1. Portali informatici nazionali per la comunicazione con gli organi giurisdizionali o altre autorità
L’Italia ha costituito e reso operativo un portale che consente gli accessi ai servizi giudiziari telematici, per utenti e professionisti, denominato Portale dei Servizi Telematici (PST); in esso si reperiscono i link alle altre risorse di interazione in materia civile e penale, tra cui anche il c.d. “Tribunale Online”, che consente alle persone fisiche, che stanno in giudizio personalmente in procedimenti di volontaria giurisdizione, di depositare telematicamente gli atti processuali e i documenti, senza necessità di successivo deposito cartaceo.
Il PST, si compone di un’area pubblica e di un’area riservata, accessibile con autenticazione; al momento è ammessa autenticazione mediante smart card [Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE), ovvero con Carta Multiservizi Giustizia (carta modello AT)], ovvero con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
2. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito civile e commerciale
Quadro giuridico applicabile
All’esito della disciplina emergenziale emanata per gestire l’emergenza pandemica, nei procedimenti civili è stato previsto stabilmente l'utilizzo di collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento delle udienze in videoconferenza (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la videoconferenza è prevista e disciplinata dall’art. 127 bis c.p.c. (udienza mediante collegamenti audiovisivi), che prevede quanto segue: “Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati”. Pertanto, nel processo civile italiano lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza – ossia mediante videoconferenza – può essere disposta dal giudice quando è prevista la presenza soltanto dei difensori, delle parti, del pubblico ministero e degli ausiliari del giudice, con conseguente esclusione dell’audizione dei testimoni, per i quali è obbligatoria l’assunzione in presenza innanzi al giudice. Ne deriva che quando devono essere sentiti dei testimoni da parte del giudice italiano, non è ammessa la videoconferenza. Il diritto nazionale italiano ad oggi non disciplina espressamente l’ipotesi della videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri; in particolare, non è prevista espressamente ma nemmeno esclusa la possibilità per una delle parti o di un suo rappresentante di partecipare all’udienza da remoto allorché si trova in un altro Stato membro. Ed invero, le modalità di svolgimento dell’udienza da remoto sono indicate dall’art. 196-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, che prevede quanto segue. “L'udienza di cui all'articolo 127 bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84. Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza. Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento. Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa”.
La regolamentazione primaria è oggetto di disciplina attuativa di dettaglio attraverso da disposizioni amministrative assunte dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia
Di seguito, in sintesi, si espongono le caratteristiche principali della disciplina vigente in Italia.
1. Chi e quando
Lo svolgimento dell'udienza mediante videoconferenza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di persone diverse dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
2. Opposizione
Ciascuna delle parti (non quelle in contumacia) può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, considerata l'utilità e l'importanza della presenza delle parti in relazione agli obblighi da adempiere all'udienza, con provvedimento inappellabile, può disporre che l'udienza si svolga in presenza o in modalità ibrida.
3. Procedura in contraddittorio attraverso la comunicazione contestuale
L'udienza in videoconferenza si svolge in modo da salvaguardare il contraddittorio e da garantire l'effettiva partecipazione delle parti e, qualora l'udienza non sia pubblica, la sua riservatezza.
4. Garanzie
Il verbale prende atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non vi siano legami con soggetti non legittimi e che non vi siano soggetti non legittimi nei luoghi da cui sono collegati. I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e non possono registrare l'udienza.
5. Dematerializzazione delle udienze
Il luogo da cui il giudice si collega è considerato un'aula di tribunale a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta presso l'ufficio giudiziario in cui è pendente il procedimento.
6. Tasse
Non sono dovute tasse allo Stato per la partecipazione alle udienze in videoconferenza.
Informazioni generali
La descritta legislazione in materia di videoconferenza è applicabile anche alle audizioni transfrontaliere, a meno che non sia esclusa da regolamenti dell'UE o da convenzioni internazionali.
La videoconferenza può essere utilizzata in sede civile, minorile e commerciale, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa di settore.
