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Regolamento sulla digitalizzazione - Comunicazioni degli Stati membri

Portogallo

Questa pagina presenta informazioni sulle comunicazioni effettuate dagli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2023/2844

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Portogallo
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1. Portali informatici nazionali per la comunicazione con gli organi giurisdizionali o altre autorità

  • Citius: consente a qualsiasi cittadino o al suo rappresentante legale di consultare i fascicoli che lo riguardano da qualsiasi luogo, purché disponga di un accesso a Internet. La maggior parte dei contenuti messi a disposizione è a libero accesso.
  • Tribunais.org.pt: consente a qualsiasi cittadino o al suo rappresentante legale di consultare i fascicoli che lo riguardano da qualsiasi luogo, purché disponga di un accesso a Internet. L'accesso ai fascicoli avviene tramite autenticazione con la carta d'identità (Cartão de Cidadão) o la chiave mobile digitale (Chave Móvel Digital). Questo portale offre più funzionalità rispetto a Citius.
  • eTribunal-Mandatarios: consente, ad esempio, di ricevere notifiche, consultare documenti e registrazioni audio e inviare atti processuali di grandi dimensioni. L'accesso è limitato agli avvocati e ai procuratori legali e avviene tramite il rispettivo certificato digitale professionale.

2. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito civile e commerciale

Il codice di procedura civile (di seguito "CPC") prevede la possibilità per i testimoni, le parti e i periti di essere sentiti in videoconferenza.

L'articolo 502, comma 1, in particolare, prevede la possibilità per i testimoni residenti al di fuori del comune in cui ha sede l'organo giurisdizionale o la sezione di essere sentiti in videoconferenza dal tribunale, dalla sezione del tribunale, da strutture del comune o della frazione (se esiste un protocollo in tal senso tra tale ente e il ministero della Giustizia) o da un altro edificio pubblico del loro luogo di residenza.

Questo regime si applica alla deposizione di una parte quando le parti risiedono al di fuori del distretto o dell'isola interessata, nel caso delle regioni autonome delle Azzorre e di Madera (articolo 456, comma 2), nonché alle dichiarazioni delle parti quando queste si trovano nella stessa situazione di cui sopra (articolo 466, comma 2).

Se chi depone risiede nell'area metropolitana di Lisbona o di Porto ed è parte in un procedimento pendente dinanzi a un organo giurisdizionale o a una sezione con sede in una di queste aree, non è possibile ricorrere alla videoconferenza, a meno che chi depone non sia impossibilitato a comparire all'udienza o la comparizione sia molto difficoltosa per tale persona (articolo 502, comma 6, e articolo 520). In tal caso, il giudice può decidere, con il consenso delle parti, di procedere ad un'audizione telefonica o con qualsiasi altro strumento di comunicazione diretta tra l'organo giurisdizionale e tale persona, al fine di ottenere tutti i chiarimenti indispensabili al corretto svolgimento del procedimento, purché la natura dei fatti da accertare o da chiarire sia compatibile con tale procedura. Questo regime si applica anche alle deposizioni delle parti (articolo 457, comma 2) e alle dichiarazioni delle parti (articolo 466, comma 2).

Fatte salve le disposizioni degli strumenti internazionali o europei, i testimoni residenti all'estero sono interrogati in videoconferenza purché gli strumenti tecnologici necessari siano disponibili nel loro luogo di residenza (articolo 502, comma 6).

Per quanto riguarda i periti, i periti di istituti, laboratori o servizi ufficiali sono sentiti in teleconferenza dal luogo di lavoro (articolo 486, comma 2).

Solo i giudici sono autorizzati a organizzare videoconferenze ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2844.

La fissazione d'ufficio di un'udienza da parte del giudice non è possibile ai sensi del diritto processuale portoghese (articolo 151, commi 1 e 2, CPC). Onde evitare il rischio di sovrapposizione delle date dei procedimenti in cui i rappresentanti devono comparire, il giudice deve provvedere affinché la data e l'ora del procedimento siano fissate previo accordo con i suddetti rappresentanti. Se i rappresentanti dichiarano, entro cinque giorni, di non essere disponibili alla data fissata dal giudice a causa di altri procedimenti già programmati, devono comunicare tale circostanza all'organo giurisdizionale (indicando espressamente il procedimento e l'atto in questione) e proporre date alternative dopo aver contattato gli altri rappresentanti interessati.

