1. Portali informatici nazionali per la comunicazione con gli organi giurisdizionali o altre autorità
Sistema Santra:
il sistema Santra è utilizzato dai soggetti che offrono servizi professionali di recupero crediti. Tale servizio di intermediazione consente agli operatori professionali di trasmettere un atto introduttivo di procedimento leggibile meccanicamente al sistema per la trattazione delle cause civili e commerciali. Santra è un sistema elettronico per i procedimenti sommari non contestati ed è utilizzato dagli attori/creditori principali. Il sistema non dispone di un'interfaccia utente, ma costituisce invece un metodo per la trasmissione di file integrato nel sistema Tuomas per le cause civili e commerciali.
Sistema Riivel:
il sistema Riivel è un servizio elettronico dedicato ai crediti non contestati nell'ambito del quale può essere avviato un procedimento relativo a detti crediti. Oltre al sistema Santra, Riivel costituisce un altro mezzo elettronico per inviare un atto introduttivo di procedimento sommario al sistema Tuomas. Riivel è rivolto a piccoli uffici di recupero crediti, imprese, comunità e privati. Il sistema consta di un servizio clienti e di un servizio di assistenza. Il servizio clienti opera sulla piattaforma di servizi online della governance giudiziaria finlandese all'indirizzo asiointi.oikeus.fi. È possibile utilizzare il servizio in veste di privato o di professionista. La domanda può essere presentata in qualità di richiedente o di agente. L'autenticazione avviene mediante l'identificazione comune della pubblica amministrazione Suomi.fi.
2. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito civile e commerciale
Il capo 12, articolo 8, del codice di procedura giudiziaria prevede il diritto per una parte di una controversia di partecipare al procedimento tramite video. La partecipazione tramite video è assimilata alla partecipazione in presenza. La modalità di partecipazione è sempre lasciata alla discrezionalità del giudice. L'audizione di testimoni e periti in videoconferenza è disciplinata dal capo 17, articolo 52, del codice di procedura giudiziaria, che stabilisce le condizioni alle quali è possibile procedere alla videoconferenza. Tale modalità di audizione è sempre lasciata alla discrezionalità del giudice. Queste due disposizioni sono state oggetto di un progetto di modifica da parte del governo e il disegno di legge è attualmente all'esame del parlamento.
Gli organi giurisdizionali finlandesi utilizzano soluzioni di videoconferenza prodotte dal centro nazionale di servizi informatici Valtor. Attualmente è utilizzata la soluzione di videoconferenza Polycom. È inoltre in fase di predisposizione una nuova soluzione (Pexip). Le soluzioni utilizzate sono soggette ai principi e alle pratiche generali del governo finlandese in materia di sicurezza. Non è impiegata alcuna tecnologia speech-to-text.
L'accesso a distanza è sempre lasciato alla discrezionalità del giudice. Quest'ultimo può prendere l'iniziativa, ma la parte deve prestare il proprio consenso all'udienza in videoconferenza. Il giudice è tenuto a valutare caso per caso se il collegamento video/a distanza sia adatto nel caso di specie. L'uso del collegamento video è oggetto di un'opportuna valutazione, che può tenere conto di fattori quali la natura e l'importanza della causa e la rilevanza degli elementi di prova nel procedimento. Il giudice esamina caso per caso quali sono le modalità adeguate per partecipare al processo (di persona, in loco presso l'organo giurisdizionale). La partecipazione a distanza è assimilata alla partecipazione in presenza e non cambia il modo in cui sono poste le domande o le altre modalità di partecipazione. Il servizio di interpretazione è sempre assicurato, indipendentemente dal fatto che la persona sia presente in loco o sia collegata da remoto.
Ai sensi della normativa vigente, l'audizione di un testimone, di un perito e di una parte o altra persona sentita ai fini dell'assunzione di prove deve essere registrata (capo 22, articolo 6, del codice di procedura giudiziaria). In futuro, l'audizione di un testimone, di un perito o di una persona sentita ai fini dell'assunzione di prove, o di qualsiasi altra persona, sarà oggetto di registrazione audiovisiva. L'entrata in vigore della nuova legge è disciplinata da una legge attuativa distinta. Ai sensi della legge in vigore (capo 22, articolo 10, del codice di procedura giudiziaria), la registrazione deve essere conservata per almeno sei mesi dalla data in cui è stata decisa la causa. Se è stato proposto ricorso, la registrazione è conservata fino alla pronuncia della decisione definitiva. Dopo la modifica del codice di procedura giudiziaria, le registrazioni audiovisive saranno conservate per 30 giorni a decorrere dalla data della decisione definitiva.