Al fine di garantire il diritto a un accesso effettivo e paritario alla giustizia, il rispetto del contraddittorio del procedimento, la parità delle armi, la possibilità di presentare prove e difendere la causa e l'equità del procedimento, nei procedimenti civili, è espressamente previsto che l'udienza in videoconferenza si svolga in modo da salvaguardare il contraddittorio e da assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, qualora l'udienza non sia pubblica, la sua riservatezza. Il verbale prende atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non vi siano legami con soggetti non legittimi e che non vi siano soggetti non legittimi nei luoghi da cui sono collegati.
I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e non possono registrare l'udienza.
L'udienza può svolgersi con tutte le parti collegate a distanza in videoconferenza, compreso il giudice ma, nel caso di udienza pubblica, il cancelliere pubblica il "link" generato tramite l'applicazione Teams in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'ufficio giudiziario, destinata a raccogliere i "link" per assistere alle udienze pubbliche a distanza.
Il "link" pubblicato è accompagnato dall'indicazione del numero di registro generale della procedura, idoneo a consentire ai terzi di identificarlo esattamente. Il "link" viene rimosso dal sito istituzionale dell'ufficio giudiziario, a cura del cancelliere, al termine dell'udienza pubblica. Per la connessione viene utilizzato un canale crittografato, con algoritmi di crittografia asimmetrica.
Considerazioni tecniche e interoperabilità
In Italia gli uffici giudiziari e gli istituti di detenzione dispongono di infrastruttura tecnologiche per condurre videoconferenze.
In particolare, per condurre udienze o audizioni in videoconferenza si utilizzano i seguenti strumenti/piattaforme.
- Personalizzazione di Avaya Equinox, con un canale di comunicazione criptato, realizzato su rete telematica dedicata, interna alla Rete di Giustizia Unitaria, con una sala di controllo che sovrintende alle operazioni, un sistema di gestione e controllo dedicato sull'infrastruttura dell'Amministrazione, disponibile in un numero rilevante di aule di giustizia riservate alla trattazione dei processi penali.
- Microsoft Teams, privo di una cabina di regia, con un sistema di gestione e controllo in cloud ibrido in aree (tenant) di data center situati nel territorio dell'Unione Europea (Repubblica d'Irlanda e Regno dei Paesi Bassi) e amministrati dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, che detiene esclusivamente le chiavi di accesso ai log di sessione, per le altre aule non ancora dotate del sistema Avaya equinox.
È garantita la compatibilità tra i predetti dispositivi e il software di connessione utilizzato dai partecipanti alle videoconferenze. Infatti, i dispositivi Windows 10 sono compatibili in modo nativo con Microsoft Teams;
WebCam Max Hub e Innex Cube sono i dispositivi più utilizzati nelle udienze virtuali/ibride italiane (90% del totale delle aule di udienza). Tutte le aule di udienza penale sono attrezzate con dispositivi certificati e compatibili; Multi-Video Conference Avaya Equinox è stato personalizzato per essere compatibile.
Al fine di consentire a tutti i partecipanti alla sessione, e in particolare al giudice, di riconoscersi visivamente e di vedere sia l'oratore che fa domande o fa dichiarazioni sia la reazione degli ascoltatori, durante la videoconferenza, nelle udienze penali tutte le webcam inquadrano i Giudici e tutte le parti in aula o collegate da remoto contemporaneamente, offrendo un'esperienza simile a un'udienza in presenza.
Per le udienze civili, da parte del Ministero della Giustizia italiano, è in corso la pianificazione funzionale all’apprestamento di servizi similari.
Per i partecipanti che non parlano correntemente la lingua italiana, è previsto dalla legge italiana un interpretariato bidirezionale per mezzo di professionisti; a fini di mero ausilio, sono inoltre disponibili strumenti tecnici per la traduzione e la trascrizione automatica e dal vivo.
Allo scopo di favorire l’accessibilità, negli istituti di detenzione alcune stanze sono state dotate di ausili speciali per l'ascolto per la mobilità ridotta e i problemi di udito; inoltre, Microsoft Teams e Windows 10 sono dotati nativamente di "Strumenti di accessibilità".
3. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito penale
1. Chi e quando
È previsto il collegamento in videoconferenza:
- se coloro che sono detenuti o internati in un luogo al di fuori della giurisdizione del tribunale o che sono soggetti a misure cautelari lo consentono;
- se le parti sono d'accordo, quando il giudice deve organizzare l'audizione di testimoni, periti, periti e persone fisiche, al fine di procedere all'assunzione delle prove;
- d'ufficio, quando il giudice deve esaminare operatori sotto copertura, persone che collaborano con il sistema giudiziario e accusati di reati o reati connessi.
2. Dove - Partecipazione a distanza
Il foro competente per l'udienza o l'atto è l'ufficio giudiziario, ma una o più persone possono partecipare a distanza, mediante collegamento audiovisivo, da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, o da altro luogo, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Le persone detenute, internate, trattenute in custodia cautelare o detenute dopo l'arresto o la detenzione devono collegarsi dal luogo in cui si trovano. Gli avvocati si collegano dai rispettivi uffici o da un altro luogo appropriato.
3. Procedura in contraddittorio attraverso la comunicazione contestuale
Il collegamento audiovisivo deve essere realizzato in modo da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di esse di ascoltare quanto detto dagli altri. In caso di audizione pubblica, deve essere garantita un'adeguata pubblicità.
4. Garanzie
L'atto o l'udienza sono sempre organizzati per la registrazione audiovisiva. In ogni caso, è garantito il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti presso il luogo del cliente.
È sempre garantito il diritto degli avvocati o dei loro sostituti di consultarsi in modo confidenziale tra loro e con il cliente con mezzi tecnici adeguati.
Di norma, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero è presente nel luogo in cui si trovano a distanza le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza, certificando la loro identità e redigendo un verbale delle operazioni.
Il Ministero della Giustizia assicura che i collegamenti telematici con gli uffici giudiziari avvengano attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l'integrità e la sicurezza della trasmissione dei dati.
5. Tasse
Non sono dovute tasse o dritti allo Stato per la partecipazione alle udienze in videoconferenza.
6. Informazioni generali
La descritta legislazione in materia di videoconferenza è applicabile anche alle audizioni transfrontaliere, a meno che non sia esclusa da regolamenti dell'UE o da convenzioni internazionali.
La videoconferenza può essere utilizzata in sede penale nei casi e nei limiti previsti dalla normativa di settore.
È espressamente previsto che il collegamento audiovisivo sia realizzato in modo da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di esse di ascoltare quanto detto dagli altri. In caso di audizione pubblica, deve essere garantita un'adeguata pubblicità.
I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e non possono registrare l'udienza.
Dalla legge è garantito il diritto della parte di essere assistita da un avvocato prima e durante l'udienza e viene garantita la riservatezza delle comunicazioni avvocato-cliente durante l'udienza.
Nelle udienze con Microsoft Teams, la riservatezza è attuata mediante le Breakout Rooms. Nelle udienze con Avaya Equinox Multi-Video Conference, il canale separato è fornito da un sistema VoIP.
Per le rogatorie internazionali, la telefonia viene utilizzata sulle linee PSTN (Public Switched Telephone Network) al numero indicato dall'autorità estera.
È assicurata la pubblicità dell’udienza, quando non esclusa per legge, poiché essa si tiene sempre con il giudice presente di persona in un'aula fisica del tribunale, accessibile al pubblico, e i sistemi audiovisivi sono utilizzati esclusivamente per la partecipazione a distanza di alcuni soggetti del processo.
Considerazioni tecniche e interoperabilità
In Italia gli uffici giudiziari e gli istituti di detenzione dispongono di infrastruttura tecnologiche per condurre videoconferenze.
In particolare, per condurre udienze o audizioni in videoconferenza si utilizzano i seguenti strumenti/piattaforme.
- Personalizzazione di Avaya Equinox, con un canale di comunicazione criptato, realizzato su rete telematica dedicata, interna alla Rete di Giustizia Unitaria, con una sala di controllo che sovrintende alle operazioni, un sistema di gestione e controllo dedicato sull'infrastruttura dell'Amministrazione, disponibile in un numero rilevante di aule di giustizia riservate alla trattazione dei processi penali.
