I registri delle imprese nei paesi dell'UE

Rumunsko

Questa sezione fornisce una panoramica del registro del commercio rumeno, tenuto dal ministero della Giustizia — Ufficio nazionale del registro del commercio.

Autor obsahu
Rumunsko

I. Storia dell'istituzione del registro nazionale

Quando è stato istituito?

Il registro delle imprese è stato istituito nel 1990, ai sensi della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese.

Ai sensi del decreto d'urgenza del governo n. 129, del 10 ottobre 2002, che modifica la legge n. 26/1990 sul registro delle imprese e il decreto d'urgenza del governo n. 76/2001 concernente la semplificazione di talune formalità amministrative per la registrazione e l'autorizzazione delle operazioni effettuate dagli operatori, l' ufficio nazionale del registro delle imprese in Romania è un organismo pubblico dotato di personalità giuridica, sotto l'autorità del ministero della Giustizia. L'Ufficio è responsabile della tenuta, dell'organizzazione e della gestione del registro centrale informatizzato delle imprese.

Esistono diversi uffici del registro delle imprese sotto l'autorità dell'ufficio nazionale del registro delle imprese, a Bucarest e in ognuna delle 41 contee della Romania. Sono responsabili della tenuta, dell'organizzazione e della gestione dei registri commerciali locali.

Quando è stato digitalizzato?

Nella seconda metà del 2011 è stato lanciato un portale dedicato che fornisce nuovi servizi online alla comunità imprenditoriale e ad altre persone interessate.

Obiettivi dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese:

  • informare la comunità imprenditoriale, gli enti pubblici, i media e altre persone interessate in merito alle operazioni nel registro delle imprese;
  • ridurre il tempo necessario per accedere alle informazioni;
  • riduzione della congestione presso gli uffici del registro delle imprese;
  • ridurre il tempo necessario per presentare i documenti di registrazione al registro delle imprese;
  • semplificare le procedure per la registrazione dei professionisti, la fornitura di informazioni finanziarie e le richieste di informazioni e documenti;
  • fornire ai richiedenti online informazioni in tempo reale sui dati contenuti nel registro delle imprese.

Qual è l'attuale legislazione applicabile?

Legge n. 265/2022 sul registro delle imprese e recante modifica e integrazione di altri atti legislativi pertinenti per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Legge n. 31/1990

DECRETO D'URGENZA DEL GOVERNO N. 44/2008.

Legge n. 129/2019

Ordinanza n. 380/C/2024 del Ministro della Giustizia che approva la tariffa per il rilascio di informazioni e documenti nel registro delle imprese

Che informazioni fornisce il registro delle imprese?

Chi ha il diritto di accedere al registro?

L'accesso alle informazioni visualizzate sul sito dell'ONRC è gratuito per tutti gli interessati, 24 ore su 24. Il sito web https://www.onrc.ro/index.php/ro/ fornisce accesso a informazioni su:

  • moduli e documenti necessari per l'iscrizione dei registri nel registro delle imprese e nel registro centrale dei titolari effettivi;
  • i moduli richiesti e i mezzi per il rilascio dei certificati, come ottenere informazioni, copie/copie autenticate, duplicati;
  • informazioni generali per le persone interessate a svolgere determinate attività regolamentate, a seconda dei casi (professionisti, persone fisiche, persone giuridiche, enti e autorità pubblici, ecc.;
  • legislazione applicabile al registro delle imprese/al registro centrale dei titolari effettivi;
  • informazioni di interesse pubblico;
  • comunicazioni/comunicati stampa, eventi;
  • informazioni sul trattamento dei dati personali;
  • recapiti relativi a ONRC/ORCT (indirizzo del locale, e-mail, numero di telefono/fax).

Il sito web del registro delle imprese prevede quanto segue:

  1. documenti;
  2. informazione e servizi organizzati in sezioni e servizi;
  3. informazioni relative all'Ufficio nazionale del registro delle imprese e agli uffici del registro delle imprese presso i tribunali;
  4. varie informazioni pubbliche — accesso gratuito;
  5. moduli utilizzati dall'istituzione;
  6. le formalità per l'iscrizione dei registri nel registro delle imprese per ciascuna categoria di professionisti e di operazioni;
  7. le formalità per l'iscrizione nel registro centrale dei titolari effettivi tenuto dall'ufficio nazionale del registro delle imprese per le persone giuridiche che devono presentare domanda di iscrizione nel registro delle imprese;
  8. dati statistici relativi alle operazioni registrate.
    • storia dell'istituzione
    • Rete ORC
    • moduli (per professionisti, ecc.) e formalità
    • diritti e diritti per i servizi dell'ONRC
    • servizi
    • legislazione
    • statistiche
    • media

L'accesso alle informazioni visualizzate sul portale dei servizi online dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese è gratuito, 24 ore su 24, ed è consentito dopo la registrazione come utente (creando un nome utente e una password), gratuitamente.

Le informazioni sul portale dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese sono organizzate da servizi forniti a titolo gratuito o dietro pagamento di una tassa conformemente alla normativa vigente.

Il registro delle imprese registra tutti i documenti, gli atti, le menzioni e l'identità dei professionisti interessati, la cui registrazione è richiesta dalla legge, nonché ogni altro atto o documento espressamente previsto dalla legge.

I servizi online forniti dall'Ufficio nazionale del registro delle imprese sono disponibili sul suo portale dei servizi elettronici, che è stato sviluppato attraverso il programma operativo settoriale "Aumentare la competitività economica", "Investimenti per il tuo futuro!" nell'ambito del progetto "Servizi online (e-Government) forniti dall'Ufficio nazionale del registro delle imprese alla comunità imprenditoriale attraverso un portale dedicato".

