1. Portali informatici nazionali per la comunicazione con gli organi giurisdizionali o altre autorità
Le autorità francesi rammentano che la Francia non dispone di un portale informatico nazionale dedicato alla comunicazione con gli organi giurisdizionali o altre autorità o che consenta di ricorrere alla videoconferenza e sia accessibile dall'estero.
Per le comunicazioni con gli organi giurisdizionali o altre autorità, la Francia ha scelto di utilizzare il sistema di implementazione di riferimento eEDES per l'applicazione della tecnologia eCODEX.
2. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito civile e commerciale
a) — Informazioni sulle leggi e le procedure nazionali applicabili, compresi i diritti procedurali e le garanzie applicabili per la celebrazione delle udienze in videoconferenza o mediante altra tecnologia di comunicazione a distanza
Le autorità francesi rammentano che la Francia non dispone di un quadro giuridico specifico che disciplini la videoconferenza giudiziaria transfrontaliera.
In generale, l'articolo L111-12 del codice dell'organizzazione giudiziaria (code de l’organisation judiciaire, COJ) consente la celebrazione delle udienze dinanzi agli organi giurisdizionali mediante strumenti di collegamento audiovisivo a distanza, alle seguenti condizioni:
- ciascuna parte deve avere dato il proprio consenso all'uso della videoconferenza;
- l'udienza si svolge in diverse aule direttamente collegate mediante strumenti di collegamento audiovisivo a distanza;
- il software di videoconferenza deve garantire la riservatezza delle trasmissioni.
Le parti, i testimoni, i periti o qualsiasi altro soggetto convocato possono essere autorizzati dal presidente del collegio giudicante, su loro esplicita richiesta, a essere sentiti in collegamento audiovisivo a distanza, al di fuori di un'aula d'udienza (L111-12-1 COJ).
Il presidente del collegio giudicante accoglie la richiesta solo laddove ritenga che l'udienza a distanza sia compatibile con la natura del procedimento e con il rispetto del principio del contraddittorio. Tale decisione è una misura di amministrazione giudiziaria (R111-7-1 COJ).
La suddetta possibilità è subordinata all'uso di strumenti di collegamento audiovisivo a distanza le cui caratteristiche tecniche, specificate con decreto del ministero della Giustizia, devono, da un lato, garantire la qualità della trasmissione e, qualora l'udienza o l'audizione non sia pubblica, la riservatezza delle comunicazioni e, dall'altro, consentire di accertare l'identità dei partecipanti.
Il presidente conduce il procedimento dall'aula d'udienza in cui sono presenti anche gli altri membri del collegio giudicante, il cancelliere e, se del caso, il pubblico ministero.
Durante l'udienza, il presidente del collegio giudicante garantisce che le condizioni in cui la persona si collega siano compatibili con il rispetto della dignità e della serenità della trattazione.
Il decreto JUST2214196A del 13 maggio 2022 specifica le modalità tecniche degli strumenti di collegamento audiovisivo a distanza per la celebrazione in videoconferenza di udienze o audizioni in materia non penale. Le condizioni principali sono le seguenti:
- la comunicazione audiovisiva è attuata con l'ausilio di una soluzione di videoconferenza fornita dal ministero della Giustizia. Nei tribunali di commercio (tribunaux de commerce) può essere attuata anche con una soluzione fornita dal Consiglio nazionale dei cancellieri dei tribunali di commercio (Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce).
c) — Informazioni per accertare se il diritto nazionale consente all'organo giurisdizionale o all'autorità competente di programmare un'udienza di propria iniziativa
Occorre distinguere tra due ipotesi riguardanti l'uso della videoconferenza su iniziativa del giudice:
- dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali, su iniziativa del giudice, è possibile celebrare un'udienza in diverse aule direttamente collegate fra loro mediante uno strumento di collegamento audiovisivo a distanza, a condizione, tuttavia, che tutte le parti abbiano dato il loro consenso all'uso della videoconferenza (articolo L111-12 COJ);
- dinanzi agli organi giurisdizionali non penali, l'audizione di una parte, di un testimone, di un perito o di qualsiasi altra persona convocata, mediante uno strumento di collegamento audiovisivo a distanza al di fuori di un'aula d'udienza, può essere autorizzata dal presidente del collegio giudicante solo su esplicita richiesta di tale persona (articolo L111-12-1 COJ).
d) — Informazioni sulla tecnologia di videoconferenza disponibile nello Stato membro o sulla piattaforma/soluzione di videoconferenza più comunemente utilizzata
- Le autorità francesi fanno presente quanto segue: Cisco Jabber è lo strumento utilizzato per la comunicazione fra ufficiali giudiziari;
- I servizi di elaborazione in tempo reale utilizzano Cisco Webex Desk;
- Le aule d'udienza e i servizi amministrativi sono dotati di Cisco Webex Room Kit;
- I servizi decentrati dell'amministrazione penitenziaria utilizzano Cisco Webex Room Kit;
- Per quanto riguarda i tribunali di commercio, il Consiglio nazionale dei cancellieri dei tribunali di commercio utilizza il software Tixéo Private Cloud, una soluzione francese certificata dall'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information).
e) — Informazioni sui requisiti procedurali che consentono alla parte di presentare un parere sull'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per l'udienza
L'articolo L111-12 del codice dell'organizzazione giudiziaria consente la celebrazione di udienze mediante strumenti di collegamento audiovisivo a distanza, d'ufficio o su richiesta delle parti, a condizione che ciascuna parte abbia dato il proprio consenso all'uso della videoconferenza. La legge non disciplina la forma che deve assumere il parere presentato dalla parte in merito all'uso della videoconferenza, in modo che possa essere formulato con qualsiasi mezzo.