In Portogallo tutte le aule d'udienza sono dotate di apparecchiature di videoconferenza con telecamere rotanti, che consentono il collegamento a software per la comunicazione a distanza; si può inoltre ricorrere a qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza e non è possibile determinare il mezzo più utilizzato. Durante la pandemia, tuttavia, è stata utilizzata l'applicazione Webex, che continua ad essere comunemente impiegata a tale scopo. Tale applicazione consente l'integrazione con i sistemi di videoconferenza esistenti nei tribunali. I requisiti tecnici relativi alle attrezzature di videoconferenza installate nei vari tribunali sono disponibili qui.

Il diritto processuale portoghese non prevede la possibilità per la parte di presentare un parere sull'uso della videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza per l'udienza.

L'udienza finale dei procedimenti giudiziari, degli incidenti processuali e dei procedimenti cautelari è sempre registrata. La registrazione è effettuata tramite un sistema video o audio, facendo salvi altri strumenti audiovisivi o altri procedimenti tecnici analoghi di cui il giudice può disporre, e tutti i partecipanti devono essere informati della sua realizzazione. La registrazione deve essere messa a disposizione delle parti entro due giorni dalla sua realizzazione (articolo 155, commi 1, 2 e 3).

Per quanto riguarda le persone con disabilità, e fatto salvo il ricorso a un interprete adeguato ogniqualvolta il giudice lo ritenga opportuno, l'articolo 135 del CPC stabilisce le seguenti norme in materia di deposizione di una persona sorda, muta o sordomuta:

  • in caso di persone sorde, le domande sono formulate per iscritto e la risposta è orale;
  • in caso di persone mute, le domande sono formulate oralmente e la risposta è scritta;
  • in caso di persone sordomute, le domande sono formulate per iscritto e la risposta è anch'essa scritta.

Il giudice deve nominare un interprete idoneo per le persone sorde, mute o sordomute che non sanno né leggere né scrivere.

Per quanto riguarda l'identificazione e l'autenticazione, il giorno dell'audizione il testimone si identifica dinanzi al cancelliere dell'organo giurisdizionale o della sezione o dinanzi al funzionario pubblico del luogo in cui è resa la deposizione. Da quel momento, l'audizione si svolge dinanzi al giudice della causa e ai rappresentanti delle parti, tramite attrezzature tecnologiche che consentono la comunicazione, con strumenti visivi e sonori, in tempo reale, senza l'intervento del giudice del luogo in cui è resa la deposizione (articolo 502, comma 4, CPC).

Ai sensi dell'articolo 516 del CPC, il testimone espone con precisione l'oggetto della prova. Egli deve riferire i fatti che ha compiuto o osservato, indicare le circostanze in cui i fatti si sono verificati e il modo in cui è venuto a conoscenza di tali fatti. L'interrogatorio è condotto dall'avvocato della parte che ha presentato il testimone; l'avvocato della controparte può porre al testimone, in merito ai fatti su cui ha deposto, le domande indispensabili per completare o chiarire la deposizione. Il giudice può chiedere chiarimenti o porre le domande che ritiene opportune per l'accertamento della verità. Un testimone può, prima di rispondere alle domande che gli vengono poste, consultare il fascicolo, chiedere che gli siano mostrati alcuni documenti in esso contenuti o presentare documenti per avvalorare la sua deposizione.

Ai sensi dell'articolo 133, commi 1 e 2, del CPC, gli stranieri possono esprimersi in una lingua diversa dal portoghese se non lo conoscono. In tal caso, devono designare un interprete che, dopo aver prestato giuramento, assicurerà la comunicazione. L'intervento dell'interprete è limitato allo stretto necessario.

