1. Portali informatici nazionali per la comunicazione con gli organi giurisdizionali o altre autorità
Il portale informatico nazionale della giustizia è denominato "Portal e-Sodstvo".
Link al portale: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html
Il portale è accessibile a diverse categorie di utenti.
- Utenti registrati: chiunque può registrarsi, a condizione di possedere un indirizzo di posta elettronica; questa categoria di utenti può accedere a determinate informazioni pubbliche (per es. il catasto);
- Utenti qualificati: per la registrazione occorre un certificato digitale qualificato rilasciato da un emittente sloveno, ma non è richiesta la cittadinanza slovena.
Il portale è utilizzato per diversi scopi, in base alla categoria di utente. È possibile presentare domande per via elettronica nel quadro delle procedure di esecuzione forzata, delle procedure fondiarie e delle procedure di insolvenza. È inoltre possibile presentare domande nell'ambito di procedimenti civili in materia familiare, ma solo tra i centri di assistenza sociale e i tribunali competenti.
Per poter utilizzare il portale "e-Sodstvo", gli utenti registrati si identificano digitando il nome utente (indirizzo di posta elettronica) e la password, senza che occorra loro un certificato digitale qualificato o una casella di posta elettronica sicura.
Il portale "e-Sodstvo" consente agli utenti registrati di eseguire le seguenti operazioni:
- le operazioni "e-ZK" (catasto elettronico) per ottenere estratti pubblici del catasto e delle pubblicazioni. Per poter eseguire altre operazioni elettroniche, è necessario possedere lo status di utente qualificato;
- le operazioni "e-Izvršba" (esecuzione forzata elettronica) per presentare e completare una domanda di esecuzione forzata sulla base di un documento autentico (una domanda può essere completata solo se è stata presentata in forma elettronica e il richiedente ha ricevuto la decisione giudiziaria che richiede di completarla). Per poter eseguire altre operazioni elettroniche, è necessario possedere lo status di utente qualificato.
Gli utenti qualificati esterni si dividono in utenti qualificati esterni indipendenti e rappresentanti autorizzati degli utenti qualificati esterni.
Gli utenti qualificati esterni indipendenti si dividono a loro volta in utenti professionali, utenti e amministratori esterni.
Per poter accedere al portale in qualità di utente qualificato esterno, la persona deve possedere un certificato qualificato e una casella di posta elettronica sicura. L'utente che accede al portale in qualità di rappresentante autorizzato nel contesto della sua attività lavorativa presso un utente indipendente non è tenuto ad avere una casella di posta elettronica sicura. Il tipo di operazioni elettroniche che l'utente può eseguire in un procedimento elettronico specifico dipende dal tipo di utenza di cui fa parte nell'ambito dello schema di sicurezza.
Gli utenti professionali hanno il ruolo di rappresentanti (professionali) o di organo giurisdizionale nei procedimenti giudiziari civili. Tra questi figurano i notai, gli avvocati, gli ufficiali giudiziari, gli amministratori straordinari e liquidatori, l'Avvocatura dello Stato della Repubblica di Slovenia (Državno pravobranilstvo Republike Slovenije), le procure, le società immobiliari e gli uffici legali degli enti locali.
Gli utenti sono quelli che hanno il ruolo di parti nel quadro dei procedimenti giudiziari civili. Tra questi figurano le persone giuridiche, le persone fisiche, gli organi dello Stato e gli organi degli enti locali.
Gli amministratori esterni sono i soggetti che, nello schema di sicurezza, gestiscono gli utenti appartenenti ai gruppi di utenti professionali.
Il rappresentante autorizzato (nel contesto del suo incarico) di un utente qualificato esterno indipendente è una persona fisica autorizzata, nel contesto del lavoro che svolge presso un utente qualificato esterno indipendente avente la forma giuridica di persona giuridica o avvocato registrato, a svolgere operazioni elettroniche nei procedimenti giudiziari civili a nome di detto utente o che, presso un utente qualificato indipendente che è un organo dello Stato o di un ente locale, esercita una funzione o svolge compiti che gli conferiscono il diritto di eseguire operazioni elettroniche nei procedimenti giudiziari civili a nome di detto organo.
Il rappresentante di un utente indipendente esegue operazioni elettroniche a nome dell'utente qualificato esterno indipendente che rappresenta. Una persona fisica può essere inclusa nello schema di sicurezza unicamente in qualità di rappresentante di un solo utente qualificato esterno indipendente che appartiene a uno specifico gruppo di utenti.
