Informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1
a) Portali informatici nazionali per la comunicazione con gli organi giurisdizionali o altre autorità
La Svezia non dispone di un portale informatico nazionale equivalente a quello previsto dal regolamento sulla digitalizzazione. Le autorità svedesi utilizzano piattaforme digitali proprie su cui forniscono servizi e informazioni. Ad esempio, l'amministrazione giudiziaria nazionale svedese ("Domstolsverket"), l'Agenzia nazionale svedese per la riscossione forzata ("kronofogdemyndigheten") e l'amministrazione fiscale svedese ("Skatteverket") offrono, sui loro siti internet, servizi elettronici che i cittadini e le imprese possono utilizzare per comunicare con le autorità.
A titolo di esempio, il servizio online fornito dall'amministrazione giudiziaria nazionale svedese permette ai cittadini di presentare documenti senza firmarli. Può anche essere utilizzato come modulo di contatto ed è un mezzo di comunicazione più sicuro rispetto alla posta elettronica ordinaria. Esiste anche un servizio online per la firma e la trasmissione digitali di documenti, che permette ai cittadini di firmare digitalmente i documenti e di presentarli per via elettronica agli organi giurisdizionali e alle commissioni delle giurisdizioni competenti svedesi. Il servizio online è accessibile dalla pagina domstol.se e richiede un'identificazione elettronica. Un altro esempio è dato dall'Agenzia nazionale per la riscossione forzata, che offre un servizio online per effettuare pagamenti bancari elettronici in caso di pagamenti transfrontalieri. Informazioni su questo tipo di pagamenti sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia nazionale per la riscossione forzata. Anche l'amministrazione fiscale svedese dispone di un servizio online che consente di effettuare pagamenti bancari elettronici in caso di pagamenti transfrontalieri, ad esempio per il pagamento di un certificato successorio europeo. Informazioni su questo tipo di pagamenti sono disponibili sul sito internet dell'amministrazione fiscale svedese. Per maggiori informazioni cfr. il seguente punto d) "Metodi di pagamento elettronico".
Non esiste un servizio online unico per tutte le autorità. Ciascun servizio è invece reso disponibile sul sito internet dell'autorità competente, accessibile a chiunque, indipendentemente dal paese in cui si trova. Tuttavia i requisiti per l'utilizzo dei diversi servizi online possono variare a seconda del tipo di procedimento e della finalità del servizio. Per informazioni sulla possibilità di usare la videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri, si vedano le risposte fornite di seguito.
b) Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito civile e commerciale
In caso di un'udienza nell'ambito di procedimenti a norma di uno degli atti giuridici di cui all'articolo 5, il procedimento è disciplinato dalle norme procedurali del codice di procedura giudiziaria e della legge (1996:242) sui procedimenti giudiziari ("lagen om domstolsärenden"), oltre che dalle norme direttamente applicabili specificate nei regolamenti.
a)
Alle cause civili, ossia alle controversie in ambito civile e commerciale, si applica il codice di procedura giudiziaria. Ai sensi del capo 5, articolo 10, del codice di procedura giudiziaria, il giudice può decidere, se del caso, che una persona convocata a un'udienza può partecipare tramite trasmissione audio o audiovisiva. Per valutare se sussistono motivi che giustificano la partecipazione tramite trasmissione audio o audiovisiva, il giudice deve considerare, in particolare, i costi e i disagi che deriverebbero dalla comparizione in aula dell'interessato. Il fatto che una parte o una persona che partecipa a un'udienza risieda al di fuori della Svezia è un motivo tipico per cui il giudice autorizza la partecipazione in videoconferenza, tenendo conto dei costi e dei disagi della comparizione di persona. In definitiva, è il giudice a decidere in merito alla questione. Tale disposizione prevede, inoltre, che una persona che partecipa a un'udienza tramite trasmissione audio o audiovisiva è da ritenersi fisicamente presente in aula. Ciò significa che le norme procedurali applicabili alla persona che partecipa all'udienza in videoconferenza sono le stesse che si applicherebbero se tale persona fosse fisicamente presente in aula.