I servizi online forniti dall'Ufficio nazionale del registro delle imprese attraverso il portale dei servizi elettronici sono i seguenti:

  • InfoCert;
  • RECOM online;
  • Verifica della disponibilità del nome della società e della prenotazione online del nome della società;
  • Controlli preliminari (disponibilità e/o riserva del nome per persone fisiche/giuridiche, imprese individuali/imprese familiari);
  • Iscrizione nel registro delle imprese e autorizzazione delle persone giuridiche;
  • Aggiornamento dei dati di contatto delle società iscritte nel registro delle imprese;
  • Fornire informazioni sulla storia aziendale, statistiche;
  • Rilascio di documenti (certificati);
  • Stato della causa;
  • Notifica delle domande presentate al registro delle imprese;
  • Dispone il rinvio delle domande presentate al registro delle imprese;
  • Pubblicazione di informazioni sulle diverse situazioni delle persone giuridiche nel bollettino elettronico del registro delle imprese [Buletinul Electronic al Registrului Comerțului — BERC];
  • Dati statistici (operazioni nel registro centrale del commercio, società con capitale estero);
  • Modulo offline del registro delle imprese;
  • Registrazione della dichiarazione sul titolare effettivo della persona giuridica;
  • Fornitura di informazioni dal registro centrale dei titolari effettivi.

Il servizio online Recom, la componente basata su abbonamento, accessibile dopo la conclusione di un contratto con il beneficiario, con accesso fornito per 24 ore su 24, fornisce le seguenti informazioni sui professionisti a pagamento:

  • nome e forma dell'organizzazione;
  • dati identificativi (numero d'ordine nel registro delle imprese, identificatore unico europeo, codice unico di registrazione, sede legale/indirizzo professionale, recapiti della società (telefono, fax);
  • sede legale/commerciale (attestato di sede legale, data a partire dalla quale è valida la prova della sede legale, data di scadenza della prova della sede legale, durata della sede legale);
  • capitale sottoscritto e versato;
  • attività principale del professionista dichiarato/autorizzato;
  • attività secondarie del professionista dichiarato/autorizzato;
  • dati relativi all'identificazione delle persone fisiche e giuridiche associate;
  • dati relativi all'identificazione degli amministratori;
  • dati sugli emblemi;
  • dati relativi a controllate/succursali/suddivisioni (sede legale, telefono);
  • dati relativi agli uffici secondari/siti di lavoro (sede legale, telefono);
  • dati relativi alla sede legale e/o alle attività autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 359/2004/art 121 della legge n. 265/2022;
  • dati relativi ai diritti di proprietà;
  • dati relativi agli accordi con i creditori;
  • i dati relativi ai fatti di cui all'articolo 21, lettera e), lettera h), della legge n. 26/1990/art 103 della legge n. 265/2022;
  • dati relativi alle altre menzioni;
  • dati relativi al bilancio (fatturato, numero medio di dipendenti, utile lordo), se tali informazioni sono state fornite dal ministero delle Finanze.

I servizi gratuiti comprendono:

  • RECOM online — la componente gratuita del servizio;
  • Moduli elettronici;
  • La domanda online da inserire nel registro delle imprese professionali;
  • La registrazione online della dichiarazione relativa ai titolari effettivi di persone giuridiche;
  • Accesso online alle informazioni contenute nel registro centrale dei titolari effettivi (per le autorità/gli istituti con poteri di vigilanza/controllo e le entità segnalanti quando applicano le misure "Know Your Customer");
  • Verifica della disponibilità del nome della società e della prenotazione online del nome della società;
  • Informazioni sullo stato delle domande di registrazione nel registro delle imprese;
  • Consultazione della sezione relativa agli ordini di rinvio del trattamento delle domande di iscrizione nel registro delle imprese;
  • Accesso a determinate informazioni pubbliche (bilanci, dissoluzioni volontarie, ecc.) tramite il bollettino elettronico del registro delle imprese (BERC).

I principali servizi forniti dal bollettino elettronico del registro commerciale sono:

  • Consultazione degli articoli pubblicati dai professionisti
  • Consultazione dei bollettini in cui sono pubblicati gli articoli dei professionisti
  • Rilascio del documento attestante la pubblicazione di un articolo (prova della pubblicazione)
  • Ricevimento della notifica relativa agli articoli pubblicati
  • Presentazione di relazioni di interesse

IMPORTANTE: L'accesso a tutte le sezioni del sito web e del portale è gratuito, 24 ore su 24.

Accesso alle informazioni iscritte nel registro delle imprese

Le informazioni iscritte nel registro delle imprese sono fornite e le copie dei relativi documenti sono rilasciate conformemente all'articolo 11 della legge n. 265/2022 sul registro delle imprese e che modifica e integra altri atti legislativi pertinenti per l'iscrizione nel registro delle imprese:

  1. Il registro del commercio è accessibile al pubblico. L'Ufficio del registro delle imprese rilascia, su richiesta e a spese dell'interessato, in rumeno, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, informazioni e certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché certificati attestanti se un determinato documento o atto è stato registrato o meno, copie e/o copie autenticate di tutti i documenti registrati o presentati, o di qualsiasi loro parte, nella forma presentata a sostegno delle domande di registrazione.
  2. La richiesta di informazioni e documenti dovrebbe essere presentata allo sportello, oppure inviata per posta o tramite corriere o per via elettronica, unitamente a una copia del documento d'identità, tranne nel caso in cui la richiesta sia firmata mediante la firma elettronica qualificata.
  3. L'ufficio del registro delle imprese rilascia i documenti di cui al punto 1 per via elettronica, ossia in forma elettronica, firmata utilizzando la firma elettronica qualificata o il sigillo elettronico qualificato, se del caso, oppure su carta, presso la sede legale dell'ONRC o gli uffici del registro delle imprese, oppure per posta o tramite corriere.
  4. Le copie sono debitamente certificate. Le copie elettroniche sono autenticate aggiungendo la firma elettronica. Su richiesta possono essere rilasciate anche copie non autenticate formalmente.
  5. Anche le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui al punto 1 sono messe a disposizione del pubblico attraverso il sistema di interconnessione dei registri commerciali.
  6. I documenti ricevuti, vale a dire quelli trasmessi per via elettronica, sono gestiti anche mediante interconnessione con lo sportello unico elettronico (PSC), di seguito "PSC", conformemente al decreto di emergenza del governo n. 49/2009 sulla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e sulla libera prestazione di servizi in Romania, approvato e integrato dalla legge n. 68/2010 e successive modifiche.
  7. Nell'ambito di un sistema di rating per le informazioni e i documenti emessi, stabilito con decreto del Ministro della Giustizia, è riscosso un corrispettivo che non può superare i costi amministrativi necessari per il rilascio delle informazioni o dei documenti in questione e che comprende i costi di sviluppo e di tenuta del registro delle imprese.
  8. Le informazioni e i documenti di cui al punto 1 sono rilasciati gratuitamente alle autorità e alle istituzioni pubbliche e alle missioni diplomatiche accreditate in Romania.
  9. Le informazioni di cui al punto 1 sono fornite gratuitamente alle persone giuridiche diverse da quelle elencate al punto 8, se espressamente previste dalla legge.
  10. L'ONRC e gli uffici del registro delle imprese rilasciano gratuitamente ai giornalisti e ai rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa informazioni specifiche iscritte nel registro delle imprese, che possono essere utilizzate esclusivamente a fini di informazione pubblica.

