1. Portali informatici nazionali per la comunicazione con gli organi giurisdizionali o altre autorità
1.1. Registro catastale nazionale elettronico e unificato — https://www.zemesgramata.lv
Hanno accesso al portale:
1) i cittadini della Repubblica di Lettonia e le persone giuridiche registrate nel territorio della Lettonia;
2) i cittadini dell'UE;
3) le persone fisiche di altri paesi alle quali è stato assegnato un codice personale identificativo lettone.
Il portale è utilizzato per:
- consultare o verificare i dati relativi ai beni immobili di una persona;
- trovare un bene immobile e consultare la relativa sezione del registro catastale;
- ottenere informazioni sulle modifiche apportate alla sezione del registro catastale relativa al bene immobile di proprietà;
- richiedere e ottenere certificati di proprietà di beni immobili;
- trovare e ottenere un documento cartaceo che riporti i proprietari di edifici condominiali;
- presentare una domanda di conferma a un organo giurisdizionale per via elettronica;
- ottenere informazioni su una domanda di conferma presentata a un organo giurisdizionale;
- ottenere informazioni sulle decisioni adottate in relazione a beni immobili di proprietà di una persona.
Sul portale l'autenticazione è possibile mediante il modulo di autenticazione unificato Latvija.lv, che consente di scegliere tra diverse modalità di autenticazione: eID, eparaksts (firma elettronica), eparaksts Mobile (firma elettronica mobile), Smart ID e servizi bancari online. Gli stranieri (cittadini dell'UE) possono utilizzare mezzi di identificazione qualificati.
1.2. Sito internet delle aste elettroniche — https://izsoles.ta.gov.lv/
Hanno accesso al portale:
- gli utenti non registrati: chiunque può accedere al sito delle aste elettroniche in modalità di visualizzazione limitata, che consente di consultare gratuitamente le informazioni degli annunci d'asta, le informazioni sullo stato dell'asta (in corso, sospesa o conclusa), l'ultima offerta registrata e l'offerta più alta presentata dopo la chiusura dell'asta, nonché di utilizzare altri servizi offerti sul sito delle aste elettroniche agli utenti non registrati, come la presentazione di fatture per le imposte nazionali;
- gli utenti registrati: persone fisiche e giuridiche (residenti e non residenti), istituzioni nazionali o comunali, ufficiali giudiziari e curatori fallimentari che hanno accesso a uno dei mezzi di autenticazione forniti dal modulo di autenticazione unificato Latvija.lv o dispongono di un accesso al sito internet delle aste elettroniche creato da un curatore fallimentare o da un ufficiale giudiziario e che possono così utilizzare tutti i servizi del sito internet delle aste elettroniche, registrare la loro partecipazione e presentare offerte alle aste.
Si noti che sia gli utenti registrati sia quelli non registrati possono accedere al sito delle aste elettroniche solo intervalli di indirizzi IP appartenenti all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e dello Spazio economico europeo (SEE). Pertanto, se ci si trova al di fuori di tale zona, occorre contattare l'assistenza tecnica del sito indicando il paese e l'indirizzo IP da cui si sta cercando di connettersi, affinché l'amministratore del sistema possa eseguire le azioni necessarie per concedere l'accesso.
Il portale è utilizzato per la consultazione, la registrazione della partecipazione e la presentazione di offerte in aste pubblicate per la vendita e il noleggio di beni di proprietà pubblica, compresi i beni la cui proprietà o il cui possesso sono trasferiti a un ente o a una società di capitali, e in aste relative ai beni di persone giuridiche di diritto privato, compresa la vendita di oggetti appartenenti a persone giuridiche di diritto privato. La partecipazione alle aste è a pagamento. Il portale offre inoltre i seguenti servizi aggiuntivi a pagamento:
- informazioni sulle modifiche dei fascicoli di recupero dei crediti (questo servizio consente di ricevere notifiche via e-mail quando sono apportate modifiche ai fascicoli di una persona che figurano nel registro dei fascicoli di recupero crediti);
- informazioni sugli esiti delle aste (questo servizio consente di ricevere notifiche via e-mail sugli esiti delle aste o sugli eventuali rilanci nelle aste a cui partecipa la persona interessata);
- l'imposta nazionale per la presentazione di titoli esecutivi ai fini dell'esecuzione (questo servizio offre varie possibilità di generare e pagare la fattura relativa all'imposta nazionale dovuta per il deposito di titoli esecutivi ai fini dell'esecuzione. In virtù dell'articolo 567, comma 1, del codice di procedura civile, all'atto del deposito di un titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione, il creditore paga un'imposta nazionale il cui importo è stabilito all'articolo 34, comma 6, del codice di procedura civile. Per pagare l'imposta nazionale occorre prima generare una fattura. Accessibile anche agli utenti non registrati);
- monitoraggio degli annunci di aste registrati sul sito internet delle aste elettroniche (il servizio invia notifiche relative alle aste pubblicate sul sito internet delle aste elettroniche sia all'account dell'utente registrato (alla voce "Messaggi ricevuti") sia a un indirizzo di posta elettronica fornito dall'utente; permette agli utenti, inoltre, di definire criteri di selezione personalizzati in modo che il sistema invii loro automaticamente una notifica al momento della pubblicazione di una nuova asta che soddisfa tali criteri. Il servizio può essere acquistato per un periodo di un mese e diventa operativo il giorno successivo alla ricezione del pagamento. Se l'utente del sito internet desidera impostare varie serie di parametri di selezione con criteri diversi, può acquistare il servizio più volte;
- agente d'asta (questo servizio consente di presentare automaticamente offerte fino a un importo massimo specificato dall'utente in una determinata asta alla quale la persona si è registrata per partecipare).