Le disposizioni del capo 5, articolo 10, del codice di procedura giudiziaria devono essere interpretate anche nel senso che le norme nazionali generali in materia di diritti e obblighi processuali si applicano a una persona che partecipa in videoconferenza anche per quanto riguarda la notificazione e la comunicazione degli atti o delle convocazioni (cfr., in particolare, il capo 9 del codice di procedura giudiziaria e l'articolo 3 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti), il diritto all'interpretazione e alla traduzione (cfr. capo 5, articolo 6 e capo 33, articolo 9, del codice di procedura giudiziaria), il diritto all'indennità in caso di comparizione in udienza (capo 36, articolo 24 e capo 37, articolo 3, del codice di procedura giudiziaria), le sanzioni, le ammende e il recupero in caso di assenza a un'udienza (cfr., in particolare, il capo 9, articoli da 7 a 10, e il capo 32 del codice di procedura giudiziaria) e i ricorsi avverso le decisioni giudiziarie (cfr. capo 49 del codice di procedura giudiziaria).
La legge (1996:242) sui procedimenti giudiziari, che si applica a determinate cause che non devono essere decise a norma del codice di procedura giudiziaria, fa essenzialmente riferimento alle disposizioni del codice di procedura giudiziaria in materia di diritti e obblighi procedurali, comprese le questioni relative a sanzioni, ammende e riscossione (articolo 43), nonché all'interpretazione e alla traduzione (articolo 48). La suddetta legge prevede inoltre che il, capo 5, articolo 10 del codice di procedura giudiziaria si applichi alla partecipazione tramite trasmissioni audio o audiovisive (articolo 21).
Maggiori informazioni sui diritti e gli obblighi di una persona citata a comparire e sulle modalità pratiche di svolgimento di un'udienza sono disponibili sul sito internet degli organi giurisdizionali svedesi.
Il regolamento (UE) n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile è stato recepito, tra l'altro, dalla legge (2015:197) recante disposizioni complementari a tale regolamento. Ai sensi dell'articolo 3 di tale legge, la legge (1996:242) sui procedimenti giudiziari si applica ai procedimenti di adeguamento delle misure di protezione di cui all'articolo 11 e ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione di misure di protezione di cui all'articolo 13 del regolamento UE.
b)
A norma dell'articolo 3 della legge recante disposizioni complementari al regolamento dell'UE relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, il tribunale distrettuale è l'organo giurisdizionale competente nei procedimenti a norma del regolamento (UE) n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.
c)
Nulla osta formalmente che un giudice convochi un'udienza di propria iniziativa. Nella pratica, tuttavia, le udienze sono spesso organizzate su richiesta delle parti o di concerto con esse.
d)
Gli strumenti di videoconferenza disponibili sono Cisco e Mividas.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet degli organi giurisdizionali svedesi.
e)
Una richiesta di udienza in videoconferenza può essere presentata al giudice in qualsiasi momento prima dell'udienza. Non esistono prescrizioni relative alla forma di tale richiesta, che può pertanto essere presentata al giudice oralmente, per iscritto o per via elettronica. Di norma, il giudice si pronuncia in merito a una richiesta in tempo utile per l'udienza, ma non esiste un termine di legge. La decisione del giudice sulle modalità di partecipazione dell'interessato non può essere impugnata durante il procedimento, ma solo nel contesto di una sentenza definitiva.
f)
Tutte le udienze sono registrate su supporti audio e video affinché possano essere riprodotte dinanzi ai giudici di grado superiore in caso di appello (capo 6, articolo 6, codice di procedura giudiziaria). Poiché le udienze sono registrate, in genere i partecipanti non devono comparire dinanzi al giudice di grado superiore per ripetere la loro testimonianza. Il file audio è un atto pubblico che può essere messo a disposizione del pubblico, su richiesta, se non sussistono motivi di riservatezza, mentre il file video non è messo a disposizione del pubblico. Una volta pronunciata la sentenza, i video sono distrutti. Le norme relative alla registrazione delle udienze si applicano anche alle cause transfrontaliere.
g)
La riservatezza è garantita da misure tecniche e pratiche adeguate alle circostanze del caso. Un avvocato, ad esempio, può conferire con il proprio cliente in privato tramite un collegamento in una sala adiacente all'aula d'udienza.
