Il portale e-Građani (e-Citizens nella versione inglese del sito) è un luogo in cui tutti i servizi pubblici possibili sono prestati online. Se l'utente è un cittadino dell'UE o un cittadino di un paese terzo che possiede le credenziali di uno Stato membro dell'UE, può utilizzare il portale e-Citizens come fanno i cittadini croati. I cittadini stranieri provenienti da paesi terzi che non dispongono di credenziali provenienti da alcun paese dell'UE non possono utilizzare i servizi nella Repubblica di Croazia. Al fine di utilizzare i servizi nella Repubblica di Croazia è necessario disporre di un OIB (Osobni identifikacijski broj – numero di identificazione personale) e, per i cittadini dell'UE, di una credenziale riconosciuta da tutti gli Stati membri dell'UE per l'identificazione elettronica transfrontaliera. Un cittadino straniero cui è stato assegnato un OIB in Croazia può utilizzare i servizi elettronici offerti nel paese.
Come accedere al portale e-Citizens?
Gli utenti possono accedere al portale e-Citizens utilizzando le loro credenziali, ossia i mezzi tramite i quali confermano la loro identità elettronica. Se l'utente utilizza servizi di internet banking, è un dipendente di un istituto sanitario o di un istituto di istruzione superiore, è uno studente o di un utente di un certificato aziendale, dispone già di credenziali valide (ePASS con nome utente e password, mToken o carta d'identità) e può utilizzare il portale e-Citizens.
In che modo i livelli di sicurezza incidono sull'uso del portale?
I servizi pubblici elettronici sono divisi per livelli di sicurezza.
Per accedere ai servizi del portale e-Citizens l'utente deve necessariamente disporre di un OIB e poter richiedere credenziali sulla base di tale OIB. Le credenziali possono essere richieste per il primo, il secondo o il terzo livello (indipendentemente dal fatto che si tratti di credenziali governative o private, ad esempio ePASS, token OBZ, token Zaba, mToken, Certilia personale, certificato personale Fina, ecc.).
Che cosa succede se l'utente non dispone di credenziali?
Se l'utente non dispone di credenziali, deve richiederne il rilascio al soggetto emittente delle credenziali in questione. Nella Repubblica di Croazia vi sono 27 credenziali che offrono livelli di sicurezza diversi.
L'elenco delle credenziali accettate nella Repubblica di Croazia è disponibile all'indirizzo: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792.
Il sistema e-Citizens è accessibile via web o tramite applicazione iPhone o Android.
In Croazia non sono disponibili servizi online relativi alla presentazione di una domanda di patrocinio a spese dello Stato. Maggiori informazioni sulle modalità per ottenere il patrocinio a spese dello Stato in Croazia sono disponibili qui e sulle pagine della rete giudiziaria europea (RGE) del portale europeo della giustizia elettronica.
In Croazia non sono disponibili servizi online relativi al risarcimento. Maggiori informazioni sulle modalità per ottenere un risarcimento in Croazia sono disponibili qui e sulle pagine della rete giudiziaria europea (RGE) del portale europeo della giustizia elettronica.
Finalità e ambito di applicazione: i cittadini possono avviare un procedimento civile online attraverso un servizio fornito dal ministero della Giustizia e dell'amministrazione.
Autorità competente: ministero della Giustizia e dell'amministrazione.
Condizioni di accesso:
- requisiti di ammissibilità: chiunque possa accedere al portale e-Citizens (e-Građani)/al portale di comunicazione elettronica (e-Komunikacije): tutti i cittadini croati; i cittadini dell'UE/del SEE residenti in Croazia; i cittadini di paesi terzi residenti in Croazia; i nomadi digitali; i cittadini dell'UE attraverso il polo di cooperazione transfrontaliera;
- requisiti in materia di identificazione e autenticazione: i servizi sono accessibili tramite il sistema NIAS (identificazione tramite OIB). Per accedere al servizio in questione e utilizzarlo, l'utente deve: disporre di un account e-Citizens e richiedere una credenziale elettronica NIAS con un livello di sicurezza significativo (2) o superiore (un elenco di credenziali accettate è disponibile all'indirizzo https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792); disporre dell'apposito certificato di firma;
- documenti da fornire: nessuno.
