Il polo centrale per i servizi pubblici digitali in Austria è la piattaforma interistituzionale oesterreich.gv.at, nel contesto della quale i cittadini austriaci possono completare online procedure ufficiali selezionate e ottenere assistenza immediata e informazioni sulla pubblica amministrazione. La piattaforma è accessibile tramite PC o dispositivi mobili mediante l'app "Digitales Amt" (Ufficio digitale). I servizi pubblici digitali richiedono una firma tramite smartphone ("HandySignatur") come autenticazione e firma elettronica giuridicamente valida su internet (https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/e_government/4.html).
Le procedure online sono transazioni ufficiali e contatti con le autorità che possono essere effettuati per via elettronica. Le domande possono essere presentate utilizzando moduli elettronici che possono essere compilati su internet.
Anche se alcune procedure online non richiedono identificazione, altre procedure elettroniche sono gestite utilizzando firme tramite smartphone o una carta d'identità elettronica. La firma tramite smartphone trasforma lo smartphone in una carta d'identità elettronica che può essere utilizzata per firmare digitalmente le domande presentate alle autorità pubbliche.
Sul portale oesterreich.gv.at, procedure online sono disponibili nelle seguenti categorie:
- lavoro e pensioni;
- edilizia, alloggi e ambiente;
- istruzione e nuovi mezzi di comunicazione;
- atti e diritto;
- famiglia e partenariato;
- tempo libero e traffico stradale;
- sanità ed emergenze;
- giovani;
- vita in Austria;
- persone con disabilità;
- anziani;
- affari sociali;
- imposte e finanze.
Le varie categorie comprendono tanto procedure online a livello nazionale austriaco quanto quelle regionali. È possibile che le procedure regionali non siano offerte in tutti i comuni austriaci o in tutte le province austriache. Dato che l'Austria comprende più di 2 000 comuni, non è possibile valutare se tutti i servizi siano offerti online da tutte le autorità. Di conseguenza l'analisi si concentrerà sulle singole autorità e sarà indicato se sono state individuate autorità a livello di comuni che offrono o meno servizi online.
Finalità e ambito di applicazione:
in Austria, la parte di un procedimento civile può richiedere il patrocinio a spese dello Stato ("Verfahrenshilfe") se non è in grado di sostenerne le spese senza compromettere i propri mezzi finanziari al fine di mantenere un tenore di vita modesto. Il patrocinio a spese dello Stato copre le spese generali del procedimento, le spese relative all'assunzione di prove dinanzi all'organo giurisdizionale, le spese di un avvocato, se necessario, e altre spese. Laddove sia concesso, il patrocinio a spese dello Stato comprende anche una consulenza legale prima del processo nonché eventuali ricorsi. L'eventualità che sia concessa l'esenzione totale dei costi oppure solo un'esenzione parziale dipende dal reddito e dalla situazione patrimoniale privata del rispettivo richiedente. Inoltre la domanda o la difesa giuridica prevista non deve apparire manifestamente pretestuosa o priva di fondamento (articoli 63-73 del codice di procedura civile ("Zivilprozessordnung"), gazzetta federale 113/1895, modificata da ultimo dalla gazzetta federale I 77/2023).
Per quanto riguarda i procedimenti penali, l'imputato può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui non sia in grado di sostenere integralmente le spese di difesa senza compromettere il mantenimento di condizioni di vita semplici da parte dell'imputato e della sua famiglia, così come nel caso e nella misura in cui ciò sia necessario nell'interesse della giustizia, in particolare nell'interesse di una difesa adeguata. Se tali requisiti sono soddisfatti, è possibile richiedere un difensore nel contesto del patrocinio a spese dello Stato ("Verfahrenshilfeverteidiger") (articolo 61, secondo comma, del codice di procedura penale ["Strafprozessordnung"], gazzetta federale 631/1975, modificata da ultimo dalla gazzetta federale I 223/2022).