h)
Sul sito internet degli organi giurisdizionali svedesi (domstol.se) sono disponibili informazioni generali sulle modalità di partecipazione tramite registrazione audio e video. Le modalità pratiche dettagliate da adottare in ciascun caso ricadono nella responsabilità dell'organo giurisdizionale competente. Non è possibile utilizzare la tecnologia di sintesi vocale.
i)
Le informazioni sulle modalità di svolgimento della videoconferenza sono fornite alle parti in ogni caso specifico. Spetta inoltre all'organo giurisdizionale informare la persona che partecipa in videoconferenza delle modalità di svolgimento. Le informazioni riguardano tutto ciò che la persona deve sapere per collegarsi e partecipare all'udienza. Sono disponibili apparecchi acustici per le persone ipoudenti.
j-m)
Le norme procedurali applicabili alla persona che partecipa all'udienza in videoconferenza sono le stesse che si applicherebbero se tale persona fosse fisicamente presente in aula. Per ulteriori informazioni cfr. il punto a). Le misure pratiche dettagliate da adottare in ciascun caso sono stabilite in consultazione con le parti.
n)
Il traffico l'infrastruttura e i sistemi di videoconferenza sono protetti, tra l'altro, tramite cifratura e firewall.
b) Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito penale
In caso di un'udienza nell'ambito di procedimenti a norma di uno degli atti giuridici di cui all'articolo 6, il procedimento è disciplinato dalle norme procedurali del codice di procedura giudiziaria e della legge (1996:242) sui procedimenti giudiziari ("lagen om domstolsärenden"), oltre che dalle norme direttamente applicabili specificate nei regolamenti.
a)
Ai procedimenti penali si applica il codice di procedura giudiziaria. Ai sensi del capo 5, articolo 10, del codice di procedura giudiziaria, il giudice può decidere, se del caso, che una persona convocata a un'udienza può partecipare tramite trasmissione audio o audiovisiva. Per valutare se sussistono motivi che giustificano la partecipazione tramite trasmissione audio o audiovisiva, il giudice deve considerare, in particolare, i costi e i disagi che deriverebbero dalla comparizione in aula dell'interessato. Il fatto che una parte o una persona che partecipa a un'udienza risieda al di fuori della Svezia è un motivo tipico per cui il giudice autorizza la partecipazione in videoconferenza, tenendo conto dei costi e dei disagi della comparizione di persona. In definitiva, è il giudice a decidere in merito alla questione. Tale disposizione specifica, inoltre, che una persona che partecipa a un'udienza tramite trasmissione audio o audiovisiva è da ritenersi fisicamente comparsa in aula. Ciò significa che le norme procedurali applicabili alla persona che partecipa all'udienza in videoconferenza sono le stesse che si applicherebbero se tale persona fosse fisicamente presente in aula.
Le disposizioni del capo 5, articolo 10, del codice di procedura giudiziaria devono essere interpretate anche nel senso che le norme nazionali generali in materia di diritti e obblighi processuali si applicano a una persona che partecipa in videoconferenza anche per quanto riguarda la notificazione e la comunicazione degli atti o delle convocazioni (cfr., in particolare, il capo 9 del codice di procedura giudiziaria e l'articolo 3 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti), il diritto all'interpretazione e alla traduzione (cfr. capo 5, articolo 6 e capo 33, articolo 9, del codice di procedura giudiziaria), il diritto all'indennità in caso di comparizione in udienza (capo 36, articolo 24 e capo 37, articolo 3, del codice di procedura giudiziaria), le sanzioni, le ammende e il recupero in caso di assenza a un'udienza (cfr., in particolare, il capo 9, articoli da 7 a 10, e il capo 32 del codice di procedura giudiziaria) e i ricorsi avverso le decisioni giudiziarie (cfr. capo 49 del codice di procedura giudiziaria).
La legge (1996:242) sui procedimenti giudiziari, che si applica a determinate cause che non devono essere decise a norma del codice di procedura giudiziaria, fa essenzialmente riferimento alle disposizioni del codice di procedura giudiziaria in materia di diritti e obblighi procedurali, comprese le questioni relative a sanzioni, ammende e riscossione (articolo 43), nonché all'interpretazione e alla traduzione (articolo 48). La suddetta legge prevede inoltre che il, capo 5, articolo 10 del codice di procedura giudiziaria si applichi alla partecipazione tramite trasmissioni audio o audiovisive (articolo 21).