Effetti giuridici di documenti elettronici: n.a.
Possibilità di completare la procedura interamente online: sì.
Costo: gratuito.
Link:
https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/ - portale dedicato alla comunicazione elettronica (e-Komunikacije).
Maggiori informazioni sulle modalità per avviare un procedimento civile online in Croazia sono disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica:
Come avviare un'azione legale - Croazia
Gestione online delle cause e comunicazione elettronica con gli uffici giudiziari
Finalità e ambito di applicazione: tutti gli atti del fascicolo giudiziario (decisioni e atti presentati) possono essere trasmessi dall'organo giurisdizionale alle parti registrate nel portale e-Komunikacije tramite il portale stesso.
Autorità competente: ministero della Giustizia e dell'amministrazione.
Condizioni di accesso:
- requisiti di ammissibilità: chiunque possa accedere al portale e-Citizens (e-Građani) o disponga di un account sul portale di comunicazione elettronica (e-Komunikacije);
- requisiti in materia di identificazione e autenticazione: accesso ai servizi tramite il sistema NIAS (identificazione tramite OIB);
- documenti da fornire: nessuno.
Effetti giuridici di documenti elettronici: una volta ricevuto e approvato, il consenso consente:
alle autorità giudiziarie di trasmettere per via elettronica notificazioni o comunicazioni, ricevute e citazioni.
Possibilità di completare la procedura interamente online: sì.
Costo: gratuito.
Link: https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/ - portale dedicato alla comunicazione elettronica (e-Komunikacije).
Maggiori informazioni sono disponibili sulle pagine della RGE del portale europeo della giustizia elettronica: Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici - Croazia
Finalità e ambito di applicazione: il servizio dedicato alle aste elettroniche e-Dražba (e-Auction nella versione inglese) è il servizio di Fina che consente di partecipare ad aste pubbliche elettroniche per la vendita di beni immobili e mobili nel contesto di procedimenti di esecuzione, procedure concorsuali e procedimenti in materia di assicurazioni.
Autorità competente: Agenzia finanziaria - FINA.
Condizioni di accesso:
- requisiti di ammissibilità: cittadini dell'UE;
- requisiti in materia di identificazione e autenticazione: accesso ai servizi tramite il sistema NIAS (identificazione OIB) (e-Citizens), firma elettronica;
- documenti da fornire:
- certificato digitale valido che confermi l'identità dell'offerente e certificato che consenta l'applicazione della firma elettronica avanzata all'offerta di tale persona;
- modulo di domanda di partecipazione all'asta pubblica elettronica in questione.
Effetti giuridici di documenti elettronici: n.a.
Possibilità di completare la procedura interamente online: sì.
Costo: il servizio è gratuito.
Link: modulo di domanda.
Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione ad aste giudiziarie in Croazia sono disponibili all'indirizzo:
- https://www.fina.hr/documents/168187/633054/Brosura+PONIP+2021_engl.pdf/6266d9cc-9f23-312c-f94b-4e2a8b782d15?t=1620390940125
- https://www.fina.hr/documents/168187/633054/Faq.pdf/ee9fa2a1-6c30-05ef-336a-8186a4e7e045?t=1639648939551
- https://www.fina.hr/web/fina-en/search?p_p_id=net_croz_liferay7_sitesearch_web_portlet_searchresult_SearchResultPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view
- aste giudiziarie - Croazia.