La produzione o la presentazione di prove materiali durante la videoconferenza è soggetta a restrizioni ai sensi del diritto processuale portoghese. Il codice di procedura penale stabilisce i termini e le circostanze in cui possono essere prodotti o presentati i diversi tipi di prove esistenti, e dalle norme relative alla videoconferenza per ciascuno di questi tipi di prove risulta, in particolare, che essa è riservata alle prove di carattere personale, quali, per esempio, le testimonianze e le perizie.

3. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito penale

Durante la fase istruttoria, il codice di procedura penale (di seguito "CPP") prevede la possibilità che le dichiarazioni di chiunque non sia imputato nel procedimento e che risieda al di fuori del comune in cui ha sede la procura competente possano essere rese in videoconferenza presso altre procure o nei locali della polizia (articolo 275 bis, comma 1). La misura è comunicata ai servizi competenti della zona di residenza della persona da sentire, la quale, il giorno previsto per la deposizione, è identificata dal cancelliere o dall'agente di polizia giudiziaria nel luogo dove si svolge la deposizione. Le dichiarazioni sono raccolte dall'autorità richiedente e, se del caso, dai rappresentanti presenti (articolo 275 bis, comma 2).

Durante il processo, e in via eccezionale, le dichiarazioni di un assistente, di una parte civile, di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico possono, d'ufficio o su richiesta, non essere rese di persona se:

  1. tali persone risiedono al di fuori del comune in cui ha sede l'organo giurisdizionale adito;
  2. non vi è motivo di ritenere che la loro presenza all'udienza sia essenziale per l'accertamento della verità; e
  3. si prevedono gravi difficoltà o inconvenienti di ordine funzionale o personale a causa del loro spostamento.

Le dichiarazioni sono rese durante l'udienza del processo, con l'ausilio di apparecchiature tecnologiche che consentono la comunicazione, con strumenti visivi e sonori, in tempo reale. Il giorno dell'audizione, la persona si identifica dinanzi al cancelliere dell'organo giurisdizionale o della sezione del luogo in cui è resa la deposizione, ma da quel momento l'audizione si svolge dinanzi al giudice della causa e ai rappresentanti delle parti, tramite le apparecchiature di cui sopra, senza l'intervento del giudice del luogo in cui è resa la deposizione (articolo 318, commi 1, 5 e 6, CPP).

Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti internazionali o europei, gli assistenti, le parti civili o i testimoni residenti all'estero sono sentiti tramite apparecchiature tecnologiche che consentono la comunicazione, con strumenti visivi e sonori, in tempo reale, quando i mezzi tecnologici necessari sono disponibili nel loro luogo di residenza (articolo 318, comma 8, CPP).

L'audizione di periti di istituti, laboratori o servizi ufficiali interessati avviene tramite teleconferenza dal loro luogo di lavoro, quando ciò è tecnicamente possibile (articolo 317, comma 1, CPP).

Il consenso all'uso della videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza non è previsto dal diritto procedurale penale, tranne nel caso di audizione di un imputato o di un indagato nell'ambito del regime giuridico applicabile all'emissione, alla trasmissione, al riconoscimento e all'esecuzione degli ordini europei di indagine penale approvati dalla legge n. 88/2017 del 21 agosto 2017 [articolo 35, comma 3, lettera a)].

Ai sensi dell'articolo 82 ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, della legge n. 62/2013 del 26 agosto 2013 che stabilisce le norme quadro e di organizzazione del sistema giudiziario, i detenuti possono rendere una deposizione in qualsiasi indagine o procedimento giudiziario, indipendentemente dal luogo in cui si trova l'organo giurisdizionale o la sezione adita, nel carcere in cui si trovano, tramite apparecchiature tecnologiche che consentono la comunicazione, con strumenti visivi e sonori, in tempo reale, tranne se:

  1. sono chiamati a comparire al processo nella qualità giuridico-procedurale di imputati; oppure
  2. le audizioni si svolgono nell'ambito di procedimenti di competenza del tribunale di esecuzione delle pene.