Maggiori informazioni sui diritti e gli obblighi della persona citata a comparire e sulle modalità pratiche di svolgimento di un'udienza sono disponibili sul sito internet degli organi giurisdizionali svedesi.
- La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri è stata recepita, tra l'altro, dalla legge (2003:1156) sulla consegna di cittadini da parte della Svezia in esecuzione del mandato d'arresto europeo. Le audizioni di cui agli articoli 18 e 19 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo sono disciplinate dalle stesse disposizioni procedurali applicabili durante le indagini preliminari nazionali, che figurano in sostanza nel codice di procedura giudiziaria.
- La decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, è stata recepita, tra l'altro, dalla legge (2015:96) relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle pene privative della libertà personale nell'Unione europea. Ai sensi di detta legge, ai procedimenti in cui si tiene un'udienza a norma dell'articolo 6 del regolamento sulla digitalizzazione si applica la legge (1996:242) sui procedimenti giudiziari.
- La decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive è stata recepita, tra l'altro, dalla legge (2015:650) relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze di sospensione condizionale nell'Unione europea. Ai sensi di detta legge, ai procedimenti in cui si celebra un'udienza a norma dell'articolo 6 del regolamento sulla digitalizzazione si applicano sia il codice di procedura giudiziaria sia la legge (1996:242) sui procedimenti giudiziari.
- La decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare è stata recepita, tra l'altro, dalla legge (2015:485) relativa al riconoscimento e al seguito delle decisioni sulle misure cautelari nell'Unione europea. Ai sensi di detta legge, ai procedimenti in cui si celebra un'udienza a norma dell'articolo 6 del regolamento sulla digitalizzazione si applica il codice di procedura giudiziaria.
- La direttiva n. 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo è stata recepita, tra l'altro, dalla legge (2015:642) sull'ordine di protezione europeo. Ai sensi di detta legge, ai procedimenti in cui si tiene un'udienza a norma dell'articolo 6 del regolamento sulla digitalizzazione si applica la legge (1996:242) sui procedimenti giudiziari.
- Il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca è stato recepito, tra l'altro, dalla legge (2020:968) recante disposizioni complementari al regolamento dell'UE relativo al congelamento e alla confisca dei beni. Ai sensi di detta legge, ai procedimenti in cui si tiene un'udienza a norma dell'articolo 6 del regolamento sulla digitalizzazione si applica la legge (1996:242) sui procedimenti giudiziari.
b)
Una richiesta di udienza in videoconferenza può essere presentata al giudice in qualsiasi momento prima dell'udienza. Non esistono prescrizioni relative alla forma di tale richiesta, che può pertanto essere presentata al giudice oralmente, per iscritto o per via elettronica. Di norma, il giudice si pronuncia in merito a una richiesta in tempo utile per l'udienza, ma non esiste un termine di legge. La decisione adottata dal giudice sulle modalità di partecipazione dell'interessato non può essere impugnata durante il procedimento, ma solo nel contesto di una sentenza definitiva.
c)
Le informazioni sulle modalità di svolgimento della videoconferenza sono fornite alle parti in ogni caso specifico. Spetta inoltre all'organo giurisdizionale informare la persona che partecipa in videoconferenza delle modalità di svolgimento. Le informazioni riguardano tutto ciò che la persona deve sapere per collegarsi e partecipare all'udienza. Sono disponibili apparecchi acustici per le persone ipoudenti.
d)
La riservatezza è garantita da misure tecniche e pratiche adeguate alle circostanze del caso. Un difensore pubblico, ad esempio, può conferire con il proprio cliente in privato tramite un collegamento in una sala adiacente all'aula d'udienza.
e)
In virtù della legge, se un minore di 18 anni è convocato a un'udienza, la convocazione deve essere notificata al suo tutore o altra persona responsabile della sua custodia e della sua istruzione, salvo il caso in cui sussistano motivi particolari per non farlo, ad esempio laddove si ritenga che la notifica al tutore arrechi più danno che beneficio al minore o non avrebbe alcuna utilità. Un obbligo analogo di informare il tutore si applica, nell'ambito di una procedura penale, quando il minore è citato in giudizio perché accusato di un reato. L'obbligo di informare i tutori e le altre persone si applica indipendentemente dalla modalità di svolgimento dell'udienza, compreso quando questa si tiene in videoconferenza.
