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Regolamento sulla digitalizzazione - Comunicazioni degli Stati membri

Lussemburgo

Questa pagina presenta informazioni sulle comunicazioni effettuate dagli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2023/2844.

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Lussemburgo
Flag of Luxembourg

1. Portali informatici nazionali per la comunicazione con gli organi giurisdizionali o altre autorità

Il Lussemburgo non dispone attualmente di un portale informatico nazionale che possa essere utilizzato per comunicare con gli organi giurisdizionali e le altre autorità nel quadro dei procedimenti giudiziari o per partecipare a procedimenti giudiziari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito civile e commerciale

Attualmente non esistono né una legislazione nazionale né procedure nazionali applicabili alla videoconferenza in ambito civile e commerciale.

3. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito penale

In generale, per quanto riguarda gli strumenti di collegamento audiovisivo a distanza e le audioconferenze, il codice di procedura penale prevede quanto segue:

Articolo 553

1) (L. 29 luglio 2023) La deposizione, l'audizione o l'interrogatorio di una persona e il confronto tra più persone si possono tenere in più luoghi del territorio del Granducato di Lussemburgo collegati fra loro o mediante un collegamento tra il territorio del Granducato di Lussemburgo e quello di uno Stato membro dell'Unione europea nell'ambito dell'esecuzione di un ordine europeo di indagine tramite strumenti di collegamento audiovisivo a distanza che garantiscono la riservatezza della trasmissione. Se la persona è sentita in qualità di testimone o perito, l'audioconferenza può essere sostituita dal collegamento audiovisivo a distanza.

2) Non è ammesso ricorso avverso la decisione del giudice o del magistrato competente di impiegare o far impiegare il collegamento audiovisivo a distanza o l'audioconferenza.

Articolo 554

1) Il giudice o il magistrato competente designa un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che verifica l'identità dell'interessato chiamato a deporre, essere sentito, interrogato o sottoposto a confronto, e che è in presenza di tale persona durante l'atto processuale.

La comparizione dell'interessato è ritenuta effettuata.

2) Al termine delle operazioni, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria redige un verbale che è firmato dall'interessato.

Il verbale riporta la data e il luogo dell'audizione, dell'interrogatorio o del confronto, l'identità dell'interessato, le identità e le qualifiche delle altre persone presenti, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si sono svolte le operazioni.

Se la legge richiede la firma dell'atto processuale da parte dell'interessato, la firma del verbale equivale alla firma di detto atto. Se l'interessato rifiuta di firmare, il verbale ne fa menzione.

Articolo 555

Se l'interessato è detenuto, la funzione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria di cui all'articolo 554 è esercitata da uno dei dipendenti dell'amministrazione penitenziaria.

Articolo 556

Se l'interessato è assistito da un avvocato, quest'ultimo può trovarsi in presenza di tale soggetto oppure presso l'organo giurisdizionale o il magistrato competente.

Se un avvocato si trova presso l'organo giurisdizionale o il magistrato competente, ha diritto a un colloquio preliminare con l'assistito, in maniera riservata, mediante lo strumento di collegamento audiovisivo a distanza o tramite audioconferenza.

Articolo 557

La deposizione, l'audizione, l'interrogatorio o il confronto sono oggetto di una registrazione audiovisiva o, in caso di audioconferenza, di una registrazione audio, che è allegata al fascicolo e funge da mezzo di prova. L'originale è posto sotto sigillo. Le copie sono inventariate e inserite nel fascicolo. Le registrazioni possono essere ascoltate o visionate dai periti incaricati e dalle parti alle stesse condizioni che disciplinano l'accesso al fascicolo.

Informazioni aggiuntive:

i collegamenti in videoconferenza sono effettuati utilizzando il software Webex o Avaya.

4. Spese relative ai procedimenti in materia civile e commerciale

Gli organi giurisdizionali lussemburghesi non esigono il pagamento di spese per i procedimenti a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I.

Qualora un procedimento avviato a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I richieda che una parte ricorra a un ufficiale giudiziario per effettuare una notifica ai sensi del diritto nazionale o del regolamento (UE) 2020/1784, le spese dovute sono stabilite nel regolamento granducale modificato del 24 gennaio 1991, che fissa le tariffe per gli ufficiali giudiziari. Per il regolamento (UE) 2020/1784, le spese ammontano a 165 EUR.

A norma del regolamento (UE) n. 650/2012, i notai fatturano un compenso a vacazione per la redazione dei certificati successori europei, a seconda della complessità del certificato. L'attuale tariffa a vacazione ammonta a 99,53 EUR.

In generale, per intentare un'azione dinanzi a un organo giurisdizionale civile (saisine du juge civil) non sono previste spese fisse diverse da quelle per gli atti degli ufficiali giudiziari e dall'onorario dell'avvocato. In linea di principio non vi sono spese da sostenere per adire un organo giurisdizionale civile. Dopo che la decisione giudiziale è stata pronunciata, vi potranno essere spese per l'esecuzione della decisione e su istanza della parte vittoriosa.

5. Metodi di pagamento elettronico

Se del caso, i pagamenti possono essere effettuati mediante bonifico bancario online (e-banking).

6. Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Il Lussemburgo non è attualmente in grado di confermare un'applicazione anticipata del sistema informatico decentrato.

7. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito civile e commerciale

Il Lussemburgo non è attualmente in grado di confermare un'applicazione anticipata dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2844.

8. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito penale

Il Lussemburgo non è attualmente in grado di confermare un'applicazione anticipata dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2844.

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