Il sito internet delle aste elettroniche fornisce anche un servizio gratuito denominato "I miei fascicoli di recupero crediti", che offre alla persona la possibilità di accedere alle informazioni e di consultare i propri fascicoli nel registro dei fascicoli di recupero crediti.
È possibile accedere al sito internet delle aste elettroniche con l'ausilio degli strumenti di autenticazione proposti dal modulo di autenticazione unificato, ovvero eID, eParaksts, eParaksts Mobile, Smart-ID e altri identificativi nazionali dell'Unione europea, oltre che tramite autenticazione bancaria. Si può accedere al sito internet delle aste elettroniche anche con un nome utente e una password assegnati da un ufficiale giudiziario o da un curatore fallimentare.
Per quanto riguarda le autorizzazioni a registrare la partecipazione, a presentare offerte alle aste e a consultare i procedimenti esecutivi della persona giuridica rappresentata:
è possibile accedere al sito internet delle aste elettroniche in qualità di rappresentante di un'altra persona:
- come rappresentante di una persona giuridica:
- se un utente registrato è il rappresentante di una persona giuridica iscritta nel registro delle imprese e ha il diritto di rappresentarla individualmente senza autorizzazioni speciali (inclusa la procura) e se tali diritti sono iscritti nel registro delle imprese, l'utente registrato può registrare la procura autonomamente sul sito internet delle aste elettroniche. In tal caso, il diritto dell'utente registrato di rappresentare la persona giuridica è verificato automaticamente nel registro delle imprese ogni volta che l'utente registrato si identifica sul sito internet delle aste elettroniche come rappresentante della persona giuridica;
- se la persona giuridica ha rilasciato un'autorizzazione autenticata da un notaio e tale autorizzazione è registrata sul sito internet delle aste elettroniche da un ufficiale giudiziario o da un curatore fallimentare;
- come rappresentante di una persona fisica: una persona fisica può rilasciare un'autorizzazione a un'altra persona fisica per un'asta specifica segnalando tale autorizzazione in modo indipendente per tale asta specifica.
L'autorizzazione certificata da un notaio è obbligatoria per le persone giuridiche non iscritte nel registro delle imprese della Lettonia e/o se il diritto di una determinata persona fisica di rappresentare da sola una persona giuridica non è stato iscritto nel registro delle imprese. Tale autorizzazione deve essere presentata a un ufficiale giudiziario o a un curatore fallimentare affinché crei un accesso distinto (per una persona giuridica non iscritta nel registro delle imprese della Lettonia) o aggiunga sul sito internet delle aste elettroniche l'autorizzazione concessa a una persona iscritta di rappresentare un'altra persona giuridica.
1.3. Il Portale E-lieta – https://www.elieta.lv/web/ – è il punto di accesso unico per il pubblico ai servizi online in ambito giudiziario.
Hanno accesso al portale:
1) i cittadini della Repubblica di Lettonia e le persone giuridiche registrate nel territorio della Lettonia;
2) i cittadini dell'UE;
3) le persone fisiche di altri paesi alle quali è stato assegnato un codice personale identificativo lettone.
Servizi online disponibili:
Per gli utenti autenticati:
- Le mie cause online: consente ai partecipanti a una causa di accedere a tutti i dati e documenti relativi a tale causa;
- Moduli online: permette di compilare e presentare moduli elettronici online;
- calendario degli avvocati: calendario che mostra la disponibilità degli avvocati;
- monitoraggio delle udienze: permette di monitorare le udienze previste e di ricevere notifiche relative alle future udienze;
- monitoraggio dei dati di una causa: permette di ricevere notifiche relative a tutti gli aggiornamenti di una causa.