Di quali informazioni dispone il registro?

Quali tipi di dati sono conservati (entità iscritte nel registro pubblico, informazioni sull'insolvenza, relazioni finanziarie, ecc.)?

Ai sensi della legge n. 265/2022, l'albo delle imprese contiene le seguenti informazioni relative ai professionisti iscritti:

  • imprese;
  • imprese nazionali;
  • imprese nazionali;
  • re autonomo;
  • società cooperative;
  • organizzazioni cooperative;
  • dei gruppi d'interesse economico;
  • Gruppi europei di interesse economico;
  • Imprese europee;
  • Società cooperative europee;
  • persone fisiche autorizzate;
  • imprese individuali;
  • imprese a conduzione familiare, e
  • altre persone fisiche o giuridiche previste dalla legge.

I professionisti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della legge n. 265/2022 sono tenuti, nell'esercizio della loro attività o al termine della loro attività, a richiedere l'iscrizione di elementi relativi agli atti e ai fatti la cui registrazione è prevista dalla legge.

I documenti e gli atti che devono essere iscritti nel registro delle imprese sono elencati agli articoli da 88 a 100 della legge n. 265/2022.

Le persone giuridiche iscritte nel registro delle imprese o, se del caso, le persone interessate devono presentare all'ORCT i seguenti documenti come iscrizioni nel registro delle imprese:

  1. il prospetto relativo all'emissione di strumenti di capitale al fine di costituire la società per azioni mediante sottoscrizione pubblica e di ottenere l'autorizzazione alla sua pubblicazione da parte del cancelliere delle società, nonché le relative modifiche;
  2. il prospetto relativo agli strumenti di capitale al fine di aumentare il capitale sociale delle società per azioni mediante sottoscrizione pubblica e di ottenere l'autorizzazione alla sua pubblicazione da parte del cancelliere delle società, nonché le relative modifiche;
  3. la decisione dell'organismo di gestione, qualora l'iscrizione di tali informazioni nel registro delle imprese e la pubblicazione siano obbligatorie a norma di legge;
  4. prova della proroga del termine per il possesso legale dei locali della sede legale e/o secondaria;
  5. il rendiconto finale della liquidazione e della distribuzione dell'attivo e, se del caso, la contabilità relativa al lavoro di gestione svolto dagli amministratori e dai membri del consiglio di amministrazione, se una o più di queste persone sono nominate liquidatori;
  6. i documenti relativi alle attività commerciali;
  7. i registri e i documenti della persona giuridica cancellata, qualora non vi siano più soci/azionisti/soci o qualora rifiutino di detenerli;
  8. la decisione dell'assemblea generale dei soci/azionisti in merito all'acquisizione, da parte della società, di attivi da un fondatore o da un azionista, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi della legge sulle società;
  9. il reclamo presentato contro l'ordinanza del cancelliere;
  10. l'opposizione proposta contro i soci/l'assemblea generale degli azionisti e l'opposizione proposta contro altri atti espressamente previsti dalla legge;
  11. il progetto di fusione o scissione;
  12. il modello di firma, per i gruppi di interesse economico, i gruppi europei di interesse economico e le società cooperative;
  13. la domanda di cancellazione presentata dalla persona che si ritiene lesa dall'iscrizione nel registro delle imprese;
  14. qualsiasi altro documento previsto dalla legge sia obbligatoriamente iscritto nel registro delle imprese.

Gli interessati a presentare le iscrizioni nel registro delle imprese relative a documenti la cui pubblicazione non è obbligatoria ai sensi della legge devono compilare, a tal fine, il tipo di domanda, allegandovi i documenti in questione e, se del caso, la prova del pagamento della tassa applicabile.

Devono essere iscritti nel registro delle imprese:

  1. la relazione del curatore fallimentare o, se del caso, del curatore fallimentare, indicante le cause e le circostanze che hanno portato all'insolvenza del debitore;
  2. la notifica dell'avvio della procedura di insolvenza generale/semplificata;
  3. copia del piano di riorganizzazione proposto;
  4. la notifica dell'avvio di una procedura fallimentare nell'ambito della procedura di insolvenza generale/semplificata;
  5. la sentenza definitiva di condanna al risarcimento del danno da parte del curatore legale;
  6. il verbale di accertamento dell'accordo di ristrutturazione — nell'ambito della procedura dell'accordo di ristrutturazione;
  7. il piano di ristrutturazione — nell'ambito della procedura di concordato preventivo;
  8. Decisioni giudiziarie relative all'avvio e alla chiusura di una procedura di concordato preventivo ai sensi della legge n. 85/2014 e successive modificazioni;
  9. Le sentenze giudiziarie emesse nell'ambito della procedura di insolvenza, che sono comunicate all'ORCT a norma di legge;
  10. altri documenti emessi dai tribunali o dal curatore/liquidatore fallimentare a norma di legge.