Mediazione giudiziale ed extragiudiziale
La mediazione è ammessa in tutte le giurisdizioni ordinarie e speciali di primo e secondo grado (tribunali municipali, di contea e commerciali e l'Alta Corte commerciale), in tutte le fasi dei procedimenti e, quindi, per la durata dei procedimenti di appello. La mediazione è condotta esclusivamente da un giudice dell'organo giurisdizionale interessato che è in possesso di una formazione specifica nel campo della mediazione ed è iscritto nell'elenco dei giudici mediatori stilato dal presidente dell'organo giurisdizionale sulla base di un'attribuzione annuale degli incarichi. Un giudice mediatore non può mai condurre una mediazione in un procedimento nel quale riveste il ruolo di giudice.
Per molti anni la mediazione extragiudiziale è stata condotta dai centri di mediazione istituiti presso la Camera croata dell'economia, la Camera croata del commercio e dell'artigianato, l'Associazione croata di mediazione, l'Ordine degli avvocati croati, l'Ufficio croato per le assicurazioni e l'Ufficio per il partenariato sociale del governo della Repubblica di Croazia. Tuttavia la mediazione può essere condotta anche da mediatori scelti al di fuori dei centri citati.
A norma della legge sulla risoluzione amichevole delle controversie (gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 67/2023), dell'ordinanza sugli enti di mediazione (gazzetta ufficiale n. 100/23) e dell'ordinanza sul registro dei mediatori (gazzetta ufficiale n. 100/23), il Centro per la risoluzione amichevole delle controversie gestisce il registro dei mediatori e il registro degli enti di mediazione. L'articolo 8 stabilisce che la mediazione può essere svolta soltanto da un mediatore iscritto nel registro dei mediatori e che abbia ottenuto un certificato da un ente di mediazione accreditato attestante il completamento della formazione di base prevista per un mediatore.
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie
Il ministero della Giustizia ha istituito e nominato la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie; ne fanno parte rappresentanti degli organi giurisdizionali, dell'Ufficio del pubblico ministero, dell'Ufficio per il partenariato sociale del governo della Repubblica di Croazia, della Camera croata dell'economia, dell'Associazione croata dei datori di lavoro, della Camera croata del commercio e dell'artigianato e del ministero della Giustizia.
La Commissione ha il compito di vigilare sull'andamento della risoluzione alternativa di controversie e sull'attuazione dei programmi esistenti e di proporre misure volte a promuovere l'elaborazione di modalità alternative per la risoluzione delle controversie. Inoltre la Commissione ha il compito di esprimere pareri e fornire risposte a domande che rientrano nel suo ambito di competenza.
Nella riunione della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie del 26 novembre 2009 è stato adottato un codice etico per i mediatori.
Quadro legislativo
La mediazione, in quanto strumento per la risoluzione di controversie, è stata disciplinata per la prima volta da una norma speciale, la legge sulla mediazione (NN n. 163/03, entrata in vigore il 24 ottobre 2003), che ha integrato alcuni dei principi guida contenuti nella raccomandazione del Consiglio d'Europa relativa alla mediazione in materia civile e commerciale e il cosiddetto libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale dell'Unione europea. La legge sulla mediazione è stata modificata nel 2009 e, all'inizio del 2011, è stata approvata una nuova legge sulla mediazione (NN n. 18/11), che è entrata pienamente in vigore alla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
Nel 2023 è stata adottata una nuova legge sulla risoluzione amichevole delle controversie (gazzetta ufficiale n. 67/2023).
Tale legge è stata preparata in modo tale da preservare, mantenere e migliorare ulteriormente le soluzioni di qualità esistenti, prescrivendo nel contempo soluzioni nuove.
La legge stabilisce il proprio ambito di applicazione in un modo nuovo, stabilendo all'articolo 1, paragrafo 1, che essa disciplina la risoluzione amichevole delle controversie in materia civile, commerciale, del lavoro, familiare, amministrativa e di altro tipo relative a diritti di cui le parti possono disporre liberamente. In tal modo, oltre all'introduzione della mediazione volontaria nelle controversie amministrative, il settore della risoluzione amichevole delle controversie è definito in senso lato, dato che comprende la mediazione, i negoziati giuridicamente regolamentati e altre soluzioni alternative di risoluzione delle controversie.