Il giorno dell'audizione, il detenuto si identifica dinanzi al responsabile degli affari giuridici e dell'esecuzione delle pene dell'istituto penitenziario. Da quel momento, l'audizione si svolge esclusivamente dinanzi al giudice della causa o dinanzi al procuratore e agli avvocati o consulenti legali. Il detenuto, se lo desidera, può essere assistito di persona da un rappresentante legale durante l'audizione.

L'audizione di un imputato o di un indagato in videoconferenza è autorizzata solo nell'ambito del regime giuridico che disciplina l'emanazione, la trasmissione, il riconoscimento e l'esecuzione degli ordini europei di indagine penale approvati dalla legge n. 88/2017 del 21 agosto 2017 (articolo 35, comma 2).

Per quanto riguarda le persone con disabilità, quando persone sorde, ipoudenti o mute devono rendere dichiarazioni, l'articolo 93, comma 1, dispone quanto segue:

  1. per le persone sorde o ipoudenti, è nominato un interprete della lingua dei segni, della lettura labiale o dell'espressione scritta, in funzione della situazione dell'interessato;
  2. per le persone mute, se sanno scrivere, le domande sono formulate oralmente e ricevono una risposta scritta. In caso contrario, su richiesta, è nominato un interprete idoneo.

Se l'imputato è un minore, uno dei suoi diritti procedurali prevede che sia assistito, durante le fasi del procedimento in cui è chiamato a comparire, dai titolari della responsabilità genitoriale, dal rappresentante legale o da una persona che ne abbia la custodia di fatto oppure, qualora sia impossibile contattare tali persone o laddove circostanze particolari basate sul suo interesse o sulle esigenze del caso lo impongano, e solo per il tempo in cui sussistono tali circostanze, da un'altra persona idonea designata dal minore e accettata dall'autorità giudiziaria competente [articolo 61, comma 1, lettera i), CPP].

Se il minore non ha indicato nessun'altra persona che lo assista o se la persona da lui designata non è accettata dall'autorità giudiziaria competente, quest'ultima nomina, allo stesso scopo, un tecnico specializzato che lo assista (articolo 61, comma 4).

Il diritto portoghese prevede la registrazione dell'audizione dei diversi soggetti procedimentali e in diverse fasi del procedimento. Ciò si verifica, per esempio, nelle seguenti situazioni:

  • Nel contesto del primo interrogatorio giudiziario dell'imputato detenuto, l'interrogatorio è normalmente effettuato tramite registrazione audio o audiovisiva; è possibile utilizzare altri strumenti solo quando tale registrazione non è disponibile e, tale circostanza deve essere riportata nel verbale (articolo 141, comma 7, CPP).
  • Dichiarazioni rese a futura memoria rese da testimoni o vittime in determinate circostanze o in relazione a determinati reati (articolo 271, comma 6, e articolo 364 CPP). Tali dichiarazioni hanno lo scopo di evitare un secondo confronto della vittima con i fatti e gli effetti di rivittimizzazione che ciò comporterebbe, nonché di preservare gli elementi di prova dalla possibilità di una successiva perdita o alterazione.

Quando è realizzata una registrazione audio o video di un atto processuale ai sensi del codice di procedura penale, una copia della stessa è consegnata entro 48 ore a qualsiasi parte che ne faccia richiesta (articolo 101, comma 4, CPP).

In Portogallo tutte le aule d'udienza sono dotate di apparecchiature di videoconferenza con telecamere rotanti, che consentono il collegamento a software per la comunicazione a distanza; si può inoltre ricorrere a qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza e non è possibile determinare il mezzo più utilizzato. Durante la pandemia, tuttavia, è stata utilizzata l'applicazione Webex, che continua ad essere comunemente impiegata a tale scopo. Tale applicazione consente l'integrazione con i sistemi di videoconferenza esistenti nei tribunali. I requisiti tecnici relativi alle attrezzature di videoconferenza installate nei vari tribunali sono disponibili qui.

Per quanto riguarda gli aspetti pratici dell'organizzazione dell'audizione, è necessario contattare l'organo giurisdizionale competente per la causa nell'ambito della quale si terrà l'audizione. Non esistono norme specifiche per stabilire un contatto.