L'Austria offre la possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili interamente online tramite la piattaforma https://justizonline.gv.at/jop/web/formulare/kategorie/4.
Autorità competente:
il servizio online è offerto dal ministero federale della Giustizia. La decisione in merito alla concessione o meno del patrocinio a spese dello Stato spetta al rispettivo organo giurisdizionale competente (articolo 65, primo comma, del codice di procedura civile).
Condizioni di accesso:
- requisiti di ammissibilità:
il patrocinio a spese dello Stato è concesso ad una parte, integralmente o parzialmente, nella misura in cui la stessa non sia in grado di sostenere le spese del procedimento, fatti salvi gli alimenti necessari, e la domanda o la difesa giuridica prevista non appaia manifestamente pretestuosa o priva di fondamento (articolo 63, primo comma, del codice di procedura civile);
- requisiti in materia di identificazione e autenticazione:
il processo di autenticazione richiede l'uso di un account "Bürgerkarten/ID Austria" relativo alla carta d'identità elettronica. Un tale account consente di verificare l'identità del richiedente per il successivo procedimento;
- documenti da fornire:
il richiedente deve presentare una dichiarazione, emessa non più di quattro settimane prima, relativa al patrimonio, al reddito e alla situazione familiare (estratto patrimoniale) del richiedente, unitamente a documenti comprovanti tale estratto patrimoniale. L'estratto patrimoniale indica inoltre, in particolare, tutti gli oneri e le obbligazioni alimentari correnti (articolo 66, primo comma, del codice di procedura civile).
Effetti giuridici di documenti elettronici:
n.a.
Possibilità di completare la procedura interamente online:
sì (in caso di patrocinio a spese dello Stato in relazione a procedimenti civili).
Costo:
il servizio è gratuito.
Link:
Patrocinio a spese dello Stato - Austria
https://www.justiz.gv.at/home/service/verfahrenshilfe.960.de.html
Finalità e ambito di applicazione:
in Austria le domande di risarcimento possono essere presentate online tramite il modulo generale disponibile su JustizOnline.
Se il danno è stato causato da un reato, il richiedente può avvalersi del diritto di partecipare al procedimento penale in qualità di parte privata ("Privatbeteiligter"). A tal fine è necessario prestare una dichiarazione presso la polizia giudiziaria, il pubblico ministero o l'organo giurisdizionale e ciò consente la possibilità di chiedere un risarcimento privato senza sostenere il rischio di costi nel contesto di un procedimento civile. Qualora il pubblico ministero richieda il non luogo a procedere, la parte privata può comunque tentare di avviare un processo dinanzi all'organo giurisdizionale in qualità di accusatore sussidiario ("Subsidiärankläger"). Nel caso in cui l'organo giurisdizionale non conceda alcun risarcimento o conceda un risarcimento troppo esiguo, il richiedente è comunque libero di avviare un procedimento civile (articoli 67, 72 e 372 dello "Strafprozessordnung").
Autorità competente:
l'autorità competente varia a seconda dell'azione che ha causato il danno.
Condizioni di accesso:
- requisiti di ammissibilità:
al fine di richiedere un risarcimento, una persona deve aver subito un danno prima della presentazione della richiesta;
- requisiti in materia di identificazione e autenticazione:
n.a.;
- documenti da fornire:
foto dei danni, perizie, fatture, stime dei costi e altri documenti relativi al danno.
Effetti giuridici di documenti elettronici:
n.a.
Possibilità di completare la procedura interamente online:
no.
Costo:
se la domanda è presentata da una parte privata coinvolta in un procedimento penale, non sono addebitate spese e non vi è alcun rischio di dover sostenere costi. I costi possono sorgere se la parte privata agisce in qualità di accusatore sussidiario (articolo 390, primo comma, dello "Strafprozessordnung").
Se il richiedente avvia un procedimento civile e ottiene un risarcimento integrale, in linea di principio il convenuto deve sostenere le spese del procedimento (articolo 41, primo comma, del "Zivilprozessordnung").