Sottoportale "e-Izvršba" (esecuzione forzata elettronica)
Il sottoportale "e-Izvršba" è accessibile:
- agli utenti registrati che hanno la possibilità di proporre una domanda di esecuzione forzata sulla base di un documento autentico e di integrare la domanda di esecuzione forzata sulla base di un documento autentico;
- agli utenti qualificati esterni che hanno la possibilità di proporre domande in via elettronica (in funzione del loro gruppo di utenti): domande, mezzi di ricorso, istanze di sospensione dell'esecuzione, ritiro di domande, ecc.
Sottoportale "e-ZK" (catasto elettronico)
Il sottoportale "e-ZK" è accessibile:
- agli utenti registrati che hanno la possibilità di consultare il catasto e di ottenere le relative visure;
- agli utenti qualificati esterni che, oltre a consultare il catasto e a ottenere le relative visure, presentano in via elettronica domande di iscrizione al catasto e notifiche nonché altre domande in via elettronica nell'ambito delle procedure relative al catasto elettronico.
Tutti gli atti giudiziari redatti nei procedimenti relativi al catasto elettronico sono notificati alla casella di posta elettronica sicura.
Sottoportale "e-Ins" (insolvenza elettronica)
Le operazioni elettroniche nelle procedure di insolvenza (operazioni "eINS") possono essere eseguite dai seguenti gruppi di utenti qualificati.
Utenti professionali:
- avvocati (in qualità di rappresentanti delle parti);
- amministratori straordinari e liquidatori;
- avvocati dello Stato (Avvocatura dello Stato della Repubblica di Slovenia);
- procuratori (Procura della Repubblica di Slovenia).
Parti del procedimento:
- persone giuridiche (che agiscono in nome proprio in quanto parti della procedura di insolvenza);
- persone fisiche (consumatori, imprenditori e privati che agiscono in nome proprio in quanto parti della procedura di insolvenza).
Gli avvocati, gli avvocati dello Stato e le parti (persone giuridiche e fisiche) possono eseguire le seguenti operazioni "eINS".
Presentare una domanda digitale, ovvero:
- presentare una domanda digitale di avvio di una procedura di insolvenza;
- presentare una dichiarazione digitale di insinuazione del credito nell'ambito della procedura di insolvenza;
- presentare altre domande digitali in quanto parti della procedura di insolvenza (domande nel quadro delle fasi preliminari e principali della procedura di insolvenza e mezzi di ricorso ordinari e straordinari);
- consultare un fascicolo, ovvero esaminare documenti elettronici nell'ambito di una specifica procedura "eINS";
- esaminare le domande presentate.
Gli amministratori straordinari e i liquidatori presentano domande digitali ed effettuano ricerche che comprendono:
- la compilazione di un elenco ricapitolativo di tutte le cause in cui svolgono la funzione di amministratori straordinari o liquidatori, e
- la consultazione dei documenti digitali nell'ambito di una specifica procedura "eINS" in cui svolgono la funzione di amministratori straordinari o liquidatori.
I procuratori possono presentare domande digitali e mezzi di ricorso straordinari, oltre a consultare documenti elettronici nell'ambito una specifica procedura "eINS".
Nelle procedure di insolvenza, gli amministratori straordinari e i liquidatori nonché gli avvocati sono tenuti a presentare tutte le istanze per via elettronica. Gli avvocati dello Stato, i procuratori e le parti (persone giuridiche e fisiche) possono presentare istanze digitali nell'ambito delle procedure di insolvenza, ma non hanno l'obbligo di farlo.
Nelle procedure di insolvenza, i documenti destinati agli amministratori straordinari, ai liquidatori e agli avvocati sono notificati per via elettronica alle caselle di posta elettronica sicure. Per tutti gli altri gruppi di utenti, quando questi non dispongono di una casella di posta elettronica sicura nel quadro dello schema di sicurezza della giustizia, i documenti sono notificati anche tramite i servizi postali.
Sottoportale "E-vloga v civilnih postopkih" (domande digitali nell'ambito dei procedimenti civili)
Il sottoportale "E-vloga v civilnih postopkih" è utilizzato per presentare domande nell'ambito dei procedimenti finalizzati a regolare i rapporti familiari e lo stato civile dinanzi ai tribunali regionali e nei procedimenti successori dinanzi ai tribunali locali, nonché per presentare un'istanza elettronica di autorizzazione a proporre ricorso conformemente alle disposizioni della legge sulla procedura civile.
2. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito civile e commerciale
La legge sulla procedura civile [Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 26/99 e s.m.] (di seguito "codice di procedura civile") prevede, all'articolo 114 bis, che un organo giurisdizionale possa autorizzare le parti e i loro rappresentanti (con il consenso delle parti) a trovarsi in un altro luogo durante l'udienza e a compiere gli atti procedurali da tale luogo, laddove sia garantita una trasmissione audiovisiva tra il luogo dell'udienza e il luogo o i luoghi in cui si trovano le parti e i loro rappresentanti, e viceversa (videoconferenza). In tali condizioni, l'organo giurisdizionale può altresì decidere di procedere all'assunzione di prove effettuando un sopralluogo, esaminando le prove documentali, ascoltando le parti e i testimoni e disponendo una perizia. Non è ammesso ricorso avverso la decisione dell'organo giurisdizionale.
È consentito registrare le udienze. La relativa base giuridica è data dall'articolo 125 bis del codice di procedura civile, che stabilisce che il presidente del tribunale può ordinare una registrazione audio o audiovisiva dell'intera udienza o di parte di essa. Egli ne informa le parti e gli altri partecipanti all'udienza. La registrazione deve contenere i seguenti dati: l'indirizzo e la composizione dell'organo giurisdizionale, il luogo, la data e l'ora dell'udienza, l'oggetto della controversia e i nomi delle parti e delle altre persone presenti, nonché dei loro rappresentanti legali o rappresentanti autorizzati. La registrazione, inoltre, contiene i dati identificati della persona la cui dichiarazione è registrata e l'indicazione della qualità in cui detta persona rende la sua dichiarazione. Quando sono registrate le dichiarazioni di più persone, dalla registrazione deve risultare chiaramente chi ha reso la relativa dichiarazione. Nel verbale dell'udienza devono essere annotate le seguenti informazioni: che l'udienza è stata registrata con uno strumento di registrazione audio o audiovisiva, chi ha disposto la registrazione, che le parti e gli altri partecipanti all'udienza sono stati informati della registrazione nonché il luogo di conservazione e le modalità di accesso alla registrazione. La trascrizione della registrazione audio è effettuata entro i cinque giorni successivi alla sua realizzazione. Le parti hanno il diritto di accedere alla registrazione nonché il diritto di opporsi a eventuale irregolarità della trascrizione entro cinque giorni dalla notifica di detta trascrizione. La decisione relativa a tale opposizione è presa dal presidente del tribunale senza udienza. La registrazione è registrata automaticamente ed è archiviata nel sistema informatico solo per la durata di conservazione del fascicolo.
La conservazione sicura delle registrazioni delle udienze e la loro inaccessibilità al pubblico sono garantite dalle disposizioni del codice di procedura civile. Ai sensi dell'articolo 125 bis, la registrazione dell'udienza è registrata automaticamente ed è archiviata nel sistema informatico solo per la durata di conservazione del fascicolo. Ciò significa che le registrazioni delle udienze sono conservate in modo da garantirne la sicurezza e limitarne l'accesso, impedendone l'accessibilità da parte del pubblico. L'articolo 332 quater, inoltre, disciplina il trattamento delle domande, degli elementi probatori e delle decisioni contenenti informazioni riservate e prevede che l'organo giurisdizionale conservi tali informazioni in modo da garantirne la sicurezza e che autorizzi l'accesso ad esse solo nei propri locali che soddisfano i requisiti di sicurezza. Ciò conferma ancora una volta che le registrazioni delle udienze che contengono informazioni sensibili o riservate sono conservate in modo da garantirne la sicurezza e limitarne l'accessibilità da parte del pubblico.
Gli organi giurisdizionali utilizzano il sistema di videoconferenza PolyCom con licenze di estensione aggiuntive per il sistema Pexip. Il sistema è utilizzato in un'infrastruttura nazionale all'interno della rete delle autorità statali.
L'accessibilità del sistema di videoconferenza è ampliata, inoltre, dal sistema Pexip, che consente di accedere anche dai dispositivi mobili dei partecipanti e non richiede hardware (dedicato) specifico per partecipare alla videoconferenza.
