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Regolamento sulla digitalizzazione - Comunicazioni degli Stati membri

Malta

Questa pagina presenta informazioni sulle comunicazioni effettuate dagli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2023/2844.

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Malta
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1. Portali informatici nazionali per la comunicazione con gli organi giurisdizionali o altre autorità

Gli unici portali attualmente utilizzati sono Digicourts/eCourts, accessibili tramite il seguente indirizzo: https://ecourts.gov.mt/onlineservices. Il sito è gestito dalla Court Services Agency. Tale sito è accessibile da parte di tutti coloro che dispongono di un account di identificazione elettronica e l'accesso è concesso attraverso l'identificazione elettronica. In caso di problematiche di accesso o qualora un utente richieda un'assistenza specifica per l'accesso, è possibile contattare i servizi informatici della Court Services Agency. Domande frequenti (FAQ) sono presenti anche sul sito web di cui sopra, unitamente a un indirizzo di posta elettronica per qualsiasi tipo di assistenza di cui l'utente possa necessitare.

Il sito web della Court Services Agency fornisce inoltre accesso alla presentazione di determinati atti giudiziari aventi natura civile o penale. Nel contesto dei procedimenti civili è possibile depositare diversi atti giudiziari online, mentre tutti gli atti giudiziari nell'ambito di procedimenti penali possono essere presentati online. La scheda per i rispettivi moduli online è disponibile sulla pagina di destinazione.

Altre informazioni e altri moduli per la presentazione di atti nonché altri dettagli generali e capacità online per quanto riguarda i rispettivi organi giurisdizionali e i servizi online degli organi giurisdizionali di Malta sono disponibili sul sito web della Court Services Agency.

Per quanto concerne il sistema di videoconferenza, lo stesso non è integrato in questi ultimi portali menzionati; di conseguenza si ricorre piuttosto a MS Teams, o talvolta anche a Webex, quando nel contesto dei procedimenti giudiziari è necessario o richiesto il ricorso alla videoconferenza.

Qualsiasi persona presente fisicamente in aula può vedere e ascoltare la persona o le persone presenti a distanza attraverso un apparecchio televisivo e altoparlanti installati all'interno dell'aula fisica stessa. Quando è necessario ricorrere alla videoconferenza, il vice cancelliere dell'organo giurisdizionale fornisce un collegamento alla rispettiva parte che partecipa in videoconferenza.

Il sistema di telecamere presente in ciascuna aula dispone di tre ubicazioni fisse, a seconda della vista richiesta. Esiste una telecamera rivolta sul magistrato o sul giudice, una rivolta sul testimone e una rivolta sugli avvocati. Ciascuno di questi partecipanti ai procedimenti giudiziari dispone di un microfono, tutti collegati a un mixer con due uscite, ossia il dispositivo che ospita la videoconferenza e gli altoparlanti in aula. Le telecamere sono inoltre in grado di ruotare e possono quindi puntare in una direzione diversa. I procedimenti giudiziari che si tengono mediante videoconferenza sono disciplinati da tutte le norme procedurali generali.

Inoltre gli assistenti giudiziari e i periti dispongono anch'essi della possibilità di partecipare ai procedimenti in videoconferenza. Ad esempio, nell'ambito di specifiche cause del tribunale competente per il riesame di atti amministrativi in cui l'organo giurisdizionale è assistito da periti, l'organo giurisdizionale può autorizzare il rispettivo perito a partecipare al procedimento in videoconferenza. Tale partecipante sarà visibile a tutte le persone presenti in aula, come descritto meglio in precedenza.

2. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito civile e commerciale

In generale, ai procedimenti che si svolgono con l'ausilio della videoconferenza si applicano le stesse norme procedurali. In tale contesto, il Code of Organisation and Civil Procedure (codice di organizzazione e di procedura civile), capitolo 12 delle Laws of Malta (Leggi di Malta), è pertanto applicabile anche a tali procedimenti. Tuttavia alcune norme (indicate di seguito) sono state introdotte per disciplinare meglio i procedimenti svolti in videoconferenza.

L'articolo 622B del codice di organizzazione e di procedura civile, capitolo 12 delle Leggi di Malta, stabilisce che la deposizione di un testimone o di una parte può avvenire in videoconferenza. Anche in questo caso la decisione dell'organo giurisdizionale è essenziale, in quanto la videoconferenza può essere ammessa dal detto organo soltanto a fronte di richiesta specifica. La stessa disposizione stabilisce inoltre che la deposizione può essere prodotta mediante registrazione audio o video con l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale o mediante videoconferenza. Inoltre si applicano integralmente i regolamenti che il ministro della Giustizia può prescrivere periodicamente per il ricorso alla videoconferenza, le sue procedure, formalità, modalità o altre restrizioni in termini di testimoni che devono essere autorizzati a deporre mediante videoconferenza. L'organo giurisdizionale non può emanare direttive o condizioni che contrastino o siano in conflitto con tali regolamenti, qualora siano stati emanati.

Dato che le procedure di cui al capitolo 12 delle Leggi di Malta si applicano integralmente anche a qualsiasi procedimento o testimonianza svolto/a in videoconferenza, la discrezionalità dell'organo giurisdizionale è fondamentale. A titolo di esempio, qualora fosse richiesto un interprete, in videoconferenza si applicano le stesse disposizioni che sarebbero applicate a una parte nel contesto di un procedimento tenuto fisicamente in un'aula giudiziaria che richieda la presenza di un interprete.

