Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) — Estremi dei portali informatici nazionali, ove applicabile;
a) nome del portale informatico nazionale e relativo link;
1. Portale degli organi giurisdizionali (Portalul Instanțelor de Judecată)
2. Archivio elettronico nazionale
b) informazioni che indicano se l'accesso al portale è riservato ai soli cittadini e/o residenti e/o persone giuridiche stabiliti nel territorio rumeno o se è consentito anche ai cittadini stranieri e/o ai non residenti e alle persone giuridiche stabilite nel territorio di un altro Stato membro, e se anche gli avvocati o i rappresentanti di altri Stati membri hanno accesso ai portali informatici nazionali;
1. È un portale informativo accessibile a chiunque; le informazioni sono pubblicate esclusivamente in rumeno.
2. Poiché l'identificativo di accesso al portale è il numero identificativo personale (CNP), solo i cittadini rumeni o i loro rappresentanti (avvocati) possono accedervi, a condizione che presentino al tribunale il loro mandato di rappresentanza.
c) per quali fini può essere utilizzato il portale;
1. Per ottenere informazioni sui procedimenti pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali (numero di fascicolo, oggetto del fascicolo, parti, termini, stato del procedimento, decisioni sintetiche) nonché informazioni su tutti gli organi giurisdizionali.
2. Per consultare il fascicolo in formato elettronico, la notifica degli atti processuali, l'inserimento degli atti nel fascicolo.
d) quali metodi di identificazione dell'utente sono utilizzati;
1. Gli utenti non devono autenticarsi.
2. È utilizzata l'autenticazione in due fasi tramite il numero identificativo personale (CNP), il telefono e la posta elettronica.
e) quali sono gli eventuali requisiti particolari applicabili all'uso del portale.
1. Non pertinente.
2. Nessuno.
Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) — Legislazioni nazionali applicabili alla videoconferenza in ambito civile e commerciale
a) informazioni sulle legislazioni e le procedure nazionali applicabili, compresi i diritti e le garanzie procedurali applicabili per la celebrazione delle udienze tramite videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza;
Non esiste una legislazione nazionale sullo svolgimento delle udienze tramite videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.
b) informazioni che indicano se solo gli organi giurisdizionali sono autorizzati a organizzare la videoconferenza a norma dell'articolo 5 del regolamento o se tale possibilità è prevista anche per altre autorità. Se è possibile che anche altre autorità possano avvalersi dell'articolo 5 come base giuridica per organizzare videoconferenze, specificare quali autorità e per quali procedimenti;
Non esiste una legislazione nazionale sullo svolgimento dei procedimenti tramite videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza. Ai sensi dell'articolo 212 del codice di procedura civile relativo al luogo del processo, il processo si svolge presso la sede del tribunale, se non altrimenti previsto dalla legge.
c) informazioni che indicano se il diritto nazionale consente all'organo giurisdizionale o alla persona competente di disporre un'audizione d'ufficio;
La prova testimoniale o l'interrogatorio possono essere disposti d'ufficio, ma il diritto nazionale non prevede la possibilità di ottenere tali prove tramite videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione dinanzi all'organo giurisdizionale.
d) informazioni sulla tecnologia di videoconferenza disponibile in Romania o sulla piattaforma/soluzione di videoconferenza più comunemente utilizzata;
La tecnologia disponibile è costituita da alcune soluzioni informatiche personalizzate e sviluppate internamente, quali Zoom, Teams ecc., che integrano diverse piattaforme di videoconferenza. Per la programmazione e lo svolgimento delle videoconferenze dinanzi agli organi giurisdizionali è utilizzata una piattaforma/soluzione informatica che, tramite un connettore, integra più piattaforme specifiche (Zoom, Teams ecc.).
e) informazioni sui requisiti procedurali che la parte deve rispettare per presentare un parere sull'uso della videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza per l'audizione;
Non esiste una legislazione nazionale che disciplini la possibilità per la parte di esprimere il proprio parere sull'uso della videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.
f) informazioni che indicano se il diritto nazionale prevede la registrazione dell'audizione e informazioni sulla conservazione e la diffusione della registrazione;
Legislazione nazionale — articolo 231, commi da 4 a 6, del codice di procedura civile Note di udienza. Registrazione dell'audizione — prevede la registrazione, la conservazione e la diffusione della registrazione audio, ma non di quella video.
L'articolo 15 della legge n. 304/2022 sull'organizzazione giudiziaria prevede la possibilità di una registrazione audio o video.
articolo 15
1. Le audizioni sono registrate dall'organo giurisdizionale con strumenti video o audio.
2. Durante l'audizione, il cancelliere prende nota dello svolgimento del procedimento. Le parti possono chiedere la lettura delle note e la loro approvazione da parte del presidente.
3. Al termine dell'audizione, le parti del procedimento ricevono, su richiesta, una copia delle note del cancelliere.
4. Le trascrizioni delle dichiarazioni verbali effettuate automaticamente tramite tecnologie informatiche durante il processo, se tali tecnologie sono state implementate dall'organo giurisdizionale, sono consegnate alle parti su richiesta, dalla cancelleria, conformemente al regolamento di procedura degli organi giurisdizionali.