Inoltre, ai sensi dell'articolo L111-12-1 del codice dell'organizzazione giudiziaria, le parti, i testimoni, i periti o qualsiasi altra persona convocata possono essere sentiti in collegamento audiovisivo a distanza, al di fuori di un'aula d'udienza, solo su loro esplicita richiesta e previa autorizzazione del presidente del collegio giudicante. La legge non impone alcun formalismo per la proposizione di tale domanda, che è una semplice misura di amministrazione giudiziaria e non costituisce, pertanto, una domanda giudiziale in senso procedurale. Di conseguenza, essa può essere proposta con qualsiasi mezzo.
g) — Informazioni sulle modalità con cui è garantita la riservatezza delle comunicazioni tra l'avvocato e il suo cliente prima e durante la videoconferenza
In materia civile e commerciale, non esistono disposizioni procedurali specifiche che organizzino le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, qualora si ricorra alla videoconferenza durante l'udienza o l'audizione, dal momento che tali scambi non rivestono carattere procedurale.
Il giudice, tuttavia, può sospendere temporaneamente l'udienza o l'audizione per consentire agli avvocati di parlare con i loro clienti in maniera riservata con l'ausilio dello strumento di collegamento a distanza messo a loro disposizione, senza la presenza delle altre parti o del giudice.
Inoltre, per quanto riguarda i terzi all'udienza o all'audizione, il decreto JUST2214196A del 13 maggio 2022 impone che, qualora l'udienza non sia pubblica, il metodo di collegamento a distanza garantisca la riservatezza delle comunicazioni.
Le immagini e i suoni trasmessi, inoltre, non possono essere registrati, salvo nel caso previsto dagli articoli L221-1 e seguenti del codice del patrimonio (code du patrimoine), a norma dell'articolo L111-12 del codice dell'organizzazione giudiziaria.
h) — Informazioni sulle modalità pratiche di organizzazione e svolgimento dell'udienza, comprese informazioni sul possibile impiego delle tecnologie di sintesi vocale
Come indicato alle lettere c) ed e), in materia civile e commerciale serve il consenso di tutte le parti all'organizzazione di un'udienza in videoconferenza, mentre l'audizione di una persona tramite videoconferenza può essere autorizzata solo su sua esplicita richiesta (ma senza che occorra il consenso delle altre parti).
j) — Modalità di identificazione e autenticazione delle parti
Ai sensi dell'articolo R111-7-1 del codice dell'organizzazione giudiziaria, le caratteristiche tecniche degli strumenti di collegamento audiovisivo a distanza utilizzati devono consentire di accertare l'identità dei partecipanti, ad esempio dietro presentazione e verifica, se del caso, di un documento d'identità.
k) — Modalità con cui le parti possono porre domande e apportare un utile contributo
La videoconferenza segue lo stesso iter di qualsiasi udienza. Le parti possono esporre le loro pretese e motivi, rispondere alle domande poste dal giudice e presentare le osservazioni che ritengano opportune nel rispetto del principio del contraddittorio. Tuttavia, se la Corte ritiene di essere sufficientemente edotta, il presidente può sospendere le difese orali o le osservazioni presentate dalle parti per la loro difesa (articolo 440 c.p.c.).
Le parti hanno inoltre l'obbligo di comunicare al giudice e alle altre parti i documenti che intendono produrre a sostegno delle loro pretese (articolo 15 c.p.c.). Nella sua decisione, il giudice può tenere conto solo dei documenti presentati dalle parti al contraddittorio (articolo 16 c.p.c.).
Il giudice può invitare le parti a fornire, oralmente o per iscritto, conformemente alle norme procedurali e del contraddittorio, le argomentazioni in fatto o in diritto che egli ritenga necessarie ai fini della soluzione della controversia (articoli 8 e 13 c.p.c.).
Ancora più importante, nessuna parte può essere giudicata senza essere stata sentita o convocata (articolo 14 c.p.c.). Pertanto, se il ricorso all'udienza a distanza non appare compatibile con la natura del procedimento e con il rispetto del principio del contraddittorio, tale modalità di comparizione non sarà utilizzata (articolo R111-7-1 COJ).
Per quanto riguarda i testimoni, è opportuno chiarire che, ai sensi del diritto francese: "i testimoni sono sentiti alla presenza delle parti o quando queste ultime siano state convocate" (articolo 208 c.p.c.). Tuttavia, "le parti non devono interrompere, interpellare o cercare di influenzare i testimoni che depongono né rivolgersi direttamente ad essi, pena l'esclusione" (articolo 214, comma 1, c.p.c.). È quindi il giudice a porre, "se lo ritiene necessario, le domande che le parti gli sottopongono dopo l'interrogatorio del testimone" (articolo 214, comma 2, c.p.c.). Le parti, anche se comparenti in udienza da remoto, potranno sottoporre al giudice le domande che desiderano che questi ponga ai testimoni. Nella pratica, l'audizione di testimoni in materia civile e commerciale non è frequente.
l) — In che modo le parti usufruiscono del diritto all'interpretazione
Ai sensi dell'articolo L111-12-1 del codice dell'organizzazione giudiziaria, le parti, i testimoni, i periti o qualsiasi altra persona convocata possono essere ascoltati in collegamento audiovisivo a distanza, al di fuori di un'aula d'udienza, solo su loro esplicita richiesta e previa autorizzazione del presidente del collegio giudicante.
L'interprete può avvalersi di tale disposizione ed essere autorizzato, su sua esplicita richiesta, ad assistere all'udienza in collegamento audiovisivo a distanza, al di fuori di un'aula d'udienza. L'interprete può quindi assistere all'udienza in aula, mentre la parte compare da remoto, oppure da remoto, mentre la parte compare di persona dinanzi al giudice. Nel rispetto delle condizioni di cui sopra, l'interprete e la parte possono anche comparire entrambi mediante uno strumento di collegamento audiovisivo a distanza, indipendentemente dal fatto che si trovino o meno insieme nello stesso luogo.
m) — In che modo è garantita la possibilità di esaminare o presentare prove fisiche durante la videoconferenza
Alle persone che assistono alla riunione in videoconferenza si applicano le stesse norme procedurali previste per chi compare fisicamente in aula.