Le informazioni relative alla realizzazione tecnica della videoconferenza sono scambiate tra le parti del procedimento nell'ambito del procedimento giudiziario specifico. L'organo giurisdizionale dinanzi al quale si svolge il procedimento garantisce l'efficace svolgimento della videoconferenza (compresa una prova preliminare, ove necessario).
Il codice di procedura civile (Zakon o pravdnem postopku) è disponibile all'indirizzo: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO1212
Link alle traduzioni delle leggi in inglese: https://pisrs.si/aktualno/zakonodaja-v-anglescini
3. Legislazione nazionale in materia di videoconferenza in ambito penale
La legge sulla procedura penale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 63/94 e s.m.) (di seguito "codice di procedura penale") disciplina e consente, a determinate condizioni, lo svolgimento di udienze preliminari, dibattiti, audizioni, udienze e altri atti procedurali tramite videoconferenza. La videoconferenza può essere utilizzata se le parti del procedimento vi acconsentono e se tale modalità è necessaria al buon esito del procedimento penale, tenuto conto delle circostanze del caso. L'organo giurisdizionale decide in merito all'uso della videoconferenza con ordinanza motivata, la quale è notificata alle parti e agli altri partecipanti con la citazione a comparire, che contiene le istruzioni sull'uso del sistema di videoconferenza e le modalità di verifica dell'identità. Non è ammesso ricorso avverso tale ordinanza.
L'audizione in videoconferenza è anche possibile nelle cause che coinvolgono testimoni protetti o anonimi, se la loro presenza dinanzi all'organo giurisdizionale che conduce l'audizione comporterebbe un grave pericolo per la loro vita o la loro incolumità, o se l'organo competente di un altro Stato l'ha richiesta. La persona interrogata è accompagnata da un funzionario dell'organo giurisdizionale che conduce l'audizione o da altra persona autorizzata che garantisce che la persona interrogata sia debitamente identificata. La videoconferenza consente anche, a determinate condizioni, l'audizione dei periti.
La base giuridica per l'uso della videoconferenza in materia penale è stabilita agli articoli 244, 304 bis e 84 bis del codice di procedura penale, che stabiliscono le condizioni e la procedura per lo svolgimento di tali udienze, comprese le modalità per verificare l'identità dei partecipanti e garantire la sicurezza delle comunicazioni. L'uso della videoconferenza contribuisce a velocizzare lo svolgimento dei procedimenti giudiziari, a ridurre i costi e a rafforzare la sicurezza dei testimoni.
L'accesso degli indagati all'infrastruttura di videoconferenza per la tenuta delle audizioni in videoconferenza avviene conformemente alle disposizioni del codice di procedura penale. Le apparecchiature di videoconferenza che consentono la comunicazione interattiva con trasmissione simultanea di immagini e suoni possono far parte delle attrezzature dell'aula d'udienza o possono essere apparecchiature portatili di videoconferenza. Il luogo con cui l'organo giurisdizionale o il giudice si collega può trovarsi in un'altra aula d'udienza, in una sala sicura, in un carcere, all'estero, ecc. Le audizioni in videoconferenza consentono di interrogare imputati, testimoni e, a determinate condizioni, periti, oltre a dare ai testimoni un maggior senso di sicurezza, in quanto impediscono il confronto diretto con l'imputato.
La riservatezza delle comunicazioni tra un indagato, un imputato o un condannato interessato dalla decisione e il relativo avvocato prima e durante l'audizione in videoconferenza è garantita conformemente alle disposizioni del codice di procedura penale. L'articolo 74 del codice di procedura penale prevede che quando l'imputato si trova in custodia cautelare, il suo legale può comunicare e parlare con l'assistito in piena libertà e senza controlli. Ciò significa che la riservatezza delle comunicazioni tra l'imputato e il suo legale deve essere garantita anche durante la comunicazione tramite videoconferenza. L'articolo 244 bis dispone infatti che, a determinate condizioni, l'audizione di un imputato o di un testimone può anche avvenire in videoconferenza, se la persona ascoltata è correttamente identificata. Quando un imputato, un testimone o un perito è ascoltato in videoconferenza nel corso di un procedimento penale nazionale nel territorio di un altro Stato, l'autorità competente deve garantire che detto imputato, testimone o perito sia accompagnato da una persona autorizzata dall'autorità competente di detto Stato, per garantire l'identificazione della persona sentita. A tale audizione può anche essere presente un avvocato, il che contribuisce a una maggiore riservatezza delle comunicazioni tra l'imputato e il suo legale. In questo modo si garantisce che le comunicazioni tra l'imputato e il suo avvocato siano protette e riservate anche quando avvengono tramite videoconferenza.