Link:
Richiesta di risarcimento all'autore del reato - Austria
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/zivilrecht/1/Seite.1010180.html
Finalità e ambito di applicazione:
la pagina web https://justizonline.gv.at/jop/web/formulare offre una serie di argomenti giuridici con la possibilità di avviare la rispettiva causa civile interamente online.
Su tale pagina web l'utente deve cercare la propria questione giuridica pertinente (ad esempio procedure di insolvenza, patrocinio a spese dello Stato, fascicoli per la ricezione di pagamenti, ecc.). Una volta scelta la questione pertinente, l'utente può ottenere informazioni su tale argomento giuridico, ma è anche possibile verificare se è possibile un avvio del procedimento pertinente integralmente online. In quest'ultimo caso il modulo corrispondente è indicato con il simbolo "@" su uno sfondo di colore blu.
Se l'utente decide di scegliere tale mezzo per avviare un procedimento giudiziario, deve fare semplicemente clic sul modulo e sarà rinviato alla piattaforma di autenticazione. L'applicazione guiderà quindi l'utente nel corso dell'intero processo. È importante osservare che ciò non rende digitale l'intero procedimento ulteriore; infatti, la parte attrice dovrà comunque recarsi di persona presso l'organo giurisdizionale o dovrà comunque essere rappresentata in modo legittimo.
Nel caso in cui l'argomento giuridico richiesto non sia disponibile per un avvio integralmente online, sulla pagina web figurerà un simbolo di una lettera su uno sfondo giallo accanto al modulo. Ciò significa che il modulo deve essere inviato per posta convenzionale all'autorità competente. In tal caso la pagina web offre, nella maggior parte dei casi, la possibilità di compilare le informazioni in formato digitale. Alla fine, la parte attrice è tenuta a stampare il documento finale e a inviarlo tramite posta convenzionale all'organo giurisdizionale o all'autorità in questione.
Autorità competente:
il ministero federale della Giustizia è competente per il servizio web stesso, ma se una causa è avviata tramite la piattaforma, il procedimento in sé è di competenza dell'organo giurisdizionale o dell'autorità corrispondente.
Condizioni di accesso:
- requisiti di ammissibilità:
per avviare un procedimento giudiziario online non è richiesto il soddisfacimento di requisiti specifici. Se una persona è soggetta a tutela legale, nella maggior parte dei casi è necessaria un'approvazione;
- requisiti in materia di identificazione e autenticazione:
il processo di autenticazione richiede l'uso di un account "Bürgerkarten/ID Austria" relativo alla carta d'identità elettronica. Un tale account agevola la verifica dell'identità del richiedente per il successivo procedimento;
- documenti da fornire:
i documenti richiesti variano a seconda del tipo di azione legale che l'utente intende avviare.
Effetti giuridici di documenti elettronici:
n.a.
Possibilità di completare la procedura interamente online:
a seconda dell'argomento giuridico, può essere o meno possibile avviare una procedura online. Le informazioni pertinenti sono disponibili all'indirizzo: https://justizonline.gv.at/jop/web/formulare. Ad esempio le domande di recupero crediti ("Mahnklagen") (nelle cause in cui è richiesto il pagamento di una somma di denaro non superiore a 75 000 EUR) possono essere presentate online (https://justizonline.gv.at/jop/web/formulare/kategorie/5).
Costo:
il servizio è gratuito, ma possono comunque applicarsi spese processuali.
Link:
Finalità e ambito di applicazione:
dal 1º gennaio 2020 le persone che vivono in Austria hanno il diritto di ricevere atti ufficiali dalle autorità e dagli organi giurisdizionali per via elettronica se la materia in questione è soggetta al diritto federale (articolo 1a, primo comma, legge sull'e-government "E-Government Gesetz", gazzetta federale I 10/2004, modificata da ultimo dalla gazzetta federale I 169/2020).