5. I fascicoli iscritti al ruolo degli organi giurisdizionali sono redatti e archiviati in formato cartaceo.
6. Fatte salve le disposizioni del comma 5, gli organi giurisdizionali danno attuazione, alle condizioni previste da un regolamento adottato con decreto congiunto del ministro della Giustizia e del presidente dell'Alta corte di cassazione e di giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al fascicolo elettronico nazionale, che consente, nel rispetto della legge, l'accesso delle parti, tramite Internet, al fascicolo del procedimento, la comunicazione elettronica degli atti procedurali e la possibilità di depositare atti del fascicolo del procedimento con le stesse modalità.
g) informazioni sulle modalità con cui è garantita la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente prima e durante la videoconferenza;
La comunicazione con l'avvocato in maniera riservata è possibile.
h) informazioni sulle modalità pratiche di organizzazione e svolgimento dell'audizione, compreso l'eventuale uso di tecnologie di conversione speech-to-text;
Per quanto riguarda l'uso delle tecnologie di conversione speech-to-text, si precisa che il ministero della Giustizia, tramite la Direzione delle tecnologie dell'informazione, sta attualmente realizzando un progetto per lo sviluppo di una soluzione di trascrizione vocale applicabile anche al procedimento giudiziario di audizione dei testimoni.
i) informazioni sull'accesso alla videoconferenza per le parti e i loro rappresentanti, comprese le persone con disabilità;
Non esiste una legislazione nazionale sull'accesso alla videoconferenza per le parti e i loro rappresentanti, comprese le persone con disabilità.
j) modalità di identificazione e autenticazione delle parti;
Ai sensi dell'articolo 219 del codice di procedura civile relativo alla verifica della comparizione delle parti, il giudice controlla l'identità di queste ultime; se queste sono rappresentate o assistite, il giudice controlla anche la procura o la qualifica delle persone che le rappresentano o assistono. Se le parti non rispondono alla citazione, il giudice verifica se la procedura di citazione è stata espletata e, se del caso, procede alla sospensione, al rinvio o al giudizio, nei termini di legge.
Ai sensi dell'articolo 318 del codice di procedura civile sull'identificazione del testimone, il presidente chiede al testimone, prima di raccogliere la sua dichiarazione, di declinare nome, cognome, professione, luogo di residenza ed età, se è parente o affine di una delle parti e di quale grado, e infine se è alle dipendenze di una delle parti. Il presidente ricorderà quindi al testimone il suo dovere di giurare e il significato del giuramento.
Non esiste una legislazione nazionale che disciplini le modalità di identificazione e autenticazione delle parti quando l'audizione si svolge tramite videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.
k) in che modo le parti possono porre domande e partecipare altrimenti in modo significativo;
Le modalità con cui le parti possono porre domande sono definite agli articoli 321 e 352 del codice di procedura civile.
Non esiste una legislazione nazionale che disciplini le modalità con cui le parti possono porre domande e partecipare altrimenti in modo significativo quando si utilizza la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.
articolo 321 — Audizione dei testimoni
1. Ogni testimone è sentito separatamente, senza che le persone non ancora sentite possano essere presenti.
2. L'ordine di audizione dei testimoni è stabilito dal presidente, tenendo conto anche delle richieste delle parti.
3. Il testimone risponde prima alle domande poste dal presidente, poi alle domande poste, con il suo consenso, dalla parte che lo ha proposto e dalla controparte.
4. Dopo l'audizione, il testimone rimane nell'aula d'udienza fino al termine dell'udienza, salvo diversa decisione del giudice.
5. Durante l'audizione, il testimone è autorizzato a rendere liberamente la propria deposizione, ma non ha il diritto di leggere una risposta scritta in precedenza; può tuttavia avvalersi di appunti, con l'autorizzazione del presidente, ma solo per precisare cifre o nomi.
6. Se il giudice ritiene che la domanda posta dalla parte non possa portare alla risoluzione del processo, sia offensiva o tenda a provare un fatto la cui dimostrazione è impedita dalla legge, non la ammette. In tal caso, il giudice riporterà nel verbale dell'audizione il nome della parte e la domanda posta, nonché il motivo per cui non è stata ammessa.
Se la domanda è ammissibile, sarà riportata letteralmente *) nella dichiarazione del testimone insieme al nome della parte che l'ha formulata, seguita dalla risposta del testimone, conformemente all'articolo 323, comma 1.
articolo 352 — Interrogatorio di persone fisiche
1. La persona convocata personalmente è interrogata dal presidente su ciascuno dei fatti.
2. Con il consenso del presidente, ciascuno dei giudici, il pubblico ministero, quando partecipa al processo, e la controparte possono porre domande direttamente alla persona chiamata a testimoniare.
3. La parte risponde senza poter leggere una risposta scritta preparata in precedenza. 4. Essa può comunque avvalersi di appunti, con l'autorizzazione del presidente, ma solo per precisare cifre o nomi.
5. Se la parte dichiara che, per rispondere, deve esaminare documenti, registri o fascicoli, può essere fissato un nuovo termine per l'interrogatorio.
6. Quando entrambe le parti sono sottoposte a interrogatorio, possono essere messe a confronto.
l) modalità con cui le parti usufruiscono del diritto all'interpretazione;
Non esiste una legislazione nazionale specifica. Le stesse norme sul diritto all'interpretazione previsto nei procedimenti in presenza possono trovare applicazione in caso di ricorso alla videoconferenza o ad altra tecnologia di comunicazione a distanza.
m) modalità con cui è garantita la possibilità di esaminare o presentare prove fisiche durante la videoconferenza;
Non esiste una legislazione nazionale che garantisca la possibilità di esaminare o presentare prove fisiche durante l'utilizzo della videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.
n) modalità con cui si impediscono l'accesso non autorizzato ai dati sensibili o i flussi di dati verso entità sconosciute.
Il link di collegamento è comunicato alla parte mediante citazione e il sistema di comunicazione è isolato a livello della rete WAN del sistema giudiziario.
