiziarie, la giustizia tedesca utilizza un'ampia gamma di piattaforme di videoconferenza, che vanno da istanze locali quali Jitsi, Big Blue Button, Skype for Business, Pexip e Nextcloud Talk a servizi cloud come Cisco Webex e Microsoft Teams. Tutti i sistemi di videoconferenza utilizzati mirano a offrire un ampio supporto per PC e client mobili, anche se occasionalmente possono manifestarsi problemi di compatibilità.
L'interpretazione rimane una sfida per le udienze in videoconferenza. La maggior parte dei servizi di videoconferenza utilizzati dalla magistratura tedesca non dispone di un secondo canale audio, necessario per l'intervento di un interprete simultaneo online. Pertanto, se un partecipante ha bisogno di un interprete, non può, nella stragrande maggioranza dei casi, partecipare a distanza all'udienza.
3. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito penale
1. Norme sull'uso della videoconferenza ai sensi del codice di procedura penale
La questione di sapere in quale situazione processuale e a quali condizioni un'audizione in videoconferenza (eventualmente transfrontaliera) possa essere autorizzata dalle autorità tedesche per agevolare un procedimento penale nazionale è disciplinata dal diritto processuale penale tedesco.
Al di fuori dell'udienza principale, l'audizione in videoconferenza è di norma possibile (articolo 58b del codice di procedura penale (CPP) per l'audizione dei testimoni e articolo 136, quinto comma, e articolo 163a, quarto comma, seconda frase, in combinato disposto con l'articolo 58b del codice di procedura penale per l'audizione degli imputati). Solo nel caso di audizione giudiziaria di testimoni, l'audizione in videoconferenza è limitata a casi eccezionali (articolo 168e, CPP).
Le disposizioni succitate stabiliscono quanto segue:
- Articolo 58b CPP, Audizione mediante trasmissione di immagini e suoni:
L'audizione di un testimone al di fuori dell'udienza principale può avvenire in modo tale che esso si trovi in un luogo diverso da quello della persona che procede all'audizione e che l'audizione sia trasmessa simultaneamente sotto forma di immagini e suoni nel luogo in cui si trova il testimone e nell'aula dell'audizione.
- Articolo 168e CPP, Audizione di testimoni separatamente dalle persone autorizzate ad assistervi:
Se sussiste il pericolo imminente di un grave pregiudizio al benessere del testimone quando questi è ascoltato alla presenza delle persone autorizzate ad assistere all'udienza, e tale pericolo non può essere scongiurato in altro modo, il giudice deve procedere all'audizione separatamente dalle persone autorizzate ad assistervi. L'audizione è trasmessa simultaneamente sotto forma di immagini e suoni. Restano in ogni caso impregiudicati i poteri di partecipazione delle persone autorizzate a presenziare all'audizione. Si applicano mutatis mutandis gli articoli 58a e 241a. La decisione di cui alla prima frase non è impugnabile.
Nel contesto del riesame orale della detenzione, un'udienza può aver luogo in videoconferenza se l'imputato ha rinunciato alla partecipazione fisica o se la sua comparazione è impedita dalla distanza eccessiva, da una malattia o da altri ostacoli non eliminabili. L'articolo 118a, secondo comma, del codice di procedura penale recita:
- Articolo 118a, secondo comma, CPP – Audizione per il riesame della detenzione:
L'imputato deve essere condotto all'udienza, a meno che non abbia rinunciato ad assistere al processo o la sua comparizione sia impedita dalla distanza eccessiva, da una malattia o da altri ostacoli non eliminabili. Il tribunale può disporre che, alle condizioni di cui alla prima frase, l'udienza si svolga in modo tale che l'imputato si trovi in un luogo diverso dal tribunale e che l'udienza sia trasmessa simultaneamente, in formato video/audio, nel luogo in cui si trova l'imputato e nell'aula d'udienza. Se l'imputato non è condotto all'udienza e non è oggetto di un procedimento di cui alla seconda frase, l'avvocato deve esercitare i suoi diritti durante l'udienza.