Servizi pubblici online:
- stato di avanzamento dei procedimenti pubblici: informazioni pubbliche sui procedimenti;
- calendari giudiziari: informazioni pubbliche sulle udienze previste;
- decisioni anonimizzate: banca dati delle decisioni anonimizzate pronunciate dai giudici e dai pubblici ministeri (sono disponibili più di 380 000 decisioni);
- calcolatore dell'imposta nazionale: permette di stabilire l'importo dell'imposta nazionale dovuta per il deposito di documenti presso un organo giurisdizionale;
- guida extragiudiziale: fornisce consigli passo per passo e informazioni pratiche su come risolvere le controversie senza rivolgersi a un giudice.
Gli utenti possono autenticarsi sul portale online E-lieta con l'ausilio di mezzi di identificazione elettronica qualificati altamente sicuri o, se questi non sono disponibili, utilizzando mezzi di identificazione o identificativi elettronici qualificati rilasciati dallo Stato e dalle autorità locali, ossia un nome utente e una password.
1.4. La Lettonia dispone, inoltre, di un portale degli organi giurisdizionali nazionali, https://www.tiesas.lv/, che fornisce informazioni generali e aggiornamenti riguardo a tali organi. Non è necessario autenticarsi e l'accesso è gratuito.
2. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito civile e commerciale
Il giudice può decidere di ricorrere alla videoconferenza di propria iniziativa o su richiesta di una parte.
In conformità dell'articolo 55, comma 51, del codice di procedura civile, al momento dell'invio della citazione al partecipante a un procedimento occorre precisare che si utilizzerà la videoconferenza. La legge non fissa un termine entro il quale il partecipante a un procedimento deve informare il giudice che non acconsente o non può partecipare a un'udienza in videoconferenza. Le parti sono tuttavia tenute a esercitare tutti i diritti e gli obblighi per i quali la legge non fissa un termine specifico entro un periodo ragionevole e senza indebito ritardo.
In virtù dell'articolo 210, comma 1, punto 5, del codice di procedura civile, il giudice può rinviare l'esame di una causa se una persona non può partecipare all'udienza in videoconferenza per motivi tecnici o di altra natura indipendenti dal giudice.
Conformemente all'articolo 61 del codice di procedura civile, l'udienza è registrata integralmente mediante mezzi tecnici. Il materiale ottenuto mediante registrazione sonora o altri mezzi tecnici è allegato al fascicolo del procedimenti e ivi conservato, oppure inserito e conservato nel sistema di informazione giudiziaria.
3. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito penale
Il ricorso alla videoconferenza nei procedimenti penali è disciplinato principalmente dall'articolo 140 e dagli articoli 141,142 e 143 del codice di procedura penale mentre l'ammissibilità della videoconferenza nell'ambito della cooperazione internazionale è disciplinata dall'articolo 851 del codice di procedura penale; tuttavia, occorre precisare che l'uso della videoconferenza nell'ambito della cooperazione internazionale avviene conformemente alle disposizioni dell'articolo 140 del codice di procedura penale.
Una persona in videoconferenza ha gli stessi diritti procedurali di una persona che partecipa personalmente agli atti processuali, in funzione della veste in cui compare nel procedimento. Il codice di procedura penale definisce un quadro specifico per:
- l'interrogatorio di una persona avente diritto alla difesa;
- l'interrogatorio di un testimone, di una vittima, di un rappresentante o di un proprietario di beni oggetto di un procedimento penale;
- l'interrogatorio di una vittima che beneficia di una protezione speciale;
- l'interrogatorio di un minore.
Il quadro pertinente si applica anche agli interrogatori che si svolgono con l'ausilio di mezzi tecnici. I diritti generali delle persone nel quadro dei procedimenti penali sono disciplinati dal codice di procedura penale:
Capo 6. Vittime e loro rappresentanti
Capo 7. Altre persone coinvolte nel procedimento penale (testimoni, proprietari di beni oggetto di procedimenti penali)
Per quanto riguarda i mezzi di ricorso, il capo 24 del codice di procedura penale, intitolato "Denunce", conferisce ai singoli il diritto di presentare denunce, anche in relazione ad atti procedurali relativi allo svolgimento di un procedimento penale. L'articolo 336, comma 1, del codice di procedura penale prevede che una denuncia contro gli atti o le decisioni di un funzionario che conduce un procedimento penale possa essere presentata da qualsiasi persona coinvolta nel procedimento e da qualsiasi persona i cui diritti o interessi legittimi siano stati lesi dagli atti o dalle decisioni in questione.