La legge n. 182 del 12 aprile 2002 sulla protezione delle informazioni riservate contiene disposizioni relative alle norme nazionali in materia di protezione delle informazioni riservate e alla prevenzione dell'accesso ai dati sensibili.
Il capo IV del nuovo codice penale è dedicato alle frodi commesse tramite sistemi informatici e mezzi di pagamento elettronico.
Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) — Legislazione nazionale applicabile alla videoconferenza in ambito penale
a) informazioni sulle leggi e le procedure nazionali applicabili, comprese quelle riguardanti i diritti e le garanzie procedurali, per lo svolgimento delle audizioni tramite videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza;
Le disposizioni pertinenti che riguardano l'audizione in videoconferenza nelle diverse fasi del procedimento penale e le diverse categorie di partecipanti (indagati, imputati, arrestati, condannati, testimoni, testimoni protetti, testimoni vulnerabili, partecipanti a diverse attività, minori, vittime minorenni, vittime affette da malattie ecc.) sono quelle di cui all'articolo 106, comma 2, all'articolo 111, comma 6, del codice di procedura penale e all'articolo 345 del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'articolo 235 della legge n. 302/2004 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, ripubblicata.
Codice di procedura penale
articolo 106 — Norme speciali in materia di audizioni
2. Il detenuto può essere sentito nel luogo di detenzione tramite videoconferenza, in casi eccezionali e se l'organo giudiziario ritiene che ciò non pregiudichi il corretto svolgimento del procedimento né i diritti e gli interessi delle parti.
articolo 110, comma 3 — Procedura di proroga della custodia cautelare nel corso del procedimento penale
3. L'imputato può essere sentito, con il suo consenso e in presenza di un difensore di fiducia o d'ufficio e, se del caso, di un interprete, anche tramite videoconferenza nel luogo di detenzione.
articolo 111 — Modalità di audizione della persona lesa
6. Nel caso di persone lese per le quali la legge ha stabilito esigenze specifiche di protezione, l'organo giudiziario dispone una o più delle seguenti misure, senza pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento o i diritti e gli interessi delle parti:
a) l'audizione delle persone lese in locali appositamente concepiti o adattati a tale scopo;
b) l'audizione delle persone lese tramite o alla presenza di uno psicologo o di un altro specialista in consulenza alle vittime;
c) l'audizione e l'eventuale nuova audizione delle stesse da parte della medesima persona, se possibile e se l'organo giudiziario ritenga che ciò non pregiudichi il corretto svolgimento del procedimento né i diritti e gli interessi delle parti;
d) l'audizione delle stesse tramite videoconferenza o altro mezzo di comunicazione nel luogo di alloggio temporaneo loro assegnato nel quadro di una misura di protezione.
7. L'audizione e, se del caso, la nuova audizione, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, delle persone lese che sono state vittime dei reati di cui agli articoli 197, 199, da 209 a 216, punto 1), 218, 218, punto 1), 219, 219, punto 1), 221 e 222 del codice penale, e in altri casi in cui, a causa delle circostanze in cui è stato commesso il reato, ciò sia ritenuto necessario, è effettuata da una persona dello stesso sesso della persona lesa. Se ciò non è possibile, senza pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento o i diritti e gli interessi delle parti, l'audizione di tali persone lese e, se del caso, la loro nuova audizione può essere effettuata da una persona che non sia dello stesso sesso di tali persone, con il consenso dell'avvocato e di uno psicologo o di un altro specialista nella consulenza alle vittime.
8. Se la persona lesa è minorenne, la registrazione dell'audizione con strumenti audiovisivi è obbligatoria in tutti i casi. Qualora la registrazione video non sia possibile, la registrazione è effettuata in tutti i casi con strumenti tecnici audio.
1) L'audizione di una persona lesa di età inferiore ai 14 anni si svolge alla presenza di uno dei genitori, del tutore o della persona o del rappresentante dell'istituzione a cui è affidata l'istruzione e l'educazione del minore, nonché alla presenza di uno psicologo nominato dall'organo giudiziario. Lo psicologo fornisce consulenza specialistica al minore per tutta la durata del procedimento giudiziario.
2) Se le persone di cui al comma 8, punto 1), non possono essere presenti o hanno la qualità di indagato, imputato, persona lesa, parte civile, parte civilmente responsabile o testimone nel procedimento, o se sussistono motivi ragionevoli per ritenere che possano influenzare la dichiarazione del minore, l'audizione si svolge alla presenza di un rappresentante dell'autorità tutoria o di un parente con piena capacità giuridica e alla presenza di uno psicologo, secondo quanto stabilito dall'organo giudiziario. Lo psicologo fornisce consulenza specialistica al minore per tutta la durata del procedimento giudiziario.
3) Se l'audizione del minore leso riguarda l'attività dell'istituzione a cui è affidata la sua istruzione ed educazione, il rappresentante di tale istituzione è sostituito dal rappresentante dell'autorità tutoria o da un parente con piena capacità giuridica, nonché da uno psicologo, nominato dall'organo giudiziario. Lo psicologo fornisce consulenza specialistica al minore per tutta la durata del procedimento giudiziario.
articolo 364, commi 1 e 4 — Partecipazione dell'imputato al processo e suoi diritti
1. Il processo si tiene in presenza dell'imputato. È obbligatorio condurre in aula l'imputato in stato di detenzione. Si considera presente anche l'imputato privato della libertà che, con il suo consenso e in presenza del difensore di fiducia o d'ufficio e, se del caso, dell'interprete, compare in videoconferenza dal luogo di detenzione […].