Le seguenti iscrizioni sono iscritte nel registro delle imprese, sulla base dei documenti summenzionati, per quanto riguarda i professionisti iscritti nel registro delle imprese, soggetti a procedura concorsuale o concorsuale:

  1. l'avvio della procedura di insolvenza (generale/semplificata);
  2. l'avvio della riorganizzazione sotto la supervisione del tribunale a seguito della conferma del piano di riorganizzazione proposto;
  3. fallimento (secondo una procedura semplificata/generale);
  4. il fatto che il debitore sia stato privato del suo diritto di gestire l'impresa;
  5. il fatto che l'amministratore legale sia stato ritenuto responsabile del risarcimento;
  6. la designazione del curatore fallimentare o del curatore fallimentare, se del caso;
  7. la designazione dell'amministratore straordinario;
  8. la sostituzione del curatore fallimentare/liquidatore, se del caso;
  9. la chiusura del procedimento di riorganizzazione sotto la supervisione del tribunale;
  10. la chiusura del fallimento;
  11. la cancellazione del debitore;
  12. la modifica dell'atto costitutivo del debitore come persona giuridica, su richiesta del curatore fallimentare, in forza della sentenza definitiva di accertamento del piano di risanamento;
  13. la conferma dell'accordo di ristrutturazione nel quadro della procedura dell'accordo di ristrutturazione;
  14. la dichiarazione del piano di ristrutturazione nell'ambito della procedura di concordato preventivo;
  15. l'avvio e la chiusura di una procedura di concordato preventivo;
  16. altre menzioni richieste dalla legge, per i debitori iscritti nel registro delle imprese, ai quali si applica la procedura concorsuale.

Il registro centrale dei titolari effettivi

Ai sensi della legge n. 129/2019 sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e recante modifica e integrazione di taluni atti legislativi, e successive modifiche e integrazioni, l'Ufficio nazionale del registro delle imprese deve tenere il registro centrale dei titolari effettivi delle persone giuridiche che devono presentare domanda di iscrizione nel registro delle imprese.

L'accesso al registro centrale dei titolari effettivi è concesso, conformemente alle norme in materia di protezione dei dati personali:

  1. alle autorità con poteri di vigilanza e controllo, agli organi giudiziari, ai sensi della legge n. 135/2010 sul codice di procedura penale, e successive modificazioni, e all'Ufficio, in modo tempestivo, senza alcuna limitazione e senza allertare l'interessato;
  2. le entità segnalanti quando applicano le misure Know Your Customer;
  3. qualsiasi persona fisica o giuridica (dietro compenso).

Quali documenti vengono depositati/conservati (fascicoli, libri di documenti, statuti, verbali delle assemblee generali...)?

L'iscrizione delle persone giuridiche, degli imprenditori individuali, delle imprese individuali e delle imprese familiari che svolgono attività economiche e hanno la sede legale/l'impresa ubicata all'interno del tribunale implica che il registro delle imprese tenga registri dei documenti di registrazione delle persone oggetto di iscrizione e dell'archivio ufficiale della costituzione o dei relativi documenti modificativi e degli altri documenti espressamente previsti dalla legge.

L'archiviazione dei documenti giustificativi delle iscrizioni nel registro delle imprese consiste nella conservazione e conservazione, su supporto cartaceo e/o elettronico, di tutti questi documenti, nonché dei documenti attestanti le iscrizioni effettuate dalle persone iscritte, dei bilanci annuali, della relazione e, se del caso, della relazione consolidata del consiglio di amministrazione e del consiglio di amministrazione, rispettivamente, della relazione del revisore o della relazione del revisore finanziario, se del caso, dei bilanci annuali consolidati e dei registri delle persone giuridiche, che sono presentati al registro delle imprese.

Il fascicolo di ciascun professionista iscritto nel registro delle imprese comprende tutti i documenti presentati in relazione all'iscrizione o a qualsiasi operazione iscritta nel registro delle imprese a norma di legge e i documenti attestanti l'iscrizione. I documenti elencati nel registro delle imprese ai fini dell'espletamento di determinate procedure di pre-registrazione previste dalla legge sono conservati in una cartella separata. Dopo l'iscrizione, essi sono inseriti nella cartella del professionista interessato.

I documenti delle persone fisiche e giuridiche iscritte nel registro delle imprese sono archiviati conformemente alle disposizioni della legge nazionale sull'archiviazione n. 16/1996, come ripubblicata.

Come posso effettuare una ricerca (e quali sono i criteri di ricerca disponibili)?

Sul sito web del registro

La persona interessata può cercare informazioni sul sito dell'ONRC digitando una parola chiave nel campo di ricerca.

Quali sono i criteri di ricerca disponibili?

Le informazioni disponibili gratuitamente attraverso il servizio Recom online possono essere ricercate utilizzando i seguenti criteri:

  • nome del professionista;
  • numero di registro delle imprese;
  • numero di registrazione unico;
  • Contea in cui si trova la sede legale/l'impresa.

Le informazioni generali per le persone interessate disponibili gratuitamente dal servizio Recom online comprendono:

  1. forma societaria e giuridica;
  2. la sede registrata/professionale e, nel caso di succursali, lo Stato membro in cui è registrata;
  3. il numero di serie nel registro delle imprese, l'EUID e il codice unico di registrazione;
  4. Stato del documento;
  5. l'eventuale sito web;
  6. i rappresentanti legali della persona giuridica e se sono autorizzati ad agire congiuntamente o separatamente, nonché il rappresentante dell'impresa familiare;
  7. succursali aperte in un altro Stato membro, compresi l'impresa, il numero di registrazione, l'EUID e lo Stato membro in cui la succursale è registrata.

Come posso ottenere i documenti?

A titolo gratuito?

Le informazioni e i documenti relativi ai professionisti iscritti nel registro delle imprese sono rilasciati gratuitamente alle autorità e alle istituzioni pubbliche, ad eccezione di quelli interamente finanziati con entrate proprie, ai tribunali e alle procure ad essi collegate, nonché alle missioni diplomatiche accreditate e ad altre persone giuridiche a norma di legge.

L'Ufficio nazionale del registro delle imprese e gli uffici del registro delle imprese presso i tribunali rilasciano a titolo gratuito informazioni specifiche iscritte nel registro delle imprese ai giornalisti e ai rappresentanti dei mass media. Le informazioni comunicate ai giornalisti e ai rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa possono essere utilizzate solo per informare l'opinione pubblica.

Dietro pagamento di una tassa?

L'Ufficio del registro delle imprese rilascia, a spese del richiedente, informazioni, certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese e certificati attestanti la registrazione o meno di un determinato documento o atto, copie e copie autenticate delle iscrizioni nel registro e dei registri dei documenti presentati, a pagamento. I documenti in questione possono anche essere richiesti e rilasciati per posta.