Non è ammesso l'intervento dell'imputato in collegamento audiovisivo all'udienza principale. Con la legge sull'ulteriore digitalizzazione della giustizia, la Germania intende autorizzare la partecipazione in videoconferenza, su richiesta, all'udienza principale di "revisione" di diritto penale. Ciò si limita, tuttavia, all'udienza principale di "revisione", durante la quale sono esaminate solo questioni di diritto e, di conseguenza, l'impressione personale non è determinante.
Secondo la legge vigente, l'audizione del testimone in videoconferenza è già consentita all'udienza principale laddove, in caso contrario, sussisterebbe un pericolo imminente di grave pregiudizio per il benessere del testimone, se la malattia, la fragilità o altri ostacoli che non è possibile eliminare impediscono al testimone di comparire all'udienza principale per un periodo prolungato o incerto, o se non è possibile esigere dal testimone che presenzi all'udienza principale a causa di una distanza notevole, tenuto conto dell'importanza della sua testimonianza. Questo risulta dall'articolo 247a del codice di procedura penale:
- Articolo 247a – Ordinanza di audizione audiovisiva di testimoni
1) In presenza di un pericolo imminente di grave pregiudizio per il benessere del testimone, laddove fosse ascoltato alla presenza delle persone che presenziano all'udienza principale, il tribunale può ordinare che il testimone si trovi in un altro luogo durante l'audizione; tale ordinanza è altresì ammissibile alle condizioni previste dall'articolo 251, secondo comma, nella misura in cui ciò sia necessario per l'accertamento della verità. La decisione è definitiva. La testimonianza è trasmessa simultaneamente sotto forma di immagini e suoni nella sala riunioni e deve essere registrata qualora il testimone non possa essere ascoltato in un'udienza successiva e la registrazione sia necessaria per l'accertamento della verità. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 58a, secondo comma.
2) Il tribunale può disporre che l'audizione di un perito si svolga in modo tale che quest'ultimo si trovi in un luogo diverso dal tribunale e che l'audizione sia trasmessa simultaneamente, sotto forma di immagini e suoni, nel luogo in cui si trova il perito e nella sala riunioni. Ciò non si applica nei casi di cui all'articolo 246a. La decisione di cui alla prima frase non è impugnabile.
Nell'ambito della procedura di esecuzione, la persona condannata e il perito possono essere ascoltati in videoconferenza:
- Articolo 463e – Audizione orale mediante trasmissione di immagini e suoni:
1) Se il condannato è ascoltato oralmente prima della pronuncia di una decisione giudiziaria ai sensi della presente sezione, il tribunale può decidere che durante l'udienza egli si trovi in un luogo diverso dal tribunale e che l'udienza sia trasmessa simultaneamente sotto forma di immagini e suoni nel luogo in cui si trova il condannato e nell'aula d'udienza. Il tribunale può disporre la trasmissione di immagini e suoni solo a condizione che, durante l'audizione, il condannato si trovi in un locale di servizio o in un locale commerciale di un difensore o di un avvocato. La prima frase non si applica se al condannato è stata comminata una pena detentiva a vita o è stato disposto il suo ricovero in un ospedale psichiatrico o la sua collocazione in custodia cautelare.
2) Il primo comma, prima e terza frase, si applica mutatis mutandis quando il perito nominato dal tribunale è ascoltato oralmente prima della pronuncia di una decisione giudiziaria ai sensi della presente sezione.
2. Disposizioni sull'uso della videoconferenza per agevolare un procedimento estero nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale.
Attualmente il diritto tedesco prevede norme specifiche sull'uso transfrontaliero della videoconferenza in materia penale solo in relazione alle audizioni. Si tratta, da un lato, delle disposizioni che recepiscono la direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (nel prosieguo la "direttiva 2014/41/UE") agli articoli da 91a a 91j dell'IRG (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, legge relativa all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale) e, dall'altro, dell'articolo 61c sull'assistenza giudiziaria in assenza di una convenzione. Nella misura in cui tali disposizioni specifiche non trovano applicazione, anche l'autorizzazione generale alle prestazioni di cui all'articolo 59, terzo comma, dell'IRG può essere presa in considerazione, in linea di principio, come base giuridica per l'uso transfrontaliero della videoconferenza. Ai sensi di tale disposizione, un'audizione può essere effettuata mediante trasmissione audio e video nella misura in cui il diritto processuale tedesco lo consenta (cfr., a tale proposito, punto 1).