Per quanto riguarda l'autenticazione e i detenuti, si rimanda alle disposizioni di cui sopra (articolo 82 ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, della legge n. 62/2013). Riguardo agli indagati o agli imputati, si rimanda alle disposizioni succitate: la loro audizione in videoconferenza non è ammessa, salvo nei casi previsti dall'articolo 35, comma 2, della legge n. 88/2017 del 21 agosto 2017.

Per quanto riguarda la partecipazione significativa alla videoconferenza e in merito ai detenuti, si rimanda all'articolo 82 ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, della legge n. 62/2013 succitata, e non esistono norme specifiche che garantiscano tale partecipazione. Riguardo agli indagati o agli imputati, si rimanda alle disposizioni succitate: la loro audizione in videoconferenza non è ammessa, salvo nei casi previsti dall'articolo 35, comma 2, della legge n. 88/2017 del 21 agosto 2017. In tal caso, si applicano le norme dell'articolo 36, che seguono, peraltro, quelle previste dall'articolo 24, paragrafo 5, della direttiva 2014/41/UE.

Ai sensi del codice di procedura penale, la costituzione dell'imputato implica la consegna, se possibile al momento della costituzione o nel più breve tempo possibile, di un documento che riporta l'identificazione del fascicolo e del consulente legale, se nominato, nonché i diritti e gli obblighi procedurali dell'imputato (articolo 58, comma 5). Tra i diritti e gli obblighi elencati all'articolo 61 figura il diritto alla traduzione e all'interpretazione. Se l'imputato non conosce o non padroneggia la lingua portoghese e tale documento non è disponibile in una lingua a lui comprensibile, le informazioni sono comunicate oralmente, se necessario con l'assistenza di un interprete, senza pregiudizio per la successiva consegna, quanto prima, di un documento redatto in una lingua a lui comprensibile (articolo 58, comma 6).

Si precisa, inoltre, che la partecipazione al procedimento di una persona che non conosce o non padroneggia la lingua portoghese comporta la nomina di un interprete idoneo, anche se l'autorità che presiede l'atto o uno dei partecipanti al procedimento conosce la lingua utilizzata. La nomina di un interprete non comporta alcun onere per tale persona (articolo 92, comma 1).

Entro un termine ragionevole, l'autorità responsabile dell'atto processuale fornisce all'imputato che non conosce o non padroneggia la lingua portoghese una traduzione scritta delle notifiche relative all'atto di accusa, alla decisione istruttoria, alla memoria difensiva, alla fissazione della data del processo, alla sentenza, all'applicazione di misure coercitive e alla garanzia finanziaria, nonché alla presentazione della domanda di risarcimento civile e di altre domande che l'autorità ritiene essenziali per l'esercizio della difesa (articolo 92, comma 3).

L'interprete è tenuto al segreto istruttorio e non può rivelare le conversazioni tra l'imputato e il suo difensore, indipendentemente dalla fase del procedimento in cui avvengono, pena la violazione del segreto professionale (articolo 92, comma 8).

Nel quadro dell'audizione in videoconferenza disciplinata dal regime giuridico applicabile all'emanazione, alla trasmissione, al riconoscimento e all'esecuzione degli ordini europei di indagine penale, la legge n. 88/2017 prevede che l'audizione della persona da sentire nello Stato di esecuzione si svolga con l'assistenza di un interprete, se necessario [articolo 36, comma 1, lettera d)]. Il diritto all'interpretazione è garantito anche dalla legislazione relativa al mandato d'arresto europeo (articolo 17, comma 3, della legge n. 65/2003 del 23 agosto 2003).

L'accesso a un interprete è anche garantito alla vittima in virtù dello statuto della vittima approvato con la legge n. 130/2015 del 4 settembre 2015 (articolo 12), che stabilisce altresì il diritto alla traduzione della conferma scritta della denuncia quando la vittima non comprende il portoghese (articolo 11, comma 3) e le situazioni in cui è possibile ricorrere alla videoconferenza o alla teleconferenza (articolo 23).