- Microsoft Teams, privo di una cabina di regia, con un sistema di gestione e controllo in cloud ibrido in aree (tenant) di data center situati nel territorio dell'Unione Europea (Repubblica d'Irlanda e Regno dei Paesi Bassi) e amministrati dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, che detiene esclusivamente le chiavi di accesso ai log di sessione, per le altre aule non ancora dotate del sistema Avaya equinox.
È garantita la compatibilità tra i predetti dispositivi e il software di connessione utilizzato dai partecipanti alle videoconferenze. Infatti, i dispositivi Windows 10 sono compatibili in modo nativo con Microsoft Teams;
WebCam Max Hub e Innex Cube sono i dispositivi più utilizzati nelle udienze virtuali/ibride italiane (90% del totale delle aule di udienza). Tutte le aule di udienza penale sono attrezzate con dispositivi certificati e compatibili; Multi-Video Conference Avaya Equinox è stato personalizzato per essere compatibile.
Al fine di consentire a tutti i partecipanti alla sessione, e in particolare al giudice, di riconoscersi visivamente e di vedere sia l'oratore che fa domande o fa dichiarazioni sia la reazione degli ascoltatori, durante la videoconferenza, nelle udienze penali tutte le webcam inquadrano i Giudici e tutte le parti in aula o collegate da remoto contemporaneamente, offrendo un'esperienza simile a un'udienza in presenza.
Per i partecipanti che non parlano correntemente la lingua italiana, è previsto dalla legge italiana un interpretariato bidirezionale per mezzo di professionisti; a fini di mero ausilio, sono inoltre disponibili strumenti tecnici per la traduzione e la trascrizione automatica e dal vivo.
Allo scopo di favorire l’accessibilità, negli istituti di detenzione alcune stanze sono state dotate di ausili speciali per l'ascolto per la mobilità ridotta e i problemi di udito; inoltre, Microsoft Teams e Windows 10 sono dotati nativamente di "Strumenti di accessibilità"
La videoconferenza è in primo luogo disciplinata – anche per l’indagato o imputato – dall’art. 24 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, che la prevede solo come mezzo istruttorio, ossia come strumento per l’assunzione delle dichiarazioni dell’indagato o imputato e non, dunque, per la semplice partecipazione al procedimento. Per effettuare una videoconferenza con l’indagato o imputato, inoltre, è necessario il relativo consenso, la cui mancanza è difatti espressamente prevista come (facoltativa) causa di rifiuto dell’esecuzione dell’EIO dal paragrafo 2 lett. a) del sopra citato art. 24.
Per ciò che concerne le disposizioni di diritto interno, la disciplina generale è dettata dal nuovo titolo II-bis del codice di procedura penale, inserito dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall’art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Attualmente, alla luce dei più recenti interventi normativi di cui al d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, la materia è disciplinata dagli artt. 133-bis e 133-ter c.p.p. che prevedono quanto segue.
Art. 133-bis. Disposizione generale
Salvo che sia diversamente previsto, quando l’autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza si osservano le disposizioni di cui all’articolo 133-ter.
Art. 133-ter. Modalità e garanzie della partecipazione a distanza
- L’autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell’atto o la celebrazione dell’udienza, almeno tre giorni prima della data suddetta, salvo i casi di urgenza, ferma restando l’esigenza di garantire al difensore l’esercizio delle facoltà di cui al comma 7. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.
- Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza o l’ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza è equiparato all’aula di udienza.
- Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti all’atto o all’udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un’adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell’atto o dell’udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.
- Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall’autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.
- Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l’atto o partecipano all’udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.
- Sentite le parti, l’autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.
- I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l’assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l’assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.
- Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l’autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l’ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell’imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza, ne attesta l’identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell’articolo 136, in cui dà atto dell’osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell’esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell’assenza di impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.
Ulteriori previsioni in materia di partecipazione a distanza sono poi contenute nelle disposizioni di seguito indicate.