L'articolo 9 della legge prevede l'obbligo di tentare una composizione amichevole della controversia prima di intentare un'azione legale nell'ambito di un procedimento civile per il risarcimento di danni, fatta eccezione per i procedimenti per il risarcimento di danni derivanti da un rapporto di lavoro. Se le parti non cercano di risolvere la controversia in via amichevole, l'organo giurisdizionale rinvia le parti a una riunione informativa sulla mediazione (articolo 10). Durante la riunione informativa, il mediatore non conduce alcuna mediazione. La finalità della riunione informativa è infatti quella di illustrare alle parti tutti i vantaggi della mediazione, incoraggiarle a instaurare una comunicazione che non si era attivata spontaneamente prima dell'avvio del procedimento, invitarle a risolvere amichevolmente la controversia e a partecipare alla mediazione nonché a circoscrivere le questioni oggetto di controversia che dovranno essere decise nel contesto di un procedimento civile qualora il tentativo di composizione amichevole non abbia esito positivo. Qualora le parti optino volontariamente per la mediazione in seguito alla riunione di informazione, l'iter di mediazione deve essere completato entro 60 giorni.
L'obbligo di cercare di risolvere amichevolmente le controversie prima dell'avvio di un contenzioso civile per il risarcimento di danni non impedisce alle parti di esercitare il loro diritto di accesso all'azione legale. L'organo giurisdizionale non respingerà la domanda qualora le parti non abbiamo cercato di risolvere la controversia in via amichevole prima di avviare un contenzioso.
Le spese di mediazione e della riunione informativa sono stabilite all'articolo 26. Il primo comma di tale disposizione prevede che, salvo diverso accordo tra le parti, ciascuna di esse sostenga le proprie spese e che le spese della mediazione e della riunione informativa siano poste a carico delle parti in uguale misura, ossia secondo una legge speciale o le norme degli enti di mediazione. Al secondo comma, è previsto espressamente che le spese della riunione informativa e della mediazione che non è stata finalizzata con la conclusione di un accordo transattivo siano incluse nelle spese di contenzioso.
Dato che l'articolo 3, primo comma, prevede che la legge in questione miri a creare le condizioni per una composizione amichevole delle controversie, ad evitare l'avvio inutile di procedimenti giudiziari e a garantire un rapporto equilibrato tra la risoluzione amichevole delle controversie e i procedimenti giudiziari, e dato che al secondo comma di tale articolo è altresì previsto che, al fine di conseguire la finalità della legge in questione, saranno incoraggiati il ricorso a procedure per la risoluzione amichevole delle controversie e la formazione dei mediatori, e che le informazioni relative a tali procedure, comprese quelle sugli enti e sui mediatori, saranno pubblicate tramite mezzi di comunicazione pubblica, elettronici e su altri mezzi di comunicazione, sia istituito il Centro per la risoluzione amichevole delle controversie (di seguito: il Centro).
La legge in questione disciplina l'istituzione del Centro e ne definisce i compiti. L'articolo 6, primo comma, stabilisce che, ai fini del conseguimento dell'obiettivo della legge in questione, il Centro deve:
- incoraggiare lo sviluppo di una cultura della risoluzione amichevole delle controversie e il ricorso alle procedure stabilite dalla legge;
- concedere l'approvazione agli enti di mediazione e revocarla;
- concedere l'approvazione ai programmi di istruzione per determinati tipi di risoluzione amichevole delle controversie;
- condurre, in modo indipendente o in collaborazione con gli enti di mediazione, attività di formazione professionale e miglioramento dei mediatori;
- decidere in merito all'iscrizione di mediatori nel registro dei mediatori e alla radiazione degli stessi da detto registro;
- gestire il registro dei mediatori e il registro degli enti di mediazione e rilasciare certificati estratti dai registri;
- garantire una cooperazione efficace con le autorità giudiziarie e gli enti di mediazione;
- intervenire nell'assegnazione dei casi agli enti di mediazione;
- nominare, su richiesta delle parti, le persone che conducono la riunione informativa sulla mediazione e la mediazione stessa;
- condurre una riunione informativa sulla mediazione e la mediazione stessa quando un altro ente non è in grado di condurre una tale riunione o la mediazione stessa entro un termine ragionevole e a costi inferiori;
- rilasciare un certificato di tentativo di mediazione;
- raccogliere sistematicamente dati sulle procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- pubblicare informazioni sulla risoluzione pacifica delle controversie, sui mediatori e sugli enti di mediazione e aiutare le parti a scegliere il metodo appropriato di risoluzione delle controversie.