La Lettonia ha sviluppato un'infrastruttura tecnica per garantire la videoconferenza in ambito civile, commerciale e penale. Tutte le aule d'udienza sono dotate di una telecamera ad alta risoluzione che riprende l'intera aula, nonché di uno o più televisori a parete sui quali compaiono tutti i partecipanti alla videoconferenza. I microfoni sono posizionati in diversi punti dell'aula d'udienza per garantire una buona qualità del suono. Le aule d'udienza dispongono, inoltre, di schermi riservati alle prove elettroniche e di telecamere per filmare documenti, qualora fosse necessario presentare dei documenti al pubblico. La telecamera per filmare documenti e gli schermi sono collegati, inoltre, alle apparecchiature di videoconferenza al fine di mostrare i documenti ai partecipanti che assistono all'udienza a distanza. Il giudice informa i partecipanti delle operazioni procedurali necessarie e fornisce loro le informazioni tecniche per collegarsi all'udienza a distanza in videoconferenza tramite un browser internet su un computer o un dispositivo intelligente.
4. Spese relative ai procedimenti in materia civile e commerciale
In generale, gli importi delle imposte nazionali sono indicati all'articolo 34 del codice di procedura civile, il quale prevede, tra l'altro, quanto segue:
- per una domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, l'imposta nazionale ammonta allo 0,5 % della somma pretesa, ma non è inferiore a 70 EUR;
- per una domanda d'ingiunzione di pagamento europea a norma del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, l'imposta nazionale ammonta al 2 % dell'importo del debito o del valore del bene da restituire o mettere all'asta volontariamente, fino a un massimo di 500 EUR;
- per l'esercizio delle attività di cui agli articoli 46 e 51 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, l'imposta nazionale è pari a 25 EUR.
A sua volta, quando si presenta un ordinanza di esecuzione o altro titolo esecutivo per l'esecuzione, viene pagata una tassa statale di 3 EUR.
Il pagamento non si applica alle comunicazioni tra persone e autorità centrali previste dal regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio o dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio.
Prima di effettuare un pagamento, è possibile calcolare le spese associate a un procedimento giudiziario con il calcolatore dell'imposta nazionale.
5. Metodi di pagamento elettronico
Le fatture per i servizi del portale del catasto nazionale elettronico e unificato e le fatture relative alle imposte nazionali e alle spese di trattamento relative alla presentazione di una domanda di conferma possono essere pagate online tramite il sistema di pagamento unificato Latvija.lv, che permette di selezionare una delle banche proposte e di effettuare un bonifico bancario online.
Se non è possibile pagare la fattura online con l'ausilio del modulo Latvija.lv, il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario da un'altra banca.
I pagamenti possono essere effettuati sul sito internet delle aste elettroniche come segue:
a) online, se l'utente utilizza uno degli strumenti proposti dal modulo di autenticazione unificato Latvija.lv: i pagamenti online sono disponibili solo per le fatture relative alla partecipazione alle aste e ai servizi di agente d'asta e per il pagamento del deposito cauzionale per un acquisto alle aste organizzate da ufficiali giudiziari;
b) al di fuori del sito internet delle aste elettroniche, tramite bonifico bancario: tutte le fatture possono essere pagate tramite bonifico bancario sia da residenti che da non residenti. È importante effettuare il pagamento sul conto bancario indicato nella fattura e riportare il numero della fattura nella causale del pagamento, insieme a qualsiasi altra informazione richiesta nelle condizioni applicabili a ciascun'asta.
Per ogni servizio, inoltre, è generata una fattura distinta che specifica il conto sul quale deve essere effettuato il pagamento. Ad esempio la fattura relativa all'imposta nazionale deve essere pagata sul conto dell'erario, mentre il deposito cauzionale per un'asta deve essere versato sul conto dell'organizzatore della relativa asta. I costi di partecipazione a un'asta e dei servizi di cui al punto c) devono essere pagati sul conto dell'amministrazione degli organi giurisdizionali. La fattura emessa all'utente è sempre disponibile sotto l'asta corrispondente fino alla ricezione del pagamento e le fatture emesse sono inviate anche all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente sul sito internet delle aste elettroniche.
Portale online E-lieta: sul portale è generata una fattura che può essere pagata tramite bonifico bancario.
6. Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Seguiranno ulteriori informazioni.
7. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito civile e commerciale
Seguiranno ulteriori informazioni.
8. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito penale
Seguiranno ulteriori informazioni.