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Regolamento sulla digitalizzazione - Comunicazioni degli Stati membri

Slovacchia

Questa pagina presenta informazioni sulle comunicazioni effettuate dagli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2023/2844

Contenuto fornito da
Slovacchia
Flag of Slovakia

1. Portali informatici nazionali per la comunicazione con gli organi giurisdizionali o altre autorità

https://www.slovensko.sk/

Il portale centrale della pubblica amministrazione (Ústredný portál verejnej správy, di seguito "portale ÚPVS") offre un accesso centralizzato e unificato alle risorse informative e ai servizi della pubblica amministrazione. Numerose informazioni (consigli, guide, descrizioni) che gli utenti cercano sono attualmente ripartite sui diversi server informatici dei ministeri. Questo portale ha l'obiettivo di integrare tali informazioni e servizi e di fornirli all'utente in forma chiara e accessibile.

Uno dei compiti più importanti del portale centrale è indirizzare l'utente verso uno specifico servizio elettronico della pubblica amministrazione con l'ausilio delle risorse informative pertinenti.

Il contenuto digitale del portale ÚPVS è costituito da informazioni di supporto all'utilizzo del servizio e alla fornitura stessa dei servizi elettronici. Il concetto di contenuto di tale portale centrale si basa sui seguenti principi:

  • organizzazione delle informazioni e dei servizi in base alle situazioni e agli eventi di vita: nell'attuale contesto di "sovraccarico di informazioni", è spesso difficile trovare le informazioni che si cercano e di cui si ha bisogno. Per questo motivo, i servizi del portale ÚPVS sono riuniti in modo logico in base al gruppo target (cittadini/professionisti/istituzioni) e alle situazioni e agli eventi di vita, consentendo di accedere alle informazioni e ai servizi in ordine alfabetico. Questo approccio consente di accedere alle risorse informative richieste e ai servizi elettronici in modo strutturato, in base alle effettive esigenze dell'utente, e di filtrare in modo mirato i vasti contenuti del portale ÚPVS. La strutturazione dei contenuti del portale ÚPVS è uno dei suoi principali vantaggi, considerando la ripartizione delle risorse sui diversi siti delle entità collegate;
  • centralizzazione virtuale: dal punto di vista degli utenti dei servizi del portale ÚPVS, rappresenta una soluzione centralizzata dove, da un unico punto, sono accessibili in modo uniforme tutte le informazioni e tutti i servizi elettronici strutturati in modo logico. La centralizzazione non è tuttavia realizzata mediante il trasferimento dei servizi al portale ÚPVS, ma si tratta di un sistema virtualmente centralizzato, che costituisce una piattaforma per l'integrazione di tutti gli altri servizi, ovvero le fonti di informazione e i sistemi che implementano i vari processi. Questo portale governativo appare all'utente come un sistema centralizzato con una logica e una struttura uniformate, anche se rinvia l'utente verso altri servizi.

eŽaloby – informazioni generali – Ministero della Giustizia della Repubblica slovacca (justice.sk)

Presentazione di domande e deposito dei relativi documenti per i procedimenti giudiziari

Il portale eŽaloby è destinato alla presentazione di domande di apertura di procedimenti (avvio di azioni giudiziarie) dinanzi ai tribunali distrettuali (okresné súdy) e ai tribunali regionali (krajské súdy) in ambito civile, familiare e commerciale (ad eccezione del registro delle imprese), di diritto del lavoro e amministrativo, nonché alla presentazione di domande per via elettronica in procedimenti di sollecito presso il tribunale distrettuale di Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica).

Il servizio consente di presentare in sede giudiziaria, per via elettronica, previa registrazione ai servizi elettronici pubblici del sistema giudiziario:

  • una prima domanda per chiedere l'apertura del procedimento (avvio dell'azione giudiziaria), ovvero un documento con cui si avvia il procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale,
  • un documento relativo a un procedimento esistente, ad esempio un documento con cui si eliminano vizi e altre irregolarità evidenti dalla domanda di apertura di un procedimento, con cui si chiede la revoca dell'istanza oppure con cui si propone ricorso.

2. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito civile e commerciale

L'uso delle videoconferenze è disciplinato dall'articolo 175 del codice di procedura civile (Civilný sporový poriadok). Se la presenza fisica di una parte all'udienza non è indispensabile ai fini di un processo equo, l'organo giurisdizionale autorizza tale parte ad assistere all'udienza tramite videoconferenza o altro mezzo di comunicazione, dai locali dell'organo giurisdizionale più vicini alla parte che sono stati designati a tale scopo.

3. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito penale

La videoconferenza è utilizzata nei procedimenti penali. Ai sensi degli articoli 61 ter e segg. del codice di procedura penale (Trestný poriadok), è possibile, per esempio, procedere a un interrogatorio o a un'audizione in videoconferenza. Inoltre, a titolo di esempio, è anche possibile garantire, in casi giustificati, l'interpretazione in lingua slovacca in videoconferenza (articolo 28, comma 8, codice di procedura penale).