Una particolarità prevista dall'articolo 61c dell'IRG è che, per quanto riguarda l'audizione di testimoni e periti mediante trasmissione audio e video, qualora essi non ottemperino alla citazione a comparire in detta audizione, non sono loro addebitati costi né possono essere soggetti a un provvedimento di richiamo all'ordine. La citazione a comparire non può pertanto costituire neppure una minaccia di misure coercitive in caso di mancata comparizione. L'articolo 61c dell'IRG non si applica all'imputato. Quest'ultimo può, tuttavia, presentare ricorso contro la minaccia di misure coercitive ovvero chiedere una decisione giudiziaria in caso di citazione del pubblico ministero e proporre ricorso avverso una citazione a comparire. Nell'ambito della prevista riforma dell'IRG, questo regime speciale a favore dei testimoni e dei periti sarà abolito.
La direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale (direttiva 2014/41/UE) consente, all'articolo 24, paragrafo 1, l'audizione in videoconferenza di testimoni e periti (prima frase) e di persone sottoposte a indagini o imputati (seconda frase) da parte delle autorità dello Stato membro in cui si trovano, ai fini di un'indagine o di un procedimento penale in un altro Stato membro.
Tuttavia, l'esecuzione di tale ordine europeo di indagine può essere rifiutata a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2014/41/UE se la persona sottoposta a indagini o l'imputato nega il proprio consenso. In Germania, l'articolo 91c, primo comma, dell'IRG subordina la legittimità di un'audizione video al consenso dell'interessato, indipendentemente dal suo ruolo nel procedimento, cosicché, in mancanza di tale consenso (sia da parte degli imputati che dei testimoni e dei periti), l'audizione video deve essere rifiutata. La prevista riforma dell'IRG intende limitare tale situazione agli imputati.
Ai fini dell'audizione, l'articolo 91h, terzo comma, dell'IRG prevede quanto segue:
"Le audizioni audiovisive di cui all'articolo 61c sono condotte sotto la direzione dell'autorità competente e sulla base del diritto dello Stato membro richiedente. L'autorità tedesca competente partecipa all'audizione, accerta l'identità della persona da ascoltare e garantisce il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico tedesco. Gli imputati devono essere informati, sin dall'inizio dell'audizione, dei diritti di cui godono ai sensi del diritto dello Stato membro richiedente e del diritto processuale tedesco. I testimoni e i periti devono essere informati del diritto di rifiutarsi di testimoniare o di fornire informazioni di cui godono ai sensi del diritto dello Stato membro richiedente e del diritto processuale tedesco.
4. Spese relative ai procedimenti in materia civile e commerciale
i) Regolamento (CE) n. 1896/2006
Per il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento dovevano essere comunicate le spese di notifica (articolo 28, lettera a), del regolamento (CE) n. 1896/2006). Le informazioni disponibili sul portale della RGE (https://e-justice.europa.eu/topics/money-monetary-claims/court-fees-concerning-european-payment-order-procedure/de_it?GERMANY=&member=1) sono corrette.
Riesame ai sensi dell'articolo 1092 del codice di procedura civile e dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006:
l'istanza di riesame ai sensi dell'articolo 1092 del codice di procedura civile non comporta spese giudiziarie distinte.
Articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006:
l'istanza volta a ottenere la dichiarazione di esecutività di un'ingiunzione di pagamento straniera non comporta spese giudiziarie distinte.
ii) Regolamento (CE) n. 861/2007
Le spese relative al procedimento per le controversie di modesta entità sono fissate nella legge sulle spese giudiziarie (Gerichtskostengesetz, GKG). L'entità delle spese è determinata in funzione dell'importo oggetto della controversia, normalmente pari all'importo del credito. Le spese specifiche figurano nell'elenco delle spese (Kostenverzeichnis, KV) allegato alla legge sulle spese giudiziarie (GKG). Alla voce 1210 dell'elenco delle spese allegato alla legge GKG si applica un'aliquota tariffaria pari a 3,0 per i procedimenti dinanzi al tribunale distrettuale. In caso di conclusione anticipata del procedimento le spese vengono ridotte, passando a un'aliquota di 1,0 (punto 1211 del KV-GKG).