Le informazioni relative alla realizzazione tecnica della videoconferenza sono scambiate tra le parti del procedimento nell'ambito del procedimento giudiziario specifico. L'organo giurisdizionale garantisce l'efficace svolgimento della videoconferenza (compresa una prova preliminare, ove necessario).
I genitori sono informati tempestivamente dell'audizione del figlio tramite videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, immediatamente dopo che il minore è stato informato dei suoi diritti. L'autorità competente deve informare immediatamente i genitori o il tutore dei diritti del minore, compreso il diritto di assisterlo durante il procedimento. Tale informazione deve esser fornita per iscritto e oralmente in una forma comprensibile, e il minore deve confermarla con la sua firma. Per garantire che la registrazione audiovisiva del minore sia effettuata quando è proporzionata alle circostanze del caso, si tiene conto dell'interesse superiore del minore. Se sussistono motivi che impediscono ai genitori o al tutore di assistere il minore nel procedimento penale, il minore può scegliere un altro adulto di fiducia oppure l'autorità competente o il centro di assistenza sociale nomina immediatamente un altro adulto tenendo in considerazione l'interesse superiore di detto minore. La relativa base giuridica è data dal codice di procedura penale, in particolare dagli articoli 452 quater, 84 bis, 304 bis e 452 quater.
Ai sensi della legge sulla protezione dei minori in materia penale e sul loro trattamento integrale in una comunità per minori (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 54/21; di seguito "legge ZZOKPOHO"), i genitori o altri adulti idonei sono informati dell'audizione del minore tramite videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in modo da garantire l'interesse superiore del minore. L'articolo 24 della legge ZZOKPOHO prevede che, oltre alla presenza del minore e di un esperto che presta assistenza nella tenuta dell'udienza, l'organo giurisdizionale possa autorizzare la presenza di un rappresentante legale del minore, di un avvocato della vittima minorenne o di un operatore del centro di assistenza sociale, di un consulente del minore o di un membro del personale tecnico dell'istituzione nonché di altre persone la cui presenza è autorizzata dall'organo giurisdizionale. La presenza di tali persone è garantita in una sala separata dotata di collegamento audiovisivo, che consente ai genitori o ad altre persone idonee di essere informati e di seguire l'audizione senza che ciò incida negativamente sul benessere del minore. L'organo giurisdizionale può ordinare a una persona di lasciare temporaneamente i locali se la sua presenza impedisce il corretto svolgimento del procedimento istruttorio o del procedimento penale e per garantire che durante l'audizione l'interesse superiore del minore sia sempre tenuto in considerazione.
La base giuridica per la registrazione delle udienze in materia penale è da ricercarsi nel codice di procedura penale che, all'articolo 314, prevede che il giudice che presiede possa ordinare che l'intero processo o parti di esso siano registrati con strumenti tecnici adeguati alla registrazione audio o audiovisiva. La registrazione è realizzata conformemente alle disposizioni dell'articolo 84 del codice di procedura penale. Le parti possono rivedere/riascoltare la registrazione o ottenerne una copia dal sistema informatico "e-Sodstvo" non appena ciò sia tecnicamente possibile. I verbali delle udienze possono essere trascritti interamente o in parte su richiesta delle parti o su decisione del giudice.
Il codice di procedura penale è disponibile all'indirizzo: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO362
La legge sulla protezione dei minori in materia penale e il loro trattamento integrale in una comunità per minori è disponibile all'indirizzo: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO8216
Link alle traduzioni delle leggi in inglese: https://pisrs.si/aktualno/zakonodaja-v-anglescini
4. Spese relative ai procedimenti in materia civile e commerciale
Le spese giudiziarie applicabili al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento sono fissate dalla legge sulle spese giudiziarie (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 37/08 e s.m., di seguito "legge ZTS-1"), che costituisce il testo legislativo fondamentale per le spese giudiziarie.
Nel quadro del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è previsto il pagamento di un importo unico per l'intero procedimento, che deve essere corrisposto contestualmente alla presentazione della domanda al tribunale.