La videoconferenza può essere utilizzata anche nell'ambito della giustizia amministrativa (articolo 117, comma 3, codice di procedura amministrativa – Správny súdny poriadok), se la presenza fisica di una parte all'udienza non è indispensabile ai fini di un processo equo.

Ai sensi delle disposizioni degli articoli 134 e 135 del codice di procedura penale, i testimoni che non possono presenziare a un'audizione per motivi gravi (per es. una malattia) o per i quali sussista il rischio di vittimizzazione secondaria, possono essere sentiti in videoconferenza.

4. Spese relative ai procedimenti in materia civile e commerciale

  1. Riscossione delle spese per i procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali slovacchi

Le spese giudiziarie relative ai procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali slovacchi sono disciplinate dalla legge n. 71/1992 relativa alle spese giudiziarie e alle spese per l'estratto del casellario giudiziario (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, di seguito "legge n. 71/1992"). Le spese sono riscosse per i singoli atti o per i procedimenti giudiziari (se eseguiti su istanza) e per gli atti degli organi giurisdizionali. I singoli atti devono essere elencati nel tariffario delle spese giudiziarie, che costituisce l'allegato n. 1 della legge n. 71/1992.

Le spese devono essere pagate contestualmente alla domanda di avvio del procedimento pertinente. Se una parte non è certa dell'importo delle spese giudiziarie e per questo motivo non le paga contestualmente alla presentazione della domanda/avvio dell'azione giudiziaria, l'organo giurisdizionale intimerà alla parte di pagarle. Nell'intimazione, l'organo giurisdizionale comunica il numero di conto su cui devono essere versate le spese, il numero di riferimento "variabilný symbol" e l'importo delle spese, oltre a fissare un termine, che di norma è di 10 giorni dalla notifica dell'intimazione. Se le spese giudiziarie non sono pagate entro il termine, l'organo giurisdizionale sospende il procedimento.

Il tariffario delle spese distingue tra spese procedurali e spese applicabili ai singoli atti del procedimento. Le spese sono espresse in euro. Se la base delle spese giudiziarie è espressa in valuta estera, è convertita in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro fissato e pubblicato dalla Banca centrale europea o dalla Banca nazionale di Slovacchia (Národná banka Slovenska) in vigore dal primo giorno del mese in cui le spese sono dovute o in cui l'organo giurisdizionale stabilisce l'importo delle stesse.

  1. Ammontare delle spese giudiziarie

L'ammontare delle spese è indicato nel tariffario in percentuale o sotto forma di importo forfettario. In caso di percentuale, la base di calcolo delle spese è il prezzo dell'oggetto dell'atto soggetto al pagamento delle stesse. Se non è possibile determinare in questo modo la base di calcolo delle spese giudiziarie, si utilizza come base il prezzo usuale nel luogo e nel momento della presentazione della domanda di esecuzione dell'atto soggetto al pagamento delle spese. Se la base delle spese è il prezzo di un bene immobile, tale importo è stabilito in base alla normativa specifica.

Se, in caso di domanda di apertura di un procedimento o di avvio di un'azione giudiziaria, non è stabilita un'aliquota specifica per l'importo delle spese giudiziarie, queste ammontano al 6 % del prezzo dell'oggetto del procedimento (o della somma versata per l'oggetto) ovvero del valore dell'oggetto della controversia, per un minimo di 25 EUR e un massimo di 25 000 EUR (50 000 EUR in ambito commerciale). Nei casi in cui l'oggetto della controversia non possa essere valutato in forma pecuniaria, le spese giudiziarie ammontano a 140 EUR.

Se gli atti o i procedimenti sono eseguiti sulla base di un documento presentato per via elettronica direttamente nella casella di posta elettronica dell'organo giurisdizionale o tramite un punto di contatto unico o un'impresa di servizi postali autorizzata all'autenticazione, e se non altrimenti previsto dalla legge n. 71/1992 per le diverse voci del tariffario, l'ammontare delle spese è pari al 50 % dell'importo stabilito nel tariffario e tale riduzione non può superare i 50 EUR. Se il documento è corredato di allegati che devono essere presentati ai sensi di una normativa specifica, la riduzione dell'importo si applica solo se tali allegati sono in formato elettronico.

La legge n. 71/1992 introduce una categoria speciale di spese per le ingiunzioni di pagamento elettroniche (si tratta del cosiddetto procedimento di sollecito, disciplinato da una normativa specifica, la legge n. 307/2016 (zákon č. 307/2016 Z. z.)), in cui l'importo delle spese giudiziarie dovute per la presentazione di una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento nel quadro del procedimento di sollecito è pari al 50 % della percentuale stabilita nel tariffario.

Nelle controversie relative al risarcimento di un danno morale, le spese ammontano al 3 % dell'importo richiesto per tale danno, per un massimo di 25 000 EUR.

La legge n. 71/1992 stabilisce, inoltre, alcune altre norme nei casi in cui l'oggetto della controversia non sia una prestazione pecuniaria: in tali casi le spese sono fissate in maniera forfettaria.