4. Per l'intera durata del processo, l'imputato, anche se privato della libertà, può chiedere per iscritto di essere giudicato in contumacia, facendosi rappresentare dal proprio difensore di fiducia o d'ufficio. Se il convenuto in detenzione ha chiesto di essere giudicato in contumacia, l'organo giurisdizionale può disporre, su richiesta o d'ufficio, che l'imputato presenti le sue conclusioni nel corso del procedimento e che gli sia concessa la parola in videoconferenza, in presenza del difensore di fiducia o d'ufficio.
articolo 597, comma 2, punto 1) del codice di procedura penale
Procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione
2. [...] 1) il condannato in stato di detenzione o ammesso in un centro educativo può partecipare al giudizio per la risoluzione delle situazioni disciplinate dal presente titolo anche in videoconferenza, nel luogo di detenzione, con il suo consenso e alla presenza del difensore di fiducia o d'ufficio e, se del caso, anche dell'interprete.
Legge n. 302/2004 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, ripubblicata.
articolo 235 — Audizioni in videoconferenza
1. Se una persona che si trova sul territorio della Romania deve essere sentita come testimone o perito dalle autorità giudiziarie di uno Stato estero e la comparizione di tale persona nel territorio di detto Stato non è opportuna o possibile, lo Stato estero può chiedere che l'audizione si tenga in videoconferenza, conformemente ai commi seguenti.
2. Tale richiesta può essere accolta dallo Stato rumeno se non è in contrasto con i principi fondamentali del diritto nazionale e purché siano disponibili gli strumenti tecnici necessari per lo svolgimento dell'audizione in videoconferenza.
3. La richiesta di audizione in videoconferenza precisa, oltre alle informazioni previste dall'articolo 229, i motivi per cui la presenza di persona del testimone o del perito all'audizione non è opportuna o possibile, nonché il nome dell'autorità giudiziaria e i nomi delle persone che condurranno l'audizione.
4. Il testimone o il perito è citato a comparire conformemente al diritto rumeno.
5. Le richieste formulate dalle autorità di altri Stati sono di competenza delle procure, nel corso dell'indagine penale, o dei tribunali, durante il processo, con competenza "ratione materiae" e in funzione dello status della persona, conformemente al diritto rumeno. La competenza territoriale è determinata in base al luogo di residenza o di domicilio della persona che sarà sentita in videoconferenza.
1) Alle richieste relative a fatti che, in base al diritto rumeno, sono di competenza della Direzione per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo o della Direzione nazionale anticorruzione danno seguito tali direzioni.
L'audizione in videoconferenza si svolge secondo le seguenti regole:
l'audizione si svolge alla presenza del giudice o del procuratore rumeno competente, a seconda dei casi, assistito, se necessario, da un interprete; il giudice o il procuratore verifica l'identità della persona interrogata ed è tenuto a garantire il rispetto dei principi fondamentali del diritto rumeno. Se il giudice o il procuratore constata la violazione dei principi fondamentali del diritto rumeno, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'audizione si svolga conformemente al diritto rumeno;
b) informazioni sui requisiti procedurali applicabili al consenso all'uso della videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza per l'audizione;
L'articolo 235, comma 3, del codice di procedura penale prevede il consenso all'audizione, senza distinzione tra gli strumenti tecnici utilizzati per la stessa. Le disposizioni sono integrate dall'articolo 106, comma 2, del codice di procedura penale.
c) informazioni sulle modalità con cui è garantito l'accesso all'infrastruttura di videoconferenza necessaria all'indagato, all'imputato o al condannato, o al soggetto colpito di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2018/1805, comprese le persone con disabilità;
Non esiste una legislazione nazionale che disciplini espressamente l'accesso alle infrastrutture di videoconferenza necessarie per le persone summenzionate.
L'audizione in videoconferenza era possibile nell'ambito di un procedimento penale e soltanto, per le persone arrestate, nei locali della polizia o, per le persone detenute, nell'istituto penitenziario, previo loro consenso.
d) informazioni sulle modalità con cui è garantita la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente prima e durante l'audizione in videoconferenza;
Le comunicazioni con l'avvocato sono possibili in maniera riservata.
e) informazioni sulle modalità con cui i titolari della responsabilità genitoriale o altri adulti idonei sono informati dell'audizione di un minore tramite videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza — in che modo si tiene conto dell'interesse superiore del minore?
articolo 111 del codice di procedura penale
8. Se la persona lesa è minorenne, la registrazione dell'audizione con strumenti tecnici audiovisivi è obbligatoria in tutti i casi. Qualora la registrazione video non sia possibile, la registrazione è effettuata in tutti i casi con strumenti tecnici audio.
1) L'audizione della persona lesa di età inferiore ai 14 anni si svolge alla presenza di uno dei genitori, del tutore o della persona o del rappresentante dell'istituzione a cui è affidata l'istruzione e l'educazione del minore, nonché alla presenza di uno psicologo nominato dall'organo giudiziario. Lo psicologo fornisce consulenza specialistica al minore per tutta la durata del procedimento giudiziario.
3) Se l'audizione del minore leso riguarda l'attività dell'istituzione a cui è affidata la sua istruzione ed educazione, il rappresentante di tale istituzione è sostituito dal rappresentante dell'autorità tutoria o da un parente con piena capacità giuridica, nonché da uno psicologo, nominato dall'organo giudiziario. Lo psicologo fornisce consulenza specialistica al minore per tutta la durata del procedimento giudiziario.
f) informazioni che indicano se il diritto nazionale prevede la registrazione dell'audizione e, se del caso, informazioni sulla conservazione e la diffusione della registrazione; informazioni sull'eventuale utilizzo di tecnologie di conversione speech-to-text;
L'articolo 15 della legge n. 304/2022 sull'organizzazione giudiziaria prevede la possibilità di una registrazione audio o video.
articolo 15
1. Le audizioni sono registrate dall'organo giurisdizionale con strumenti video o audio.
2. Durante l'audizione, il cancelliere prende nota dello svolgimento del procedimento. Le parti possono chiedere la lettura delle note e la loro approvazione da parte del presidente.