La presa in considerazione di oggetti fisici presentati direttamente al giudice come elementi di prova si configura come verifica personale del giudice, disciplinata dal codice di procedura civile. In generale, il giudice può, al fine di verificarli egli stesso, prendere conoscenza personale dei fatti contestati sotto qualsiasi aspetto e compiere gli accertamenti, le valutazioni, le indagini o le ricostruzioni che ritenga necessari, anche recandosi, se necessario, in loco (articolo 179 c.p.c.). Tuttavia, può farlo solo laddove le parti siano presenti o siano state convocate. In tal caso, deve essere redatto anche il verbale degli accertamenti, delle valutazioni, delle indagini, delle ricostruzioni o delle dichiarazioni (articolo 182 c.p.c.).
Nella pratica, tale procedura resta un'eccezione, in quanto gli elementi di prova presentati dalle parti sono solitamente documentali.
Ai sensi dell'articolo 15 del codice di procedura civile, "le parti devono comunicare tempestivamente fra loro gli argomenti di fatto sui quali fondano le loro pretese, gli elementi di prova da esse prodotti e gli argomenti di diritto invocati, in modo che ciascuna parte sia in grado di organizzare la propria difesa". Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del codice di procedura civile, il giudice può tenere conto nella sua decisione solo dei documenti presentati dalle parti al contraddittorio.
È opportuno ricordare che, nella procedura scritta, i documenti devono essere scambiati fra le parti per iscritto e non sono presentati direttamente all'udienza. Tali scambi fra gli avvocati e tra avvocati e giudice possono essere effettuati mediante comunicazione elettronica, a condizione che siano conformi alle norme applicabili a tale tipologia di comunicazioni e che riguardano, in particolare, il consenso del destinatario, l'emissione di avvisi di ricevimento o di messa a disposizione affidabili e il ricorso a un metodo tecnico disciplinato da un decreto tecnico del ministro della Giustizia che preveda le garanzie che il procedimento attuato deve rispettare (articoli 748-1 e seguenti c.p.c.).
Nel procedimento orale, sebbene possa accadere che le parti presentino nuovi documenti all'udienza, esse devono comunque comunicarli alle parti avverse nel rispetto del contraddittorio e consegnarli al giudice. Ciò comporta, in caso di comparizione della parte da remoto, l'effettuazione di scambi tramite posta, dato che l'utilizzo di mezzi elettronici non è sempre possibile a causa della mancata implementazione di metodi tecnici conformi alle norme di cui ai summenzionati articoli 748-1 e seguenti del codice di procedura civile che disciplinano l'impiego di detti mezzi di comunicazione.
3. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito penale
a) — Informazioni sulle leggi e le procedure nazionali applicabili, compresi i diritti procedurali e le garanzie applicabili per la celebrazione delle udienze in videoconferenza o mediante altra tecnologia di comunicazione a distanza
Le autorità francesi riprendono gli elementi già esposti:
In via preliminare, è opportuno ricordare che le prime disposizioni sull'uso della videoconferenza in ambito penale sono state introdotte dalla legge del 15 novembre 2001 sulla sicurezza quotidiana. Diverse leggi hanno successivamente esteso l'ambito di applicazione dell'uso della videoconferenza, in particolare l'ordinanza n. 2019-222 del 23 marzo 2019 sulla programmazione 2018-2022 e la riforma della giustizia.
Inizialmente limitato a determinati atti d'indagine e istruttori, il ricorso alla videoconferenza è ora possibile, a determinate condizioni, in tutte le fasi del procedimento penale, dall'indagine all'esecuzione delle pene.
Quando la persona che compare in videoconferenza è assistita da un avvocato, quest'ultimo può trovarsi presso il magistrato del tribunale o della commissione competente oppure presso l'assistito (articolo 706-71, comma 6, c.p.p.).
Nel primo caso, deve poter parlare con l'assistito in maniera riservata utilizzando gli strumenti di collegamento audiovisivo a distanza.
Nel secondo caso, una copia dell'intero fascicolo deve essere messa a sua disposizione nei locali di detenzione, a meno che tale copia non sia già stata consegnata all'avvocato.
b) — Informazioni sui requisiti procedurali per dare il consenso all'uso della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione a distanza per l'udienza
Nell'ambito della cooperazione internazionale, la videoconferenza può essere richiesta dalle autorità giudiziarie francesi alle autorità giudiziarie straniere e viceversa al fine di organizzare interrogatori, audizioni o confronti di testimoni, periti o imputati durante le varie fasi del procedimento penale.
Le richieste di videoconferenza comportano la presentazione di una richiesta di assistenza internazionale in materia penale o, all'interno dell'Unione europea (UE), di un ordine europeo d'indagine (OEI).
La richiesta di assistenza può essere presentata sulla base di una serie di strumenti di cooperazione.
Il principio della videoconferenza deve essere previsto dal codice di procedura penale (c.p.p.) e rispettare le condizioni stabilite dagli strumenti convenzionali applicabili.
In mancanza di tali strumenti, si dovrà applicare l'articolo 694-5 del codice di procedura penale, in particolare per quanto riguarda l'ottenimento del consenso dell'imputato. Tale articolo prevede, infatti, che gli interrogatori, le audizioni o i confronti tenuti all'estero su richiesta delle autorità giudiziarie francesi si svolgano conformemente alle disposizioni del codice di procedura penale, a meno che ciò non sia precluso da una convenzione internazionale.
L'interrogatorio o il confronto di un imputato può avere luogo solo con il suo consenso.