Come posso ottenere informazioni, certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, certificati che attestino se un dato documento o atto è stato registrato o meno e copie autenticate di tutti i documenti registrati o presentati?

Mezzi per accedere alle informazioni:

  • online, accedendo al servizio InfoCert (non è richiesta una firma elettronica; il pagamento è effettuato solo con carta)
  • online, tramite il portale ONRC, qui (è richiesta una firma elettronica; il pagamento è effettuato mediante carta o ordine di pagamento)
  • e-mail: onrc@onrc.ro (pagamento mediante ordine di pagamento o presso la cassa)
  • fax n. + 40213160829 (pagamento mediante ordine di pagamento o presso la cassa)
  • per posta (pagamento mediante ordine di pagamento; è addebitata la tariffa aggiuntiva di RON 7,68)
  • presso lo sportello — ONRC e gli uffici del registro delle imprese presso i tribunali.

I certificati dei risultati possono essere ottenuti online tramite il servizioInfoCert. Il servizio è accessibile tramite il portale ONRC, la sezione Informazioni — Certificato di accertamento e, per quanto riguarda le modalità di pagamento, è effettuato online utilizzando una carta bancaria Visa o Mastercard. L' ervicia elettronica InfoCert fornisce automaticamente documenti con una firma elettronica, senza l'intervento del titolare del trattamento, 24/24 ore, 7/7 giorni, e il pagamento è effettuato per via elettronica utilizzando una carta bancaria, il richiedente ottiene una fattura elettronica e il richiedente non ha bisogno di una firma elettronica.

Attraverso il servizio online Recom, la componente basata sull'abbonamento, accessibile dopo la conclusione di un contratto con il beneficiario, con accesso fornito per 24 ore su 24, può ottenere certificati e/o informazioni online dal registro delle imprese.

Mezzi per ottenere una o più copie autenticate di un documento dall'archivio:

Mezzi per ottenere duplicati di certificati attestanti la presentazione di dichiarazioni sull'onore per l'autorizzazione delle imprese

Procedura di registrazione

I. Come posso avviare la procedura di registrazione (come presentare le domande al registro, certificazione dei documenti, tipo di documenti da allegare)?

Di persona

La domanda di registrazione o qualsiasi altro tipo di domanda, se del caso, corredata dei documenti richiesti per l'iscrizione, deve essere presentata allo sportello o consegnata per posta/corriere all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente per la sede legale/sede di attività delle persone interessate/a uno degli uffici del registro delle imprese dalle persone di cui agli articoli da 79 a 81 della legge n. 265/2022, di persona o da un mandatario.

La domanda di iscrizione di una persona giuridica nel registro delle imprese è firmata dal rappresentante legale di tale persona o dal suo rappresentante, con delega speciale o generale autentica, o da un avvocato, in virtù di una procura, o da qualsiasi socio, azionista o membro del consiglio di amministrazione.

La domanda di registrazione della succursale di una persona giuridica, situata in Romania o all'estero, è firmata dal rappresentante della persona giuridica interessata, che esercita direttamente l'attività della succursale, di persona o dal suo rappresentante, con un rappresentante speciale/generale autentico, o da un avvocato, con procura.

La domanda di registrazione di un imprenditore individuale e di un'impresa individuale è firmata, rispettivamente, dalla persona fisica che presenta domanda di registrazione come impresa individuale e dal titolare dell'impresa individuale, di persona o dal suo rappresentante, con un rappresentante speciale/generale autentico, o da un avvocato, in virtù di una procura.

La domanda di registrazione di un'impresa familiare è firmata dal rappresentante designato con atto di costituzione o dal suo rappresentante, da un rappresentante speciale/generale autentico, o dall'avvocato, in forza di una procura.

I documenti presentati a sostegno delle domande di registrazione devono essere redatti in rumeno.

I richiedenti o le persone iscritte nel registro delle imprese possono sostenere le domande di registrazione con documenti redatti in una delle lingue ufficiali degli Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo in cui risiedono, accompagnati da traduzioni in rumeno effettuate da un traduttore autorizzato.

I documenti tradotti in una delle lingue ufficiali degli Stati membri dell'UE possono essere pubblicati, su richiesta, se presentati sotto forma di traduzione autorizzata.

I documenti tradotti in una lingua straniera devono presentare un layout a due colonne, con il testo rumeno nella prima colonna e il testo in lingua straniera nella seconda colonna, oppure una visualizzazione sequenziale, ossia il testo rumeno seguito dal testo in lingua straniera.

In caso di incoerenza tra i documenti e le informazioni pubblicati in rumeno e la traduzione pubblicata volontariamente, quest'ultima non può essere fatta valere nei confronti di terzi; i terzi possono tuttavia avvalersi della traduzione divulgata volontariamente, a meno che la società non provi che i terzi erano a conoscenza della versione oggetto della pubblicità obbligatoria.

I documenti necessari a motivare la domanda di registrazione, qualificati come atti ufficiali, devono essere presentati all'ufficio del registro delle imprese conformemente alla legge.

Online

La domanda di registrazione e i documenti richiesti dalla legge possono essere inviati per via elettronica, ossia tramite il portale dei servizi elettronici o per posta elettronica, con firma elettronica qualificata inclusa, allegata o collegata.

Come vengono esaminate le domande presentate?

La domanda di registrazione nel registro delle imprese è regolata dal cancelliere, sulla base di documenti, entro un giorno lavorativo dalla registrazione di tale domanda.

Se la domanda di registrazione e i relativi documenti giustificativi, o il modulo standard del documento di costituzione, a seconda dei casi, sono incompleti o non soddisfano i requisiti di legge relativi allo stabilimento, alla costituzione, all'organizzazione e al funzionamento dei professionisti che devono registrarsi o se ritiene che siano necessari ulteriori informazioni o documenti per soddisfare la domanda, emetterà un ordine di fissare un termine per la rettifica o la compilazione dei documenti non superiore a 15 giorni di calendario.