3. Al termine dell'audizione, le parti del procedimento ricevono, su richiesta, una copia delle note del cancelliere.
4. Le trascrizioni delle dichiarazioni verbali effettuate automaticamente tramite tecnologie informatiche durante il processo, se tali tecnologie sono state implementate dal tribunale, sono consegnate alle parti su richiesta della cancelleria, conformemente al regolamento di procedura dell'organo giurisdizionale.
I fascicoli dinanzi agli organi giurisdizionali sono redatti e archiviati su supporto cartaceo.
6. Fatte salve le disposizioni del comma 5, gli organi giurisdizionali danno attuazione, alle condizioni previste da un regolamento adottato con decreto congiunto del ministro della Giustizia e del presidente dell'Alta corte di cassazione e di giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al fascicolo elettronico nazionale, che consente, nel rispetto della legge, l'accesso delle parti, tramite Internet, al fascicolo del procedimento, la comunicazione elettronica degli atti procedurali e la possibilità di depositare atti del fascicolo del procedimento con le stesse modalità.
In ambito penale esistono in particolare le seguenti disposizioni procedurali:
articolo 110, comma 5, del codice di procedura penale
Registrazione delle dichiarazioni
5. Nel corso del procedimento penale, l'audizione dell'indagato o dell'imputato è registrata tramite tecnologia audio o audiovisiva. Qualora la registrazione non sia possibile, ciò è riportato nella dichiarazione dell'indagato o dell'imputato, specificando il motivo preciso per cui è impossibile effettuare la registrazione.
È in fase di sviluppo uno strumento per la trascrizione speech-to-text.
g) informazioni sui mezzi di ricorso disponibili a norma del diritto nazionale che un indagato, un imputato o un condannato, o un soggetto colpito può esperire in caso di violazione dei requisiti o delle garanzie di cui all'articolo 6 del regolamento;
articolo 342 del codice di procedura penale relativo all'oggetto del procedimento dinanzi alla sezione preliminare
Il procedimento dinanzi alla sezione preliminare ha per oggetto la verifica, dopo il rinvio a giudizio, della competenza e della legittimità della citazione in giudizio, nonché la verifica della legittimità dell'atto istruttorio e dell'esecuzione degli atti di rinvio a giudizio.
Ogni volta che le prove nella fase preliminare al processo sono contestate ai sensi dell'articolo 374 del codice di procedura civile, l'organo giurisdizionale è tenuto a riesaminare almeno le prove contestate.
d) informazioni sulla tecnologia di videoconferenza disponibile in Romania o sulla piattaforma/soluzione di videoconferenza più comunemente utilizzata;
La tecnologia disponibile è costituita da soluzioni informatiche personalizzate sviluppate internamente/Zoom, Teams ecc. che integrano tramite un connettore più piattaforme di videoconferenza. A livello giudiziario, per la programmazione e lo svolgimento della videoconferenza si utilizza una piattaforma/soluzione informatica che, tramite un connettore, integra più piattaforme specifiche (Zoom, Teams ecc.).
i) informazioni sulle modalità pratiche di organizzazione e svolgimento dell'audizione. In particolare, qual è l'autorità da contattare? Esistono requisiti particolari (ad esempio, informazioni da fornire) per contattare tale autorità?
Le richieste di organizzazione e svolgimento dell'audizione devono contenere i dettagli tecnici del collegamento, le attrezzature delle autorità richiedenti, informazioni sulla data prevista per l'audizione (data e ora GMT), che devono essere comunicati alle autorità adite. Inoltre, la richiesta deve riportare la data e l'ora proposte dall'organo giurisdizionale richiedente per lo svolgimento del test, che di norma si effettua 2-3 giorni prima della data fissata per l'audizione ecc.
j) se nell'ambito delle audizioni sono utilizzate tecnologie di trascrizione speech-to-text;
È in fase di sviluppo uno strumento per la trascrizione speech-to-text.
k) le modalità di identificazione e autenticazione dell'indagato, dell'imputato, del condannato o del soggetto colpito;
articolo 107 riguardante le domande relative alla persona dell'indagato o dell'imputato nel codice di procedura penale
1. All'inizio della prima audizione, gli organi giudiziari pongono al sospettato o all'imputato domande relative al suo nome e cognome, soprannome, data e luogo di nascita, numero di identificazione personale, nome e cognome dei suoi genitori, cittadinanza, stato civile, situazione militare, formazione, professione, luogo di lavoro, domicilio e indirizzo, nonché l'indirizzo al quale desidera che siano notificati gli atti procedurali, i precedenti penali o qualsiasi altro procedimento penale a suo carico, se richiede un interprete, se non è in grado di comprendere, parlare o esprimersi correttamente in rumeno, nonché qualsiasi altro dato utile a stabilire il suo stato personale.
2. Le domande di cui al comma 1 sono ripetute nelle audizioni successive solo se l'autorità giudiziaria lo ritiene necessario.