Inoltre, qualora fossero necessarie modalità specifiche di svolgimento della videoconferenza ai sensi del diritto francese, esse dovranno essere specificate nella richiesta di assistenza, indipendentemente dal fatto che si tratti della procedura da seguire prima o dopo la videoconferenza.
d) — Informazioni sulle modalità con cui è garantita la riservatezza delle comunicazioni tra l'avvocato e il suo cliente prima e durante l'udienza in videoconferenza
Quando la persona che compare in videoconferenza è assistita da un avvocato, quest'ultimo può trovarsi presso il magistrato del tribunale o della commissione competente oppure presso l'assistito (articolo 706-71, comma 6, c.p.p.).
Nel primo caso, deve poter parlare con l'assistito in maniera riservata utilizzando gli strumenti di collegamento audiovisivo a distanza.
Nel secondo caso, una copia dell'intero fascicolo deve essere messa a sua disposizione nei locali di detenzione, a meno che tale copia non sia già stata consegnata all'avvocato.
e) Informazioni sulle modalità con cui i titolari della potestà genitoriale o altri adulti idonei sono informati dell'udienza di un minore mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza — in che modo si tiene conto dell'interesse superiore del minore?
Gli articoli L311-1 e seguenti. del codice di giustizia penale minorile (CJPM) prevedono che il minore indagato o imputato abbia il diritto di essere accompagnato dai titolari della potestà genitoriale durante le udienze o gli interrogatori se l'autorità che compie tale atto ritiene che sia nell'interesse superiore del minore essere accompagnato e che la presenza di tali persone non pregiudichi il procedimento. Tali disposizioni si applicano agli interrogatori condotti nel corso delle indagini preliminari.
La circolare del 27 maggio 2019 sulla presentazione delle disposizioni della legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019 relativa alla programmazione 2018-2022 e alla riforma della giustizia e del decreto n. 2019-507 del 24 maggio 2019 relativo al procedimento penale applicabile ai minori ricorda che, a differenza di quanto previsto per le udienze, tale diritto a essere accompagnato è una facoltà lasciata alla discrezionalità dell'autorità che procede all'audizione o all'interrogatorio, vale a dire l'inquirente o il magistrato.
L'articolo L311-1 del codice di giustizia penale minorile dispone quindi che "i rappresentanti legali sono informati dal pubblico ministero o, a seconda dei casi, dal giudice istruttore o giudicante, delle decisioni adottate nei confronti del minore.
Tali informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo, salvo disposizione contraria.
Il minore ha il diritto di essere accompagnato dai suoi rappresentanti legali:
1° ad ogni udienza nel corso del procedimento;
2° alle audizioni o agli interrogatori, se l'autorità che compie tale atto ritiene che sia nell'interesse superiore del minore essere accompagnato e che la presenza di tali persone non pregiudichi il procedimento; durante l'indagine, l'audizione o l'interrogatorio del minore può iniziare in loro assenza al termine di un periodo di due ore a decorrere dal momento in cui ne sia stata data comunicazione a tali persone.
I rappresentanti legali del minore sono convocati a tutte le udienze delle giurisdizioni minorili e, se necessario, alle audizioni e agli interrogatori.
Qualora l'informazione dei rappresentanti legali o l'accompagnamento del minore da parte di questi ultimi non sia possibile o auspicabile, le informazioni di cui ai commi precedenti sono comunicate a un adulto idoneo e il minore è accompagnato da tale adulto, nei casi e secondo le modalità previsti dal presente codice".
Inoltre, l'articolo L334-6 del codice di giustizia penale minorile chiarisce che i collegamenti audiovisivi a distanza non possono essere utilizzati per deliberare sul collocamento in custodia cautelare o sulla proroga della custodia cautelare di un minore, a meno che il suo trasferimento sia da evitare a causa di gravi rischi di turbativa dell'ordine pubblico o di evasione.
f) Informazioni sulla possibilità di registrare le audizioni conformemente al diritto nazionale, nonché sull'archiviazione e la diffusione delle registrazioni; informazioni sul possibile uso di tecnologie di riconoscimento vocale e di trascrizione automatizzata
- 1. Registrazione delle audizioni durante l'inchiesta:
1.1. Registrazione delle audizioni di minori
Quando un minore è sentito in qualità di testimone o di convenuto, ma senza essere sottoposto a fermo di polizia, non vi è alcuna disposizione che imponga la registrazione audiovisiva della sua audizione.
- Audizione del reo minorenne
Per contro, quando il minore convenuto è posto in stato di fermo di polizia, l'articolo L413-12 del codice di giustizia penale minorile impone la registrazione audiovisiva delle audizioni del minore posto in stato di fermo o trattenuto.
I rappresentanti legali del minore sono informati del suo collocamento in stato di fermo di polizia conformemente alle disposizioni dell'articolo L413-7 del codice di giustizia penale minorile, ma non è richiesto il loro consenso alla registrazione audiovisiva dell'audizione del minore. Analogamente, il minore non può rifiutarsi di essere filmato durante l'audizione.
Inoltre, l'articolo L413-7, comma 2, del codice di giustizia penale minorile prevede che si possa derogare all'obbligo di informare i rappresentanti legali o l'adulto idoneo del collocamento in stato di fermo di polizia del minore solo per consentire l'acquisizione o la conservazione delle prove o per evitare gravi conseguenze per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona, su decisione del procuratore della Repubblica (procureur de la République) o del giudice istruttore adottata alla luce delle circostanze del caso e per la durata stabilita dal magistrato, la quale non può superare le 24 ore o, qualora lo stato di fermo di polizia non possa essere prorogato, le 12 ore.
L'unica eccezione alla registrazione audiovisiva dell'audizione del minore è che sia tecnicamente impossibile effettuarla, nel qual caso i servizi investigativi devono informare immediatamente il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore e menzionare l'impossibilità e la sua natura nel verbale dell'audizione.
In mancanza della registrazione, a prescindere dal fatto che ne sia stata fatta menzione o meno nel verbale e che il magistrato competente ne sia stato avvertito, non può essere pronunciata una condanna nei confronti di un minore solo sulla base delle sue dichiarazioni qualora queste siano state contestate.