Il termine e i motivi del rinvio sono pubblicati sul portale dei servizi elettronici ONRC e possono essere consultati anche presso le postazioni di lavoro installate nei locali degli uffici del registro delle imprese.

Il termine per la definizione della domanda di registrazione e quello per il rilascio dei documenti previsti dalla legge sono rivisti di conseguenza.

Se il richiedente corregge/completa la domanda di registrazione prima della scadenza del termine fissato dal cancelliere e chiede una revisione del termine per la transazione, la domanda di registrazione è regolata il giorno successivo a quello della rettifica/completamento.

Se il richiedente non adempie agli obblighi previsti dall'ordine di rinvio, la domanda di registrazione è respinta.

Se il richiedente rinuncia alla decisione della domanda deferita agli uffici del registro delle imprese presso i tribunali e se le domande di registrazione sono respinte, la tassa per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Romania deve essere restituita se è stata pagata.

Su richiesta della parte interessata o del suo rappresentante, è organizzata un'udienza pubblica per risolvere la domanda di registrazione.

Effetti legali della registrazione

Effetti delle voci sui terzi a norma dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132

Le disposizioni di diritto nazionale in base alle quali i terzi possono utilizzare le informazioni e i documenti iscritti nel registro delle imprese, conformemente alle disposizioni del 17 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, sono le seguenti:

  1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della legge n. 265/2022, il registro delle imprese è il servizio pubblico di interesse generale, che garantisce l'iscrizione e la pubblicità dei professionisti autorizzati, delle imprese individuali e delle imprese familiari, la registrazione e la pubblicità dei professionisti, delle società europee, delle società cooperative europee, delle società cooperative europee, delle società di credito cooperativo, dei gruppi di interesse economico e dei gruppi di interesse economico europei con sede principale in Romania, la registrazione e la divulgazione delle loro succursali e delle succursali di persone giuridiche quotate con sede all'estero.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, della legge n. 265/2022, i professionisti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono tenuti, nell'esercizio della loro attività o al momento della sua cessazione, a chiedere la registrazione di informazioni relative agli atti e ai fatti per i quali la registrazione è prevista dalla legge.

Le informazioni iscritte nel registro delle imprese sono fornite e le copie dei relativi documenti sono rilasciate conformemente all'articolo 11 della legge n. 265/2022 sul registro delle imprese e che modifica e integra altri atti legislativi pertinenti per l'iscrizione nel registro delle imprese:

  1. Il registro del commercio è accessibile al pubblico. L'Ufficio del registro delle imprese rilascia, su richiesta e a spese dell'interessato, in rumeno, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, informazioni e certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché certificati attestanti se un determinato documento o atto è stato registrato o meno, copie e/o copie autenticate di tutti i documenti registrati o presentati, o di qualsiasi loro parte, nella forma presentata a sostegno delle domande di registrazione.
  2. La richiesta di informazioni e documenti dovrebbe essere presentata allo sportello, oppure inviata per posta o tramite corriere o per via elettronica, unitamente a una copia del documento d'identità, tranne nel caso in cui la richiesta sia firmata mediante la firma elettronica qualificata.
  3. L'ufficio del registro delle imprese rilascia i documenti di cui al punto 1 per via elettronica, ossia in forma elettronica, firmata utilizzando la firma elettronica qualificata o il sigillo elettronico qualificato, se del caso, oppure su carta, presso la sede legale dell'ONRC o gli uffici del registro delle imprese, oppure per posta o tramite corriere.
  4. Le copie sono debitamente certificate. Le copie elettroniche sono autenticate aggiungendo la firma elettronica. Su richiesta possono essere rilasciate anche copie non autenticate formalmente.
  5. Anche le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui al punto 1 sono messe a disposizione del pubblico attraverso il sistema di interconnessione dei registri commerciali.
  6. I documenti ricevuti, vale a dire quelli trasmessi per via elettronica, sono gestiti anche mediante interconnessione con lo sportello unico elettronico (PSC), di seguito "PSC", conformemente al decreto di emergenza del governo n. 49/2009 sulla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e sulla libera prestazione di servizi in Romania, approvato e integrato dalla legge n. 68/2010 e successive modifiche.
  7. Nell'ambito di un sistema di rating per le informazioni e i documenti emessi, stabilito con decreto del Ministro della Giustizia, è riscosso un corrispettivo che non può superare i costi amministrativi necessari per il rilascio delle informazioni o dei documenti in questione e che comprende i costi di sviluppo e di tenuta del registro delle imprese.
  8. Le informazioni e i documenti di cui al punto 1 sono rilasciati gratuitamente alle autorità e alle istituzioni pubbliche e alle missioni diplomatiche accreditate in Romania.
  9. Le informazioni di cui al punto 1 sono fornite gratuitamente alle persone giuridiche diverse da quelle elencate al punto 8, se espressamente previste dalla legge.
  10. L'ONRC e gli uffici del registro delle imprese rilasciano gratuitamente ai giornalisti e ai rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa informazioni specifiche iscritte nel registro delle imprese, che possono essere utilizzate esclusivamente a fini di informazione pubblica.

L'esecutività dei documenti e degli atti delle persone soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese è prevista dall'articolo 46 della legge n. 265/2022 sul registro delle imprese e che modifica e integra altri atti legislativi pertinenti per l'iscrizione nel registro delle imprese:

  1. La registrazione e le menzioni possono essere fatte valere nei confronti di terzi a decorrere dalla data in cui sono iscritte nel registro delle imprese o pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Romania o nel bollettino elettronico del registro delle imprese, come previsto dalla legge.
  2. Le persone soggette all'obbligo di chiedere l'iscrizione di una cartella non possono rivendicare l'esecutività nei confronti di terzi di documenti o atti non registrati, a meno che non siano in grado di dimostrare che questi ultimi erano a conoscenza di tali documenti e atti. Tuttavia, i terzi possono sempre invocare documenti o atti che non sono stati divulgati, a meno che il fatto che non siano stati divulgati ne annulli gli effetti.
  3. L'Ufficio nazionale del registro delle imprese pubblica sul proprio sito web e sul portale dei servizi online e presenta, per pubblicazione sul portale europeo della giustizia elettronica, informazioni aggiornate sul diritto nazionale per quanto riguarda la pubblicità e l'esecutività nei confronti di terzi di documenti, atti e menzioni di persone tenute a registrarsi nel registro delle imprese."