Non esiste una legislazione nazionale che disciplini le modalità di identificazione e autenticazione delle parti quando l'audizione si svolge tramite videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.
l) le modalità con cui l'indagato, l'imputato, il condannato o il soggetto colpito può porre domande e partecipare altrimenti in modo significativo;
Durante la fase processuale, articolo 122 relativo alle modalità di audizione dei testimoni, codice di procedura penale
1. Ogni testimone è sentito separatamente e senza la presenza di altri testimoni.
2. I testimoni sono autorizzati a riferire tutto ciò che sanno in relazione ai fatti o alle circostanze pertinenti alle ragioni da loro addotte, dopodiché possono essere interrogati.
3. I testimoni non possono essere interrogati sulle loro opinioni politiche, ideologiche o religiose o su altre circostanze personali e familiari, salvo che ciò sia strettamente necessario per l'accertamento della verità relativa al caso o per la verifica della credibilità del testimone.
m) in che modo l'indagato, l'imputato, il condannato o il soggetto colpito può beneficiare del diritto all'interpretazione
articolo 12 relativo alla lingua ufficiale e al diritto a un'interprete, codice di procedura penale
1. La lingua ufficiale nei procedimenti penali è il rumeno.
2. I cittadini rumeni appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esprimersi nella loro lingua madre dinanzi ai tribunali, mentre gli atti procedurali sono redatti in rumeno.
3. Le parti e i soggetti del procedimento che non parlano o non comprendono il rumeno o che non sono in grado di esprimersi hanno la possibilità, a titolo gratuito, di prendere conoscenza degli atti del fascicolo, di esprimersi e di presentare conclusioni al tribunale tramite un interprete. Nei casi in cui l'assistenza legale è obbligatoria, il sospettato o l'imputato ha la possibilità di comunicare gratuitamente, tramite un interprete, con l'avvocato, al fine di preparare l'audizione, proporre un ricorso o presentare qualsiasi altra domanda rilevante per l'esito della causa.
4. Nei procedimenti giudiziari si ricorre a interpreti autorizzati, conformemente alla legge. Gli interpreti e i traduttori giurati, conformemente alla legge, sono inclusi nella categoria degli interpreti.
n) le modalità con cui si impediscono l'accesso non autorizzato ai dati sensibili o i flussi di dati verso entità sconosciute.
La legge n. 182 del 12 aprile 2002 sulla protezione delle informazioni riservate contiene disposizioni relative alle norme nazionali in materia di protezione delle informazioni riservate e alla prevenzione dell'accesso ai dati sensibili.
Il capo IV del nuovo codice penale è dedicato alle frodi commesse tramite sistemi informatici elettronici e mezzi di pagamento.
Il link di collegamento è comunicato alla parte mediante citazione e il sistema di comunicazione è isolato a livello della rete WAN del sistema giudiziario.
Articolo 17, paragrafo 1, lettera c) — Spese relative ai procedimenti in materia civile e commerciale per:
a) i procedimenti di cui ai regolamenti (CE) n. 1896/2006, (CE) n. 861/2007, (UE) n. 655/2014 e (CE) n. 805/2004;
Regolamento (CE) n. 1896/2006
Domande d'ingiunzione di pagamento europee — 200 RON. Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea — 100 RON. Cfr. articolo 6, comma 2, dell'ordinanza governativa d'urgenza n. 80/2013 relativa alle imposte di bollo.
Regolamento (CE) n. 861/2007
Spese di 50 RON, se il valore del credito non supera i 2 000 RON o il valore in euro non supera l'equivalente di 2 000 RON, e di 200 RON, per i crediti il cui valore è superiore a 2 000 RON o il valore in euro supera l'equivalente di 2 000 RON.
Cfr. articolo 6, comma 1, dell'ordinanza governativa d'urgenza n. 80/2013 relativa alle imposte di bollo.
Regolamento (UE) n. 655/2014
Oneri di 100 RON. Cfr. articolo 11, comma 1, lettera a), dell'ordinanza governativa d'urgenza n. 80/2013 relativa alle imposte di bollo.
Regolamento (CE) n. 805/2004
Oneri di 20 RON. Cfr. articolo 27 dell'ordinanza governativa d'urgenza n. 80/2013 relativa alle imposte di bollo.
b) la procedura di riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o il diniego del riconoscimento di cui ai regolamenti (UE) n. 650/2012, (UE) n. 1215/2012 e (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE) n. 4/2009, (UE) 2016/1103, (UE) 2016/1104 e (UE) 2019/1111 del Consiglio;
Procedura di riconoscimento, dichiarazione di esecutività o diniego del riconoscimento di cui ai regolamenti (UE) n. 650/2012, (UE) n. 1215/2012 e (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE) n. 4/2009 e (UE) 2019/1111 del Consiglio
Oneri di 20 RON. Cfr. articolo 27 dell'ordinanza governativa d'urgenza n. 80/2013 relativa alle imposte di bollo.
Regolamento (UE) 2016/1103 — non applicabile da parte della Romania.
Regolamento (UE) 2016/1104 — non applicabile da parte della Romania.
c) i procedimenti relativi al rilascio, alla rettifica e alla revoca degli estratti previsti dal regolamento (CE) n. 4/2009, il certificato successorio europeo e gli attestati previsti dal regolamento (UE) n. 650/2012, i certificati previsti dal regolamento (UE) n. 1215/2012, i certificati previsti dal regolamento (UE) n. 606/2013, gli attestati previsti dal regolamento (UE) 2016/1103, gli attestati previsti dal regolamento (UE) 2016/1104 e i certificati previsti dal regolamento (UE) 2019/1111;
Procedimenti relativi al rilascio, alla rettifica e alla revoca degli estratti previsti dal regolamento (CE) n. 4/2009 — gratuito.
Cfr. articolo 22 della legge n. 36/2012 relativa a determinate misure necessarie per l'applicazione di alcuni regolamenti e decisioni del Consiglio dell'Unione europea nonché di strumenti di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni alimentari.
