1. Portali informatici nazionali per la comunicazione con gli organi giurisdizionali o altre autorità
A Cipro, il portale web Cy Login, originariamente denominato Aradni, offre alle persone fisiche e giuridiche un accesso unificato a tutta una serie di sistemi pubblici, compresi i procedimenti giudiziari e la comunicazione con le autorità giudiziarie competenti. Per accedere a Cy Login, la persona fisica o giuridica deve creare un profilo digitale. Per attivare tale accesso, l'utente deve verificare i dati registrati nel suo profilo attraverso una serie di procedure indicate da Cy Login. Una volta ottenuto l'accesso, è possibile utilizzare il portale web i-Justice, che attualmente funge da registro digitale dei procedimenti giudiziari nonché da portale di comunicazione tra avvocati o cittadini che intendono rappresentarsi dinanzi a un organo giurisdizionale, da un lato, e cancellieri e giudici, dall'altro. Una nuova piattaforma in fase di sviluppo consentirà di contattare le autorità giudiziarie e le cancellerie non solo agli avvocati o ai cittadini, ma anche alla polizia, ai servizi sociali, all'amministrazione doganale, ecc. (ai fini dell'esecuzione dei mandati emessi dagli organi giurisdizionali). La nuova piattaforma si chiama e-Justice. L'accesso a e-Justice, tuttavia, avverrà tramite il profilo Cy Login creato da ogni utente.
I link a Cy Login e i-Justice sono i seguenti:
https://ijustice.judicial.gov.cy/
Per contattare gli organi giurisdizionali: il sistema informatico i-Justice è il sistema elettronico di registrazione e gestione dei procedimenti giudiziari promossi dinanzi agli organi giurisdizionali ciprioti. È accessibile agli utenti che risiedono a Cipro, all'indirizzo: https://ijustice.judicial.gov.cy/. L'accesso al sistema è consentito se l'utente si è precedentemente identificato tramite CY Login. CY Login è il servizio della Repubblica di Cipro per la gestione e l'identificazione degli utenti, che offre agli utenti un punto di accesso unico a una vasta gamma di servizi online della Repubblica di Cipro. Attualmente il sistema consente di registrare le cause civili, le cause di competenza delle giurisdizioni specializzate, le cause di primo grado della Corte suprema, i procedimenti di appello (quando la causa di primo grado dispone di un fascicolo elettronico) e le cause del tribunale amministrativo. Grazie al sistema elettronico, è possibile registrare documenti e atti procedurali, pagare le spese giudiziarie per via elettronica e comunicare con l'organo giurisdizionale interessato, in base ai regolamenti procedurali vigenti.
2. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito civile e commerciale
Tutti gli organi giurisdizionali ciprioti sono dotati di sistemi di videoconferenza. Le videoconferenze si svolgono principalmente tramite la piattaforma Cisco Webex. Nel prossimo futuro alcuni organi giurisdizionali utilizzeranno la piattaforma Microsoft Teams. La videoconferenza è utilizzata per raccogliere le testimonianze.
Per le persone con deficit uditivi, è possibile richiedere un interprete della lingua dei segni. I procedimenti in videoconferenza non sono registrati.
L'autorità competente per lo svolgimento dei procedimenti giudiziari è il Servizio giudiziario (Δικαστική Υπηρεσία) e gli aspetti procedurali (programmazione, attrezzature, ecc.) sono di competenza dell'organo giurisdizionale interessato dal procedimento in questione.
L'articolo 36 A della legge sulla prova dispone al capo 9 quanto segue:
36 A — 1) In qualsiasi procedimento penale o civile, l'organo giurisdizionale può, laddove lo ritenga nell'interesse della giustizia, autorizzare un testimone che si trova al di fuori della Repubblica di Cipro a testimoniare in videoconferenza.
2) Ai fini del presente articolo, con "videoconferenza" si intende l'uso di tecnologie di trasmissione audio e video o di altri strumenti che consentano a un testimone assente dall'aula d'udienza di vedere e ascoltare le persone presenti nell'aula d'udienza e, viceversa, alle persone presenti nell'aula d'udienza di vedere e ascoltare il testimone:
ai fini del presente comma, con "persone presenti nella sala d'udienza" si intendono i componenti dell'organo giurisdizionale, l'imputato, gli avvocati delle parti, l'interprete o qualunque altra persona incaricata di assistere il testimone o l'imputato.
3) L'organo giurisdizionale può imporre tutte le condizioni che ritenga necessarie per l'assunzione delle prove tramite videoconferenza, purché non siano incompatibili con gli impegni assunti in materia dalla Repubblica di Cipro in virtù di accordi bilaterali o internazionali.
Tutte le informazioni necessarie in merito alla videoconferenza sono comunicate dall'organo giurisdizionale competente esclusivamente alla persona o alle persone interessate dalla videoconferenza, onde impedire l'accesso a persone estranee alla causa. L'identificazione avviene mediante un documento d'identità ufficiale esibito all'organo giurisdizionale o al funzionario autorizzato da quest'ultimo. È previsto il diritto all'assistenza di un interprete, in genere a spese della parte.
3. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito penale
Le norme applicabili alla videoconferenza in materia penale sono riportate nelle leggi 2(III)/2000, 5(III)/2012, capo 155 (articolo 61), 181(I)/2017, 23(I)/2001, capo 9 (articolo 36) e nella convenzione dell'Aia. I procedimenti, i principi e i diritti sono garantiti dagli organi giurisdizionali ciprioti conformemente alle leggi, ai regolamenti e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La videoconferenza è utilizzata per raccogliere le testimonianze. L'accesso alle attrezzature di videoconferenza è garantito dalla presenza dell'interessato presso l'organo giurisdizionale, dove sono installate le apparecchiature necessarie. La riservatezza tra avvocato e cliente è garantita dall'uso di sale speciali, in cui l'avvocato può parlare di persona con il suo assistito. Se l'organo giurisdizionale lo autorizza, il procedimento può essere interrotto per consentire al cliente di conferire con l'avvocato.
Se si tratta di un minore, l'organo giurisdizionale tiene conto di tale circostanza e adotta le misure necessarie per tutelare i suoi diritti e interessi. I genitori o i tutori del minore possono esserne informati, prima della tenuta della videoconferenza, dal cancelliere competente.
I procedimenti in videoconferenza non sono registrati. Qualsiasi decisione dell'organo giurisdizionale può essere impugnata con gli opportuni mezzi procedurali. Non è utilizzata la tecnologia speech-to-text. L'identificazione avviene mediante un documento d'identità ufficiale esibito all'organo giurisdizionale o al funzionario autorizzato da quest'ultimo. È previsto il diritto all'assistenza di un interprete. Tutte le informazioni necessarie in merito alla videoconferenza sono comunicate dall'organo giurisdizionale competente esclusivamente alla persona o alle persone interessate dalla videoconferenza, onde impedire l'accesso a persone estranee alla causa.
L'autorità competente per lo svolgimento dei procedimenti giudiziari è il Servizio giudiziario (Δικαστική Υπηρεσία) e gli aspetti procedurali (programmazione, attrezzature, ecc.) sono di competenza dell'organo giurisdizionale interessato dal procedimento in questione.
L'articolo 36 A della legge sulla prova dispone al capo 9 quanto segue:
36 A — 1) In qualsiasi procedimento penale o civile, l'organo giurisdizionale può, laddove lo ritenga nell'interesse della giustizia, autorizzare un testimone che si trova al di fuori della Repubblica di Cipro a testimoniare in videoconferenza.
2) Ai fini del presente articolo, con "videoconferenza" si intende l'uso di tecnologie di trasmissione audio e video o di altri strumenti che consentano a un testimone assente dall'aula d'udienza di vedere e ascoltare le persone presenti nell'aula d'udienza e, viceversa, alle persone presenti nell'aula d'udienza di vedere e ascoltare il testimone:
ai fini del presente comma, con "persone presenti nella sala d'udienza" si intendono i componenti dell'organo giurisdizionale, l'imputato, gli avvocati delle parti, l'interprete o qualunque altra persona incaricata di assistere il testimone o l'imputato.
3) L'organo giurisdizionale può imporre tutte le condizioni che ritenga necessarie per l'assunzione delle prove tramite videoconferenza, purché non siano incompatibili con gli impegni assunti in materia dalla Repubblica di Cipro in virtù di accordi bilaterali o internazionali.
4. Spese relative ai procedimenti in materia civile e commerciale
Non è previsto il pagamento di alcuna spesa nell'ambito:
- delle procedure di cui ai regolamenti (CE) n. 1896/2006, (CE) n. 861/2007, (UE) n. 655/2014 e (CE) n. 805/2004;
- delle cause di riconoscimento, di una dichiarazione di esecutività o diniego del riconoscimento di cui ai regolamenti (UE) n. 650/2012, (UE) n. 1215/2012 e (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE) n. 4/2009, (UE) 2016/1103, (UE) 2016/1104 e (UE) 2019/1111 del Consiglio;
- delle procedure relative al rilascio, alla rettifica e all'annullamento o alla revoca degli estratti di cui al regolamento (CE) n. 4/2009, del certificato successorio europeo e dei certificati e attestati di cui ai regolamenti (UE) n. 650/2012, (UE) n. 1215/2012, (UE) n. 606/2013, (UE) 2016/1103, (UE) 2016/1104 e (UE) 2019/1111;
- dell'insinuazione di un credito da parte di un creditore straniero nella procedura di insolvenza a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2015/848;
- della comunicazione tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità centrali ai sensi dei regolamenti (CE) n. 4/2009 e (UE) 2019/1111, o con le autorità competenti ai sensi del capo IV della direttiva 2003/8/CE.
Per la domanda di certificato successorio europeo (regolamento (UE) n. 650/2012) è dovuta un'imposta di bollo di 9 EUR.
5. Metodi di pagamento elettronico
Per i tribunali: il pagamento elettronico delle spese giudiziarie può essere effettuato tramite il fornitore con cui è collegato il sistema informatico i-Justice. Sono accettati pagamenti con carte di debito o di credito.
6. Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Le date di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844.
7. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito civile e commerciale
1° maggio 2025
8. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito penale
1° maggio 2025