Sono altresì previste spese giudiziarie specifiche nei seguenti casi:

  • per la presentazione di una domanda di divorzio, le spese giudiziarie ammontano a 100 EUR;
  • per una domanda di esecuzione forzata, le spese giudiziarie ammontano a 25 EUR.
  • Nell'ambito di un'operazione commerciale internazionale, per l'esecuzione di un atto da parte di un organo giurisdizionale o per la prima richiesta di adozione di provvedimenti urgenti nel quadro di tale procedimento, l'importo delle spese giudiziarie è stabilito in base al valore dell'oggetto del procedimento (2 %, minimo 25 EUR, massimo 2 500 EUR) e se l'oggetto del procedimento non è quantificabile in denaro, le spese sono pari a 50 EUR;
  • per una domanda di scioglimento e liquidazione della comunione tra i coniugi, l'importo delle spese giudiziarie è pari a 250 EUR;
  • * per la liquidazione della comunione tra i coniugi, sulla base dell'oggetto del procedimento: 3 % se il procedimento si è concluso con una sentenza e 1 % se il procedimento si è concluso con una transazione giudiziaria, per un minimo di 100 EUR e un massimo di 25 000 EUR;
  • * per una domanda di liquidazione della comunione tra i coniugi: 100 EUR;
  • per una domanda di determinazione dell'assegno alimentare a favore di un coniuge, di una prestazione compensativa a favore di un coniuge divorziato, di un'obbligazione alimentare a favore di altri parenti e per una domanda relativa al loro incremento: 2 % dell'oggetto della controversia, per un minimo di 25 EUR;
  • per una domanda di riconoscimento o di dichiarazione di esecutività di decisioni straniere o per una domanda di conversione di un diritto reale, di un provvedimento o di un'ordinanza stranieri, l'importo delle spese giudiziarie è pari a 100 EUR;
  • per una domanda di adozione, ai sensi di una normativa specifica, di provvedimenti urgenti che devono essere attuati:
    • almeno in parte nella Repubblica slovacca, l'importo delle spese giudiziarie è 70 EUR,
    • in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'importo delle spese giudiziarie è 50 EUR.

Nel caso di un procedimento di appello (procedimento di ricorso ordinario), la base delle spese giudiziarie è il valore del credito vantato in appello e l'importo delle spese è determinato allo stesso modo dell'azione di primo grado.

Le spese per il ricorso in cassazione sono pari al doppio delle somme indicate nel tariffario.

b) Spese per gli atti

Per quanto riguarda le spese giudiziarie per gli atti dell'organo giurisdizionale, è opportuno sottolineare che sono fissate in maniera forfettaria. Ad esempio, per:

  • il rilascio, la rettifica e la revoca di certificati ai sensi di una "normativa specifica" (con tale termine si intende, ad esempio, il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004), il regolamento (CE) n. 1896/2006, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399, 30.12.2006), il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007), la sezione 1, capo IV, del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009), il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU L 351 del 20.12. 2012), il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013) relative ad atti pubblici, ad eccezione degli atti pubblici in materia di obbligazioni alimentari), l'importo delle spese giudiziarie è di 5 EUR;
  • per il rilascio di un certificato ufficiale che attesti fatti noti nei fascicoli giudiziari è prevista una spesa di 3 EUR (il rilascio in forma elettronica di un certificato ufficiale attestante un'esecuzione in corso nei confronti dell'attore non è soggetto a spese);
  • il rilascio di un'ulteriore copia di una decisione pronunciata da un organo giurisdizionale o il rilascio di una copia o di un estratto di registri, verbali e fascicoli conservati da un organo giurisdizionale sono soggetti a spese giudiziarie pari a 14 EUR per ogni copia o estratto.

5. Metodi di pagamento elettronico

Attualmente, nella Repubblica slovacca, è possibile effettuare il pagamento elettronico delle spese giudiziarie con bonifico bancario o tramite il sistema di pagamento delle spese amministrative e giudiziarie. Se le spese sono pagate con bonifico bancario, il pagamento deve essere effettuato sul conto dell'organo giurisdizionale interessato. Le coordinate bancarie sono disponibili sui siti web dei singoli organi, accessibili dal portale Internet https://www.justice.gov.sk/. Se le spese sono pagate tramite il sistema di pagamento delle spese amministrative e giudiziarie, è possibile avvalersi del portale di pagamento e-kolky accessibile dal sito web http://www.e-kolky.sk.

6. Notifica relativa all'uso anticipato del sistema informatico decentrato

La Repubblica Slovacca non prevede un uso anticipato del sistema informatico decentrato prima della data stabilita dal regolamento.

7. Notifica relativa all'uso anticipato della videoconferenza in ambito civile e commerciale

La Repubblica Slovacca non prevede un uso anticipato della videoconferenza prima della data stabilita dal regolamento.

8. Notifica relativa all'uso anticipato della videoconferenza in ambito penale

La Repubblica Slovacca non prevede un uso anticipato della videoconferenza prima della data stabilita dal regolamento.

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