4. Spese relative ai procedimenti in materia civile e commerciale

A titolo preliminare, occorre precisare che il regolamento relativo alle spese processuali (Regulamento das Custas Processuais, RCP), approvato con il decreto legge n. 34/2008 del 26 febbraio 2008, stabilisce, all'articolo 5, che le spese giudiziarie siano espresse in unità di conto (UC) e che 1 UC corrisponde attualmente a 102 EUR. L'importo delle spese giudiziarie da pagare è fissato in funzione del valore della controversia o della sua complessità.

Procedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1896/2006

Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del RPC e della relativa tabella II-A, nelle domande di ingiunzione il cui importo è quello indicato di seguito, la somma pagata a titolo di spese giudiziarie è la seguente:

  • fino a 5 000 EUR: 102 EUR (1 UC);
  • da 5 000 EUR a 15 000 EUR: 204 EUR (2 UC);
  • 15 000,01 EUR o più: 306 EUR (3 UC).

Tali importi possono essere superiori:

  1. Se l'azione giudiziaria si rivela particolarmente complessa, il giudice può infine determinare il pagamento di un importo superiore, entro i limiti indicati nella tabella II del RCP (articolo 7, comma 7, RCP). Ai sensi dell'articolo 530, comma 7, del CPC, sono considerati particolarmente complessi ai fini del pagamento delle spese giudiziarie le azioni giudiziarie e i procedimenti cautelari che:
    1. contengono argomentazioni o difese prolisse;
    2. riguardano questioni di elevata specializzazione giuridica o tecnica o comportano un'analisi integrata di questioni giuridiche afferenti a contesti diversi; oppure
    3. implicano l'escussione di un numero considerevole di testimoni, l'analisi di elementi probatori complessi o svariate fasi istruttorie prolungate nel tempo per la produzione di elementi probatori.
  2. Quando il soggetto debitore delle spese giudiziarie è una società commerciale (articolo 13, comma 3, RCP) che, nell'anno precedente, ha adito un organo giurisdizionale, una cancelleria o uno sportello per almeno 200 misure cautelari, azioni giudiziarie, procedimenti o esecuzioni, le spese giudiziarie per le domande di ingiunzione di pagamento europee presentate da tale società sono fissate in base all'importo e alla tabella II-B:
    • fino a 5 000 EUR: 153 EUR (1,5 UC);
    • da 5 000 EUR a 15 000 EUR: 306 EUR (3 UC);
    • 15 000,01 EUR o più: 459 EUR (4,5 UC).

Se, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006, il convenuto propone opposizione e il procedimento prosegue, l'importo pagato a titolo di spese giudiziarie nell'ambito del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento sarà, nel caso della parte attrice, detratto dall'importo dovuto per la prosecuzione del procedimento (articolo 7, comma 6, RPC).

Procedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 861/2007

Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, del RPC e delle relative tabelle I-A e I-C, l'importo delle spese giudiziarie è il seguente:

  • per le azioni di importo inferiore o pari a 2 000 EUR: 102 EUR (1 UC);
  • di importo superiore a 2 000 EUR, ma non superiore a 5 000 EUR: 204 EUR (2 UC).

Se l'azione risulta particolarmente complessa, l'importo delle spese è il seguente:

  • per le azioni di importo inferiore o pari a 2 000 EUR: 153 EUR (1,5 UC);
  • di importo superiore a 2 000 EUR, ma non superiore a 5 000 EUR: 306 EUR (3 UC).

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 861/2007, se la domanda riconvenzionale eccede i 5 000 EUR, la domanda principale e la domanda riconvenzionale sono esaminate conformemente al diritto procedurale nazionale.