Tale registrazione può essere consultata durante il procedimento giudiziario solo in caso di contestazione del contenuto del verbale di interrogatorio, con decisione del giudice istruttore, del giudice minorile o dell'organo giurisdizionale giudicante, su richiesta del pubblico ministero o di una delle parti.
Chiunque distribuisca l'originale o una copia di tale registrazione è punibile con la pena di un anno di reclusione e con l'ammenda di 15 000 EUR (articolo L413-14 CJPM).
Allo scadere del termine di cinque anni dalla data di estinzione dell'azione penale, l'originale della registrazione e la sua copia sono distrutti entro un mese (articolo L413-15 CJPM).
- Audizione della vittima minorenne
L'articolo 706-52 del codice di procedura penale impone la registrazione audiovisiva dell'audizione del minore vittima di uno dei reati di cui all'articolo 706-47 del medesimo codice, ossia principalmente reati sessuali (stupro, aggressione sessuale, abuso sessuale e sfruttamento della prostituzione). L'audizione della vittima minorenne può anche essere registrata in formato audiovisivo per i reati di cui agli articoli 222-33-2-2 (molestie psicologiche) e 222-33-2-3 (bullismo) del codice penale.
L'articolo 706-52 del codice di procedura penale è stato modificato dalla legge n. 2007-291 del 5 marzo 2007, al fine di prevedere la registrazione sistematica di tali audizioni, senza subordinarla al consenso del minore o dei suoi rappresentanti.
Inoltre, non è più previsto che tale registrazione possa essere esclusivamente sonora su richiesta del minore o del rappresentante legale. Ora solo il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore può decidere che una registrazione sia esclusivamente sonora se giustificato dall'interesse del minore (articolo 706-52, comma 2).
Pertanto, solo un malfunzionamento tecnico delle apparecchiature può giustificare la mancata registrazione dell'audizione di una vittima minorenne. Tale malfunzionamento è rigorosamente disciplinato dalla legge e l'articolo 706-52 del codice di procedura penale impone ai servizi investigativi di informarne immediatamente il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore e di redigere un verbale in merito alla natura del malfunzionamento.
È inoltre effettuata una copia della registrazione per agevolare la successiva consultazione durante il procedimento. Tale copia è inserita nel fascicolo. La registrazione originale è posta sotto sigillo.
Su decisione del giudice istruttore, la registrazione può essere visionata o ascoltata durante il procedimento. La copia della registrazione, tuttavia, può essere visionata o ascoltata dalle parti, dagli avvocati o dai periti, in presenza del giudice istruttore o di un cancelliere.
Chiunque distribuisca l'originale o una copia di tale registrazione è punibile con la pena di un anno di reclusione e con l'ammenda di 15 000 EUR.
Allo scadere del termine di cinque anni dalla data di estinzione dell'azione penale, l'originale della registrazione e la sua copia sono distrutti entro un mese.
1.2. Registrazione audiovisiva obbligatoria delle audizioni di persone in stato di fermo di polizia per un reato
A norma dell'articolo 64-1 del codice di procedura penale, le audizioni di persone in stato di fermo di polizia per un reato nei locali di un servizio o di un'unità di polizia o di gendarmeria che svolge compiti di polizia giudiziaria devono essere oggetto di una registrazione audiovisiva. Tale registrazione può essere consultata solo in caso di contestazione del contenuto del verbale dell'audizione. Qualora il numero di persone poste in stato di fermo di polizia nello stesso servizio e da interrogare contemporaneamente ostacoli la registrazione delle rispettive audizioni, il procuratore della Repubblica è informato immediatamente di tale situazione e designa nominativamente, con decisione scritta inserita nel fascicolo e in funzione delle esigenze investigative, la persona o le persone le cui audizioni non saranno registrate. Se è tecnicamente impossibile registrare l'audizione, l'ufficiale di polizia giudiziaria ne informa immediatamente il procuratore della Repubblica e indica nel verbale la natura del guasto tecnico che impedisce la registrazione.
- 2. Durante l'istruttoria
Ai sensi degli articoli 706-71, R53-33 e seguenti del codice di procedura penale, ove giustificato dalle esigenze dell'istruttoria, l'audizione, l'interrogatorio o il confronto si possono svolgere in più punti del territorio della Repubblica collegati mediante strumenti di collegamento a distanza che garantiscono la riservatezza della trasmissione.
In ciascun luogo è redatto un verbale relativo alle operazioni. In questo caso, sarà pertanto necessario procedere come segue: — richiedere il parere della procura; se del caso, requisizione dei servizi di una persona qualificata, la quale sarà soggetta all'obbligo del segreto professionale; apposizione dei sigilli all'originale della registrazione dopo aver effettuato una copia; inserimento della copia nel fascicolo del procedimento. È redatto un verbale delle operazioni. Tali disposizioni si applicano anche quando la persona è detenuta.
L'articolo 706-71 del codice di procedura penale stabilisce che, in questo caso, l'avvocato può trovarsi presso la sede dell'organo giurisdizionale oppure alla presenza del suo cliente. Nel primo caso, l'avvocato deve poter avere un colloquio riservato con il suo cliente, mediante lo strumento di collegamento a distanza approntato. Nel secondo caso, una copia completa del fascicolo deve essere messa a disposizione nei locali di detenzione. Sebbene la lettera dell'articolo 706-71 del codice di procedura penale limiti queste ultime disposizioni all'audizione o all'interrogatorio di una persona detenuta, si deve ritenere che anche l'avvocato di una persona libera sentita da remoto possa essere presente nell'ufficio del giudice istruttore oppure trovarsi con il suo cliente.