Procedimenti relativi al rilascio, alla rettifica e alla revoca degli estratti previsti per il certificato successorio europeo e gli attestati previsti dal regolamento (UE) n. 650/2012
Ai sensi dell'articolo 23 del decreto del ministro della Giustizia 177/C/2024/19.1.2024 recante approvazione delle norme relative alle tariffe minime degli onorari per i servizi prestati dai notai pubblici,
"articolo 23 — 1. Nei procedimenti successori, le spese per il rilascio del certificato successorio sono computate sul certificato stesso, indipendentemente dal numero di eredi, tenuto conto delle fasce di valore, delle categorie di servizi e dei procedimenti, e tengono conto del grado di parentela degli eredi con il defunto.
2. Gli onorari così stabiliti si applicano solo agli eredi legittimi del defunto.
3. Per gli eredi che non sono coniugi o parenti prossimi del defunto, gli onorari sono maggiorati del 25 %.
4. In caso di successioni successive, gli onorari sono stabiliti per ciascuna successione.
5. Per il rilascio di un certificato successorio supplementare, le spese sono calcolate, a norma dei commi 1 e 4, sul valore dei beni oggetto dell'integrazione, apportati alla massa ereditaria, di cui all'allegato 3.
6. Per il rilascio di un certificato successorio europeo, le spese sono determinate applicando il 20 % all'importo delle spese stabilite per il rilascio del certificato successorio in questione, ma non sono inferiori alle spese minime di cui all'allegato 3, lettera a)."
Allegato 3 del regolamento
I PROCEDIMENTI SUCCESSORI
per i quali gli oneri minimi sono graduati in percentuale
| Valore della successione che determina le spese minime | Oneri minimi *) |
| a) fino a 20 000 RON | 2,7 %, ma non inferiore a 240 RON per pratica successoria |
| b) da 20 001 RON a 35 000 RON | 540 RON + 1,9 % |
| b) da 35 001 RON a 65 000 RON | 725 RON + 1,6 % |
| d) superiore a 65 001 RON | 1 205 RON + 0,85 % |
Procedimenti relativi al rilascio dei certificati previsti dai regolamenti (UE) n. 1215/2012, (UE) n. 606/2013 e (UE) 2019/1111;
Oneri di 20 RON. Cfr. articolo 27 dell'ordinanza governativa d'urgenza n. 80/2013 relativa alle imposte di bollo.
Procedimenti relativi al rilascio, alla rettifica e alla revoca degli estratti previsti dal regolamento (UE) 2016/1103 e degli attestati previsti dal regolamento (UE) 2016/1104 — Entrambi i regolamenti non si applicano alla Romania.
d) procedimento avviato con l'insinuazione di un credito da parte di un creditore straniero nella procedura di insolvenza a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2015/848;
Oneri di 200 RON. Cfr. articolo 14, comma 1, dell'ordinanza governativa d'urgenza n. 80/2013 relativa alle imposte di bollo.
e) la comunicazione tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità centrali ai sensi dei regolamenti (CE) n. 4/2009 e (UE) 2019/1111, o le autorità competenti ai sensi del capo IV della direttiva 2003/8/CE.
Gratuito
Articolo 17, paragrafo 1, lettera d) — Modalità di pagamento elettronico disponibili per le spese dovute nel contesto di cause transfrontaliere;
Imposte di bollo sugli atti giudiziari
articolo 40 dell'ordinanza governativa d'urgenza n. 80/2013 relativa alle imposte di bollo sugli atti giudiziari.
1. L'imposta di bollo è versata dal debitore in contanti, con bonifico bancario o tramite il sistema online, sul conto separato delle entrate del bilancio locale "Imposte di bollo sugli atti giudiziari e altre imposte di bollo" dell'unità amministrativa territoriale in cui la persona fisica ha il domicilio o la residenza oppure, a seconda dei casi, in cui la persona giuridica ha la sede legale. Le spese delle operazioni di trasferimento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo sono a carico del debitore dell'imposta.
2. Se il debitore dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari non ha né il domicilio né la residenza né, a seconda dei casi, la sede legale in Romania, l'imposta di bollo è versata sul conto del bilancio locale dell'unità amministrativa territoriale in cui ha sede l'organo giurisdizionale dinanzi al quale si propone l'azione o si presenta la domanda.
Ordinanza d'urgenza n. 80/2013 relativa alle imposte di bollo sugli atti giudiziari — Allegato 2 (40 Kb)
Calcolatore delle imposte di bollo — Allegato 3 (43 Kb)
Il Tesoro dello Stato (Trezoreria Statului) partecipa direttamente al sistema di pagamento elettronico in Romania, esclusivamente per operazioni che comportano incassi e pagamenti in lei e solo sul territorio rumeno.
In qualità di partecipante diretto al sistema di pagamento elettronico in Romania, il Tesoro dello Stato procede al regolamento dei documenti di pagamento con cui gli enti pubblici e gli operatori economici dispongono pagamenti dai conti loro intestati e allo stesso tempo incassa gli importi versati dai pagatori tramite gli enti registrati nel sistema:
- ReGIS (per il regolamento degli ordini di pagamento di importo elevato gestiti dalla Banca nazionale di Romania, pubblicato sul sito web https://www.bnr.ro/) — anexa 4 lista ReGIS (431 Kb) e
- SENT (per il regolamento degli ordini di pagamento di importo ridotto — sistema gestito da TransFond, pubblicato sul sito web https://www.transfond.ro/ — anexa 5 lista Transfond (15 Kb)).