Oltre alla legge sulla risoluzione amichevole delle controversie, vi sono in parte altre leggi che disciplinano la materia nonché regolamenti di attuazione che ne garantiscono l'attuazione.
Procedimento di mediazione
Il procedimento di mediazione inizia con la presentazione di una proposta di una delle parti di una controversia e la sua accettazione da parte della controparte, oppure con la presentazione di una proposta comune di entrambe le parti per una risoluzione amichevole della controversia o con la presentazione di una proposta di un terzo (ad esempio il giudice di un procedimento giudiziario).
I mediatori sono persone singole ovvero più persone che conducono la mediazione sulla base di un accordo tra le parti. I mediatori devono avere una formazione specifica (le competenze e le abilità di un mediatore sono tra gli elementi essenziali di una mediazione efficace) e seguono una formazione professionale continua.
La mediazione deve essere condotta nelle modalità concordate dalle parti e il mediatore deve garantire la parità e l'equità di trattamento delle parti. Nel corso della mediazione il mediatore può incontrare ciascuna parte separatamente e, se non diversamente concordato dalle parti, può rivelare a una parte le informazioni e i dati ottenuti dalla controparte soltanto previa autorizzazione. Può inoltre partecipare alla redazione dell'accordo e formulare raccomandazioni sui suoi contenuti.
L'accordo concluso tramite la mediazione è vincolante per le parti che lo hanno sottoscritto. Se le parti hanno assunto determinati obblighi in virtù dell'accordo, devono adempierli tempestivamente. L'accordo concluso tramite la mediazione ha valore di titolo esecutivo se prevede l'obbligo di esecuzione, sul quale le parti possono trovare un compromesso, e se contiene una disposizione che autorizza l'applicazione diretta dell'accordo (clausola di esecutività).
Secondo la maggioranza degli esperti in questo settore, la mediazione consente di risolvere qualsiasi controversia relativa a diritti di cui le parti possono liberamente disporre; pertanto le parti in causa dovrebbero essere incoraggiate quasi sempre a risolvere le controversie in via amichevole. La mediazione è particolarmente adatta per le controversie tra imprese (controversie commerciali) e per quelle transfrontaliere (quando una delle parti ha il domicilio o risiede abitualmente in uno Stato membro dell'UE) in materia civile e commerciale. A tale riguardo va rilevato che le controversie transfrontaliere non comprendono i procedimenti amministrativi o i procedimenti relativi a dazi o imposte, né le controversie concernenti la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio del suo potere.
Finalità e ambito di applicazione: sono disponibili due servizi:
- e-Company è un servizio di HITRO.HR che consente la costituzione elettronica di una società a responsabilità limitata e di una società a responsabilità limitata semplice con conferimento del capitale sociale in contanti da qualsiasi ufficio notarile o HITRO.HR nella Repubblica di Croazia a uno qualsiasi dei tribunali commerciali entro 24 ore;
- e-Obrt – sito web online per la creazione di un'impresa artigiana.
Autorità competente:
tribunale commerciale (Trgovački sud) – creazione di impresa;
FINA – Agenzia finanziaria e registro delle imprese (Sudski registar) – accesso alle informazioni.