Attraverso la piattaforma oesterreich.gv.at o l'applicazione mobile "Mobiles Amt" è possibile registrare un indirizzo di posta elettronica. Tale indirizzo sarà utilizzato dall'organo giurisdizionale o dall'autorità corrispondente per la notificazione e la comunicazione digitale di documenti futuri.
Le imprese sono tenute a partecipare al sistema di servizi elettronici in caso di superamento di una determinata soglia di entrate (articolo 1b dell'"E-Government Gesetz").
Autorità competente:
per l'attuazione del sistema di notificazione e comunicazione elettronica all'interno della rispettiva autorità, ciascun ministero è competente nell'ambito delle proprie attività (articolo 28 dell'"E-Government Gesetz").
Condizioni di accesso:
- requisiti di ammissibilità:
non è richiesto il soddisfacimento di requisiti specifici;
- requisiti in materia di identificazione e autenticazione:
il processo di autenticazione richiede l'uso di un account "Bürgerkarten/ID Austria" relativo alla carta d'identità elettronica. Tramite tale account viene verificata l'identità del richiedente e si può attivare l'indirizzo di posta elettronica scelto;
- documenti da fornire:
non sono necessari documenti.
Effetti giuridici di documenti elettronici:
i documenti elettronici saranno trattati allo stesso modo dei documenti cartacei, dato che sono firmati con una firma elettronica qualificata ("Amtssignatur") dell'autorità emittente.
Possibilità di completare la procedura interamente online:
sì (esclusi i documenti per i quali è obbligatoria la notificazione o comunicazione di persona).
Costo:
il servizio è gratuito.
Link:
Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Austria
https://www.bmdw.gv.at/Services/ElektronischeZustellung/eZustellung-B%C3%BCrger.html
https://www.bmdw.gv.at/Services/ElektronischeZustellung/Anmeldung-zur-elektronischen-Zustellung.html
Finalità e ambito di applicazione:
l'Austria offre due piattaforme online per le aste giudiziarie.
La pagina web https://www.justiz-auktion.de/ offre un'ampia gamma di beni mobili diversi. Su tale piattaforma gli organi giurisdizionali, gli uffici dei pubblici ministeri, i liquidatori e gli ufficiali giudiziari offrono beni pignorati o confiscati o oggetto di una procedura di pignoramento o di realizzazione nell'ambito di una procedura concorsuale. La piattaforma opera in collaborazione con le omologhe autorità tedesche al fine di offrire all'utente aste da entrambi i paesi.
Sulla pagina web https://edikte.justiz.gv.at/edikte/edikthome.nsf è possibile effettuare ricerche attraverso avvisi riguardanti procedure concorsuali e aste di pignoramento in corso e previste. A differenza della prima piattaforma, all'interno di questo sito non è possibile alcuna partecipazione diretta.
Informazioni specifiche sono fornite sulla pagina web relativa alle aste giudiziarie in Austria.
Autorità competente:
per le aste giudiziarie, solitamente l'autorità competente è il tribunale distrettuale ("Bezirksgericht") (articolo 3 della legge austriaca sull'esecuzione "Exekutionsordnung").
Condizioni di accesso:
- requisiti di ammissibilità:
per partecipare ai servizi offerti, una persona deve essere giuridicamente in grado di svolgere attività commerciali oppure agire con il consenso del tutore legale incaricato. Per accedere ai portali è necessario disporre di un account utente che può essere creato sulla pagina web pertinente;
- requisiti in materia di identificazione e autenticazione:
dopo la registrazione l'utente riceverà un messaggio di conferma tramite posta elettronica. Non vengono realizzate altre misure di identificazione;
- documenti da fornire:
non sono necessari documenti.
Effetti giuridici di documenti elettronici:
n.a.
Possibilità di completare la procedura interamente online:
sì.
Costo:
il servizio è gratuito.