Nella fase delle indagini preliminari, l’art. 360, comma 3-bis c.p.p., introdotto dall’art. 18, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede la possibilità che il pubblico ministero autorizzi la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o agli accertamenti tecnici non ripetibili.
L’art. 370, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 18, comma 1, lett. d) n. 1) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, prevede che quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini – anche se delegato alla polizia giudiziaria – si svolga a distanza.
Con riferimento all’attività di polizia giudiziaria, in aggiunta all’ipotesi testé richiamata, l’art. 350, comma 4-bis c.p.p., inserito dall’art. 17, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, prevede inoltre la possibilità di partecipazione a distanza per l’assunzione delle sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. Ancora, la partecipazione a distanza dell’imputato è espressamente prevista: per il procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, dall’art. 309, comma 8-bis, c.p.p.; per l’espletamento dell’interrogatorio nella procedura estradizionale, dall’art. 703, comma 2, c.p.p. ovvero, per i casi di arresto, dall’art. 717, comma 2, c.p.p. Quanto alla fase dell’istruttoria dibattimentale, l’art. 496, comma 2-bis, c.p.p., introdotto ex art. 30, comma 1, lett. g), del d.lgs n. 150 del 2022, generalizza la possibilità che l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, degli imputati in procedimento connesso e delle parti private si svolga a distanza, su disposizione del giudice, con il consenso delle parti e salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente.
Una previsione sostanzialmente analoga è stata inserita all’art. 422, comma 2, c.p.p., modificato dall’art. 23, co. 1, lett. h) del d.lgs. n. 150 del 2022, in relazione all’attività di integrazione probatoria del giudice dell’udienza preliminare. Tale disciplina, in forza del rinvio ad essa compiuto dall’art. 441, comma 6, c.p.p., trova applicazione anche nell’ambito del giudizio abbreviato.
La partecipazione a distanza dell’interessato è ancora espressamente prevista: per il procedimento di sorveglianza, dall’art. 678, comma 3.2, c.p.p.; per il procedimento di esecuzione, dall’art. 666, comma 4, c.p.p..
Infine, con specifico riguardo all’ipotesi di imputato detenuto all’estero che non possa essere trasferito in Italia, la partecipazione a distanza è disciplinata dall’art. 205-ter disp. att. c.p.p., introdotto ex art. 16 legge 5 ottobre 2001, n. 367 e modificato ex artt. 41, comma 1, lett. hh, nn. 1 e 2 del d.lvo. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.
Si riporta di seguito il testo integrale della norma.
Art. 205-ter. Partecipazione al processo a distanza per l’imputato detenuto all’estero.
- La partecipazione all’udienza dell’imputato detenuto all’estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 133-ter del codice.
- Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilità di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l’atto e se quest’ultimo non ha possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito.
- L’imputato ha diritto alla presenza dell’interprete se non conosce la lingua del luogo ove l’atto è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.
- La detenzione dell’imputato all’estero non può comportare la sospensione o il differimento dell’udienza quando è possibile la partecipazione all’udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l’imputato non dà il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 420-ter del codice.
La partecipazione all’udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell’articolo 133-ter del codice.
4. Spese relative ai procedimenti in materia civile e commerciale
Secondo il Regolamento, sono oggetto di obbligo di notifica le sole informazioni relative ai procedimenti di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo Regolamento e, più in particolare, i procedimenti in cui potrebbe essere utilizzato il punto di accesso elettronico europeo.
Si ricorda comunque che la disciplina generale è contenuta negli artt. da 9 a 18-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nonché nel d.lgs. 27 maggio 2005, n. 116, recante “Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie” in esecuzione di altro strumento normativo.
Nell’ordinamento italiano, il d.P.R. n.115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), costituisce la fonte regolatoria fondamentale per tutte le spese di giustizia che, a diverso titolo, debbono essere sostenute dai privati per adire la giustizia civile, commerciale e penale (salvi i casi di patrocinio a spese dello Stato; v. art. 8 TUSG ).