iii) Direttiva 2003/8/CE
Per quanto riguarda la direttiva 2003/8/CE, le spiegazioni riportate nella pagina della RGE sono corrette (https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/legal-aid/de_it, domanda 12). La direttiva trova applicazione anche riguardo ai servizi di consulenza (articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva).
iv) Regolamenti (UE) 2016/1103 e (UE) 2016/1104, regolamento Bruxelles II ter (regolamento (UE) 2019/1111), regolamento (CE) n. 4/2009 e regolamento (UE) n. 606/2013
Per quanto riguarda i procedimenti a norma dei regolamenti (UE) 2016/1103 e (UE) 2016/1104, del regolamento (UE) 2019/1111 (regolamento Bruxelles II ter), del regolamento (CE) n. 4/2009 e del regolamento (UE) n. 606/2013, gli elementi costitutivi delle spese derivano dall'allegato 1 alla FamGKG e, in parte, dalla GNotKG (per i procedimenti notarili e per quelli che non riguardano questioni di diritto di famiglia, ad esempio relativi all'autenticità di un documento).
Procedura a norma dei regolamenti (UE) 2016/113 e (UE) 2016/1104, in combinato disposto con l'IntGüRVG (Internationale Güterrechtsverfahrensgesetz, legge sui procedimenti internazionali in materia di diritto matrimoniale):
per il procedimento relativo alla domanda di certificato ai sensi dell'articolo 27 dell'IntGüRVG è fissato un contributo di 17 EUR, voce 1711 dell'elenco delle spese della legge relativa alle spese giudiziarie nelle cause riguardanti il diritto di famiglia (nel prosieguo il "KV-FamGKG") e voce 23808 dell'elenco delle spese giudiziarie e notarili (nel prosieguo il "KV-GNotKG"). Le spese per il procedimento di cui all'articolo 31 dell'IntGüRVG, relativo all'autenticità di un atto, ammontano, conformemente alla voce 15215 del KV-GNotKG, a 60 EUR. Per il procedimento relativo all'istanza per ottenere una dichiarazione di esecutività di un atto notarile ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, dell'IntGüRVG, sono addebitate spese per un importo di 264 EUR (voce 23806 del KV-GNotKG).
Procedimento ai sensi del regolamento (UE) 2019/1111 (regolamento Bruxelles II ter), in combinato disposto con l'IntFamRVG:
le spese per i procedimenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1111, in combinato disposto con l'IntFamRVG, sono riportate alle voci 1710 e seguenti del KV-FamGKG. Oltre a tali spese, possono essere addebitati oneri di notifica conformemente alla voce 2002 del KV-FamGKG.
Procedimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 4/2009, in combinato disposto con l'AUG:
per i procedimenti relativi alla domanda di certificato ai sensi dell'articolo 71, primo comma, dell'AUG, sono dovute spese pari a 17 EUR, conformemente alla voce 1711 del KV-FamGKG e alla voce 23808 del KV-GNotKG. Per i procedimenti relativi a una domanda di accertamento del contenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 34, primo comma, dell'AUG, sono dovute spese pari a 66 EUR conformemente alla voce 1713 del KV-FamGKG. Per il procedimento relativo all'istanza per ottenere una dichiarazione di esecutività di un atto notarile ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, dell'AUG, le spese ammontano a 264 EUR, conformemente alla voce 23806 del KV-GNotKG.
Procedimenti ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2013, in combinato disposto con l'EUGewSchVG:
le spese per i procedimenti ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2013, in combinato disposto con l'EUGewSchVG, sono disciplinate dalle voci 1320 e seguenti del KV-FamGKG. Per il procedimento sono previste, in genere, spese computate sulla base di un'aliquota di 2,0, che può essere ridotta a 0,5 al termine dell'intero procedimento, conformemente alla voce 1321 del KV-FamGKG. Il valore del procedimento necessario per il calcolo delle spese è determinato ai sensi dell'articolo 49 della FamGKG.