f)
Tutte le udienze sono registrate su supporti audio e video affinché possano essere riprodotte dinanzi ai giudici di grado superiore in caso di appello (capo 6, articolo 6, codice di procedura giudiziaria). Poiché le udienze sono registrate, in genere i partecipanti non devono comparire dinanzi al giudice di grado superiore per ripetere la loro testimonianza. Il file audio è un atto pubblico che può essere messo a disposizione del pubblico, su richiesta, se non sussistono motivi di riservatezza, mentre il file video non è messo a disposizione del pubblico. Una volta pronunciata la sentenza, i video sono distrutti. Le norme relative alla registrazione delle udienze si applicano anche alle cause transfrontaliere.
g)
Una decisione sulla partecipazione in videoconferenza nel contesto di una sentenza definitiva può essere impugnata per tutti i procedimenti relativi alle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI, alla direttiva 2011/99/UE e al regolamento (UE) 2018/1805. L'imputato, l'indagato, il condannato o il soggetto colpito ai sensi del regolamento (UE) 2018/1805 può far valere la violazione dei diritti conferitigli in virtù dell'articolo 6 del regolamento sulla digitalizzazione nel contesto di un ricorso. Se il giudice adito concorda con la valutazione, può modificare la decisione a favore del ricorrente, oppure rinviare la causa per il riesame da parte del giudice di grado inferiore o disporre una nuova udienza per porre rimedio all'errore commesso dall'organo giurisdizionale di grado inferiore.
Un pubblico ministero può disporre un'udienza in virtù dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo. L'operato e le decisioni errate di un pubblico ministero nel contesto di un'indagine preliminare possono essere esaminati nell'ambito delle attività di controllo della procura svedese. In Svezia, per le udienze principali, gli organi giurisdizionali applicano il principio della libera assunzione delle prove (capo 35, articolo 1, codice di procedura giudiziaria). Pertanto, il diritto svedese ammette, di norma, qualsiasi mezzo di prova. Il fatto, ad esempio, che le prove siano state ottenute in violazione di una determinata norma giuridica non esclude, in linea di principio, che possano essere presentate nell'ambito di un procedimento giurisdizionale. Se il giudice, nell'ambito della libera assunzione delle prove, indica motivi per mettere in discussione il modo in cui le prove sono state ottenute, può ritenere che le informazioni abbiano un valore probatorio scarso o nullo. È inoltre possibile concedere un risarcimento per la violazione che ha portato all'ottenimento abusivo delle prove, ad esempio riducendo la pena. Pertanto, le informazioni ottenute in violazione dell'articolo 6 del regolamento sulla digitalizzazione possono avere un valore probatorio nullo o scarso oppure comportare una riduzione della pena.
In caso di violazione dei diritti di una persona sanciti dall'articolo 6 del regolamento sulla digitalizzazione, tale persona può chiedere il risarcimento dei danni per esercizio scorretto dei pubblici poteri (cfr. capo 3 della legge sulla responsabilità civile (1972:207)).
h)
Gli strumenti di videoconferenza disponibili sono Cisco e Mividas.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet degli organi giurisdizionali svedesi.
i)
Sul sito internet degli organi giurisdizionali svedesi (domstol.se) sono disponibili informazioni generali sulle modalità di partecipazione tramite registrazione audio e video. Le modalità pratiche dettagliate da adottare in ciascun caso ricadono nella responsabilità dell'organo giurisdizionale competente. Spetta inoltre all'organo giurisdizionale informare la persona che partecipa in videoconferenza delle modalità di svolgimento. Le informazioni riguardano tutto ciò che la persona deve sapere per collegarsi e partecipare all'audizione.
j)
Non è possibile utilizzare la tecnologia di sintesi vocale.
k-m)
Le norme procedurali applicabili alla persona che partecipa all'udienza in videoconferenza sono le stesse che si applicherebbero se tale persona fosse comparsa fisicamente in aula. Per ulteriori informazioni cfr. il punto a).
n)
Il traffico l'infrastruttura e i sistemi di videoconferenza sono protetti, tra l'altro, tramite cifratura e firewall.
c) Spese relative ai procedimenti in materia civile e commerciale
Le informazioni sulle spese giudiziarie sono contenute nel regolamento (1987: 452) sulle spese giudiziarie presso i tribunali ordinari. Per informazioni relative agli oneri riscossi da altre autorità, cfr., se del caso, i punti pertinenti di seguito.