Pertanto, da tale fonte si traggono le norme e le indicazioni da segnalare, all’utenza, ai fini intesi dal regolamento (UE) 2023/2844, in merito alle tariffe (voci di spesa) gravanti sulla parte che sia coinvolta in un giudizio innanzi al giudice nazionale (anche se di natura transfrontaliera).
- nel processo civile ciascuna parte – oltre a sostenere le spese per i compensi del proprio avvocato - provvede alle spese degli atti che compie ed anticipa le spese per gli atti necessari al processo quando la legge o il magistrato le pongono a suo carico (art. 8 Testo Unico delle spese di giustizia); le spese del processo civile sono:
(1) il contributo unificato (artt. 9 e ss. TUSG);
(2) le “ anticipazioni forfettarie dai privati all’erario” per le notificazioni a richiesta dell’Ufficio (art. 30 TUSG);
(3) le “ spese per le notificazioni” a richiesta delle parti (art. 32 e ss. TUSG);
(4) i “ diritti di copia e di certificato” (art. 40 TUSG);
(5) l’imposta di registro, per gli atti soggetti a registrazione (d.P.R. 26 aprile 1986, n.131).
Il contributo unificato è un importo dovuto “per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10” (art. 9 TUSG); esso deve essere versato dalla parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati (art. 14, comma 1, TUSG); il valore del processo, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo (art. 14, comma 2, TUSG); un autonomo contributo unificato è dovuto dalla parte che propone domanda riconvenzionale o trasversale, che chiama un terzo in causa, che svolge intervento volontario in giudizio (art. 14, comma 3, TUSG); il contributo unificato versato inizialmente deve essere integrato quando la domanda viene modificata o integrata da altra domanda, in modo da incrementarsi il valore del giudizio (art. 14, comma 3, TUSG). Gli importi del contributo unificato, in difetto di norme speciali, dettate per particolari procedimenti, sono indicati dall’art. 13 comma 1, lett. a)-g), in base al valore della causa (ossia al valore della domanda, anche quando non determinato). Tali importi possono subire però variazioni in aumento o diminuzione, in caso di processi particolari; si allude ai giudizi di impugnazione (“il contributo è aumentato della metà”), ai processi dinanzi alla Corte di cassazione (“il contributo è raddoppiato”), ai processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (“è raddoppiato”). Inoltre, per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a € 278,00; per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà; per processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 € il contributo dovuto è pari a € 43,00; per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a € 168,00; il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (salvo quelle che beneficino dell’esenzione totale); per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a € 851,00; diversamente non è dovuto il contributo unificato per l’istanza di insinuazione al passivo fallimentare.
Particolari esenzioni sono previste, nell’ordinamento nazionale, dall’art. 10 TUSG; in particolare non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa; non sono soggetti al contributo unificato i processi in materia di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; i procedimenti per dichiarazione di assenza e di morte presunta; i procedimenti di volontaria giurisdizione relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati.
Le anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile (art. 30 TUSG) consistono in una tariffa di importo fisso (€ 27,00) imposta dall’art. 30 TUSG, e che è dovuta dalla “parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che nei processi esecutivi di espropriazione forzata fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati”.
Le spese per le notificazioni a richiesta delle parti (artt. 32 e ss. TUSG) consistono in diritti e indennità di trasferta dovuti dalle parti agli Ufficiali giudiziari incaricati della notifica di un atto; l’importo del diritto unico è indicato dall’art. 34 TUSG , mentre l’importo dell’indennità di trasferta è indicato dall’art. 35 TUSG.
I diritti di copia e di certificato, fino all’emanazione del regolamento previsto dall’art. 40, comma 1, TUSG, sono regolamentati dagli artt. 266 e ss. TUSG; essi sono dovuti per il rilascio di copia di documenti o atti presenti al fascicolo processuale, o per il rilascio di certificazioni richieste alla cancelleria del giudice; ai sensi dell’art. 40 TUSG l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico; in ogni caso, il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi; gli importi del diritto dovuto per il rilascio di copie di documenti e atti presenti al fascicolo processuale, senza certificazione di conformità, sono stabiliti nella tabella all. 6 al TUSG; gli importi del diritto dovuto per il rilascio di copie autentiche di documenti sono indicati nella tabella all. 7 al TUSG; l’importo del diritto dovuto per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è indicato nella tabella all. 8 al TUSG; per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato (art. 270 TUSG); la misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 274 TUSG); attualmente gli importi sono indicati dal decreto del Ministero della giustizia 9 luglio 2021 (in Gazz. Uff., 3 agosto 2021, n. 184).