Per il procedimento relativo alla domanda di certificato ai sensi dell'articolo 14 dell'EUGewSchVG sono addebitate spese pari a 17 EUR (voce 1711 del KV-FamGKG).
v) Regolamento (UE) n. 655/2014
Spese giudiziarie:
le spese addebitabili dagli organi giurisdizionali coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014 sono fissate nella legge sulle spese giudiziarie (Gerichtskostengesetz, GKG) e nella legge sulle spese giudiziarie nelle cause famigliari (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Le suddette leggi sono consultabili gratuitamente (in tedesco) agli indirizzi: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf o http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.
Nelle cause di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014:
l'ammontare delle spese è determinato di volta in volta in base all'importo oggetto di controversia e all'aliquota tariffaria pertinente utilizzando il metodo di calcolo di cui all'articolo 34 della legge sulle spese giudiziarie (GKG) o all'articolo 28 della legge sulle spese giudiziarie nelle cause famigliari (FamGKG).
a) Per quanto concerne la procedura per l'ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014, conformemente alla voce 1410 del KV-GKG, di norma si applica un'aliquota pari all'1,5. In taluni casi, nei quali il carico di lavoro per il trattamento da parte dell'organo giurisdizionale è inferiore, si applica un'aliquota ridotta pari a 1,0 (voce 1411 del KV-GKG). Se un'ordinanza viene emessa ai sensi dell'articolo 91a o dell'articolo 269, terzo comma, terza frase, del codice di procedura civile, di norma l'aliquota è aumentata a 3,0 (voce 1412 del KV-GKG).
Le spese per la causa comprendono anche le domande presentate dal debitore per i ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. Per la notificazione con la prova dell'avvenuta notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o il trattamento da parte del personale giudiziario, si applica una tariffa forfettaria di 3,50 EUR per ogni notificazione se lo stesso livello dell'organo giurisdizionale comporta più di 10 notificazioni o se la notificazione è avviata dal creditore (voce 9002 del KV-GvKostG).
Nel contesto del procedimento d'appello si applica un'aliquota tariffaria pari a 1,5 (voce 1430 del KV-GKG). In caso di estinzione del procedimento a causa del ritiro del ricorso in appello l'aliquota è ridotta a 1,0 (voce 1431 del KV-GKG).
Il valore della controversia viene determinato di volta in volta a discrezione dell'organo giurisdizionale (articolo 53 della GKG in combinato disposto con l'articolo 3 del codice di procedura civile).
Le spese sono addebitate al momento della presentazione di una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari o un ricorso (articolo 6 della GKG) presso l'organo giurisdizionale competente.
b) Se in primo grado un tribunale distrettuale emette una sentenza in qualità di tribunale della famiglia, viene generalmente applicata un'aliquota di 1,5, conformemente alla voce 1420 del KV-FamGKG. In caso di estinzione del procedimento senza una sentenza definitiva, detta aliquota è ridotta allo 0,5 (voce 1421 del KV-FamGKG).
Le spese per la causa comprendono anche le domande presentate dal debitore per i ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. Per la notificazione con la prova dell'avvenuta notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o il trattamento da parte di un funzionario dell'organo giurisdizionale, si applica una tariffa forfettaria di 3,50 EUR per ogni notificazione se lo stesso livello di giurisdizione comporta più di 10 notificazioni o se la notificazione è avviata dal creditore (voce 2002 del KV-FamGKG).
Nel contesto del procedimento d'appello si applica un'aliquota pari a 2,0 (voce 1422 del KV-FamGKG). In caso di estinzione del procedimento per ritiro del ricorso prima che l'organo giurisdizionale riceva la comunicazione dei motivi del ricorso, l'aliquota è ridotta allo 0,5 (voce 1423 del KV-FamGKG). Negli altri casi in cui il procedimento si estingue senza una sentenza definitiva, l'aliquota è pari a 1,0 (voce 1424 del KV-FamGKG).
Il valore della controversia è determinato di volta in volta su base equitativa (articolo 42, primo comma, della FamGKG).
Le spese sono applicate non appena viene emessa una decisione incondizionata sugli oneri oppure la causa si estingue in qualsiasi altro modo (articolo 11 del FamGKG).
c) Laddove un tribunale del lavoro (Arbeitsgericht) di primo grado emetta una decisione, alla causa si applica di norma un'aliquota dello 0,4 (voce 8310 del KV-GKG). Se un'ordinanza viene emessa ai sensi dell'articolo 91a o dell'articolo 269, terzo comma, terza frase, del codice di procedura civile, di norma l'aliquota è aumentata a 2,0 (voce 8311 del KV-GKG).