Se il pagatore effettua un pagamento dal proprio conto presso un istituto di credito all'estero, questo deve disporre di una banca corrispondente in Romania attraverso la quale è effettuato il regolamento dei relativi importi ed è necessario (come nel caso dei pagamenti effettuati da conti aperti presso istituti di credito in Romania) registrare le informazioni relative al beneficiario, ovvero obbligatoriamente l'IBAN del conto sul quale è effettuato il pagamento e il codice fiscale del beneficiario.
Consulenze e mandati di periti
Gli onorari dei periti sono percepiti in RON in contanti su conti di riscossione aperti presso sedi distaccate del comune di Bucarest a nome degli uffici peritali locali collegati ai tribunali distrettuali/al tribunale di Bucarest. Gli importi determinati dall'organo giurisdizionale a titolo di onorario dei periti sono riscossi tramite le unità CEC BANK SA nei giorni lavorativi e negli orari di lavoro stabiliti per queste ultime. Tale modalità di incasso è definita nella convenzione sui conti di liquidazione n. RU15/17.8.2006 (n. MJ 78627), prorogata dagli addenda n. 441/9.7.2014 e n. 838/5.11.2015. Elenco dei conti correnti bancari per il pagamento delle perizie — Allegato 6 (390 Kb)
Per quanto riguarda le cauzioni depositate a nome e a disposizione del tribunale, esse possono essere versate agli sportelli bancari oppure tramite bonifico bancario, indicando nell'ordine di pagamento tutti gli elementi necessari all'identificazione del tribunale (beneficiario della somma) e della causa per la quale occorre depositare la cauzione. Elenco dei conti correnti bancari per il pagamento delle cauzioni — Allegato 7 (568 Kb)
Ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il deposito o la registrazione di qualsiasi somma ai fini della partecipazione allo svolgimento, ai sensi della legge, dell'esecuzione forzata, o dell'ottenimento della sospensione dell'esecuzione, il versamento di somme con destinazione speciale nonché il deposito o la registrazione di somme rappresentanti i proventi dei beni oggetto dell'esecuzione o il prezzo risultante dalla vendita di tali beni, sono effettuati presso la CEC Bank — S.A., presso il Tesoro dello Stato o presso qualsiasi altro istituto di credito la cui attività consiste nella registrazione a disposizione dell'organo di esecuzione o dell'ufficiale giudiziario.
La prova del deposito o della registrazione di tali somme può essere fornita mediante ricevuta o qualsiasi altro documento autorizzato dalla legge.
Il rilascio di tali somme è effettuato agli aventi diritto o ai loro rappresentanti solo sulla base dell'ordinanza dell'ufficiale giudiziario o del tribunale di esecuzione, a seconda dei casi.
Si applicano pertanto le disposizioni dell'articolo 1057 e segg. relative alla cauzione giudiziaria.
Nel contempo, ai sensi dell'articolo 1057, comma 1, del medesimo atto legislativo, quando la legge prevede la costituzione di una garanzia, l'importo dovuto dalla parte a tale titolo è stabilito dal giudice conformemente alla legge e depositato presso il Tesoro pubblico, la CEC Bank — S.A. o qualsiasi altro istituto di credito che effettua tali operazioni, per conto di detta parte, a disposizione del tribunale o, se del caso, dell'ufficiale giudiziario.
Calcolatore cauzioni — Allegato 8 (47 Kb)
A livello di ogni sede distaccata e per il comune di Bucarest esiste un conto della CEC BANK SA sul quale sono versati gli onorari dei periti, intestato all'ufficio peritale locale (corrispondente al tribunale territoriale di competenza) e un conto di deposito per gli importi registrati a titolo di cauzione.
Le spese giudiziarie anticipate dallo Stato, nonché le ammende giudiziarie, penali e amministrative
Gli importi derivanti dalle spese giudiziarie anticipate dallo Stato a carico dei bilanci approvati dal ministero della Giustizia e dalla procura per lo svolgimento del procedimento penale, che sono a carico delle parti o degli altri partecipanti al processo, alle condizioni previste dal codice di procedura penale, nonché le ammende giudiziarie, costituiscono entrate del bilancio dello Stato e sono trasferite su un conto separato delle entrate dello Stato.
Queste possono essere versate alle agenzie dell'amministrazione fiscale nella cui giurisdizione si trova il domicilio fiscale del debitore, conformemente alla legge sull'esecuzione forzata dei debiti fiscali.
L'obbligo di pagare le spese giudiziarie allo Stato costituisce un credito fiscale. Il dispositivo della sentenza, che comporta l'obbligo di versare allo Stato le somme anticipate a carico del bilancio dello Stato, costituisce titolo esecutivo ed è immediatamente comunicato agli organi competenti.
Ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 207/2015 del codice di procedura tributaria
1. In caso di crediti fiscali gestiti dall'amministrazione fiscale centrale, per "domicilio fiscale" si intende:
a) per le persone fisiche, l'indirizzo presso il quale risiedono legalmente o l'indirizzo presso il quale risiedono effettivamente, se diverso dal loro luogo di residenza;
b) per le persone fisiche che esercitano attività economiche in modo indipendente o in qualità di liberi professionisti, il luogo di stabilimento o il luogo in cui è effettivamente esercitata l'attività principale;
c) per le persone giuridiche, la loro sede legale o il luogo in cui è esercitata la gestione amministrativa e la direzione effettiva degli affari, se queste non sono svolte presso la sede legale dichiarata;
d) per le associazioni e altri enti privi di personalità giuridica, la sede legale o il luogo in cui è effettivamente svolta l'attività principale.
Informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento
Non pertinente.