L’imposta di registro va pagata sugli atti e provvedimenti giudiziari specificamente indicati all’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), che consistono in “atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio”, “decreti ingiuntivi esecutivi”, “provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere”; essi sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato. L’importo dell’imposta da applicare sugli atti giudiziari soggetti a registrazione è indicato dall’art. 8 della Tariffa allegata al Testo Unico.
Tali sono le norme di riferimento applicabili:
- alle controversie transfrontaliere previste dal regolamento (CE) n. 1896/2006 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento), dal regolamento (CE) n. 861/2007 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie transfrontaliere di modesta entità); dal regolamento (CE) n. 805/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati);
- ai procedimenti per il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o il rifiuto di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 N. 650 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo), al regolamento (UE) n.1215/2012 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 n. 1215 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), al regolamento (UE) n. 606/2013 (Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 n. 606 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile), al regolamento (CE) n. 4/2009 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), ai regolamenti (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/1103 e 2016/1104 (il primo dei quali attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, e il secondo attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate), al regolamento (UE) del Consiglio 2019/1111 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori);
- alle procedure relative al rilascio, alla rettifica e alla revoca degli estratti di cui al regolamento (CE) n. 4/2009 (v. sopra), al certificato successorio europeo e agli attestati di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 (v. sopra), ai certificati di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 (v. sopra), ai certificati di cui al regolamento (UE) n. 606/2013 (v. sopra), agli attestati di cui al regolamento (UE) 2016/1103 (v. sopra) e al regolamento (UE) 2016/1104 (v. sopra), ai certificati di cui al regolamento (UE) 2019/1111 (v. sopra);
- alle procedure avviate da un creditore straniero nell’ambito di una procedura di insolvenza ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2015/848 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 N. 848 relativo alle procedure di insolvenza);
- alla comunicazione tra persone fisiche o giuridiche o loro rappresentanti con le autorità centrali a norma del regolamento (CE) n. 4/2009 (v. sopra) e del regolamento (UE) 2019/1111 (v. sopra) o delle autorità competenti a norma del Capo IV della Direttiva 2003/8/CE (Direttiva del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie).
Quanto al regolamento (UE) n.655/2014 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale), l’art. 13, comma 6-quinquies TUSG contiene una norma speciale, che indica gli importi del contributo unificato da versare per le diverse controversie transfrontaliere previste dal Regolamento unionale.
In particolare, “per le controversie di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, si applicano:
- gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;
- gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, per i procedimenti previsti dagli articoli 8,33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;
- gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;
- gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1-quinquies, per i procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014”.
Resta ferma la possibilità, per la parte non abbiente, di ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, previsto e disciplinato sempre dal d.P.R. n. 115/2002, TUSG, Parte III, in attuazione dell’art. 24, comma 3, Cost., secondo il quale “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
In particolare, come già visto, ai sensi dell’art. 8 TUSG, “1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. 2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico”.
Il Testo Unico Spese di Giustizia prevede, in particolare (art. 74), che è “assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”; secondo l’art. 75 TUSG, l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse; la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
Il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto al cittadino non abbiente (art. 74 TUSG). Il trattamento previsto per il cittadino non abbiente è esteso, nel processo civile in favore dello straniero non abbiente regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, in favore dell'apolide, nonché in favore di enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica (art. 119 TUSG); anche l’aspirante allo status di rifugiato può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, qualora non abbiente, giusta Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; lo straniero destinatario di provvedimento di espulsione può, in sede giurisdizionale, giovarsi del patrocinio a spese dello Stato (art. 142 TUSG). Il fallimento può giovarsi del patrocinio a spese dello Stato, laddove abbia un attivo insufficiente a far fronte alle spese di giudizio. In tal senso l’art. 144 TUSG: “1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio”.