Le spese per la causa comprendono anche le domande presentate dal debitore per i ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. Per la notificazione con la prova dell'avvenuta notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o il trattamento da parte di un funzionario dell'organo giurisdizionale, si applica una tariffa forfettaria di 3,50 EUR per ogni notificazione se lo stesso livello di giurisdizione comporta più di 10 notificazioni o se la notificazione è avviata dal creditore (voce 9002 del KV-GvKostG).
Nel contesto del procedimento d'appello si applica un'aliquota tariffaria pari a 1,2 (voce 8330 del KV-GKG). In caso di estinzione del procedimento, a causa del ritiro del ricorso in appello, l'aliquota è ridotta a 0,8 (voce 8331 del KV-GKG).
Il valore della controversia viene determinato di volta in volta a discrezione dell'organo giurisdizionale (articolo 53 della GKG in combinato disposto con l'articolo 3 del codice di procedura civile).
Le spese sono addebitate non appena viene emessa una decisione non impugnabile sui costi oppure la causa si estingue in qualsiasi altro modo (articolo 9 del GKG).
Nel contesto dei procedimenti giudiziari di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 655/2014 e in tutte le cause concernenti domande volte a limitare o cessare l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari:
nella procedura per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 655/2014 sono addebitate spese pari a 22 EUR (voce 2111 del KV-GKG). Se, durante il procedimento, viene presentata una domanda per ottenere informazioni sui conti, tali spese sono aumentate a 37 EUR (voce 2112 del KV-GKG).
Le spese per la causa comprendono anche le domande presentate dal debitore per i ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.
Per le domande di estinzione o limitazione dell'esecuzione si applica un onere di 33 EUR (voce 2119 del KV-GKG).
Per i ricorsi in appello respinti o dichiarati infondati è previsto un onere di 33 EUR (voce 2121 del KV-GKG). Se il ricorso viene respinto o dichiarato infondato soltanto in parte, l'organo giurisdizionale può ridurre l'onere della metà oppure decidere di non addebitarlo sulla base di considerazioni equitative.
Le spese sono addebitate non appena viene presentata all'organo giurisdizionale una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari o per l'ottenimento della cessazione o della limitazione dell'esecuzione, oppure non appena viene presentato un ricorso (articolo 6 del GKG).
Spese di notificazione e/o comunicazione degli atti:
le spese addebitabili dagli ufficiali giudiziari coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014 sono fissate nella legge sui costi degli ufficiali giudiziari (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). La suddetta legge è consultabile gratuitamente (in tedesco) all'indirizzo: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.
Vengono addebitate spese per la notificazione alla banca di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari emessa in Germania qualora l'ufficiale giudiziario debba notificarla in Germania. Se l'ufficiale giudiziario notifica personalmente un'ordinanza di sequestro conservativo, viene addebitato un onere di 11 EUR ai sensi della voce 100 dell'elenco delle spese allegato alla legge sui costi degli ufficiali giudiziari (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV-GvKostG), oltre a spese di trasferta in base alla distanza percorsa da detto ufficiale giudiziario: 3,25 EUR per un massimo di 10 km, 6,50 EUR per una trasferta compresa tra 10 km e 20 km, 9,75 EUR per una trasferta compresa tra 20 km e 30 km, 13 EUR per una trasferta compresa tra 30 km e 40 km e 16,25 EUR per una trasferta superiore a 40 km (voce 711 del KV-GvKostG). Qualora l'ufficiale giudiziario notifichi l'ordinanza con altri mezzi viene addebitato un onere di 3,30 EUR (voce 101 del KV-GvKostG). Le spese postali saranno addebitate integralmente per la notificazione con la prova dell'avvenuta notificazione (Zustellungsurkunde) (voce 701 del KV-GvKostG). Un importo forfettario pari al 20 % dei costi addebitati per ogni incarico è addebitato per coprire eventuali altre spese di cassa; tale importo, tuttavia, non sarà inferiore a 3,00 EUR e non sarà superiore a 10,00 EUR (voce 716 del KV-GvKostG).