Inoltre, le società sono soggette alle seguenti disposizioni speciali in materia, vale a dire gli articoli da 50 a 51 della legge sulle società n. 31/1990, ripubblicati, e successive modifiche e integrazioni:

Articolo 50

  1. I documenti o gli atti che non sono stati resi pubblici come previsto dalla legge non possono essere fatti valere nei confronti di terzi, a meno che la società non sia in grado di dimostrare che questi ne erano a conoscenza.
  2. Le operazioni effettuate dalla società prima del 16o giorno dalla data di pubblicità prescritta dalla legge non possono essere fatte valere nei confronti di terzi che dimostrino di non essere a conoscenza di tali operazioni.

Articolo 51

  1. Tuttavia, i terzi possono sempre invocare documenti o atti che non sono stati divulgati, a meno che il fatto che non siano stati divulgati ne annulli gli effetti.

    Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della legge n. 265/2022, il registro delle imprese è strutturato nelle seguenti categorie di registri:
    1. un registro per l'iscrizione di società, società nazionali, società nazionali, società autonome, gruppi di interesse economico, società europee, gruppi di interesse economico europei, altre persone giuridiche espressamente previste dalla legge, con sede principale in Romania, loro succursali e, se del caso, succursali di persone giuridiche con sede all'estero;
    2. un registro per la registrazione delle cooperative e delle società cooperative europee con sede in Romania, delle loro succursali e, se del caso, delle succursali di società cooperative europee o cooperative con sede all'estero;
    3. un registro per la registrazione delle persone fisiche autorizzate, delle singole imprese e delle imprese a conduzione familiare, con sede professionale e, se del caso, siti in Romania.
  2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della legge n. 265/2022, l'iscrizione nel registro delle imprese avviene sulla base della conclusione del cancelliere che decide in merito alle domande di registrazione o, se del caso, sulla base di una decisione giudiziaria definitiva o, se previsto dalla legge, di una decisione esecutiva. Qualora la registrazione sia disposta da un organo giurisdizionale, ciò può avvenire anche sulla base dell'atto processuale contenente il dispositivo della decisione giudiziaria.
  3. Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, della legge n. 265/2022, la data di iscrizione nel registro delle imprese è la data in cui l'iscrizione è stata effettivamente iscritta in tale registro.
  4. Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, della legge n. 265/2022, l'iscrizione nel registro delle imprese ha luogo entro 24 ore dalla data in cui è stata disposta dal cancelliere a titolo di conclusione.
  5. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della legge n. 265/2022, il registro delle imprese è tenuto dall'ONRC in un sistema informativo e l'iscrizione nel registro delle imprese e in altri registri tenuti dall'ONRC è effettuata per via elettronica.

Discrepanze tra l'iscrizione nel registro e la sua pubblicazione

La registrazione e le menzioni possono essere fatte valere nei confronti di terzi a decorrere dalla data in cui sono iscritte nel registro delle imprese o pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Romania o nel bollettino elettronico del registro delle imprese, come previsto dalla legge.

Le operazioni effettuate da una persona fisica o giuridica prima del 16o giorno dalla data della loro iscrizione nel registro delle imprese non sono opponibili ai terzi che dimostrino di non essere a conoscenza di tali operazioni.

Le persone soggette all'obbligo di chiedere l'iscrizione di una cartella non possono rivendicare l'esecutività nei confronti di terzi di documenti o atti non registrati, a meno che non siano in grado di dimostrare che questi ultimi erano a conoscenza di tali documenti e atti. Tuttavia, i terzi possono sempre invocare documenti o atti che non sono stati divulgati, a meno che il fatto che non siano stati divulgati ne annulli gli effetti.

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della legge n. 265/2022 sono trasmessi per via elettronica dall'Ufficio del registro delle imprese per la pubblicazione alla Gazzetta ufficiale della Romania entro 3 giorni lavorativi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

In caso di incongruenza tra le iscrizioni all'albo delle imprese e quelle contenute negli atti allegati al fascicolo del professionista iscritto all'albo, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 265/2022, le iscrizioni all'albo prevalgono presso i terzi.

Per quanto riguarda i documenti e le informazioni pubblicati nel Bollettino o, se del caso, nella Gazzetta ufficiale della Romania, in caso di incongruenza tra essi e i documenti iscritti nel registro, questi ultimi prevalgono dinanzi ai terzi.

Qualora l'incongruenza di cui sopra si verifichi per ragioni non imputabili al professionista interessato, l'ufficio del registro delle imprese o, se del caso, la società pubblica "Monitorul Oficial" correggerà l'iscrizione all'albo, in particolare, ripubblicherà il testo rettificato, sotto forma di estratto, a proprie spese, su richiesta del professionista.

Chi è responsabile dell'esattezza delle informazioni registrate?

I documenti e gli atti richiesti dalla legge sono elencati nel registro delle imprese, se del caso, su richiesta delle persone fisiche e/o giuridiche soggette all'obbligo di registrazione, di qualsiasi altra parte interessata o d'ufficio.

I professionisti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della legge n. 265/2022 sono tenuti, nell'esercizio della loro attività o al termine dell'attività, a richiedere l'iscrizione dei dati relativi agli atti e ai fatti la cui registrazione è prevista dalla legge, entro 15 giorni dalla data degli atti o degli eventi soggetti all'obbligo di iscrizione.

Le iscrizioni sono effettuate anche su richiesta degli interessati, nei casi previsti dalla legge, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza del documento o dell'atto oggetto di registrazione.

I richiedenti e, se del caso, i loro rappresentanti legali/agenti sono ritenuti responsabili, secondo la legge, della legalità, dell'autenticità e dell'esattezza dei dati contenuti nelle domande di registrazione e nei documenti presentati a sostegno di tali domande.

Anorma dell'articolo 5, paragrafo 1, della legge n. 265/2022, l'iscrizione nel registro delle imprese si basa sulla conclusione del cancelliere che decide in merito alle domande di registrazione o, se del caso, sulla base di una decisione giudiziaria definitiva o, se previsto dalla legge, di una decisione esecutiva. Qualora la registrazione sia disposta da un organo giurisdizionale, ciò può avvenire anche sulla base dell'atto processuale contenente il dispositivo della decisione giudiziaria.