Secondo l’art. 76 TUSG, “può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01”; l'art. 77 TUSG prescrive l'adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al beneficio con cadenza biennale sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo stabiliti dall'Istat.
Ai sensi dell’art. 76, comma 4-quater, TUSG, “il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento”; ai sensi del successivo comma 4-quater.1, art. 76 TUSG “i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata”.
Per ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’interessato deve rivolgere istanza al competente consiglio dell’ordine forense (art. 78 TUSG); l’istanza può essere proposta in qualunque momento del processo, purché prima della sua definizione; sull’istanza si pronuncia il COA (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) competente per territorio (art. 126 TUSG), ma l’ultima parola spetta comunque al giudice investito del processo (art. 136 TUSG).
Il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione è impugnabile mediante l’opposizione prevista dall’art. 99 TUSG.
Il provvedimento di revoca è impugnabile mediante l’opposizione prevista dall’art. 170 TUSG.
Grazie all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la parte non abbiente, che ha facoltà di scegliere il proprio difensore tra gli iscritti in appositi elenchi, viene sollevata da tutte le spese del giudizio (v. l’art. 131 TUSG).
Lo Stato, cioè, si onera del pagamento delle spese che altrimenti graverebbero sul non abbiente, quali quelle del suo difensore, del suo consulente tecnico di parte, quali le altre spese processuali che altrimenti sarebbero a suo carico (es. pagamento del contributo unificato nel processo civile, pagamento dei diritti di copia e di certificato, anticipazioni forfettarie per le notifiche a richiesta dell’Ufficio).
Sono previsti dei meccanismi di recupero delle anticipazioni fatte dallo Stato, laddove il provvedimento di ammissione sia revocato o quando il giudizio abbia portato, al non abbiente, dei benefici economici predefiniti dalla legge, e tali per cui si ritenga in condizione di sostenere gli oneri del processo (v. artt. 111, 114, 134 TUSG).
5. Metodi di pagamento elettronico
Sul Portale dei Servizi Telematici (PST) è pubblicato un vademecum sui pagamenti telematici in generale.
Le suddette modalità di pagamento telematico sono disponibili anche per i soggetti residenti in uno Stato dell’Unione, ma non residenti in Italia o non dotati di conto corrente presso un istituto bancario o postale con sede in Italia, perché sono praticabili anche da soggetti “non registrati” e con carta di credito.
6. Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Attualmente, lo Stato Italiano non utilizza il sistema decentrato; sono tuttavia in corso attività tecniche che dovrebbero consentire, in un termine ragionevole e comunque compatibile con i termini imposti dal regolamento con riferimento ai singoli lotti, l’utilizzo del sistema decentrato per gli strumenti contemplati dal Regolamento, di cui all’allegato II, n. 10 (Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale), e di cui all’allegato I, n. 3 (Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento) nonché, ai fini dell’attuazione dell’art. 25, per lo strumento di cui all’allegato I, n. 10 (Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza).
7. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito civile e commerciale
L’Italia si riserva di valutare l’opportunità di verificare la possibilità di attuare nei termini previsti dal Regolamento gli art. 5 in materia di videoconferenza in ambito civile e commerciale, secondo le modalità sopra descritte, pur avendo già apprestato idonei sistemi di videoconferenza le cui caratteristiche sono state evidenziate nei paragrafi superiori, allo stato integralmente conformi alla disciplina nazionale.
8. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito penale
L’Italia si riserva di valutare l’opportunità di verificare la possibilità di attuare nei termini previsti dal Regolamento gli art. 6 in materia di videoconferenza in ambito penale, secondo le modalità sopra descritte, pur avendo già apprestato idonei sistemi di videoconferenza le cui caratteristiche sono state evidenziate nei paragrafi superiori, allo stato integralmente conformi alla disciplina nazionale.