L'importo delle spese giudiziarie nel quadro del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento che la parte ricorrente è tenuta a corrispondere contestualmente alla presentazione della domanda al tribunale dipende dal valore della domanda. Le spese giudiziarie sono calcolate sulla base della tabella riportata all'articolo 16 della legge ZST-1. Se il valore dell'oggetto della controversia è inferiore a 300 EUR, le spese giudiziarie ammontano a 18 EUR, per poi aumentare in funzione del valore della pretesa. Gli importi degli aumenti sono stabiliti all'articolo 16 della legge ZST-1, disponibile all'indirizzo: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO4729
Per la domanda di riconoscimento di una decisione giudiziaria straniera o per il procedimento di exequatur di una decisione pronunciata in un altro Stato membro dell'Unione europea o per l'opposizione all'ordinanza di exequatur di una decisione adottata in un altro Stato membro dell'Unione europea o per la domanda di rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo per un mandato di esecuzione o di un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività o per la domanda di rettifica o di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo è previsto il pagamento di spese giudiziarie pari a 16 EUR.
La legge stabilisce le spese giudiziarie applicabili alle procedure nazionali di insolvenza, operando una distinzione tra procedure tra operatori economici e soggetti giuridici e procedure tra consumatori.
- Procedura fallimentare nei confronti di una persona giuridica, procedura di concordato preventivo e procedura di liquidazione coatta:
- procedimento di richiesta di apertura della procedura fallimentare: 246 EUR;
- procedimento di richiesta di apertura della procedura di concordato preventivo: 164 EUR;
- procedimento di richiesta di apertura della procedura di liquidazione coatta: 82 EUR;
- opposizione alla procedura di concordato preventivo: 50 EUR;
- procedimento di ricorso avverso la decisione del primo riparto: 410 EUR;
- procedimento di ricorso avverso altre decisioni: 82 EUR.
Le spese per la richiesta di apertura della procedura fallimentare non sono dovute se la richiesta è presentata dai dipendenti contro il datore di lavoro in ritardo di oltre due mesi nel pagamento dei salari fino a concorrenza del salario minimo, o nel pagamento delle imposte e dei contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare o pagare contestualmente al pagamento dei salari ai dipendenti, e tale situazione persiste il giorno precedente la data di presentazione della richiesta di apertura della procedura fallimentare.
- Procedimento di fallimento personale e di fallimento della successione.
Procedimento di opposizione all'esdebitazione nel fallimento personale: 20 EUR.
Nel procedimento di fallimento personale e di fallimento della successione, le spese da pagare sono pari a un quarto di quelle previste per la procedura fallimentare nei confronti di una persona giuridica, per la procedura di concordato preventivo e per la procedura di liquidazione coatta (punto 1 sopra).
Le spese per la richiesta di apertura della procedura fallimentare non sono dovute se la richiesta è presentata da un creditore o da un erede del defunto. Le spese di cui alla voce tariffaria 5201 non sono dovute se l'opposizione è presentata da un liquidatore.
La legge ZTS-1 non prevede il pagamento delle spese giudiziarie per le comunicazioni tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità centrali, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 4/2009 e (UE) 2019/1111, o con le autorità competenti, conformemente alle disposizioni del capo IV della direttiva 2003/8/CE.
La legge sulle spese giudiziarie è disponibile all'indirizzo: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO4729
Link alle traduzioni delle leggi in inglese: https://pisrs.si/aktualno/zakonodaja-v-anglescini
5. Metodi di pagamento elettronico
La legge sulle spese giudiziarie stabilisce che tali spese possano essere pagate in contanti, per via elettronica o con altri mezzi di pagamento validi.
Di norma, il pagamento elettronico delle spese giudiziarie tramite bonifico (SEPA) è possibile per tutti i procedimenti; è effettuato sulla base di un'ingiunzione di pagamento emessa nel quadro di un dato procedimento o sul conto corrente dell'organo giurisdizionale interessato pubblicato sul suo sito web.
Il pagamento delle spese giudiziarie può essere effettuato per via elettronica tramite i servizi online di varie banche o direttamente presso prestatori di servizi di pagamento (per es. Petrol, Pošta Slovenije) nonché con carta bancaria alla cassa dell'organo giurisdizionale.
6. Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Non pertinente.
7. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito civile e commerciale
Non pertinente.
8. Notifica relativa all'uso precoce della videoconferenza in ambito penale
Non pertinente.