Link:
Finalità e ambito di applicazione:
in Austria la legge sulla mediazione in materia civile ("Zivilrechts-Mediations-Gesetz" gazzetta federale I 29/2003, modificata da ultimo dalla gazzetta federale I 246/2021) offre orientamenti, definizioni e norme in materia di formazione per quanto concerne il processo di mediazione e la professione di mediatore. Informazioni su questo argomento sono disponibili qui.
Il ministero federale della Giustizia offre uno strumento di ricerca online per effettuare ricerche tra tutti i mediatori registrati in Austria.
Finora non sono entrate in vigore norme specifiche che promuovano un servizio di mediazione online o elettronico.
Autorità competente:
la "Zivilrechts-Mediations-Gesetz" è una legge federale. Per norme più dettagliate concernenti la formazione per diventare un mediatore riconosciuto, il ministero federale della Giustizia è autorizzato a adottare ulteriori regolamenti (articolo 29, primo comma, della "Zivilrechts-Mediations-Gesetz").
Condizioni di accesso:
- requisiti di ammissibilità: n.a.
- requisiti in materia di identificazione e autenticazione: n.a.
- documenti da fornire: n.a.
Effetti giuridici di documenti elettronici:
n.a.
Possibilità di completare la procedura interamente online:
n.a.
Costo:
il costo della mediazione non è stabilito per legge ed è soggetto al mercato. Se un servizio di mediazione è richiesto in relazione a conflitti in materia di rapporti di famiglia, in determinate circostanze è possibile beneficiare di un programma di sostegno fornito dall'Ufficio del Cancelliere federale ("Bundeskanzleramt"). Per maggiori informazioni consultare il sito https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/begleitung-beratung-hilfe/trennung-und-scheidung/mediation-fuer-trennung-und-scheidung.html.
Link:
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/scheidung/Seite.100800.html
Finalità e ambito di applicazione:
informazioni sulle società
In Austria la fonte pubblica principale di informazioni sulle società è il registro delle imprese ("Firmenbuch"). Contiene informazioni sulle imprese registrate, tra cui: la denominazione/ragione sociale della società, la sede legale, le persone autorizzate a rappresentarla, la forma giuridica della società e, se necessario, il capitale sociale. Il registro è suddiviso nel registro principale ("Hauptbuch"), che contiene le informazioni di cui sopra, e l'archivio documenti ("Urkundensammlung"), che è una raccolta di tutti i materiali attestanti la legittimità delle iscrizioni nel registro (articoli 1 e 3 e articolo 12, primo comma, della legge sul registro delle imprese "Firmenbuchgesetz", gazzetta federale I 10/1991, modificata da ultimo dalla gazzetta federale I 104/2019).
L'accesso al registro è aperto a tutti (articolo 34, primo comma, "Firmenbuchgesetz"). È possibile ottenere le informazioni recandosi di persona presso un organo giurisdizionale competente, ma anche tramite un fornitore privato online autorizzato dal ministero federale della Giustizia.
Al seguente link è possibile trovare diversi fornitori online che offrono accesso digitale al registro delle imprese: https://www.usp.gv.at/laufender-betrieb/firmenbuch/firmenbuchabfrage.html
Il ministero federale della Giustizia offre inoltre un servizio online che consente di ottenere gratuitamente informazioni di base sulle società registrate sul sito: https://justizonline.gv.at/jop/web/firmenbuchabfrage.
Creazione di un'impresa online
In Austria è possibile costituire una società a responsabilità limitata unipersonale ("Einpersonen-GmbH") o una impresa individuale ("Einzelunternehmen") interamente online utilizzando la domanda presente sul sito: https://www.usp.gv.at/gruendung/elektronische-gruendung.html.