A norma dell'articolo 13 della legge sulla trasparenza dei procedimenti attualmente in vigore, alle modalità di rilascio di un atto processuale si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge sulla trasparenza delle attività del governo. Ai sensi della nuova legge, che sarà applicata per mezzo di una legge attuativa distinta, le procedure di rilascio di un atto processuale sono definite all'articolo 16 della legge sulla trasparenza delle attività del governo. Una registrazione audiovisiva effettuata presso un tribunale di primo grado può essere divulgata solo mediante relativa comunicazione all'organo giurisdizionale a fini di ispezione. Una registrazione audiovisiva effettuata presso un tribunale di primo grado può però essere divulgata nel rispetto dell'articolo 16 della legge sulla trasparenza delle attività del governo. Una registrazione audiovisiva diversa da quella di cui al secondo comma può essere divulgata solo mediante relativa comunicazione all'organo giurisdizionale a fini di ispezione se, alla luce del contenuto della registrazione, vi sono motivi per ritenere che la comunicazione della registrazione con altri mezzi potrebbe comportare una violazione della vita privata delle persone che compaiono nella registrazione.
Riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente: il fatto che il consulente legale e il cliente si trovino nello stesso luogo o in luoghi diversi influenza notevolmente le loro comunicazioni. Se il consulente legale e il cliente si trovano in luoghi diversi, possono utilizzare diversi mezzi di comunicazione, come il telefono, la posta elettronica o il collegamento video. Tali mezzi di comunicazione non sono tuttavia organizzati dall'organo giurisdizionale. Gli oggetti fisici o la loro presentazione sono rari nei procedimenti giudiziari. Gli oggetti sono presentati solitamente sotto forma di fotografie, che possono essere mostrate al giudice a distanza o tramite il collegamento da remoto.
Attualmente la partecipazione ai procedimenti giudiziari avviene senza identificazione. Il giudice verifica l'identità della persona sulla base di ciò che vede e di ciò che questa dice riguardo al caso. Non esiste al momento un sistema basato sull'identificazione elettronica.
3. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito penale
Il capo 8, articolo 13, del codice di procedura penale disciplina la partecipazione di una parte al procedimento penale tramite video. La partecipazione tramite video è assimilata alla partecipazione in presenza. La modalità di partecipazione è comunque sempre lasciata alla discrezionalità del giudice. La procedura da seguire nelle cause riguardanti misure coercitive è disciplinata dalla legge sulle misure coercitive. Il giudice può prendere l'iniziativa, ma la parte deve prestare il proprio consenso all'audizione in videoconferenza. Il consenso all'accesso a distanza è sempre iscritto nel verbale del processo. L'audizione di testimoni e periti in videoconferenza è disciplinata dal capo 17, articolo 52, del codice di procedura giudiziaria, che stabilisce le condizioni alle quali è possibile procedere alla videoconferenza. Tale modalità di audizione è sempre lasciata alla discrezionalità del giudice. Nella pratica, i minori sono ascoltati solo dalla polizia; i minori di età inferiore ai 15 anni non sono sentiti in tribunale. In tali casi, se necessario, il tribunale esamina una registrazione effettuata dalla polizia.
Gli organi giurisdizionali finlandesi utilizzano soluzioni di videoconferenza prodotte dal centro nazionale di servizi informatici Valtor. Attualmente è utilizzata la soluzione di videoconferenza Polycom. È inoltre in fase di predisposizione una nuova soluzione (Pexip). Le soluzioni utilizzate sono soggette ai principi e alle pratiche generali del governo finlandese in materia di sicurezza. Non è impiegata alcuna tecnologia speech-to-text.