Ai sensi dell'articolo 107 della legge n. 265/2022, se sono soddisfatti i requisiti di legge per lo stabilimento, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei professionisti soggetti all'obbligo di iscrizione, il cancelliere emette un ordine di ammissione della domanda di iscrizione entro un giorno lavorativo dalla data di registrazione della domanda presso l'ufficio del registro delle imprese o, se del caso, dalla data in cui sono state espletate tutte le formalità e sono stati ricevuti tutti i documenti e le informazioni, come ordinato dal cancelliere, ai fini della costituzione e della registrazione.

La data di iscrizione nel registro delle imprese è la data di entrata in vigore in tale registro.

Le registrazioni nel registro delle imprese sono iscritte entro 24 ore dalla data dell'ordine emesso dal cancelliere.

Le persone giuridiche acquisiscono personalità giuridica alla data di iscrizione effettiva nel registro delle imprese.

L'ordinanza del cancelliere è esecutiva, salvo diversa disposizione di legge, ed è soggetta unicamente a una procedura di reclamo. La denuncia non sospende l'esecuzione. I procedimenti nell'ambito dei quali si decide di iscrivere i registri nel registro delle imprese sono svolti dal personale dell'ORCT.

Procedure di protezione dei dati

Procedure relative ai diritti dell'interessato in materia di pubblicazione e conservazione dei suoi dati personali

Nell'esercizio delle loro funzioni, come previsto dagli atti legislativi che disciplinano l'attività del registro delle imprese, l'Ufficio nazionale del registro delle imprese e gli uffici del registro delle imprese presso i tribunali/uffici territoriali raccolgono e trattano dati e informazioni, compresi i dati personali, che sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

In qualità di titolare del trattamento dei dati personali, l'Ufficio nazionale del registro delle imprese ha messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire il rispetto di tutte le disposizioni giuridiche in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

I dati personali di una persona fisica sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e non sono trattati successivamente in modo incompatibile con tali finalità (principio di limitazione delle finalità).

I dati personali forniti dai richiedenti completando/depositando le domande e presentando atti/documenti a sostegno di tali domande sono trattati al fine di adempiere i principali obblighi/compiti/funzioni specifici del registro delle imprese.

Le informazioni registrate nel registro centrale informatizzato/sistema informativo integrato sono conservate per un periodo illimitato. Le domande di iscrizione (moduli) nel registro delle imprese, depositate ai fini dell'iscrizione del professionista, dell'iscrizione all'albo dei documenti e degli atti del professionista, nonché dei documenti presentati a sostegno degli stessi, sono archiviate nel fascicolo del professionista (su supporto cartaceo e elettronico).

La pubblicazione di documenti rilasciati a seguito dell'iscrizione dei registri nel registro delle imprese/preparati dal personale dell'helpdesk è conforme alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati e tali dati sono limitati al cognome e al nome, alla data e al luogo di nascita, alla cittadinanza e al paese di residenza delle persone interessate, salvo altrimenti disposto dalla legge.

Le informazioni relative ai dati personali che possono essere resi pubblici, con riferimento alle persone fisiche che agiscono in una determinata veste/ricoprono un incarico presso un professionista iscritto nel registro delle imprese, sono le seguenti: cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e paese di residenza, tranne nel caso in cui il richiedente sia un'entità che ha accesso ai dati personali a norma di legge.

Le copie o le copie autenticate dei documenti allegati alla cartella del professionista iscritti nel registro delle imprese, rilasciati ai richiedenti, comprendono soltanto: cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e paese di residenza delle persone elencate in tali documenti, tranne nel caso in cui il richiedente sia un'entità che ha accesso ai dati personali a norma di legge.

Lo scambio di informazioni con le autorità e le istituzioni pubbliche, nell'ambito di protocolli di cooperazione conclusi al fine di rispettare un obbligo legale esplicito, deve essere coerente con le norme giuridiche in materia di protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali e di libera circolazione di tali dati.

L'elenco delle autorità e istituzioni pubbliche con cui l'ONRC conclude protocolli di cooperazione è pubblicato sul sito web dell'ONRC.

Le relazioni storiche e i certificati rilasciati dall'ONRC e dagli uffici del registro delle imprese, nonché le copie o copie autenticate dei documenti presentati a sostegno delle domande di registrazione, contengono tutti i dati personali iscritti nel registro delle imprese, se trasmessi su richiesta delle persone interessate o delle istituzioni o delle autorità competenti, conformemente a un obbligo giuridico, al fine di adempiere un obbligo giuridico o di svolgere le loro funzioni, e ad altre persone fisiche o giuridiche, comprese altre istituzioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della legge n. 265/2022, esclusivamente i seguenti dati: cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e paese di residenza.

L'Ufficio nazionale del registro delle imprese garantisce che gli interessati esercitino i loro diritti a norma del regolamento (UE) n. 679/2016: diritto di informazione e di accesso e rettifica o cancellazione dei dati personali, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di non essere oggetto di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, diritto di proporre reclamo all'autorità nazionale di controllo per il trattamento dei dati personali [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, settore 1, Bucarest).

Fatti salvi i requisiti e le eccezioni di cui al regolamento (UE) n. 679/2016, i diritti di cui sopra possono essere esercitati inviando una richiesta scritta, debitamente datata e firmata, per posta elettronica, al seguente indirizzo: Bucarest, Bd. Unies, n. 74, bl. J3b, sezione II + III, settore 3, codice postale: 030837 o per posta elettronica all'indirizzo: datepersonale@onrc.ro.

Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento generale sulla protezione dei dati, all'interno dell'istituzione è stato nominato un responsabile della protezione dei dati personali, i cui dati di contatto sono pubblicati sul sito web alla voce "Dati personali".

Recapiti

I recapiti sono disponibili qui.

Collegamenti utili

Sito web ufficiale del registro delle imprese della Romania

Portale dei servizi elettronici dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese della Romania

Ultimo aggiornamento: 25/04/2024

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