Ingiunzione di pagamento europea
Nelle cause trattate a norma del regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, i diritti per la presentazione di una domanda ammontano a 300 SEK (articolo 1 del regolamento (1992:1094) sui diritti dovuti all'Agenzia nazionale per la riscossione forzata). I diritti per la presentazione di una domanda devono essere pagati in anticipo dal ricorrente (articolo 5 della legge (2008:879) sulla procedura europea d'ingiunzione di pagamento). Se il servizio è prestato in un altro paese dell'UE, quest'ultimo può, in alcuni casi, addebitare spese per il servizio. Tali spese sono a carico del ricorrente.
Nelle cause riguardanti l'ottenimento di informazioni sui conti bancari a norma del regolamento (UE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, sono addebitati diritti pari a 300 SEK (articolo 17 del regolamento (1992:1094) sui diritti dovuti all'Agenzia nazionale per la riscossione forzata).
Procedimento europeo per le controversie di modesta entità
Ai procedimenti per le controversie di modesta entità si applica un diritto unico da pagare contestualmente alla presentazione della domanda all'organo giurisdizionale. Non sono addebitate spese giudiziarie o processuali aggiuntive. L'importo totale del procedimento corrisponde ai diritti di presentazione della domanda che, dal 1º luglio 2014, ammontano a 900 SEK (allegato al regolamento (1987:452) relativo alle spese giudiziarie presso gli organi giurisdizionali ordinari).
Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari
Le disposizioni relative alle spese giudiziarie sono contenute nel regolamento (1987:452) relativo alle spese giudiziarie presso gli organi giurisdizionali ordinari. L'importo previsto per una domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è pari a 2 800 SEK. La somma deve essere pagata contestualmente alla presentazione della domanda all'organo giurisdizionale.
Regolamento in materia di successioni
L'amministrazione fiscale svedese riscuote i seguenti diritti a norma dell'articolo 2 del regolamento (2015:422) recante disposizioni complementari al regolamento in materia di successioni e dell'articolo 10 del regolamento (1992:191) sui diritti:
- domanda di certificato successorio — spese per la domanda 1 660 SEK;
- domanda di una nuova copia autentica di un certificato successorio o di un certificato successorio già rilasciato — spese per la domanda 320 SEK;
- domanda di proroga del periodo di validità della copia certificata conforme di un certificato successorio — spese per la domanda 320 SEK.
Altre disposizioni
Non sono previsti diritti relativamente agli altri regolamenti, in particolare il regolamento sulle procedure di insolvenza, il regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi, il regolamento Bruxelles II e il regolamento sulle obbligazioni alimentari.
Spese di esecuzione percepite dall'Agenzia nazionale svedese per la riscossione forzata
Nelle cause di recupero dei crediti e in altre cause di riscossione, le spese di base ammontano a 600 SEK (articoli 5 e 6 del regolamento (1992: 1094) sui diritti dovuti all'Agenzia nazionale per la riscossione forzata). Nei singoli procedimenti di pignoramento, le spese di base sono addebitate per ogni anno di procedimento.
La vendita forzata di beni mobili è soggetta a diritti. I diritti per la vendita sono pari al 4 % del prezzo di acquisto (articolo 11 del regolamento (1992:1094) sui diritti dovuti all'Agenzia nazionale per la riscossione forzata).
In caso di vendita forzata di beni immobili, sono addebitati diritti per la preparazione e la vendita.
I diritti per la preparazione sono pari all'1 % del valore stimato dell'immobile. I diritti per la vendita sono pari al 4 % del prezzo di acquisto. La somma dei diritti per la preparazione e la vendita deve attestarsi tra il 20 % e il 150 % dell'importo di base del prezzo (articolo 12 del regolamento (1992:1094) sugli oneri dovuti all'Agenzia nazionale per la riscossione forzata).