Per altri tipi di società, che richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese, non è disponibile alcuna domanda di questo tipo, ma in ragione della legge sulla costituzione notarile elettronica ("Elektronische Notariatsform-Gründungsgesetz", gazzetta federale I 71/2018) è possibile effettuare l'autenticazione notarile obbligatoria non soltanto in presenza ma anche tramite videoconferenza. Ciò consente ai futuri fondatori di società di eseguire il processo senza dover recarsi di persona presso un ufficio notarile o un'autorità.
Nella pratica, il processo di costituzione di una società consiste in vari atti e procedure legali e spetta sempre al fondatore stabilire se l'avvio interamente online di un'impresa costituisca il modo migliore per procedere. Il ministero federale per la Digitalizzazione e dell'economia ("Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort") offre tramite la piattaforma https://www.usp.gv.at/gruendung.html un punto di accesso unico a tutti gli aspetti giuridici e procedurali pertinenti relativi alla costituzione di una società.
Autorità competente:
l'organo giurisdizionale competente per il registro delle imprese dipende dall'ubicazione attuale o prevista dell'impresa. La seguente pagina web offre una panoramica degli organi giurisdizionali competenti in Austria.
Condizioni di accesso:
- requisiti di ammissibilità:
per la ricerca di soggetti commerciali nel registro delle imprese non sono indicati requisiti specifici.
Per utilizzare la piattaforma online per la costituzione di un'impresa devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- capacità di agire: compimento del 18º anno di vita e assenza di un tutore legale;
- cittadinanza di uno Stato membro dell'UE, del SEE o della Svizzera oppure esistenza di un permesso di soggiorno;
- residenza in Austria, nell'Ue/nel SEE o in Svizzera.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.usp.gv.at/gruendung/elektronische-gruendung.html
- requisiti in materia di identificazione e autenticazione:
il processo di identificazione online per la ricerca nel registro delle imprese varia a seconda del rispettivo fornitore privato. Per utilizzare il servizio online per la costituzione di un'impresa, è obbligatoria la firma tramite smartphone ("HandySignatur"). Non sono previste altre modalità di verifica dell'identità;
- documenti da fornire:
non sono necessari documenti specifici, ma se l'utente desidera costituire una società a responsabilità limitata, è richiesta la conferma della banca in merito al deposito del capitale sociale richiesto.
Effetti giuridici di documenti elettronici:
n.a.
Possibilità di completare la procedura interamente online:
sì.
Costo:
il costo di una copia di una ricerca in presenza nel registro delle imprese presso l'organo giurisdizionale competente è pari a 15,00 EUR. Qualora tale documento sia ottenuto per via elettronica, i diritti riscossi possono variare a seconda del fornitore, ma oscillano tra 1,17 EUR e 6,30 EUR a seconda delle informazioni richieste. Un elenco completo dei diritti riscossi per i servizi online può essere ottenuto all'indirizzo: https://www.usp.gv.at/laufender-betrieb/firmenbuch/firmenbuchabfrage.html
La piattaforma dei servizi per la creazione di un'impresa è sostanzialmente gratuita, ma l'utente deve considerare che nell'ambito del processo di costituzione possono essere applicati costi esterni. Le seguenti pagine web forniscono informazioni dettagliate sui due possibili tipi di società che si possono costituire nell'ambito del servizio di costituzione online.
Impresa individuale ("Einzelunternehmen")
https://www.usp.gv.at/gruendung/gruendungsfahrplan-einzelunternehmen.html
Società a responsabilità limitata unipersonale ("Einpersonen-GmbH")
https://www.usp.gv.at/gruendung/gruendungsfahrplan-gesellschaften.html
Link:
https://www.usp.gv.at/laufender-betrieb/firmenbuch/firmenbuchabfrage.html
https://www.usp.gv.at/gruendung.html
https://www.usp.gv.at/gruendung/gruendungsfahrplan-gesellschaften/eintragung-firmenbuch.html
https://www.usp.gv.at/gruendung/elektronische-gruendung.html
https://www.usp.gv.at/laufender-betrieb/firmenbuch/firmenbuchabfrage.html