- Registrazione audiovisiva degli interrogatori nella fase istruttoria:
Gli interrogatori degli indagati, compresi gli interrogatori di prima comparizione e i confronti, devono essere registrati in formato audiovisivo (articolo 116-1 c.p.p.):
— a condizione che l'interrogatorio si tenga presso l'ufficio del giudice istruttore;
— e che riguardi presunzioni di reato. L'eccezione alla registrazione che riguardava i reati di cui all'articolo 706-73 del codice di procedura penale o previsti ai titoli I e II del libro IV del codice penale (Attentato agli interessi fondamentali della nazione – Terrorismo) è stata dichiarata incostituzionale con decisione del Consiglio costituzionale del 6 aprile 2012, in seguito a una questione prioritaria di costituzionalità.
Tale incostituzionalità vale solo per gli interrogatori condotti dopo il 6 aprile 2012 (Crim. 10/05/2012).
La legge ha introdotto due eccezioni all'obbligo di registrazione:
— qualora il numero di persone indagate da interrogare contemporaneamente nell'ambito dello stesso procedimento o in procedimenti distinti ostacoli la registrazione integrale. In tal caso, spetterà al giudice istruttore designare, con decisione scritta inserita nel fascicolo e in funzione delle esigenze investigative, la persona o le persone i cui interrogatori non saranno registrati;
— qualora la registrazione incontri un'impossibilità tecnica, il giudice deve indicarlo nel verbale dell'interrogatorio, specificandone la natura.
- Consultazione della registrazione:
La consultazione della registrazione è soggetta a condizioni rigorose:
— può avvenire nel corso dell'istruttoria o dinanzi al collegio giudicante; — ma unicamente nell'ipotesi in cui l'indagato o l'imputato contesti il contenuto di un verbale di interrogatorio;
— avviene su richiesta del pubblico ministero o di una delle parti e su decisione del giudice istruttore o dell'organo giurisdizionale giudicante.
Se la domanda è presentata da una delle parti, deve essere formulata secondo le modalità indicate all'articolo 82-1 del codice di procedura penale e il giudice deve rispondervi con ordinanza motivata entro un mese dal ricevimento della richiesta.
- Cosa accade alla registrazione:
La legge prevede che la distruzione della registrazione debba avvenire, al più tardi, allo scadere di un termine di cinque anni e un mese dalla data di estinzione dell'azione penale.
Le registrazioni sono distrutte su disposizione del procuratore della Repubblica (articolo D32-2 c.p.p.).
La divulgazione illecita di tale registrazione costituisce un reato punibile con la reclusione di un anno e con l'ammenda di 15 000 EUR. Una registrazione originale è posta sotto sigillo. Una copia di tale registrazione è inserita nel fascicolo. Tale copia può essere comune all'insieme delle registrazioni effettuate nel corso dell'istruttoria (articolo D32-2 c.p.p.).
h) Informazioni sulle tecnologie di videoconferenza disponibili nello Stato membro o sulle piattaforme/soluzioni di videoconferenza più comunemente utilizzate
— I servizi di elaborazione in tempo reale utilizzano Cisco Webex Desk;
— Le aule d'udienza e i servizi amministrativi sono dotati di Cisco Webex Room Kit;
— I servizi decentrati dell'amministrazione penitenziaria utilizzano Cisco Webex Room Kit.
i) Informazioni sulle modalità pratiche per l'organizzazione e lo svolgimento dell'audizione. In particolare, quale autorità deve essere contattata? Esistono requisiti specifici (ad esempio informazioni necessarie da fornire) per contattare tale autorità?
Tali elementi sono ricordati nella risposta alla domanda f).
l) Possibilità per indagati, accusati, condannati o interessati di porre domande e di partecipare attivamente
Secondo il diritto francese, i diritti della difesa consentono agli imputati di un reato di partecipare attivamente al procedimento.
- Nell'ambito dello stato di fermo di polizia, gli imputati maggiorenni o minorenni godono dei diritti conferiti dall'articolo 63 e seguenti del codice di procedura penale, estesi dalle leggi del 27 maggio 2014 e del 18 novembre 2016, in particolare:
— Il diritto di essere informati in merito alla natura dell'indagine e, per estensione, in combinato disposto con l'articolo 63-1 del c.p.p., alla qualificazione, alla data e al luogo presunti dell'illecito nonché al motivo o ai motivi di cui all'articolo 62-2 del c.p.p.;
— Il diritto di restare in silenzio;
— Il diritto all'assistenza di un avvocato, che è anche un obbligo per i minori (articolo L413-9 CJPM);
— Il diritto di accesso a determinati atti del procedimento (verbale di notifica del collocamento in stato di fermo di polizia; certificati medici redatti dal medico che ha esaminato il minore, verbale delle audizioni del minore);
— Il diritto di essere informati, al termine dello stato di fermo di polizia, dei diritti di cui all'articolo 77-2 del codice di procedura penale.
L'avvocato può assistere alle audizioni e ai confronti della persona in stato di fermo di polizia. Le audizioni e i confronti continuano a essere condotti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria che hanno la direzione esclusiva dell'atto. L'avvocato, invece, può porre domande alla persona in stato di fermo di polizia al termine di ogni audizione o confronto. L'ufficiale di polizia giudiziaria ha facoltà di opporsi alle domande così formulate qualora gli appaiano tali da pregiudicare il corretto svolgimento dell'indagine. Il rifiuto deve essere menzionato nel verbale. L'avvocato può rileggere il verbale dell'audizione e presentare, al termine di ciascuna audizione o confronto, osservazioni scritte che sono poi allegate al procedimento.
La persona portata dinanzi al procuratore della Repubblica o, se del caso, al Juge des libertés et de la détention (giudice competente per l'adozione di misure restrittive della libertà personale), ai fini di un'eventuale proroga dello stato di fermo di polizia, deve essere informata del suo diritto di presentare osservazioni a detti magistrati, allo scopo di porre fine al provvedimento. In assenza di comparsa dinanzi al procuratore della Repubblica, la persona sottoposta a stato di fermo ha la possibilità di formulare osservazioni orali, che saranno verbalizzate dagli inquirenti in un verbale di audizione, il quale sarà comunicato al magistrato prima della sua decisione in merito alla proroga del provvedimento.