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (1992:1094) sui diritti dovuti all'Agenzia nazionale per la riscossione forzata, è dovuto un diritto speciale qualora una misura adottata nell'ambito del procedimento comporti costi particolari per lo Stato. Il diritto corrisponde all'importo dei costi sostenuti. Si può trattare, ad esempio, di un diritto per lo stoccaggio successivo all'esecuzione. Non sono riscossi diritti speciali per le spese sostenute dallo Stato, ad esempio, per la notificazione o comunicazione di atti o per gli interpreti (articolo 14 del regolamento (1992:1094) sui diritti dovuti all'Agenzia nazionale per la riscossione forzata).
Per i diritti applicabili in altre cause, cfr. l'articolo 17 del regolamento (1992:1094) sui diritti dovuti all'Agenzia nazionale per la riscossione forzata.
Responsabilità dell'attore rispetto al pagamento delle spese
Di norma, l'Agenzia nazionale svedese per la riscossione forzata fattura le spese al convenuto/debitore. Se ciò non è possibile, di norma, la responsabilità del pagamento delle spese ricade sull'attore (cfr. capo 17, articoli da 2 a 4, codice di esecuzione forzata).
Nelle cause relative al pignoramento di assegni alimentari e ai danni derivanti da reati, l'attore non è responsabile delle spese di esecuzione, cfr. capo 17, articolo 3, secondo comma, e capo 7, articolo 14, primo e quarto capoverso, del codice di esecuzione forzata.
L'Agenzia nazionale svedese per la riscossione forzata può chiedere al ricorrente di pagare anticipatamente i diritti, cfr. capo 17, articolo 5, del codice di esecuzione forzata e l'articolo 4, primo e secondo comma, del regolamento (1992: 1094) sui diritti dovuti all'Agenzia nazionale per la riscossione forzata.
d) Metodi di pagamento elettronico
Esistono due modalità alternative per il pagamento dei diritti di presentazione di una domanda dovuti a norma del regolamento (1987:452) relativo alle spese giudiziarie presso gli organi giurisdizionali ordinari. La prima è con carta di debito/credito e la seconda è tramite bonifico sul conto bancario degli organi giurisdizionali svedesi. Entrambi i metodi di pagamento sono disponibili sul sito internet degli organi giurisdizionali svedesi. I pagamenti con carta di debito/credito possono essere effettuati dall'estero. Analogamente, le informazioni su IBAN e BIC sono indicate sui documenti di pagamento generati nel servizio di pagamento. Tali informazioni consentono agli stranieri di effettuare pagamenti agli organi giurisdizionali svedesi. Le informazioni necessarie relative alla carta di debito/credito sono indicate nel servizio di pagamento. Le informazioni relative ai bonifici bancari e i dati di riferimento per il pagamento sono generati dal servizio di pagamento al momento dell'esecuzione del pagamento.
L'amministrazione fiscale svedese offre la possibilità di effettuare pagamenti bancari elettronici in caso di pagamenti transfrontalieri, ad esempio per il pagamento di un certificato successorio europeo. Informazioni su tale tipologia di pagamenti sono disponibili sul sito internet dell'amministrazione fiscale svedese.
L'Agenzia svedese per la riscossione forzata offre la possibilità di effettuare pagamenti bancari elettronici in caso di pagamenti transfrontalieri. Informazioni su tale tipo di pagamenti sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia svedese per la riscossione forzata.
Articolo 17, paragrafo 2 — Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
La Svezia non è pronta a utilizzare il sistema decentrato prima del termine stabilito nel quadro della cooperazione prevista dal regolamento sulla digitalizzazione.
Articolo 17, paragrafo 2 — Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito civile e commerciale
La Svezia non è pronta ad applicare l'articolo 5 del regolamento sulla digitalizzazione in anticipo rispetto alla scadenza prevista.
Articolo 17, paragrafo 2 — Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito penale
La Svezia non è pronta ad applicare l'articolo 6 del regolamento sulla digitalizzazione in anticipo rispetto alla scadenza prevista.