Ciò si applica nei casi in cui l'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari in Germania ricorra ai servizi di un ufficiale giudiziario per la notificazione dell'ordinanza in questione al debitore su istanza del creditore.
vi) Regolamento (UE) 2015/848
L'insinuazione di un credito in una procedura di insolvenza a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2015/848 è gratuita se avviene entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale nella decisione di apertura della procedura conformemente all'articolo 28 dell'InsO. Il termine per l'insinuazione deve essere di almeno due settimane e non superare i tre mesi. Tuttavia, anche dopo la scadenza del termine, l'insinuazione di un credito è consentita fino a quando non sia stata superata la data limite. In tal caso, tuttavia, il creditore deve farsi carico delle spese per l'insinuazione a posteriori del credito. Per il rimborso di tali spese, il tribunale applica un onere di 22 EUR, conformemente alla voce 2340 del KV-GKG. Le spese in questione non fanno parte delle spese giudiziarie necessarie per la procedura di insolvenza che, ai sensi degli articoli 53 e 54 dell'InsO, sono pagate sulla massa fallimentare. Al contrario, esse devono essere pagate dal creditore che ha insinuato il credito dopo la scadenza del termine previsto per l'insinuazione e che ha quindi originato spese di trattamento supplementari (articolo 33 della GKG in combinato disposto con l'articolo 177, primo comma, seconda frase, dell'InsO).
vii) Regolamento (UE) n. 650/2012
Per i procedimenti a norma del regolamento (UE) n. 650/2012, la GNotKG prevede l'addebito di oneri.
Le spese relative alla procedura per la richiesta di rilascio del certificato successorio europeo sono riportate alle voci 12210 e seguenti del KV-GNotKG. Il valore commerciale che funge da base di calcolo delle spese è computato conformemente all'articolo 40 della GNotKG e corrisponde generalmente al valore della successione.
viii) Regolamento (CE) n. 4/2009
Domanda di rilascio di un certificato:
per il rilascio di un certificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 805/2004 nonché del certificato ai sensi dell'articolo 1110 del codice di procedura civile, sono dovute spese pari a 22 EUR, conformemente alla voce 1513 del KV-GKG.
Domande di rettifica o revoca:
i procedimenti relativi alle domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 805/2004 sono esenti da spese giudiziarie. Sono addebitate spese solo nell'ambito del procedimento di ricorso ed esclusivamente nel caso in cui il ricorso sia rigettato o respinto. I costi ammontano in tal caso a 66 EUR, conformemente alla voce 1523 del KV-GKG.
Domande ai sensi degli articoli 21 e 23 del regolamento (CE) n. 805/2004, articolo 1084 del codice di procedura civile:
le spese relative alle domande di cessazione, diniego, sospensione o limitazione dell'esecuzione di cui all'articolo 1084 del codice di procedura civile ammontano a 33 EUR (voce 2119 del KV-GKG).
ix) Regolamento Bruxelles I bis (regolamento (UE) n. 1215/2012)
Rilascio degli attestati di cui all'articolo 1110 del codice di procedura civile (articoli 53 e 60 del regolamento):
per il rilascio degli attestati di cui all'articolo 1110 del codice di procedura civile, sono addebitate spese pari a 22 EUR, conformemente alla voce 1513 del KV-GKG e alla voce 23805 del KV-GNotKG.
Diniego del riconoscimento ai sensi dell'articolo 1115 del codice di procedura civile (articoli 45 e 47 del regolamento):
le spese relative al procedimento di diniego del riconoscimento ammontano a 264 EUR (voce 1510 del KV-GKG).
5. Metodi di pagamento elettronico
Tutte le spese fatturate dai tribunali possono essere pagate mediante bonifico SEPA. Ogni cassa del tribunale designa un conto bancario a tale scopo.
6. Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Non è previsto l'uso precoce del sistema informatico decentrato.
7. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito civile e commerciale
La Repubblica federale di Germania applicherà l'articolo 5 del regolamento sulla digitalizzazione dal 1º ottobre 2024.
8. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito penale
Non è previsto l'uso precoce della videoconferenza in ambito penale.