Pertanto, in base alle norme nazionali, la presentazione di una domanda riconvenzionale comporta il pagamento delle spese giudiziarie solo se è distinta dalla domanda iniziale. Ai sensi del codice di procedura penale, una domanda non è considerata distinta, in particolare, quando una parte intende ottenere, a proprio vantaggio, lo stesso effetto giuridico che l'attore si propone di ottenere oppure quando una parte mira a ottenere la semplice compensazione dei crediti (articolo 530, comma 3). Se è distinta, il valore delle due domande è sommato ai fini del calcolo delle spese giudiziarie (articolo 299, comma 2, CPC) e sono dovute le seguenti spese giudiziarie (tabella I-A):

  • da 2 000,01 EUR a 8 000 EUR: 102 EUR;
  • da 8 000,01 EUR a 16 000 EUR: 153 EUR;
  • da 16 000,01 EUR a 24 000 EUR: 204 EUR;
  • da 24 000,01 EUR a 30 000 EUR: 255 EUR;
  • da 30 000,01 EUR a 40 000 EUR: 306 EUR;
  • da 40 000,01 EUR a 60 000 EUR: 357 EUR;
  • da 60 000,01 EUR a 80 000 EUR: 408 EUR;
  • da 80 000,01 EUR a 100 000 EUR: 459 EUR;
  • da 100 000,01 EUR a 150 000 EUR: 510 EUR;
  • da 150 000,01 EUR a 200 000 EUR: 612 EUR;
  • da 200 000,01 EUR a 250 000 EUR: 714 EUR;
  • da 250 000,01 EUR a 275 000 EUR: 816 EUR.

Procedimenti previsti dal regolamento (UE) n. 655/2014

Ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4 e 7, del RCP e della relativa tabella II, nei procedimenti cautelari di importo pari a quello indicato di seguito, sono imposte le seguenti spese giudiziarie:

  • fino a 300 000 EUR: 306 EUR (3 UC);
  • 300 000,01 EUR o più: 816 EUR (3 UC).

Per i procedimenti cautelari particolarmente complessi [una classificazione è illustrata sopra in relazione al regolamento (CE) n. 1896/2006], le spese giudiziarie sono fissate tra 9 UC (918 EUR) e 20 UC (2 040 EUR).

Gli importi di cui sopra possono essere maggiorati quando i procedimenti avviati superano una data soglia annuale [cfr. punto 2 in relazione al regolamento (CE) n. 1896/2006]. In tal caso, le spese giudiziarie dovute in ciascuna delle situazioni ammontano rispettivamente a 3,5 UC (357 EUR), 9 UC (918 EUR) e tra 10 UC (1 020 EUR) e 22 UC (2 244 EUR).

Procedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 805/2004

Il certificato redatto sulla base del modulo previsto dal regolamento è obbligatorio per legge e deve quindi essere rilasciato gratuitamente. Il costo dell'estratto della decisione sarà calcolato in funzione dell'UC. Le spese per il rilascio di un estratto cartaceo sono quindi fissate come segue:

  1. fino a 50 pagine, l'importo da pagare per l'insieme è pari a ⅕ di UC (20,40 EUR);
  2. se supera le 50 pagine, l'importo di cui alla lettera a) è aumentato di ⅒ di UC per ogni insieme o frazione di 25 pagine (10,20 EUR).

Procedimenti di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività o diniego del riconoscimento di cui ai regolamenti (UE) n. 650/2012, (UE) n. 1215/2012, (UE) n. 606/2013, (CE) n. 4/2009, (UE) 2016/1103, (UE) 2016/1104 e (UE) 2019/1111

Il RCP non prevede il pagamento di alcun importo per tali procedimenti. La decisione di riconoscimento non comporta il pagamento di spese.

In caso di ricorso avverso la decisione pronunciata nell'ambito di tale procedimento, il pagamento delle spese giudiziarie è dovuto in base all'importo dell'azione e alla tabella I-B (articoli 6 e 7, comma 2, RCP) come segue:

  • fino a 2 000 EUR: 51 EUR;
  • da 2 000,01 EUR a 8 000 EUR: 102 EUR;
  • da 8 000,01 EUR a 16 000 EUR: 153 EUR;
  • da 16 000,01 EUR a 24 000 EUR: 204 EUR;
  • da 24 000,01 EUR a 30 000 EUR: 255 EUR;
  • da 30 000,01 EUR a 40 000 EUR: 306 EUR;
  • da 40 000,01 EUR a 60 000 EUR: 357 EUR;
  • da 60 000,01 EUR a 80 000 EUR: 408 EUR;
  • da 80 000,01 EUR a 100 000 EUR: 459 EUR;
  • da 100 000,01 EUR a 150 000 EUR: 510 EUR;
  • da 150 000,01 EUR a 20 000 EUR: 612 EUR;
  • da 200 000,01 EUR a 250 000 EUR: 714 EUR;
  • da 250 000,01 EUR a 275 000 EUR: 816 EUR.