Condizioni di accesso:
- requisiti di ammissibilità: cittadini croati e stranieri;
- requisiti in materia di identificazione e autenticazione: carta d'identità o passaporto per la registrazione di un'impresa; nessun accesso alle informazioni sull'impresa;
- documenti da fornire:
registrazione di un'impresa:
i seguenti documenti devono essere muniti di autenticazione notarile:
- domanda di iscrizione nel registro delle imprese (modulo Po):
- atto costitutivo - contratto di società (firmato da tutti i fondatori) o dichiarazione sulla costituzione della società (nel caso in cui la società sia fondata da una sola persona);
- dichiarazione dei soci autorizzati a rappresentare la società in merito all'accettazione della nomina;
- decisione relativa alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione;
- firma dell'amministratore o firme dei membri del consiglio di amministrazione;
- firma dei membri del consiglio di sorveglianza (se la società dispone di un tale consiglio);
- decisione in merito alla nomina del procuratore della società e sua firma (nel caso in cui la società abbia un procuratore);
- decisione di determinazione della sede della società;
nessuno per l'accesso alle informazioni.
Effetti giuridici di documenti elettronici: n.a.
Possibilità di completare la procedura interamente online:
- registrazione di un'impresa:
in parte, è necessario effettuare una preparazione e un annuncio pubblico da parte di un notaio.
È possibile creare online un'impresa denominata "obrt" - https://e-obrt.gov.hr/.
Un'impresa artigiana (obrt) è una società che svolge in maniera autonoma e stabile attività economiche autorizzate ai sensi della legge. L'attività è svolta da persone fisiche al fine di conseguire un profitto, realizzato mediante la produzione, il commercio o la prestazione di servizi sul mercato.
- Accesso alle informazioni: sì.
Costo:
- l'accesso alle informazioni è gratuito.
- registrazione di un'impresa: il servizio è gratuito, ma: 1) il costo della certificazione dipende dall'importo del capitale sociale e si aggira in media sui 331,81 EUR. Tutti i documenti in lingua straniera devono essere tradotti da un interprete dell'organo giurisdizionale; 2) vi sono numerose agenzie che forniscono una guida durante l'intero processo di registrazione dell'impresa e addebitano almeno 100 EUR per il servizio. Può trattarsi di una buona opzione per gli stranieri per facilitare l'iter.
Link:
https://e-obrt.gov.hr/ - obrt (impresa artigiana);
https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1:98708455565 - prima fase, verifica della disponibilità della denominazione/ragione sociale dell'impresa;
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_06_58_1870.html — scelta dell'attività che l'impresa intende intraprendere;
https://www.virtualni-ured.net/registracija-tvrtke/item/284-osnivanje-tvrtke.html - una delle agenzie per la registrazione di un'impresa;
https://www.fina.hr/informacije-o-racunima-poslovnih-subjekata#pristup-podacima#pristup-podacima - informazioni sui conti dei soggetti commerciali;
https://www.fina.hr/documents/52450/130224/Zahtjev+za+uvid+u+JRR.pdf/6a0235f2-961d-eea7-f78f-63409f787645?t=1610693716143 – modulo di richiesta;
https://ospd.fina.hr/ - richiesta di presentazione di documentazione;
https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1 – accesso a informazioni sulle società commerciali pubbliche (javna trgovačka društva), sulle società in accomandita (komanditna društva), sui gruppi d'interesse economico (gospodarska interesna udruženja), sulle società per azioni (dionička društva), sulle società a responsabilità limitata (društva s ograničenom odgovornošću), sulle imprese individuali (trgovci pojedinci), sulle società europee (SE), sui gruppi europei di interesse economico (GEIE), sulle società cooperative europee (SCE), sulle istituzioni (ustanove), sulle comunità di istituzioni (zajednice ustanova), sulle cooperative (zadruge), sui sindacati di cooperative (savezi zadruga), su cooperative di credito (kreditne unije), su società a responsabilità limitata semplificate (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) e su altre persone giuridiche che devono essere registrate a norma di legge.
In Croazia non esistono servizi online relativi alla traduzione nel settore della giustizia.