Ai sensi dell'articolo 63-1 del codice di procedura penale, tale diritto è notificato a tutte le persone immediatamente dopo il loro collocamento in stato di fermo di polizia e contemporaneamente alle altre informazioni e diritti. La formulazione del diritto di non rispondere di cui al comma 3 di tale articolo — "il diritto, nel corso delle audizioni, dopo aver declinato le proprie generalità, di rendere dichiarazioni, di rispondere alle domande che le sono poste o di restare in silenzio".
- Persona indagata durante l'istruttoria
Dopo aver ricevuto le eventuali osservazioni dell'avvocato, il giudice istruttore notifica alla persona: — o di non essere indagata, nel qual caso gode dei diritti del testimone assistito (articolo 116, comma 6, c.p.p.);
— o di essere indagata e, in tal caso, il giudice istruttore specifica i fatti e le qualificazioni giuridiche tenute in considerazione, se diverse da quelle inizialmente previste (articolo 116, comma 7, c.p.p.);
— In quest'ultimo caso, il giudice istruttore notifica alla persona: il diritto di avanzare richieste di atti ai sensi degli articoli 81, 82-1, 82-2 e 156 c.p.p., per tutta la durata dell'istruzione e al più tardi, se ne ha fatto richiesta, entro tre mesi dalla data di invio della comunicazione di conclusione dell'istruzione di cui all'articolo 175-1 del codice di procedura penale (articolo 116, comma 7, c.p.p.);
— Il diritto, entro lo stesso termine, di proporre ricorsi di annullamento ai sensi dell'articolo 173 c.p.p., fatto salvo l'articolo 173-1 c.p.p., il quale prevede che i motivi di ricorso che vertono sulla nullità degli interrogatori (della prima e delle altre comparizioni) e degli atti compiuti in precedenza devono, a pena di nullità, essere dedotti entro 6 mesi dalla notifica dell'imputazione o da tale l'interrogatorio (articolo 116, comma 7, c.p.p.);
— Il termine prevedibile per la conclusione del procedimento se è inferiore a 1 anno in materia correzionale e a 18 mesi in materia penale;
— Il diritto di chiedere la chiusura dell'istruzione alla scadenza del termine indicato dal giudice o alla scadenza dei termini massimi sopra indicati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 175-1 c.p.p.
L'indagato può anche formulare osservazioni qualora sia stata ordinata una perizia e chiedere al giudice istruttore di porre ulteriori domande. All'atto della notifica della perizia, l'indagato dispone di un termine non inferiore a 15 giorni per sollecitare un complemento di perizia, una controperizia o una nuova perizia (articolo 167, comma 3, c.p.p.).
4. Spese relative ai procedimenti in materia civile e commerciale
Nel diritto francese, la legge n. 77-1468 del 30 dicembre 1977 ha istituito il principio di gratuità degli atti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali civili.
Tale principio conosce, tuttavia, numerose eccezioni, in quanto non si estende al costo degli ausiliari di giustizia, delle perizie e, più in generale, delle numerose spese sostenute dalle parti nel corso di un processo.
Le spese sostenute da una parte in un procedimento civile o commerciale, disciplinate dal titolo XVIII del libro I del codice di procedura civile, sono suddivise in due gruppi:
- le spese, tassativamente elencate all'articolo 695 del codice di procedura civile, che corrispondono agli oneri giuridicamente indispensabili sostenuti in relazione al procedimento e al suo prosieguo, e il cui importo è soggetto a una tariffazione stabilita tramite disposizione regolamentare o per decisione giudiziaria. Tali spese possono essere recuperate dalla parte vittoriosa nel giudizio ottenendole dalla parte soccombente o che è stata condannata dal giudice a farsi carico dell'onere finanziario delle spese;
- le spese irripetibili, che corrispondono alle altre spese sostenute per il procedimento e che sono oggetto di una domanda di risarcimento globale che il giudice è libero di valutare relativamente alla legittimità e all'importo, tenendo conto dell'equità e della situazione economica della parte condannata ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile. Tali spese comprendono, in particolare, gli onorari degli avvocati.
Le spese principali che le parti potrebbero sostenere nei procedimenti civili e commerciali si possono evincere dall'elenco di cui all'articolo 695 del codice di procedura civile:
1° Diritti, tasse, oneri o emolumenti riscossi dalle segreterie degli organi giurisdizionali o dell'amministrazione tributaria, a eccezione di eventuali diritti, tasse e sanzioni dovuti su atti e titoli presentati a sostegno delle pretese delle parti
Si tratta, in sostanza, del diritto riscosso a titolo del fondo di indennità per la professione di avvocato (Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués) presso le corti d'appello nei procedimenti d'appello con rappresentanza obbligatoria (articolo 1635 bis P del codice generale delle imposte (code général des impôts)), dei diritti riscossi dai cancellieri dei tribunali di commercio ai sensi del decreto n. 80-307 del 29 aprile 1980 o delle imposte di registro relative al registro delle condizioni di vendita in materia di pignoramento immobiliare.
2° Spese di traduzione di atti, ove ciò sia richiesto dalla legge o da un'intesa internazionale
Alcuni strumenti europei elencati nell'allegato I impongono di accludere la traduzione di determinati atti, come il regolamento (UE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, il cui articolo 9 prevede che le spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto siano sostenute dal richiedente.
3° Indennità per i testimoni
Si tratta delle spese sostenute a tale titolo in relazione ai mezzi istruttori disposti dal giudice ai sensi degli articoli da 204 a 231 del codice di procedura civile. Esse comprendono l'indennità di comparizione, le spese di viaggio e la diaria di soggiorno, alle condizioni di cui agli articoli da 9 a 13 del decreto del 27 dicembre 1920 recante revisione del tariffario delle spese di viaggio delle parti, dei periti giudiziari, dei depositari di documenti e dei testimoni.