Inoltre la recente introduzione dell'articolo 199A del codice di organizzazione e di procedura civile, capitolo 12 delle Leggi di Malta, ha consentito il ricorso alla videoconferenza per qualsiasi causa, su istanza di una parte o a discrezione dell'organo giurisdizionale; in tali casi si considera che la rispettiva parte sia fisicamente presente in aula durante il procedimento. La decisione dell'organo giurisdizionale in merito a qualsiasi questione relativa all'uso della videoconferenza è fondamentale e l'organo giurisdizionale deve fornire motivi giustificati qualora tale richiesta di videoconferenza sia respinta. Infine il Rule-Making Board (comitato per il processo decisionale), istituito a norma dell'articolo 29 del capo 12 delle Leggi di Malta, può di tanto in tanto prescrivere norme e codici di buone pratiche a favore di una migliore gestione dei procedimenti tenuti in videoconferenza.

3. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito penale

Si veda la risposta alla domanda 2, che è parimenti applicabile. È opportuno rilevare che nei procedimenti penali relativi all'articolo 6, l'imputato non è ancora autorizzato a deporre mediante videoconferenza. Tuttavia, nei procedimenti penali, il ricorso alla videoconferenza può essere consentito per ascoltare periti e altri testimoni nei procedimenti di assistenza giudiziaria reciproca. Di conseguenza, sebbene tutte le aule giudiziarie siano dotate delle necessarie capacità di videoconferenza, la legislazione relativa ai procedimenti penali non consente ancora all'imputato di essere presente in videoconferenza e lo stesso deve pertanto essere fisicamente presente in aula. Dato che le aule a Malta sono dotate di capacità di videoconferenza, qualora uno Stato richiedente imponga che una persona a Malta sia ascoltata in videoconferenza, ciò potrebbe essere organizzato nel quadro del regolamento sulla digitalizzazione. Tuttavia, qualora fosse imputata a Malta, è obbligatorio che tale persona sia fisicamente presente in aula e non può partecipare in videoconferenza.

4. Spese relative ai procedimenti in materia civile e commerciale

Questi procedimenti sono gratuiti e pertanto non vengono addebitate spese per il ricordo alla videoconferenza nel contesto dei procedimenti.

Per quanto concerne le spese di giudizio, non viene operata alcuna distinzione tra gli atti depositati fisicamente o attraverso un portale informatico e, di conseguenza, tutte le spese ordinarie si applicheranno a ogni persona. In caso di accertamento di un diritto fisso, tale diritto sarà reso noto sul rispettivo documento per il pagamento tramite il sistema giudiziario online. Eventuali ammende e diritti di cancelleria possono essere pagati online tramite il sistema giudiziario gestito dalla Court Services Agency.

Il sito web https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Contact può essere utilizzato per mettersi in contatto con la Court Services Agency per qualsiasi domanda relativa al pagamento delle spese del registro o delle ammende irrogate da organi giurisdizionali.

5. Metodi di pagamento elettronico

Poiché non vengono addebitate spese, non sono necessari metodi di pagamento elettronico nel caso della videoconferenza.

Nel caso in cui siano addebitate spese (diverse da quelle per il ricorso alla videoconferenza) ai fini del deposito di istanze, la Court Services Agency consente il pagamento di tali spese mediante pagamento elettronico utilizzando una carta di credito/debito. Il pagamento online può essere effettuato anche per eventuali ammende o altre spese di registro imposte da un organo giurisdizionale.

6. Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Sono in corso migliorie per garantire un funzionamento anticipato del sistema informatico decentrato da parte di tutti i portatori di interessi, ma in questa fase non possono essere fornite garanzie per quanto riguarda il funzionamento anticipato di tale sistema prima della data di entrata in vigore di ciascun atto giuridico di cui agli allegati.

7. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito civile e commerciale

A Malta la videoconferenza in materia civile e commerciale è già in uso ed è in vigore la legislazione applicabile. L'articolo 5 può pertanto essere applicato entro la data di entrata in applicazione.

8. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito penale

Nei procedimenti penali relativi all'articolo 6, l'imputato non è ancora autorizzato a deporre mediante videoconferenza. Tuttavia, nei procedimenti penali, il ricorso alla videoconferenza può essere consentito per ascoltare periti e altri testimoni nei procedimenti di assistenza giudiziaria reciproca. Di conseguenza, sebbene tutte le aule giudiziarie siano dotate delle necessarie capacità di videoconferenza, la legislazione relativa ai procedimenti penali non consente ancora all'imputato di essere presente in videoconferenza e lo stesso deve pertanto essere fisicamente presente in aula. Dato che le aule a Malta sono dotate di capacità di videoconferenza, qualora uno Stato richiedente imponga che una persona a Malta sia ascoltata in videoconferenza, ciò potrebbe essere organizzato nel quadro del regolamento sulla digitalizzazione. Tuttavia, qualora fosse imputata a Malta, è obbligatorio che tale persona sia fisicamente presente in aula e non può partecipare in videoconferenza. Malta non è pertanto ancora in grado di conformarsi all'articolo 6 prima della data di entrata in applicazione dell'articolo 6.

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