Oltre 275 000 EUR, alla fine è aggiunta all'importo delle spese giudiziarie, per ogni frazione di 25 000,00 EUR, la somma di 1,5 UC (153 EUR).

Procedimenti di rilascio, rettifica e revoca degli estratti di cui al regolamento CE) n. 4/2009, del certificato successorio europeo e dei certificati e attestati di cui ai regolamenti (UE) n. 650/2012, (UE) n. 1215/2012, (UE) n. 606/2013, (UE) 2016/1103, (UE) 2016/1104 e (UE) 2019/1111

Il certificato redatto sulla base del modulo previsto dal regolamento è obbligatorio per legge e deve quindi essere rilasciato gratuitamente quando richiesto in tribunale.

Il costo dell'estratto della decisione rilasciato dai tribunali è calcolato sulla base dell'UC. Ai sensi all'articolo 9, comma 3, del RCP, pertanto, le spese per il rilascio di un estratto cartaceo sono fissate come segue:

  1. fino a 50 pagine, l'importo da pagare per l'insieme è pari a ⅕ di UC (20,40 EUR);
  2. se supera le 50 pagine, l'importo di cui alla lettera a) è aumentato di ⅒ di UC (10,20 EUR) per ogni insieme o frazione di 25 pagine.

Insinuazione di un credito da parte di un creditore straniero nell'ambito di una procedura di insolvenza a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2015/848

L'insinuazione di un credito non è subordinata al pagamento di spese.

Comunicazione tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità centrali ai sensi dei regolamenti (CE) n. 4/2009 e (UE) 2019/1111, o le autorità competenti ai sensi del capo IV della direttiva 2003/8/CE

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5. Metodi di pagamento elettronico

Le spese giudiziarie relative all'ingiunzione europea devono essere pagate con bonifico bancario. È consigliato attendere la designazione del tribunale prima di eseguire il pagamento. A tal fine, si raccomanda vivamente di fornire l'indirizzo e-mail dell'attore o del suo rappresentante. La cancelleria del tribunale invierà un numero di riferimento (composto da 12 cifre e che inizia con 70) che deve essere inserito nel campo riservato alle comunicazioni del bonifico bancario, insieme al numero di iscrizione a ruolo del tribunale, consentendo così di associare il pagamento al relativo procedimento. È necessario consegnare al tribunale la prova del bonifico.

Se l'attore sceglie di eseguire il pagamento prima di avviare il procedimento in tribunale, ovvero senza attendere la notifica di quest'ultimo a tale scopo, i dati per il pagamento sono i seguenti (è opportuno consegnare al tribunale la prova del bonifico):

Titolare: Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.

NIF: 510 361 242
Numero di conto: 1120014160
NIB: 078101120112001416052
IBAN: PT50078101120112001416052
Nome della banca: Agência da Gestão da Dívida e do Crédito Público - IGCP, E.P.E. 
BIC SWIFT (codice di identificazione bancario): IGCPPTPL

6. Notifica relativa all'uso anticipato del sistema informatico decentrato

Non è ancora possibile sapere se il sistema informatico decentralizzato potrà entrare in funzione prima di quanto previsto dal regolamento.

7. Notifica relativa all'uso anticipato della videoconferenza in ambito civile e commerciale

, l'articolo 5 potrà essere applicato prima di quanto previsto dal regolamento.

8. Notifica relativa all'uso anticipato della videoconferenza in ambito penale

, l'articolo 6 potrà essere applicato prima di quanto previsto dal regolamento.

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