4° Remunerazione dei tecnici
Si tratta delle spese sostenute a tale titolo in relazione ai mezzi istruttori disposti dal giudice ai sensi degli articoli da 232 a 284-1 del codice di procedura civile e, in particolare, per le perizie. È previsto il versamento di un anticipo quale remunerazione per i tecnici al momento della loro nomina; l'importo finale è stabilito dal giudice dopo lo svolgimento dei loro compiti.
5° Esborsi soggetti a tariffazione
Sono le spese che gli avvocati e i funzionari pubblici e ministeriali pagano direttamente a terzi per conto del loro cliente in occasione di una prestazione giuridicamente necessaria, quali le spese di copia di sentenze, atti notarili, estratti ipotecari o spese per il fabbro o per l'affrancatura di lettere, che costituiscono formalità procedurali obbligatorie anticipate dai commissari giudiziali.
6° Trattamento economico dei funzionari pubblici o ministeriali
Si tratta delle remunerazioni dovute ai commissari giudiziali ai sensi del decreto n. 96-1080 del 12 dicembre 1996, che fissa le tariffe per gli ufficiali giudiziari in materia civile e commerciale, per la loro attività di ufficiale giudiziario in materia civile e commerciale, o ai sensi del decreto n. 85-382 del 29 marzo 1985, che fissa le tariffe per i banditori d'asta giudiziari (commissaires-priseurs judiciaires), per la loro attività di banditori d'asta giudiziari, nonché le spese notarili previste dal decreto n. 78-262 dell'8 marzo 1978, che fissa le tariffe per i notai.
7° Remunerazione degli avvocati, nella misura in cui è disciplinata, ivi compresi i contributi relativi all'esercizio della loro attività (droits de plaidoirie)
A differenza degli onorari, che sono liberamente fissati dall'avvocato d'intesa con il cliente e non inclusi nelle spese, la remunerazione degli avvocati è disciplinata in materia di pignoramento immobiliare, ripartizione, vendita forzata all'asta, garanzie giudiziarie e ipoteca giudiziale (articolo R444-71 del codice di commercio). Inoltre, essa comprende i droits de plaidoirie riscossi ai sensi degli articoli R652-26 e seguenti del codice della sicurezza sociale.
8° Spese per la notifica di un atto all'estero
Si tratta delle spese sostenute per la notifica di un atto all'estero, conformemente alle disposizioni degli articoli da 683 a 688-8 del codice di procedura civile, quando uno degli strumenti di cui all'allegato I prevede la notifica o la comunicazione di un atto (come un atto di citazione, una decisione ecc.).
9° Spese per interpretazione e traduzione rese necessarie da misure di assunzione di prove all'estero su richiesta degli organi giurisdizionali ai sensi del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale (assunzione delle prove) (rifusione)
10° Indagini sociali disposte ai sensi degli articoli 1072, 1171 e 1221 del codice di procedura civile
Si tratta delle spese relative alle indagini sociali disposte dal giudice in materia familiare (articolo 1072 c.p.c.), di adozione (articolo 1171 c.p.c.) o di procedimenti dinanzi al giudice tutelare (articolo 1221 c.p.c.).
11° Remunerazione della persona nominata dal giudice per ascoltare il minore, ai sensi dell'articolo 388-1 del codice civile
Si tratta di casi in cui il giudice, ai sensi dell'articolo 388-1 del codice civile, ha nominato una persona per ascoltare un minore con capacità di discernimento.
12° Remunerazioni e spese relative alle misure, alle indagini e agli esami richiesti ai sensi dell'articolo 1210-8
Si tratta di casi in cui misure, indagini o esami siano stati richiesti dal procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 1210-8 del codice di procedura civile per determinare le modalità di esecuzione della decisione relativa al ritorno di un minore vittima di un trasferimento illecito internazionale di minori.
Per quanto riguarda l'annotazione delle decisioni collegate a procedure concorsuali nel registro delle imprese (Registre du Commerce et des Sociétés, RCS), ad eccezione delle annotazioni previste d'ufficio dall'articolo R123-22 del codice di commercio, le tariffe sono stabilite dal decreto del 9 novembre 2017, che fissa l'importo delle somme dovute per i servizi prestati dalla direzione dell'informazione giuridica e amministrativa (direction de l’information légale et administrative) e riguardano le annotazioni facoltative di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015.
5. Metodi di pagamento elettronico
L'identificazione di tali dispositivi comporta il completamento della valutazione d'impatto dell'attuazione dell'articolo 9 del regolamento.
6. Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
La Francia partecipa all'insieme delle procedure di comitato organizzate dalla Commissione europea su questo tema. È in corso la costituzione di una governance interna atta a garantire che lo strumento eEDES sia adeguatamente implementato e impiegato da tutti gli ufficiali giudiziari interessati. I primi due casi d'uso Notifica e comunicazione di documenti e Ottenimento di prove sono in corso di attuazione con i pertinenti team professionali e tecnici.
7. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito civile e commerciale
Il ministero dirige un gruppo di lavoro sull'adeguamento al regolamento sulla digitalizzazione in materia di videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri, che esamina le ripercussioni tecniche, giuridiche e procedurali dell'articolo 5 e individua le azioni da intraprendere per poter applicare le sue disposizioni prima della data indicata del 1º maggio 2025.
8. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito penale
Il ministero dirige un gruppo di lavoro sull'adeguamento al regolamento sulla digitalizzazione in materia di videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri, che esamina le ripercussioni tecniche, giuridiche e procedurali dell'articolo 6 e individua le azioni da intraprendere per poter applicare le sue disposizioni prima della data indicata del 1º >maggio 2025.