Ai sensi della normativa vigente, l'audizione di un testimone, di un perito e di una parte o altra persona sentita ai fini dell'assunzione di prove deve essere registrata (capo 22, articolo 6, del codice di procedura giudiziaria). In futuro, l'audizione di un testimone, di un perito o di una persona sentita ai fini dell'assunzione di prove, o di qualsiasi altra persona, sarà oggetto di registrazione audiovisiva. L'entrata in vigore della nuova legge è disciplinata da una legge attuativa distinta. Ai sensi della legge in vigore (capo 22, articolo 10, del codice di procedura giudiziaria), la registrazione deve essere conservata per almeno sei mesi dalla data in cui è stata decisa la causa. Se è stato proposto ricorso, la registrazione è conservata fino alla pronuncia della decisione definitiva. Dopo la modifica del codice di procedura giudiziaria, le registrazioni audiovisive saranno conservate per 30 giorni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La partecipazione a distanza è assimilata alla partecipazione in presenza e non cambia il modo in cui sono poste le domande o le altre modalità di partecipazione. Il servizio di interpretazione è sempre assicurato, indipendentemente dal fatto che la persona sia presente in loco o sia collegata da remoto.
A norma dell'articolo 13 della legge sulla trasparenza dei procedimenti attualmente in vigore, alle modalità di rilascio di un atto processuale si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge sulla trasparenza delle attività del governo. Ai sensi della nuova legge, che sarà applicata per mezzo di una legge attuativa distinta, le procedure di rilascio di un atto processuale sono definite all'articolo 16 della legge sulla trasparenza delle attività del governo. Una registrazione audiovisiva effettuata presso un tribunale di primo grado può essere divulgata solo mediante relativa comunicazione all'organo giurisdizionale a fini di ispezione. Una registrazione audiovisiva effettuata presso un tribunale di primo grado può però essere divulgata nel rispetto dell'articolo 16 della legge sulla trasparenza delle attività del governo. Una registrazione audiovisiva diversa da quella di cui al secondo comma può essere divulgata solo mediante relativa comunicazione all'organo giurisdizionale a fini di ispezione se, alla luce del contenuto della registrazione, vi sono motivi per ritenere che la comunicazione della registrazione con altri mezzi potrebbe comportare una violazione della vita privata delle persone che compaiono nella registrazione.
Riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente: il fatto che il consulente legale e il cliente si trovino nello stesso luogo o in luoghi diversi influenza notevolmente le loro comunicazioni. Se il consulente legale e il cliente si trovano in luoghi diversi, possono utilizzare diversi mezzi di comunicazione, come il telefono, la posta elettronica o il collegamento video. Tali mezzi di comunicazione non sono tuttavia organizzati dall'organo giurisdizionale. Gli oggetti fisici o la loro presentazione sono rari nei procedimenti giudiziari. Gli oggetti sono presentati solitamente sotto forma di fotografie, che possono essere mostrate al giudice a distanza o tramite il collegamento da remoto.
Attualmente la partecipazione ai procedimenti giudiziari avviene senza identificazione. Il giudice verifica l'identità della persona sulla base di ciò che vede e di ciò che questa dice riguardo al caso. Non esiste al momento un sistema basato sull'identificazione elettronica.
4. Spese relative ai procedimenti in materia civile e commerciale
Informazioni sulle spese di giudizio e sulle modalità di pagamento sono disponibili sul sito web degli organi giurisdizionali, accessibile da questo link.
5. Metodi di pagamento elettronico
Il sistema giudiziario riceve i pagamenti solo mediante bonifico sul suo conto bancario. Ciò vale per tutte le spese addebitate in sede giudiziaria, nonché per qualsiasi altro risarcimento richiesto in sede giudiziaria su istanza del pagatore.
L'autorità giudiziaria invia al cliente una fattura per tutte le spese addebitate, generalmente sotto forma di fattura online conforme allo standard "Peppol" oppure, in alternativa, sotto forma di fattura cartacea, per posta.
I conti utilizzati dalle autorità giudiziarie sono i seguenti:
Danske Bank
IBAN: FI40 8129 9710 0114 95
BIC: DABAFIHH
Nordea
IBAN: FI97 1804 3000 0167 58
BIC: NDEAFIHH
6. Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Il sistema informatico decentrato non è ancora operativo in Finlandia.
7. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito civile e commerciale
-
8. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito penale
-